N. 54/2024
Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania[1]
Ai sensi degli articoli 78, 81, paragrafo 1, e 83, paragrafo 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,
Parlamento
della Repubblica di Albania
Impostalo:
Capitolo uno
Disposizioni generali
Finalità, oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Lo scopo della legge
Lo scopo della presente legge è:
a) la promozione dello sviluppo del mercato delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nella Repubblica di Albania, basato sulla diffusione e sull'uso di reti ad altissima velocità, sulla concorrenza sostenibile, sull'interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica, sulla loro accessibilità, sulla sicurezza delle reti e dei servizi, nonché sui benefici per gli utenti finali;
b) garantire la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, accessibili al pubblico nella Repubblica di Albania, di qualità e a prezzi accessibili, che offrano agli utenti una scelta in un contesto di concorrenza effettiva e siano in grado di soddisfare le esigenze degli utenti finali, comprese le persone con disabilità, definendo i diritti necessari degli utenti finali nei casi in cui il mercato non soddisfi in modo adeguato i requisiti per l’accesso ai servizi su un piano di parità con gli altri.
Articolo 2
Oggetto della legge
Lo scopo della presente legge è:
a) la definizione del quadro normativo per la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, delle relative infrastrutture e dei servizi connessi, nonché delle norme relative a determinati aspetti delle apparecchiature degli utenti finali;
b) la definizione delle competenze del Ministro, dell’Autorità per le comunicazioni elettroniche e le poste e, nella misura in cui ciò sia applicabile, di altre autorità competenti, nonché delle procedure per l’attuazione armonizzata del quadro normativo in materia di comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania.
Articolo 3
Ambito di applicazione ed esclusioni
La presente legge si applica alle reti di comunicazione elettronica e ai servizi forniti tramite esse nella Repubblica di Albania.
2. La presente legge non si applica a:
a) apparecchiature di comunicazione, in particolare sistemi radio e apparecchiature di telecomunicazione destinate agli utenti finali, costruite e utilizzate esclusivamente per scopi di protezione civile, difesa e sicurezza nazionale. Anche l'uso delle frequenze in questo caso deve avvenire in conformità alle disposizioni della presente legge;
b) il settore delle attività dei media audiovisivi e dei relativi servizi di supporto per le trasmissioni radiofoniche e televisive, come definito dalla legge che disciplina il settore dei media audiovisivi nella Repubblica di Albania, salvo diversa disposizione della normativa vigente;
c) il contenuto dei servizi forniti tramite reti di comunicazione elettronica e dei relativi servizi di supporto.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini della presente legge, i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:
1. Per “accesso” si intende la messa a disposizione di un'altra impresa, alle condizioni specificate, su base esclusiva o non esclusiva, di infrastrutture e/o servizi finalizzati alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica.o servizi a un'altra impresa, a condizioni determinate, su base esclusiva o non esclusiva, per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, compreso il loro utilizzo per la fornitura di servizi della società dell'informazione o di servizi di distribuzione di contenuti. L'accesso comprende, tra l'altro, l'accesso agli elementi di rete e alle risorse associate, che può includere il collegamento di apparecchiature su base fissa o non fissa, in particolare, l'accesso aperto alla rete locale e l'accesso alle strutture e ai servizi necessari per fornire e consentire servizi basati sulla rete locale; l'accesso all'infrastruttura fisica, compresi edifici, condotte e torri; l'accesso ai sistemi di software-quelli pertinenti, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso a sistemi informativi o banche dati per le esigenze relative a preordini, assicurazioni, ordini, manutenzione e riparazioni, nonché alla fatturazione; l'accesso alla traduzione dei numeri (conversione dei numeri) o in sistemi che offrono funzionalità equivalenti; l'accesso alle reti fisse o mobili, in particolare per roaming-un; accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale e accesso ai servizi di rete virtuale.
2. Per “applicazione del programma di interfaccia (API)” si intende l'interfaccia. software, tra le applicazioni messe a disposizione dalle emittenti o dai fornitori di servizi televisivi, le fonti disponibili su dispositivi televisivi digitali avanzati e i servizi radiofonici.
3. “L'Autorità per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali (AKEP)” è l'organismo di regolamentazione dei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, che opera in conformità con la presente legge e con la legge sui servizi postali.
4. Per “autorizzazione generale” si intende un atto di carattere generale, costituito dal quadro giuridico definito dalla presente legge e dalle norme emanate dall’AKEP ai fini della sua attuazione, al fine di garantire il diritto di fornire reti o servizi di comunicazione elettronica, imponendo al contempo obblighi specifici che possono applicarsi a tutte o ad alcune delle reti e/o dei servizi di comunicazione elettronica, in conformità con la presente legge.
5. L'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) è l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le telecomunicazioni e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
6. Per “assegnazione di frequenze” si intende la concessione di un'autorizzazione relativa a un canale di frequenza o a una frequenza a determinate condizioni.
7. Per “violazione dei dati personali” si intende una violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l'alterazione, la diffusione o l'accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati al fine di fornire un servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico.
8. Per “prezzo di riserva” si intende il valore minimo approvato per l'indizione della gara pubblica finalizzata alla concessione del diritto di utilizzo dello spettro delle frequenze radio ai sensi della presente legge.
9. “Il nome di ddominio-it” è una combinazione alfanumerica, suddivisa in parti, ad esempio: www.address.com, e costituisce un indirizzo su una rete informatica che identifica l'utente a cui appartiene.
10. Per “struttura” si intende una parte dell’infrastruttura di supporto alle comunicazioni elettroniche, compresi l’edificio, le parti di un edificio o i locali separati all’interno di un edificio in cui sono state installate apparecchiature di comunicazione elettronica, nonché elementi strutturali quali canaline per cavi, pali, antenne, ecc.
11. “Infrastrutture associate” sono quei servizi ausiliari, infrastrutture fisiche e altre strutture o elementi collegati a una rete di comunicazioni elettroniche o a un servizio di comunicazioni elettroniche, che consentono o supportano la fornitura di servizi attraverso tale rete o servizio o hanno il potenziale per farlo, e che includono, tra l’altro, edifici o l’accesso agli stessi, cablaggio degli edifici, antenne, torri e altre strutture di supporto, condotte, canaline, pali, pozzetti e armadi.
12. Per “incidente di sicurezza” si intende qualsiasi evento, atto o omissione che abbia un effetto negativo effettivo sulla sicurezza delle reti o dei servizi di comunicazione elettronica.
13. Per “incidente di sicurezza informatica” si intende un evento di sicurezza informatica nel corso del quale la sicurezza dei servizi di informazione, dei sistemi informativi o delle reti di comunicazione viene compromessa, con conseguenti ripercussioni negative concrete.
14. “Informazioni sulla posizione del chiamante” sono dati trattati in una rete di telefonia mobile, generati dall’infrastruttura di rete o dal dispositivo dell’utente finale, che indicano la posizione geografica del dispositivo dell’utente finale, e, in una rete pubblica fissa, dati relativi all’indirizzo fisico del terminale di rete.
15. Per “integrità della rete” si intende il funzionamento e la capacità operativa delle reti di comunicazione elettronica interconnesse, nonché la protezione di tali reti dai guasti causati da interferenze elettromagnetiche o dal carico di lavoro.
16. Per “interferenza” si intende l'effetto di energia indesiderata, causata da una o più combinazioni di emissioni, radiazioni o induzioni sul ricevitore di un sistema o di una stazione di radiocomunicazione, che è accompagnata da un deterioramento della qualità, da un'errata interpretazione o dalla perdita di informazioni che sarebbero state ricevute in assenza dell'energia indesiderata.
17. Per “interferenza dannosa” si intende un'interferenza che compromette il funzionamento del servizio di radionavigazione o di altri servizi di radiocomunicazione, previsti a fini di sicurezza, oppure un'interferenza che degrada gravemente, ostacola o interrompe ripetutamente i servizi di radiocomunicazione operanti in conformità con la presente legge e con la normativa di attuazione.
18. “Interconnessione” È la connessione fisica e logica di reti di comunicazione pubbliche, utilizzate dallo stesso operatore o da operatori diversi, che consente agli utenti di un operatore di comunicare con gli utenti dello stesso operatore o di un altro operatore, oppure di accedere a servizi forniti da un altro operatore. I servizi possono essere forniti dalle parti coinvolte o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una forma specifica di accesso applicata tra operatori di reti di comunicazione pubbliche.
19. Per “comunicazione” si intende qualsiasi informazione scambiata o trasmessa tra un numero limitato di soggetti tramite reti di comunicazione elettronica. Non sono incluse le informazioni trasmesse al pubblico nell’ambito di trasmissioni radiofoniche e televisive tramite reti di comunicazione elettronica, salvo nei casi in cui le informazioni riguardino un abbonato o un utente identificato per riceverle.
20. Per “comunicazione di emergenza” si intende la comunicazione, tramite servizi di comunicazione interpersonale, tra un utente finale e il centro di risposta per la sicurezza pubblica, al fine di richiedere e ricevere assistenza dai servizi di emergenza.
21. Per “consumatore” si intende qualsiasi persona che utilizzi o richieda un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non connessi ad attività commerciali, imprenditoriali, artigianali o professionali.
22. Per “ministro” si intende il ministro responsabile del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali.
23. Per “interfaccia” si intende l'insieme delle caratteristiche che descrivono il punto di connessione tra due unità di comunicazione elettronica, ad esempio tra due reti di comunicazione o tra una rete di comunicazione e il dispositivo di un utente. L'interfaccia può consistere in apparecchiature fisiche. hardware o programma software.
24. Per “numero” si intende una sequenza alfanumerica definita nel piano di numerazione, utilizzata per l'indirizzamento nelle reti e nei servizi di comunicazione elettronica.
25. Per “numero geografico” si intende un numero facente parte del piano di numerazione nazionale, la cui struttura numerica presenta un significato geografico, utilizzato per instradare le chiamate verso l'ubicazione fisica del terminale di rete in una specifica area geografica.
26. I “numeri non geografici” sono numeri del piano di numerazione nazionale che non appartengono a una specifica area geografica e comprendono:
a) numeri per l'accesso alle reti pubbliche di telecomunicazioni mobili;
b) numeri per l'accesso a servizi a valore aggiunto, numeri a tariffa maggiorata;
c) i numeri di accesso ai servizi per i quali l'intero costo del traffico verso tali servizi è a carico del fornitore del servizio, ovvero i numeri gratuiti per gli utenti;
c) i numeri di accesso ai servizi per i quali il costo del traffico verso tali servizi è sostenuto in parte dal chiamante e in parte dal fornitore del servizio, vale a dire i numeri assegnati agli utenti in base a un accordo prestabilito, i numeri a costi condivisi o i numeri blu;
d) numeri destinati al servizio pubblico di telefonia nomade.
27. I “numeri verdi internazionali universali (UIFN)” sono i numeri verdi 800 a livello mondiale assegnati dall'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni.
28. “Numeri dei servizi di emergenza” sono i numeri designati nel piano di numerazione nazionale per i servizi di emergenza della polizia, dei vigili del fuoco, i numeri di emergenza dei servizi sanitari, i servizi di segnalazione e quelli dichiarati, compreso il numero unico europeo di emergenza “112”.
29. Per “fornitura di una rete di comunicazioni elettroniche” si intende la realizzazione, la gestione, la supervisione o la messa a disposizione di tale rete.
30. Per “fornitore di servizi di comunicazione pubblici” si intende l'impresa che fornisce servizi di comunicazione pubblici garantendo l'accesso a un gestore di rete di comunicazione pubblica.
31. Per “fornitore del servizio universale” si intende l'impresa che fornisce i servizi universali ai sensi della presente legge.
32. Per “operatore” si intende un'impresa che fornisce, o è autorizzata a fornire, una rete di comunicazioni elettroniche o le relative infrastrutture.
33. “L'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC)” è l'organismo istituito dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell“11 dicembre 2018, ”relativo all'istituzione dell'Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio del BEREC), che modifica il regolamento (UE) n. 2015/2120 e abroga il regolamento n. 1211/2009».
34. Per “dispositivo terminale” si intende un dispositivo collegato direttamente o indirettamente al punto terminale della rete pubblica di telecomunicazioni, che serve a trasmettere, ricevere ed elaborare informazioni. In ogni caso, il collegamento diretto o indiretto può avvenire tramite cavo, fibra ottica o mezzi elettromagnetici. Un collegamento è indiretto se il dispositivo si trova tra il punto terminale e l’interfaccia di rete.
35. Per “apparecchio televisivo digitale avanzato” si intende un apparecchio destinato ad essere collegato a un ricevitore televisivo o a televisori digitali integrati e in grado di ricevere servizi televisivi digitali interattivi.
36. “Consenso dell’utente” è qualsiasi manifestazione del consenso libero, informato e inequivocabile dell’interessato, mediante la quale l’interessato, con una dichiarazione o un’azione affermativa chiara, manifesta il proprio assenso al trattamento dei dati personali che lo riguardano per una o più finalità specifiche.
37. Per “assegnazione di una banda di frequenza” si intende l'attribuzione, nell'ambito del Piano nazionale delle frequenze, di una determinata banda di frequenza a uno o più servizi di radiocomunicazione, a determinate condizioni.
38. Per “utente” si intende qualsiasi persona che utilizzi o intenda utilizzare servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico.
39. Per “utente finale” si intende un utente che non fornisce al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica.
40. Per “uso condiviso dello spettro radio” si intende l’accesso all’utilizzo delle stesse bande di frequenza da parte di due o più utenti, in conformità con uno specifico accordo di uso condiviso, basato su un'autorizzazione generale, su diritti individuali di utilizzo dello spettro radio o su una combinazione di entrambi, compreso il quadro normativo per l'accesso condiviso allo spettro soggetto a licenza, che mira a facilitare l'uso condiviso di una banda dello spettro radio, soggetto a un accordo vincolante per tutte le parti coinvolte, in conformità con le norme di condivisione incluse nei loro diritti di utilizzo dello spettro radio, con l'obiettivo di garantire un accordo di condivisione prevedibile e affidabile per tutti gli utenti, nel rispetto del diritto della concorrenza.
41. Per “punto di accesso wireless per interni” si intende un dispositivo di accesso alla rete wireless a bassa potenza e di dimensioni ridotte, che opera in un’area ristretta, utilizzando lo spettro radio con o senza licenza, o una combinazione di entrambi, e che può essere utilizzato come parte di una rete pubblica di comunicazioni elettroniche, che può essere dotato di una o più antenne a basso impatto visivo per consentire agli utenti l’accesso wireless alle reti di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla topologia della rete sottostante, sia essa mobile o fissa.
42. Per “punto terminale di rete” si intende il punto fisico in cui un utente finale ha accesso alla rete pubblica di comunicazioni elettroniche. Nel caso di reti che comportano commutazione o instradamento, il punto di accesso alla rete è identificato da un indirizzo di rete specifico, che può essere collegato al numero o al nome di un utente finale.
43. Per “centro di risposta per la sicurezza pubblica (PSAP)” si intende la sede fisica in cui viene ricevuta per prima una comunicazione di emergenza, sotto la responsabilità dell’autorità designata dalla normativa vigente in materia di protezione civile e servizi di emergenza.
44. “Piano nazionale delle frequenze” è il documento adottato con decisione del Consiglio dei Ministri, che specifica le bande di frequenza per i vari servizi di radiocomunicazione e stabilisce le condizioni di base per l'assegnazione e l'uso delle frequenze al fine di garantire un uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze ed evitare interferenze.
45. Per “piano di numerazione” si intende la struttura dei numeri e delle serie di numeri, nonché la loro assegnazione, al fine di garantire l'accesso alle reti e ai servizi di comunicazione elettronica pubblici.
46. Per “posta elettronica” si intende qualsiasi messaggio sotto forma di testo, suono o immagine, inviato tramite una rete di comunicazione pubblica, che può essere conservato sulla rete o sul dispositivo terminale del destinatario fino a quando quest'ultimo non lo recupera.
47. Per “centro di risposta di pubblica sicurezza più appropriato” si intende un PSAP designato in conformità alla normativa in materia di protezione civile per gestire le comunicazioni di emergenza provenienti da una determinata zona o di un determinato tipo.
48. Per “anello locale” si intende la rete fisica che collega il punto di accesso della rete al quadro di distribuzione o ad apparecchiature equivalenti nella rete di comunicazioni elettroniche fisse.
49. Il Gruppo consultivo per la politica dello spettro radio (RSPG) è l'organismo consultivo in materia di politica dello spettro istituito dalla Commissione europea.
50. Per “rete di comunicazioni elettroniche” si intendono i sistemi di trasmissione, basati o meno su un’infrastruttura permanente o su capacità di gestione centralizzate, e, se del caso, i sistemi di commutazione o di instradamento e altre risorse, compresi gli elementi di rete non attivi, che consentono la trasmissione di segnali tramite conduttori, via radio, via ottica o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse, le reti a commutazione di circuito o a commutazione di pacchetto, compreso Internet, reti mobili terrestri, sistemi di cavi elettrici, qualora siano utilizzati per la trasmissione di segnali, reti utilizzate per le trasmissioni radiotelevisive e reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni che veicolano.
51. Per “rete di comunicazione pubblica” si intende una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e in grado di supportare il trasferimento di informazioni tra i terminali della rete.
52. Per “rete ad altissima capacità” si intende una rete di comunicazioni elettroniche costituita interamente da elementi in fibra ottica, almeno fino al punto di distribuzione presso la sede del servizio, oppure una rete di comunicazioni elettroniche in grado di offrire, in condizioni normali di picco di carico, prestazioni di rete simili in termini di larghezza di banda di download disponibile “collegamento in discesa” e carica “Collegamento in salita”, della resilienza, dei parametri relativi a errori, ritardi e alle loro variazioni. Le prestazioni della rete sono considerate simili, indipendentemente dal fatto che l'esperienza dell'utente finale vari a causa delle caratteristiche intrinsecamente diverse dell'ambiente a cui si connette in ultima istanza all'endpoint di rete.
53. “Rete radio locale o RLAN” è un sistema di accesso wireless a bassa potenza che opera all’interno di un’area di copertura ridotta e con un basso rischio di interferenze con altri sistemi simili installati nelle vicinanze da altri utenti, utilizzando lo spettro di frequenze armonizzato su base non esclusiva.
54. Per “rete telefonica pubblica” si intende la rete di comunicazioni elettroniche utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico. Essa consente il trasferimento tra terminali della rete di comunicazioni telefoniche, nonché di altre forme di comunicazione, quali il fax e i dati.
55. Per “sicurezza delle reti e dei servizi” si intende la capacità delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica di resistere, con un determinato livello di affidabilità, a qualsiasi azione che comprometta la disponibilità, l’autenticità, l’integrità, uso improprio o la riservatezza di tali reti e servizi, nonché qualsiasi azione o omissione che minacci i dati memorizzati, trasmessi o trattati dei rispettivi servizi forniti o accessibili tramite tali reti o servizi di comunicazione elettronica.
56. Per “imprenditore” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica, registrata ai sensi della normativa vigente, che fornisce reti di comunicazioni elettroniche o servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi della presente legge.
57. Per “sistema di accesso condizionato” si intende qualsiasi misura tecnica, sistema di autenticazione o regolamento in base al quale l’accesso a un servizio di trasmissione radiofonica o televisiva protetto in forma intelligibile sia subordinato a un abbonamento o ad altra forma di autorizzazione individuale preventiva.
58. Per “file” si intende un insieme di dati correlati tra loro memorizzati su un supporto di memorizzazione elettronico.
59. Per “spettro di frequenza” si intendono le onde elettromagnetiche comprese nell'intervallo di frequenza da 9 kHz a 3000 GHz, che si propagano nell'etere senza bisogno di linee di trasmissione dedicate.
60. Per “spettro di frequenze armonizzato” si intende lo spettro di frequenze per il quale, attraverso misure tecniche di attuazione, sono state stabilite condizioni di armonizzazione relative alla sua disponibilità e al suo uso efficiente, in conformità con la prassi dell'Unione europea.
61. Per “servizio di emergenza” si intende un servizio, in conformità con la normativa vigente, che la protezione civile eroga per fornire assistenza e interventi di emergenza, offrendo un aiuto immediato e tempestivo, prima, durante o immediatamente dopo un disastro, per la protezione della vita umana, del bestiame, dei beni, del patrimonio culturale e dell’ambiente, al fine di garantire la sicurezza pubblica e soddisfare i bisogni primari di sopravvivenza delle persone colpite.
62. Per “servizio di comunicazione elettronica” si intende un servizio fornito a titolo oneroso, ottenuto tramite una rete di comunicazioni elettroniche, che, esclusi i servizi che forniscono o esercitano un controllo editoriale sui contenuti trasmessi, utilizzando reti e servizi di comunicazioni elettroniche, comprende i seguenti tipi di servizi:
a) per “servizio di accesso a Internet” si intende il servizio di comunicazione elettronica, accessibile al pubblico, che fornisce l'accesso a Internet e, di conseguenza, la connessione a praticamente tutti i punti terminali virtuali di Internet, indipendentemente dalla tecnologia di rete e dai dispositivi utilizzati dagli utenti finali;
b) “Servizio di comunicazione interpersonale” è il servizio normalmente fornito a pagamento che consente lo scambio diretto, interpersonale e interattivo di informazioni tramite reti di comunicazione elettronica tra un numero limitato di persone, in cui le persone che avviano o partecipano alla comunicazione ne determinano i destinatari. Tale servizio non comprende i servizi che consentono la comunicazione interpersonale e interattiva, solo come caratteristica accessoria minore, intrinsecamente legata a un altro servizio;
c) i servizi che consistono interamente o prevalentemente nella trasmissione di tali segnali, quali i servizi di trasmissione utilizzati per la fornitura di comunicazioni da macchina a macchina e per le trasmissioni radiotelevisive.
63. “Servizio di comunicazione interpersonale basato su numeri” è un servizio di comunicazione interpersonale che si collega a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, quali uno o più numeri del piano di numerazione nazionale o internazionale, consentendo la comunicazione con uno o più numeri del piano di numerazione nazionale o internazionale.
64. “Servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero” è un servizio di comunicazione interpersonale che non è collegato a risorse di numerazione assegnate pubblicamente, quali uno o più numeri del piano di numerazione nazionale o internazionale, né consente la comunicazione con uno o più numeri del piano di numerazione nazionale o internazionale.
65. Per “servizio di comunicazione vocale” si intende un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per l'effettuazione e la ricezione, diretta o indiretta, di chiamate nazionali, o nazionali e internazionali, tramite uno o più numeri facenti parte di un piano di numerazione telefonica nazionale o internazionale.
66. Per “servizio telefonico pubblico fisso sostenibile” si intende il servizio telefonico pubblico fornito agli utenti tramite apparecchiature dell'utente finale che si collegano alla rete pubblica di telecomunicazioni tramite punti di accesso fissi.
67. “Servizi accessori” sono quei servizi connessi a una rete di comunicazioni elettroniche o a un servizio di comunicazioni elettroniche, che consentono o supportano la fornitura, la non fornitura o la fornitura automatizzata di servizi tramite tale rete o servizio o hanno il potenziale per farlo e che includono, tra l’altro, i sistemi di fornitura della portabilità del numero o di funzionalità equivalenti, i sistemi di accesso condizionato e le guide elettroniche ai programmi, nonché altri servizi quali quelli relativi all’identità, alla localizzazione e alla presenza.
68. Per “servizio universale” si intende un insieme minimo definito di servizi di comunicazione elettronica pubblici, di una qualità specificata, a prezzi accessibili per tutti gli utenti nel territorio della Repubblica di Albania, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica.
69. Per “servizio a valore aggiunto” si intende un servizio di informazione fornito tramite numeri a tariffa maggiorata, a costi condivisi o verdi sulla rete pubblica di comunicazioni elettroniche, solitamente a pagamento.
70. Per “servizi della società dell'informazione” si intendono i servizi normalmente forniti a titolo oneroso, a distanza, per via elettronica e su richiesta individuale del destinatario del servizio. Con le parole:
a) per “a distanza” si intende che il servizio è fornito senza che sia necessario che entrambe le parti siano presenti contemporaneamente;
b) Per “mezzi elettronici” si intende che il servizio viene inviato dal punto di origine e ricevuto alla destinazione finale tramite apparecchiature di trattamento elettronico, comprese la compressione numerica e l'archiviazione dei dati. L'invio, la trasmissione e la ricezione completa sono effettuati tramite cavi, onde radio, mezzi ottici e altri mezzi elettromagnetici;
c) per “su richiesta individuale del destinatario del servizio” si intende che i servizi sono forniti mediante trasmissione di dati, su richiesta individuale del destinatario. I servizi della società dell'informazione comprendono in particolare la vendita di beni e servizi, servizi di accesso a informazioni o pubblicità su Internet e l’accesso a servizi di rete di comunicazione pubblica, nella trasmissione di dati o nella memorizzazione dei dati del destinatario sulla rete di comunicazione pubblica.
71. Per “Total Talk Service” si intende un servizio di comunicazione multimediale in tempo reale che consente il trasferimento simmetrico, bidirezionale e in tempo reale di video, testo e voce tra utenti situati in due o più luoghi.
72. Per “tariffa orientata ai costi” si intende la tariffa che riflette i costi di un funzionamento efficiente ed efficace, garantendo al contempo all'imprenditore un ragionevole tasso di rendimento.
73. Per “dati relativi al traffico delle comunicazioni” si intendono tutti i dati trattati ai fini della trasmissione di comunicazioni su una rete di comunicazioni elettroniche o a fini di fatturazione.
74. Per “dati di localizzazione” si intendono tutti i dati trattati in una rete di comunicazioni elettroniche che indicano la posizione geografica dell'apparecchiatura terminale di un utente di tale rete.
75. Per “trasmissione radiotelevisiva” si intende la trasmissione di programmi di servizi radiotelevisivi tramite un'antenna terrestre, una rete di comunicazioni elettroniche o un satellite, codificati o meno, destinati alla ricezione da parte del pubblico.
76. Per “mercati internazionali” si intendono i mercati individuati ai sensi dell’articolo 186 della presente legge, che coprono l’Unione o una parte significativa di essa e sono situati in più di uno Stato membro dell’Unione europea.
77. Per “chiamata” si intende la connessione stabilita tramite il servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico, che consente la comunicazione vocale bidirezionale.
78. L'ufficio competente di banda larga”-it» è l'ente istituito dal ministro per promuovere lo sviluppo delle reti. banda larga, comprese le reti di comunicazione ad altissima velocità.
Articolo 5
Obiettivi generali
1. Gli obiettivi generali di politica in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica sono i seguenti:
a) la promozione dell'accesso e della connettività alle reti di comunicazioni elettroniche ad altissima capacità, nonché il loro utilizzo da parte di reti fisse, mobili e senza fili da parte di tutti i cittadini e le imprese della Repubblica di Albania;
b) la promozione di una concorrenza efficiente nella fornitura di reti e risorse di comunicazione elettronica e dei relativi servizi, compresa una concorrenza effettiva nel settore delle infrastrutture di comunicazione elettronica, attraverso investimenti economicamente efficienti in infrastrutture nuove ed esistenti;
c) promuovere lo sviluppo del mercato albanese delle comunicazioni elettroniche, attraverso norme di sviluppo e un quadro normativo prevedibile e armonizzato con le prassi dell'Unione europea, mediante:
i. l'eliminazione degli ostacoli rimanenti;
ii. agevolare gli investimenti nella fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica, infrastrutture e relativi servizi accessori, nel contesto della convergenza tecnologica nel territorio della Repubblica di Albania;
iii. la promozione di un uso efficace ed efficiente dello spettro delle frequenze radio; e
iv. innovazione aperta.
c) la tutela degli interessi dei cittadini della Repubblica di Albania, garantendo:
i. connettività, ampia disponibilità e diffusione di reti ad altissima capacità, comprese le reti fisse, mobili e senza fili, nonché i servizi di comunicazione elettronica;
ii. il massimo vantaggio in termini di scelta, prezzo e qualità, grazie a una concorrenza effettiva;
iii. la manutenzione e la sicurezza delle reti e dei servizi; e
iv. un elevato livello di protezione comune per gli utenti finali, con norme specifiche per settore, al fine di soddisfare le esigenze relative a: prezzi accessibili per specifici gruppi sociali, in particolare per gli utenti finali con disabilità, gli anziani e le persone con esigenze sociali particolari, nonché per garantire la parità di accesso alle persone con disabilità;
d) la tutela e la promozione della sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica attraverso la creazione di reti sicure, affidabili e in grado di garantire l'integrità dei dati.
2. Il Ministero, l’AKEP e le altre autorità competenti, nell’esercizio delle loro funzioni di regolamentazione, come definite dalla presente legge e dalla normativa secondaria emanata in applicazione della stessa, garantiscono l’attuazione di politiche volte alla promozione della libertà di espressione e di informazione, alla promozione della diversità culturale e linguistica e al pluralismo dei media, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, come definito negli articoli 8, 9 e 10 della presente legge.
3. La politica generale per lo sviluppo del settore delle comunicazioni elettroniche è approvata con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro.
Articolo 6
Raggiungimento degli obiettivi
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 della presente legge, l'AKEP adotta tutte le misure necessarie e proporzionate, secondo quanto previsto dalla presente legge, in collaborazione con il ministero competente e le altre autorità competenti ivi indicate.
2. L'AKEP assiste il Ministero e il Consiglio dei Ministri nella definizione delle migliori pratiche e riferisce in merito all'efficacia delle misure adottate per il raggiungimento degli obiettivi generali di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. Nell'attuazione degli obiettivi politici di cui all'articolo 5 della presente legge, l'AKEP:
a) promuove la prevedibilità normativa, garantendo un approccio normativo coerente nel corso delle revisioni periodiche delle decisioni normative, tenendo conto dei pareri, delle raccomandazioni, delle linee guida, dei consigli o delle migliori prassi normative elaborate dal BEREC e dal RSPG;
b) garantisce un trattamento non discriminatorio dei fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica in circostanze analoghe;
c) applica, per quanto possibile, il principio della neutralità tecnologica, in conformità con gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della presente legge e con la prassi dell'Unione europea;
c) promuove investimenti efficienti e l'innovazione nelle infrastrutture nuove e potenziate, assicurando in particolare che qualsiasi obbligo di accesso tenga conto del rischio sostenuto dagli imprenditori che investono e consenta la stipula di vari accordi di cooperazione tra gli investitori e le parti che cercano l’accesso, al fine di diversificare il rischio di investimento, garantendo al contempo la salvaguardia della concorrenza di mercato e il principio di non discriminazione;
d) tiene conto delle diverse condizioni relative alle infrastrutture, alla concorrenza, alla situazione degli utenti finali e, in particolare, a quella degli utenti nelle diverse aree geografiche del territorio della Repubblica di Albania, comprese le infrastrutture locali gestite da persone fisiche a fini non lucrativi;
dh) impone gli obblighi normativi previsti dalla presente legge solo nella misura necessaria a garantire una concorrenza sostenibile ed efficace nell'interesse degli utenti finali e li alleggerisce o li elimina non appena si verificano le condizioni di mercato.
4. L'AKEP, nel perseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, agisce in modo indipendente, obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato.
Articolo 7
Pianificazione strategica e coordinamento della politica in materia di spettro radio
1. Lo spettro delle radiofrequenze è una risorsa naturale limitata e un bene nazionale di valore economico e di rilevanza sociale e culturale. Il documento programmatico relativo allo spettro e al coordinamento e alla pianificazione strategici dello spettro delle radiofrequenze è adottato con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro.
2. Le autorità competenti, quali definite all’articolo 8 e al paragrafo 1 dell’articolo 60 della presente legge, collaborano con il Ministro nell’elaborazione del documento di politica dello spettro radio e nel coordinamento e nella pianificazione strategica nella Repubblica di Albania, tenendo conto, tra l’altro, degli aspetti economici, di sicurezza, sanitari, di interesse pubblico, di libertà di espressione, culturali e scientifici, nonché delle dimensioni tecniche e sociali delle politiche nazionali e degli interessi della comunità degli utenti dello spettro radio, con l’obiettivo di ottimizzare l’uso dello spettro radio evitando interferenze dannose.
3. La gestione dello spettro radio garantisce un uso efficace ed efficiente delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, in conformità con gli obiettivi generali di politica, come stabilito dall’articolo 5 della presente legge, nonché delle decisioni pertinenti delle organizzazioni internazionali e degli obblighi derivanti dalle convenzioni o dagli accordi di cui la Repubblica di Albania è parte.
4. Il Piano nazionale delle frequenze è elaborato in conformità con i regolamenti radio dell'UIT e con le decisioni di armonizzazione relative allo spettro radio a livello europeo, tenendo conto delle decisioni dell'UE e del RSPG. Il Piano nazionale delle frequenze è approvato con decisione del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro.
5. Al fine di garantire un utilizzo efficace e privo di interferenze delle frequenze, in particolare nelle bande designate, vengono redatti e approvati accordi di coordinamento transfrontaliero, sulla base delle norme internazionali dell'UIT e della prassi europea.
Capitolo II
Organizzazione e funzionamento delle istituzioni
Articolo 8
Le autorità competenti
Le autorità competenti nel settore delle comunicazioni elettroniche sono:
a) ministro;
b) l'Autorità per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali (AKEP); e
c) L'Autorità per i media audiovisivi (AMA).
Articolo 9
I poteri del ministro
Il ministro competente dispone dei seguenti poteri:
1. Formula la politica di sviluppo per il settore delle comunicazioni elettroniche in conformità con le disposizioni della presente legge e con gli atti e gli standard internazionali applicabili. Controlla l'attuazione della politica del Governo della Repubblica di Albania nel settore delle comunicazioni elettroniche e il raggiungimento degli obiettivi generali di politica in conformità con l'articolo 5 della presente legge.
2. Supervisiona l'attuazione del Piano nazionale di sviluppo delle infrastrutture. Banda larga tramite l'ufficio competente di banda larga-esso, secondo la definizione contenuta in una decisione del Consiglio dei Ministri.
3. Rappresenta la Repubblica di Albania presso gli organismi internazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche. Elabora e firma, a nome della Repubblica di Albania, accordi internazionali, sia bilaterali che multilaterali, nel settore delle comunicazioni elettroniche.
4. Controlla l'adempimento degli obblighi in materia di comunicazioni elettroniche derivanti dai trattati internazionali di cui la Repubblica di Albania è parte.
5. Richiede e tratta i dati statistici forniti dagli operatori che svolgono attività nel settore delle comunicazioni elettroniche. Richiede informazioni e collabora con l'AKEP e le autorità pubbliche, in conformità con la presente legge, ai fini della realizzazione delle reti. banda larga, comprese le reti ad altissima capacità.
6. Collabora con il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e i Servizi di intelligence dello Stato su questioni relative alle comunicazioni elettroniche che riguardano la difesa e la sicurezza nazionale.
7. Elabora e sottopone al Consiglio dei Ministri il Piano nazionale delle frequenze e si adopera per armonizzare tale piano con le politiche internazionali in materia di sviluppo dello spettro delle radiofrequenze.
8. Sulla base delle proposte dell'AKEP, approva eventuali restrizioni all'assegnazione delle frequenze, le relative procedure di gara pubblica e il valore minimo per la loro assegnazione, in conformità con le disposizioni degli articoli 75 e 76 della presente legge.
Articolo 10
Il ruolo dell'Autorità per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali
1. L'Autorità per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali è l'organismo di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali, incaricato di vigilare sul quadro normativo stabilito dalla presente legge, dalla legge sui servizi postali e dalle politiche di sviluppo definite dal Consiglio dei Ministri.
2. L'AKEP è un ente giuridico pubblico, non di bilancio e indipendente con sede a Tirana, che svolge le proprie attività in conformità con la normativa vigente.
3. L'AKEP svolge le proprie funzioni in conformità con la presente legge, nonché con la normativa di attuazione, le politiche nazionali per lo sviluppo delle comunicazioni elettroniche e gli accordi internazionali nel settore delle comunicazioni elettroniche di cui la Repubblica di Albania è parte.
4. Nell'esercizio delle proprie competenze, l'AKEP tiene conto degli orientamenti, dei pareri, delle raccomandazioni, delle posizioni comuni, delle migliori pratiche e delle metodologie del BEREC, nonché delle decisioni pertinenti della Commissione europea.
Articolo 11
Autorità per i media audiovisivi
I compiti e le competenze dell'Autorità per i media audiovisivi (AMA) sono definiti nella legge che disciplina il settore dei media audiovisivi nella Repubblica di Albania.
Articolo 12
Le competenze dell'AKEP
1. L'AKEP svolge tutti i compiti che le sono stati affidati dalla presente legge e dalla normativa di attuazione, al fine di:
a) la regolamentazione del mercato delle comunicazioni elettroniche, in conformità con la presente legge, compresa l'imposizione di obblighi di accesso e di interconnessione;
b) la risoluzione delle controversie tra imprenditori;
c) provvede alla gestione dello spettro delle radiofrequenze, in conformità alle disposizioni della presente legge, e adotta le relative decisioni;
c) collabora con il ministero nella preparazione del Piano nazionale delle frequenze;
d) elabora il piano di utilizzo delle frequenze radio e definisce le assegnazioni relative alle bande di frequenza destinate a fini civili, per uso pubblico o privato, ad eccezione delle bande di frequenza destinate alla radiodiffusione televisiva, che sono gestite dall'Autorità per i media audiovisivi;
dh) controlla l'utilizzo dello spettro delle radiofrequenze in conformità con il Piano nazionale delle frequenze e il piano di utilizzo delle frequenze;
e) rilascia autorizzazioni individuali per l'uso delle frequenze radio;
e) si attiene alle procedure previste dalla presente legge in materia di assegnazione e utilizzo delle frequenze radio;
f) assicura il coordinamento transfrontaliero dell'uso delle frequenze radio con le amministrazioni dei paesi confinanti e di altri paesi in relazione allo spettro gestito dall'AKEP;
g) collabora con l'AMA e con altre istituzioni per la gestione dello spettro delle frequenze radio, al fine di garantirne un uso efficiente;
g) contribuisce alla tutela dei diritti degli utenti finali nel settore delle comunicazioni elettroniche, in coordinamento, se del caso, con il ministro e le altre autorità competenti in materia di tutela dei consumatori;
h) valuta e monitora attentamente gli aspetti relativi alla formazione del mercato e alla concorrenza in relazione all’accesso aperto a Internet;
i) valuta il costo netto della fornitura del servizio universale;
j) garantisce l'attuazione della portabilità del numero tra operatori.
2. L’AKEP è inoltre responsabile di:
a) la raccolta di dati e altre informazioni necessarie presso gli operatori di mercato al fine di contribuire all’adempimento dei compiti del BEREC;
b) la promozione di un uso efficiente delle risorse naturali limitate, quali le frequenze radio e gli spazi numerici;
c) la tutela degli interessi di sicurezza nazionale e la garanzia del mantenimento dell’integrità e della sicurezza delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche;
c) l’elaborazione, l’approvazione e la gestione del Piano nazionale di numerazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Repubblica di Albania;
d) l’assegnazione di numeri o blocchi di numeri agli operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, ai fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche e ad altre parti interessate, secondo quanto stabilito dal Piano nazionale di numerazione;
d) gestisce dominio-nel dominio TLD.al e nei suoi sottodomini, e stabilisce inoltre, mediante un regolamento specifico, le norme dettagliate relative alla metodologia, alle tariffe, alla procedura e alle modalità di gestione di tale servizio, in conformità con la legislazione applicabile e gli standard internazionali;
e) l’adozione di misure amministrative, in conformità con la presente legge, nei casi di violazione della stessa e degli atti emanati per la sua attuazione;
e) la gestione e l'amministrazione del Fondo per il servizio universale, ove applicabile;
f) la risoluzione delle controversie tra operatori di reti di comunicazioni elettroniche e fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche, nonché delle controversie tra utenti finali e operatori, in conformità alle disposizioni della presente legge;
g) la creazione, la gestione e l’aggiornamento di una banca dati elettronica relativa al settore delle comunicazioni elettroniche e la garanzia che i dati siano messi a disposizione del pubblico, nel rispetto delle norme in materia di informazione pubblica e di riservatezza;
g) la raccolta di dati e informazioni presso gli operatori di rete e i fornitori di servizi di comunicazione elettronica;
h) vigila sull’attuazione dei requisiti essenziali relativi alle apparecchiature radio, conformemente al regolamento tecnico adottato con decisione del Consiglio dei ministri;
i) garantisce che, in caso di guerra o di altre circostanze eccezionali, i gestori delle reti di comunicazioni elettroniche e i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche adempiano ai propri obblighi in materia di difesa nazionale e sicurezza pubblica;
j) l’attuazione delle procedure per la designazione del fornitore del servizio universale, come previsto dall’articolo 111 della presente legge;
k) la definizione delle norme relative al funzionamento del servizio di collegamento radio costiero, previo parere del Ministro;
l) la definizione di norme e requisiti tecnici per il funzionamento dei servizi di radioamatori nella Repubblica di Albania, sulla base del Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT;
ll) garantire la disponibilità di una banca dati centrale per la portabilità del numero;
m) la definizione di misure volte a regolamentare le tariffe e i prezzi massimi applicabili a una specifica gamma di numeri utilizzati per servizi a valore aggiunto a pagamento, al fine di tutelare i consumatori.
3. L’AKEP collabora con il ministero competente per il settore delle comunicazioni elettroniche e con altre istituzioni pubbliche in merito alle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge e che rientrano nelle loro competenze, in particolare ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge.
4. L’AKEP fornisce al ministro tutte le informazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di politica di sviluppo e per l’esercizio dei poteri previsti dalla presente legge e dalla legge sui servizi postali.
5. AKEP ha il diritto di regolamentare i servizi. roaming sulla base di accordi internazionali bilaterali o multilaterali, firmati o approvati, ai fini dell'applicazione reciproca della regolamentazione tariffaria relativa a tali servizi, nonché delle tariffe di terminazione internazionale ad essi connesse.
Articolo 13
L'indipendenza dell'AKEP
1. L’AKEP esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente ed efficiente. L’AKEP è indipendente nel proprio operato e nel processo decisionale nell’ambito delle proprie competenze. La presente disposizione non preclude la supervisione delle attività dell’AKEP in conformità con la legislazione nazionale applicabile.
2. L’AKEP è indipendente dalla proprietà delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazioni elettroniche e garantisce un’effettiva separazione strutturale tra la funzione di regolamentazione e le attività connesse alla proprietà o al controllo di tali imprese.
3. L’AKEP dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti, nonché delle competenze tecniche necessarie per svolgere i compiti che le sono stati assegnati, compresa la partecipazione al BEREC.
4. La struttura e l’organizzazione dell’AKEP sono approvate dal Consiglio direttivo. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell’AKEP sono disciplinati dal Codice del lavoro.
5. L’assunzione dei dipendenti dell’AKEP avviene in conformità con i requisiti e le descrizioni delle mansioni relative a ciascuna posizione, approvati dal Consiglio di amministrazione e definiti nel regolamento interno dell’AKEP.
6. Il Consiglio direttivo dell’AKEP, tra le altre cose, approva:
a) le componenti della retribuzione lorda mensile dei dipendenti dell'istituzione;
b) l'importo della retribuzione mensile lorda di ciascun dipendente dell'istituzione;
c) le norme, i criteri e l'ammontare di altri trattamenti e benefici finanziari.
Il Consiglio direttivo, nel determinare il livello delle retribuzioni, dei bonus e degli altri benefici finanziari e non finanziari destinati ai membri dell’amministrazione, si basa su una metodologia chiara che tiene conto delle condizioni di mercato, delle esperienze di altre autorità, che svolgono attività di regolamentazione nella Repubblica di Albania e le esigenze dell’istituzione stessa.
7. Ogni anno, l’AKEP presenta all’Assemblea la relazione annuale sulle proprie attività entro i primi quattro mesi dell’anno successivo. Una copia della relazione viene trasmessa al Ministero.
8. La relazione annuale è resa pubblica e contiene:
a) la relazione sulle attività dell'AKEP relative all'anno precedente;
b) il programma annuale per l'anno successivo;
c) la relazione sulla situazione del mercato delle comunicazioni elettroniche, compreso il servizio universale;
c) la relazione sulle risorse umane e finanziarie dell'AKEP e sulle modalità di ripartizione di tali risorse.
9. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione dell’AKEP possono essere impugnate dinanzi al tribunale in conformità alla normativa vigente.
10. L’AKEP sostiene gli obiettivi del BEREC e, nell’adottare le proprie decisioni, tiene conto, nella misura più ampia possibile, delle linee guida, dei pareri, delle raccomandazioni, delle posizioni comuni, delle migliori pratiche e delle metodologie approvate dal BEREC.
Articolo 14
Il Consiglio direttivo dell’AKEP
1. L’AKEP è amministrata dal Consiglio di sorveglianza, che opera in conformità con il proprio regolamento interno.
2. Il Consiglio direttivo è composto da 5 membri. I membri del Consiglio direttivo sono nominati dall’Assemblea della Repubblica di Albania secondo una procedura di selezione aperta e trasparente, sulla base di una proposta del Consiglio dei ministri. I membri del Consiglio direttivo dell’AKEP sono nominati per un mandato di cinque anni, con diritto di rielezione per una sola volta.
3. L'Assemblea nomina il presidente tra i membri del Consiglio direttivo. Il presidente del Consiglio è anche il direttore esecutivo dell'Autorità per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali.
4. I membri del Consiglio direttivo sono esperti in possesso di titolo di studio e qualifiche adeguate, con almeno dieci anni di esperienza, e rappresentano i settori delle comunicazioni elettroniche, delle poste, dell'economia e del diritto.
5. I membri del Consiglio direttivo, al momento della nomina, devono dimettersi da qualsiasi carica ufficiale o politica e da qualsiasi attività a scopo di lucro, e devono inoltre rinunciare a qualsiasi interesse finanziario che possano avere in società che svolgono attività commerciali sotto la giurisdizione dell’AKEP. Il membro informa per iscritto l’Assemblea di tali provvedimenti.
6. Non può far parte del Consiglio di Amministrazione:
a) la persona, il coniuge o i parenti fino al secondo grado che abbiano legami con i membri del Consiglio dei Ministri;
b) una persona che sia stata condannata da un tribunale per aver commesso un reato penale con sentenza definitiva;
c) una persona che sia debitore, creditore o azionista di una società soggetta al quadro normativo dell’Autorità per le comunicazioni elettroniche e i servizi postali;
c) una persona alla quale la legge vieti di ricoprire cariche pubbliche statali.
7. Lo stipendio del presidente e dei membri del Consiglio direttivo è determinato in relazione allo stipendio del presidente della Repubblica di Albania, conformemente all’allegato 1 della presente legge.
Articolo 15
Il processo decisionale e la struttura del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei voti quando sono presenti almeno tre membri. Ciascun membro, compreso il presidente, dispone di un voto. Nessuna assenza o posto vacante in seno al Consiglio di Amministrazione pregiudica il diritto dei restanti membri di esercitare i propri diritti.
2. I membri del Consiglio direttivo si astengono dal voto qualora sussista una delle ipotesi previste dal Codice di procedura amministrativa e dalla legge sulla prevenzione dei conflitti di interesse nell’esercizio delle funzioni pubbliche.
Articolo 16
Revoca e destituzione dei membri del Consiglio direttivo
1. Un membro del Consiglio direttivo viene destituito dall’Assemblea quando:
a) sia stato condannato per un reato penale con sentenza definitiva;
b) abbia rifiutato o, senza giustificato motivo, abbia omesso di svolgere i compiti assegnati, oppure non sia stato in grado di svolgerli per almeno sei mesi;
c) agisce in violazione delle disposizioni della presente legge.
2. Un membro del Consiglio direttivo viene sollevato dalle proprie funzioni dall’Assemblea quando:
a) si dimette;
b) sia eletto o si candidi all’Assemblea o alle amministrazioni locali, salvo nel caso in cui sia membro di associazioni di categoria e ricopra cariche al loro interno;
c) non è fisicamente o mentalmente in grado di svolgere le mansioni specificate;
c) ha raggiunto l'età pensionabile.
3. Un membro del Consiglio di Amministrazione destituito non può essere rinominato nel Consiglio di Amministrazione.
4. Prima di essere sollevato dall’incarico o destituito, a un membro del Consiglio direttivo viene data la possibilità di presentare le proprie argomentazioni dinanzi alle commissioni dell’Assemblea.
5. La decisione di sollevare dall’incarico e destituire il presidente, un membro o più membri deve fondarsi sulla legge ed essere motivata dai motivi che hanno determinato tale sollevamento o destituzione.
6. La procedura di impeachment condotta dall'Assemblea è trasparente e la sua decisione viene resa pubblica nel momento stesso della destituzione.
Articolo 17
Finanziamento e bilancio dell'AKEP
1. Le fonti di finanziamento dell’AKEP sono i contributi versati dai gestori di reti e servizi di comunicazione elettronica, in conformità con le disposizioni della presente legge e degli altri atti normativi applicabili. L’AKEP è inoltre finanziata da altre fonti legittime.
2. Il Consiglio direttivo dell’AKEP approva il bilancio preventivo per l’anno successivo, che comprende l’ammontare complessivo delle entrate e delle spese annuali dell’AKEP, nonché il bilancio dettagliato.
3. AKEP tiene una contabilità completa delle spese sostenute in conformità alla normativa contabile applicabile. AKEP pubblica il bilancio annuale che presenta alle autorità fiscali, in conformità alla normativa vigente in materia.
4. L’eventuale eccedenza derivante dai proventi dei canoni regolamentari, non spesa alla fine dell’esercizio finanziario, sarà mantenuta nei conti dell’AKEP, inserita nel piano di spesa dell’anno successivo e utilizzata per gli investimenti necessari all’adempimento dei compiti dell’AKEP, e viene preso in considerazione nella revisione proporzionata, obiettiva, trasparente e non discriminatoria dei rispettivi oneri annuali a carico delle imprese.
Articolo 18
Principi relativi alle spese amministrative
1. Qualsiasi onere amministrativo previsto dalla presente legge a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, in virtù di un'autorizzazione generale o alle quali è stato concesso il diritto di utilizzo:
a) copre complessivamente solo i costi amministrativi sostenuti per la gestione, il controllo e l’applicazione del sistema di autorizzazione generale, dei diritti d’uso, nonché degli obblighi speciali di cui all’articolo 34 della presente legge, che possono includere i costi relativi alla cooperazione internazionale, armonizzazione e standardizzazione, analisi di mercato, monitoraggio della conformità e altri controlli di mercato, nonché l’attività normativa finalizzata alla preparazione e all’attuazione degli atti subordinati ai sensi della presente legge e le decisioni amministrative, quali quelle relative all’accesso e all’interconnessione; e
b) sia imposta alle singole imprese in modo obiettivo, trasparente e proporzionato, al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi aggiuntivi o gli oneri associati rispetto alla finalità prevista, tenendo conto degli obiettivi generali della presente legge.
2. L’AKEP pubblica una panoramica annuale dei relativi costi amministrativi, nonché dell’importo totale dei canoni riscossi. Qualora si riscontri una discrepanza tra l’importo totale dei canoni e i costi amministrativi, vengono apportate le necessarie rettifiche ai sensi del paragrafo 4 dell’articolo 17 della presente legge.
Articolo 19
Pagamenti effettuati a favore di AKEP
1. I pagamenti effettuati a favore di AKEP sono:
a) il canone per la vigilanza sul mercato delle comunicazioni elettroniche, come specificato nell’articolo 20 della presente legge;
b) il contributo per il finanziamento del servizio universale, come definito all’articolo 128 della presente legge;
c) il pagamento relativo all'assegnazione e all'utilizzo delle frequenze, in conformità con la normativa vigente e con le decisioni del Consiglio dei Ministri;
c) il pagamento per l'assegnazione e l'utilizzo di numeri e serie numeriche, compresa l'assegnazione di nomi a dominio-esso, in conformità con la presente legge.
2. La determinazione delle tariffe relative all'assegnazione e all'utilizzo di numeri, serie di numeri e frequenze deve essere approvata con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, sulla base delle raccomandazioni dell'AKEP.
3. La determinazione dei canoni per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze e dei numeri avviene in base al principio di proporzionalità, in particolare:
a) il gettito annuo complessivo derivante dai canoni fissati per l'assegnazione e l'utilizzo dei numeri deve essere commisurato ai costi amministrativi annuali sostenuti dall'AKEP per la gestione dei numeri e delle frequenze;
b) Le variazioni dei pagamenti relative a diverse fasce di frequenza o a diverse categorie di numeri devono essere coerenti con le variazioni dei costi amministrativi connessi alla gestione di tali fasce e categorie di numeri.
4. L’AKEP, in conformità con il principio di trasparenza, pubblica ogni anno sul proprio sito web ufficiale una sintesi della propria situazione finanziaria, comprensiva dei costi, delle spese amministrative e dei ricavi totali derivanti dalla vigilanza sul mercato, dai diritti di numerazione e dai canoni di frequenza.
Articolo 20
Tariffe per la vigilanza sul mercato delle comunicazioni elettroniche
1. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche, ai sensi della presente legge, sono tenute a versare un canone annuale a copertura dei costi amministrativi sostenuti dall’AKEP per la vigilanza sul mercato delle comunicazioni elettroniche.
2. Il canone annuale, come specificato al paragrafo 1 del presente articolo, non deve superare lo 0,5 per cento dei ricavi annuali derivanti dalle comunicazioni elettroniche nell'anno civile precedente.
3. L’impresa è tenuta a versare all’AKEP il contributo annuale per la vigilanza sul mercato delle comunicazioni elettroniche entro il 30 aprile di ogni anno, immediatamente dopo aver presentato il proprio bilancio annuale e la relazione del revisore contabile, che l’impresa deposita presso l’AKEP.
4. L'importo del canone annuale per la vigilanza sul mercato delle comunicazioni elettroniche, entro il limite dello 0,5% dei ricavi annuali derivanti dalle comunicazioni elettroniche, è stabilito nel regolamento dell'AKEP emanato ai sensi della presente legge.
5. La fissazione della tariffa annuale per la vigilanza sul mercato non deve falsare la concorrenza né creare ostacoli all'ingresso nel mercato per i nuovi imprenditori.
6. Prima dell’approvazione del regolamento, in conformità con quanto previsto al punto 4 del presente articolo, l’AKEP invita per iscritto gli operatori a presentare le proprie osservazioni e proposte scritte in merito al canone annuale, al suo metodo di calcolo e alla sua applicazione. Il termine entro il quale gli imprenditori devono presentare le proprie proposte è di 30 giorni dalla data di ricezione della notifica. La mancata presentazione di pareri e proposte entro tale termine non impedisce all’AKEP di agire in conformità al paragrafo 4 del presente articolo.
7. Il canone annuale per la vigilanza sul mercato delle comunicazioni elettroniche viene versato sul conto dell'AKEP.
Articolo 21
Canoni per i diritti di utilizzo delle frequenze
1. L’AKEP può imporre canoni per i diritti di utilizzo dello spettro radio impiegato per la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e delle relative infrastrutture, garantendo l’uso ottimale di tali risorse.
2. I canoni per i diritti di utilizzo dello spettro radio devono essere oggettivamente giustificati, non discriminatori e proporzionati rispetto all’obiettivo perseguito, sulla base degli obiettivi generali di cui all’articolo 5 della presente legge.
3. I canoni applicabili relativi ai diritti di utilizzo dello spettro radio devono essere fissati a un livello tale da garantire l'assegnazione e l'utilizzo efficienti dello spettro radio, tra cui:
a) la fissazione dei prezzi di riserva, intesi come corrispettivo minimo per la concessione del diritto di utilizzo dello spettro radio, tenendo conto del valore di tali diritti nei loro possibili usi alternativi;
b) i costi derivanti dalle condizioni a cui sono subordinati tali diritti;
c) l'applicazione, per quanto possibile, di modalità di pagamento legate all'effettiva disponibilità dello spettro delle frequenze radio;
c) il rilascio, da parte dell’AKEP, di autorizzazioni all’uso di frequenze destinate a fini di ricerca, misurazione e collaudo di apparecchiature di radiocomunicazione, per un’area di copertura limitata e per un periodo non superiore a 120 giorni.
Articolo 22
Tariffe relative ai diritti di utilizzo delle risorse di numerazione
1. I titolari dei diritti di utilizzo dei numeri e delle serie di numeri versano un corrispettivo all’AKEP per l’utilizzo dei numeri e delle serie di numeri assegnati, il che riflette la necessità di garantire un uso ottimale di tali risorse.
2. Le tariffe per l'utilizzo delle risorse di numerazione devono essere giustificate in modo oggettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato rispetto all'obiettivo perseguito, sulla base degli obiettivi generali di cui all'articolo 5 della presente legge.
3. I criteri per il calcolo della tariffa si basano sul tipo, sull’uso e sulla lunghezza dei numeri.
4. Il canone per l'uso di numeri e serie di numeri specifici deve essere versato prima dell'inizio di ciascun anno, a partire dalla data della decisione di assegnazione di tali numeri e serie di numeri.
5. I canoni per l’uso dei numeri e delle serie numeriche devono essere versati in conformità alle disposizioni dell’articolo 19 della presente legge.
6. L’AKEP stabilisce le tariffe per l’assegnazione dei nomi. dominio-in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 133 della presente legge.
Articolo 23
Tariffe relative al diritto di installare impianti
Nel caso in cui vengano applicati oneri per l’installazione di impianti utilizzati per la realizzazione di reti di comunicazioni elettroniche o per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche su, sopra o sotto beni pubblici, le autorità competenti garantiscono l’uso ottimale di tali risorse e il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge. Nel applicarli, le autorità assicurano che tali oneri siano giustificati in modo oggettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
Articolo 24
Pubblicazione
1. La documentazione gestita dall’AKEP relativa alle attività degli operatori di comunicazioni elettroniche è resa accessibile al pubblico in conformità con la normativa vigente in materia di diritto all’informazione pubblica e con quella in materia di segreto commerciale.
2. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione dell’AKEP, i criteri, le procedure di notifica, il rilascio delle autorizzazioni per i diritti d’uso, le autorizzazioni concesse, le norme, i regolamenti tecnici e gli standard sono pubblicati sul sito web ufficiale dell’AKEP.
Articolo 25
Cooperazione tra le autorità competenti
1. L’AKEP collabora con le altre autorità competenti su questioni di interesse comune, scambiando informazioni ai fini dell’attuazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché in merito alle prassi relative al settore delle comunicazioni elettroniche. Le autorità competenti che ricevono le informazioni sono tenute a garantire lo stesso livello di riservatezza.
2. L’AKEP e l’Autorità per la concorrenza collaborano su questioni di interesse comune, ai fini dell’attuazione della normativa vigente in materia di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche. In particolare, nel processo di individuazione dei mercati rilevanti e nella loro analisi, l’AKEP si consulta e collabora con l’Autorità garante della concorrenza.
3. L’AKEP e le altre autorità competenti, qualora ciò sia necessario per promuovere la cooperazione normativa, stipulano accordi di cooperazione tra loro.
Capitolo III
Autorizzazione generale
Sezione 1
Parte generale
Articolo 26
Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica
1. Qualsiasi impresa è libera di fornire reti e servizi di comunicazione elettronica nella Repubblica di Albania, in conformità con i requisiti della presente legge. La fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte di un'impresa non può essere ostacolata dall'AKEP, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per motivi di interesse pubblico, di sicurezza pubblica o di salute pubblica. Qualsiasi restrizione alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica deve essere giustificata, sulla base della legislazione nazionale applicabile, notificata al ministero e pubblicata in anticipo.
2. La fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, è soggetta al regime di autorizzazione generale, nel rispetto degli obblighi specifici, come specificato al paragrafo 6 dell’articolo 28 della presente legge, nonché ai requisiti per l’ottenimento dei diritti d’uso delle frequenze e della numerazione, in conformità con la presente legge, qualora la fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica si basi sull’uso di risorse naturali limitate.
3. Prima di avviare le attività, ogni operatore deve notificare all’AKEP, utilizzando un modulo approvato per le modalità di notifica, in base alle linee guida BEREC pertinenti, che contenga gli elementi specificati ai punti 2 e 3 dell’articolo 27 della presente legge. Non vengono imposti alle imprese requisiti aggiuntivi o speciali in materia di notifica. Per l’esercizio dei diritti derivanti dall’autorizzazione generale, l’impresa autorizzata non è tenuta a ottenere una decisione specifica o un atto amministrativo da parte dell’AKEP. A seguito della notifica, e qualora sia richiesto l’uso di risorse limitate, l’operatore avvia la propria attività nel rispetto delle disposizioni in materia di diritti d’uso previste dalla presente legge per la concessione di un’autorizzazione individuale.
Articolo 27
Avviso
Qualsiasi impresa che intenda fornire una rete o servizi di comunicazioni elettroniche nel territorio della Repubblica di Albania è tenuta a notificarlo all’AKEP prima di avviare l’attività, modificare o interrompere il servizio.
2. La comunicazione da parte dell’imprenditore deve essere presentata per iscritto in conformità alle norme approvate dall’AKEP e deve contenere le seguenti informazioni:
a) la denominazione e l'indirizzo della sede principale del prestatore e, se del caso, di eventuali sedi secondarie;
b) i dati anagrafici dell’imprenditore, la sua forma giuridica, la sua qualifica giuridica e il numero di registrazione, nonché la sede del fornitore;
c) il referente e i recapiti dell'appaltatore;
c) l'indirizzo del sito web web del fornitore, relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, ove disponibili, corredate da una breve descrizione delle reti o dei servizi da fornire;
d) la data prevista per l'inizio, la modifica o la conclusione dell'attività;
d) la copertura geografica della rete e dei servizi da fornire e, se del caso, insieme agli altri paesi interessati, oltre alla Repubblica di Albania;
e) una dichiarazione relativa alla data entro la quale l'appaltatore completerà la realizzazione della rete o la fornitura dei relativi servizi.
3. La notifica è corredata di:
a) una dichiarazione che attesti l'esattezza delle informazioni;
b) una dichiarazione attestante che l’appaltatore possiede le capacità tecniche, giuridiche e finanziarie necessarie e che rispetterà gli obblighi di legge.
4. L'imprenditore è tenuto a comunicare all'AKEP qualsiasi modifica delle informazioni fornite nella notifica entro 30 giorni dal verificarsi della modifica.
5. L’AKEP iscrive gli operatori o i fornitori di servizi nella banca dati elettronica entro sette giorni dal ricevimento della notifica e ne dà comunicazione scritta agli interessati.
6. Qualora la notifica risulti incompleta, in conformità con i requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, l’AKEP avvisa l’imprenditore, entro 7 giorni dal ricevimento della notifica, di provvedere a colmare le lacune nella documentazione. Se l’operatore non fornisce le informazioni mancanti entro 15 giorni, l’AKEP lo informerà che non procederà alla registrazione. L’operatore ha il diritto di presentare ricorso al Consiglio direttivo dell’AKEP in merito a tale questione.
7. Qualora l’AKEP non confermi per iscritto entro il termine specificato al paragrafo 5 del presente articolo, oppure non informi l’imprenditore della mancanza di informazioni ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, la notifica e la registrazione si considerano completate.
8. L’AKEP approva, mediante regolamento, la forma e il contenuto della notifica, della documentazione di accompagnamento e della conferma di registrazione, tenendo conto delle linee guida del BEREC in materia.
9. L’AKEP tiene un registro aggiornato delle persone fisiche e giuridiche che hanno effettuato la notifica e la registrazione in conformità alle disposizioni del presente articolo, contenente le informazioni specificate al paragrafo 2 del presente articolo. Tali informazioni sono rese accessibili al pubblico.
10. L’AKEP provvede alla cancellazione dell’imprenditore su richiesta dello stesso, qualora questi notifichi la cessazione dell’attività ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, oppure di propria iniziativa, qualora si accerti che l’imprenditore abbia cessato o sospeso la propria attività commerciale, oppure in esecuzione di una decisione giudiziaria o amministrativa definitiva, per motivi fondati sulla presente legge e sui regolamenti emanati in applicazione della stessa.
Articolo 28
Condizioni per l'autorizzazione generale e per i diritti di utilizzo dello spettro delle radiofrequenze e dei numeri
1. L’autorizzazione generale alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, nonché l’autorizzazione relativa ai diritti di utilizzo dello spettro delle radiofrequenze e all’uso delle risorse di numerazione, possono essere soggette alle seguenti condizioni:
a) le condizioni generali di cui all’articolo 29 della presente legge;
b) le condizioni specifiche per la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell’articolo 30, punto 1, della presente legge;
c) le condizioni specifiche per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, della presente legge;
c) le condizioni relative ai diritti di utilizzo dello spettro delle frequenze radio, ai sensi dell'articolo 31 della presente legge;
d) le condizioni relative ai diritti di utilizzo della numerazione ai sensi dell'articolo 32 della presente legge.
2. Le condizioni imposte dall’AKEP, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono essere non discriminatorie, proporzionate e trasparenti.
3. Nel caso dell’utilizzo delle frequenze, gli imprenditori devono soddisfare le condizioni per un uso efficace ed efficiente delle frequenze, come stabilito nel capitolo IX della presente legge, mentre nel caso dell’utilizzo dei numeri devono attenersi all’articolo 132 della presente legge.
4. Le condizioni dell’autorizzazione generale devono essere specifiche per settore e giustificate in relazione alla rete o al servizio in questione, come stabilito nel presente articolo. Esse non devono costituire una duplicazione delle condizioni applicabili alle imprese ai sensi di altri atti giuridici vigenti.
5. Nel concedere i diritti di utilizzo delle frequenze e delle risorse di numerazione, l’AKEP non ripete le condizioni previste dall’autorizzazione generale.
6. Gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 82, dell’articolo 86, dell’articolo 92 e dell’articolo 109 della presente legge, nonché gli obblighi specifici che l’AKEP può imporre alle imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronicaessere imposti alle imprese designate come fornitori di servizio universale ai sensi della presente legge, devono essere giuridicamente distinti dai diritti e dagli obblighi derivanti dall’autorizzazione generale.
7. In conformità al principio di trasparenza, nell’autorizzazione generale devono essere indicati i criteri e le procedure per l’imposizione di obblighi specifici, di cui al paragrafo 6 del presente articolo, a carico dei titolari di imprese individuali.
Articolo 29
Condizioni generali dell'autorizzazione generale
L'autorizzazione generale comprende le seguenti condizioni generali:
a) il pagamento delle spese amministrative ai sensi dell’articolo 18 della presente legge. Ogni operatore è tenuto a versare le spese amministrative o gli oneri relativi ai diritti di utilizzo delle risorse limitate, in conformità alla normativa vigente.;
b) la protezione dei dati personali e la tutela specifica della vita privata nelle comunicazioni elettroniche, ai sensi del capitolo XIX della presente legge;
c) le informazioni fornite nell’ambito della procedura di notifica di cui all’articolo 27, nonché per altre finalità, come specificato nell’articolo 42 della presente legge;
c) l’autorizzazione all’intercettazione da parte delle autorità competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di intercettazioni delle telecomunicazioni e nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e del capitolo XIX della presente legge;
d) le condizioni per l'utilizzo, da parte delle autorità pubbliche, dei mezzi di comunicazione destinati al grande pubblico, ai fini dell'allerta della popolazione in caso di pericoli imminenti e dell'adozione di misure volte a scongiurare gravi catastrofi;
dh) le condizioni di utilizzo in caso di gravi catastrofi o emergenze nazionali, al fine di garantire la comunicazione tra i servizi di emergenza e le autorità;
e) gli obblighi di accesso previsti dalla presente legge a carico delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica;
e) le misure previste per garantire il rispetto delle norme o delle specifiche di cui all’articolo 53 della presente legge;
f) gli obblighi di trasparenza a carico dei fornitori di reti di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, per la fornitura di interconnessione da punto a punto, in conformità con gli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge e, ove necessario e proporzionato, l’obbligo di concedere l’accesso alle informazioni necessarie per verificare la correttezza di tale condizione.
Articolo 30
Condizioni specifiche dell'autorizzazione generale
1. Le condizioni specifiche che possono essere associate a un'autorizzazione generale per la fornitura di reti di comunicazioni elettroniche sono le seguenti:
a) l'obbligo di interconnessione delle reti, come previsto dalla presente legge;
b) le disposizioni relative all’obbligo di trasmissione, applicabili ai sensi della legge sui media audiovisivi;
c) misure per la tutela della salute pubblica dai campi elettromagnetici, basate sulla normativa vigente e sulle linee guida dell’ICNIRP- misure volte alla tutela della salute pubblica dai campi elettromagnetici, basate sulla normativa vigente e sulle linee guida dell’ICNIRP relative alla limitazione dell’esposizione ai campi elettromagnetici, a tutela delle persone esposte a tali campi, qualora tali condizioni differiscano da quelle previste nell’autorizzazione generale;
c) la manutenzione e l’integrità della rete di comunicazioni elettroniche, in conformità con i requisiti giuridici applicabili, al fine di prevenire interferenze elettromagnetiche tra reti o servizi di comunicazioni elettroniche;
d) la sicurezza delle reti pubbliche contro gli accessi non autorizzati, in conformità alle disposizioni del capitolo XIX della presente legge;
dh) le condizioni per l’uso delle frequenze, come definite nel regolamento tecnico sui requisiti essenziali per le apparecchiature radio, adottato con decisione del Consiglio dei Ministri, nei casi in cui l’uso delle frequenze non sia soggetto ad autorizzazione individuale, come definito nella presente legge.
2. Le condizioni specifiche che possono essere associate a un'autorizzazione generale per la fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, sono le seguenti:
a) l'interoperabilità dei servizi in conformità con la presente legge;
b) l'accesso degli utenti finali ai numeri conformemente al Piano nazionale di numerazione, ai numeri facenti parte della rete dei numeri internazionali gratuiti universali (UIFN) e, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, ai piani di numerazione, a condizioni conformi alla presente legge;
c) norme specifiche in materia di tutela dei consumatori nel settore delle comunicazioni elettroniche, ivi compresa la garanzia dell’accessibilità per gli utenti con disabilità;
c) il rispetto delle restrizioni relative alla diffusione di contenuti illeciti o dannosi, in conformità con la normativa vigente.
3. Le condizioni specifiche dell’autorizzazione generale, conformemente ai punti 1 e 2 del presente articolo, sono stabilite dall’AKEP per le reti o i servizi di comunicazioni elettroniche e non devono duplicare le condizioni applicabili alle imprese ai sensi di altri atti giuridici vincolanti.
Articolo 31
Condizioni relative ai diritti di utilizzo dello spettro delle frequenze
Oltre a quanto previsto dall’autorizzazione generale, i diritti di utilizzo delle frequenze sono soggetti alle seguenti condizioni:
a) l’obbligo di fornire un servizio o di utilizzare un determinato tipo di tecnologia nei limiti previsti dall’articolo 62 della presente legge e, se necessario, di soddisfare i requisiti in materia di copertura e qualità del servizio;
b) le condizioni tecniche e operative volte a evitare interferenze dannose e a tutelare la salute dalle radiazioni elettromagnetiche, in conformità con la normativa vigente, qualora queste differiscano da quelle incluse nelle condizioni generali di autorizzazione per l’uso efficace ed efficiente dello spettro radio ai sensi della presente legge;
c) la durata massima dei diritti di utilizzo delle frequenze, conformemente alle disposizioni dell’articolo 69 della presente legge e del Piano nazionale delle frequenze;
c) il diritto di cedere o concedere in locazione i diritti, su iniziativa del titolare, nonché le condizioni di cessione, in conformità alla presente legge;
d) i canoni o gli oneri relativi ai diritti di utilizzo ai sensi degli articoli 19 e 21 della presente legge;
dh) qualsiasi impegno assunto dall’impresa nel corso della procedura di autorizzazione per la concessione del diritto d’uso o durante il rinnovo dell’autorizzazione prima della concessione della stessa o, a seconda dei casi, in risposta a un invito a presentare domanda per i diritti d’uso;
e) obblighi di fusione o per l'uso condiviso dello spettro delle frequenze radio o per consentire l'accesso allo spettro delle frequenze radio ad altri utenti in aree specifiche o a livello nazionale;
e) gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali pertinenti in materia di utilizzo delle bande dello spettro radio;
f) obblighi specifici relativi all'uso sperimentale delle bande dello spettro radio;
g) le condizioni per l'utilizzo dello spettro radio, qualora tale utilizzo non sia subordinato alla concessione di diritti individuali di utilizzo.
Articolo 32
Condizioni per l'uso della numerazione
Oltre a quanto previsto dall'autorizzazione generale, i diritti di utilizzo della numerazione possono essere soggetti alle seguenti condizioni:
a) l’identificazione del servizio per il quale il numero è utilizzato, compresi eventuali requisiti relativi alla fornitura di tale servizio e, a scanso di equivoci, i principi tariffari e i prezzi massimi che possono essere applicati a una specifica serie di numeri, ai fini della tutela dei consumatori, in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera “c”, della presente legge;
b) l'uso efficace ed efficiente delle risorse numeriche in conformità con la presente legge;
c) le richieste di attuazione della portabilità del numero ai sensi della presente legge;
c) l'obbligo di fornire informazioni nell'elenco telefonico destinato agli utenti finali in merito all'attuazione dell'articolo 152 della presente legge.;
d) la durata massima, in conformità alle disposizioni dell’articolo 132 della presente legge e del Piano nazionale di numerazione;
d) il trasferimento dei diritti di utilizzo delle risorse di numerazione su iniziativa del loro titolare e le condizioni per tale trasferimento in conformità con la presente legge, compresa l’eventuale condizione secondo cui il diritto di utilizzare un numero sia obbligatorio per tutte le imprese alle quali tali diritti sono stati trasferiti;
e) i pagamenti relativi ai diritti di utilizzo ai sensi dell'articolo 22 della presente legge;
e) qualsiasi impegno assunto dall’impresa che acquisisce i diritti di utilizzo nel corso di una procedura di selezione competitiva o comparativa finalizzata alla concessione del diritto di utilizzo;
f) gli obblighi derivanti dai relativi accordi internazionali in materia di utilizzo dei numeri.
Articolo 33
Certificato di conferma per l’agevolazione dell’esercizio dei diritti relativi all’installazione di impianti e all’interconnessione
1. Su richiesta di un’impresa, l’AKEP rilascia, entro sette giorni di calendario dal ricevimento della richiesta, a seconda dei casi, una dichiarazione standardizzata che attesti che l’impresa ha presentato una notifica ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 3, della presente legge. Il certificato di conferma specifica le circostanze in cui qualsiasi impresa che fornisce reti o servizi di comunicazioni elettroniche, in virtù di un’autorizzazione generale, ha il diritto di installare infrastrutture, a negoziare l’interconnessione o a ottenere l’accesso e l’interconnessione, al fine di agevolare l’esercizio di tali diritti quando si rivolgono ad altri livelli di governo o ad altre imprese.
2. Ove tecnicamente possibile, il certificato di conferma può essere rilasciato sotto forma di risposta automatica a seguito della notifica di cui all’articolo 26, paragrafo 3, della presente legge.
Articolo 34
Obblighi speciali
1. L’AKEP ha la facoltà, in conformità alle disposizioni della presente legge, di imporre obblighi specifici a un’impresa operante nel settore delle comunicazioni elettroniche. Tali obblighi si applicano in aggiunta alle condizioni dell’autorizzazione generale e in conformità alle consultazioni e alle procedure di cui agli articoli 44, 67, 75 e 92 della presente legge.
2. Gli obblighi specifici previsti dal paragrafo 1 del presente articolo sono i seguenti:
a) gli obblighi relativi alla fornitura del servizio universale ai sensi del capitolo XVI della presente legge;
b) gli obblighi specifici previsti dalla presente legge per gli operatori che detengono un potere di mercato significativo nei mercati rilevanti;
c) gli obblighi in materia di accesso alle reti ai sensi del capitolo XII della presente legge.
3. L’AKEP pubblica le informazioni relative all’imposizione di obblighi speciali, come previsto dall’articolo 24 della presente legge.
Sezione 2
Diritti e obblighi derivanti dall'autorizzazione generale
Articolo 35
Elenco minimo dei diritti derivanti dall'autorizzazione generale
1. Gli imprenditori soggetti all’autorizzazione generale ai sensi dell’articolo 26 della presente legge hanno diritto a:
a) fornire reti e/o servizi di comunicazione elettronica;
b) richiedere i permessi necessari per l’installazione degli impianti ai sensi dell’articolo 57 della presente legge;
c) utilizzare lo spettro delle radiofrequenze in relazione ai servizi e alle reti di comunicazioni elettroniche, come previsto dagli articoli 28, 31, 66 e 75 della presente legge;
c) richiedere i diritti di utilizzo necessari per le risorse di numerazione, ai sensi degli articoli 131 e 132 della presente legge.
2. Quando un’impresa è autorizzata, ai sensi della presente legge, a fornire al pubblico reti o servizi di comunicazione elettronica, l’autorizzazione generale le conferisce il diritto di:
a) negoziare l’interconnessione e, se del caso, ottenere l’accesso da altre imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione accessibili al pubblico, in conformità con la presente legge;
b) partecipare alla designazione come fornitore del servizio universale per specifici servizi di servizio universale o per determinate parti del territorio della Repubblica di Albania, in conformità con la presente legge.
Articolo 36
Separazione dei conti e dei rendiconti finanziari
1. L’AKEP richiede agli operatori che forniscono reti o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico e che detengono diritti speciali o esclusivi per la fornitura di servizi in altri settori di:
a) tenere una contabilità separata per le attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica, nella misura necessaria qualora tali attività fossero svolte da imprese giuridicamente indipendenti, in modo da identificare tutti gli elementi di costo e di ricavo, unitamente alle relative basi di calcolo e ai metodi dettagliati utilizzati, in relazione a tali attività, compresa una ripartizione dettagliata dei costi fissi e strutturali; oppure
b) disporre di una separazione strutturale per le attività relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche.
2. L’AKEP decide di non applicare i requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo alle imprese il cui fatturato annuo sia inferiore a 0,51 TP3T di ricavi di mercato derivanti da attività relative alle reti o ai servizi di comunicazione elettronica nella Repubblica di Albania.
3. Quando un’impresa che fornisce reti o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico non è soggetta al diritto societario, il suo bilancio è redatto e presentato da revisori indipendenti e pubblicato. La revisione contabile viene effettuata in conformità alla normativa contabile applicabile.
Sezione 3
Modifica e revoca dei diritti
Articolo 37
Modifica dei diritti e degli obblighi
1. L’AKEP modifica o revoca i diritti, le condizioni e le procedure relative all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso in casi oggettivamente giustificati e in modo proporzionato, previa consultazione pubblica, come previsto dall’articolo 44 della presente legge.
2. Per «casi oggettivamente giustificati» si intendono:
a) un cambiamento dei fatti su cui si fondano i diritti, le condizioni e le procedure previsti dall’autorizzazione generale e i diritti d’uso;
b) l'adempimento degli impegni derivanti dall'adesione della Repubblica di Albania alle organizzazioni internazionali;
c) le esigenze di difesa e sicurezza dello Stato;
c) la necessità di tutelare l'interesse pubblico.
3. La modifica o la revoca dei diritti, delle condizioni e delle procedure relative all’autorizzazione generale e ai diritti d’uso è disposta con decisione dell’AKEP.
Articolo 38
Modifica dell'autorizzazione individuale
1. L’AKEP modifica l’autorizzazione individuale di propria iniziativa:
a) quando il Piano nazionale delle frequenze o le norme relative alle condizioni di utilizzo delle frequenze sono state modificate;
b) per esigenze pubbliche che non possono essere soddisfatte in altro modo;
c) qualora la modifica richiesta favorisca un uso efficiente delle frequenze e sia nell'interesse pubblico;
c) quando non è possibile evitare in altro modo interferenze dannose;
d) quando la modifica deriva da atti internazionali applicabili nella Repubblica di Albania.
2. Nei casi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP rilascia una nuova autorizzazione individuale per l’uso delle frequenze, che includa le modifiche. Tale nuova autorizzazione prevede inoltre un termine ragionevole entro il quale il titolare della licenza deve adeguare il proprio utilizzo delle frequenze alla nuova autorizzazione.
3. Il titolare dell'autorizzazione individuale è tenuto a sostenere, a proprie spese, i costi relativi all'attuazione di tutte le misure necessarie derivanti dalle modifiche apportate alla nuova autorizzazione individuale per l'uso delle frequenze.
4. Gli utenti di determinate frequenze, la cui autorizzazione all’uso è stata modificata, hanno diritto all’assegnazione di una banda di frequenza alternativa equivalente, nell’ambito dello spettro disponibile, in conformità con il piano di utilizzo delle frequenze, qualora i motivi della modifica o della revoca dell’autorizzazione non siano imputabili a loro.
5. Qualora il titolare di un'autorizzazione di frequenza individuale ne richieda la modifica, la nuova autorizzazione può essere concessa in conformità alle disposizioni della presente legge e in modo tale da non ledere i diritti degli altri utenti.
Articolo 39
Modifica delle decisioni relative all'assegnazione dei numeri e delle serie numeriche
1. Ai fini dell’adempimento degli obblighi internazionali, nonché per garantire un’adeguata disponibilità di numeri e un uso efficiente delle risorse di numerazione, l’AKEP può modificare la struttura e la configurazione dello spazio di numerazione e l’assegnazione dei numeri. Le modifiche vengono approvate a seguito di una consultazione pubblica. In tali casi, il titolare dei numeri e delle serie di numeri non ha diritto a richiedere alcun risarcimento.
2. L’AKEP può modificare le decisioni relative all’assegnazione dei numeri e delle serie numeriche, anche su richiesta del titolare, qualora ciò sia possibile.
Articolo 40
Limitazione o revoca dei diritti
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 182 della presente legge, l’AKEP non può limitare né revocare i diritti di installazione di apparecchiature né i diritti di utilizzo dello spettro radio o delle risorse numeriche prima della scadenza del periodo per il quale sono stati concessi, salvo nei casi giustificati dal paragrafo 2 del presente articolo e, ove applicabile, in conformità con i requisiti di cui all’articolo 28 della presente legge.
2. Al fine di garantire un utilizzo efficace ed efficiente dello spettro radio, l’AKEP revoca di propria iniziativa un’autorizzazione individuale all’uso delle frequenze qualora accerti che:
a) la domanda di autorizzazione all'uso delle frequenze contiene informazioni false;
b) il titolare dei diritti non abbia utilizzato le frequenze assegnate entro un anno dalla data di assegnazione, oppure le abbia utilizzate per scopi diversi da quelli specificati nell'autorizzazione;
c) il titolare dell'autorizzazione non esiste più;
c) siano state violate le disposizioni della presente legge o le condizioni dell'autorizzazione alla frequenza specifica;
d) le carenze individuate dall’AKEP, che sono state comunicate al gestore, non sono state eliminate entro il termine stabilito;
d) i pagamenti relativi all’uso delle frequenze non sono stati effettuati entro 30 giorni dalla scadenza indicata o entro 15 giorni dalla notifica da parte dell’AKEP;
e) non vi è alcun altro modo per evitare interferenze dannose causate dai segnali provenienti da apparecchiature radio, ricevitori o altri sistemi elettrici ed elettronici.
3. I pagamenti effettuati per l’anno in cui l’autorizzazione viene revocata non sono rimborsabili. Una modifica dell’uso dello spettro radio, derivante dall’applicazione dei paragrafi 1 e 2 dell’articolo 62, non costituisce di per sé un motivo sufficiente per giustificare la revoca del diritto di utilizzo dello spettro radio.
4. Qualsiasi intenzione di limitare o revocare diritti, sulla base di un’autorizzazione generale o di diritti individuali di utilizzo dello spettro radio o delle risorse di numerazione, senza il consenso del titolare dei diritti, deve essere oggetto di consultazione con le parti interessate, ai sensi dell’articolo 44 della presente legge. L’AKEP offre al titolare del diritto d’uso la possibilità di presentare le proprie osservazioni, nonché proposte di misure.
5. La limitazione o la revoca dei diritti di utilizzo delle frequenze, compresi i diritti di cui all’articolo 69 della presente legge, deve basarsi su una procedura chiara, preventivamente approvata dall’AKEP, nel rispetto dei principi di proporzionalità e non discriminazione.
6. In caso di violazione delle disposizioni della presente legge o delle condizioni delle singole autorizzazioni di frequenza, l’AKEP agirà in conformità alle disposizioni degli articoli 182 e 183 della presente legge.
Capitolo IV
Garanzia dell'integrità delle informazioni, indagini e meccanismo di consultazione
Articolo 41
Richiesta di informazioni da parte degli imprenditori
1. Le imprese che forniscono reti e/o servizi di comunicazione elettronica, infrastrutture o servizi accessori devono trasmettere all’AKEP tutte le informazioni necessarie all’esercizio delle sue funzioni di regolamentazione e alla cooperazione con il BEREC, comprese le informazioni finanziarie, in conformità con le disposizioni della presente legge.
2. L’AKEP ha il diritto di richiedere alle imprese informazioni relative ai futuri sviluppi della rete o dei servizi che abbiano un impatto sui servizi all’ingrosso e che le imprese mettono a disposizione dei concorrenti, nonché informazioni sufficientemente dettagliate sulla diffusione a livello locale delle reti di comunicazioni elettroniche e delle relative infrastrutture, al fine di condurre l’indagine sulla copertura geografica delle reti ad alta velocità e di determinare le aree, ai sensi dell’articolo 43 della presente legge.
3. Qualora le informazioni raccolte non siano sufficienti per l’adempimento dei propri compiti di regolamentazione ai sensi della presente legge, l’AKEP può richiedere informazioni ad altri soggetti operanti nel settore delle comunicazioni elettroniche o in settori ad esso strettamente correlati. L’AKEP richiede inoltre informazioni al punto unico di informazione istituito ai sensi della legge n. 120/2016 “Sullo sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità e sulla concessione del diritto di passaggio”.
4. Gli operatori, definiti come soggetti dotati di un potere di mercato significativo nei mercati all’ingrosso, sono inoltre tenuti a presentare dati contabili relativi ai mercati al dettaglio collegati ai mercati all’ingrosso.
5. Gli imprenditori forniscono le informazioni richieste nel rispetto delle scadenze e del livello di dettaglio previsti.
6. L’AKEP stabilisce, mediante regolamento, le informazioni che le imprese sono tenute a fornire, nonché il termine entro il quale devono essere presentate. Qualsiasi richiesta di informazioni deve essere motivata e proporzionata all’adempimento dei compiti di regolamentazione.
7. L’AKEP richiede informazioni, in particolare di natura finanziaria, al fine di:
a) la verifica sistematica o periodica del rispetto delle disposizioni della presente legge;
b) acquisizione della conoscenza delle procedure e valutazione delle domande di concessione dei diritti di utilizzo;
c) la pubblicazione di sintesi comparative sulla qualità e sui prezzi dei servizi a beneficio degli utenti;
c) di natura statistica, conformemente alla normativa vigente, o derivanti da accordi tra la Repubblica di Albania e organizzazioni internazionali;
d) informazioni relative ai futuri sviluppi delle reti o dei servizi che potrebbero incidere sui servizi all’ingrosso forniti dall’impresa ai concorrenti; e per
d) l'analisi dei mercati ai sensi del capitolo XIII della presente legge.
8. L’AKEP, su richiesta motivata, fornisce alla Commissione europea (di seguito “la Commissione”) le informazioni necessarie all’espletamento dei compiti che le competono ai sensi del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Le informazioni richieste dalla Commissione devono essere proporzionate all’esercizio di tali compiti. Qualora le informazioni fornite si riferiscano a dati già comunicati dalle imprese su richiesta dell’AKEP, tali imprese ne vengono informate. Ove necessario, la Commissione mette le informazioni fornite a disposizione di un’altra autorità competente in un altro Stato membro, a meno che l’autorità che ha fornito le informazioni non abbia presentato una richiesta chiara e motivata in senso contrario.
In conformità con i requisiti del presente punto, l’AKEP, ove necessario, garantisce che le informazioni da essa trasmesse alla Commissione, siano messe a disposizione di un’altra autorità e del BEREC, nello stesso o in un altro Stato membro dell’UE, a seguito di una richiesta volta a consentire all’AKEP o al BEREC di adempiere alle proprie responsabilità ai sensi del diritto dell’Unione.
9. Qualora le informazioni raccolte ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, comprese quelle raccolte nell’ambito di un’indagine geografica, siano considerate riservate da AKEP, tali informazioni sono trattate in modo riservato in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di segreto commerciale. Se le informazioni non sono riservate, qualora ciò sia necessario per garantire un mercato aperto e competitivo, l’AKEP le pubblica o le rende disponibili al pubblico su richiesta. In caso di dubbio circa la riservatezza delle informazioni, l’AKEP decide di mantenerne la riservatezza dopo aver ascoltato e valutato gli interessi dell’impresa titolare delle informazioni.
10. AKEP garantisce che le informazioni pubblicate contribuiscano a un mercato aperto e competitivo, agendo in conformità con le leggi e i regolamenti vigenti in materia di accesso pubblico alle informazioni e nel rispetto della riservatezza commerciale e della protezione dei dati personali.
11. L’AKEP pubblica le condizioni per l’accesso del pubblico alle informazioni, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, comprese le procedure per ottenere tale accesso.
12. Le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica sono tenute a trasmettere al Ministro, su richiesta, tutte le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti funzionali del Ministro ai sensi della presente legge.
Articolo 42
Le informazioni richieste in merito all'autorizzazione generale,
Diritti d'uso e obblighi specifici
1. L’AKEP, indipendentemente dalle informazioni richieste ai sensi dell’articolo 41 della presente legge, richiede alle imprese di fornire informazioni relative all’autorizzazione generale, i diritti di utilizzo o gli obblighi specifici di cui all’articolo 28 della presente legge, che devono essere proporzionati e oggettivamente giustificati, in particolare per:
a) la verifica sistematica o ad hoc del rispetto degli obblighi relativi ai canoni amministrativi, alle condizioni per un uso efficace ed efficiente dello spettro delle radiofrequenze e delle risorse di numerazione, il pagamento dei canoni di utilizzo delle frequenze e della numerazione, nonché delle condizioni specifiche, ai sensi del paragrafo 6 dell’articolo 28 della presente legge;
b) la verifica, caso per caso, del rispetto delle condizioni di cui all’articolo 28 della presente legge, qualora sia pervenuta una segnalazione o qualora l’AKEP abbia altri motivi per ritenere che una condizione non sia stata soddisfatta, oppure nel caso di un’indagine avviata dalla stessa AKEP;
c) le procedure per la valutazione delle domande di concessione dei diritti d'uso;
c) la pubblicazione di tabelle comparative relative alla qualità e al prezzo dei servizi a beneficio degli utenti finali;
d) finalità statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
d) analisi di mercato ai fini della presente legge, compresi i dati relativi ai mercati al dettaglio, siano essi identici o collegati ai mercati oggetto dell’analisi di mercato;
e) garantire un uso efficiente e una gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;
e) la valutazione degli sviluppi futuri della rete o dei servizi che potrebbero avere un impatto sui servizi all’ingrosso messi a disposizione dei concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettività a disposizione degli utenti finali o sulla designazione delle aree, ai sensi dell’articolo 43 della presente legge;
f) effettuare osservazioni geografiche;
g) rispondere alle richieste di informazioni motivate del BEREC;
g) la verifica caso per caso, di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 1 del presente articolo, e le informazioni relative alla pubblicazione di tabelle comparative, di relazioni statistiche chiaramente definite o a fini di ricerca, analisi di mercato, l’uso efficiente e l’erogazione efficace delle risorse di gestione dello spettro e di numerazione, la valutazione dei futuri sviluppi delle reti o dei servizi, lo svolgimento di indagini sulla copertura geografica, qualora si risponda a richieste di informazioni da parte del BEREC, come indicato alle lettere da c) a f) del paragrafo 1 del presente articolo, e non sia richiesta come condizione preliminare per l’ingresso nel mercato;
h) finalità statistiche derivanti da accordi tra la Repubblica di Albania e organizzazioni internazionali.
2. Per quanto riguarda i diritti di utilizzo dello spettro radio, le informazioni di cui al punto 1 riguardano in particolare l’uso efficace ed efficiente dello spettro radio, nonché il rispetto degli eventuali obblighi in materia di copertura e qualità del servizio connessi ai diritti d’uso dello spettro delle frequenze radio e la relativa verifica.
3. L’AKEP richiede agli imprenditori di fornire le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e li informa della finalità specifica per la quale tali informazioni vengono utilizzate.
4. L’AKEP e il ministero collaborano per evitare la duplicazione delle richieste di informazioni che sono già state messe a loro disposizione.
