- I beni inutilizzabili o scaduti possono essere ritirati dalla circolazione senza rettificare l’IVA a credito, purché venga seguita la procedura prevista.
- La comunicazione scritta da parte della direzione regionale delle imposte deve essere emessa entro e non oltre cinque giorni di calendario prima della data di emissione.
- L'amministrazione nomina due ispettori e viene redatto un verbale, confermato dai presenti.
- Se la procedura non viene documentata, la merce mancante viene considerata venduta.
- Quando si riceve un risarcimento dall'assicurazione, sull'importo ricevuto viene applicata l'IVA.
Ogni azienda che commercia in beni si trova ad affrontare, prima o poi, il momento in cui un prodotto scade, si deteriora o non può più essere venduto. La questione fiscale è semplice: l’IVA detratta al momento dell’acquisto di quel bene deve essere riaccreditata?.
La risposta dipende dalla procedura. Se questa viene rispettata, non viene effettuato alcun adeguamento dell’IVA. Se invece non viene rispettata, le merci mancanti vengono considerate come vendute, con tutte le conseguenze che ciò comporta.
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Procedura dettagliata
| Passo | Cosa occorre |
|---|---|
| 5 giorni di calendario prima | Notifica scritta all'ufficio delle imposte regionale presso il quale si è registrati. |
| Contenuto dell'avviso | Elenco dei beni, motivo di ciascun acquisto, quantità, prezzo di acquisto, valore e data di elaborazione |
| Dal regista | Vengono nominati due ispettori incaricati di presenziare e redigere un verbale. |
| Conferma | Il verbale viene approvato dal vostro rappresentante e dai presenti. |
| Al termine del processo | Una copia della documentazione viene inviata alla direzione regionale. |
| Fattura | La transazione non è accompagnata da una fattura fiscale. |
Tieni inoltre un registro dei beni messi fuori servizio. Non è una semplice formalità: ti servirà come prova quando, due anni dopo, ti verrà posta la domanda.
Quando non si segue la procedura
Ciò comporta due conseguenze, entrambe gravate da un costo. La prima è che sorge l’obbligo di regolarizzare l’IVA detratta su tali beni. La seconda è che, se la differenza non è affatto documentata, i beni si considerano venduti, il che comporta l’applicazione dell’IVA e dell’imposta sul reddito sugli stessi.
Lo stesso vale nel caso in cui gli ispettori si oppongano alla richiesta o qualora da un’ispezione emerga che siano state violate le norme fiscali o le leggi settoriali applicabili alla vostra attività.
Indennizzo assicurativo
Questa è la trappola che spesso passa inosservata. Se ricevi un risarcimento dalla tua compagnia assicurativa per gli stessi beni, l’IVA viene calcolata sull’importo ricevuto. Il valore imponibile è l’importo ricevuto al netto dell’IVA applicabile.
Pertanto, l’esenzione normativa non implica che l’intera operazione sia fiscalmente neutra. Dove c’è un ricavo, c’è anche un obbligo.
Danni causati da cause naturali
La distruzione di beni causata da terremoti, inondazioni, incendi e altri eventi è disciplinata dalla normativa in materia di emergenze civili. Anche in questo caso, il punto di riferimento è la documentazione ufficiale relativa all’evento e al danno subito.
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
Invia notifiche gratuitamenteDomande frequenti
Posso smaltire i prodotti scaduti senza avvisare nessuno?
No, se vuoi evitare l'adeguamento dell'IVA. In assenza di preavviso e di un verbale, le merci mancanti vengono considerate come vendute.
Con quanto anticipo occorre dare preavviso?
Al più tardi cinque giorni di calendario prima della data di dismissione.
Viene emessa una fattura per questa operazione?
No. La procedura di dismissione non prevede l'emissione di una fattura fiscale.
Cosa succede se ricevo un rimborso dall'assicurazione?
L'IVA viene calcolata sul valore ricevuto, sulla base dell'importo ricevuto al netto dell'IVA applicabile.
Un inventario accurato non è solo una questione di ordine. Le merci avariate che rimangono registrate nei libri contabili gonfiano i livelli delle scorte e trasformano la chiusura di fine anno in un esercizio di congetture.
Testo originale del bando e della procedura
Distruzione di beni obsoleti
In applicazione dell'articolo 79 della legge N. 92/2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, In base alla modifica apportata, non verrà effettuata alcuna rettifica della detrazione dell’IVA in caso di ritiro dal servizio di beni in quanto inutilizzabili o scaduti, come dimostrato o confermato in conformità alle procedure legislative e regolamentari pertinenti.Attenzione! Se il soggetto passivo riceve un indennizzo a titolo di assicurazione su beni, per i quali non si applica la normativa sull’IVA deducibile, il soggetto passivo deve calcolare l’IVA sull’importo dell’indennizzo. Il valore imponibile in questo caso è l’importo ricevuto al netto dell’IVA applicabile.Se il soggetto passivo non documenta l’assenza delle merci secondo la procedura di seguito indicata, tali merci si considerano vendute.
Procedura per il ritiro dei beni dal servizio
Il soggetto passivo deve tenere un registro dei beni messi fuori servizio. Per eseguire correttamente questa procedura, il soggetto passivo deve: I. Al più tardi cinque giorni di calendario prima della data di dismissione dei beni, presentare una comunicazione scritta alla Direzione regionale delle imposte presso la quale è registrato il contribuente, fornendo informazioni su:- L'elenco dei prodotti che saranno gradualmente ritirati dal mercato,
- I motivi alla base della dismissione di ciascun elemento e
- Il numero di unità/la quantità di merci,
- Il prezzo di acquisto di ciascuno dei beni;
- Il valore delle merci;
- La data in cui avrà luogo tale procedura.
Altri casi di danneggiamento o distruzione di beni
La distruzione dei beni del soggetto passivo per cause naturali quali terremoti, inondazioni, incendi, ecc., in caso di emergenze civili ai sensi della normativa pertinente, o a seguito di incidenti verificabili e documentati dall’ente pubblico competente, non è soggetta a rettifica dell’IVA a credito. Quando i beni subiscono danni o vengono distrutti per cause di forza maggiore, non viene effettuata alcuna rettifica dell’IVA detraibile relativa ai beni danneggiati o distrutti se il soggetto passivo documenta:- Una descrizione delle merci danneggiate o distrutte, compreso il numero di unità o la quantità di ciascun tipo di merce.;
- Documenti o prove attestanti l'acquisto dei beni e il prezzo al quale sono stati acquistati;
- Il relativo rapporto dell’autorità competente che confermi che le merci sono state danneggiate o distrutte e che specifichi le modalità (l’evento) con cui sono state danneggiate o distrutte.;
- La data in cui la merce è stata danneggiata o distrutta.
Siamo qui per aiutarti e troviamo sempre il tempo per rispondere a qualsiasi tua domanda. Non esitare a chiamarci o a scriverci in qualsiasi momento per qualsiasi questione in cui possiamo esserti d'aiuto. Contattaci

