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È stata approvata ufficialmente la seconda garanzia statale, che prevede prestiti fino a 300 milioni di lekë con un tasso d'interesse massimo del 51%.

La decisione di approvare un fondo di garanzia di 15.000.000.000 (quindici miliardi) di lek a favore delle banche commerciali operanti nel territorio della Repubblica di Albania è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Parte del sistema di garanzia che consentirà di erogare prestiti a commercianti e società commerciali per garantire i fondi necessari per il capitale circolante e gli investimenti a sostegno della ripresa dell'attività commerciale che è stata colpita dalla situazione creata dal COVID-19.

La linea di garanzia statale, concessa a favore di ciascuna banca commerciale, è la seguente:

  • Raiffeisen Bank sh.a. Albania, fino a un importo di 2.600.000.000 di lek;
  • Banka Tirana S.p.A. fino a un importo di 850.000.000 di lek;
  • Union Bank sh.a. fino a un importo di 800.000.000 di lek;
  • Banka Intesa Sanpaolo Albania sh.a. fino a un importo di 1.200.000.000 di lek;
  • Banka Kombëtare Tregtare sh.a. fino a un importo di 2.550.000.000 di lek;
  • OTP Bank Albania sh.a. fino a un importo di 1.450.000.000 di lek;
  • Procredit Bank sh.a. fino a un importo di 600.000.000 di lek;
  • Alpha Bank Albania S.p.A. fino a un importo di 950.000.000 di lek;
  • la banca d'investimenti americana J.S.A. fino a un importo di 650.000.000 di lek;
  • Credins Bank sh.a. fino a un importo di 2.800.000.000 di lek;
  • Banka e Bashkuar e Shqipërisë sh.a. fino a un importo di 150.000.000 di lek;
  • First Investment Bank, Albania sh.a., fino a un importo di 400.000.000 di lek.

Lo scopo del regime di garanzia è quello di stimolare l'erogazione di prestiti da parte delle banche commerciali operanti nella Repubblica di Albania, al fine diconsentire agli operatori commerciali o alle società commerciali di ottenere i finanziamenti necessari per ripristinare la loro attività commerciale, che è stata direttamente o indirettamente influenzata dalle misure legislative e regolamentari adottate dal governo in risposta alla situazione causata dal COVID-19.

Garanzia

  1. Il MFE si impegna a garantire al Finanziatore un importo massimo di [XXXXXX] (in lettere) lek (“l'Importo della Garanzia”), fatte salve le condizioni e le limitazioni espressamente stabilite nel presente Contratto. L'Importo della Garanzia rappresenta l'importo massimo dei pagamenti che MFE effettuerà per estinguere le obbligazioni insolute nei confronti del Finanziatore derivanti dai Prestiti oggetto del presente schema di garanzia.
  2. La MFE si impegna a garantire, fino al limite dell'importo di garanzia specificato al punto 1 del presente articolo, 60% del capitale di ciascun prestito che il Finanziatore erogherà ai Mutuatari secondo i termini stabiliti nel presente Contratto.
  3. “Per ”Importo del prestito garantito" si intende l'importo massimo garantito ai sensi del presente Contratto per ciascuno dei prestiti erogati dal Finanziatore, in conformità con i termini del presente Contratto e che sarà pari al prodotto del capitale del Prestito moltiplicato per il tasso del capitale garantito ai sensi dell’MFE, come stabilito nella clausola 2 del presente articolo.
  4. In nessun caso la MFE si assumerà alcuna responsabilità in merito a interessi, more, sanzioni o qualsiasi altro obbligo finanziario che possa derivare dai prestiti concessi dal Finanziatore ai Mutuatari.
  5. L'importo massimo cumulativo del Valore del Prestito Garantito derivante dalle erogazioni del prestito e calcolato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo non potrà superare il Valore della Garanzia di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Qualsiasi nuova erogazione di un Prestito che superi l’importo sopra menzionato non è garantita dal presente Accordo, salvo nel caso in cui l’importo totale del Valore del Prestito Garantito, unitamente al Valore del Prestito Garantito derivante dalla nuova erogazione, non superi l’Importo della Garanzia.
  6. Qualora il Finanziatore abbia esaurito l'intero Valore di Garanzia a sua disposizione, come definito al comma 1 del presente articolo, il Finanziatore è tenuto a darne comunicazione scritta a MFE entro un termine di 5 (cinque) giorni lavorativi.
  7. Il Ministro delle Finanze e dell'Economia ha il diritto, trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di firma dei rispettivi accordi, se necessario, sulla base della relazione della struttura interistituzionale speciale, proporre al Consiglio dei Ministri la riallocazione dell’importo della garanzia dal creditore che non l’ha esaurita a proprio favore a quello che l’ha esaurita integralmente.

Requisiti richiesti al richiedente e condizioni per l'ottenimento del prestito.

Il Finanziatore concederà prestiti garantiti ai sensi del presente Contratto esclusivamente ai Mutuatari che soddisfano i seguenti criteri:

  1. a) Il mutuatario deve essere un commerciante o una società commerciale iscritta presso il Centro Nazionale delle Imprese ai sensi della legge n. 9901 del 14 aprile 2008 “Per i commercianti e le società commerciali”, come modificata, e la legge n. 9723 del 3 maggio 2007 “Sulla registrazione delle imprese”, e la struttura del capitale deve essere posseduta al 100% da entità non pubbliche.
  2. b) Il mutuatario può essere un soggetto che svolge un'attività commerciale in tutti i settori dell'economia, a condizione che tale attività sia stata direttamente o indirettamente influenzata dagli atti legislativi e regolamentari adottati dal governo nell'ambito della gestione della situazione causata dal COVID-19, attraverso la sospensione temporanea della sua attività commerciale o attraverso una riduzione della stessa.
  3. c) Il mutuatario non deve avere debiti fiscali insoluti relativi ai tre periodi d'imposta consecutivi di dicembre 2019, gennaio-febbraio 2020, Fanno eccezione i contribuenti che hanno stipulato un accordo di rateizzazione per il pagamento dei debiti fiscali, nonché i contribuenti i cui debiti non pagati sono oggetto di ricorso a tutti i livelli.
  4. Lo scopo dei fondi del prestito è quello di fornire al mutuatario le risorse necessarie per il capitale circolante e gli investimenti, al fine di sostenere la ripresa delle attività commerciali che sono state colpite dalla situazione causata dal COVID-19. In nessun caso i fondi del Prestito potranno essere utilizzati per finanziare attività illecite o per rifinanziare altri prestiti.
  5. Il mutuatario deve firmare il protocollo d'intesa.
  6. Il mutuatario deve firmare il modulo di autodichiarazione messo a sua disposizione dal mutuante, con il quale dichiara che
  7. non ha richiesto né ricevuto alcun altro prestito coperto dal presente regime di garanzia;
  8. I fondi del prestito devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi indicati al paragrafo 2 del presente articolo.
  9. Il Mutuatario è tenuto a presentare la domanda di prestito al Mutuante entro e non oltre 60 (sessanta) giorni di calendario dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
  10. L'MFE avrà il diritto, in qualsiasi momento, di rivedere, integrare o eliminare uno qualsiasi dei criteri indicati nei paragrafi precedenti del presente articolo, a condizione che il Finanziatore ne sia informato in anticipo. Tale modifica avrà effetto immediato al momento del ricevimento da parte del Finanziatore della comunicazione scritta da parte dell’MFE. Nessuna modifica apportata in conformità con la presente clausola avrà effetto sui Mutuatari il cui Prestito sia stato approvato prima della data di entrata in vigore di tale modifica.
  11. Salvo nei casi particolari di cui al paragrafo 6 del presente articolo, il Finanziatore non approverà in alcun caso le richieste di prestito presentate da Mutuatari che non soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo.

Gli obblighi del creditore

  1. Il Finanziatore si impegna a utilizzare i moduli di richiesta che garantiscono la fornitura di tutte le informazioni di cui all'articolo 3 del presente Contratto, in conformità con le proprie prassi bancarie relative a tali prodotti.
  2. L'istituto di credito è tenuto a compilare i documenti relativi alla richiesta di prestito e a conservarne copia nei propri archivi.
  3. L'istituto di credito adotta le misure necessarie per garantire che il personale delle risorse umane coinvolto nell'erogazione del credito possieda le competenze necessarie e abbia familiarità con le politiche e le procedure del presente regime di garanzia.
  4. Il Finanziatore gestirà i prestiti oggetto del presente Contratto con professionalità e in conformità ai criteri e alle procedure interne che applica nella sua ordinaria attività di concessione di prestiti per prodotti bancari commerciali simili, nonché in conformità con le disposizioni della clausola 3 del presente Contratto.
  5. L'istituto di credito valuterà il rischio di credito dei mutuatari in conformità con gli standard bancari e la normativa vigente, prendendo come riferimento la situazione finanziaria dei mutuatari al massimo al mese di febbraio 2020.
  6. L'istituto di credito deve iscrivere il prestito nel registro dei prestiti immediatamente dopo l'erogazione, in una voce specifica denominata “Prestito per capitale circolante e investimenti nell'ambito del regime di garanzia statale per l'emergenza COVID-19”.
  7. Il Finanziatore è tenuto a verificare, tramite il registro dei crediti tenuto dalla Banca d’Albania, al momento della richiesta di Finanziamento e nuovamente prima dell’erogazione, se il Mutuatario sia beneficiario di un Finanziamento nell’ambito dello stesso regime di garanzia concesso da altri Finanziatori. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, il creditore deve mettere a disposizione del mutuatario il modulo di autodichiarazione, nella forma e con il contenuto che il creditore ritiene ragionevoli.
  8. Qualora il Mutuatario abbia ottenuto un prestito nell'ambito dello stesso regime di garanzia da un altro Finanziatore, qualsiasi prestito approvato successivamente al primo non sarà soggetto al presente Contratto.
  9. Il creditore non deve favorire alcuno dei mutuatari sulla base di criteri preferenziali.
  10. Il Finanziatore metterà a disposizione dell’MFE (o di qualsiasi altra struttura da esso autorizzata a tal fine), su richiesta di quest’ultimo, copie degli atti, degli estratti, dei documenti, dei dati registrati e della corrispondenza relativi a tutti i Prestiti oggetto del presente Contratto di Garanzia.
  11. Il Finanziatore esamina la documentazione necessaria e approva il Prestito nel rispetto delle proprie scadenze e procedure interne, provvedendo al trasferimento dei fondi sul conto del Mutuatario, ai sensi del punto 1 dell'articolo 5, nonché l'utilizzo del Prestito per lo scopo coperto dalla Garanzia di Stato finalizzata al rilancio dell'attività commerciale del Mutuatario, che è stata direttamente o indirettamente influenzata dagli atti legislativi e normativi del governo nel contesto della gestione della situazione creata dal COVID-19.

