Le ferie annuali sono uno degli aspetti più importanti del rapporto di lavoro e sono spesso oggetto di discussione e documentazione. Ogni dipendente ha il diritto di godersi regolarmente le ferie annuali.
Recentemente è stata apportata una modifica, volta principalmente a semplificare e chiarire la sezione relativa alla durata delle ferie annuali e alla loro composizione. Il testo di legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. N. 91/2024 Per alcune modifiche alla legge n. 7961 del 12 luglio 1995, “Codice del lavoro della Repubblica di Albania”, e successive modifiche.
Articolo 1
All'articolo 92, paragrafo 2, la frase “4 settimane di calendario”viene sostituito dalla frase “22 giorni lavorativi”.
Durata
Articolo 92
1. La durata delle ferie annuali retribuite è stabilita dal contratto collettivo di lavoro o dal contratto individuale di lavoro.
2. La durata delle ferie annuali non deve essere inferiore a
4 settimane di calendario22 giorni lavorativi Nel corso dell'anno lavorativo. Le ferie annuali non comprendono i giorni festivi. Se un giorno festivo cade in un giorno di ferie annuali retribuite, le ferie vengono posticipate.3. Qualora il dipendente non abbia maturato un anno intero di servizio, la durata delle ferie annuali retribuite viene calcolata in proporzione alla durata del rapporto di lavoro. I periodi di temporanea inabilità al lavoro sono considerati come periodi di lavoro effettivo.
Articolo 92 del Codice del lavoro aggiornato
Articolo 2
All'articolo 93, paragrafo 3, la frase “ma non devono mai essere inferiori a una settimana di calendario senza interruzioni.”viene rimosso.
Date delle ferie annuali
Articolo 93
1. Il datore di lavoro, tenendo conto delle preferenze del dipendente, stabilisce la data di inizio delle ferie annuali retribuite. Il dipendente viene informato della data di inizio delle ferie annuali retribuite con almeno 30 giorni di anticipo.
2. Le ferie annuali vengono rinviate qualora il dipendente, durante il periodo di ferie, sia stato ricoverato in ospedale o sia rimasto a casa a causa di malattia o infortunio, come attestato da un certificato medico.
3. Le ferie annuali devono essere concesse nel corso dell'anno lavorativo o entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo.,
ma non devono mai essere inferiori a una settimana di calendario senza interruzioni..4. Il diritto alle ferie non concesso dal datore di lavoro o non goduto dal lavoratore decade a termine di tre anni dalla data in cui il lavoratore ha acquisito tale diritto per la prima volta.
Articolo 99 del Codice del lavoro aggiornato
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Fonte: Centro pubblicazioni ufficiali.

