La sentenza completa sulle libere professioni, adottata nella seduta conclusiva del 27 giugno, è stata pubblicata dalla Corte costituzionale.
Nella sua sentenza, la Corte sostiene che l’entrata in vigore degli obblighi fiscali del 15% e del 231% per le libere professioni, mentre la nuova aliquota fiscale per le altre imprese entrerà in vigore solo nel 2030, viola il principio di proporzionalità. Inoltre, l'elenco delle attività economiche specifiche soggette agli effetti della legge è stato approvato solo dieci giorni prima dell'entrata in vigore del nuovo regime fiscale.
“La Corte ritiene che il contenuto dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera “dh”, seconda e terza frase, della Legge Fiscale, che stabilisce un calendario diverso per l’entrata in vigore del nuovo obbligo fiscale per i lavoratori autonomi che prestano servizi professionali rispetto ai lavoratori autonomi che svolgono attività commerciali vere e proprie (prevedendo un "soft landing" per questi ultimi con l’entrata in vigore della nuova aliquota nell’anno fiscale 2030), in combinazione con la nuova aliquota fiscale del 15%, la mancanza di un adeguato periodo di preavviso per i soggetti passivi della nuova aliquota (entrata in vigore circa sette mesi dopo l’adozione della legge, mentre la definizione delle specifiche tipologie di attività, che sarebbero state soggette alla nuova aliquota a partire dall’anno fiscale 2024, è stata approvata con una decisione del Consiglio dei Ministri solo 10 giorni prima che la legge entrasse in vigore), senza alcuna forma di introduzione graduale e senza dare ai soggetti la possibilità di adeguarsi alla nuova aliquota, compromette il principio di proporzionalità in relazione alla necessità e alla severità della misura scelta dal legislatore.
A questo punto, la Corte rileva che l’attuazione delle leggi fiscali deve essere accompagnata da adeguate misure transitorie, Concedere tempo ai contribuenti, quindi, non solo permette loro di familiarizzarsi con le formule di calcolo dell’imposta a loro applicabile, ma consente loro anche di adottare le misure che essi stessi ritengono necessarie per far fronte alle conseguenze del regime applicabile.
“Detto questo, viene compromesso anche il principio della certezza del diritto, per quanto riguarda le legittime aspettative derivanti dal termine limitato. In tale situazione, la Corte, senza mettere in discussione l’ampia discrezionalità del legislatore nel determinare l’aliquota della norma fiscale in sé (nel caso di specie la cifra 15%) né il fatto che l’esenzione dagli obblighi fiscali non conferisca un diritto al contribuente, ritiene che, da un’analisi integrata delle circostanze in cui la nuova aliquota è stata adottata e applicata, essa non risulti proporzionata in termini di necessità, e pertanto l’argomentazione dei ricorrenti sia fondata. In tali circostanze,
”La Corte ritiene che non sia necessario procedere a un’ulteriore analisi del sottocriterio dell’idoneità (cfr. punto 42 della decisione)», si legge nella decisione.
Alla luce di quanto sopra, la Corte rileva che l’articolo 69, paragrafo 1, lettera dh), seconda e terza frase, della Legge fiscale recita: “L’aliquota fiscale 0% non si applica ai contribuenti indicati nei sottoparagrafi ”ii“ e
“il punto ”iii" della presente lettera, che prevede la fornitura di servizi professionali.
“L'elenco analitico dei servizi professionali è stabilito con decisione del Consiglio dei Ministri in conformità alla normativa vigente in materia di tali servizi professionali”, viola la libertà di attività economica connessa al principio di certezza del diritto ed è pertanto abrogato. Di conseguenza, è abrogato anche il paragrafo 4 del decreto n. 753/2023, in quanto delegato dalla disposizione di legge abrogata, vale a dire l’articolo 69, paragrafo 1, lettera dh).
A giudizio della Corte, qualora una disposizione di legge venga abrogata, anche l'atto subordinato emanato sulla base di essa e ai fini della sua attuazione deve essere abrogato.
Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene superfluo procedere a un esame separato delle altre censure sollevate dai ricorrenti in merito alla violazione dei principi di uguaglianza dinanzi alla legge e di non discriminazione, nonché alla riserva di legge in materia fiscale e alla gerarchia delle norme, come argomenti a sostegno della richiesta di controllo di costituzionalità delle disposizioni in esame (cfr. punto 29 della sentenza).
In conclusione, la Corte ritiene che le richieste dei ricorrenti siano in parte fondate, in conformità con la motivazione esposta nel presente giudizio, e accoglie pertanto parzialmente il ricorso.
Per questi motivi,
La Corte costituzionale della Repubblica di Albania, in base agli articoli 131, paragrafo 1, lettere “a” e “c”, 134, paragrafo 1, lettere “c” e “h”, e paragrafo 2, della Costituzione, nonché agli articoli 72 e seguenti della legge n. 8577, del 10 febbraio 2000 “sull’organizzazione e il funzionamento della Corte costituzionale della Repubblica di Albania”, e successive modifiche, a maggioranza dei voti,
H A M O D E C I S O:
Accoglimento parziale della richiesta. Abrogazione dell'articolo 69, paragrafo 1, lettera dh), seconda e terza frase, della legge. N. 29/2023, del 30 marzo 2023 “Sull'imposta sul reddito”, e successive modifiche, è dichiarata incostituzionale.
“dh) per:
Parte dell'articolo 69 della legge da abrogare (comma 1, lettera dh)
i. operatori commerciali;
ii. i lavoratori autonomi, nonché;
iii. soggetti:
Per i redditi lordi fino a 14 milioni di lekë all'anno, l'aliquota dell'imposta sul reddito 0% si applicherà fino al 31 dicembre 2029. L'aliquota fiscale 0% non si applica ai contribuenti indicati nei sottoparagrafi “ii” e “iii” della presente lettera che forniscono servizi professionali. L'elenco analitico dei servizi professionali è stabilito con decisione del Consiglio dei Ministri in conformità alla normativa vigente in materia di tali servizi professionali.”
L'abrogazione dell'articolo 4 della decisione n. 753, data 20.12.2023 del Consiglio dei Ministri “Sulle disposizioni di attuazione della legge n. 29/2023 “La legge sull'imposta sul reddito, nella sua versione modificata, è incompatibile con la Costituzione.”.
Articolo 4
Elenco dei servizi soggetti a imposta a partire dal 1° gennaio 2024
1. In applicazione dell'articolo 69 della legge n. 29/2023, e successive modifiche, l'elenco analitico di
attività economiche dei contribuenti, dei lavoratori autonomi e dei soggetti che prestano servizi professionali, con un reddito annuo fino a 14.000.000 (quattordici milioni) leka all'anno, che pagheranno l'imposta sul reddito delle persone fisiche sui redditi d'impresa o l'imposta sul reddito delle società, a partire dall'anno fiscale 2024. L'elenco analitico comprende le attività secondo i codici previsti nella Classificazione delle Attività Economiche (rev. 2), come riportato nella tabella analitica n. 2, allegata alla presente decisione.2. Nei casi in cui i contribuenti abbiano dubbi sulla classificazione della propria attività
Articolo 4 del Decreto del Governo n. 753 del 20 dicembre 2023
per le attività economiche che svolgono o per l'aliquota dell'imposta sul reddito relativa alle loro attività, la Direzione Generale delle Imposte, sulla base della Nomenclatura delle Attività Economiche (rev. 2), determina la divisione e l'attività a cui appartiene il rispettivo contribuente. La presente decisione entra in vigore al momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La confutazione di altre ricerche.
La presente decisione è definitiva ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Fonte: Rivista Monitor.

