L'Amministrazione fiscale fornisce chiarimenti ai contribuenti in merito a:
- Calcolo dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente (TAP);
- Compilazione della Dichiarazione sullo stato personale;
- L'applicazione delle detrazioni in conformità con le modifiche previste dalla nuova legge sull'imposta sul reddito.
Secondo Atto normativo n. 7, del 14 dicembre 2023, Gli articoli 22, 23 e 24, comma 1, entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta di gennaio 2025. Analogamente, l'attuale tabella dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da lavoro dipendente rimane in vigore fino al 31 dicembre 2024, Articolo 69, comma 2, della stessa legge.
“Di conseguenza, il calcolo e la ritenuta dell’imposta sul reddito da lavoro dipendente per tutti i dipendenti nel corso del 2024 continueranno ad essere effettuati secondo le stesse modalità utilizzate finora. Per i soggetti che svolgono più di un rapporto di lavoro nel corso di un mese, i rispettivi datori di lavoro dichiareranno e tratterranno l’imposta sul reddito da lavoro dipendente (TAP) in base agli importi calcolati sulla busta paga, e l’eventuale differenza a carico del contribuente sarà versata dal soggetto stesso tramite la Dichiarazione dei redditi annuale 2024 (relativa all’anno fiscale 2023)’, chiarisce l’Amministrazione fiscale.”
Per l’anno 2024 non è necessario compilare la dichiarazione dello stato personale, ai sensi dell’articolo 66 della nuova legge, in applicazione del comma 3 di tale articolo, che recita espressamente: “La dichiarazione dello stato personale comprende tutte le informazioni necessarie per richiedere una detrazione dal reddito imponibile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della presente legge.” Nei casi in cui l’articolo 22 estenda i propri effetti da Gennaio 2025, Anche questa dichiarazione verrà compilata a partire da questo semestre.
L’Amministrazione fiscale sottolinea che le detrazioni previste dall’articolo 22 della Legge sull’imposta sul reddito non saranno applicate, ma procederà al calcolo, alla ritenuta e al versamento del TAP, in conformità all’articolo 69, comma 2, della presente legge (in base alla formula attualmente in vigore, il calcolo viene effettuato dal datore di lavoro al momento del pagamento delle retribuzioni).

