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Modifiche alla legge sul turismo: strutture ricettive, gestione e altro.

Diritto

N. 30/2024

Per alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 93/2015,

“PER IL TURISMO”, MODIFICATO

Ai sensi degli articoli 78 e 83, paragrafo 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,

Parlamento

della Repubblica di Albania

Impostalo:

Nella legge n. 93/2015 “All'articolo ”Per il turismo", come modificato, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Articolo 1

In tutto il testo della legge, il termine “revoca/in” è sostituito dal termine “annullamento/in”.

Articolo 2

L'articolo 4 è modificato come segue:

1. Il punto 1 è modificato come segue:

“1. Per “agenzia di viaggi” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che, direttamente o in qualità di intermediario, si impegna a offrire ai turisti e ad altre persone, sia individualmente che in gruppo, i servizi definiti all’articolo 47 della presente legge. L'agenzia di viaggi svolge la propria attività sulla base di contratti di intermediazione per la vendita di servizi forniti da prestatori di servizi turistici e/o di contratti di consulenza con il consumatore.

2. Al punto 20, i termini “persona fisica e giuridica” sono sostituiti dai termini “persona fisica o giuridica”.

3. Dopo il paragrafo 55, sono aggiunti i paragrafi 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 e 70 con il seguente testo:

“56. Per “appartamento” si intende un'unità abitativa destinata a fornire servizi di alloggio ai turisti, composta almeno da un soggiorno o una cucina, una o più camere da letto e almeno un bagno.

57. Per “complesso residenziale” si intende un insieme di due o più appartamenti gestiti dallo stesso operatore turistico.

58. Per “camera” si intende un’unità separata all’interno di un edificio residenziale o un’unità abitativa in cui vengono forniti servizi di alloggio ai turisti.

59. Per “villa” si intende un edificio dotato di cortile e giardino, destinato a fornire servizi di alloggio ai turisti nelle zone turistiche.

60. Per “struttura ricettiva di interesse culturale” si intende una struttura designata come bene culturale ai sensi della normativa in materia di beni culturali e classificata, per quanto possibile, in conformità alle disposizioni della normativa sul turismo.

61. Per “hotel distribuito” si intende una struttura ricettiva che offre servizi di ospitalità ai visitatori, costituita da case, appartamenti o camere situati in edifici esistenti separati ma vicini tra loro, gestiti dallo stesso imprenditore turistico.

62. Il “Calendario turistico delle attività ricreative” è il programma annuale che comprende tutti gli eventi culturali, tradizionali, sportivi e naturalistici che offrono intrattenimento e divertimento ai turisti su tutto il territorio dell’Albania. Questo calendario viene pubblicato ogni anno sul sito web ufficiale del ministero responsabile del turismo e dell'ente incaricato della promozione turistica, nonché sulle piattaforme online da esso gestite.

63. Per “spiaggia” si intende l'area di sabbia, ciottoli o rocce, che si estende fino al bordo dell'acqua del mare, di un fiume o di un lago, identificata come idonea a fungere da area di relax e ricreativa e ritenuta sicura dal punto di vista sanitario e della sicurezza per l'utilizzo da parte dei vacanzieri.

64. Per “spiaggia autorizzata” si intende una spiaggia designata come tale dalle autorità competenti, sulla quale è consentita la gestione di un chiosco balneare, in conformità con i requisiti della presente legge.

65. Per “operatore turistico” si intende una persona fisica o giuridica, costituita ai sensi della normativa vigente in materia di operatori economici e società commerciali, che svolge attività nel settore del turismo.

66. Per “percorso turistico” si intende un itinerario prevalentemente non asfaltato, immerso in un contesto naturale, dotato di segnaletica e delle altre infrastrutture necessarie per consentire la percorrenza a piedi o il passaggio lungo o verso specifici luoghi di interesse turistico, con l’obiettivo di offrire esperienze ricreative.

67. Il “Trailkeeper” è la figura qualificata responsabile della gestione e della manutenzione dei sentieri turistici.

68. Il “bagnino” è una persona qualificata per soccorrere le persone in pericolo in acqua e prestare primo soccorso medico.

69. Il termine “acque interne” ha il significato attribuitogli dalla legge sulle attività turistiche marittime.

70. Per “zona costiera” si intende l'area che comprende il litorale, lo spazio marittimo e le acque interne della Repubblica di Albania in cui si svolgono attività turistiche.