Articolo 43
Osservazioni sull'estensione geografica della rete
Entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge, l’AKEP dovrà condurre un’indagine sulla copertura geografica delle reti di comunicazioni elettroniche. banda larga, che viene successivamente aggiornato regolarmente, almeno ogni tre anni. Per adempiere a tale obbligo, l’AKEP collabora con il ministero e le altre autorità competenti.
2. Analisi della distribuzione geografica attuale delle reti banda larga nel territorio della Repubblica di Albania comprende le informazioni necessarie all’adempimento dei compiti di regolamentazione dell’AKEP ai sensi della presente legge, nonché le informazioni richieste per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. Le informazioni raccolte ai fini del rilevamento geografico sono dettagliate a livello locale e comprendono dati sufficienti sulla qualità del servizio. Tali informazioni sono trattate in conformità alle disposizioni del comma 9 dell’articolo 41 della presente legge.
3. L'analisi geografica, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, comprende anche una valutazione della futura espansione delle reti. banda larga, comprese le previsioni relative alle reti ad altissima capacità, per un periodo di tempo stabilito dall’AKEP, non superiore a 3 anni. Tale valutazione include tutte le informazioni rilevanti relative ai piani elaborati da qualsiasi operatore o da un’autorità pubblica per la realizzazione di reti ad altissima capacità, nonché per il miglioramento o il potenziamento significativo della rete, che garantisca la velocità “Scarica”almeno 100 Mbps.
4. Gli imprenditori e le autorità pubbliche sono tenuti a fornire all’AKEP e al ministro, su richiesta, le informazioni relative alle previsioni di diffusione della rete, nella misura in cui tali informazioni siano disponibili e possano essere fornite con un impegno ragionevole.
5. Sulla base dell’indagine geografica condotta, comprese le informazioni raccolte sui piani di diffusione della rete, il ministro, sulla base della proposta dell’AKEP, designa un’area con confini territoriali chiaramente definiti, in cui, durante il periodo di riferimento, non si prevede che alcun operatore o ente pubblico abbia implementato, o preveda di implementare, una rete ad altissima capacità, né che preveda di effettuare significativi potenziamenti o ampliamenti della rete, che garantisca una velocità di almeno 100 Mbps. Le informazioni relative alle aree sopra definite sono pubblicate sui siti web ufficiali dell’AKEP e del ministero.
6. All’interno di una determinata area, l’AKEP invita gli imprenditori e le autorità pubbliche a dichiarare la propria intenzione di implementare reti ad altissima capacità nel corso del periodo di previsione in questione. A seguito della dichiarazione di intenti da parte di un’impresa o di un’autorità pubblica, l’autorità competente, al fine di coordinare i lavori di ingegneria civile, richiede alle altre imprese e alle autorità pubbliche di dichiarare l’eventuale intenzione di implementare reti ad altissima capacità per migliorare o estendere in modo significativo la propria rete, con una velocità di almeno 100 Mbps in tale area.
7. L’AKEP, previo parere del ministro, specifica le informazioni da includere in tali dichiarazioni al fine di garantire un livello minimo di dettaglio, analogo a quello preso in considerazione in qualsiasi previsione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. L’AKEP, sulla base delle informazioni raccolte ai sensi dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo, comunica a qualsiasi operatore o autorità pubblica che abbia manifestato il proprio interesse se l’area designata è coperta, o è suscettibile di essere coperta, da una rete che offre velocità inferiori a 100 Mbps.
8. Nei procedimenti condotti ai sensi del presente articolo, l’AKEP garantisce lo svolgimento di una procedura efficiente, obiettiva, trasparente e non discriminatoria, in cui nessuna impresa sia esclusa a priori.
9. Il Ministero o le altre autorità competenti dell’amministrazione locale o centrale, nell’ambito delle rispettive competenze, nell’effettuare investimenti con fondi pubblici per la realizzazione di reti di comunicazioni elettroniche, tengono conto dei risultati dell’indagine geografica e di ciascuna area designata, conformemente ai paragrafi da 1 a 7 del presente articolo. I risultati dell’indagine geografica e di ciascuna area designata, conformemente al presente articolo, sono presi in considerazione dal Ministro e dall’AKEP al momento di elaborare o rivedere il piano nazionale di banda larga-in tale ambito, al momento di stabilire gli obblighi di copertura connessi ai diritti di utilizzo dello spettro radio, nonché nel verificare la disponibilità dei servizi universali.
10. L’AKEP o, a seconda dei casi, il ministero fornirà tali risultati all’autorità richiedente, garantendo lo stesso livello di riservatezza commerciale dell’autorità di origine, e ne informerà le parti che hanno fornito le informazioni. Tali risultati saranno inoltre messi a disposizione del Consiglio dei ministri. Tali risultati possono essere messi a disposizione del BEREC e della Commissione su loro richiesta.
11. Qualora le informazioni in questione non siano di dominio pubblico, l’AKEP, in base alla normativa vigente in materia di dati aperti e di riutilizzo delle informazioni pubbliche, rende accessibili i dati provenienti da rilevamenti geografici che non sono soggetti a segreto commerciale, Ciò consente agli utenti finali di verificare la disponibilità della connettività in diverse aree a un livello dettagliato, il che è utile per orientare la loro scelta dell’operatore o del fornitore di servizi.
12. L’AKEP rende disponibili le informazioni, ai sensi del paragrafo 11 del presente articolo, anche attraverso il Sistema informativo centralizzato per le reti di comunicazione elettronica, come definito nella legge n. 120/2016, “Sullo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulla garanzia del diritto di passaggio”.
13. Ai fini del presente articolo, il Ministro, previa consultazione con l’AKEP e le parti interessate, emanerà una direttiva sull’attuazione degli obblighi previsti dal presente articolo, in linea con le prassi dell’UE e con le linee guida pertinenti del BEREC in materia di rilevamenti geografici.
Articolo 44
Meccanismo di consultazione e trasparenza
1. Salvo nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 della presente legge, qualora l’AKEP intenda adottare misure ai sensi della presente legge, oppure qualora intenda prevedere restrizioni ai sensi dell’articolo 62 della presente legge, che abbiano un impatto significativo sul mercato di riferimento, Durante la preparazione dei documenti normativi relativi al mercato delle comunicazioni elettroniche e prima di adottare decisioni, l’AKEP raccoglie e valuta i pareri delle parti interessate attraverso il processo di consultazione pubblica. La durata del processo di consultazione pubblica non deve essere inferiore a 30 giorni, salvo in circostanze eccezionali.
2. L’AKEP è l’unica fonte di informazione durante l’intero processo di consultazione dei documenti normativi e pubblica sul proprio sito web tutte le procedure di consultazione nazionali. Le consultazioni pubbliche condotte dal ministro si svolgono in conformità con la legge sulle consultazioni pubbliche e vengono iscritte nel Registro delle consultazioni pubbliche.
3. I risultati della procedura di consultazione devono essere resi accessibili al pubblico, ad eccezione delle informazioni riservate, in conformità con la normativa vigente in materia di segreti commerciali.
4. Coordinare e armonizzare l’attuazione della politica in materia di spettro radio, l’AKEP informa il RSPG, al momento della pubblicazione, di qualsiasi progetto di misura che rientri nell’ambito di applicazione delle procedure di selezione competitive previste dalla presente legge, relative all’uso armonizzato dello spettro radio, che ne consenta l’utilizzo per reti di comunicazioni elettroniche senza fili in grado di fornire reti banda larga.
Articolo 45
Consultazione con le parti interessate
1. L’AKEP, in collaborazione con altre autorità, tiene conto delle opinioni degli utenti finali, in particolare dei consumatori e degli utenti finali con disabilità, dei produttori e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica, su questioni relative a tutti i diritti degli utenti finali e dei consumatori, compresa la garanzia della parità di accesso e del diritto di scelta per gli utenti finali con disabilità, in relazione ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare laddove questi abbiano un impatto significativo sul mercato.
2. L’AKEP, in collaborazione con l’organismo responsabile della tutela delle persone con disabilità, istituisce un meccanismo di consultazione, accessibile agli utenti finali con diverse abilità, garantendo che nelle proprie decisioni su questioni relative ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico si tenga debitamente conto degli interessi dei consumatori di servizi di comunicazione elettronica.
3. Le parti interessate, tra cui i consumatori, i gruppi di utenti e i fornitori di servizi, sotto la guida dell’AKEP, sviluppano meccanismi volti a migliorare la qualità complessiva dell’erogazione dei servizi, tra l’altro elaborando e monitorando codici di condotta e standard operativi.
4. L’AKEP e, a seconda dei casi, l’AKEP e l’AMA incoraggiano la cooperazione tra le imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica e i settori interessati alla promozione di contenuti che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi della politica culturale e dei media, quali la diversità culturale e linguistica e il pluralismo dei media. Tale cooperazione comprende anche il coordinamento delle informazioni di interesse pubblico, che devono essere fornite in conformità al punto 8 dell’articolo 142 della presente legge.
Articolo 46
Risoluzione extragiudiziale delle controversie
1. L’AKEP risolve le controversie tra fornitori e utenti finali, compresi i consumatori, relative all’esecuzione dei contratti, in conformità con la normativa sulla tutela dei consumatori.
2. L'utente finale ha il diritto di presentare un reclamo o di chiedere chiarimenti al fornitore in merito alle condizioni contrattuali o all'adempimento di tali condizioni da parte del fornitore, comprese la fattura e la qualità del servizio fornito.
3. Una volta ricevuta la richiesta, il fornitore è tenuto a rispondere per iscritto all'utente finale entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
4. Qualora l’utente finale non sia d’accordo con la risposta scritta del fornitore o non riceva alcuna risposta da parte di quest’ultimo, ha il diritto di richiedere l’avvio di una procedura di risoluzione delle controversie dinanzi all’AKEP o di presentare un ricorso al tribunale competente ai sensi del Codice di procedura civile.
5. L’utente finale presenta una richiesta scritta all’AKEP entro 30 giorni dalla scadenza del termine specificato al paragrafo 3 del presente articolo. L’AKEP risolverà la controversia in modo trasparente, rapido, obiettivo e non discriminatorio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Tale termine potrà essere prorogato dall’AKEP per un periodo non superiore a ulteriori 30 giorni.
6. Gli imprenditori che forniscono servizi di comunicazione elettronica partecipano alle procedure di risoluzione delle controversie e collaborano con l’AKEP nella risoluzione delle stesse, fornendole inoltre tutte le informazioni richieste.
7. Dopo aver esaminato tutte le prove disponibili, l’AKEP formula una raccomandazione scritta all’utente finale e all’imprenditore in merito alle modalità di risoluzione della controversia. Se entrambe le parti, l’utente e l’imprenditore, accettano per iscritto la raccomandazione entro 15 giorni, questa diventa definitiva e vincolante. In caso contrario, ciascuna delle parti può sottoporre la controversia al tribunale competente, in conformità con la legislazione applicabile.
8. L’AKEP stabilisce, mediante un regolamento, le procedure e la struttura competente per la risoluzione delle controversie. La procedura seguita dall’AKEP per la risoluzione delle controversie è gratuita.
9. Quando l’AKEP constata che una questione specifica è oggetto di più richieste di risoluzione delle controversie nei confronti di un determinato operatore, verifica se quest’ultimo stia attuando correttamente la procedura di gestione dei reclami. Se necessario, l’AKEP richiede all’operatore di migliorare le proprie procedure di gestione dei reclami.
10. Al fine di risolvere le controversie, l’AKEP collabora con le autorità di regolamentazione dei paesi dell’UE, in coordinamento con il BEREC.
Articolo 47
Risoluzione delle controversie tra imprenditori
1. L’AKEP risolve le controversie tra gli operatori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania, qualora tali controversie riguardino l’attuazione della presente legge e dei regolamenti emanati in forza della stessa.
2. L’AKEP avvia una procedura di risoluzione delle controversie al ricevimento di una richiesta da parte di ciascuna delle parti in causa ed emette una decisione in merito alla risoluzione della controversia entro un breve lasso di tempo, sulla base di procedure chiare ed efficienti e, in ogni caso, entro quattro mesi, salvo circostanze eccezionali.
3. L’AKEP si riserva il diritto di respingere la richiesta di risoluzione di una controversia tra imprese qualora accerti l’esistenza di mezzi più efficaci per risolvere la controversia. AKEP ne informa le parti senza indugio. Se, trascorsi quattro mesi, la controversia non è stata risolta e non è oggetto di ricorso giudiziario, su richiesta di una delle parti, AKEP emette una decisione vincolante in merito alla risoluzione della controversia nel più breve tempo possibile e comunque entro quattro mesi.
4. Ai fini della risoluzione delle controversie, l’AKEP applica le disposizioni del Codice di procedura amministrativa, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge. Tutte le parti sono tenute a collaborare pienamente con l’AKEP.
5. Nella risoluzione delle controversie, l’AKEP è tenuta a tenere conto degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge, al fine di garantire una concorrenza effettiva e la tutela degli interessi degli utenti, come previsto dalla presente legge. Qualsiasi obbligo imposto dall’AKEP alle imprese nella risoluzione delle controversie deve essere oggettivo, non discriminatorio e proporzionato, in conformità con le disposizioni della presente legge.
6. L’AKEP fornisce alle parti interessate una motivazione completa della decisione. L’AKEP pubblica le decisioni relative alle controversie, tenendo conto della tutela della riservatezza commerciale delle parti.
7. La procedura prevista dal presente articolo non impedisce a nessuna delle parti di adire il tribunale.
Articolo 48
Risoluzione delle controversie transfrontaliere
1. In caso di controversia tra un imprenditore albanese, che agisca ai sensi della presente legge, e un imprenditore di un altro paese dell’UE, si applicano i paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo. Tali disposizioni non si applicano alle controversie relative al coordinamento dello spettro radio, disciplinate dall’articolo 49 della presente legge.
2. Ciascuna delle parti può sottoporre la controversia all’AKEP o alle autorità di regolamentazione competenti. Qualora la controversia riguardi gli scambi commerciali tra l’Albania e gli Stati membri dell’UE, l’AKEP o le autorità di regolamentazione competenti ne danno notifica al BEREC al fine di giungere a una risoluzione sostenibile della controversia, in conformità con gli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge.
3. Una volta effettuata la notifica ai sensi del punto 2 del presente articolo, il BEREC, nel più breve tempo possibile e comunque entro quattro mesi, salvo circostanze eccezionali, emette un parere in cui invita l’AKEP o le autorità competenti ad adottare misure specifiche per risolvere la controversia o a sospendere le proprie azioni.
4. L’AKEP o le autorità competenti attendono il parere del BEREC prima di intraprendere qualsiasi azione volta a risolvere la controversia. In circostanze eccezionali, qualora sussista l’urgenza di intervenire per tutelare la concorrenza o gli interessi degli utenti finali, l’AKEP adotta misure provvisorie di propria iniziativa o su richiesta delle parti.
5. Qualsiasi obbligo imposto a un’impresa dall’AKEP nell’ambito della risoluzione di una controversia transfrontaliera deve essere conforme alla presente legge e tenere pienamente conto del parere adottato dal BEREC, e deve essere approvato entro un mese dal ricevimento.
6. La procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo non impedisce a nessuna delle parti di adire il tribunale.
Articolo 49
Coordinamento dello spettro radio con i paesi confinanti
1. L’AKEP e l’AMA, in collaborazione, garantiscono che l’uso dello spettro radio nel territorio della Repubblica di Albania non provochi interferenze, in modo che nessuno Stato confinante subisca ostacoli all’interno del proprio territorio a causa dell’uso dello spettro delle frequenze radio armonizzato, in particolare per quanto riguarda le interferenze transfrontaliere dannose con i Paesi confinanti.
2. Il Ministero, in collaborazione con l’AKEP e l’AMA, adotta tutte le misure necessarie per adempiere agli obblighi che gli derivano dal diritto internazionale e dagli accordi internazionali pertinenti, quali il Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli accordi regionali in materia di radiocomunicazioni dell’UIT.
3. L’AKEP e l’AMA collaborano tra loro e con il ministero e, se del caso, con le autorità competenti degli Stati membri dell’ITU, della CEPT o dell’RSPG su questioni transfrontaliere con i paesi confinanti e altri paesi in materia di spettro radio:
a) garantire l'utilizzo dello spettro radio in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo;
b) risolvere eventuali problemi o controversie relativi al coordinamento transfrontaliero o a interferenze transfrontaliere dannose con paesi terzi che impediscano a questi ultimi di utilizzare lo spettro radio armonizzato nel proprio territorio.
4. Ai fini del coordinamento transfrontaliero dello spettro radio armonizzato con gli Stati membri dell’Unione, l’AKEP si coordina con le autorità competenti degli Stati membri dell’Unione e, se necessario, con l’RSPG.
5. Al fine di garantire il rispetto del punto 1, in caso di difficoltà nel coordinamento transfrontaliero con i paesi dell’Unione, l’AKEP può richiedere il sostegno dell’RSPG per risolvere il problema o la controversia relativa al coordinamento transfrontaliero o alle interferenze transfrontaliere dannose nei confronti dei paesi dell’Unione. Ove opportuno, l’RSPG può formulare un parere in cui propone una soluzione coordinata a tale problema o controversia.
6. Qualora le azioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, nonché la cooperazione con l’RSPG, ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, non abbiano risolto il problema o la controversia relativa al coordinamento transfrontaliero dello spettro radio con uno o più Stati membri dell’UE, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione sulla questione irrisolta che impedisce l’uso dello spettro radio armonizzato nel territorio della Repubblica di Albania.
7. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 6 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4, del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
8. Il Ministero, su richiesta dell’AKEP, in caso di difficoltà o controversie relative al coordinamento transfrontaliero delle frequenze con uno o più Stati membri dell’UE confinanti, richiede alla Commissione assistenza giuridica, sostegno politico e tecnico per risolvere le questioni relative al coordinamento dello spettro radio con i paesi confinanti, compresi i paesi candidati all’adesione all’UE, affinché gli Stati membri dell’UE interessati adempiano agli obblighi previsti dal diritto dell’Unione e venga promossa l’attuazione delle politiche dell’UE.
Capitolo V
Assegnazione armonizzata dello spettro radio
Articolo 50
Avviso su RSPG
1. Quando l’AKEP avvia una procedura di selezione ai sensi dell’articolo 75 della presente legge in relazione allo spettro radio armonizzato, al fine di consentirne l’utilizzo per reti e servizi banda larga wireless, Ai sensi dell’articolo 44 della presente legge, essa comunica all’RSPG ogni progetto di provvedimento relativo alla procedura di selezione comparativa o competitiva di cui all’articolo 75 della presente legge.
2. L’AKEP è tenuta ad adempiere ai propri obblighi di coordinamento e cooperazione con la CEPT, l’RSPG e l’ITU, in conformità con le disposizioni della presente legge.
Articolo 51
Assegnazione armonizzata dello spettro radio
1. L’AKEP concede il diritto di utilizzo dello spettro radio qualora tale utilizzo sia armonizzato e siano state concordate le condizioni di accesso e le procedure; e, in conformità con gli accordi internazionali e le norme dell’Unione europea, siano stati selezionati gli operatori ai quali verrà assegnato lo spettro delle frequenze radio.
2. Nel caso previsto al punto 1 del presente articolo, l’AKEP non impone alcuna ulteriore condizione, criterio o procedura che limiti, modifichi o ritardi l’attuazione precisa dell’assegnazione comune di tale spettro di frequenze radio, purché siano state soddisfatte tutte le condizioni nazionali connesse al diritto di utilizzare il suddetto spettro radio.
Capitolo VI
Procedure di armonizzazione
Articolo 52
Reti pubbliche di comunicazioni elettroniche
Le reti pubbliche di comunicazioni elettroniche sono realizzate per supportare i servizi pubblici di comunicazioni elettroniche e funzionano come una rete nazionale in modo uniforme per tutti gli utenti; sono aperte a tutte le imprese e integrate nella rete internazionale, in conformità con gli standard internazionali.
Articolo 53
Standardizzazione
1. Nella rete pubblica di comunicazioni elettroniche devono essere installate apparecchiature le cui caratteristiche e specifiche tecniche siano conformi alle norme nazionali applicabili.
2. La Direzione Generale per la Normazione, in qualità di organismo nazionale competente in materia di normazione nella Repubblica di Albania, elabora, adotta, approva e pubblica le norme albanesi, armonizzate con quelle degli organismi di normazione europei e internazionali, in conformità con la legge sulla normazione.
3. L’AKEP incoraggia l’uso delle norme o delle specifiche di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo per la fornitura di servizi, interfacce tecniche o funzioni di rete, e adotta le misure rigorose necessarie per garantire l’interoperabilità dei servizi, la connettività end-to-end- la connettività end-to-end, la possibilità di cambiare fornitore di servizi e la portabilità dei numeri e degli identificativi, nonché per migliorare la libertà di scelta degli utenti.
4. In assenza di norme pubblicate ai sensi del punto 2 del presente articolo, si applicano le norme o le raccomandazioni internazionali adottate dall’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), dalla Conferenza delle amministrazioni postali e delle telecomunicazioni europee (CEPT), Organizzazione internazionale per la normazione (ISO), Commissione elettrotecnica internazionale (IEC) e Istituto europeo delle norme di telecomunicazione (ETSI). Qualsiasi norma o specifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, o ai sensi di tale paragrafo, non deve impedire la fornitura dell’accesso, in conformità con i requisiti della presente legge, laddove ciò sia possibile.
5. Qualora le norme o le specifiche di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo non siano state correttamente attuate e l’interoperabilità dei servizi non sia garantita, l’AKEP adotta le misure rigorose necessarie, rendendole obbligatorie, al fine di garantire l’interoperabilità e rafforzare la libertà di scelta degli utenti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in relazione ai requisiti essenziali e alle specifiche di interfaccia o alle norme armonizzate, quali definiti dal regolamento tecnico relativo alle apparecchiature radio, approvato con decisione del Consiglio dei ministri, in attuazione della legge sul commercio e sulla vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari.
Capitolo VII
Sicurezza
Articolo 54
Sicurezza delle reti e dei servizi
1. I fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico devono adottare misure tecniche, organizzative e proporzionate adeguate per gestire in modo appropriato i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi. Tenendo conto dello stato dell’arte della tecnologia, tali misure devono garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio presentato. In particolare, vengono adottate misure, compresa la crittografia ove opportuno, per prevenire e ridurre al minimo l’impatto degli incidenti di sicurezza sugli utenti, sulle reti e su altri servizi.
2. I fornitori di servizi di accesso a Internet adottano misure volte a garantire la protezione dagli attacchi DDoS, al fine di prevenire e ridurre al minimo l'impatto degli incidenti di sicurezza che comportano l'interruzione del servizio per gli utenti.
3. I fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche o di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche sono tenuti a notificare senza indugio all’AKEP e all’autorità responsabile della sicurezza informatica nella Repubblica di Albania qualsiasi incidente di sicurezza informatica che abbia compromesso il funzionamento delle reti, sistemi o servizi.
4. Per determinare la rilevanza dell’impatto di un incidente di sicurezza, ove possibile, occorre tenere in particolare considerazione i seguenti parametri:
a) il numero di utenti coinvolti nell'incidente di sicurezza;
b) la durata dell'incidente di sicurezza;
c) l'estensione geografica dell'area interessata dall'incidente di sicurezza;
c) la misura in cui il funzionamento della rete o del servizio ne risente;
d) l'entità dell'impatto sulle attività economiche e sociali.
5. L’AKEP comunica all’autorità responsabile della sicurezza informatica nella Repubblica di Albania tutti gli incidenti di sicurezza informatica e, se del caso, ne informa la Commissione europea e l’ENISA in conformità con le disposizioni in materia di protezione dei dati. L’AKEP informa il pubblico o chiede ai fornitori di farlo qualora ritenga che la divulgazione dell’incidente di sicurezza sia nell’interesse pubblico. L’AKEP scambia informazioni relative alla violazione della sicurezza con la Commissione europea e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, nonché con le autorità competenti di altri paesi, in conformità con i requisiti della normativa sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali.
6. Due volte all’anno, l’AKEP presenta al Consiglio dei ministri e al ministro competente, nonché, se del caso, all’ENISA, una relazione sintetica sulle segnalazioni di incidenti ricevute e sulle misure adottate in conformità al presente punto.
7. Il presente articolo si applica nel rispetto della legge sulla protezione dei dati personali e delle disposizioni del capitolo XIX della presente legge.
Articolo 55
Garanzie e sicurezza dei fornitori e dei gestori di rete
1. L’AKEP, così come le altre autorità competenti in materia di sicurezza, adotta misure adeguate per mitigare i rischi per la sicurezza delle reti derivanti dai fornitori e dai produttori di apparecchiature di rete, che sono considerati un rischio significativo, in conformità con la valutazione dettagliata del profilo di rischio nazionale, per tutti i fornitori e i provider rilevanti di apparecchiature di rete 5G o di nuova generazione destinate agli operatori.
2. Le autorità sopra menzionate effettuano periodicamente una valutazione dettagliata del profilo di rischio dei fornitori di tecnologia 5G e di altri fornitori di apparecchiature di rete di nuova generazione. Nel corso della valutazione si terrà in particolare conto dei seguenti fattori:
a) se i fornitori e i prestatori di servizi sono soggetti al controllo di un governo straniero, senza alcun controllo giudiziario indipendente;
b) se i fornitori e i prestatori di servizi dispongono di informazioni accessibili al pubblico relative ai propri fondatori, soci d’affari, nonché agli organi direttivi e di gestione;
c) se i fornitori e gli operatori sostengono le innovazioni e rispettano il diritto d'autore e gli altri diritti connessi, nonché i diritti di proprietà intellettuale;
c) se i fornitori e i prestatori di servizi siano finanziati in modo trasparente, in conformità con le migliori prassi in materia di appalti, investimenti e contratti;
d) la qualità dei prodotti del fornitore e le sue pratiche in materia di sicurezza informatica, compreso il controllo sulla catena di approvvigionamento e la verifica che alle pratiche di sicurezza venga attribuita sufficiente priorità;
dh) se il fornitore ha ottenuto una certificazione UE in materia di sicurezza informatica, come ad esempio il programma “Network Equipment Security Assurance”;
e) incidenti di sicurezza informatica relativi ai fornitori;
e) se il fornitore rispetta i requisiti di legge in materia di protezione dei dati personali.
3. L’elenco dei componenti critici e delle parti sensibili delle reti 5G o delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione deve essere approvato con decisione del Consiglio dei Ministri. Su richiesta dell’AKEP, gli operatori di rete sono tenuti a presentare informazioni e dati sui componenti critici e sulle parti sensibili della rete 5G o di altre reti di comunicazione elettronica di nuova generazione, in conformità con l’elenco dei componenti critici e delle parti sensibili delle reti 5G o delle reti di comunicazione elettronica di nuova generazione.rete di comunicazioni elettroniche di prossima generazione; le informazioni relative a ciascun componente e parte sensibile delle reti 5G o di altre reti di comunicazioni elettroniche di prossima generazione includono i seguenti dati:
a) il luogo in cui il fornitore o il gestore di rete ha la propria sede legale;
b) le informazioni relative ai fondatori, ai soggetti terzi, nonché agli organi di governo e di gestione, debbano essere accessibili al pubblico;
c) informazioni che favoriscano l'innovazione, nel rispetto del diritto d'autore e degli altri diritti connessi, nonché dei diritti di proprietà industriale;
c) informazioni che dimostrino che il finanziamento è trasparente, in conformità con le migliori prassi in materia di appalti, investimenti e contratti;
d) la qualità dei prodotti del fornitore e le sue pratiche in materia di sicurezza informatica, compreso il monitoraggio della catena di approvvigionamento e la verifica che alle pratiche di sicurezza venga attribuita sufficiente priorità;
dh) al fornitore è stato rilasciato il certificato UE in materia di sicurezza informatica;
e) tutti gli incidenti di sicurezza informatica relativi ai fornitori;
e) il fornitore rispetta gli obblighi di legge in materia di protezione dei dati personali.
4. Sulla base dei dati trasmessi ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, l’AKEP richiede un parere all’autorità competente in materia di sicurezza informatica per stabilire se i fornitori e i prestatori di servizi rappresentino un rischio per la sicurezza nazionale.
5. I fornitori e i prestatori di servizi che sono soggetti alla supervisione di un governo straniero, senza controllo giudiziario indipendente, sono considerati come fonte di rischio significativo o di minaccia per la sicurezza nazionale, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, qualora siano soddisfatte alcune o tutte le seguenti condizioni:
a) i fornitori e i prestatori di servizi non dispongono di informazioni accessibili al pubblico relative ai propri fondatori, ai partner commerciali e agli organi direttivi e di gestione;
b) i fornitori e i prestatori di servizi non sostengono l’innovazione e non rispettano il diritto d’autore e i diritti connessi, nonché i diritti di proprietà intellettuale;
c) i fornitori e i prestatori di servizi non sono finanziati in modo trasparente, in conformità con le migliori pratiche in materia di appalti, investimenti e aggiudicazione dei contratti;
c) non viene attribuita sufficiente priorità alla qualità dei prodotti del fornitore e alle sue pratiche in materia di sicurezza informatica, compresi i controlli sulla catena di approvvigionamento e sulla sicurezza;
d) il fornitore non ha ottenuto il certificato di sicurezza informatica dell'UE;
d) precedenti incidenti di sicurezza informatica relativi ai fornitori;
e) il fornitore non rispetta i requisiti di legge in materia di protezione dei dati personali.
6. Sulla base delle informazioni fornite nei punti precedenti del presente articolo, sotto il coordinamento del ministero competente, l’AKEP, insieme ad altre organizzazioni statali dotate dell’autorità e dei poteri necessari per garantire una rete sicura e affidabile nonché l’interoperabilità, effettua periodicamente una valutazione dettagliata del profilo di rischio nazionale per tutti i fornitori e i prestatori di servizi rilevanti di componenti critici e parti sensibili, per una rete di comunicazioni elettroniche 5G o di nuova generazione, che verrà comunicata alle parti interessate, quali i fornitori e gli operatori valutati in Albania.
7. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’AKEP, in coordinamento con il ministero competente e l’AKCESK, proporrà la metodologia per la valutazione del profilo di rischio dei fornitori e dei prestatori di apparecchiature di rete, componenti critici e parti sensibili del 5G o delle generazioni successive, della generazione di reti di comunicazioni elettroniche identificate nell’elenco dei componenti critici e delle parti sensibili del 5G, o di altre reti di comunicazioni elettroniche di prossima generazione da approvare. La metodologia per la valutazione del profilo di rischio dei fornitori e dei fornitori di apparecchiature di rete sarà adottata con decisione del Consiglio dei Ministri, al termine del processo di consultazione pubblica.
8. Nei casi in cui, ai sensi del presente articolo, i componenti critici e le parti sensibili delle reti 5G o delle reti di comunicazioni elettroniche di nuova generazione siano identificati nell’elenco dei componenti critici e delle parti sensibili delle reti 5G o delle reti di comunicazioni elettroniche di nuova generazione, si ritiene che essi rappresentino un rischio inaccettabile per la sicurezza, l’AKEP, dopo aver ricevuto il parere del ministero competente e dell’AKCESK, stabilirà con una decisione del Consiglio direttivo un termine ragionevole, nonché una procedura per la gestione della rimozione di tali dispositivi, compreso, se del caso, un adeguato meccanismo di compensazione.
