Per la dichiarazione dei redditi derivanti dalla vendita e dalla cessione di immobili

L'amministrazione fiscale aveva già annunciato l'attuazione di diversi piani settoriali nel corso del 2020, tra cui quello relativo al settore edile.

Promuovere l’adempimento volontario degli obblighi fiscali è il nostro obiettivo primario (Direzione Generale delle Imposte), e le misure attualmente in atto mirano principalmente a far conoscere ai contribuenti i propri obblighi di legge.  In linea con questo approccio, verrà inviata una comunicazione ai contribuenti che operano nel settore edile.

Lo scopo della presente comunicazione è quello di trattare la vendita (cessione) di immobili, richiamando l’attenzione dei contribuenti e di altri soggetti sulla posizione delle autorità fiscali. I contribuenti sono tenuti a emettere una fattura fiscale al momento del ricevimento di ciascuna rata da parte dei clienti. I contribuenti devono prestare attenzione nel rilevare i ricavi nel bilancio, valutando correttamente lo stato degli immobili in conformità con i principi contabili.

Testo completo:

Oggetto: “Per la dichiarazione dei redditi derivanti dalla vendita di forniture per edifici”

A:

Sulla base delle criticità individuate nel corso della verifica delle dichiarazioni dei redditi effettuata dall’ufficio o delle verifiche fiscali condotte da AT in relazione a la fornitura di edifici, Con la presente desideriamo richiamare la vostra attenzione e sollecitarvi a ottemperare volontariamente agli obblighi di dichiarazione e pagamento delle imposte, come previsto dalle disposizioni fiscali applicabili, come di seguito indicato:

In base alla legge 92/2014, del 24 luglio 2014, “In materia di IVA”, In particolare all'articolo 97, lettera b), della legge 92/2014 del 24 luglio 2014, nonché l'articolo 99, lettera a), che precisa che la fattura viene emessa. pper qualsiasi pagamento effettuato prima della consegna dei beni o prima del completamento della prestazione del servizio, ai sensi della lettera a) del presente punto.

Inoltre, la suddetta legge all'articolo 9 “Fornitura di beni a titolo oneroso, stabilisce che, La cessione di beni si considera effettuata a titolo oneroso, in tutto o in parte, se il cedente, direttamente o indirettamente, riceve o ha diritto di ricevere un corrispettivo in denaro o in natura per tale cessione, sia dal cessionario che da qualsiasi altra persona. Pertanto, la cessione di appartamenti a persone fisiche genera flussi di cassa (ricavi) che devono essere dichiarati in quanto risultato di una cessione effettuata, sia essa totale o parziale.

Ai sensi dell'articolo 49 della legge 9920/2008 ‘Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, È previsto che ogni diritto, ogni fornitura di beni o servizi a fini fiscali sia soggetta all'emissione di una fattura fiscale.

Ai sensi dell'articolo 19 “Utile imponibile” della legge N. 8438 “Per l’imposta sul reddito””L'utile imponibile per il periodo d'imposta è determinato sulla base del bilancio e dei relativi allegati, che devono essere conformi alla legge “Sulla contabilità e sui bilanci”, alle disposizioni della presente legge e agli atti subordinati emanati a tal fine dal Ministero delle Finanze.

Ai sensi della legge N. 25/2018 “In materia di contabilità e bilanci”, I Principi contabili nazionali (NAS) sono i principi elaborati e pubblicati dal Consiglio nazionale di contabilità, la cui applicazione è resa obbligatoria con decreto del ministro responsabile delle finanze.

Sulla base di SKK 8 “Ricavi”

I prodotti sono beni realizzati da un'unità economica a scopo di vendita.

Vendita di beni e prodotti

I ricavi derivanti dalla vendita di beni e prodotti devono essere rilevati quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (a) l’unità economica ha trasferito all’acquirente tutti i rischi e i benefici associati alla proprietà dei beni e dei prodotti; (b) l’entità economica non continui a essere coinvolta in modo continuativo nella gestione dei beni e dei prodotti in misura tale da indicare che detenga ancora il titolo di proprietà e/o eserciti un controllo effettivo sui beni/prodotti venduti; (c) l’ammontare dei ricavi può essere determinato in modo attendibile; (d) è probabile che i benefici economici associati all’operazione saranno realizzati dall’entità economica;

Per valutare se un'unità economica abbia trasferito all'acquirente i principali rischi e benefici derivanti dalla proprietà è necessario analizzare le circostanze dell'operazione.. Nella maggior parte dei casi, il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi alla proprietà all’acquirente coincide con il trasferimento del titolo giuridico (ad esempio, nelle vendite al dettaglio ciò avviene al momento della consegna della merce/dei prodotti all’acquirente; in caso di consegna parziale, il trasferimento del titolo giuridico avviene secondo quanto previsto nell’accordo di consegna parziale). In determinate circostanze, il trasferimento dei rischi e dei benefici derivanti dalla proprietà non avviene contemporaneamente al trasferimento del titolo giuridico.

