Ai sensi delle disposizioni della Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, qualora il credito d’imposta non pagato non possa essere recuperato dalla vendita dei beni pignorati del contribuente, l’Amministrazione fiscale ha il diritto di richiedere l’adempimento di tale obbligo a terzi, trasferendo loro la responsabilità del contribuente. Sono considerati terzi
quelle persone che, durante il periodo di riscossione coattiva dei debiti di un contribuente, hanno tratto da lui vantaggi di vario genere.
L’Amministrazione fiscale invia un avviso all’indirizzo del terzo, e tale avviso contiene i dettagli della ragione sociale o, nel caso di una persona fisica o di un individuo, il nome del terzo a cui viene trasferita la responsabilità, l’eventuale NIPT, la sua sede legale o il suo indirizzo di residenza, l’importo del debito che gli viene trasferito a titolo di debito fiscale e le informazioni relative al contribuente debitore.
L'imposta dovuta dal terzo a cui è stata trasferita la responsabilità dovrà essere calcolata in base al valore di mercato dei beni trasferiti a tale terzo.
Alla persona alla quale viene trasferita l’obbligazione fiscale vengono riconosciuti tutti i diritti di contestare tale trasferimento e di dimostrare all’Amministrazione fiscale che l’obbligazione fiscale non può essere trasferita a tale persona.
Attenzione!
Se il soggetto a cui è stato trasferito l’obbligo, anche dopo la notifica da parte dell’amministrazione fiscale, non lo contesta entro i termini previsti dalla legge per il contribuente, l’amministrazione fiscale è tenuta ad avviare tutte le misure esecutive.
che la legge gli riconosce per la riscossione coattiva delle imposte a suo carico.
Il diritto di far valere gli obblighi nei confronti di un terzo.
L’Amministrazione fiscale, unitamente alle altre procedure di riscossione coattiva dei debiti fiscali previste dalla Legge n. 9920 del 19.05.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, nei casi in cui sia a conoscenza del fatto che terzi siano debitori di determinati importi nei confronti del contribuente debitore, può richiedere a tali soggetti di adempiere ai propri obblighi pecuniari nei confronti dell’Amministrazione fiscale.
Inizialmente, l’Amministrazione fiscale notifica per iscritto e in anticipo ai terzi l’obbligo di effettuare tali pagamenti a favore dell’Amministrazione fiscale, e tale obbligo decorre entro 30 giorni dalla data di ricezione della notifica. Anche in questo caso, qualora il terzo non abbia provveduto al pagamento entro il termine prescritto, si applicano le procedure di riscossione coattiva del debito a suo carico.
La responsabilità del socio, dell'azionista e dell'amministratore
Nel caso delle persone giuridiche, qualora, a seguito della vendita dei beni del contribuente debitore, l’amministrazione fiscale non sia riuscita a riscuotere il credito d’imposta insoluto a lei dovuto, essa trasferisce la responsabilità fiscale della persona giuridica ai suoi soci, azionisti e amministratori. Saranno considerate tali solo le persone che figurano con le suddette qualifiche nel registro delle imprese o in qualsiasi altro registro in cui è iscritta la persona giuridica, dopo la data di emissione dell’avviso di accertamento fiscale al contribuente. In ogni caso, tale responsabilità individuale è pari alla quota del socio o dell’azionista nel capitale sottoscritto della società.
Nei casi in cui il debitore sia anche l’amministratore della società, l’Amministrazione fiscale verifica se l’amministratore sia socio o azionista del capitale sociale della società. Qualora l’amministratore sia socio o azionista del capitale sociale della società, la sua responsabilità è identica a quella degli altri soci o azionisti della società. Nel caso in cui l’amministratore non sia socio, l’Amministrazione fiscale lo considera debitore solidalmente responsabile, insieme agli altri soci o amministratori della società.
Se il soggetto giuridico soggetto a imposta che ha debiti fiscali in sospeso non adempie a tali obblighi nemmeno dopo il completamento della procedura di liquidazione o di fallimento, il debito fiscale non pagato viene trasferito in solido alle persone che hanno ricoperto la qualifica di socio, azionista o amministratore.amministratori al momento dell’esecuzione della procedura di liquidazione o di fallimento dell’entità debitrice.