9. I criteri per individuare un governo straniero privo di controllo giudiziario indipendente, ai fini dei paragrafi 2 e 5 del presente articolo, sono stabiliti con decisione del Consiglio dei Ministri.
Articolo 56
Attuazione e applicazione
1. L’AKEP vigila sull’attuazione dell’articolo 54 della presente legge e, mediante regolamento, definisce in dettaglio le misure di sicurezza tecniche e organizzative, ai sensi del comma 1 dell’articolo 54, relative alle reti e ai servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico. L’AKEP collabora con l’autorità responsabile della sicurezza informatica nella Repubblica di Albania per l’adozione di linee guida vincolanti, comprese le misure necessarie per porre rimedio a un incidente di sicurezza o per prevenirne il verificarsi, anche qualora l’attuazione sia limitata nel tempo per i fornitori di reti di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico o di servizi di comunicazioni elettroniche.
2. L’AKEP è autorizzata a indagare sui casi di non conformità e sulle loro ripercussioni sulla sicurezza delle reti e dei servizi.
3. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a presentare all’AKEP:
a) le informazioni necessarie per la valutazione della sicurezza delle reti e dei relativi servizi, comprese le politiche di sicurezza documentate;
b) l'audit di sicurezza effettuato da un organismo qualificato e indipendente o da un'autorità competente, e mettere i risultati dell'audit a disposizione dell'AKEP. I costi dell'audit sono a carico del contraente.
4. L’AKEP è competente a richiedere l’assistenza di un team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) ai sensi della normativa in materia di sicurezza informatica.
5. L’AKEP collabora con l’autorità responsabile della sicurezza informatica nella Repubblica di Albania, in conformità con la normativa vigente in materia di sicurezza informatica e, se del caso, con le forze dell’ordine e altre autorità competenti, al fine di adempiere agli obblighi previsti nel presente capitolo.
Capitolo VIII
Regolamentazione del diritto di passaggio
Articolo 57
Diritto di precedenza
1. Il diritto di passaggio per la realizzazione di reti di comunicazioni elettroniche su proprietà di terzi è concesso agli operatori di comunicazioni elettroniche in conformità alle disposizioni del Codice civile della Repubblica di Albania e alla normativa applicabile in materia di concessione del diritto di passaggio.
2. Le autorità competenti, nell’esaminare una domanda di concessione di diritti di passaggio:
a) installare apparecchiature su, sopra o sotto beni pubblici per conto di un’impresa autorizzata a fornire reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, oppure,
b) installare apparecchiature all’interno, sopra o sotto beni pubblici a favore di un’impresa autorizzata a fornire reti di comunicazioni elettroniche diverse da quelle pubbliche,
agire sulla base di procedure semplici, efficienti e trasparenti, non discriminatorie e accessibili al pubblico, applicate senza discriminazioni e senza ritardi, nel rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente in materia di sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità e di concessione del diritto di passaggio.
3. Le autorità competenti per la concessione dei diritti di passaggio, qualora detengano la proprietà o il controllo di imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni elettroniche o servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, garantiscono l’effettiva separazione strutturale della funzione responsabile della concessione dei diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo dalle attività connesse alla proprietà o al controllo.
Articolo 58
Condivisione e uso congiunto di elementi di rete e delle relative infrastrutture da parte dei fornitori di reti di comunicazioni elettroniche
1. Quando un operatore di comunicazioni elettroniche esercita il diritto previsto dalla presente legge o dalla legge n. 120/2016, “Sullo sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità e sulla garanzia del diritto di passaggio”, di installare infrastrutture all’interno, sopra o sotto proprietà pubbliche o private, oppure ha beneficiato di una procedura di espropriazione o di uso di beni immobili, l’AKEP stessa, o, a seconda dei casi, in collaborazione con altre autorità competenti come specificato nell’articolo 3 della legge n. 120/2016, “Sullo sviluppo delle reti di comunicazioni elettroniche ad alta velocità e sulla garanzia del diritto di passaggio”», impone la collocazione condivisa e la condivisione degli elementi di rete e delle relative infrastrutture installate su tale base al fine di tutelare l’ambiente, la salute pubblica, la sicurezza pubblica o di perseguire obiettivi di pianificazione urbanistica.
2. La collocazione congiunta o la condivisione di elementi e apparecchiature di rete installati, ovvero la condivisione di beni immobili, viene stabilita solo al termine di un processo di consultazione pubblica durante il quale a tutte le parti interessate venga concesso tempo sufficiente e l’opportunità di esprimere il proprio parere, e solo per aree specifiche, qualora una richiesta di uso condiviso sia ritenuta necessaria per il raggiungimento degli obiettivi di cui al primo comma. L’AKEP o un’altra autorità competente decide in merito all’uso condiviso delle infrastrutture o dei beni di rete, compresi terreni, edifici, ingressi agli edifici, gli impianti elettrici degli edifici, i pali, le antenne, le torri e altre strutture di sostegno, i condotti, i pozzetti, gli armadi o le misure che facilitano il coordinamento dei lavori pubblici.
3. Nell’attuazione delle disposizioni del presente articolo e sulla base degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge, l’AKEP è tenuta a:
a) il coordinamento della procedura prevista dal presente articolo;
b) fungere da unico punto di riferimento per le informazioni;
c) la definizione delle norme relative alla ripartizione dei costi derivanti dall'uso condiviso delle infrastrutture di rete o degli impianti e il coordinamento dei lavori di ingegneria civile.
4. Le misure adottate dall’AKEP, ai sensi del presente articolo, devono essere obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.
Capitolo IX
Accesso allo spettro delle radiofrequenze
Sezione 1
Autorizzazioni
Articolo 59
Assegnazione dello spettro delle frequenze
1. Lo spettro delle radiofrequenze è una risorsa naturale limitata e un bene pubblico che riveste un notevole valore sociale, culturale ed economico. La gestione dello spettro deve garantirne un utilizzo proficuo ed efficace per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, in conformità con gli articoli 5 e 7 della presente legge, nonché con le decisioni pertinenti delle organizzazioni internazionali e con gli obblighi derivanti dalle convenzioni o dagli accordi di cui la Repubblica di Albania è parte.
2. L'assegnazione delle frequenze radio si basa sul Piano nazionale delle frequenze e sulle relative modifiche, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del ministro, in base a criteri oggettivi, trasparenti, favorevoli alla concorrenza, non discriminatori e proporzionati.
3. Il Piano nazionale delle frequenze è redatto in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e con la Tabella comune europea di assegnazione, adottata dalla CEPT. Il Piano nazionale delle frequenze riguarda i servizi di radiocomunicazione nelle bande pertinenti. Al fine di garantire un utilizzo efficiente e privo di interferenze delle frequenze radio, il Piano nazionale delle frequenze include linee guida per l’uso delle frequenze, nonché definizioni dettagliate.
4. L'elaborazione del Piano nazionale delle frequenze è affidata al ministero in collaborazione con altre istituzioni competenti, come specificato nell'articolo 60 della presente legge.
Articolo 60
Gestione dello spettro radio
1. Lo spettro delle radiofrequenze è gestito da:
a) l’Autorità per le comunicazioni elettroniche e le poste per determinate bande di frequenza destinate a scopi civili, escluse quelle riservate alle trasmissioni radiotelevisive;
b) l’Autorità per i media audiovisivi, per le bande di frequenza specificate per le trasmissioni radiotelevisive, in conformità con il Piano nazionale delle frequenze;
c) Il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Interno e il Servizio di intelligence dello Stato per le bande di frequenza destinate a scopi governativi, alla difesa nazionale e all’ordine pubblico.
2. Nell’attuazione del presente articolo, l’AKEP, l’AMA e le altre autorità competenti devono rispettare gli accordi internazionali pertinenti, il regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT e gli altri accordi adottati applicabili allo spettro delle frequenze, tenendo conto delle considerazioni di ordine pubblico.
3. L’AKEP promuove l’uso armonizzato dello spettro radio da parte delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica nella Repubblica di Albania al fine di garantirne un utilizzo efficace ed efficiente, aumentando i benefici per gli utenti attraverso la concorrenza, le economie di scala e l’interoperabilità delle reti e dei servizi. L’AKEP, ai sensi degli articoli 5 e 7 della presente legge, tra l’altro:
a) promuove la copertura con reti wireless ad altissima capacità su tutto il territorio e presso l’intera popolazione della Repubblica di Albania, comprese le principali vie di comunicazione nazionali ed europee e, ove del caso, le reti transeuropee di trasporto;
b) favorisce il rapido sviluppo, nella Repubblica di Albania, di nuove tecnologie e applicazioni di comunicazione senza fili, anche, se del caso, attraverso un approccio intersettoriale. L’AKEP garantisce che tutti i tipi di tecnologia utilizzati per fornire reti o servizi di comunicazione elettronica siano implementati nello spettro di frequenze disponibile per i servizi di comunicazione elettronica, in conformità con il Piano nazionale delle frequenze;
c) garantisce la prevedibilità e la sostenibilità nella concessione, nel rinnovo, nella modifica, nella limitazione e nella revoca dei diritti di utilizzo dello spettro radio, al fine di incoraggiare gli investimenti a lungo termine;
c) garantisce la prevenzione di interferenze dannose, sia transfrontaliere che interne, in conformità agli articoli 49 e 66 della presente legge, adottando a tal fine misure preventive e correttive adeguate;
d) promuove l'uso condiviso dello spettro radio tra utilizzi simili o diversi dello stesso, in conformità con i principi della concorrenza;
dh) prosegue la cronaca con banda larga copertura wireless su tutto il territorio e per l'intera popolazione della Repubblica di Albania, con elevata qualità e velocità, compresa la copertura delle principali vie di comunicazione nazionali e delle reti di trasporto transeuropee;
e) applica il sistema di autorizzazione più adeguato e meno oneroso possibile, ai sensi dell’articolo 66 della presente legge, in modo da massimizzare la flessibilità, la condivisione e l’efficienza nell’uso dello spettro radio;
e) applica le norme relative alla concessione, al trasferimento, al rinnovo, alla modifica e alla revoca dei diritti di utilizzo dello spettro delle frequenze radio, definite in modo chiaro e trasparente al fine di garantire la certezza del diritto, la sostenibilità e la prevedibilità;
f) vigila sulla prevedibilità e sulla coerenza in tutto il territorio della Repubblica di Albania per quanto riguarda le modalità di autorizzazione all’uso dello spettro radio ai fini della tutela della salute pubblica, tenendo conto della legge albanese sulle radiazioni elettromagnetiche.
Articolo 61
Domanda di mercato
1. Qualora sul mercato nazionale o regionale non vi sia domanda per l’utilizzo di una banda di frequenza per la quale siano state approvate misure tecniche di attuazione, in conformità con le politiche dell’UE in materia di spettro radio e con la prassi per l’uso armonizzato delle frequenze, l’AKEP può consentire un uso alternativo di tutta o parte di tale banda di frequenza, compreso l’uso esistente, in conformità con le disposizioni dell’articolo 62 della presente legge, a condizione che:
a) la constatazione della mancanza di domanda di mercato per l’utilizzo di questa banda si basa sui risultati di una consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 44 della presente legge, compresa una valutazione a lungo termine della domanda di mercato;
b) tale uso alternativo non impedisca né ostacoli la disponibilità o l'uso di tale cintura nei paesi confinanti; e
c) tiene conto della disponibilità o dell’utilizzo a lungo termine di tale banda e dei vantaggi derivanti dalle economie di scala per i dispositivi, grazie all’uso armonizzato dello spettro radio nella Repubblica di Albania o, se del caso, nell’Unione europea.
2. Qualsiasi decisione volta a consentire un uso alternativo in via eccezionale è soggetta a revisione periodica. In ogni caso, al ricevimento di una richiesta debitamente motivata da parte di un potenziale utente, presentata all’autorità competente per l’utilizzo di tale banda in conformità alle misure tecniche applicabili, la revisione deve essere effettuata immediatamente.
Articolo 62
Limiti
1. In deroga alle disposizioni del paragrafo 3 dell’articolo 60 della presente legge, l’AKEP impone restrizioni proporzionate e non discriminatorie sui tipi di rete radio o di tecnologia di accesso senza fili utilizzati per i servizi di comunicazione elettronica, ove necessario, al fine di:
a) la prevenzione delle interferenze dannose;
b) la tutela della salute pubblica dai campi elettromagnetici, tenendo conto dei valori massimi di valutazione definiti dalla legislazione nazionale;
c) la garanzia della qualità tecnica del servizio;
c) garantire l'ottimizzazione dell'utilizzo dello spettro radio;
d) la tutela dell'uso efficiente dello spettro radio; oppure
(d) garantire il raggiungimento dell’obiettivo di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 3, della presente legge.
2. Il Piano nazionale delle frequenze e il piano di utilizzo delle frequenze prevedono restrizioni proporzionate e non discriminatorie sui tipi di servizi di comunicazione elettronica offerti, laddove ciò sia necessario per garantire il raggiungimento di obiettivi generali, quali:
a) il rispetto dei requisiti previsti dal Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT;
b) la salvaguardia della vita;
c) la promozione dell'interazione sociale, regionale o territoriale;
c) impedire l'uso inefficiente delle frequenze radio; oppure
d) la promozione della diversità culturale, linguistica e mediatica attraverso la fornitura di servizi di radiodiffusione e telediffusione.
3. L’AKEP riesamina periodicamente la necessità delle restrizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo e pubblica i risultati di tali riesami. Una misura restrittiva relativa alla fornitura di un servizio di comunicazioni elettroniche in una specifica banda di frequenza può essere imposta solo in casi giustificati dalla tutela e dalla sicurezza della vita e dei servizi. L’AKEP può proporre una revisione delle restrizioni, al fine di perseguire obiettivi di interesse pubblico, in conformità con la normativa applicabile.
Articolo 63
Il piano per l'utilizzo delle frequenze radio
1. L’AKEP elabora il piano di utilizzo delle frequenze radio disponibili.
2. Il piano per l'utilizzo delle frequenze radio è elaborato in conformità alle disposizioni e alle linee guida del Piano nazionale delle frequenze e specifica le sottobande destinate ai vari servizi di radiocomunicazione, tenendo conto dei parametri e delle condizioni tecniche per l'utilizzo delle frequenze.
3. L’AKEP, nell’interesse pubblico, considera prioritario l’utilizzo dello spettro delle radiofrequenze per la fornitura del servizio universale e dei servizi di comunicazione elettronica pubblici.
4. L’AKEP pubblica il piano di utilizzo delle frequenze radio, le condizioni, le procedure e le tariffe applicabili relative all’uso dello spettro delle frequenze radio e aggiorna regolarmente tali informazioni.
5. Le informazioni relative alle bande di frequenza riservate che utilizzano lo spettro delle radiofrequenze per finalità di sicurezza del Ministero della Difesa, del Ministero dell’Interno e del Servizio di intelligence dello Stato non saranno rese pubbliche.
6. L’AKEP emana un regolamento volto a stabilire le modalità di creazione dei nominativi, dei codici e dei numeri di identificazione, il loro utilizzo e i tipi di servizi di radiocomunicazione per i quali vengono impiegati.
7. L’AKEP stabilisce le condizioni tecniche e le modalità di funzionamento dei servizi di radiocomunicazione amatoriale in conformità con il Regolamento delle radiocomunicazioni dell’UIT.
Articolo 64
Monitoraggio dello spettro di frequenza
1. L’AKEP vigila sull’uso dello spettro di frequenze assegnato nel Piano nazionale delle frequenze, al fine di:
a) l’uso delle frequenze deve essere conforme al quadro normativo e regolamentare applicabile, nel rispetto delle condizioni di autorizzazione;
b) lo spettro di frequenze deve essere utilizzato esclusivamente da utenti autorizzati, in conformità alle disposizioni della presente legge;
c) creare un ambiente adeguato, privo di interferenze dannose per il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di trasmissione radio, che saranno utilizzati per scopi privati o pubblici.
2. L’AKEP collabora al monitoraggio delle frequenze qualora ne venga fatta richiesta da altre istituzioni incaricate dalla presente legge della gestione dello spettro delle frequenze.
3. Il monitoraggio della frequenza viene effettuato in conformità con la normativa pertinente elaborata dall'AKEP.
4. Il monitoraggio della frequenza può essere effettuato anche su richiesta dei soggetti titolari di un’autorizzazione rilasciata dall’AKEP.
Articolo 65
Gestione delle orbite satellitari e delle frequenze associate
1. Le posizioni geostazionarie o non orbitali dei satelliti e le relative frequenze che sono state concesse o assegnate al Paese costituiscono beni nazionali di valore nazionale e di rilevanza sociale e culturale, la cui gestione è affidata allo Stato.
2. L'assegnazione dei diritti dello Stato sulle orbite satellitari e sulle relative frequenze radio per le stazioni spaziali, che sono state attribuite al Paese in conformità con un piano dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, avviene tramite una procedura competitiva.
3. Le norme relative alla procedura di selezione, ai sensi del presente articolo, saranno adottate con decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, sulla base delle indicazioni dell’AKEP.
Articolo 66
Autorizzazione all'uso dello spettro radio
1. L’AKEP promuove l’uso dello spettro radio, compreso l’uso condiviso, nell’ambito di un’autorizzazione generale, come previsto dall’articolo 26 della presente legge, e limita la concessione di diritti individuali di utilizzo dello spettro delle frequenze radio nei casi in cui tali restrizioni siano necessarie per massimizzare l’uso efficiente dello spettro e su richiesta. In tutti gli altri casi, l’AKEP stabilisce le condizioni per l’uso dello spettro radio mediante un’autorizzazione generale.
2. Qualora l’uso delle frequenze radio non sia soggetto esclusivamente ad autorizzazione generale, ai sensi del punto 8 dell’articolo 68 della presente legge, o sia soggetto a una gara pubblica, ai sensi della presente legge, l’AKEP rilascia un’autorizzazione individuale secondo le procedure previste dalla presente legge, specificando le condizioni per l’uso delle frequenze radio. Qualora l’AKEP riceva più domande di autorizzazione individuale per la stessa banda di frequenza, le esaminerà nell’ordine in cui sono state presentate.
3. La definizione del regime di autorizzazione più adeguato per l'uso dello spettro delle radiofrequenze si basa su:
a) le caratteristiche specifiche dello spettro radio in questione;
b) la necessità di evitare interferenze dannose;
c) la definizione di condizioni affidabili per l'uso condiviso dello spettro radio, ove opportuno;
c) la necessità di garantire la qualità tecnica delle comunicazioni o dei servizi;
d) obiettivi di interesse generale conformemente alla normativa vigente;
d) garantire un uso efficiente dello spettro radio.
4. Il rilascio delle autorizzazioni relative alle frequenze radio avviene in conformità alle disposizioni del Piano nazionale delle frequenze e del piano di utilizzo delle frequenze, secondo criteri non discriminatori, trasparenti e oggettivi.
5. Le autorizzazioni all’uso delle frequenze radio vengono rilasciate dall’AKEP solo se:
a) la finalità di tale utilizzo sia prevista dal Piano nazionale delle radiofrequenze e dal piano di utilizzo delle radiofrequenze;
b) le frequenze radio siano disponibili per l'uso;
c) garantiscono la compatibilità con l'uso di altre frequenze;
c) garantisce al richiedente un utilizzo efficace e senza interferenze.
6. L'autorizzazione individuale per le radiofrequenze viene rilasciata sulla base di una domanda presentata all'AKEP, che deve contenere i seguenti elementi:
a) la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
b) dati di registrazione;
c) la persona o il referente dell'appaltatore;
c) spiegazioni relative alla necessità di utilizzare le frequenze radio;
d) le soluzioni tecniche, in particolare i dati relativi all'area geografica di utilizzo, il metodo di propagazione delle onde radio, il calcolo e la determinazione dell'area di copertura, i dati geodetici relativi alla posizione del trasmettitore, la potenza, la modulazione e il tipo di trasmissione, il sistema di antenne e le apparecchiature radio.
7. L’AKEP rilascia un’autorizzazione individuale entro 30 giorni dalla data di ricezione di una richiesta conforme ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo.
8. L’AKEP rifiuta di rilasciare un’autorizzazione individuale nei casi in cui:
a) al richiedente sia stata revocata, negli ultimi cinque anni, una decisione relativa all’assegnazione delle frequenze radio a causa di una violazione della legge;
b) l'assegnazione delle frequenze radio non garantisce un uso efficiente dello spettro delle frequenze radio;
c) il segnale dell'apparecchio radio provocherebbe interferenze dannose e inevitabili ad altri apparecchi radio o a sistemi elettrici o elettronici;
c) la concessione dell'autorizzazione metterebbe a rischio l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale.
9. Ove opportuno, l’AKEP valuterà la possibilità di concedere un’autorizzazione all’uso dello spettro radio sulla base di una combinazione di autorizzazione generale e diritti individuali di utilizzo, tenendo conto dei possibili effetti delle diverse combinazioni di diritti individuali di utilizzo e autorizzazioni generali, nonché dei trasferimenti graduali da una categoria all’altra, sulla concorrenza, sull’innovazione e sull’accesso al mercato.
10. Quando l’AKEP e le altre autorità competenti adottano una decisione ai sensi del presente articolo al fine di agevolare l’uso condiviso dello spettro radio, provvedono affinché le condizioni per tale uso condiviso siano chiaramente definite. Tali condizioni favoriscono l’uso efficiente dello spettro radio, la concorrenza e l’innovazione.
11. L’AKEP rilascia autorizzazioni per l’uso delle frequenze radio destinate alla ricerca, alla misurazione e alla verifica delle apparecchiature di radiocomunicazione in un’area di copertura limitata, per un periodo non superiore a 120 giorni.
Articolo 67
Le condizioni relative ai diritti individuali di utilizzo dello spettro delle frequenze radio.
1. L’AKEP stabilirà le condizioni relative ai diritti individuali di utilizzo dello spettro radio ai sensi degli articoli 28 e 31 della presente legge, al fine di garantire un utilizzo ottimale, efficace ed efficiente dello spettro radio. Le condizioni relative al rinnovo del diritto di utilizzo dello spettro radio non conferiscono alcun vantaggio indebito agli attuali titolari di tali diritti.
2. Prima di concedere o rinnovare tali diritti, l’AKEP definisce chiaramente le condizioni dettagliate indicate nella presente sezione, ivi incluse, se necessario:
a) requisiti relativi alla copertura, all'intensità del segnale e alla potenza di trasmissione;
b) il livello di utilizzo richiesto e la possibilità di soddisfare tale requisito tramite cessione o locazione, al fine di garantire l’attuazione delle condizioni stabilite dall’articolo 28 e seguenti della presente legge;
c) le condizioni tecniche e operative necessarie per evitare interferenze dannose e per limitare l'esposizione del pubblico ai campi elettromagnetici;
c) la durata del diritto di utilizzo delle frequenze radio;
d) se sia consentito il trasferimento dei diritti di utilizzo di tale frequenza, nonché le condizioni per tale trasferimento;
d) i rispettivi canoni per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze;
e) ulteriori obblighi assunti da un offerente selezionato nell’ambito di una procedura competitiva, ovvero una gara d’appalto pubblica per la realizzazione di una rete di comunicazioni elettroniche;
e) gli obblighi derivanti dagli atti e dagli accordi internazionali di cui la Repubblica di Albania è parte.
3. Le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo specificano tutti i parametri applicabili, compresa la durata dei diritti d’uso, il cui mancato rispetto autorizza l’AKEP a revocare il diritto d’uso o a imporre altre misure ai sensi della presente legge.
4. L’AKEP consulta e informa tempestivamente le parti interessate in merito alle condizioni associate ai singoli diritti d’uso prima della loro imposizione. L’AKEP comunica in modo trasparente alle parti interessate i criteri di valutazione per il soddisfacimento di tali condizioni.
5. Nel definire le condizioni relative ai diritti individuali di utilizzo dello spettro radio, in particolare al fine di garantirne un uso efficace ed efficiente o di promuovere la copertura, l’AKEP prevede le seguenti opzioni:
a) l'uso condiviso di infrastrutture passive o attive relative allo spettro delle radiofrequenze;
b) accordi commerciali per l'accesso a roaming;
c) la realizzazione congiunta di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si avvalgono dell'uso dello spettro radio.
6. L’AKEP non impedisce l’uso condiviso dello spettro radio alle condizioni previste dai diritti di utilizzo dello spettro di frequenze. L’attuazione, da parte degli operatori, delle condizioni previste dal presente punto è soggetta alle norme in materia di concorrenza.
Sezione 2
Diritto d'uso
Articolo 68
Concessione di diritti individuali di utilizzo dello spettro radio
1. Le persone fisiche o giuridiche possono utilizzare le frequenze radio solo previa autorizzazione dell’AKEP, in conformità alle disposizioni della presente legge. Ove necessario, vengono concessi diritti individuali di utilizzo dello spettro radio. L’AKEP concede tali diritti previo ricevimento di una domanda presentata da qualsiasi impresa che fornisca reti o servizi di comunicazioni elettroniche, nell’ambito di un’autorizzazione generale o mediante autorizzazione individuale, garantendo in ogni caso l’uso efficiente di tali risorse in conformità con la presente legge.
2. I diritti individuali all’uso dello spettro radio sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, in conformità con l’articolo 59 e seguenti della presente legge.
3. È possibile derogare alle procedure aperte previste dal paragrafo 2 del presente articolo solo qualora ciò sia necessario per il perseguimento di un obiettivo di interesse generale nell'ambito della fornitura di servizi di trasmissione radiofonica o televisiva, in conformità con la normativa applicabile.
4. L’AKEP esamina le domande relative ai diritti individuali di utilizzo dello spettro radio nell’ambito di procedure di selezione, applicando criteri di ammissibilità oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori, precedentemente stabiliti e che riflettono le condizioni da subordinare a tali diritti. L’AKEP richiede ai richiedenti tutte le informazioni necessarie per valutare, sulla base di tali criteri, la loro capacità di soddisfarli. Nei casi in cui l’AKEP ritenga che un richiedente non soddisfi i criteri stabiliti, la domanda viene respinta con una decisione motivata.
5. Nel corso della procedura di concessione dei diritti d’uso, l’AKEP e le altre autorità competenti stabiliscono se tali diritti possano essere ceduti o concessi in locazione dal titolare e a quali condizioni.
6. L’AKEP adotterà tutte le misure necessarie qualora le frequenze vengano utilizzate in violazione della presente legge e dei relativi regolamenti e senza l’autorizzazione concessa ai sensi della presente legge.
7. Non è richiesta alcuna autorizzazione da parte dell’AKEP per le frequenze radio utilizzate in conformità con il Piano nazionale delle frequenze radio a fini di difesa e sicurezza nazionale.
8. Alcune frequenze possono essere utilizzate senza autorizzazione, alle condizioni previste dall’autorizzazione generale, in conformità alle disposizioni della presente legge, nonché alle norme e agli obblighi internazionali accettati dalla Repubblica di Albania.
9. Al ricevimento di una domanda completa di assegnazione delle frequenze per l’uso, l’AKEP decide, non appena possibile dopo il ricevimento della domanda completa ed entro sei settimane, se, in conformità con il Piano nazionale delle frequenze radio, lo spettro di frequenze sia disponibile per i servizi di comunicazioni elettroniche. La decisione dell’AKEP viene comunicata e resa pubblica sul sito web dell’istituzione.
10. Il termine previsto al paragrafo 9 del presente articolo non pregiudica l’applicazione delle procedure previste dagli articoli 75 e 76 della presente legge, né l’applicazione degli accordi internazionali relativi all’uso dello spettro radio o alle posizioni orbitali.
Articolo 69
Durata dei diritti
1. L’AKEP stabilisce la durata dell’autorizzazione individuale all’uso delle frequenze concessa ai sensi della presente legge, per un periodo di tempo limitato, tenendo conto della garanzia della concorrenza sul mercato, dell’uso efficace ed efficiente dello spettro radio, della promozione dell’innovazione e di investimenti efficienti, nonché di un periodo adeguato al recupero degli investimenti alla luce degli obiettivi, ai sensi dell’articolo 75 della presente legge.
2. Nel concedere autorizzazioni individuali per l’uso dello spettro radio per il quale sono state stabilite condizioni di armonizzazione mediante misure tecniche di attuazione, in conformità con la presente legge, al fine di consentirne l’utilizzo per i servizi di comunicazione elettronica. banda larga mobile, senza fili, per un periodo limitato, l’AKEP garantisce ai titolari dei diritti la prevedibilità normativa per un periodo di almeno 20 anni per quanto riguarda le condizioni relative agli investimenti infrastrutturali basati sull’uso di tali frequenze, tenendo conto dei requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Le previsioni di cui al presente articolo sono soggette, se necessario, a eventuali modifiche delle condizioni connesse a tali diritti d’uso, ai sensi dell’articolo 37 della presente legge.
3. La durata delle autorizzazioni individuali relative ai diritti d’uso, di cui al punto 2 del presente articolo, è di almeno 15 anni e comprende, se necessario, ai sensi del punto 1 del presente articolo, una proroga della durata dei diritti d’uso di 5 anni, come specificato nel presente articolo.
4. L’AKEP rende disponibili in modo trasparente a tutte le parti interessate i criteri generali per la proroga della durata dei diritti d’uso di cui al presente punto prima di concedere tali diritti, nell’ambito delle condizioni stabilite dall’articolo 75 della presente legge.
5. I criteri generali di cui al paragrafo 4 del presente articolo riguardano:
a) la necessità di garantire un uso efficace ed efficiente dello spettro radio in questione, gli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge, oppure la necessità di perseguire obiettivi di interesse generale relativi alla tutela della vita umana, all’ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla difesa; e
b) la necessità di garantire una concorrenza leale.
6. Due anni prima della scadenza della durata iniziale di un diritto di uso individuale, l’AKEP effettua una valutazione obiettiva, trasparente e lungimirante dei criteri generali stabiliti per la proroga della durata del diritto d’uso e delle disposizioni di cui all’articolo 60, punto 3, lettera c), della presente legge.
7. A condizione che l’AKEP non abbia avviato alcun procedimento amministrativo per inosservanza delle condizioni del diritto d’uso, ai sensi della presente legge, l’AKEP proroga la validità del diritto d’uso, a meno che non ritenga che tale proroga non sia conforme ai criteri generali di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Al termine della valutazione, l’AKEP comunica al titolare dei diritti se la proroga del diritto sarà concessa o meno almeno un anno prima della data di scadenza dell’autorizzazione.
8. Qualora la proroga della durata del diritto non venga approvata e il titolare del diritto d’uso non abbia espresso una posizione in merito alla proroga della validità, trascorso un periodo di almeno 3 mesi dalla notifica ai sensi del punto 7 del presente articolo, l’AKEP provvederà a riassegnare la banda di spettro in conformità alle disposizioni della presente legge. La disposizione di cui sopra non pregiudica le disposizioni degli articoli 37 e 181 e seguenti della presente legge.
