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Imposta sul reddito delle persone fisiche: determinazione del reddito imponibile: redditi d'impresa (modifiche normative successive al gennaio 2024)

Introduzione: Reddito imponibile

I seguenti redditi sono considerati redditi imponibili ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) redditi da lavoro dipendente;
b) redditi da attività commerciale;
c) proventi da investimenti.

Il reddito è soggetto a imposta indipendentemente dal fatto che sia corrisposto in denaro o in natura. Il reddito in natura è valutato al valore di mercato, salvo diversa disposizione della presente legge o della normativa di attuazione emanata ai fini della sua applicazione. Il principio di libera concorrenza, come definito nell'articolo 44 della presente legge, si applica alle operazioni tra parti correlate.

Reddito d'impresa

I redditi d'impresa comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti redditi, qualora non siano classificati come redditi da lavoro dipendente ai sensi di Articolo 12 di questa legge:

  • il reddito di una persona fisica derivante da qualsiasi attività commerciale, ivi comprese le attività svolte da lavoratori autonomi o commercianti;
  • proventi da interessi, dividendi e commissioni, che sono effettivamente legati all'attività;
  • proventi derivanti dalla vendita di titoli, che sono effettivamente collegati all'attività aziendale;
  • redditi derivanti dalla locazione di un'impresa, indipendentemente dal fatto che il contratto di locazione comprenda la totalità o una parte dei suoi beni materiali o immateriali;
  • i proventi derivanti dalla vendita di qualsiasi tipo di attività o passività aziendale, compresa la vendita dell'intera impresa;
  • la plusvalenza realizzata dalla cessione delle attività e delle passività dell'impresa nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, come definita all'articolo 46 della presente legge;
  • regali, sovvenzioni o contributi ricevuti da una persona nell'ambito della propria attività;
  • i ricavi realizzati dalla persona fisica derivanti da qualsiasi tipo di canone per servizi digitali tecnici o automatizzati;
  • plusvalenze derivanti dalla rivalutazione di beni aziendali quando tali beni vengono conferiti in natura al capitale di una società, sia al momento della sua costituzione sia in occasione di un aumento di capitale;
  • redditi derivanti dall'estrazione o dalla generazione di beni virtuali;
  • Proventi derivanti da operazioni su strumenti virtuali effettivamente collegati all'attività aziendale.

Il reddito imponibile annuo dell'impresa è determinato come il reddito d'impresa complessivo, al netto delle spese corrispondenti debitamente documentate e sostenute al fine di generare, mantenere e garantire tale reddito. Il reddito d'impresa imponibile annuo è calcolato in conformità al Capitolo IV della presente legge.

Regime speciale per commercianti e lavoratori autonomi

Le persone fisiche, gli imprenditori individuali o i lavoratori autonomi con un fatturato annuo non superiore a 10.000.000 di lek, ai fini del riconoscimento delle spese deducibili, hanno la facoltà di scegliere uno dei seguenti metodi:

a) l'adozione di un regime speciale in base al quale le spese sostenute sono deducibili a priori in conformità con gli importi indicati nella presente lettera e senza essere soggetti alla verifica da parte dell'amministrazione fiscale dei relativi documenti contabili;

i. 60% del reddito derivante da attività produttive;
ii. il 90% dei proventi derivanti dalle attività di commercio all'ingrosso;
iii. 70% dei ricavi derivanti dalle attività di commercio al dettaglio e dai trasporti individuali; iv. 60% dei ricavi derivanti da bar, ristoranti, discoteche e attività simili di questo tipo.;
v. 50% dei redditi derivanti da attività di prestazione di servizi, attività artigianali e artistiche;
vi. 30% del reddito dei lavoratori autonomi; oppure

b) il calcolo delle spese deducibili sulla base della relativa documentazione e delle fatture relative a ciascuna spesa.

2. Le persone fisiche, gli imprenditori individuali o i lavoratori autonomi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono scegliere e comunicare all'amministrazione fiscale il metodo che intendono adottare. Il passaggio da un metodo all'altro non può avvenire più di una volta ogni tre anni.

La definizione del tipo di attività svolte da persone fisiche, commercianti o lavoratori autonomi, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, è stabilita con decisione del Consiglio dei Ministri, in conformità con la normativa vigente che disciplina tali attività svolte da persone fisiche, commercianti individuali o lavoratori autonomi.

Le persone fisiche, i commercianti o i lavoratori autonomi che hanno optato per il regime speciale non possono beneficiare di alcuna detrazione o altro indennizzo, ad eccezione della franchigia personale ai sensi di Articolo 22 di questa legge.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte

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