L'Amministrazione fiscale, di cui all'articolo 2, lettera b), e all'articolo 48, paragrafo 2, lettera a), della legge N. 87/2019, del 18 dicembre 2019 “In merito alle fatture e al sistema di monitoraggio del fatturato”, Il campo di applicazione della normativa stabilisce l'obbligo per i contribuenti che effettuano operazioni di vendita con enti pubblici, precisando che, a partire dal 1° gennaio 2021, essi sono tenuti a emettere esclusivamente fatture elettroniche per i beni o i servizi venduti.
Allo stesso modo, a partire da tale data, gli enti pubblici accetteranno esclusivamente la fattura elettronica relativa a beni o servizi acquistati da soggetti passivi, che costituirà l'unico documento fiscale valido per le forniture ricevute.
In riferimento a quanto sopra, si allega l'elenco dei soggetti giuridici aventi la forma giuridica di “ente pubblico” (con stato attivo, per un totale di 1.538 soggetti), per i quali ogni contribuente, ai sensi della legge… N. 87/2019, del 18 dicembre 2019 “In merito alle fatture e al sistema di monitoraggio del fatturato”, È necessario emettere una fattura elettronica fiscalizzata.
Scarica qui Elenco aggiornato degli enti pubblici 1538
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
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