Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta.
Rata trimestrale: entro e non oltre il 30 dell'ultimo mese del trimestre (30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre); oppure rata mensile: entro e non oltre il 15 di ogni mese.
Dichiarazione annuale semplificata dell'imposta sul reddito
Entro e non oltre il 10 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta.
Entro e non oltre il 10 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta.
Dichiarazione mensile dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente (TAP)
Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta per i contribuenti soggetti all'imposta sulle società; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta è dovuta entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare.
Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta deve essere versata entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare.
Dichiarazione mensile relativa all'assicurazione sociale e sanitaria
Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta per i contribuenti soggetti all'imposta sulle società; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta è dovuta entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare.
Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta deve essere versata entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare.
Dichiarazione relativa alla ritenuta alla fonte
Entro e non oltre il 20 del mese successivo.
Entro e non oltre il 20 del mese successivo.
Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)