Articolo 3

L'articolo 8 è modificato come segue:

“Articolo 8

Istituzioni competenti nel settore del turismo

Le istituzioni responsabili del turismo sono:

a) il ministero competente in materia di turismo;

b) l'Agenzia nazionale per il turismo;

c) l'Agenzia nazionale per le coste;

c) gli enti locali.

Articolo 4

L'articolo 10 è abrogato.

Articolo 5

Dopo l'articolo 11 è inserito l'articolo 11/1 con il seguente testo:

“Articolo 11, paragrafo 1

Il Comitato per i dati statistici sul turismo

1. Il Comitato per i dati statistici sul turismo è istituito quale organo di coordinamento nell'ambito del ministero competente in materia di turismo.

2. Il comitato è presieduto dal ministro responsabile del turismo e comprende rappresentanti delle istituzioni centrali e locali le cui attività riguardano i dati sul turismo.

 3. La composizione, le modalità di organizzazione e di funzionamento, nonché le funzioni del comitato sono approvate con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per il turismo.

Articolo 6

L'articolo 14 è modificato come segue:

“Articolo 14

Funzioni e competenze dell'Agenzia Nazionale del Turismo

L'Agenzia Nazionale del Turismo ha le seguenti funzioni e competenze:

1. Attua le politiche di marketing turistico del governo promuovendo il settore turistico a livello nazionale e internazionale attraverso l'organizzazione di fiere, la partecipazione a fiere internazionali e altre attività promozionali, con l'obiettivo di creare un'immagine dell'Albania come destinazione turistica sul mercato internazionale.

2. Fornisce a visitatori, viaggiatori e turisti informazioni sui servizi turistici disponibili, sui prodotti e sulle destinazioni turistiche, sulle attività e altre informazioni utili.

3. Promuove il prodotto e le destinazioni turistiche sia a livello nazionale che internazionale, in collaborazione con gli enti turistici regionali, le autorità locali e altri organismi operanti nel settore turistico.

4. Promuove gli investimenti nelle aree considerate prioritarie per lo sviluppo turistico, in collaborazione con altri enti nazionali preposti alla promozione degli investimenti pubblici.

5. Realizza e promuove progetti turistici in linea con il proprio settore di attività, previa approvazione del ministero competente in materia di turismo.

6. Propone e progetta prodotti promozionali in linea con le tendenze del mercato turistico e ne supervisiona la produzione.

7. Attua la Strategia nazionale del turismo per la promozione del settore.

8. Propone al ministro competente per il turismo modifiche agli atti legislativi e regolamentari in materia di turismo, fornendo le motivazioni relative a tali proposte.

9. Gestisce, migliora e aggiorna i siti web ufficiali dedicati alla promozione turistica.

10. Riscuote i proventi derivanti dai contratti di locazione relativi alle aree concesse per lo sviluppo turistico e provvede al loro versamento in conformità con le disposizioni della normativa vigente.

11. Verifica il rispetto e l'adempimento dei criteri previsti dai contratti di locazione esistenti e dagli accordi di sviluppo relativi alle entità qualificate come “soggetti agevolati”.

12. In collaborazione con le istituzioni centrali, gli enti locali e le associazioni del settore turistico, redige il calendario turistico delle attività di intrattenimento e ne coordina l'attuazione.

13. Pianifica, coordina, dirige e promuove il calendario turistico, compresi gli eventi culturali, tradizionali, sportivi e naturalistici che offrono intrattenimento e divertimento ai turisti su tutto il territorio della Repubblica di Albania.

14. Finanzia, attingendo al fondo di bilancio approvato per ciascun anno, la realizzazione di progetti creativi ed eventi finalizzati al turismo, nonché quelli inseriti nel calendario turistico, previa approvazione del ministro.

15. Genera entrate secondarie derivanti dai pagamenti effettuati dai soggetti interessati per la promozione di attività e servizi turistici nelle aree gestite dall'Agenzia Nazionale del Turismo. La procedura per la riscossione e l’utilizzo di tali entrate è approvata con istruzione congiunta del ministro responsabile del turismo e del ministro responsabile delle finanze.

Articolo 7

 L'articolo 15, paragrafo 1, è modificato come segue:

“1. L'Agenzia Nazionale per le Zone Costiere (di seguito “NCA”) è un ente giuridico di diritto pubblico con sede a Tirana, sotto l'autorità del ministro responsabile del turismo, il cui scopo è proteggere e perseguire lo sviluppo sostenibile delle zone costiere e delle rive interne, monitorare, ispezionare e controllare le attività turistiche all'interno del territorio della Repubblica di Albania, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile del turismo.”.