Se i rischi connessi alla proprietà non vengono trasferiti all’acquirente, i ricavi non vengono rilevati, indipendentemente dal fatto che la titolarità giuridica sia stata trasferita o meno all’acquirente. Esempi di situazioni in cui i rischi non sono stati trasferiti all’acquirente e, di conseguenza, i ricavi non sono rilevati dall’entità economica sono: (a) quando l’entità economica si assume una passività per prestazioni insoddisfacenti, che non è coperta dalle normali garanzie; (b) quando la realizzazione dei ricavi derivanti da una particolare vendita è subordinata alla generazione di ricavi dalla successiva vendita di tali beni o prodotti da parte dell’acquirente; (c) quando i beni o i prodotti vengono trasportati e richiedono un assemblaggio, e tale assemblaggio costituisce una parte sostanziale del contratto, che non è stata ancora eseguita dal venditore; (d) quando l’acquirente ha il diritto di annullare l’acquisto per motivi specificati nel contratto di vendita e il venditore non è certo che i beni o i prodotti vengano restituiti.

Alla luce di quanto sopra, è opportuno tenere in considerazione e prestare attenzione alla tempistica di emissione della fattura fiscale e all’importo da fatturare per la cessione di immobili, nonché al momento in cui saranno riconosciuti i ricavi derivanti da tale cessione:

  1. Per ogni vendita di un appartamento, di un edificio o di un bene immobile effettuata deve essere emessa una fattura, indipendentemente dal fatto che sia esente dall'IVA o meno. Inoltre, viene emessa una fattura fiscale per tutti i pagamenti anticipati ricevuti a titolo di vendita degli appartamenti e per la loro vendita definitiva.

Il mancato adempimento dell’obbligo di emettere la fattura fiscale, oltre all’accertamento fiscale e alle sanzioni previsti dalla Legge n. 9920 del 19.Il mancato adempimento dell’obbligo di emissione della fattura fiscale, oltre all’accertamento fiscale e alle sanzioni previste dalla Legge n. 9920 del 19.05.2008 e successive modifiche, comporta anche il mancato riconoscimento del bene e delle spese di ammortamento nella società acquirente ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della Legge n. 8438 del 28.12.1998 “Sull’imposta sul reddito” e successive modifiche.

  1. Il valore imponibile della vendita di appartamenti residenziali, ovvero della vendita di beni immobili o edifici destinati a uffici, negozi, garage, magazzini, ecc., o ad uso commerciale (anche nei casi in cui siano esenti ai sensi di legge e non venga applicata l’IVA), corrisponde al valore di mercato della vendita di tali beni immobili previsto dai contratti, in base ai quali ogni persona fisica è tenuta a iscrivere l’immobile nel registro immobiliare.

  2. I ricavi derivanti dalla vendita di appartamenti residenziali, o dalla vendita di immobili o edifici adibiti a uffici, negozi, garage, magazzini, ecc., saranno contabilizzati in conformità all’IFRS 8.

Nel caso in cui non abbiate ottemperato alle disposizioni di legge e normative, provvedete a dichiarare autonomamente i redditi relativi al 2019 per tutte le unità vendute negli anni precedenti ma registrate alla voce “Pagamenti anticipati”., unità attualmente occupate da acquirenti che godono di pieni diritti su tali immobili, come previsto dall’articolo 8 dello SKK., indipendentemente dal fatto che il trasferimento del titolo di proprietà abbia avuto luogo o meno. Una corretta autodichiarazione da parte vostra consentirà di evitare le sanzioni previste dalla Legge sulle procedure fiscali. Qualsiasi contribuente che ometta di dichiarare il reddito derivante dalla vendita è tenuto, ai sensi dell’articolo 8 del Codice di procedura civile, a dimostrare in modo legittimo i motivi di tale omissione.

A partire da aprile 2020, a seguito della verifica della dichiarazione dei redditi delle società relativa all’anno 2019 in relazione ai proventi dichiarati derivanti dalla vendita, il DRT di cui dipendete, in collaborazione con le strutture competenti della Direzione Generale delle Imposte, valuterà gli indicatori di rischio per effettuare una verifica in loco del calcolo dell’imposta sulle plusvalenze del 2019, al fine di garantire che i proventi della vendita siano stati dichiarati in conformità con i requisiti di legge.

Vi chiediamo di compilare i dati secondo il formato allegato, indicando il numero di unità e le superfici edificate che sono state prenotate o vendute. Tali informazioni devono essere inviate a DRT entro il 05.04.2020.

Confidiamo nella vostra comprensione e nella vostra collaborazione volontaria.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

Scarica qui, la lettera completa.

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