Trasferimento dei prezzi
In conformità con quanto sopra diritto e alla normativa di attuazione adottata, un soggetto che partecipa a una o più operazioni controllate deve verificare se le condizioni di un'operazione controllata siano conformi al principio di libera concorrenza. Quando le condizioni stabilite o imposte in una o più operazioni controllate effettuate da un'entità non sono conformi al principio di libera concorrenza, gli utili imponibili di tale entità possono essere aumentati nella misura necessaria per conformarsi al principio di libera concorrenza.
Il termine “operazione controllata” indica:
- qualsiasi operazione tra soggetti collegati qualora:
- una delle parti dell'operazione è residente e l'altra è non residente;
- una delle parti dell'operazione è un soggetto non residente che dispone di una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania alla quale è attribuibile l'operazione, mentre l'altra parte è un altro soggetto non residente;
- una delle parti dell'operazione è residente e l'altra parte è un residente che dispone di una stabile organizzazione al di fuori della Repubblica di Albania, alla quale è attribuibile l'operazione;
- qualsiasi rapporto d'affari tra un soggetto non residente e la sua stabile organizzazione nella Repubblica di Albania;
- qualsiasi rapporto commerciale tra un residente e la sua stabile organizzazione situata al di fuori della Repubblica di Albania;
- Qualsiasi operazione tra un residente o un non residente che disponga di una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania, alla quale l'operazione è attribuita, e un residente di una giurisdizione indicata con decreto del ministro competente in materia di finanze.
I termini di un'operazione comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indicatori finanziari rilevati nell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato.
Comparabilità
Una transazione non controllata è paragonabile a una transazione controllata nei seguenti casi:
a) qualora non sussistano differenze sostanziali tra di essi tali da incidere in modo significativo sugli indicatori finanziari oggetto di analisi, in conformità con il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato; oppure
b) qualora sussistano tali differenze e venga apportata una rettifica ragionevole all'indicatore finanziario pertinente dell'operazione non controllata, al fine di eliminare gli effetti di tali differenze nel confronto.
Per stabilire se due o più operazioni siano comparabili, si tiene conto dei seguenti fattori, nella misura in cui essi siano economicamente adeguati ai fatti e alle circostanze dell'operazione:
- le caratteristiche dei beni, dei prodotti o dei servizi ceduti;
- le funzioni svolte da ciascuna parte nell'ambito delle operazioni, tenendo conto delle risorse impiegate e dei rischi assunti;
- le condizioni contrattuali delle operazioni;
- le circostanze economiche in cui si svolgono le operazioni; e
- Le strategie commerciali adottate dalle parti in relazione alle operazioni.
Metodi di trasferimento dei prezzi
La conformità al principio di libera concorrenza per un'operazione tra parti correlate è determinata applicando il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, in base alle circostanze del caso, come specificato nelle istruzioni emanate dal ministro responsabile delle finanze. Oltre a quanto previsto dal paragrafo 2 del presente articolo, il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato viene selezionato tra i seguenti metodi:
a) il metodo del prezzo comparabile non controllato, che consiste nel confrontare il prezzo fissato per i beni o i servizi ceduti nell'ambito di un'operazione controllata con il prezzo fissato per i beni o i servizi ceduti nell'ambito di un'operazione non controllata comparabile;
b) il metodo del prezzo di rivendita, che consiste nel confrontare il margine di rivendita che un acquirente di beni, nell'ambito di un'operazione controllata, ricava dalla rivendita di tali beni in un'operazione non controllata con il margine di rivendita ottenuto in operazioni di vendita non controllate comparabili;
c) il metodo del costo maggiorato, che consiste nel confrontare l'incremento (il margine di profitto) sui costi diretti e indiretti della fornitura di beni e servizi in un'operazione controllata con l'incremento del margine di profitto su tali costi diretti e indiretti della fornitura di beni e servizi in un'operazione comparabile non controllata;
c) il metodo del margine netto di transazione, che consiste nel confrontare il margine di profitto netto, rapportato a una base adeguata (ad esempio, costi, vendite, attivo), realizzato da una parte in un'operazione controllata, con il margine di profitto netto, rapportato alla stessa base, realizzato in operazioni comparabili non controllate;
d) le modalità di ripartizione dell'utile dell'operazione, In base a tale principio, a ciascuna parte correlata che partecipa a un'operazione controllata viene attribuita la quota di utile o perdita congiunta derivante da tale operazione che una parte indipendente avrebbe realizzato partecipando a un'operazione non controllata comparabile.
Il contribuente può applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli sopra menzionati, qualora dimostri che nessuno dei metodi approvati può essere ragionevolmente utilizzato per determinare la conformità al principio di libera concorrenza per le operazioni controllate e che tale altro metodo produca un risultato coerente con il principio di libera concorrenza. Il contribuente che utilizza un metodo diverso da quelli approvati di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha l'onere di dimostrare che i requisiti sono stati soddisfatti.
