L'obbligo di versare il denaro (banconote e monete) sul conto corrente.
1. Il contribuente che emette una fattura è tenuto a depositare sul proprio conto corrente bancario o su un conto detenuto presso altri istituti finanziari non bancari autorizzati ad accettare depositi ai sensi della normativa vigente, i fondi (banconote e monete) incassati nel corso della giornata a titolo di cessione di beni o prestazione di servizi che superino il limite massimo di contante, il contante (banconote e monete) incassato nel corso della giornata a titolo di corrispettivo per la fornitura di beni o servizi, che superi il limite massimo di contante, ai sensi dell’articolo 59, comma 2, della legge N. 9920 del 19.05.2022 In materia di procedure fiscali, Il giorno lavorativo successivo a quello in cui è stato superato il limite massimo nel caveau.
- Il contribuente che emette una fattura, i cui conti bancari aziendali siano stati bloccati per mancato pagamento dei propri debiti, non può effettuare pagamenti in contanti né detenere contanti in cassa, ma deve versare tali fondi sul conto bancario per il regolare svolgimento dell’attività immediatamente o il giorno lavorativo successivo.
Il limite dell'arca
- Il contribuente che emette una fattura, salvo nei casi specificati al punto 2 dell’articolo 59, paragrafo 1, del N. 9920 del 19.05.2022 In materia di procedure fiscali, può detenere contanti (banconote e monete) nel proprio registratore di cassa all’inizio di ogni giornata lavorativa fino al limite massimo consentito. L’importo di contante è la somma iniziale di denaro (banconote e monete) che il contribuente può detenere nel proprio registratore di cassa all’inizio della giornata lavorativa o di ciascun turno dell’operatore. L’importo massimo di contante è determinato dal contribuente che emette la fattura, in modo autonomo, mediante un atto interno, in base alle esigenze e ai requisiti di sicurezza, ma non può superare il limite massimo stabilito al paragrafo 2 del presente articolo.
- Il criterio per determinare l'importo massimo di contanti che un contribuente che emette fatture può detenere nel proprio registratore di cassa è il fatturato annuo del contribuente stesso. L'importo massimo consentito di contanti nel registratore di cassa per i contribuenti è stabilito come segue:
a. per i contribuenti con un fatturato annuo non superiore a 2 milioni di lek nell’anno fiscale precedente, l’importo massimo consentito di contanti in cassa è pari a 150.000 lek;
b. per i contribuenti con un fatturato annuo nell’anno fiscale precedente superiore a 2 milioni di lekë ma non superiore a 10 milioni di lekë, l’importo massimo consentito di contanti in cassa è pari a 500.000 lekë.;
c. Per i contribuenti con un fatturato annuo nell'anno fiscale precedente superiore a 10 milioni di lekë, l'importo massimo consentito di contanti in cassa è pari a 500.000 lekë o al 51% del fatturato annuo dell'anno precedente, a seconda di quale dei due importi sia maggiore.
Nei casi in cui un contribuente avvii l’attività nel corso dell’anno solare, il limite massimo consentito di contanti in cassa è determinato in conformità ai paragrafi (a), (b) e (c) del presente punto, sulla base dell’importo del fatturato previsto per il resto dell’anno.
- Il limite massimo di contanti è fissato complessivamente per il contribuente emittente della fattura e, entro tale limite, il contribuente emittente della fattura può stabilire l’importo massimo di contanti presente in cassa per ciascuna unità organizzativa o sede operativa.
- L'importo massimo di contanti in cassa, come stabilito al paragrafo 2 del presente articolo, non si applica alle banche e ad altri istituti finanziari non bancari.
- Il contribuente che emette una fattura e che effettua operazioni di cambio valuta, Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il contribuente che emette una fattura e che effettua operazioni di cambio valuta può fissare il limite massimo di pagamento in contanti a un importo pari a 5.000.000 di lekë o al 5% del fatturato annuo dell’anno precedente, a seconda di quale dei due importi sia maggiore.
- Il contribuente che emette una fattura è tenuto, all’inizio di ogni giornata lavorativa e prima di emettere la prima fattura, tramite un collegamento elettronico (tramite Internet) istituito con l’amministrazione fiscale centrale, che utilizza per attuare la procedura di fiscalizzazione, al fine di trasmettere le informazioni relative al saldo iniziale di cassa presente nel registratore di cassa per ciascun dispositivo di fatturazione elettronica.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale

