Imposta sul reddito delle società: norme per il calcolo dell'imposta sul reddito delle società (modifiche legislative successive al gennaio 2024)

Il reddito e il calcolo dell'imposta dovuta sul reddito delle società

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, tutte le attività di un soggetto sono considerate attività commerciali e tutti i proventi di un soggetto costituiscono proventi derivanti da attività commerciali.

L'imposta dovuta sul reddito delle società è calcolata applicando al reddito imponibile dell'ente le aliquote dell'imposta sul reddito delle società previste dall'articolo 41 della presente legge ed è ridotta di:

  • il credito d'imposta per le imposte estere ai sensi dell'articolo 42 della presente legge;
  • l'imposta trattenuta alla fonte ai sensi del capitolo V della presente legge;
  • Acconti sull'imposta sulle società versati nel corso dell'anno fiscale.

Se la differenza calcolata al punto 2 del presente articolo è negativa, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso e l’amministrazione fiscale è tenuta a rimborsare tale importo al contribuente entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il contribuente non richieda il rimborso dell’imposta sul reddito delle società pagata in eccesso, tale imposta sarà considerata un acconto sull’imposta sul reddito delle società per l’anno fiscale successivo.

Aliquota fiscale

L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è pari al 15%. In via eccezionale, l'aliquota fiscale sui dividendi è pari all'8%, senza alcuna deduzione ammessa.

Credito d'imposta per imposte estere ai fini dell'imposta sul reddito delle società

Se, nel corso di un esercizio fiscale, un soggetto residente realizza un reddito imponibile proveniente da fonti situate al di fuori del territorio della Repubblica di Albania, l’imposta dovuta da tale soggetto su tale reddito può essere ridotta dell’importo dell’imposta pagata all’estero su tale reddito.

L'importo delle imposte estere versate è comprovato dalla documentazione specifica rilasciata a tal fine dal Paese estero in cui è stato percepito il reddito, nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.

Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare l’imposta dovuta sull’utile imponibile derivante da redditi societari di fonte estera, qualora tali redditi fossero stati realizzati nella Repubblica di Albania.

Il credito d'imposta, così come definito nel presente articolo, viene calcolato separatamente per ciascun Paese estero che costituisce fonte di reddito o plusvalenze, qualora il reddito provenga da fonti estere situate in più di un Paese.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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