Per verificare il rispetto del principio di libera concorrenza in una transazione tra parti correlate, non è necessario ricorrere a più di un metodo.
Quando un contribuente ha utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per stabilire la remunerazione delle proprie operazioni controllate e tale metodo è conforme alle disposizioni del presente articolo, la verifica da parte dell’autorità fiscale volta ad accertare se i termini delle operazioni controllate del contribuente siano conformi al principio di libera concorrenza si basa sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato dal contribuente.
Valutazione delle operazioni controllate combinate
Se un contribuente effettua, in circostanze identiche o simili, due o più operazioni controllate che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista economico o che costituiscono una continuità/una combinazione specifica, in modo tale da non poter essere analizzate separatamente in modo attendibile, tali operazioni possono essere combinate:
- per effettuare l'analisi di comparabilità, come definito all'articolo 33 della presente legge; e
- applicare i metodi di trasferimento dei prezzi specificati nell'articolo 34 della presente legge.
La gamma degli indicatori di mercato
Un intervallo di mercato è un insieme di indicatori finanziari rilevanti, tra cui prezzi, margini o quote di profitto, derivati dall’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato a una serie di operazioni non controllate, ciascuna delle quali è sostanzialmente comparabile all’operazione controllata, sulla base di un’analisi di comparabilità effettuata in conformità all’articolo 33 della presente legge.
Un'operazione controllata o un insieme di operazioni non è soggetto alle rettifiche di cui all'articolo 32, paragrafo 1, della presente legge quando l'indicatore finanziario pertinente derivante dall'operazione/operazione(i) controllata(e) in esame, valutata con il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, rientri nei limiti di mercato.
Qualora l'indicatore finanziario in questione, derivante da operazioni controllate, esuli dall'intervallo di mercato, l'amministrazione fiscale può adeguarlo ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo 32 della presente legge, e tale adeguamento deve essere effettuato al valore mediano dell'intervallo di mercato, salvo nei casi in cui l'amministrazione fiscale o il contribuente possano dimostrare che le circostanze del caso giustificano un adeguamento in un punto diverso all'interno dell'intervallo di mercato, in conformità con le disposizioni stabilite nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
Requisiti documentali
Il contribuente deve fornire informazioni e analisi sufficienti a dimostrare che i termini delle sue operazioni controllate sono conformi ai principi di mercato. La documentazione sui prezzi di trasferimento deve essere messa a disposizione dell'amministrazione fiscale, su sua richiesta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il contenuto e la forma della documentazione sui prezzi di trasferimento sono determinati da una direttiva del ministro responsabile delle finanze.
I contribuenti coinvolti in operazioni controllate che superano un determinato valore devono presentare una comunicazione o una dichiarazione annuale relativa a tali operazioni controllate. Il ministro responsabile delle finanze stabilisce, mediante direttiva, la soglia o il valore di cui sopra, il formato e il termine per la presentazione delle informazioni sulle operazioni controllate.
Adeguamenti corrispondenti
Quando, nell’ambito di operazioni controllate, l’amministrazione fiscale di un altro paese effettua una rettifica e tale rettifica comporta l’imposizione in quel paese di utili sui quali il contribuente è già stato tassato nella Repubblica di Albania, e il paese che propone la rettifica ha un accordo con la Repubblica di Albania o con il Consiglio dei Ministri per l'eliminazione della doppia imposizione, allora in tali circostanze l'amministrazione fiscale della Repubblica di Albania, su richiesta del contribuente albanese, verificherà la conformità di tale rettifica ai principi di mercato, come definiti nell'articolo 44 della presente legge. Se l'amministrazione fiscale conclude che l'accordo è conforme ai principi di mercato, apporterà gli adeguamenti appropriati all'importo dell'imposta a carico del contribuente albanese.
La procedura per la presentazione di una richiesta di adeguamento ai sensi del presente articolo è definita nelle linee guida del ministro delle Finanze.
Accordi preventivi sui prezzi
Un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è un accordo procedurale tra uno o più contribuenti e una o più autorità fiscali, al fine di risolvere potenziali controversie in materia di prezzi di trasferimento stabilendo, prima che le operazioni controllate abbiano luogo, una serie di criteri adeguati per determinare la conformità di tali operazioni ai principi di mercato.
Un contribuente può richiedere all'autorità fiscale di stipulare un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento al fine di stabilire una serie di criteri adeguati per il rispetto del principio di libera concorrenza nelle future operazioni tra parti correlate per un determinato periodo.
Quando l'amministrazione fiscale stipula un accordo preventivo sui prezzi con un contribuente, non viene effettuata alcuna rettifica dei prezzi di trasferimento ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 32 della presente legge per le operazioni controllate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, a condizione che siano stati rispettati i termini e le condizioni stabiliti dall’accordo preventivo sui prezzi.
Il ministro responsabile delle finanze ha il compito di approvare le linee guida relative agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
Scarica qui il testo completo della legge:

