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Imposta sul reddito delle società: disposizioni generali in materia di imposta sul reddito delle società (modifiche legislative successive al gennaio 2024)

Il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società

Ogni entità è soggetta all'imposta sul reddito delle società, che comprende principalmente:

a) partnership;

b) partnership;

c) società a responsabilità limitata;

d) le società per azioni; e

qualsiasi altro soggetto, compresi i soggetti non residenti, non contemplati nei paragrafi da (a) a (d) del presente punto, compresi i soggetti soggetti a un regime fiscale speciale.

Sono esenti dall'imposta sul reddito delle società i seguenti soggetti:

  • gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari istituiti dalla Costituzione, dalla legge o con decisione del Consiglio dei Ministri, la cui attività principale consiste nell'esercizio di funzioni dell'amministrazione centrale;
  • La Banca d'Albania, l'Autorità di vigilanza finanziaria e l'Agenzia per la tutela dei depositi;
  • fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie, istituite o trasferite con decisione del Consiglio dei Ministri, che hanno lo scopo di sostenere le politiche di sviluppo del governo mediante la concessione di prestiti;
  • soggetti che svolgono esclusivamente attività religiose, umanitarie, caritative, scientifiche o educative, il cui patrimonio o i cui utili non sono destinati a beneficio dei propri fondatori o membri;
  • organizzazioni sindacali o camere di commercio, dell'industria o dell'agricoltura, il cui patrimonio o i cui utili non siano destinati a beneficio di un singolo individuo o di uno dei loro membri;
  • gli organismi previsti dagli accordi internazionali ratificati dall'Assemblea;
  • case di produzione cinematografica, autorizzate e sovvenzionate dal Centro Nazionale della Cinematografia.

Tutti i soggetti di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ad eccezione delle lettere “a” e “b”, nonostante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, sono tenute a presentare alle autorità fiscali la dichiarazione dei redditi e il bilancio entro gli stessi termini previsti per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.

Residenza

Un soggetto è residente nella Repubblica di Albania per un determinato anno fiscale se:

  • l'entità è stabilita nella Repubblica di Albania, oppure,
  • In qualsiasi momento dell'esercizio fiscale, la gestione e il controllo degli affari dell'entità sono esercitati nella Repubblica di Albania.

Oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene che la gestione e il controllo degli affari di un'entità siano esercitati nella Repubblica di Albania se le riunioni del consiglio di amministrazione dell'entità si tengono nella Repubblica di Albania o se sono soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:

  • Le decisioni relative alla gestione quotidiana dell'ente vengono prese nella Repubblica di Albania.;
  • almeno il 50% dei membri del consiglio di amministrazione o della direzione dell'ente sia residente nella Repubblica di Albania;
  • almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'entità sia detenuto, direttamente o indirettamente, da persone residenti nella Repubblica di Albania.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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