- Ai fini dell’IVA, una fornitura a titolo oneroso si verifica ogniqualvolta il fornitore riceva o abbia diritto a ricevere un pagamento, in denaro o in natura, ai sensi della legge n. 92/2014.
- L'uso privato di beni o servizi di un'impresa al di fuori dei fini dell'attività economica è considerato una cessione a titolo oneroso ed è soggetto all'IVA.
- Quando si cessa l'attività commerciale, i beni di investimento ancora in magazzino rimangono soggetti all'IVA precedentemente detratta, a condizione che si avesse diritto a detrarla.
- Per un bene del valore di 1.000.000 di lek, con un'IVA detraibile pari a 200.000 lek, il trasferimento ad uso privato genera lo stesso debito, pari a 200.000 lek.
Qualsiasi cessione di beni o prestazione di servizi effettuata da un soggetto passivo è considerata “a titolo oneroso” ai fini dell’IVA, ai sensi della Legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014 “sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche. La regola sembra semplice, ma vi sono casi in cui l’IVA viene pagata anche senza avere un cliente di fronte.
Nel nostro lavoro quotidiano riscontriamo lo stesso errore in molte aziende. Gli amministratori associano l’IVA esclusivamente alle vendite effettive a terzi e dimenticano che anche l’uso privato dei beni aziendali, la cessazione delle attività commerciali e i servizi forniti gratuitamente per esigenze personali sono considerati operazioni imponibili.
Leggi anche: Quando e come viene applicata l'IVA.
Quando si considera che si tratti di una fornitura in cambio di un pagamento?
La fornitura si considera effettuata a titolo oneroso se il fornitore riceve il pagamento, o ha diritto a riceverlo, direttamente dal destinatario della fornitura o tramite un terzo, indipendentemente dal fatto che il pagamento sia in denaro o in natura.
Forniture regolari retribuite
La legge prevede, in materia di applicazione dell’IVA, due tipi di operazioni comunemente denominate “vendite”.
- Forniture di beni effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in tale veste.
- Prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso da un soggetto passivo che agisce in tale veste.
Una transazione di pagamento comprende qualsiasi corrispettivo, indipendentemente dal suo valore o dalla sua natura, quando l’acquirente di beni o il destinatario di servizi versa una somma in cambio.
Quando il fornitore è anche il destinatario.
Lo stesso soggetto passivo è considerato fornitore anche quando destina i beni o i servizi a se stesso, vale a dire quando:
- utilizzato per scopi privati, propri o del proprio personale, al di fuori dell’attività economica
- Viene trasferito ad uso privato quando cessa l'attività economica al fine di essere radiato dal registro.
- fornisce servizi a titolo gratuito per esigenze personali, per il personale o per scopi estranei all'attività aziendale
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
Invia notifiche gratuitamenteUso privato di beni e servizi
Nota. Le cessioni in cui il soggetto passivo destina beni o servizi aziendali a un uso non connesso alla propria attività sono definite “uso privato di beni o servizi aziendali” e, ai fini dell’IVA, sono considerate cessioni a titolo oneroso.
La norma si applica anche quando il soggetto passivo acquisisce un bene o un servizio dal patrimonio della propria attività economica per fini per i quali il diritto alla detrazione dell’IVA non sarebbe stato esercitabile se il bene o il servizio fosse stato acquistato da un altro soggetto passivo.
Autosufficienza
Si ritiene che il soggetto passivo abbia effettuato una fornitura a sé stesso quando i beni o i servizi prodotti nell’ambito della propria attività economica imponibile vengono utilizzati per le esigenze di tale stessa attività. Tali operazioni sono considerate cessioni imponibili con diritto alla detrazione dell’imposta a monte, e il soggetto emette una fattura in qualità di fornitore, pur essendo al contempo l’acquirente delle proprie forniture.
Nota bene: l’autoconsumo si applica solo quando sussiste una cessione imponibile ai fini di un’attività soggetta a imposta.
La cessione di beni utilizzati per scopi diversi dall’attività economica rimane soggetta all’IVA, anche se l’impresa li ha prodotti autonomamente o li ha acquistati e ceduti in tale stato.
Esclusione in caso di IVA non deducibile
L’unica eccezione si verifica nel caso in cui l’IVA pagata sull’acquisto dei beni o delle attrezzature non fosse, in primo luogo, detraibile. In tal caso, l’utilizzo successivo al di fuori dell’attività aziendale non è considerato una cessione a titolo oneroso, poiché l’azienda non ha mai beneficiato della detrazione che la norma intende recuperare.
Merce rimanente al momento della cessazione dell'attività
Per cessazione dell’attività si intende l’abbandono o la cessazione di ogni attività, a seguito della chiusura definitiva dell’impresa, dello scioglimento volontario della società o di un procedimento giudiziario. I beni d’investimento (attività) ancora in possesso alla data di chiusura sono soggetti a rettifica dell’IVA a credito qualora non siano stati venduti.
