Distruzione di beni obsoleti
In applicazione dell'articolo 79 della legge N. 92/2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, In base alla modifica apportata, non verrà effettuata alcuna rettifica della detrazione dell’IVA in caso di ritiro dal servizio di beni in quanto inutilizzabili o scaduti, come dimostrato o confermato in conformità alle procedure legislative e regolamentari pertinenti.
Attenzione!
Se il soggetto passivo riceve un indennizzo a titolo di assicurazione su beni, per i quali non si applica la normativa sull’IVA deducibile, il soggetto passivo deve calcolare l’IVA sull’importo dell’indennizzo. Il valore imponibile in questo caso è l’importo ricevuto al netto dell’IVA applicabile.
Se il soggetto passivo non documenta l’assenza delle merci secondo la procedura di seguito indicata, tali merci si considerano vendute.
Procedura per il ritiro dei beni dal servizio
Il soggetto passivo deve tenere un registro delle merci messe fuori servizio. Per eseguire correttamente questa procedura, il soggetto passivo deve:
I. Entro e non oltre cinque giorni di calendario prima della data in cui i beni vengono dismessi, inviare una comunicazione scritta alla Direzione regionale delle imposte presso la quale è registrata l’impresa, fornendo le seguenti informazioni:
- L'elenco dei prodotti che saranno gradualmente ritirati dal mercato,
- I motivi alla base della dismissione di ciascun elemento e
- Il numero di unità/la quantità di merci,
- Il prezzo di acquisto di ciascuno dei beni;
- Il valore delle merci;
- La data in cui avrà luogo tale procedura.
II. La Direzione regionale delle imposte nomina due ispettori incaricati di partecipare a tale procedura, i quali redigono un verbale a tal fine, confermato anche dal rappresentante del soggetto passivo e da eventuali altre persone presenti durante la procedura.
III. Una copia di tutta la documentazione conservata durante il processo di smantellamento viene inviata alla Direzione regionale delle imposte.
IV. Tale procedura non è accompagnata da una fattura fiscale. Qualora la procedura sopra indicata non venga seguita, oppure qualora gli ispettori fiscali contestino la richiesta del soggetto passivo, oppure qualora, nel corso di una verifica, si accerti che il soggetto abbia agito in violazione delle disposizioni fiscali vigenti o delle leggi specifiche del settore in cui opera, allora questi è tenuto a procedere alla rettifica dell’IVA detratta sui beni in conformità con la legge.
Altri casi di danneggiamento o distruzione di beni
Distruzione dei beni del soggetto passivo per cause naturali quali terremoti, inondazioni, incendi, ecc., in caso di emergenze civili ai sensi della normativa vigente, o a seguito di incidenti verificabili e documentati dall’ente pubblico competente, non è soggetta alla rettifica dell’IVA detrauta.
Quando le merci vengono danneggiate o distrutte a seguito di un incidente, non viene effettuata alcuna rettifica dell’IVA a credito relativa alle merci danneggiate o distrutte se il soggetto passivo dimostra:
- Una descrizione delle merci danneggiate o distrutte, compreso il numero di unità o la quantità di ciascun tipo di merce.;
- Documenti o prove attestanti l'acquisto dei beni e il prezzo al quale sono stati acquistati;
- Il relativo rapporto dell’autorità competente che confermi che le merci sono state danneggiate o distrutte e che specifichi le modalità (l’evento) con cui sono state danneggiate o distrutte.;
- La data in cui la merce è stata danneggiata o distrutta.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
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