9. L’AKEP può derogare ai paragrafi da 2 a 8 del presente articolo nei seguenti casi giustificati:
a) in aree geograficamente isolate in cui l’accesso alle reti ad alta velocità è gravemente carente o inesistente e laddove ciò sia necessario per garantire il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 60, paragrafo 3, della presente legge;
b) su richiesta del titolare dei diritti per progetti di breve durata;
c) per uso sperimentale;
c) per gli utilizzi dello spettro radio che, ai sensi dell’articolo 62 della presente legge, possono coesistere con i servizi. banda larga wireless; oppure
d) per l'utilizzo alternativo dello spettro radio ai sensi dell'articolo 61 della presente legge.
10. L’AKEP può disciplinare la durata di validi dei diritti di cui al presente articolo al fine di garantirne la scadenza simultanea in una o più bande di frequenza solo nei casi in cui la ridefinizione o la riassegnazione di tali diritti comporti un contemporaneo aumento dell’efficienza nell’uso dello spettro.
Articolo 70
Rinnovo delle autorizzazioni per le radiofrequenze
Su richiesta del titolare dell'autorizzazione, la validità dell'autorizzazione può essere prorogata solo se, alla scadenza della stessa, siano state soddisfatte tutte le condizioni stabilite per l'uso delle frequenze radio.
2. Le domande di rinnovo della validità delle autorizzazioni relative alle frequenze radio devono essere presentate non prima di 30 giorni e non oltre 90 giorni prima della loro scadenza. Nel caso di spettro assegnato tramite gara pubblica, la domanda di rinnovo può essere presentata non prima di cinque anni e non oltre un anno prima della scadenza.
3. In caso di rinnovo, l’AKEP rilascerà una nuova autorizzazione per le frequenze radio, con una durata conforme alle disposizioni dell’articolo 69 della presente legge.
4. Le norme e le procedure relative al rinnovo delle autorizzazioni individuali, concesse tramite concorso pubblico e per le quali il numero di diritti è limitato, sono approvate con decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, sulla base delle indicazioni dell’AKEP. Tali norme garantiscono una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria e assicurano, tra l’altro:
a) offrire a tutte le parti interessate la possibilità di esprimere il proprio parere attraverso un processo di consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 44 della presente legge;
b) una chiara motivazione di tale eventuale rinnovo.
5. La validità delle autorizzazioni relative alle frequenze radio destinate alla ricerca, alle misurazioni e alla certificazione delle apparecchiature di radiocomunicazione, nonché quelle destinate a eventi speciali, non può essere prorogata.
6. L’AKEP e le altre autorità competenti incaricate della gestione dello spettro radio mettono a disposizione di tutte le parti interessate, in modo trasparente, i criteri generali per il rinnovo dei diritti d’uso, prima della concessione degli stessi, nell’ambito delle condizioni previste dall’articolo 75 della presente legge. Tali criteri generali riguardano:
a) la necessità di garantire un uso efficace ed efficiente del suddetto spettro radio, in conformità con gli obiettivi di cui all’articolo 5 e al comma 3 dell’articolo 60 della presente legge, oppure la necessità di perseguire gli obiettivi di interesse generale relativi alla salvaguardia della vita, dell’ordine pubblico, sicurezza pubblica o alla difesa;
b) l'attuazione di misure tecniche ai fini dell'armonizzazione transfrontaliera dello spettro radio;
c) la verifica della corretta applicazione delle condizioni connesse ai diritti di utilizzo;
c) la necessità di garantire una concorrenza leale;
d) la necessità di un utilizzo più efficiente dello spettro radio alla luce degli sviluppi tecnologici o di mercato;
d) la necessità di evitare gravi interruzioni del servizio.
7. Prima di decidere in merito al rinnovo di un’autorizzazione all’uso delle frequenze o all’avvio di una nuova procedura di selezione per la concessione dei diritti d’uso, ai sensi dell’articolo 75 della presente legge, l’AKEP tiene conto di eventuali pareri presentati nel corso del processo di consultazione svolto in conformità alle disposizioni del comma 4 del presente articolo, relativi alla domanda di mercato da parte di imprese diverse dal titolare del diritto di utilizzo delle frequenze nella banda in questione.
8. La decisione di rinnovare i diritti di utilizzo dello spettro di frequenze armonizzato può essere accompagnata da una revisione dei canoni, nonché dei termini e delle condizioni connessi al diritto di utilizzo. Ove applicabile, l’AKEP disciplinerà i canoni relativi ai diritti d’uso in conformità alle disposizioni dell’articolo 21 della presente legge.
Articolo 71
Cessione o concessione in locazione di diritti individuali di utilizzo dello spettro delle frequenze radio
1. Un operatore titolare di un'autorizzazione individuale all'uso dello spettro radio può cedere o concedere in locazione i diritti di utilizzo delle frequenze a un altro operatore, previa approvazione dell'AKEP e in conformità con le disposizioni della presente legge.
2. Il trasferimento dei diritti di utilizzo dello spettro delle frequenze radio non è consentito qualora tali diritti siano stati originariamente concessi a titolo gratuito o per la trasmissione televisiva.
3. L’intenzione di un’impresa di cedere o concedere in locazione i propri diritti di utilizzo delle frequenze, così come la cessione effettiva, deve essere notificata all’AKEP e resa pubblica. Nel caso dello spettro di frequenze armonizzato, qualsiasi cessione del diritto d’uso viene effettuata in conformità ai requisiti relativi all’uso armonizzato dello spettro.
4. Le norme specifiche relative al trasferimento o alla concessione in locazione dei diritti di utilizzo delle frequenze sono adottate con decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, sulla base delle raccomandazioni dell’AKEP.
5. La cessione o la concessione in locazione dei diritti di utilizzo dello spettro radio è autorizzata dall’AKEP purché siano rispettate le condizioni originarie relative a tali diritti di utilizzo.
6. L’imprenditore, il titolare dei diritti e il soggetto che intende cedere o concedere in locazione il diritto presentano congiuntamente una domanda all’AKEP. Nel valutare la domanda, l’AKEP si assicura che il trasferimento non provochi distorsioni della concorrenza e verifica se il soggetto a cui vengono trasferiti i diritti soddisfi le condizioni per l’utilizzo dello spettro delle frequenze radio.
7. L’AKEP può rifiutare di approvare il trasferimento con una decisione qualora nutra ragionevoli dubbi sul fatto che il soggetto che intende trasferire o concedere in locazione i diritti di utilizzo soddisfi i requisiti previsti dalla presente legge per il loro utilizzo.
8. Fatta salva la garanzia di una concorrenza leale ed efficace ai sensi dell’articolo 72 della presente legge, la cessione o la concessione in locazione dei diritti di sfruttamento si basa su:
a) procedure semplici;
b) il non rifiuto di concedere in locazione i diritti di utilizzo delle frequenze, a condizione che il soggetto titolare dei diritti si impegni a continuare ad assumersi la responsabilità del rispetto delle condizioni iniziali connesse a tali diritti di utilizzo;
c) nessun rifiuto del trasferimento del diritto di utilizzo delle frequenze, salvo nei casi in cui sussista un chiaro rischio che il nuovo titolare non sia in grado di soddisfare le condizioni originarie relative al diritto di utilizzo.
9. Qualsiasi onere amministrativo a carico delle imprese in relazione all’esame di una domanda di cessione o di concessione in locazione dei diritti di utilizzo delle frequenze deve essere conforme ai principi di cui all’articolo 18 della presente legge.
10. Le previsioni di cui al paragrafo 8 del presente articolo non pregiudicano la facoltà dell’AKEP di esigere, in qualsiasi momento, il rispetto delle condizioni connesse ai diritti d’uso, sia nei confronti del concedente che del concessionario di tali diritti, in conformità alla presente legge.
11. L’AKEP valuta a tempo debito ogni richiesta di adeguamento delle condizioni relative ai diritti d’uso e garantisce che tali diritti o lo spettro radio in questione possano essere assegnati o separati nel modo più efficace possibile.
12. L’AKEP pubblica in un formato elettronico standardizzato le informazioni relative ai diritti individuali che possono essere ceduti o concessi in locazione.
Articolo 72
Concorrenza
1. Nel concedere, modificare o rinnovare i diritti di utilizzo delle frequenze, ovvero lo spettro radio per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, l’AKEP tiene conto della promozione di una concorrenza effettiva e della prevenzione delle distorsioni della concorrenza sul mercato, in conformità con la presente legge.
2. Quando l’AKEP concede, modifica o rinnova i diritti di utilizzo dello spettro delle frequenze radio, adotta le misure adeguate in merito a:
a) la limitazione della quantità di spettro radio per la quale viene concesso il diritto d’uso a un’impresa o, in circostanze giustificate, l’imposizione di condizioni sui diritti d’uso in determinate bande o in determinati blocchi di bande di frequenza, con caratteristiche simili, quali la fornitura di accesso al mercato all’ingrosso, roamingnazionale o regionale;
b) la riserva, ove opportuno e giustificato in relazione a una specifica situazione di mercato, di una parte specifica della banda dello spettro radio o di un gruppo di bande di frequenza a favore dei nuovi operatori del mercato;
c) il rifiuto di concedere nuovi diritti di utilizzo dello spettro radio, o l’autorizzazione di nuovi utilizzi dello spettro in determinate bande, oppure in concomitanza con la concessione di nuovi diritti d’uso o l’autorizzazione di nuovi utilizzi dello spettro delle frequenze radio, al fine di evitare distorsioni della concorrenza derivanti da qualsiasi assegnazione, trasferimento o accumulo di diritti d’uso;
c) l’inclusione di condizioni che vietino o impongano restrizioni ai trasferimenti dei diritti di utilizzo dello spettro radio, non soggetti al controllo delle concentrazioni, qualora tali trasferimenti comportino un danno significativo alla concorrenza;
d) la modifica dei diritti esistenti in conformità alla presente legge, ove necessario, al fine di correggere eventuali distorsioni della concorrenza derivanti da trasferimenti o accumuli di diritti di utilizzo dello spettro radio.
3. L’AKEP tiene conto delle condizioni di mercato e delle norme disponibili e basa la propria decisione su una valutazione obiettiva e lungimirante delle condizioni di concorrenza sul mercato, valutando se tali misure siano necessarie per mantenere o garantire una concorrenza effettiva, nonché i possibili effetti di tali misure sugli investimenti esistenti o futuri degli operatori di mercato, in particolare per quanto riguarda lo sviluppo della rete, in conformità con le disposizioni del comma 2 dell’articolo 90 della presente legge. Nell’attuazione del paragrafo 2 del presente articolo, l’AKEP agisce in conformità con le disposizioni degli articoli 37, 40, 44 e 50 della presente legge.
4. Per quanto riguarda le decisioni adottate ai sensi del presente articolo che incidono sulla concorrenza nel mercato delle comunicazioni elettroniche, l’AKEP deve ottenere un parere preventivo dall’Autorità garante della concorrenza.
Sezione 3
Procedure
Articolo 73
Coordinamento tempestivo degli appuntamenti
1. L’AKEP collabora con le autorità competenti dei paesi dell’Unione per coordinare l’uso armonizzato dello spettro radio per le reti e i servizi di comunicazioni elettroniche, tenendo conto della situazione dei rispettivi mercati al fine di individuare uno o, se del caso, gli stessi periodi, per il rilascio delle autorizzazioni all’uso di specifiche bande di frequenza armonizzate.
2. Quando siano state soddisfatte le condizioni per l'armonizzazione dello spettro radio, in conformità con le misure tecniche e la prassi dell'UE, al fine di consentire l'utilizzo dello spettro di frequenze per reti e servizi. banda larga Per quanto riguarda i dispositivi wireless, l’AKEP ne autorizza l’uso il prima possibile. Il termine massimo è di 30 mesi dall’approvazione della presente misura oppure il prima possibile dopo la revoca di qualsiasi decisione che consenta un uso alternativo per motivi eccezionali, ai sensi dell’articolo 61 della presente legge.
3. Il termine previsto al paragrafo 2 del presente articolo per una determinata fascia può essere prorogato nelle seguenti circostanze:
a) nella misura giustificata da una restrizione all’uso di tale fascia, fondata sull’obiettivo di interesse generale previsto dall’articolo 62 della presente legge;
b) nel caso in cui permangano problemi di coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose nei confronti di paesi terzi;
c) per il mantenimento della sicurezza nazionale e della difesa; oppure
c) in caso di forza maggiore.
L'AKEP riesamina tale ritardo almeno ogni due anni.
4. L’AKEP proroga il periodo previsto al punto 2 per una determinata banda nella misura necessaria e fino a un massimo di 30 mesi nei seguenti casi:
a) questioni irrisolte relative al coordinamento transfrontaliero che comportino interferenze dannose, a condizione che l’AKEP adotti tempestivamente tutte le misure necessarie, ai sensi dell’articolo 49 della presente legge;
b) la necessità di garantire, e la complessità di garantire, la migrazione tecnica degli utenti esistenti di tale banda.
5. In caso di ritardi nella procedura di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo, l’AKEP ne informa le autorità di regolamentazione degli altri paesi coinvolti a livello transfrontaliero, nonché la Commissione europea, indicando i motivi dei ritardi.
Articolo 74
Coordinamento temporale per specifiche bande 5G
1. Per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi banda larga mobile, wireless: l’AKEP dovrà, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge e, ove necessario per agevolare l’introduzione del 5G, adottare tutte le misure adeguate per:
a) la riorganizzazione e l’autorizzazione all’uso di blocchi sufficienti della banda 3,4–3,8 GHz;
b) l’autorizzazione all’uso di almeno 1 GHz della banda 24,25–27,5 GHz, a condizione che vi siano prove evidenti della domanda di mercato e in assenza di restrizioni significative alla migrazione degli utenti esistenti o alla liberazione della banda.
2. L’AKEP proroga il termine previsto al paragrafo 1 del presente articolo, ove giustificato, ai sensi dell’articolo 61 o dell’articolo 73 della presente legge, qualora ciò sia soggetto ad armonizzazione con altri Stati.
Articolo 75
Procedura per la limitazione del numero di diritti di utilizzo dello spettro delle frequenze radio
1. Sulla base di una valutazione di mercato, qualora l’AKEP ritenga che l’interesse per una specifica banda di frequenze possa superare la disponibilità di frequenze in tale banda e al fine di garantirne un uso efficiente, avvia un processo di consultazione pubblica con le parti interessate in merito alle condizioni di utilizzo di tale banda di frequenze e alla procedura da applicare per la sua assegnazione.
2. L’AKEP è tenuta a condurre la procedura di consultazione pubblica e, una volta ricevuta una richiesta da parte di qualsiasi soggetto interessato in merito a frequenze specifiche, a farlo entro e non oltre 30 giorni dalla presentazione della richiesta. L’AKEP avvia il processo di consultazione pubblica relativo a frequenze specifiche che potrebbero essere soggette a diritti limitati, anche su richiesta del ministro.
3. Il bando di consultazione pubblica contiene informazioni sulle frequenze da assegnare, sul numero previsto di diritti di utilizzo delle frequenze e sulle condizioni che si prevede di applicare alla concessione del diritto di utilizzo delle frequenze. In essa si richiederà inoltre alle parti interessate di esprimere il proprio parere sul valore di mercato delle frequenze e su tutte le questioni in merito alle quali l’AKEP intende raccogliere il parere delle parti interessate. Il termine per la presentazione dei pareri non deve in alcun caso essere inferiore a 30 giorni.
4. L’AKEP garantirà la riservatezza di tutte le proposte presentate dalle parti interessate in merito al valore di mercato di tali frequenze.
5. L’AKEP pubblica i propri pareri e la propria posizione sulle questioni sollevate entro 30 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione dei pareri delle parti interessate nell’ambito della procedura di consultazione pubblica.
6. L’AKEP, sulla base delle conclusioni di cui al punto 5 del presente articolo e tenendo conto anche degli obiettivi di promozione della concorrenza, della copertura, garantire la qualità del servizio e l’uso efficiente dello spettro delle radiofrequenze, comprese le condizioni di autorizzazione e l’entità dei canoni, nonché di promuovere l’innovazione e lo sviluppo delle imprese, propone al Ministro:
a) la limitazione o la non limitazione dei diritti di utilizzo delle frequenze;
b) la data di avvio della procedura di gara pubblica, entro e non oltre 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica, in conformità alle disposizioni di legge in materia;
c) il numero di autorizzazioni individuali;
c) i criteri di valutazione; e
d) il prezzo minimo per la loro distribuzione, tenendo conto dell'evoluzione della concorrenza, dell'interesse pubblico, della tutela dei consumatori, delle condizioni di mercato e dell'uso efficace delle frequenze.
7. Il Ministro, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della proposta dell’AKEP di cui al paragrafo 6 del presente articolo, approva il numero delle autorizzazioni individuali e il valore minimo per la loro assegnazione, e emana il decreto per l’avvio della procedura di gara pubblica ai sensi dell’articolo 76 della presente legge. In ogni caso, la decisione di limitare i diritti di utilizzo deve essere motivata.
8. Qualora, al termine del processo di consultazione, non sia necessario limitare il numero delle autorizzazioni individuali ai sensi del presente articolo e purché ciò non sia in contrasto con gli interessi degli utenti o con lo sviluppo della concorrenza economica, l’AKEP, dopo aver ottenuto l’approvazione del ministro per proseguire la procedura e fissare il valore minimo per l’assegnazione delle frequenze, procede con la procedura di rilascio delle autorizzazioni individuali ai sensi dell’articolo 68 della presente legge.
9. L'operatore selezionato tramite procedura di gara pubblica, ai sensi dell'articolo 76 della presente legge, è tenuto a corrispondere, per le frequenze assegnate, la tariffa stabilita nella procedura di gara pubblica, che dovrà essere versata al bilancio dello Stato.
Articolo 76
Procedura di appalto pubblico
1. In base alle norme approvate con decisione del Consiglio dei Ministri, l’AKEP avvierà la procedura di gara pubblica per il rilascio di autorizzazioni individuali relative a un numero limitato di diritti di utilizzo delle frequenze entro e non oltre 15 giorni dall’approvazione da parte del Ministro, ai sensi del comma 7 dell’articolo 75 della presente legge.
2. La data di inizio del servizio, il periodo di validità dell’autorizzazione e il numero di operatori sono stabiliti dal ministro, mentre le altre condizioni sono stabilite dall’AKEP.
3. Con decisione del Consiglio dei ministri, vengono approvate le norme relative alla procedura di concorso pubblico per il rilascio delle autorizzazioni individuali, che garantiscono una procedura di selezione trasparente, obiettiva, non discriminatoria e proporzionata e che prevedono almeno i seguenti requisiti:
a) l’indicazione di motivi chiari per la limitazione del numero dei diritti d’uso;
b) la fase preliminare della partecipazione a una procedura di selezione;
c) una chiara valutazione della situazione economica e tecnica nel contesto di una procedura competitiva e delle motivazioni alla base dell’eventuale utilizzo delle frequenze, nonché delle misure prescelte;
c) la pubblicazione della decisione relativa alla selezione effettuata e delle relative motivazioni, nonché delle condizioni a cui sono subordinati i diritti di utilizzo;
d) la definizione della procedura per la presentazione delle domande, comprese le scadenze, nonché la decisione se il diritto d’uso sarà concesso in combinato disposto con un’autorizzazione generale;
d) la definizione di criteri, tenendo conto del grado di adempimento dei requisiti di cui agli articoli 5, 7, 49, 60, 61 e 62 della presente legge;
e) la definizione di tempi adeguati per garantire una procedura equa, aperta e trasparente per tutte le parti interessate. La durata massima non deve superare gli otto mesi, salvo i periodi previsti dagli accordi internazionali sull’uso dello spettro delle radiofrequenze e sul coordinamento satellitare.
Capitolo X
Installazione e utilizzo delle apparecchiature di rete wireless
Articolo 77
Accesso alle reti radiofoniche locali
1. La fornitura dell’accesso a una rete pubblica di comunicazioni elettroniche tramite reti locali radio (RLAN), e l’uso dello spettro di frequenze armonizzato per fornire tale accesso è soggetto esclusivamente alle condizioni generali di autorizzazione applicabili all’uso dello spettro di frequenze, ai sensi dell’articolo 66 della presente legge.
2. Qualora la fornitura di accesso tramite una rete locale radio (RLAN) non rientri in un’attività economica né sia finalizzata a sostenere un’attività economica o un servizio pubblico che non dipenda dalla trasmissione di segnali su tali reti, qualsiasi impresa, autorità pubblica o utente finale che fornisca tale accesso non è soggetta all’autorizzazione generale per la fornitura di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 26 della presente legge, né agli obblighi relativi ai diritti degli utenti finali, di cui all’articolo 151 della presente legge, né agli obblighi di interconnessione delle reti di cui al titolo XIII della presente legge.
3. Le disposizioni della normativa vigente in materia di commercio elettronico si applicano alla fornitura di accesso alla rete finalizzata alla semplice trasmissione.“mero canale’in conformità con il presente articolo.
4. I fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche consentono l’accesso alle proprie reti tramite RLAN, che possono trovarsi nei locali di un utente finale, a condizione che siano rispettate le condizioni dell’autorizzazione generale applicabile e che sia stato raggiunto un accordo preventivo, con la conoscenza dell’utente finale.
5. L’AKEP garantisce che i fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche non limitino né impediscano unilateralmente agli utenti finali di:
a) l'accesso, a propria scelta, alla rete RLAN offerta da terzi; oppure
b) autorizzazione reciproca o generale all'accesso da parte di altri utenti finali tramite reti RLAN sulle reti di tali fornitori, compreso l'accesso pubblico alle reti RLAN di vari utenti finali, integrate sulla base di iniziative di terzi.
6. Agli utenti finali è consentito l'accesso, reciproco o di altro tipo, alle proprie RLAN da parte di altri utenti finali, compreso l'accesso alle RLAN accessibili al pubblico di diversi utenti finali integrate con iniziative di terze parti.
7. La fornitura di accesso alla rete RLAN al pubblico non deve essere indebitamente limitata da:
a) enti del settore pubblico o in spazi pubblici adiacenti ai locali utilizzati da tali enti, qualora la concessione dell’accesso sia funzionale ai servizi pubblici offerti in tali locali;
b) iniziative promosse da organizzazioni non governative o da enti pubblici volte a integrare e rendere le RLAN di diversi utenti finali accessibili tra loro o, più in generale, accessibili a tutti, comprese, se del caso, le RLAN in cui è garantito l’accesso pubblico, conformemente alla lettera a) del presente punto.
Articolo 78
Installazione e funzionamento dei punti di accesso wireless in spazi ristretti
Le autorità centrali e locali preposte alla pianificazione territoriale non limitano inutilmente l'installazione di punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni.
2. Il Ministero e l’AKEP, in coordinamento con le autorità competenti e in conformità al paragrafo 1 del presente articolo, garantiscono che qualsiasi regolamento che disciplini l’installazione di punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni sia conforme alle norme nazionali e ne dispongono la pubblicazione.
3. Le autorità competenti, in particolare, non subordinano l’installazione di punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni, che rispettino le caratteristiche approvate ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, ad alcuna autorizzazione urbanistica individuale né ad altre autorizzazioni individuali precedentemente concesse.
4. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l’installazione di punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni, in edifici o aree di valore architettonico, storico o naturale protetto, oppure laddove ciò sia necessario per motivi di sicurezza pubblica, deve essere effettuata previa autorizzazione dell’autorità competente, in conformità con la normativa vigente.
5. Con decisione del Consiglio dei Ministri vengono approvate le caratteristiche tecniche quali le dimensioni, il peso massimo e, se necessario, le specifiche relative ai requisiti di potenza di emissione per i punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni. Tali requisiti non incidono sui requisiti essenziali e sulle specifiche di interfaccia stabiliti nel regolamento tecnico relativo alle apparecchiature radio approvato con decisione del Consiglio dei Ministri, in attuazione della legge sulla commercializzazione e la vigilanza del mercato dei prodotti non alimentari.
6. L’AKEP, in collaborazione con il ministro, garantisce agli operatori il diritto di accesso a qualsiasi infrastruttura fisica controllata dalle autorità pubbliche, che sia tecnicamente idonea all’installazione di punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni o che sia necessaria per collegare tali punti di accesso a una rete centrale, compreso l’arredo urbano, quali: lampioni, segnaletica stradale, semafori, cartelli, fermate degli autobus e, ove applicabile, fermate dei tram, stazioni della metropolitana, ai fini dell’attuazione della presente legge e delle disposizioni della legge “Sullo sviluppo delle reti di comunicazione elettronica ad alta velocità e sulla concessione del diritto di passaggio”.
7. Le autorità pubbliche devono soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso a condizioni eque, ragionevoli, trasparenti e non discriminatorie, che devono essere rese pubbliche presso un unico punto di informazione.
8. Fatti salvi eventuali accordi commerciali, l’installazione di punti di accesso wireless in aree di piccole dimensioni non è soggetta ad alcun pagamento o canone, ad eccezione degli oneri amministrativi, ai sensi dell’articolo 18 della presente legge.
Articolo 79
Normativa tecnica relativa ai campi elettromagnetici
Il posizionamento dei punti di accesso wireless in spazi ristretti è conforme ai requisiti relativi alle limitazioni dei campi elettromagnetici stabiliti dalla legislazione nazionale in materia di radioprotezione. L'AKEP collabora con l'autorità responsabile della radioprotezione nell'attuazione delle norme o dei limiti relativi ai campi elettromagnetici provenienti dalle reti di comunicazione elettronica.
Capitolo XI
Principi di accesso e interconnessione
Articolo 80
Il quadro generale in materia di accesso e interconnessione
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche sono liberi di negoziare tra loro accordi tecnici e commerciali in materia di accesso o interconnessione, in conformità con la presente legge.
2. Un operatore di un altro Paese che richieda l’accesso o l’interconnessione, qualora non fornisca servizi né possieda una rete nel territorio della Repubblica di Albania, non è tenuto a ottenere l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 26 della presente legge.
Articolo 81
Diritti e obblighi degli imprenditori
1. Le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazioni elettroniche hanno il diritto, anche qualora ciò venga richiesto da un’altra impresa autorizzata ai sensi della presente legge, sono tenuti a negoziare tra loro in materia di interconnessione al fine di fornire servizi di comunicazione elettronica pubblici, garantendo la fornitura e l’interoperabilità di tali servizi.
2. Gli operatori devono garantire l'accesso e l'interconnessione ad altri operatori secondo termini e condizioni conformi agli obblighi imposti dall'AKEP ai sensi del Capitolo XIII e dell'articolo 92 della presente legge.
3. Un’impresa che riceva informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il processo di negoziazione di accordi di accesso o di interconnessione, indipendentemente dalle disposizioni dell’articolo 42 della presente legge, deve utilizzarle esclusivamente per lo scopo per cui sono state fornite e deve rispettare in ogni momento la riservatezza delle informazioni ricevute o detenute. L’impresa non deve trasmettere le informazioni ricevute a terzi, in particolare a dipartimenti, filiali o altri partner per i quali tali informazioni potrebbero costituire un vantaggio competitivo sul mercato.
4. Ogni gestore di reti di comunicazioni elettroniche è tenuto, entro 30 giorni dalla data di ricezione di una richiesta, a presentare un'offerta di interconnessione agli altri gestori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche, al fine di garantire la comunicazione degli utenti, la fornitura di servizi di comunicazione elettronica e l’interoperabilità dei servizi.
5. Fatto salvo il diritto delle imprese di negoziare liberamente tra loro, qualora le condizioni di concorrenza lo richiedano, le trattative dovranno essere condotte tramite un intermediario neutrale, previa approvazione dell’AKEP. Le parti interessate dovranno presentare le informazioni pertinenti all’AKEP ai fini della documentazione.
Capitolo XII
Accesso e interconnessione
Articolo 82
Le competenze e le responsabilità dell’AKEP in materia di accesso e interconnessione
1. Nell’attuazione degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge, l’AKEP promuove e, ove opportuno, garantisce, in conformità con la presente legge, un accesso e un’interconnessione adeguati, nonché l’interoperabilità dei servizi. Nell’esercizio delle proprie responsabilità, l’AKEP promuove una concorrenza leale e sostenibile nella realizzazione di reti ad altissima capacità, nella realizzazione di investimenti efficienti e nell’innovazione a massimo vantaggio degli utenti finali.
2. L’AKEP elabora linee guida e rende pubbliche le procedure applicabili per l’ottenimento dell’accesso e dell’interconnessione, al fine di garantire che le piccole e medie imprese, nonché gli operatori con copertura geografica limitata, possano beneficiare degli obblighi imposti.
3. L'AKEP decide:
a) nella misura necessaria, gli obblighi di fornire connettività da punto a punto alle imprese soggette ad autorizzazione generale e che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l'obbligo di interconnettere le loro reti;
b) nei casi giustificati e nella misura necessaria, gli obblighi a carico delle imprese soggette ad autorizzazione generale e il controllo dell'accesso degli utenti finali, al fine di garantire l'interoperabilità dei loro servizi.;
c) nei casi giustificati in cui la connessione end-to-end tra gli utenti finali sia a rischio a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale, e nella misura necessaria a garantire la connessione end-to-end tra gli utenti finali, obblighi a carico dei rispettivi fornitori di servizi di comunicazione interpersonale non soggetti alla portabilità del numero, che raggiungono un livello significativo di copertura e di accettazione da parte degli utenti, al fine di rendere interoperabili i loro servizi;
c) nella misura necessaria, garantire agli utenti finali l'accesso ai servizi radiofonici digitali e ai relativi servizi complementari specificati nella normativa applicabile, nonché gli obblighi degli operatori di fornire l'accesso ad altre infrastrutture a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Articolo 83
Imporre obblighi quando la connettività end-to-end è a rischio.
1. Gli obblighi di cui all’articolo 82, comma 3, lettera c), della presente legge si applicano esclusivamente:
a) qualora sia necessario per garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possa comportare obblighi proporzionati a carico dei fornitori di tali servizi di pubblicare e consentire l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori, oppure per l’uso e l’attuazione di norme o specifiche stabilite in conformità all’articolo 53 della presente legge;
b) qualora le autorità competenti, previa consultazione dell’AKEP, abbiano riscontrato una minaccia significativa all’interconnessione end-to-end nel territorio della Repubblica d’Albania, oppure qualora almeno tre paesi europei abbiano adottato misure che specificano la natura e la portata degli obblighi che possono essere imposti.
2. In particolare, e fatte salve le disposizioni dell’articolo 82 della presente legge, al ricevimento di una richiesta ritenuta ragionevole, l’AKEP impone l’obbligo di concedere l’accesso alle reti, ai cavi e alle infrastrutture associate all’interno degli edifici, oppure fino al primo punto di distribuzione negli edifici qualora tale punto sia situato all’esterno dell’edificio. Nei casi in cui la nuova installazione di tali elementi di rete risulti economicamente non sostenibile o fisicamente impossibile, l’obbligo di concedere l’accesso è imposto ai fornitori di reti di comunicazioni elettroniche o ai proprietari di impianti via cavo e delle relative infrastrutture che non siano fornitori di reti di comunicazioni elettroniche.