Articolo 8

L'articolo 16 è abrogato.

Articolo 9

L'articolo 17 è modificato come segue:

“Articolo 17

Funzioni e competenze dell'Agenzia nazionale per le zone costiere

 L'Agenzia nazionale per le coste ha le seguenti funzioni e competenze:

a) l'organizzazione del lavoro ai fini della gestione integrata della zona costiera;

b) garantire lo sviluppo sostenibile del turismo attraverso il monitoraggio, l'ispezione e il controllo delle attività turistiche su tutto il territorio della Repubblica di Albania;

c) la cooperazione con le istituzioni statali, sia centrali che locali, con gli investitori e con altre parti interessate nazionali o internazionali, ai fini dello scambio di dati e della messa a disposizione di tutte le strutture necessarie per il raggiungimento degli obiettivi e l'adempimento delle funzioni delle proprie attività;

c) la promozione degli investimenti nella zona costiera;

d) il coordinamento dei programmi e dei progetti di sviluppo rilevanti per la gestione integrata della zona costiera;

d) la fornitura del servizio di pulizia delle zone costiere durante la stagione turistica, a sostegno e a integrazione del servizio fornito dalle autorità locali competenti. La procedura di appalto pubblico per l'aggiudicazione del servizio di pulizia delle aree costiere è condotta dall'AKB, in conformità con la normativa vigente in materia di appalti pubblici;

e) effettuare ispezioni su tutte le attività turistiche in conformità con le disposizioni della presente legge e della normativa vigente in materia di ispezioni, nonché adottare provvedimenti amministrativi in caso di violazioni riscontrate;

e) l'esercizio di qualsiasi altra funzione prevista dalla legge o da atti normativi di livello inferiore.

Articolo 10

All'articolo 20, paragrafo 2, lettera c), le parole “il ministro e l'AKT” sono sostituite dalle parole “il ministero competente per il turismo”.

Articolo 11

Dopo l'articolo 28 è inserito l'articolo 28/1 con il seguente testo:

“Articolo 28, paragrafo 1

Standardizzazione e gestione dei percorsi turistici

Il ministro competente per il turismo approva il regolamento relativo alla standardizzazione e alla gestione dei percorsi turistici. Il regolamento stabilisce le norme relative alla registrazione e alla classificazione dei percorsi turistici, alla segnaletica, alla progettazione, la loro apertura e manutenzione, i dati relativi ai percorsi, gli interventi, le norme di comportamento per i visitatori dei percorsi, gli enti responsabili, le norme per la formazione dei gestori dei percorsi, nonché qualsiasi altro aspetto relativo alla standardizzazione e alla gestione dei percorsi turistici.”.

Articolo 12

L'articolo 31 è modificato come segue:

“Articolo 31

Finanziamento di progetti e attività nel settore del turismo

1. Il ministero competente per il turismo e l'Agenzia nazionale del turismo finanziano, attingendo dal fondo di bilancio approvato ogni anno:

a) progetti presentati da persone fisiche o giuridiche, nazionali o straniere, la cui attività commerciale sia nel settore del turismo;

b) progetti e attività nel settore del turismo ritenuti di particolare importanza e con un bilancio superiore a 50% del fondo annuale destinato ai progetti;

c) progetti e attività ideati e proposti dal Ministero competente in materia di turismo e dall'Agenzia Nazionale del Turismo nel settore turistico.

2. Il presente fondo non è soggetto alla normativa in materia di appalti pubblici.

3. Per la realizzazione di progetti e attività nel settore turistico, il regime di finanziamento copre fino al 100% dei costi approvati del progetto.

4. Le procedure e i criteri da seguire per il finanziamento dei progetti, ai sensi del comma b) del paragrafo 1 del presente articolo, sono approvati con decisione del Consiglio dei ministri.

Articolo 13

Dopo l'articolo 31 sono inseriti gli articoli 31/1, 31/2 e 31/3 con il seguente testo:

“Articolo 31, paragrafo 1

Approvazione dei progetti e delle attività turistiche da parte del ministero competente. per il turismo

1. L'approvazione dei progetti e delle attività nel settore del turismo spetta al ministro competente per il turismo, su proposta del collegio, composto da cinque funzionari di alto e medio livello della pubblica amministrazione, dai responsabili degli organismi competenti, che si occupano del settore turistico presso il ministero competente in materia, nominati con decreto del ministro competente per il turismo.