Ai fini dell’IVA, la cessazione dell’attività si considera avvenuta alla data di vendita delle scorte oppure alla data in cui tutti i beni mobili strumentali sono stati venduti o messi fuori servizio. I beni mobili d’investimento ancora in magazzino e destinati ad uso privato al momento della cessazione dell’attività sono soggetti a rettifica dell’IVA precedentemente detratta, qualora fossero ammissibili alla detrazione totale o parziale.
Questo è l'aspetto che molte aziende tendono a rimandare alla fine, quando invece dovrebbe essere calcolato prima di presentare la richiesta di cancellazione dal registro, non dopo.
Leggi anche: Come registrarsi e cancellarsi dal registro IVA.
Come viene riportata questa fornitura nella pratica?
La cessione a titolo oneroso derivante dall’uso privato o dalla cessazione dell’attività viene dichiarata come IVA calcolata nello stesso periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, indipendentemente dal fatto che vi sia stato o meno un acquirente effettivo.
Il momento della dichiarazione
L'obbligo fiscale sorge nel periodo d'imposta in cui i beni o i servizi vengono destinati ad uso privato, oppure al momento della cessazione dell'attività, né prima né dopo.
Fattura di autoapprovvigionamento
L'azienda emette direttamente la relativa fattura in qualità di fornitore, la registra nel libro delle vendite e ne include l'importo nella propria dichiarazione IVA periodica, proprio come per qualsiasi altra operazione imponibile.
Leggi anche: Quando va dichiarata l’IVA e come va tenuta la contabilità.
Esempio di calcolo
L'importo da pagare varia in base allo sconto applicato dall'azienda al momento dell'acquisto.
Il caso della detrazione totale
Un’impresa cessa l’attività e dispone ancora in magazzino di attrezzature acquistate per la propria attività, del valore di 1.000.000 di lekë, per le quali l’IVA detratta al momento dell’acquisto era pari a 200.000 lekë, ovvero una detrazione totale. Tali attrezzature non vengono vendute, ma trasferite per uso privato del titolare. A questo punto, l’impresa deve calcolare e versare l’IVA precedentemente detratta sul loro valore residuo, pari a 200.000 lekë.
Il caso della detrazione parziale
Tali beni, aventi lo stesso valore di 1.000.000 di lek, ma con una detrazione iniziale solo parziale, ad esempio il 50% dell’IVA, pari a 200.000 lek. Quando vengono trasferiti per uso privato, l’imposta viene calcolata alla stessa aliquota, ovvero solo 100.000 lek, e non sull’intero importo.
Perché è importante?
La norma relativa alla fornitura e al pagamento si applica non solo al momento della vendita, ma in qualsiasi momento in cui i beni o i servizi di un'impresa escano dal loro normale corso commerciale.
I momenti in cui è necessario controllare
Quando un amministratore intende cessare l’attività, vendere attrezzature al di fuori del normale ciclo di rotazione o trasferirle per uso personale, una verifica preliminare di eventuali obblighi IVA consente di risparmiare tempo ed evita ricalcoli imprevisti dopo la presentazione della domanda.
Come gestiamo la questione con i nostri clienti
Questo è proprio il tipo di verifica che effettuiamo nell’ambito della nostra collaborazione continuativa con i clienti, non solo nel mese della chiusura, affinché la decisione di chiudere, vendere o convertire l’attività ad uso privato venga presa con piena consapevolezza delle implicazioni in materia di IVA.
Domande frequenti
L'IVA è dovuta se le merci non vengono mai vendute ma rimangono semplicemente in magazzino?
No, purché i beni rimangano in magazzino e siano utilizzati nell’ambito dell’attività economica. L’obbligo sorge quando i beni escono dall’attività, sia a seguito di vendita, sia per uso privato, sia in caso di cessazione dell’attività.
Questa norma si applica anche alle merci acquistate senza IVA recuperabile?
No. Se l’IVA sull’acquisto non era deducibile in primo luogo, l’uso successivo al di fuori dell’attività aziendale non è considerato una cessione a titolo oneroso.
Come va dichiarata questa IVA e in quale periodo?
Nel periodo d'imposta in cui si verifica l'evento, ovvero quando i beni o i servizi vengono destinati ad uso privato o quando l'attività viene cessata, e non oltre tale data. L'importo va inserito nella successiva dichiarazione IVA, insieme alla fattura che l'impresa emette a sé stessa in qualità di fornitore.
A chi devo rivolgermi per verificare il mio caso specifico?
Ogni caso di chiusura o cancellazione dal registro presenta caratteristiche specifiche, pertanto il corretto trattamento IVA delle merci rimanenti viene verificato caso per caso prima dell’avvio della procedura, e non dopo che questa è stata eseguita.
Pubblicazione completa sul sito web ufficiale del DPT. https://www.tatime.gov.al/c/8/222/401/furnizimet-e-mallrave-dhe-sherbimeve-te-kryera-kundrejt-pageses

