La Direzione Generale delle Imposte informa tutti i contribuenti che operano nel settore della produzione o dello sviluppo di software che il Consiglio dei Ministri ha approvato la decisione n. 730, data 12.12.2018, “Ai fini della definizione delle attività rientranti nel settore della produzione/sviluppo di software, nonché delle modalità di applicazione dell'imposta sulle società alle persone giuridiche che svolgono tali attività”, la presente decisione è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 176, del 13 dicembre 2018.
Le attività svolte da persone giuridiche nel settore della produzione/sviluppo di software, alle quali si applica l'aliquota del 51% dell'imposta sul reddito delle società, sono le seguenti:
- Progettazione di software
- Sviluppo e manutenzione di sistemi software
- Test del software
- Progettazione e sviluppo di sistemi di comunicazione
- Progettazione e sviluppo di sistemi di sicurezza
- Sviluppo di sistemi di migrazione
- Miglioramento/aggiornamento dei sistemi informativi
- Operatività, gestione, assistenza all'utilizzo e revisione tecnica e informatica dei sistemi software.
Per poter beneficiare dell'aliquota 5% dell'imposta sulle società, le persone giuridiche devono indicare tali attività come oggetto sociale nel proprio statuto.
Oltre a queste, qualsiasi altra attività intrapresa dalla società deve rientrare nel settore delle tecnologie dell'informazione. Qualora eventuali altre attività non rientrino in tale ambito, devono essere svolte tramite NPI separate, in modo da poter applicare l'aliquota 5% dell'imposta sulle società.
Inoltre, il soggetto giuridico deve presentare alla Direzione regionale delle imposte competente una dichiarazione in cui indichi l'attività o le attività oggetto del proprio statuto sociale per le quali richiede l'applicazione di tale aliquota fiscale.
È opportuno tenere presente che alle attività economiche nel settore delle tecnologie dell'informazione svolte dalla persona giuridica si applicherà l'aliquota standard del 15% dell'imposta sul reddito.
Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, i soggetti devono indicare chiaramente nella nota integrativa al bilancio i ricavi derivanti dall'attività o dalle attività alle quali si applica l'aliquota fiscale 5%, nonché i costi sostenuti.

