Ammortamento
1. Ai fini della determinazione dell’utile imponibile, l’ammortamento delle immobilizzazioni aziendali viene calcolato e dedotto da:
a) il proprietario dei beni aziendali, salvo nei casi specificati al paragrafo (b) del presente punto;
b) la persona che si assume il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, nei casi di locazione, usufrutto o qualsiasi altra forma prevista dalla legge.
2. Le attività finanziarie e le immobilizzazioni materiali che non sono soggette a consumo e usura, quali terreni, lotti di terreno, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, gioielli, metalli e pietre preziose, non vengono ammortizzate.
3. I costi relativi all’acquisto, alla costruzione o al miglioramento di beni immobili non soggetti ad ammortamento sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui tali beni vengono ceduti, a condizione che i proventi della cessione siano inclusi nel reddito imponibile.
4. L’ammortamento relativo all’anno in cui un bene viene acquisito o messo in servizio e all’anno in cui viene dismesso viene calcolato in proporzione al periodo di utilizzo in quell’anno.
5. L’ammortamento dei costi di acquisto o di costruzione, nonché dei costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, impianti e strutture, che hanno una vita utile superiore a 15 anni, viene calcolato individualmente per ciascun bene in base all’aliquota di ammortamento 5% applicabile a tali costi per l’esercizio fiscale.
6. L’ammortamento dei costi relativi alle immobilizzazioni immateriali viene calcolato individualmente con il metodo lineare per ciascuna immobilizzazione, per un importo pari a 151 TP 3T di tali costi per l’esercizio fiscale.
7. L’ammortamento delle seguenti categorie di beni è calcolato individualmente con il metodo lineare, applicando le percentuali di seguito indicate:
a) computer, sistemi informativi, prodotti software (software) e dispositivi di archiviazione dati con 25%;
b) tutte le altre attività relative alle attività commerciali con codice 20%.
8. Per ciascuna delle categorie descritte al punto 7, la percentuale di ammortamento specificata nel presente articolo va applicata in base all’ammortamento della categoria in questione.
9. Quando un bene, di cui ai punti 5, 6 e 7, viene dismesso nel corso di un esercizio fiscale, il valore contabile residuo ai fini fiscali è deducibile in tale esercizio, a condizione che le eventuali plusvalenze derivanti dalla sua cessione siano state incluse nel reddito imponibile.
10. La base di ammortamento è pari al costo di acquisto o di realizzazione del bene, maggiorato del costo di ricostruzione dei beni della categoria in questione nel corso dell'esercizio fiscale.
11. La base di ammortamento per i veicoli del personale 1+4 non può superare i 50% dei costi di acquisto e ricostruzione, IVA inclusa. Il costo totale del veicolo 1+4, ammortizzabile a 50%, non può superare i 10.000.000 di lek.
12. Qualora la base di ammortamento risulti negativa, tale importo va aggiunto all’utile imponibile e la base di ammortamento si considera pari a zero.
13. Qualora la base ammortizzabile non superi i 10.000 lekë, l'intera base ammortizzabile sarà considerata una spesa deducibile.
14. In caso di rivalutazione delle attività aziendali, non sarà consentito l'ammortamento sull'importo rivalutato.
Valutazione delle scorte
1. Il contribuente deve utilizzare in modo coerente lo stesso metodo contabile per la valutazione delle rimanenze, comprese le rimanenze di prodotti in lavorazione. Il metodo contabile non può essere modificato più di una volta ogni cinque esercizi fiscali.
2. L’ammortamento e la rivalutazione delle rimanenze, successivi alla rilevazione iniziale, come previsto dalla legge in materia di contabilità e bilancio, non devono essere considerati ai fini del calcolo dell’utile imponibile. Tale norma si applica anche alle attività finanziarie e alle attività immateriali.
3. Il materiale di pregio viene ammortizzato di 50% nell'anno di acquisto e di 50% nell'anno successivo.
Cancellazione dei crediti inesigibili
1. È consentita una deduzione relativa a una parte del valore nominale di qualsiasi incasso da una parte non collegata, che era stato contabilizzato come reddito, che rimane insoluto e per il quale il contribuente ritiene che il credito non sarà estinto né integralmente né parzialmente, e il contribuente abbia adottato le misure necessarie per recuperare il credito inesigibile, come indicato nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze come segue:
a) fino a 20% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da più di sei mesi;
b) fino a 40% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da più di 12 mesi;
c) fino a 60% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da più di 24 mesi;
c) fino a 85% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da oltre 36 mesi.
2. È consentita la completa cancellazione dei crediti inesigibili se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) i crediti inesigibili, precedentemente inclusi nel reddito, vengono cancellati dalla contabilità del contribuente, e
b) il contribuente ha intrapreso tutte le azioni legali possibili per recuperare il credito inesigibile.
3. Qualora sia stata precedentemente effettuata una svalutazione di un credito inesigibile relativo a un credito, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato concordato o meno, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’esercizio in cui tale importo viene recuperato, salvo nel caso in cui esso sia stato trasferito nell’ambito di una riorganizzazione aziendale.
4. Il presente articolo non si applica agli istituti finanziari (comprese le compagnie assicurative).
Perdite riportate
Se l'utile imponibile risulta in perdita in un esercizio fiscale, tale perdita può essere compensata con gli utili imponibili dei cinque esercizi fiscali successivi, secondo il principio "prima perdita, prima compensazione".
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alle perdite subite nell’esercizio fiscale e negli esercizi precedenti qualora si verifichi una variazione della proprietà superiore al 50% delle azioni, delle quote o dei diritti di voto, a condizione che ciò sia accompagnato da un cambiamento di attività. Il ministro competente in materia di finanze stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo mediante direttiva.