2. I criteri e i termini relativi agli inviti a presentare proposte per il sostegno finanziario, di cui all’articolo 31, paragrafo 1, lettere a) e c), della presente legge, sono stabiliti con direttiva del Ministro competente per il turismo.

Articolo 31, paragrafo 2

Le competenze del collegio presso il ministero responsabile del turismo

1. Il collegio ha le seguenti competenze:

a) seleziona e classifica i progetti dal punto di vista del loro valore promozionale, sociale ed economico, in un'ottica turistica;

b) elabora e propone al Ministro competente per il turismo attività e progetti nel settore turistico, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 31 della presente legge;

c) promuove il turismo nazionale e propone al ministro competente in materia di turismo l'organizzazione di eventi promozionali nazionali e internazionali nel settore del turismo.

2. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento approvato dal ministro competente per il turismo.

Articolo 31, paragrafo 3

Approvazione di progetti e attività turistiche a cura dell'Agenzia Nazionale del Turismo

1. Per quanto riguarda l'Agenzia Nazionale del Turismo, l'approvazione dei progetti e delle attività turistiche conformi al calendario delle attività ricreative nel settore turistico avviene con decreto del direttore, su proposta del collegio dell'istituzione competente.

2. Il collegio è composto da almeno tre funzionari o dipendenti, nominati con decreto del capo.

3. Le modalità di funzionamento del collegio presso l'AKT sono proposte dall'istituzione e approvate con regolamento dal ministro competente per il turismo.

Articolo 14

L'articolo 32 è abrogato.

Articolo 15

All'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), il testo è modificato come segue:

“a) sia un investitore in una struttura ricettiva a quattro o cinque stelle nella Repubblica di Albania, in fase di costruzione in conformità alle disposizioni dell’articolo 44 della presente legge e che soddisfi i criteri e le condizioni per la certificazione ai sensi delle disposizioni dell’articolo 45 della presente legge.

Articolo 16

All'articolo 33, paragrafo 2, punto 2, è apportata la seguente modifica:

“2. I soggetti che ottengono lo status di “Investitore in una struttura ricettiva a 4 o 5 stelle, status speciale” stipulano accordi di sviluppo con il ministero competente in materia di turismo.

Articolo 17

All'articolo 35, paragrafo 5, nella prima frase, i termini “può decidere” sono sostituiti dal termine “decide”.

Articolo 18

L'articolo 37 è abrogato.

Articolo 19

All'articolo 43, dopo la lettera “ë” si aggiungono le lettere “f”, “g”, “gj”, “h”, “i” e “j” con il seguente testo:

“f) “Appartamento”;

g) “Condominio”;

g) “Villa”;

h) “Struttura ricettiva del patrimonio culturale”;

i) “hotel distribuito”;

j) “Stanza”.

Articolo 20

Dopo l'articolo 43 è inserito l'articolo 43/1 con il seguente testo:

“Articolo 43, paragrafo 1

Classificazione delle strutture ricettive

1. Ogni imprenditore turistico che gestisce una struttura ricettiva è tenuto, entro 30 giorni dalla registrazione presso il Centro Nazionale delle Imprese per la gestione della struttura ricettiva, presenta al ministero competente per il turismo una domanda per il rilascio di un certificato di classificazione in conformità con i criteri stabiliti nella normativa secondaria di attuazione della presente legge.

2. Il singolo locatore, per le categorie “Appartamento”, “Villa” o “Camera”, prima di iniziare l'attività, presenta al ministero competente per il turismo una domanda per il rilascio di un certificato di classificazione in conformità con i criteri stabiliti nella normativa secondaria di attuazione della presente legge.

3. Il certificato di classificazione della struttura ricettiva ha validità illimitata ed è iscritto nel Registro centrale del turismo, gestito dal ministero competente in materia di turismo.

4. Ogni struttura ricettiva è tenuta, nell'ambito della propria attività, a effettuare la registrazione elettronica degli ospiti, riportando i dati relativi al numero di visitatori, ai pernottamenti, alla nazionalità, al luogo di residenza, al sesso e all'età.

5. Ogni struttura ricettiva, nell'ambito della propria attività, è tenuta a predisporre un'area dedicata e separata per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in conformità con le norme stabilite dai regolamenti delle autorità locali.

