Spese deducibili
Sono deducibili tutte le spese sostenute da un soggetto soggetto alla presente legge nel corso dell'anno fiscale, nella misura in cui tali spese per l’acquisto di beni o servizi siano effettivamente sostenute al fine di generare un profitto e nell’interesse dell’impresa, siano documentate dal contribuente e non siano soggette ad alcuna limitazione prevista dalla presente legge. Il Ministro responsabile delle finanze stabilisce, mediante direttiva, le modalità di attuazione del presente articolo.
Spese deducibili relative ai terreni ceduti a titolo di corrispettivo per la costruzione
Nel determinare l'utile imponibile delle imprese che operano nel settore della costruzione e/o della vendita di immobili a uso residenziale, industriale, commerciale o di servizi, la metodologia per la rilevazione dei ricavi delle vendite e dei costi operativi, nonché la considerazione della quota di utile dei proprietari dei terreni e dei costi dei terreni stessi, sono approvate con decisione del Consiglio dei Ministri.
Spese non deducibili e limiti alle deduzioni
- Le seguenti spese non sono deducibili:
a) i costi di acquisto e di sistemazione dei terreni e dei lotti edificabili;
b) il costo di acquisto, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione dei beni ammortizzabili;
c) gli ammortamenti, in conformità alle norme contabili e all'articolo 51 della presente legge;
c) l'aumento del capitale sociale della società o del capitale conferito a una società di persone;
d) i dividendi distribuiti agli azionisti o ai soci, nonché i dividendi di altri soggetti a cui si applica la presente legge;
dh) gli interessi pagati che superano il tasso di interesse medio annuo sui crediti a 12 mesi fissato dalle banche commerciali, come pubblicato ufficialmente dalla Banca d'Albania, esclusi gli interessi sui prestiti concessi da istituti di microcredito;
e) multe e sanzioni versate a un ente pubblico a seguito di violazioni della normativa;
e) le spese relative alla costituzione o all'aumento di accantonamenti, riserve o altri fondi speciali, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge;
f) l'imposta sul reddito delle società, l'IVA a monte, nonché le accise versate dai soggetti che trattano prodotti soggetti ad accisa;
g) spese di rappresentanza e di ospitalità superiori allo 0,3% del fatturato annuo. Per i contribuenti esportatori, esclusi i produttori che utilizzano materiali in conto terzi, che negli ultimi tre anni hanno realizzato oltre il 70% del proprio fatturato dalle esportazioni, le spese documentate sostenute per la partecipazione o la presentazione a fiere o esposizioni all’estero sono riconosciute come spese deducibili fino al 3% del fatturato annuo.
g) le spese sostenute a titolo di consumo personale da azionisti, soci, amministratori e dai loro familiari;
h) le spese che superano i limiti stabiliti dalla legge o dai regolamenti vigenti;
i) regali e donazioni;
j) le spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione fatturate da soggetti non residenti, a condizione che non siano state pagate dal contribuente entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tali spese vengono pagate successivamente, sono deducibili nell'anno fiscale in cui vengono pagate.;
k) le spese relative a stipendi, premi e altre forme di reddito personale connesse a rapporti di lavoro, corrisposte ai dipendenti, compresi gli amministratori, e che non sono state effettuate tramite il sistema bancario o istituti di moneta elettronica autorizzati dalla Banca d'Albania.;
l) gli importi versati in contanti che superano i limiti stabiliti dalle disposizioni della legge sulle procedure fiscali della Repubblica di Albania;
ll) i costi delle assicurazioni sulla vita e sanitarie per i dipendenti del contribuente che superano il 51% della loro retribuzione lorda per l'anno fiscale;
m) borse di studio concesse ad alunni e studenti di istituti scolastici pubblici e privati diversi da quelli stabiliti dal Consiglio dei Ministri;
n) le spese relative ai contributi versati dal datore di lavoro per conto dei propri dipendenti a un regime pensionistico privato, che superano i limiti di cui al comma 5 dell'articolo 20 della presente legge;
(n) le spese relative al reddito che non sono incluse nell'utile imponibile ai sensi della presente legge;
o) tangenti e bustarelle;
p) Importi sponsorizzati:
i. che superano il 5% dell'utile al lordo delle imposte per gli editori di testate giornalistiche e le pubblicazioni di
opere letterarie, scientifiche ed enciclopediche, nonché per attività culturali o artistiche;
ii. che superino il 5 per cento dell'utile ante imposte derivante dalle attività sportive. Gli importi delle sponsorizzazioni, entro il limite sopra indicato, per le attività delle squadre sportive facenti parte di organizzazioni sportive riconosciute dalla legislazione vigente in materia, sono deducibili ai fini del calcolo dell’imposta sulle società per il periodo d’imposta nella misura di tre volte il valore dell’importo della sponsorizzazione. Non è consentito il riporto a periodi d’imposta futuri. Tale deduzione è consentita previo rilascio dell“”Autorizzazione alla sponsorizzazione» da parte del Direttore Generale delle Imposte, secondo le modalità stabilite nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze. La presente disposizione si applica esclusivamente ai soggetti
aziende sponsor che realizzano un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lekë,
iii. che superino il 3 per cento dell'utile ante imposte per le sponsorizzazioni di altre attività non incluse nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente paragrafo;
q) perdite, danni, sprechi e scarti verificatisi durante la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la commercializzazione che superino i limiti stabiliti dalla normativa di legge e dai regolamenti di attuazione vigenti;
r) qualsiasi spesa dichiarata il cui importo non sia comprovato da documenti presentati dal contribuente o che non corrisponda a un'operazione effettiva. - Il ministro delle Finanze stabilisce, mediante direttiva, le modalità di applicazione del presente articolo.

