Rimbursimi #2

Personat e tatueshëm, të regjistruar për TVSH-në, që rezultojnë me tepricë kreditore mbi 400.000 mijë lekë, kanë të drejtë të paraqesin kërkesën për rimbursimin e TVSH-së pranë Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-së në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve.

Kjo kërkesë paraqitet sipas formularit të miratuar “Kërkesë për rimbursimin e TVSH-së” (online si dhe zyrtarisht pranë Drejtorisë së Rimbursimit të TVSH-së në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve).

Drejtoria e Rimbursimit të TVSH-së në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, në bashkëpunim me drejtorinë rajonale tatimore ku është i regjistruar tatimpaguesi, verifikojnë situatën tatimore të tatimpaguesit dhe miratojnë tepricën kreditore si të rimbursueshme.

Nëse pas rezultateve të kontrollit kërkesa për rimbursim refuzohet tërësisht ose pjesërisht, mbi refuzimin e kërkesës për rimbursim edhe nëse është i pjesshëm, personi i tatueshëm njoftohet nga drejtoria rajonale tatimore me një akt njoftim vlerësimi tatimor sipas përcaktimit të Ligjit Nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.

Il diritto del contribuente a richiedere il rimborso dell'eccedenza di credito si estingue una volta trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come previsto dalla normativa fiscale in materia.

A. Rimbursimi për tatimpaguesit jo-eksportues

(kriteri ligjor që duhet plotësuar: TVSH e zbritshme më e madhe se 400.000 lekë, e mbartur për tri periudha të njëpasnjëshme).

Il rimborso dell'IVA viene effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta tramite il sistema del Tesoro, in conformità con le norme stabilite nella direttiva del Ministro delle Finanze. La richiesta di rimborso è soggetta alla procedura standard di rimborso e a una valutazione del rischio relativo ai rimborsi.

B. Rimbursimi për tatimpaguesit eksportues

(kriteri ligjor që duhet plotësuar: TVSH e zbritshme më e madhe se 400.000 lekë):

  1. I contribuenti o i soggetti passivi che esportano o riesportano merci non albanesi nell'ambito del regime di perfezionamento attivo nella Repubblica di Albania e che soddisfano le seguenti condizioni:
  • Il valore delle esportazioni effettuate nel periodo o nei periodi d'imposta per i quali è richiesto il rimborso supera il 70% del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni;
  • Esportano da oltre un anno.;
  • Essi presentano la dichiarazione doganale di esportazione, rilasciata in conformità alla normativa doganale della Repubblica di Albania, quale prova documentale dell'avvenuta esportazione.;
  • Non hanno contributi previdenziali e sanitari arretrati.

I rimborsi vengono elaborati automaticamente entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso IVA, in quanto soggetti a rischio zero.

  1. I contribuenti esportatori, le cui esportazioni effettuate nel periodo o nei periodi d'imposta per i quali è richiesto il rimborso rappresentano una percentuale compresa tra il 50% e il 70% del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni, Il rimborso viene effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso dell’IVA, previa analisi dei rischi. L’analisi dei rischi può determinare la necessità di sottoporre il contribuente a una verifica fiscale. Tuttavia, l'intera procedura, compresa l'eventuale verifica, viene completata entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso. In caso contrario, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, l'IVA viene rimborsata tramite il sistema del Tesoro.
  2. A tutti gli altri soggetti passivi che effettuano esportazioni ma non rientrano nei punti 1 e 2 di cui sopra, il rimborso sarà corrisposto entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, previa procedura di analisi dei rischi.

Qualora l'importo approvato per il rimborso non venga effettivamente rimborsato, il soggetto passivo ha il diritto di non versare gli altri debiti fiscali per un importo pari all'IVA oggetto della richiesta di rimborso.

Se un rimborso, che avrebbe dovuto essere effettuato dall'amministrazione fiscale, non viene versato entro i termini sopra indicati, l'amministrazione fiscale è tenuta a corrispondere gli interessi sull'importo pagato in eccesso, secondo le seguenti modalità:

  • Quando un pagamento in eccesso viene imputato a un altro debito fiscale, gli interessi sono dovuti a partire dalla data del pagamento in eccesso fino alla data di scadenza dell'imposta a cui è imputato il credito.;
  • Quando viene rimborsato un pagamento in eccesso, sono dovuti gli interessi per il periodo compreso tra il trentesimo giorno successivo al pagamento in eccesso ed il momento in cui viene effettuato il rimborso.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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