Il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società
Ogni entità è soggetta all'imposta sul reddito delle società, che comprende principalmente:
a) partnership;
b) partnership;
c) società a responsabilità limitata;
d) le società per azioni; e
qualsiasi altro soggetto, compresi i soggetti non residenti, non contemplati nei paragrafi da (a) a (d) del presente punto, compresi i soggetti soggetti a un regime fiscale speciale.
Sono esenti dall'imposta sul reddito delle società i seguenti soggetti:
- gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari istituiti dalla Costituzione, dalla legge o con decisione del Consiglio dei Ministri, la cui attività principale consiste nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione centrale;
- La Banca d'Albania, l'Autorità di vigilanza finanziaria e l'Agenzia per la tutela dei depositi;
- fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie, istituite o trasferite con decisione del Consiglio dei Ministri, che hanno lo scopo di sostenere le politiche di sviluppo del governo mediante la concessione di prestiti;
- soggetti che svolgono esclusivamente attività religiose, umanitarie, caritative, scientifiche o educative, il cui patrimonio o i cui utili non sono destinati a beneficio dei propri fondatori o membri;
- organizzazioni sindacali o camere di commercio, dell'industria o dell'agricoltura, il cui patrimonio o i cui utili non siano destinati a beneficio di un singolo individuo o di uno dei loro membri;
- gli organismi previsti dagli accordi internazionali ratificati dall'Assemblea;
- case di produzione cinematografica, autorizzate e sovvenzionate dal Centro Nazionale della Cinematografia.
Tutti i soggetti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle lettere “a” e “b”, nonostante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, sono tenute a presentare alle autorità fiscali la dichiarazione dei redditi e il bilancio entro gli stessi termini previsti per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
Residenza
Un soggetto è residente nella Repubblica di Albania per un determinato anno fiscale se:
- l'entità è stabilita nella Repubblica di Albania, oppure,
- In qualsiasi momento dell'esercizio fiscale, la gestione e il controllo degli affari dell'entità sono esercitati nella Repubblica di Albania.
Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene che la gestione e il controllo degli affari di un'entità siano esercitati nella Repubblica di Albania se le riunioni del consiglio di amministrazione dell'entità si tengono nella Repubblica di Albania o se sono soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:
- Le decisioni relative alla gestione quotidiana dell'ente vengono prese nella Repubblica di Albania.;
- almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione o della direzione dell'ente sia residente nella Repubblica di Albania;
- almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'entità sia detenuto, direttamente o indirettamente, da persone residenti nella Repubblica di Albania.