3. Le condizioni stabilite per la concessione dell’accesso comprendono norme specifiche relative all’accesso a tali elementi di rete e alle infrastrutture e agli impianti associati, basate sui principi di trasparenza, non discriminazione e ripartizione proporzionata dei costi di accesso, che sono disciplinate, se del caso, tenendo conto dei fattori di rischio.
Articolo 84
Casi particolari di estensione e limitazione degli obblighi di accesso
1. Qualora l’AKEP, dopo aver tenuto conto, se del caso, degli obblighi relativi al mercato in questione sulla base di un’analisi di mercato, che gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 3, lettera a), della presente legge non siano sufficienti a superare le elevate barriere economiche o fisiche alla riproduzione di un mercato esistente o in via di sviluppo, che limitano in modo significativo i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere l’imposizione di tali obblighi di accesso, a condizioni eque e ragionevoli, oltre il primo punto di distribuzione fino a un punto più vicino all’utente finale, in grado di supportare un numero sufficiente di connessioni degli utenti finali per consentire un accesso sostenibile ed economicamente efficiente a chi ne fa richiesta.
2. Nel determinare la portata dell’obbligo di accesso oltre il primo punto di distribuzione, l’AKEP tiene conto delle linee guida pertinenti del BEREC. Laddove ciò sia giustificato da ragioni tecniche o economiche, l’AKEP impone obblighi di accesso attivo o virtuale.
3. L’AKEP, ai sensi dell’articolo 82, punto 3, lettera b), della presente legge, non impone obblighi ai fornitori di reti di comunicazioni elettroniche qualora ritenga che:
a) il fornitore presenti le caratteristiche di cui al paragrafo 1 dell’articolo 106 della presente legge e metta a disposizione un mezzo alternativo simile per raggiungere gli utenti finali, fornendo l’accesso a una rete ad altissima capacità a qualsiasi impresa, in modo equo, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli. L’AKEP estende tale esenzione ad altri fornitori che offrono l’accesso a una rete ad altissima capacità a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli; oppure
b) l'imposizione di obblighi mette a rischio la sostenibilità economica o finanziaria della realizzazione di una nuova rete, in particolare per i piccoli progetti locali.
4. Fatta salva la definizione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo, l’AKEP impone obblighi ai fornitori di reti di comunicazioni elettroniche che soddisfano i criteri indicati in tale paragrafo, qualora la rete in questione sia finanziata con fondi pubblici.
5. L’AKEP tiene conto delle linee guida pertinenti del BEREC e stabilisce i criteri adeguati per determinare:
a) del primo punto di concentrazione o distribuzione;
b) al di là del punto di origine, in grado di gestire un numero sufficiente di connessioni degli utenti finali per consentire a un’impresa efficiente di superare gli ostacoli ricorrenti identificati come significativi;
c) quali estensioni di rete possono essere considerate nuove;
c) quali progetti possano essere considerati di piccole dimensioni; e
d) quali ostacoli economici o fisici alla duplicazione siano elevati e insormontabili.
Articolo 85
Casi in cui la fornitura locale di servizi dipende dall'uso dello spettro radio
1. L’AKEP impone alle imprese che forniscono, o sono autorizzate a fornire, reti di comunicazioni elettroniche l’obbligo di condividere le infrastrutture passive o di stipulare accordi di accesso localizzati per roaming, in deroga alle disposizioni di cui ai punti 1 e 2 dell’articolo 82 della presente legge, qualora ciò sia, in entrambi i casi, direttamente necessario per la fornitura a livello locale di servizi che dipendono dall’uso dello spettro radio, in conformità con la normativa applicabile e a condizione che nessun altro mezzo di accesso praticabile e comparabile per gli utenti finali sia messo a disposizione di alcuna impresa a condizioni eque e ragionevoli.
2. L'AKEPimpone gli obblighi di cui all’articolo 82 della presente legge solo quando tale possibilità sia chiaramente prevista nella concessione dei diritti di utilizzo dello spettro radio e quando sia giustificato, in base all’area soggetta a tali obblighi, l’implementazione di infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che si basano sull’uso dello spettro radio, siano soggetti a ostacoli economici o fisici insormontabili e, di conseguenza, l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali risulti gravemente limitato o inesistente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle sole infrastrutture passive risultino insufficienti, l’AKEP impone obblighi relativi alla condivisione delle infrastrutture attive.
3. L’AKEP, se del caso, in collaborazione con il ministero, tiene conto di:
a) la necessità di massimizzare la connettività su tutto il territorio della Repubblica di Albania, lungo i principali corridoi di trasporto, compresi quelli che fanno parte dei corridoi europei, in specifiche aree territoriali, nonché di ampliare la scelta e garantire la massima qualità del servizio per gli utenti finali;
b) l'uso efficiente dello spettro radio;
c) la fattibilità tecnica dell'uso condiviso e le relative condizioni;
c) la situazione della concorrenza, in termini di infrastrutture e servizi;
d) innovazioni tecnologiche;
d) la necessità primaria di rafforzare l'incentivo affinché l'operatore storico realizzi per primo l'infrastruttura.
4. In caso di risoluzione delle controversie, l’AKEP imporrà all’impresa l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore dell’infrastruttura ospitante nell’area in questione.
Articolo 86
La procedura dell'AKEP per l'imposizione degli obblighi di accesso e la loro valutazione
1. Gli obblighi e le condizioni stabiliti ai sensi degli articoli 82, 83, 84 e 85 della presente legge devono essere oggettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori. Tali obblighi sono applicati secondo le procedure di consultazione previste dall’articolo 44 della presente legge.
2. L’AKEP valuta i risultati relativi a tali obblighi e condizioni cinque anni dopo l’approvazione della misura precedente, adottata nei confronti degli stessi operatori, e, alla luce dell’evoluzione delle circostanze, valuta se sia opportuno revocarli o modificarli. L’AKEP comunica l’esito della propria valutazione secondo le procedure previste dall’articolo 44 della presente legge.
3. Ai fini degli articoli 82, 83, 84 e 85 della presente legge, l’AKEP è autorizzata a intervenire di propria iniziativa, ove giustificato, per garantire il raggiungimento degli obiettivi politici di cui all’articolo 5 della presente legge, in conformità con la presente legge e, in particolare, con le procedure di cui agli articoli 44 e 45 della presente legge.
4. Qualora, a seguito di un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, l’AKEP constati che una o più imprese non detengono un potere di mercato significativo nel mercato rilevante, essa modifica o revoca le condizioni relative a tali imprese, secondo le procedure di cui all’articolo 44 della presente legge, solo nella misura in cui:
a) l’accesso degli utenti finali alle trasmissioni radiofoniche e televisive, ai canali di trasmissione e ai servizi specificati in conformità agli obblighi di trasmissione, come definiti all’articolo 87 della legge n. 97/2013, “Sui media audiovisivi nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, non deve essere pregiudicato da tale modifica o revoca;
b) le prospettive di una concorrenza effettiva nei mercati a valle, a valle non subiscano conseguenze negative a seguito di tale modifica o revoca in:
i. servizi di televisione digitale e di radiodiffusione al dettaglio; e
ii. sistemi di accesso condizionato e altre infrastrutture correlate.
Le parti interessate dalla modifica o dalla revoca delle condizioni, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, devono essere informate in anticipo con un preavviso adeguato. Ai fini della valutazione d’impatto di cui alle lettere “a” e “b” del paragrafo 4 del presente articolo, l’AKEP richiede informazioni all’AMA.
5. L’AKEP tiene conto, nella misura più ampia possibile, delle linee guida del BEREC, adottate ai sensi del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, nel determinare l’ubicazione dei punti terminali della rete.
Capitolo XIII
Analisi di mercato e potere di mercato sensibile
Articolo 87
Disposizioni generali
1. I mercati che giustificano una regolamentazione e sono soggetti a regolamentazione, in conformità con le disposizioni della presente legge, sono quelli caratterizzati da barriere all’ingresso elevate e persistenti, di natura giuridica o strutturale, nonché quelli che non sono orientati verso una concorrenza effettiva, entro un lasso di tempo adeguato, nonché i mercati in cui la sola applicazione del diritto della concorrenza non è in grado di ovviare adeguatamente alle carenze del mercato.
2. L’identificazione dei mercati, la loro analisi e l’individuazione delle imprese detentrici di un potere di mercato significativo (FNT) nei mercati rilevanti sono effettuate dall’AKEP ai sensi dell’articolo 90 della presente legge.
Articolo 88
Imprenditori con un notevole potere di mercato
1. L’AKEP stabilisce se le imprese dispongano di un potere di mercato significativo, secondo la procedura prevista dall’articolo 90 della presente legge e sulla base delle disposizioni del presente articolo.
2. Si ritiene che un’impresa disponga di un potere di mercato significativo se, da sola o insieme ad altre, detiene una posizione economica tale da consentirle di espandersi in modo significativo, indipendentemente dai suoi concorrenti, dai clienti o dagli utenti finali.
3. Nel valutare il potere di mercato significativo, l’AKEP si basa sui seguenti criteri:
a) le dimensioni dell’impresa, le dimensioni dell’impresa rispetto al mercato di riferimento, nonché l’evoluzione nel tempo della sua posizione relativa rispetto agli altri operatori del mercato;
b) le elevate barriere all’ingresso nel mercato e la prevista espansione, in conseguenza della concorrenza potenziale;
c) nel potere di contrappeso degli acquirenti;
c) nello sviluppo dell'elasticità tra domanda e offerta;
d) le fasi di sviluppo del mercato di riferimento;
d) vantaggi tecnologici;
e) lo sviluppo delle reti di vendita e distribuzione;
e) economie di scala o economie di diversificazione e di densità;
f) il grado di integrazione verticale;
g) il grado di differenziazione dei prodotti;
g) accesso alle risorse finanziarie;
h) ispezione delle infrastrutture che non possono essere facilmente sostituite;
i) la condotta generale sul mercato, quali le tariffe, le politiche di marketing, i servizi e i prodotti soggetti a restrizioni o l’imposizione di barriere.
4. Si ritiene che due o più imprese detengano una posizione dominante congiunta se, anche in assenza di legami strutturali o di altri vincoli tra loro, operano sul mercato secondo una struttura e in un modo tali da determinare un comportamento coordinato, indipendentemente dai concorrenti, dai clienti o dagli utenti finali.
5. Al fine di determinare la posizione dominante congiunta di due o più imprese, l’AKEP si basa, tra l’altro, sui seguenti criteri:
a) l’evoluzione della concentrazione del mercato, la ripartizione delle quote di mercato e la loro evoluzione nel tempo;
b) le barriere all’ingresso nel mercato e il loro effetto sulla concorrenza potenziale;
c) l'effetto del potere di acquisto contrapposto;
c) l'attuale trasparenza del mercato;
d) la fase di sviluppo del mercato di riferimento;
dh) prodotti omogenei;
e) la struttura dei costi;
e) l'andamento dell'elasticità della domanda e dell'offerta;
f) lo sviluppo delle innovazioni tecnologiche e il grado di maturità tecnologica;
g) l'assenza di capacità in eccesso;
g) i legami informali e di altro tipo tra gli operatori di mercato;
h) meccanismi punitivi;
i) lo sviluppo di incentivi per la concorrenza tariffaria;
j) la solidità economica e finanziaria dell'imprenditore.
6. Qualora un’impresa detenga un potere di mercato significativo in un mercato rilevante, si presume che possa detenere un potere di mercato significativo anche in un altro mercato rilevante collegato orizzontalmente, verticalmente o geograficamente al mercato oggetto di analisi, se i legami tra i due mercati sono tali da consentire l’estensione del potere di mercato significativo dal primo mercato all’altro, rafforzando in tal modo il potere di mercato dell’impresa.
Articolo 89
Procedura per l'identificazione e la definizione dei mercati
1. L’AKEP definisce, mediante regolamento, i mercati delle comunicazioni elettroniche rilevanti e i prodotti rilevanti che giustificano un intervento normativo e sono soggetti a una regolamentazione specifica, in conformità con le disposizioni della presente legge, i principi del diritto della concorrenza e le attuali condizioni del mercato albanese, tenendo conto dei requisiti della normativa specifica del settore, nonché delle raccomandazioni dell’Unione europea relative ai mercati rilevanti per i prodotti e i servizi, previa consultazione pubblica, ai sensi dell’articolo 45 della presente legge.
2. Oltre ai mercati individuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP può decidere di individuare altri mercati soggetti a regolamentazione. in anticipo, a condizione che in tali mercati siano soddisfatte tutte e tre le seguenti condizioni:
a) verifica della presenza di barriere all’ingresso elevate e insormontabili;
b) verificare se una struttura di mercato non tenda a evolversi verso una concorrenza effettiva entro un lasso di tempo ragionevole;
c) una valutazione volta a stabilire se l’applicazione del diritto della concorrenza sia di per sé sufficiente a risolvere in modo adeguato il fallimento del mercato in esame.
3. L’AKEP, nel pieno rispetto delle disposizioni della presente legge, determina i mercati rilevanti adeguati alle circostanze nazionali, in particolare i mercati rilevanti con ambito geografico locale, regionale o nazionale, all’interno del territorio della Repubblica di Albania, tenendo conto, tra l’altro, del livello di concorrenza nelle infrastrutture in tali aree, in conformità con i principi del diritto della concorrenza. L’AKEP, se del caso, tiene conto anche dei risultati dell’indagine geografica condotta ai sensi dell’articolo 43 della presente legge. L’AKEP avvia il processo di consultazione, in conformità con la presente legge, prima di determinare mercati diversi da quelli individuati nei regolamenti.
Articolo 90
Procedura di analisi di mercato
1. Nel condurre l’analisi di un mercato incluso nell’elenco dei mercati rilevanti, ai sensi delle disposizioni del punto 1 dell’articolo 89 della presente legge, l’AKEP tiene conto del rispetto delle condizioni di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del comma 2 dell’articolo 89 della presente legge, salvo nei casi in cui l’AKEP accerti che uno o più di tali criteri non siano soddisfatti in specifiche circostanze nazionali.
2. Nel corso del processo di analisi, in conformità con quanto previsto dal punto 1 dell’articolo 89 della presente legge, l’AKEP, in assenza di disposizioni normative, tiene conto dei futuri sviluppi previsti come segue:
a) gli sviluppi del mercato che influenzano l’orientamento del mercato rilevante verso una concorrenza effettiva;
b) tutte le possibili preoccupazioni in materia di concorrenza a livello all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che tali preoccupazioni siano legate alle reti di comunicazioni elettroniche, ai servizi di comunicazione elettronica o ad altri tipi di servizi o applicazioni che siano comparabili dal punto di vista dell’utente finale e indipendentemente dal fatto che tali restrizioni facciano parte del mercato rilevante;
c) altri tipi di regolamenti o misure imposte che incidono sul mercato rilevante o sui mercati al dettaglio durante l’intero periodo di riferimento, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli obblighi imposti ai sensi degli articoli 58, 81 e del capitolo XIII della presente legge;
c) le norme stabilite in altri mercati pertinenti ai sensi del presente articolo.
3. Qualora l’AKEP ritenga che un mercato rilevante non giustifichi l’imposizione di obblighi regolamentari, in conformità alla procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, o qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, l’AKEP non impone né mantiene alcun obbligo regolamentare specifico ai sensi dell’articolo 92 della presente legge. L’AKEP revoca gli obblighi imposti all’impresa nel mercato rilevante, assicurando che le parti interessate da tale decisione ne siano informate entro un termine adeguato.
4. Il periodo di tempo adeguato, ai sensi del punto 3 del presente articolo, sarà determinato dall’AKEP tenendo conto, da un lato, della necessità di una transizione sostenibile per i beneficiari di tali obblighi e per gli utenti finali, la libertà di scelta dell’utente finale e la necessità che la regolamentazione non si protragga oltre il tempo necessario. L’AKEP può stabilire condizioni specifiche, nonché termini di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.
5. Qualora l’AKEP ritenga giustificata l’imposizione di obblighi normativi su un mercato rilevante, ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’AKEP individua le imprese che, da sole o insieme ad altre, detengono un potere di mercato significativo nel mercato rilevante, ai sensi dell’articolo 92 della presente legge. L’AKEPimpone a tali imprese specifici obblighi di regolamentazione ai sensi dell’articolo 92 della presente legge, oppure mantiene o modifica tali obblighi qualora già esistano, qualora ritenga che la loro assenza non garantisca agli utenti finali i benefici di una concorrenza effettiva.
6. L’AKEP effettua periodicamente l’analisi dei mercati rilevanti individuati in conformità alle disposizioni della presente legge, nel rispetto delle seguenti scadenze:
a) entro cinque anni dalla data della precedente decisione dell’AKEP di designare le imprese detentrici di un potere di mercato significativo in un mercato rilevante, come specificato nel regolamento dell’AKEP;
b) entro tre anni dalla data di modifica del regolamento relativo alla definizione dei mercati rilevanti, in conformità con le raccomandazioni dell’Unione europea, per i mercati non ancora analizzati;
c) entro tre anni dalla data di adesione dell'Albania all'Unione europea.
7. In casi eccezionali e debitamente giustificati, il termine di cui al comma (a) del paragrafo 6 del presente articolo può essere prorogato per un periodo non superiore a un anno. L’AKEP comunica al Ministro i motivi della proroga del termine per l’analisi di mercato almeno quattro mesi prima della scadenza del termine stesso.
8. Qualora una o più imprese siano state dichiarate FNT nel mercato di riferimento e, al termine del processo di analisi di mercato, si ritenga che in tale mercato sussista una concorrenza effettiva, l’AKEP decide se mantenere, modificare o revocare gli obblighi specifici.
9. Qualora ritenga di non poter completare l’analisi del mercato rilevante, individuato ai sensi della presente legge, entro il termine specificato al punto 6 del presente articolo, l’AKEP può chiedere il parere del BEREC in merito al completamento dell’analisi del mercato rilevante e all’imposizione di obblighi specifici.
Articolo 91
Indagine speciale su comportamenti anticoncorrenziali
1. Le imprese designate che detengono un potere di mercato significativo e che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche non devono abusare della loro posizione di mercato.
2. Nei casi in cui l’AKEP, di propria iniziativa o a seguito di una segnalazione da parte di altre imprese o di altre parti interessate, ritenga che un’impresa detentrice di un potere di mercato significativo stia abusando della propria posizione, sottopone la questione all’Autorità garante della concorrenza, richiedendo l’avvio dei relativi procedimenti legali.
Capitolo XIV
Obblighi di accesso per le imprese detentrici di un potere di mercato significativo
Articolo 92
L'imposizione, la modifica o l'abolizione di obblighi
1. L’imposizione di obblighi alle imprese alle quali è stato riconosciuto un potere di mercato significativo, nonché la modifica, il mantenimento o la revoca di tali obblighi, in conformità alle disposizioni degli articoli da 93 a 99 e da 101 a 104 della presente legge, avvengono con decisione dell’AKEP- L’imposizione, la modifica, il mantenimento o la revoca degli obblighi a carico delle imprese dichiarate in possesso di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante, in conformità alle disposizioni degli articoli da 93 a 99 e da 101 a 104 della presente legge, avviene mediante decisione dell’AKEP a seguito della conclusione della procedura di analisi di mercato e dell’identificazione dell’impresa in possesso di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante. Le decisioni dell’AKEP sono adottate al termine del processo di consultazione pubblica previsto dagli articoli 44 e 45 della presente legge.
2. Qualora, sulla base di un’analisi di mercato effettuata in conformità alla presente legge, si accerti che un’impresa detiene un potere significativo in un mercato rilevante, l’AKEP, se del caso, impone gli obblighi di cui agli articoli da 93 a 99 e agli articoli 101 e 106 della presente legge. In conformità con gli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge e in base al principio di proporzionalità, l’AKEP sceglie il modo più efficace e meno invasivo per affrontare le questioni individuate nell’analisi di mercato.
3. L’AKEP impone gli obblighi di cui agli articoli da 93 a 99, 101 e 106 della presente legge esclusivamente alle imprese alle quali è stato attribuito un potere di mercato significativo, ai sensi del comma 2 del presente articolo, e fatto salvo:
a) le disposizioni in materia di accesso di cui al capitolo XII della presente legge;
b) gli articoli 58 e 36 della presente legge, nonché qualsiasi impegno assunto dall’impresa che acquisisce i diritti d’uso, nell’ambito di una procedura di rinnovo dell’autorizzazione o prima del rilascio dell’autorizzazione, oppure, a seconda dei casi, in risposta a un invito a presentare domanda per i diritti d’uso, gli articoli 135 e 145 della presente legge e le disposizioni pertinenti del titolo XIX della presente legge, che impongono obblighi alle imprese diverse da quelle definite come aventi un potere di mercato significativo; oppure
c) la necessità di adempiere agli impegni internazionali.
4. In circostanze eccezionali, qualora l’AKEP intenda imporre obblighi di accesso o di interconnessione alle imprese designate come detentrici di un potere di mercato significativo, oltre a quelli previsti dagli articoli da 93 a 99 e dagli articoli 101 e 106 della presente legge, deve presentare una richiesta al ministro. Se il Ministro approva tale richiesta, la proposta viene trasmessa al Consiglio dei Ministri affinché adotti una decisione che autorizzi o vieti all’AKEP di adottare tali misure.
5. L'imposizione degli obblighi previsti dal presente articolo si basa su:
a) la natura del problema individuato dall’AKEP nel corso dell’analisi di mercato e, se del caso, tenendo conto dei requisiti internazionali, ai sensi dell’articolo 186 della presente legge;
b) la proporzionalità, tenendo conto, ove possibile, dei benefici e dei costi;
c) la motivazione in linea con gli obiettivi di cui all'articolo 5 della presente legge; e
c) la loro nomina a seguito di un processo di consultazione condotto in conformità alle disposizioni della presente legge.
6. Per quanto riguarda la necessità di ottemperare agli impegni internazionali di cui al punto 3 del presente articolo, l’AKEP notifica alla Commissione europea le decisioni relative all’imposizione, alla modifica o alla revoca degli obblighi a carico degli operatori, secondo la procedura prevista dall’articolo 32 del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
7. L’AKEP tiene conto dell’impatto dei nuovi sviluppi del mercato in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di investimento congiunto che incidono sulle dinamiche concorrenziali. Qualora tali sviluppi non siano sufficientemente rilevanti da giustificare una nuova analisi di mercato, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, l’AKEP valuterà tempestivamente se sia necessario rivedere gli obblighi imposti all’impresa detentrice di un potere di mercato significativo e modificare eventuali decisioni precedenti, compresa la revoca di obblighi o l’imposizione di nuovi, al fine di garantire che tali obblighi continuino a soddisfare le condizioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo. Tali modifiche vengono apportate solo dopo che è stata effettuata la consultazione, ai sensi dell’articolo 44 della presente legge.
Articolo 93
Obbligo di trasparenza
1. L'AKEP impone obblighi di trasparenza alle imprese che detengono un potere di mercato significativo in materia di accesso e interconnessione.
2. L’AKEP, in deroga alle disposizioni dell’articolo 41 della presente legge, impone all’impresa detentrice di un potere di mercato significativo l’obbligo di pubblicare informazioni relative a:
a) dati finanziari;
b) specifiche tecniche;
c) caratteristiche della rete;
c) i termini e le condizioni di fornitura e utilizzo;
d) le tariffe, compresi eventuali sconti.
3. L’AKEP stabilisce inoltre il livello di dettaglio e le modalità con cui le informazioni di cui sopra devono essere pubblicate dall’impresa detentrice di un potere di mercato significativo.
Articolo 94
Accordi di accesso
1. Un’impresa operante nel settore delle reti di comunicazione elettronica, dotata di potere di mercato significativo, alla quale sia stato imposto un obbligo di accesso ai sensi dell’articolo 98 della presente legge, deve presentare un’offerta alle altre imprese che richiedono l’accesso alla propria rete per consentire loro di fornire servizi di comunicazione elettronica. L’offerta di accesso deve essere presentata senza indugio, e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta.
2. Gli accordi di accesso stipulati da un operatore pubblico di reti di comunicazioni elettroniche che detiene un potere di mercato significativo con altre imprese devono essere redatti per iscritto.
3. Un operatore di rete di comunicazioni elettroniche che detenga un potere di mercato significativo deve presentare all’AKEP l’accordo di accesso di cui è parte entro 15 giorni dalla data della sua conclusione. L’AKEP pubblica il luogo e l’orario in cui i suddetti accordi saranno disponibili per la consultazione da parte dei soggetti che intendono avvalersi di servizi e infrastrutture di accesso.
4. In deroga al paragrafo 3 del presente articolo, qualora un operatore abbia obblighi ai sensi degli articoli 97 o 98 della presente legge in materia di accesso all’ingrosso all’infrastruttura di rete, l’Autorità di regolamentazione provvede alla pubblicazione di un’offerta di riferimento, tenendo pienamente conto delle linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento e assicurando che siano specificati, ove opportuno, gli indicatori chiave di prestazione, nonché i livelli di servizio pertinenti, e monitorandone attentamente il rispetto.
Articolo 95
L'obbligo di non discriminare
1. L'AKEP impone alle imprese detentrici di un potere di mercato significativo obblighi di non discriminazione in materia di accesso e interconnessione.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che un’impresa detentrice di un potere di mercato significativo applichi le stesse condizioni, nelle stesse circostanze, alle altre imprese che offrono servizi equivalenti, e di fornire a tali imprese servizi e informazioni alle stesse condizioni e della stessa qualità di quelle che garantisce ai propri servizi, alle proprie controllate o ai propri partner.
3. L'AKEP impone alle imprese detentrici di un potere di mercato significativo di pubblicare un'offerta di riferimento per l'accesso e l'interconnessione. In tale offerta di riferimento, l’impresa deve proporre servizi dettagliati, una suddivisione delle rispettive offerte nei loro elementi costitutivi, in conformità con le esigenze del mercato, nonché la dichiarazione dei termini e delle condizioni applicabili, comprese le tariffe.
4. L’AKEP richiede e impone modifiche all’offerta di accesso di riferimento al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla presente legge e dai relativi regolamenti di attuazione.
Articolo 96
Obbligo di separazione dei conti
1. L'AKEP impone alle imprese detentrici di un potere di mercato significativo di presentare una ripartizione dettagliata dei costi relativi a specifiche attività connesse all'accesso e all'interconnessione, al fine di impedire sovvenzioni incrociate sleali.
2. A tal fine, in particolare, le imprese che detengono un potere di mercato significativo nei mercati verticalmente integrati sono tenute a garantire la trasparenza delle proprie tariffe all’ingrosso e di trasferimento interno. L’AKEP stabilisce il formato e la metodologia di calcolo da utilizzare, compreso il livello di dettaglio e le modalità di presentazione e messa a disposizione delle informazioni.
3. Qualora l’AKEP abbia imposto un obbligo specifico, ai sensi degli articoli 93 e 95 della presente legge, essa richiederà che, in deroga alle disposizioni dell’articolo 41 della presente legge, i dati contabili, comprese tutte le informazioni e i documenti giustificativi, siano presentati su richiesta secondo le modalità e nella forma specificate. L’AKEP pubblica tali informazioni qualora lo ritenga necessario per promuovere la concorrenza sul mercato, tenendo conto dei requisiti di legge relativi alla tutela dei segreti commerciali e alla riservatezza funzionale o operativa delle imprese.
Articolo 97
Accesso alle opere di ingegneria civile
1. L’AKEP impone all’operatore l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e utilizzo delle opere di ingegneria civile, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli edifici o i punti di accesso agli stessi, i cavi all’interno degli edifici, comprese le antenne, torri e altre strutture di sostegno, pali, condotte, canaline, pozzetti e armadi, nei casi in cui un’analisi di mercato concluda che il rifiuto di accesso, o l’accesso concesso a termini e condizioni irragionevoli, abbia un effetto analogo a quello di impedire la concorrenza sul mercato e non sia nell’interesse dell’utente finale.
2. L'AKEP impone a un operatore l'obbligo di fornire l'accesso in conformità al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le risorse interessate da tale obbligo facciano parte del mercato rilevante ai sensi dell'analisi di mercato, a condizione che l'obbligo sia necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 5 della presente legge.
Articolo 98
Obblighi relativi all'accesso e all'utilizzo di specifici elementi di rete e delle relative infrastrutture.
1. L’AKEP impone alle imprese detentrici di un potere di mercato significativo l’obbligo di soddisfare le richieste di accesso e interconnessione, nonché di utilizzo di specifici elementi di rete e delle relative infrastrutture, in particolare nei casi in cui l’AKEP ritenga che il rifiuto di accesso, o condizioni e termini irragionevoli, ostacolino la concorrenza sostenibile nel mercato al dettaglio o ledano gli interessi degli utenti finali.
2. Le imprese che detengono un potere di mercato significativo sono tenute ad adottare una, alcune o tutte le seguenti misure:
a) offrire a terzi l'accesso a specifici elementi della rete o delle infrastrutture, compreso l'accesso a elementi di rete non attivi e/o l'accesso aperto alla rete locale e alla sottorete locale,“circuito sublocale”;
b) offrire servizi specializzati a livello all’ingrosso destinati alla rivendita da parte di terzi;
c) non revocare l'accesso alle strutture una volta concesso;
c) negoziare in buona fede e con l'obiettivo di raggiungere un accordo con le parti che chiedono l'accesso;
d) garantire il libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie pertinenti e necessarie per l’interoperabilità dei servizi o per i servizi di rete virtuale;
dh) offrire la collocazione condivisa o altre forme di uso condiviso, compresi edifici, canaline per cavi o pali e torri;
e) creare le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei servizi end-to-end, comprese le infrastrutture per i servizi di rete intelligente, oppure roaming- nelle reti mobili;
e) garantire l'accesso a sistemi di supporto funzionale o a sistemi informatici simili. software, necessario per garantire una concorrenza leale nella prestazione dei servizi;
f) interconnettere reti o infrastrutture di rete;
g) garantire l'accesso ai servizi di assistenza.
3. Nel imporre gli obblighi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’AKEP valuta se l’obbligo di accesso e di interconnessione sia giustificato e proporzionato alle disposizioni previste dalla presente legge, tenendo conto in particolare dei seguenti fattori:
a) le capacità tecniche ed economiche per l’utilizzo o l’installazione di infrastrutture concorrenti, in relazione alla portata dello sviluppo del mercato, tenendo conto della natura e del tipo di interconnessione e di accesso in questione, compresa la possibilità di accedere ad altri prodotti di livello superiore, quali l’accesso alle condotte;
b) gli sviluppi tecnologici previsti che incidono sulla progettazione e sulla gestione della rete;
c) la necessità di garantire la neutralità tecnologica, consentendo alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
c) la possibilità di garantire l'accesso proposto in relazione alle capacità disponibili;
d) l'investimento iniziale effettuato dal proprietario degli impianti, tenendo conto del rischio connesso a tale investimento;
d) la necessità di garantire la concorrenza a lungo termine nelle reti e nei servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche e, in particolare, creando incentivi per investimenti efficienti nelle infrastrutture, che a lungo termine garantiranno una maggiore concorrenza;
e) se del caso, tutti i diritti di proprietà intellettuale;
e) la fornitura di servizi paneuropei.
