Evasione fiscale

Termine “evasione fiscale” comprende l’occultamento o l’evasione deliberata degli obblighi fiscali, mediante la mancata presentazione di documenti o la mancata dichiarazione di informazioni (ad esempio, vendite o redditi realizzati), la falsificazione della documentazione contabile e fiscale, l’ottenimento di documenti falsificati per aumentare fittiziamente le spese aziendali o l’IVA detraibile, con conseguente calcolo errato dell’importo dell’imposta.

Anche l'occultamento di redditi, con l'intento di nascondere o eludere il pagamento degli obblighi fiscali, è considerato evasione fiscale. I contribuenti che risultino aver commesso tali reati sono soggetti alle disposizioni di legge vigenti. N. 9920, del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, nella versione modificata.

Il soggetto incaricato della ritenuta alla fonte, l’agente incaricato della riscossione delle imposte o dei dazi, qualora risulti responsabile di evasione fiscale, è tenuto al pagamento di una sanzione come segue:

  • Una sanzione pari a 0,061 TP3T dell’importo totale dell’imposta, del dazio o del canone, nel caso in cui l’imposta alla fonte o l’imposta, il dazio o il canone siano stati trattenuti, calcolati e dichiarati, ma non versati al bilancio dello Stato.
  • Una sanzione pari a 50% dell’importo totale dell’imposta, del dazio o del canone nel caso in cui non venga trattenuta l’imposta alla fonte o altra imposta, oppure l’imposta o il canone non vengano riscossi;
  • Una sanzione pari a 100% dell'importo totale dell'imposta, del prelievo o della tassa, qualora si proceda alla ritenuta alla fonte e non si dichiari né si versi l'imposta trattenuta o l'imposta, il prelievo o la tassa riscossi.

Attenzione!

L'occultamento o l'evasione del pagamento dei debiti fiscali mediante la mancata presentazione di documenti o la mancata dichiarazione delle informazioni necessarie, la presentazione di documenti falsificati o di dichiarazioni o informazioni false, che comporti il calcolo errato dell'importo dell'imposta, imposta o contributo, costituisce evasione fiscale ed è punibile con una multa pari a 100% della differenza tra l’importo calcolato e l’importo che avrebbe dovuto essere pagato.

Pagamenti o incassi in contanti superiori a 150.000 lek

I contribuenti, siano essi persone fisiche o giuridiche, nonché gli operatori commerciali che effettuano tra loro operazioni di compravendita in contanti il cui valore superi i 150.000 lekë, sono soggetti a una sanzione pari al 10% del valore di ciascuna operazione.

Tale penale si applica sia all’acquirente che al venditore qualora entrambi siano soggetti giuridici o persone fisiche che esercitano un’attività commerciale e l’acquirente abbia pagato il venditore direttamente in contanti.

Se l'acquirente ha versato contanti sul conto corrente del venditore, la sanzione viene applicata esclusivamente all'acquirente. Analogamente, se il venditore, autorizzato dall'acquirente a regolare la transazione, ha prelevato contanti dal conto corrente dell'acquirente, la sanzione viene applicata al venditore.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

Informazioni sull'autore

Andi Haxhillari è un economista e fondatore di AlProfit Consult, uno studio di consulenza contabile, fiscale e di gestione finanziaria con sede a Tirana, fondato nel 2015. È titolare del titolo professionale di Dottore Commercialista, certificato n. 359, rilasciato dall’Autorità di Certificazione del Ministero delle Finanze il 4 luglio 2012. Ha conseguito la laurea magistrale in Contabilità e il titolo di Economista Generale presso la Facoltà di Economia dell’Università di Tirana. Da oltre dieci anni lavora come consulente economico esterno per le piccole e medie imprese in Albania.

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