6. Il ministro competente per il turismo approva il regolamento relativo alle condizioni, ai criteri, ai termini e alla procedura per la classificazione delle strutture ricettive.

Articolo 21

L'articolo 45 è modificato come segue:

1. Il punto 1 è modificato come segue:

“1. Ogni categoria di strutture ricettive è classificata secondo un sistema distinto, accompagnato dai relativi simboli distintivi, come indicato di seguito:

a) “The Rumour”standard;
b) “Fjetinë”standard, comfort;
c) “Campeggio”standard;
c) “Hotel”due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle;
d) “Motel”standard, comfort, superior;
dh) “Resort”tre stelle, quattro stelle, cinque stelle;
e) “Centro di cura”due stelle, tre stelle, quattro stelle, cinque stelle;
e) “Bed and breakfast”standard, comfort, superior;
f) “Appartamento”standard;
g) “Condominio”standard;
g) “Villa”comfort, di qualità superiore;
h) “Hotel distribuito”standard;
i) “Struttura ricettiva del patrimonio culturale”  standard;
j) “Stanza”standard.

2. Al punto 2, si apportano le seguenti modifiche e integrazioni:

a) la denominazione “Centro nazionale di registrazione” è sostituita dalla denominazione “Centro nazionale per le imprese”;

b) alla fine viene aggiunta la seguente frase: “Il singolo locatore delle categorie “Appartamento”, “Villa” o “Camera”, deve, prima di iniziare l’attività, presentare al ministero competente per il turismo una domanda per il rilascio di un certificato di classificazione, in conformità con i criteri stabiliti nella normativa di attuazione della presente legge.

3. Al punto 3, vengono eliminate le parole “entro 30 giorni”.

4. Il punto 10 è abrogato.

Articolo 22

Dopo l'articolo 45 è inserito l'articolo 45/1 con il seguente testo:

“Articolo 45, paragrafo 1

Agriturismo

1. Il soggetto che intende svolgere attività di agriturismo soddisfa i criteri relativi a:

a) aziende agricole che svolgono attività di agriturismo;

b) la struttura dell'area di attesa già realizzata o di quella che si prevede di realizzare;

c) l'offerta di cibi e bevande preparati con ingredienti provenienti dalla stessa azienda agricola o da produttori locali;

c) l'organizzazione di attività ricreative/educative.

2. L'attività agrituristica è certificata dal Ministero competente in materia di turismo, mediante un certificato preliminare per la costruzione della struttura agrituristica e un certificato per lo svolgimento dell'attività agrituristica.

3. I criteri, la documentazione e le procedure per la certificazione delle attività di agriturismo e la realizzazione di strutture a tale scopo, nonché il modello di certificato, sono approvati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per il turismo e del Ministro competente per lo sviluppo rurale.

Articolo 23

All'articolo 47, alla lettera b), i termini “operatori di viaggio” sono sostituiti dai termini “operatori turistici”.

Articolo 24

All'articolo 48, paragrafo 2, lettera c), le parole “essere in possesso di un diploma universitario di primo ciclo o di un certificato di qualifica professionale, in linea con l'oggetto dell'attività commerciale;” sono sostituite dalle parole “aver completato l'istruzione secondaria;”.

Articolo 25

All'articolo 51, paragrafo 2, lettera c), dopo le parole “primo ciclo di studi” si aggiungono le parole “o aver completato la scuola secondaria professionale”.

Articolo 26

L'articolo 54 è modificato e integrato come segue:

1. Il titolo dell'articolo viene modificato come segue:

“Dati essenziali del contratto stipulato con il viaggiatore.

2. Al punto 1 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) nella prima frase, il termine “consumatore” è sostituito dal termine “viaggiatore”;

b) dopo la lettera “o” vengono inserite le lettere “p” e “q” con il seguente contenuto:

“p) contatto diretto con la persona responsabile del minore non accompagnato dai genitori o dal rappresentante legale;

 q) informazioni sulle procedure di gestione dei reclami e sui meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

Articolo 27

L'articolo 55 è abrogato.

Articolo 28

L'articolo 57 è modificato come segue:

1. Dopo il punto 1, si aggiunge il punto 1/1 con il seguente testo:

“1/1. Il richiedente deve seguire il corso di qualificazione per guide turistiche, in base alle categorie pertinenti, presso enti autorizzati dal Ministero competente in materia di turismo, prima di presentare la domanda per il rilascio del certificato di guida turistica. Il programma di qualificazione e le condizioni che gli enti erogatori di tali programmi devono soddisfare sono approvati con decreto del ministro competente in materia di turismo.

