In merito alle modifiche normative relative alle violazioni nella documentazione delle transazioni

La Direzione Generale delle Imposte, ai sensi della Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania“, e successive modifiche, e della Circolare n. 10 del 15 marzo 2019 “In merito ad alcune integrazioni e modifiche all'Istruzione n. 24 del 2 settembre 2008 ”Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, come modificata", informa che la mancata emissione della fattura fiscale, la ricevuta fiscale o la fattura IVA è punibile con una sanzione pari a 100% dell’imposta non dichiarata derivante dalla mancata emissione della fattura, oltre all’imposta e agli interessi di mora calcolati e dovuti in conformità alle disposizioni della Legge sulle procedure fiscali o di altre leggi fiscali specifiche.

La modifica normativa prevede un alleggerimento per il contribuente qualora questi accetti l'accertamento fiscale e provveda al pagamento del debito. In tal caso, la sanzione viene ridotta del 30%.

L'Amministrazione fiscale applicherà la riduzione della sanzione previa presentazione di una richiesta scritta, corredata dell'ordine di pagamento emesso dal contribuente e indirizzato al DRT competente.

Il DPT sottolinea che tale esenzione si applica esclusivamente alle sanzioni relative a infrazioni concernenti l'emissione di fatture fiscali, ricevute fiscali e la documentazione delle operazioni.

Il comunicato completo sul sito web ufficiale del DPT. https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/943/mbi-ndryshimet-ligjore-per-kundravajtjet-ne-dokumentimin-e-transaksioneve

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