La Direzione Generale delle Imposte, ai sensi della Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania“, e successive modifiche, e della Circolare n. 10 del 15 marzo 2019 “In merito ad alcune integrazioni e modifiche all'Istruzione n. 24 del 2 settembre 2008 ”Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, come modificata", informa che la mancata emissione della fattura fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura IVA è punibile con una sanzione pari a 100% dell’imposta non dichiarata derivante dalla mancata emissione della fattura, oltre all’imposta e agli interessi di mora calcolati e dovuti in conformità alle disposizioni della Legge sulle procedure fiscali o di altre leggi fiscali specifiche.
La modifica normativa prevede un alleggerimento per il contribuente qualora questi accetti l'accertamento fiscale e provveda al pagamento del debito. In tal caso, la sanzione viene ridotta del 30%.
L'Amministrazione fiscale applicherà la riduzione della sanzione previa presentazione di una richiesta scritta, corredata dell'ordine di pagamento emesso dal contribuente e indirizzato al DRT competente.
Il DPT sottolinea che tale esenzione si applica esclusivamente alle sanzioni relative a infrazioni concernenti l'emissione di fatture fiscali, ricevute fiscali e la documentazione delle operazioni.
Il comunicato completo sul sito web ufficiale del DPT. https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/943/mbi-ndryshimet-ligjore-per-kundravajtjet-ne-dokumentimin-e-transaksioneve