2. Al punto 5, alla lettera a), vengono soppresse le parole “l'indirizzo della guida turistica”.

3. Il punto 6 è modificato come segue:

“6. Il certificato di guida turistica ha validità a vita.

Articolo 29

L'articolo 58 è modificato come segue:

1. Nella seconda frase del punto 1, le parole “dotato dei dati specificati al paragrafo 5 dell’articolo 57” sono sostituite dalle parole “che contenga il nome, il cognome e i dati specificati alle lettere da “b” a “d” del paragrafo 5 dell’articolo 57 della presente legge”.

2. Al punto 5, le parole “revoca o invalidità di” sono sostituite dalle parole “e annullamento di”.

Articolo 30

L'articolo 59 è abrogato.

Articolo 31

L'articolo 60 è modificato come segue:

“Articolo 60

Formazione iniziale e continua delle guide turistiche

1. Il Ministero competente per il turismo:

a) approva i programmi per la qualificazione delle guide turistiche;

b) incoraggia, sostiene e collabora con le istituzioni da essa accreditate e con altre istituzioni per organizzare corsi di formazione professionale continua e seminari informativi per le guide turistiche, con l'obiettivo di mantenere gli standard dei servizi di guida turistica, nonché di aggiornare e arricchire le conoscenze delle guide turistiche con nuove informazioni.

2. Il ministro competente per il turismo approva il regolamento relativo ai programmi di qualificazione delle guide turistiche e la procedura per il loro accreditamento.

Articolo 32

All'articolo 63, dopo il paragrafo 1, è aggiunto il paragrafo 1/1 con il seguente testo:

“1/1. In ogni caso, il vettore turistico non svolge le attività di un tour operator. Il servizio in questione è disciplinato dal contratto di prestazione di servizi stipulato tra il tour operator e il vettore turistico.

Articolo 33

L'articolo 64 è modificato come segue:

“Articolo 64

Stazioni balneari

1. La gestione della stazione balneare avviene sulla base di un contratto di concessione dello spazio balneare, stipulato tra il soggetto gestore e l'autorità pubblica competente, ed è organizzata all'interno di tale spazio in conformità con la mappa generale delle spiagge autorizzate e le relative planimetrie, approvati dalle autorità competenti.

2. Il gestore del centro balneare informa i bagnanti esponendo i criteri e le condizioni relativi alla salute e alla sicurezza delle persone in relazione agli aspetti tecnici delle attività del centro balneare.

3. Il soggetto che gestisce il chiosco sulla spiaggia è tenuto a provvedere alla manutenzione dell'area della spiaggia di cui gli è stato concesso l'uso e a prevenirne l'inquinamento, in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

4. Il regolamento relativo alle condizioni e ai criteri per la gestione di una stazione balneare è adottato con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente per il turismo, e deve contenere:

a) requisiti tecnici minimi in base alla tipologia della spiaggia;

b) requisiti in materia di sicurezza sanitaria e igiene;

c) i requisiti in materia di sicurezza;

c) i requisiti e le condizioni per i bagnini.

Articolo 34

Dopo l'articolo 64 è inserito l'articolo 64/1 con il seguente testo:

“Articolo 64, paragrafo 1

Ulteriori obblighi per le imprese turistiche

1. Ogni operatore turistico espone in un luogo ben visibile al pubblico la ragione sociale dell'azienda, nonché le modalità di reclamo, almeno in albanese e in inglese.

2. Ogni struttura ricettiva e ogni stabilimento balneare deve esporre in modo ben visibile i listini prezzi dei prodotti e dei servizi offerti, almeno in albanese e in inglese.

3. Ogni operatore turistico, nell'ambito della propria attività, garantisce il rispetto degli standard di servizio previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

4. Ogni tour operator deve, nell'ambito della propria attività, disporre di una polizza assicurativa valida a copertura della propria responsabilità civile nei confronti di terzi derivante dall'inadempimento degli obblighi, compresi i casi di insolvenza e fallimento. Il contratto assicurativo è stipulato con una compagnia di assicurazioni in conformità alle disposizioni previste dalla normativa applicabile in materia di assicurazione e riassicurazione e copre i danni di cui sopra, nonché quelli previsti dal quadro giuridico in materia di tutela dei consumatori.