Condizioni generali di prestito

  1. L'importo del prestito messo a disposizione dal Finanziatore a favore del Mutuatario può variare in base alla richiesta presentata dal Mutuatario, ma in nessun caso potrà superare i 300.000.000 (trecento milioni) di lek.
  2. Fatta salva la clausola 1, in nessun caso l'importo dei prestiti di valore superiore a 150.000.000 (centocinquanta milioni) di lekë potrà superare il 50% del totale dei prestiti concessi ai sensi del presente Accordo.
  3. La durata del prestito sarà stabilita a discrezione del Finanziatore, ma non potrà in alcun caso superare i cinque (5) anni.
  4. Il finanziamento può assumere la forma di un prestito, di uno scoperto o di una linea di credito, in base al livello di rischio di credito e alle preferenze del mutuatario.
  5. Indipendentemente dal prodotto con cui viene offerto il prestito, il periodo di solo pagamento degli interessi non potrà essere inferiore a sei mesi, salvo nel caso in cui il mutuatario opti per un periodo più breve.
  6. In caso di rimborso anticipato del Prestito, il Finanziatore non applicherà alcuna commissione, penale o altro onere in relazione al rimborso anticipato del Prestito.
  7. La valuta del prestito deve essere la valuta locale (leka).
  8. Il Finanziatore offrirà il Prestito a un tasso di interesse annuo preferenziale pari a: (i) il tasso d’interesse medio dei tre più recenti titoli del Tesoro a 12 mesi emessi dal Governo della Repubblica di Albania (riferimento/indice), più (ii) un margine fino al 3,01% a seconda della durata del Prestito e del prodotto in cui il Prestito è offerto. Il tasso di interesse annuo sarà variabile su base annuale in conformità con il riferimento/indice, ma a condizione espressa che in nessun caso il tasso di interesse annuo superi il 5,01%.
  9. Il Finanziatore, sulla base delle proprie valutazioni del rischio di credito relative a ciascun Mutuatario, avrà il diritto di richiedere o meno garanzie aggiuntive al Mutuatario, In ogni caso, le garanzie assegnate, compreso il Valore del Prestito Garantito ai sensi del presente Contratto, non potranno in alcun caso superare la copertura calcolata in conformità alla legislazione e alle norme interne del Finanziatore.
  10. I termini e le condizioni del Prestito saranno stabiliti nel Contratto di Prestito, che dovrà essere sottoscritto tra il Finanziatore e il Mutuatario in conformità con le disposizioni del presente Accordo. I termini e le condizioni stabiliti nel Contratto di Prestito che siano in contrasto con il presente Accordo saranno considerati nulli e non avranno alcun effetto nei confronti di MFE.
  11. Non è consentito cedere a terzi i diritti o gli obblighi del Finanziatore derivanti dal presente Accordo o dal Contratto di Finanziamento senza la previa approvazione scritta di MFE.
  12. Per qualsiasi modifica, rinnovo o rinegoziazione del Contratto di Finanziamento, che possa essere concordata tra il Finanziatore e il Finanziato entro il termine specificato al paragrafo 2 del presente articolo, non è richiesta l'approvazione della MFE, A condizione che tali modifiche non abbiano alcun effetto sui diritti del Finanziatore nei confronti dell’MFE ai sensi dei termini stabiliti nel presente Accordo. Il Finanziatore dovrà notificare per iscritto a MFE qualsiasi modifica, rinnovo o ristrutturazione del Contratto di Finanziamento.
  13. Il Finanziatore dovrà assicurarsi che l'importo complessivo del Valore Garantito dei Prestiti non superi il Valore di Garanzia rilasciato dall'MFE a suo favore ai sensi dell'articolo 2 del presente Accordo. In nessun caso l’eventuale eccedenza rispetto al Valore della Garanzia costituirà un obbligo per l’MFE.
  14. Il Prestito si intenderà interamente rimborsato e cesserà di essere soggetto al presente Contratto solo una volta che sarà stato interamente pagato dal Mutuatario in conformità con i termini e le condizioni del Contratto di Prestito. Il Finanziatore deve notificare per iscritto all’MFE tutti i Prestiti che sono stati interamente rimborsati entro 10 (dieci) giorni di calendario dalla data di estinzione.
Fonte: Monitor.

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