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Imposta sul reddito delle società: disposizioni specifiche in materia di imposta sul reddito delle società: (modifiche legislative successive al gennaio 2024)

Esclusione dalla partecipazione

Nel determinare l'utile imponibile di un soggetto residente, i dividendi percepiti sono esclusi dal reddito imponibile se:

a) l'entità ricevente detiene azioni o partecipazioni pari ad almeno il 101% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'entità cedente, in termini di valore o di numero; e

b) le azioni o la partecipazione minima siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi.

Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche a un soggetto non residente ai fini dell'imposta sul reddito delle società, qualora la partecipazione riguardi attività commerciali svolte da un soggetto non residente nella Repubblica di Albania tramite un soggetto stabilito nella Repubblica di Albania.

Se i dividendi sono stati distribuiti dall'ente pagante a un ente beneficiario che non detiene ancora le azioni o le partecipazioni da un periodo di 24 mesi, ma che soddisfa le condizioni di cui al punto 1, lettera “a”", o 2 del presente articolo, l’entità beneficiaria può richiedere temporaneamente l’esenzione concessa ai sensi di tali disposizioni, a condizione che fornisca all’amministrazione fiscale una garanzia per l’importo dell’imposta che sarebbe dovuta in assenza di tale esenzione. L'amministrazione fiscale può revocare la garanzia se l'entità beneficiaria non detiene le azioni o le partecipazioni per almeno 24 mesi. L'esenzione diventa definitiva e la garanzia viene restituita al beneficiario alla data in cui le azioni o le partecipazioni sono state detenute per almeno 24 mesi.

Norme sulla limitazione degli interessi

Nella misura consentita dalla presente legge, gli interessi sono deducibili dal reddito d'esercizio nell'anno fiscale in cui sono stati sostenuti, fino al trenta per cento (30%) dell'utile dell'impresa al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA).

L'utile prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e degli accantonamenti (EBITDA) si calcola sommando al reddito imponibile gli importi rettificati ai fini fiscali relativi agli interessi in eccesso, nonché gli importi rettificati ai fini fiscali relativi agli ammortamenti e agli accantonamenti. Anche i proventi esenti da imposta sono esclusi dall'EBITDA dell'entità.

Ai fini del presente articolo, per “interessi in eccesso” si intende l'importo di cui gli interessi deducibili di un'entità superano il reddito imponibile derivante da interessi e altri redditi imponibili economicamente equivalenti percepiti dall'entità.

Gli interessi per i quali la deduzione non è ammessa in seguito all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono riportati ai cinque anni successivi.

Il presente articolo non si applica a:

  • banche, istituti finanziari non bancari che concedono prestiti, compagnie assicurative e società di leasing;
  • Interessi relativi a prestiti utilizzati per finanziare un progetto di infrastrutture pubbliche a lungo termine in cui il gestore del progetto, i costi di finanziamento, le attività e i ricavi sono tutti situati nella Repubblica di Albania.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite nelle linee guida pertinenti approvate dal ministro delle Finanze.

Accantonamenti e svalutazioni per crediti inesigibili a carico degli istituti finanziari

Nel determinare l'utile imponibile degli istituti finanziari soggetti alla vigilanza delle autorità di regolamentazione, è consentita una deduzione per gli importi che saranno destinati e/o aumenteranno:

  • le disposizioni tecniche obbligatorie adottate in applicazione della normativa vigente in materia di attività assicurative e di riassicurazione; e
  • Disposizioni obbligatorie per le banche commerciali, gli altri istituti finanziari non bancari e le società di risparmio e credito, redatte in conformità con i principi elaborati dall'International Accounting Standards Board e certificate senza riserve da revisori esterni.
  • Le spese bancarie relative ai contributi annuali e straordinari, in conformità con la normativa vigente in materia di risanamento e intervento straordinario delle banche nella Repubblica di Albania, sono considerate spese deducibili ai fini della determinazione dell'utile imponibile.

È consentito lo scarico totale dei crediti inesigibili se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • I crediti inesigibili, precedentemente inclusi nei ricavi, vengono eliminati dalla contabilità dell'entità;
  • Sono state adottate tutte le misure legali possibili per recuperare il credito; e
  • Le proventi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere aggiunti al reddito imponibile.

Nel caso di banche, filiali di banche estere e istituzioni finanziarie non bancarie, autorizzati dalla Banca d’Albania a svolgere attività creditizie, ai fini della determinazione del reddito imponibile, la svalutazione dei crediti inesigibili connessi all’attività creditizia è riconosciuta come spesa deducibile al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • nel caso in cui il prestito sia garantito da beni mobili o immobili:
    • 365 giorni dopo la presentazione della domanda di avvio dell'esecuzione forzata presso il terzo pignorato, oppure;
    • al momento dell'esecuzione sui beni mobili o immobili, a seconda di quale delle due date sia anteriore.
  • Se il prestito non è garantito da beni mobili o immobili, 365 giorni dopo l'emissione del titolo esecutivo da parte del tribunale.

Qualora sia stato precedentemente costituito un fondo svalutazione crediti a fronte di un credito che è stato estinto o risolto, l'importo recuperato deve essere aggiunto all'utile imponibile nell'esercizio in cui è stato recuperato, a meno che non sia stato trasferito nell'ambito di una riorganizzazione aziendale ai sensi dell'articolo 46 della presente legge.

Scarica il testo completo della legge:

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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