5. Ogni operatore turistico è tenuto a esporre la polizza di assicurazione di responsabilità civile in un luogo ben visibile al pubblico.

6. Ogni operatore turistico che offre i propri servizi online è tenuto a pubblicare sul proprio sito web le informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 5 del presente articolo.

7. Il tour operator è tenuto a dichiarare la capacità di utilizzo della struttura ricettiva, che ai fini fiscali non può essere inferiore al livello minimo di utilizzo. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente per il turismo e del Ministro competente per le finanze, stabilisce il periodo di utilizzo e il livello minimo di capacità di utilizzo per le strutture ricettive.

Articolo 35

L'articolo 66 è modificato come segue:

“Articolo 66

Raccolta e trattamento dei dati statistici

1. Il Ministero competente in materia di turismo, in collaborazione con l'Autorità di coordinamento e regolamentazione delle banche dati statali, istituisce il sistema di dati turistici ed è responsabile della gestione dei dati di tale sistema. I dati primari e secondari sono determinati con decisione del Consiglio dei ministri in conformità alla legislazione vigente in materia di banche dati statali.

2. L'ufficio preposto alla gestione dei dati statistici all'interno di questo ministero raccoglie ed elabora i dati con cadenza mensile e produce statistiche sul turismo basate su:

a) i dati amministrativi delle istituzioni pubbliche centrali e locali incaricate di fornire tali dati;

b) dati forniti dalle strutture ricettive relativi al numero di visitatori, al numero di pernottamenti, alla nazionalità, al luogo di residenza, al sesso e all'età;

c) dati forniti dai tour operator e dalle agenzie di viaggio sul numero totale di visitatori nel settore del turismo in entrata e in uscita, per nazionalità e destinazione.

c) qualsiasi altro dato primario e secondario, secondo quanto stabilito con decisione del Consiglio dei ministri.

3. I soggetti di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono tenuti a comunicare dati veritieri e accurati, in conformità con i principi della statistica ufficiale.

4. I dati vengono forniti gratuitamente nella forma e nei tempi richiesti.

5. I dati messi a disposizione del ministero competente in materia di turismo vengono utilizzati esclusivamente a fini statistici.

6. I dati raccolti ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo devono essere trasmessi all'Istituto di statistica.

Articolo 36

L'articolo 68, paragrafo 2, è modificato come segue:

“2. Il ministero competente per il turismo, in collaborazione con il ministero competente per l'istruzione e la formazione professionale, promuove la formazione professionale nel settore turistico, con l'obiettivo di garantire il mantenimento degli standard e il miglioramento dei servizi offerti dal settore turistico.

Articolo 37

L'articolo 71 è modificato come segue:

“Articolo 71

Contravvenzioni

1. Le seguenti violazioni, qualora non costituiscano un reato penale, costituiscono un illecito amministrativo e sono punibili con una sanzione pecuniaria come segue:

a) la gestione di una struttura ricettiva sprovvista di certificato di classificazione, ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, punti 1 e 2, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria calcolata in base al numero di camere come segue:

i. da 1 a 5 stanze a 20.000–50.000 lek;

ii. da 6 a 15 camere a 100.000 lek;

iii. da 16 a 40 camere a 200.000 lek;

iv. da 41 a 80 camere a 300.000 lek;

circa 80 camere a 400.000 lek.

b) l'uso non autorizzato o improprio dei segni distintivi della struttura ricettiva, senza che sia stata effettuata la procedura di classificazione ai sensi dell'articolo 45 della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 200.000 lekë.;

c) l'esercizio di un'attività di agriturismo senza il relativo certificato, ai sensi dell'articolo 45, comma 1, secondo periodo, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria calcolata in base al numero di camere, come segue:

i. fino a 5 stanze: 50.000 lek;

ii. per più di cinque stanze: 100.000 lek.

c) Il mancato rispetto dei criteri per l'esercizio delle attività di agriturismo, ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, comma 3, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

d) l'esercizio dell'attività senza la relativa licenza, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 1, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 200.000 lek;

(d) l'esercizio di un'attività senza la relativa licenza, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 300.000 lek;

e) l’esercizio dell’attività senza soddisfare i requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 53 della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

e) l'esercizio dell'attività senza un contratto o senza fornire le informazioni di base specificate al paragrafo 1 dell'articolo 54 della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

f) l'esercizio dell'attività senza il certificato di cui all'articolo 57, paragrafo 1, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

g) l'esercizio dell'attività senza soddisfare il requisito di cui all'articolo 58, punto 2, della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 20.000 lekë.;

(g) l’esercizio dell’attività senza soddisfare i requisiti di cui all’articolo 61, paragrafo 1, della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lek;

h) la mancata osservanza dell’obbligo di tenere a bordo del mezzo di trasporto il contratto stipulato tra il vettore turistico e l’operatore turistico o l’agenzia di viaggi, come previsto dall’articolo 63, paragrafo 1, punto 1, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 50.000 lekë.;

i) Il mancato rispetto delle condizioni e dei criteri, ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 2, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

j) l'esercizio dell'attività in assenza del relativo contratto, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 300.000 lekë.;

k) l'esercizio di un chiosco sulla spiaggia al di fuori dell'area specificata nel contratto ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 150.000 lekë.;

l) la mancata esposizione in modo ben visibile delle norme di sicurezza presso la stazione balneare, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 2, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 50.000 lekë.;

ll) La mancata manutenzione e l'abbandono di rifiuti nell'area della stazione balneare, ai sensi del punto 3 dell'articolo 64 della presente legge, sono punibili con una sanzione pecuniaria di 200.000 lekë.;

m) il mancato rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti per il tipo di spiaggia, di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera a), della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

n) il mancato rispetto dei requisiti in materia di condizioni igieniche, di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera b), della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 200.000 lekë.;

nj) La mancata osservanza dei requisiti di sicurezza presso la stazione balneare, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 4, lettera c), della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 200.000 lekë.;

o) Il mancato rispetto dei requisiti e delle condizioni previsti per i bagnini, di cui all’articolo 64, paragrafo 4, lettera ç), della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

p) l'assenza di un bagnino presso la postazione di salvataggio è punibile con una multa di 200.000 lek; in caso di recidiva, è punibile con una multa di 400.000 lek.;

q) L'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 64, paragrafo 1, punti 1 e 2, della presente legge è punita con una sanzione pecuniaria di 50.000 lekë.;

r) la mancata stipula, da parte degli operatori turistici, di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, comma 4, della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 200.000 lekë.;

La mancata comunicazione dei dati statistici da parte delle strutture ricettive, degli operatori turistici e delle agenzie di viaggio, ai sensi delle lettere “b” e “c” del paragrafo 2 dell’articolo 66 della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.;

s) la dichiarazione inesatta di dati statistici, ai sensi dell'articolo 66 della presente legge, è punibile con una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë.

2. L'ammenda, ai sensi del presente articolo, costituisce titolo esecutivo al termine del ricorso amministrativo ed è inflitta dall'organismo ispettivo competente nell'ambito dell'Agenzia Nazionale per le Coste, in conformità alla normativa vigente in materia di ispezioni.

3. L'ammenda prevista al paragrafo 2 del presente articolo deve essere pagata entro 10 giorni dalla data in cui la decisione che la irroga diventa titolo esecutivo, in conformità alla normativa vigente in materia di illeciti amministrativi.

Articolo 38

L'articolo 75 è modificato come segue:

a) Dopo il punto 1, è aggiunto il punto 1/1 come segue:

“1/1. Il Consiglio dei Ministri è incaricato di emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti normativi di attuazione di cui all’articolo 11, paragrafo 3; all’articolo 31, paragrafo 4; all’articolo 45, paragrafo 3;l'articolo 64, punto 1, n. 4; l'articolo 64/1, punto 7, e l'articolo 66, punto 1.”

b) Dopo il punto 2, sono aggiunti i punti 3 e 4 come segue:

“3. Il ministro competente per il turismo è incaricato di emanare gli atti normativi di cui all'articolo 28 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.1; i commi 1 e 2 dell'articolo 31/1; il comma 2 dell'articolo 31/2; il comma 3 dell'articolo 31/3; il comma 6 dell'articolo 43/1; il comma 1/1 dell'articolo 57; e il comma 2 dell'articolo 60.

4. Il ministro competente per il turismo e il ministro competente per le finanze sono incaricati di emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'atto regolamentare di attuazione del comma 15 dell'articolo 14.

Articolo 39

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approvato il 4 aprile 2024.

Promulgato con decreto n. 154 del 17 aprile 2024 del Presidente della Repubblica di Albania, Bajram Begaj.

Scarica qui o al di sotto della soglia prevista dalla legge

Fonte: Centro risorse ufficiale.

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