4. Qualora un operatore dimostri che l’utilizzo di un’infrastruttura possa compromettere il mantenimento dell’integrità della rete o delle sue funzioni, l’AKEP non imporrà alcun obbligo relativo a tale infrastruttura oppure imporrà tale obbligo in altra forma. Il mantenimento dell’integrità della rete e la sicurezza delle funzioni della rete devono essere giustificati dal gestore sulla base di criteri oggettivi.
Articolo 99
Obbligo di monitoraggio delle tariffe e del sistema contabile
1. Ai sensi dell’articolo 92 della presente legge, qualora, a seguito del completamento dell’analisi di mercato, l’AKEP accerti l’assenza di una concorrenza effettiva sul mercato, il che implica che l’impresa dichiarata in posizione dominante abbia applicato tariffe ingiustificatamente elevate o ingiustificatamente basse, a scapito degli utenti finali, l’AKEP impone all’impresa detentrice di un potere di mercato significativo un obbligo in materia di copertura dei costi e di controllo dei prezzi, compresi gli obblighi relativi all’orientamento dei prezzi ai costi, nonché al sistema contabile per la fornitura di specifici tipi di accesso o interconnessione.
2. Nel determinare se gli obblighi di controllo dei prezzi siano appropriati, l’AKEP tiene conto degli interessi a lungo termine degli utenti finali e della promozione della concorrenza, valutando la necessità di implementare reti di nuova generazione e, in particolare, reti ad altissima velocità e ad alta capacità. Per incoraggiare gli investimenti da parte dell’operatore, comprese le reti di nuova generazione, l’AKEP tiene conto degli investimenti effettuati dall’operatore stesso.
3. Qualora l’AKEP ritenga opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, garantirà all’operatore un ragionevole tasso di rendimento sul capitale investito, tenendo conto degli eventuali rischi specifici di un determinato nuovo progetto di rete di investimento.
4. L’AKEP valuterà la possibilità di non imporre o di mantenere gli obblighi specificati nel presente articolo, qualora sia dimostrato che sussistono circostanze impellenti per la determinazione del prezzo al dettaglio e che l’imposizione di obblighi ai sensi degli articoli da 93 a 98 della presente legge, compreso in particolare l’obbligo di cui all’articolo 95 della presente legge, garantisca la fornitura di un accesso effettivo e non discriminatorio.
5. Quando l’AKEP ritiene opportuno imporre un obbligo di controllo dei prezzi per l’accesso agli elementi di rete esistenti, tiene conto dei vantaggi derivanti dalla fissazione di prezzi all’ingrosso sostenibili e prevedibili, al fine di garantire un ingresso efficiente nel mercato e di assicurare che vi siano incentivi sufficienti affinché tutti gli operatori possano costruire e migliorare le reti di comunicazioni elettroniche.
6. AKEP garantisce che qualsiasi meccanismo di recupero dei costi o la metodologia scelta per la determinazione dei prezzi serva a promuovere la realizzazione di nuove reti e l’espansione di quelle esistenti, l’efficienza e la concorrenza sostenibile, nonché la sostenibilità nel massimizzare i benefici per gli utenti finali. In questo processo, l’AKEP tiene conto anche dei prezzi praticati nei mercati caratterizzati da una concorrenza analoga.
7. Quando un’impresa ha l’obbligo di allineare i prezzi ai costi, l’onere della prova che le tariffe siano basate sui costi, compreso un ragionevole tasso di rendimento degli investimenti, spetta a tale impresa. Al fine di calcolare il costo della fornitura di servizi efficienti, l’AKEP utilizza metodi di calcolo dei costi indipendenti da quelli utilizzati dall’operatore. L’AKEP richiede all’operatore di fornire una giustificazione completa dei propri prezzi e, se del caso, quando lo ritiene ragionevole, richiede un adeguamento dei prezzi.
8. L’AKEP garantisce che, qualora decida di applicare un modello di calcolo dei costi per consentire il controllo dei prezzi, venga resa pubblica una descrizione di tale modello, che indichi almeno le principali categorie in cui sono raggruppati i costi e le regole utilizzate per la ripartizione dei costi. Un organismo indipendente qualificato è autorizzato a effettuare una verifica della conformità al sistema di calcolo dei costi e pubblica una dichiarazione annuale di conformità.
Articolo 100
Tassi di cessazione
1. Se, sulla base dell’analisi di mercato relativa alla terminazione delle chiamate, si giunge alla conclusione che in tale mercato non sussista una concorrenza effettiva, in tali mercati viene applicata la regolamentazione tariffaria mediante il metodo del controllo dei prezzi.
2. Le tariffe di terminazione orientate ai costi devono dimostrare che le tariffe relative ai servizi forniti derivano da costi efficienti e tengono conto delle disposizioni normative della presente legge, nonché delle prassi e delle raccomandazioni dell’Unione europea.
3. L'AKEP attua la regolamentazione tariffaria attraverso i seguenti metodi:
a) la fissazione del livello minimo o massimo delle tariffe;
b) la rettifica dell’andamento delle tariffe, specificando condizioni quali:
i. il limite massimo della variazione, ovvero del possibile aumento o diminuzione della tariffa, entro un determinato periodo di tempo;
ii. il tasso massimo di aumento tariffario determinato dall’incremento dei prezzi dei fattori di produzione che lo compongono in un determinato periodo di tempo;
iii. la procedura da seguire per determinare o calcolare la tariffa, compreso l’obbligo di orientamento ai costi e la definizione di costi efficienti, che consenta di realizzare un profitto ragionevole;
c) la fissazione di un periodo di tempo, che in nessun caso potrà superare i 12 mesi, durante il quale è vietato l'aumento delle tariffe al di sopra del loro livello attuale in un determinato mercato.
4. Ai fini del calcolo del costo della prestazione del servizio effettivo, l’AKEP utilizza metodi di calcolo dei costi indipendenti da quelli impiegati dalle imprese.
5. Su richiesta dell’AKEP, l’operatore deve dimostrare, entro un termine di 45 giorni, che le proprie tariffe sono orientate ai costi. Se l’operatore non giustifica la tariffa come sopra indicato entro il termine specificato, l’AKEP dovrà dimostrare che le tariffe non sono orientate ai costi.
6. L’AKEP garantisce che l’impresa detentrice di un potere di mercato significativo, soggetta all’obbligo di contabilità analitica, a rendere pubblica la descrizione del sistema di calcolo dei costi, indicando almeno le principali categorie in cui sono raggruppati i costi e le regole utilizzate per determinarli.
7. L’AKEP o un esperto contabile indipendente da essa nominato ha il diritto di effettuare la revisione annuale volta a verificare la conformità al sistema di calcolo dei costi.
8. Nel procedere all’adeguamento delle tariffe di cui al punto 1, l’AKEP valuta i dati più recenti relativi ai seguenti aspetti:
a) le tariffe medie dei paesi dell'Unione europea;
b) le migliori pratiche e le raccomandazioni nei paesi dell'Unione europea;
c) le tariffe dei paesi della regione con un livello di sviluppo simile a quello della Repubblica di Albania;
c) i rapporti tra le tariffe all'ingrosso e quelle al dettaglio;
d) il tasso di rendimento ragionevole ottenuto da altri operatori di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea e in paesi con un livello di sviluppo simile a quello della Repubblica di Albania.
9. I metodi di adeguamento delle tariffe possono essere combinati e tenere conto delle condizioni specifiche del mercato delle comunicazioni elettroniche del paese.
Articolo 101
Trattamento normativo per le nuove reti di trasmissione ad altissima capacità
1. Le imprese designate come detentrici di un potere di mercato significativo in uno o più mercati rilevanti, secondo la procedura di cui all’articolo 105 della presente legge, possono presentare impegni a coinvestire nella realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità, consistente nella fornitura di elementi in fibra ottica fino ai locali dell’utente finale o alla stazione base, fatte salve le condizioni di cui al punto 2, lettera b), del presente articolo, nei seguenti formati:
a) offrendo la comproprietà; oppure
b) condivisione del rischio a lungo termine attraverso il cofinanziamento; oppure
c) mediante contratti di acquisto, che conferiscono diritti strutturali specifici da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche.
2. Nel valutare tali impegni, l’AKEP deve in particolare accertare se l’offerta di investimento congiunto soddisfi tutte le seguenti condizioni:
a) è sempre accessibile a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori, che sono fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, di competere in modo efficace e sostenibile nel lungo periodo nei mercati a valle. a valle, nel quale opera l'impresa definita come avente un potere di mercato significativo, a condizioni che includano:
i. condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, che consentano l’accesso alla piena capacità della rete, nella misura in cui essa sia soggetta a coinvestimento;
ii. flessibilità, per quanto riguarda l'ammontare e i tempi della partecipazione di ciascun coinvestitore;
iii. la possibilità di aumentare tale partecipazione in futuro; e
iv. i diritti reciproci concessi dai coinvestitori a seguito della definizione dell’infrastruttura oggetto di coinvestimento;
c) annuncio pubblico da parte dell’impresa in tempo utile e almeno sei mesi prima dell’inizio della realizzazione della nuova rete, qualora l’impresa non possieda le caratteristiche definite nell’articolo 106 della presente legge, termine che può essere prorogato in base alle circostanze nazionali;
c) il rispetto dei criteri minimi di cui all’articolo 102 della presente legge e che sia stata effettuata in buona fede.
3. Qualora l’AKEP, sulla base dei risultati del test di mercato effettuato ai sensi del punto 3 dell’articolo 105 della presente legge, ritenga che l’impegno di investimento congiunto proposto sia conforme alle condizioni di cui al punto 1 del presente articolo, rende vincolante tale impegno, ai sensi del comma 8 dell’articolo 105 della presente legge, e non impone alcun obbligo aggiuntivo ai sensi dell’articolo 92 della presente legge in relazione agli elementi della nuova rete ad altissima capacità oggetto degli impegni, a condizione che almeno un potenziale coinvestitore abbia stipulato un accordo con l’impresa designata come detentrice di un potere di mercato significativo.
4. Il paragrafo 3 del presente articolo non pregiudica il trattamento normativo delle circostanze che non soddisfano le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo conto dei risultati di eventuali test di mercato, effettuati ai sensi dell’articolo 105 della presente legge, ma che incidono sulla concorrenza e sono presi in considerazione ai fini degli articoli 90 e 92 della presente legge.
5. Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, l’AKEP, in circostanze debitamente giustificate, decide di mantenere o adeguare le misure regolamentari in conformità agli articoli da 92 a 99 della presente legge, per le nuove reti ad altissima capacità, al fine di affrontare le distorsioni della concorrenza in mercati specifici, qualora ritenga che le questioni relative alla concorrenza non possano essere risolte in altro modo, a causa delle caratteristiche specifiche di tali mercati.
6. L’AKEP verifica costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e può richiedere all’impresa dichiarata in possesso di un potere di mercato significativo di presentare all’AKEP dichiarazioni annuali di conformità ai propri impegni.
Il presente articolo non pregiudica la competenza dell’AKEP di adottare decisioni in applicazione dell’articolo 47 della presente legge, in caso di controversia tra imprese, in merito al rispetto delle condizioni dell’accordo di coinvestimento, che deve essere conforme alle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
7. Nell’attuare gli adeguamenti previsti dal presente articolo, l’AKEP terrà conto delle linee guida pertinenti del BEREC.
Articolo 102
Criteri per la valutazione delle proposte di investimento congiunte
1. Nel valutare gli impegni di investimento congiunti ai sensi dell’articolo 101 della presente legge, l’AKEP verifica se siano stati soddisfatti i seguenti criteri minimi:
a) l’offerta di coinvestimento deve essere aperta a qualsiasi operatore per tutta la durata di vita della rete realizzata, su base non discriminatoria. L’impresa designata come detentrice di un potere di mercato significativo include nella propria offerta condizioni ragionevoli relative alla capacità finanziaria di ciascuna impresa, in modo che i potenziali coinvestitori dimostrino la propria capacità di effettuare i pagamenti scaglionati in base ai quali è prevista l’implementazione della rete, e includa l’accettazione di un piano strategico, sulla base del quale vengono elaborati i piani di espansione a medio termine, ecc.;
b) offerte di coinvestimento trasparenti, in particolare:
i. l'offerta deve essere disponibile e facilmente accessibile sul sito web dell'imprenditore, definito come avente un potere di mercato significativo.;
ii. i termini completi e dettagliati saranno messi a disposizione senza indugio a qualsiasi potenziale offerente che manifesti interesse, compresa la forma giuridica dell’accordo di coinvestimento e, se necessario, i termini fondamentali che regolano i principi di cofinanziamento; e
iii. il processo, che comprende le linee guida per la creazione e lo sviluppo del progetto di coinvestimento, e tutte le tappe fondamentali siano chiaramente comunicate a tutti gli imprenditori, senza alcuna discriminazione;
c) l’offerta di investimento congiunto preveda condizioni per i potenziali coinvestitori e favorisca una concorrenza sostenibile a lungo termine, in particolare:
i. a tutti gli imprenditori vengano offerti termini e condizioni equi, ragionevoli e non discriminatori per la partecipazione all’accordo di coinvestimento, in base alla tempistica della loro adesione, compresi i termini finanziari richiesti per l’acquisizione di diritti specifici, nell’ambito delle tutele garantite ai coinvestitori da tali diritti, sia durante la fase di costruzione che durante quella di esercizio, sia mediante la concessione di diritti irrevocabili di utilizzo per la durata prevista della rete oggetto di coinvestimento, sia in termini di condizioni di adesione al progetto, sia in caso di eventuale risoluzione dell’accordo di coinvestimento.
In questo contesto, le condizioni non discriminatorie non implicano che a tutti i potenziali coinvestitori vengano offerte condizioni esattamente identiche, comprese quelle finanziarie, ma piuttosto che eventuali variazioni nelle condizioni offerte siano giustificate sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatorie e prevedibili, quali il numero di linee degli utenti finali per le quali è stato assunto un impegno;
ii. l’offerta garantisce flessibilità per quanto riguarda l’entità e la tempistica dell’impegno assunto da ciascun coinvestitore, ad esempio attraverso un accordo concordato e l’aumento della percentuale di linee totali destinate agli utenti finali in una determinata area, il che consente ai coinvestitori di impegnarsi gradualmente in tale area, offrendo agli investitori più piccoli con risorse limitate l’opportunità di entrare nel coinvestimento a una scala minima ragionevole e di aumentare le proprie quote in modo incrementale assicurandosi impegni iniziali adeguati. La determinazione del livello di impegno nel finanziamento fornito da ciascun coinvestitore riflette il fatto che gli investitori impegnati nelle fasi iniziali immettono capitale più rapidamente e si assumono un rischio maggiore;
iii. l’aumento degli utili nel tempo è ritenuto giustificato in considerazione degli impegni assunti nelle fasi successive del progetto e dei nuovi coinvestitori che aderiscono al coinvestimento, dopo l’avvio del progetto, al fine di riflettere la riduzione del rischio e contrastare qualsiasi incentivo a trattenere il capitale alla fonte nelle fasi iniziali;
iv. l’accordo di coinvestimento consente il trasferimento dei diritti acquisiti da un coinvestitore ad altri coinvestitori o a terzi che intendano aderire all’accordo di coinvestimento, a condizione che l’imprenditore beneficiario sia tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi originari del cedente previsti dal contratto di coinvestimento originario di quest’ultimo;
I coinvestitori si concedono reciprocamente, a condizioni eque e ragionevoli, il diritto di accedere all’infrastruttura oggetto del coinvestimento, con l’obiettivo di fornire servizi a valle. a valle, compresi gli utenti finali, secondo condizioni trasparenti che siano chiaramente specificate nell’offerta di coinvestimento e in eventuali accordi successivi che ne possano derivare, in particolare quando i coinvestitori sono responsabili, individualmente o separatamente, della realizzazione di parti specifiche della rete. Le apparecchiature realizzate nell’ambito del coinvestimento devono garantire a tutti i coinvestitori l’accesso alla rete, direttamente o indirettamente, su una base equivalente al loro contributo, secondo termini e condizioni equi e ragionevoli, compresi i termini finanziari che riflettano i diversi livelli di rischio assunti da ciascun coinvestitore;
c) La proposta di investimento congiunto garantisce un investimento sostenibile volto a soddisfare le future esigenze del mercato, integrando nuovi elementi di rete che contribuiscono in modo significativo alla realizzazione di reti ad altissima capacità.
2. In base alle circostanze nazionali e alla struttura del mercato, l’AKEP può, nella propria valutazione, prendere in considerazione criteri aggiuntivi, nella misura necessaria, per garantire ai potenziali investitori l’accesso al coinvestimento.
Articolo 103
Separazione funzionale
1. Quando l’AKEP-i giunga alla conclusione che gli obblighi imposti ai sensi delle disposizioni degli articoli da 93 a 99 della presente legge non siano riusciti a garantire una concorrenza effettiva e che sussistano problemi di concorrenza significativi e persistenti o fallimenti del mercato relativi al dirittofornitura di accesso all’ingrosso per determinati segmenti del mercato, allora, in circostanze eccezionali, ai sensi del secondo comma del paragrafo 4 dell’articolo 92 della presente legge, l’AKEP impone alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di separare la fornitura di servizi all’ingrosso in un’unità operativa distinta e indipendente, separata dai loro segmenti di mercato a valle.
2. La nuova unità aziendale indipendente offre accesso ai propri prodotti e servizi a tutti gli imprenditori, comprese le imprese che non fanno parte della società madre, alle stesse condizioni, per gli stessi tempi, compresi i termini e le condizioni relativi ai prezzi e ai servizi offerti attraverso gli stessi sistemi e processi.
3. Prima di decidere di imporre l’obbligo di separazione funzionale, l’AKEP si consulta con l’Autorità garante della concorrenza e presenta al ministero una richiesta che include:
a) la documentazione contenente gli elementi probatori a sostegno delle conclusioni dell’AKEP, come indicato al punto 1 del presente articolo;
b) la documentazione relativa alle osservazioni e ai pareri dell'Autorità garante della concorrenza;
c) una valutazione motivata che porti alla conclusione che non sussista, o che sia improbabile che sussista, una concorrenza efficace e sostenibile basata sulle infrastrutture entro un periodo di tempo ragionevole;
c) un'analisi dell'impatto sull'impresa, in particolare sulle risorse umane della società scorporata e sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo complesso, nonché sugli incentivi a investire in essa, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale e per le altre imprese, compreso, in particolare, l’impatto previsto sulla concorrenza di mercato e i possibili effetti sugli utenti finali;
d) un’analisi delle ragioni che giustificano l’imposizione di tale obbligo quale misura più efficace per garantire l’applicazione dei rimedi giuridici volti a risolvere i problemi di concorrenza o i fallimenti del mercato individuati.
4. Le misure da adottare devono comprendere i seguenti elementi:
a) la natura e l’entità precisa della separazione, specificando in particolare lo status giuridico dell’unità economica separata;
b) l’identificazione delle attività dell’unità economica distinta e dei prodotti o servizi che tale unità economica dovrà fornire;
c) accordi relativi alla struttura amministrativa volti a garantire l'indipendenza nella gestione del personale rispetto alla struttura aziendale separata e incentivi per tale struttura;
c) le norme volte a garantire l'adempimento degli obblighi;
d) le norme volte a garantire la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
d) un programma di monitoraggio volto a garantire il rispetto degli obblighi, compresa la pubblicazione di una relazione annuale.
5. Le modalità dettagliate relative alla separazione funzionale sono approvate con decisione del Consiglio dei Ministri, in applicazione del presente articolo, su proposta del ministro, previo parere dell’AKEP.
6. L’operatore, nei confronti del quale è stato imposto un obbligo di separazione funzionale, è soggetto all’imposizione di qualsiasi obbligo normativo, previsti dagli articoli da 93 a 99 della presente legge, in qualsiasi mercato specifico rilevante in cui sia stato dichiarato che essa detiene un potere di mercato significativo, in conformità con le procedure o gli altri obblighi stabiliti ai sensi dell’articolo 92 della presente legge.
Articolo 104
Il ritiro volontario di un imprenditore operante in un settore verticalmente integrato
1. Le imprese designate come detentrici di un potere di mercato significativo in uno o più mercati rilevanti, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, sono tenute a informare l’AKEP almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento previsto di attività relative alla propria rete di accesso locale o a una parte sostanziale di essa, a un altro soggetto giuridico con una struttura proprietaria diversa o ai fini della costituzione di un’entità commerciale separata, al fine di garantire che siano offerti a tutti i fornitori al dettaglio, compresi i propri segmenti al dettaglio di prodotti di accesso equivalenti.
2. Le imprese, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, informano l’AKEP di eventuali modifiche nell’attuazione di tale obiettivo, nonché delle loro aspettative in merito all’esito finale del processo di separazione. Gli operatori assumono inoltre impegni relativi alle condizioni di accesso applicabili alla propria rete durante un periodo di attuazione successivo alla separazione proposta, al fine di garantire un accesso effettivo e non discriminatorio ai terzi.
3. L’offerta di impegni ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo deve contenere dettagli sufficienti, compresi i tempi di attuazione e la durata, per consentire all’AKEP di esercitare i propri poteri in conformità al presente articolo. Tali impegni si estendono oltre il periodo massimo previsto per le revisioni dell’analisi di mercato, come stabilito dall’articolo 90 della presente legge.
4. L’AKEP, se del caso, valuta l’effetto dell’operazione proposta, unitamente agli impegni proposti, sugli obblighi normativi vigenti. A tal fine, l’AKEP effettua un’analisi dei vari mercati relativi all’accesso alla rete, secondo la procedura di cui all’articolo 90 della presente legge.
5. L’AKEP tiene conto di qualsiasi impegno offerto dall’impresa, basandosi in particolare sugli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge. L’AKEP consulta i soggetti terzi ai sensi dell’articolo 44 della presente legge e ne valuta, sia in termini generali che specifici, le osservazioni relative all’impatto diretto dell’operazione proposta. L’AKEP richiede il parere del ministro nel caso in cui un’impresa notifichi, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, modifiche significative che incidano sul raggiungimento degli obiettivi strategici di cui all’articolo 5 della presente legge.
6. Sulla base della propria analisi, l’AKEP impone, mantiene, modifica o revoca gli obblighi in conformità alle procedure di cui all’articolo 44 della presente legge e, se necessario, applica le disposizioni dell’articolo 106 della presente legge. Nella propria decisione, l’AKEP decide di rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 90 della presente legge, l’AKEP rende vincolanti alcuni o tutti gli impegni per l’intero periodo per il quale sono stati offerti.
7. L’AKEP vigila sull’attuazione degli impegni assunti dagli operatori, che ha reso vincolanti ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, e ne valuta la proroga una volta scaduto il termine inizialmente previsto.
Articolo 105
Procedura relativa agli impegni
1. Le imprese designate come detentrici di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante possono proporre all’AKEP una serie di impegni relativi alle condizioni di accesso, di coinvestimento o a entrambi, applicabili alle loro reti, che riguardano, tra l’altro:
a) i relativi accordi di cooperazione, con una valutazione degli obblighi adeguati e proporzionati, ai sensi dell’articolo 92 della presente legge;
b) investimenti congiunti in reti ad altissima capacità, ai sensi dell’articolo 101 della presente legge; oppure
c) un accesso effettivo e non discriminatorio per i terzi, in conformità con le disposizioni dell’articolo 104 della presente legge, sia durante il periodo in cui è in corso il processo di separazione volontaria da un’impresa verticalmente integrata, sia una volta che la forma di separazione proposta sia stata definita.
2. La proposta di impegni deve essere sufficientemente dettagliata, indicando in particolare i tempi, l’ambito di applicazione e la durata, al fine di consentire all’AKEP di effettuare la valutazione ai sensi del presente articolo. Gli impegni proposti devono estendersi oltre i termini previsti per lo svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 90 della presente legge.
3. Ai fini della valutazione di qualsiasi impegno proposto da un operatore, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP, salvo nei casi in cui le imprese non soddisfino chiaramente una o più delle condizioni o dei criteri pertinenti previsti, effettua un test di mercato, in particolare per quanto riguarda le condizioni offerte, organizzando una consultazione pubblica con le parti interessate, in particolare con i terzi direttamente interessati.
4. I potenziali coinvestitori o i richiedenti l'accesso esprimono il proprio parere sulla compatibilità degli impegni proposti con le condizioni stabilite dagli articoli 92, 101 o 104 della presente legge e presentano osservazioni o suggerimenti di modifica.
5. Per quanto riguarda gli impegni proposti ai sensi del presente articolo, l’AKEP, nel valutare gli obblighi di cui al paragrafo 5 dell’articolo 92 della presente legge, terrà conto di:
a) una chiara dimostrazione di impegni equi e ragionevoli nella proposta presentata;
b) impegni aperti a tutti gli operatori di mercato;
c) la disponibilità tempestiva dell’accesso alla rete a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, comprese le reti ad altissima capacità, prima del lancio dei servizi offerti sul mercato al dettaglio; e
c) l'idoneità degli impegni proposti a garantire una concorrenza sostenibile nel mercato a valle e a facilitare la cooperazione nella realizzazione delle reti, al fine di promuovere lo sviluppo di reti di trasmissione ad altissima capacità, nell'interesse degli utenti finali.
6. Dopo aver valutato e preso in considerazione tutti i commenti e i punti di vista presentati durante il processo di consultazione pubblica dalle varie parti interessate, l’AKEP comunica le proprie conclusioni preliminari all’operatore dichiarato in possesso di un potere di mercato significativo nel mercato rilevante, indipendentemente dal fatto che tali impegni siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure stabiliti nel presente articolo e, ove applicabile, negli articoli 92, 101 e 104 della presente legge, in base ai quali sono considerati vincolanti.
7. L'impresa di pompe funebri riesamina la proposta iniziale, tenendo conto delle conclusioni preliminari dell'AKEP, al fine di soddisfare i criteri stabiliti nel presente articolo e, se del caso, negli articoli 92, 101 e 104 della presente legge.
8. Ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 dell'articolo 101 della presente legge, l'AKEP decide di rendere gli impegni assunti dall'operatore del mercato parzialmente o totalmente vincolanti.
9. Fatto salvo il punto 6 dell’articolo 90 della presente legge, l’AKEP decide di rendere obbligatori, in tutto o in parte, gli impegni assunti dall’impresa per un determinato periodo di tempo, che copre l’intero periodo della loro esecuzione, e, nel caso di impegni nell’ambito del cofinanziamento, di renderli vincolanti ai sensi del comma 3 dell’articolo 101 della presente legge, con un periodo di applicazione di almeno sette anni.
10. Le definizioni di cui all’articolo 101 della presente legge si applicano fatto salvo il processo di analisi di mercato, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, e l’imposizione di obblighi.
11. Nei casi in cui l’AKEP renda obbligatori gli impegni di cui al presente articolo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 92 della presente legge, l’AKEP valuta le possibili conseguenze di tale decisione sull’andamento del mercato e l’adeguatezza di qualsiasi obbligo imposto o da imporre, in assenza di tali impegni, che sia preso in considerazione ai fini dell’imposizione ai sensi dell’articolo 92 o degli articoli da 93 a 99 della presente legge. Nella notifica del progetto di misure che si intende adottare ai sensi dell’articolo 92 della presente legge, l’AKEP allega alla notifica la decisione relativa agli impegni.
12. L’AKEP controlla, supervisiona e garantisce il rispetto degli impegni che ha reso obbligatori ai sensi del punto 8 del presente articolo, così come controlla, controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 92 della presente legge, tenendo conto della loro portata per il periodo in cui sono diventati vincolanti al termine del periodo iniziale.
13. Qualora l’AKEP ritenga che un’impresa non abbia ottemperato agli impegni resi vincolanti ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo, essa infliggerà sanzioni a tale impresa in conformità alle disposizioni degli articoli 183 e 184 della presente legge.
14. L’AKEP può riesaminare gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 7 dell’articolo 92 della presente legge, fatte salve le procedure di ispezione e monitoraggio volte a garantire il rispetto degli obblighi specifici previsti dalla presente legge.
Articolo 106
L'imprenditore che opera esclusivamente nel settore all'ingrosso
1. Qualora l’AKEP, in conformità alle disposizioni dell’articolo 90 della presente legge, designi un’impresa detentrice di un potere di mercato significativo in uno o più mercati all’ingrosso, che non fornisca servizi di comunicazioni elettroniche nei mercati al dettaglio, l’AKEP verifica se tale impresa presenti le seguenti caratteristiche:
a) tutte le società e le unità aziendali dell’imprenditore che sono controllate, ma non necessariamente di proprietà, dallo stesso proprietario finale o da qualsiasi azionista che eserciti il controllo sull’imprenditore, sia attualmente che in prospettiva futura, operano esclusivamente nel mercato all’ingrosso dei servizi di comunicazione elettronica e non svolgono alcuna attività in nessuno dei mercati al dettaglio dei servizi di comunicazione elettronica forniti agli utenti finali nella Repubblica di Albania;
b) l'imprenditore non è tenuto a stipulare un accordo di esclusiva con un determinato operatore a valle. a valle, e che opera in qualsiasi mercato della fornitura al dettaglio di servizi di comunicazione elettronica agli utenti finali oppure fa parte di un accordo, il quale di fatto è soggetto a un accordo di esclusiva.
2. Qualora l’AKEP ritenga che gli obblighi imposti ai sensi del punto 1 del presente articolo siano stati adempiuti, potrà imporre a tale impresa solo gli obblighi previsti dagli articoli 95 e 98 della presente legge, oppure a prezzi relativamente equi e ragionevoli, qualora ciò sia giustificato sulla base di un’analisi del mercato rilevante, compresa una valutazione del comportamento probabile dell’impresa dichiarata detentrice di un potere di mercato significativo in tale mercato.
3. L’AKEP riesamina in qualsiasi momento gli obblighi imposti all’impresa ai sensi del presente articolo qualora ritenga che le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo non siano più soddisfatte e, se del caso, applica le disposizioni degli articoli da 90 a 99 della presente legge. L’impresa deve informare senza indugio l’AKEP di qualsiasi cambiamento, a seconda delle circostanze, relativo al paragrafo 1 del presente articolo.
4. L’AKEP riesamina inoltre gli obblighi imposti all’impresa alla quale è stato riconosciuto un potere di mercato significativo, ai sensi del presente articolo, qualora, sulla base di prove che dimostrino che i termini e le condizioni offerti dall’impresa ai propri clienti a valle a valle hanno causato o potrebbero causare preoccupazioni e problemi per la concorrenza sul mercato, con ripercussioni sugli utenti finali, e per i quali è necessario imporre uno o più degli obblighi previsti dagli articoli 93, 96, 97 o 99 della presente legge, oppure per la modifica degli obblighi imposti ai sensi del comma 2 del presente articolo.
5. L'imposizione e la revisione degli obblighi previsti dal presente articolo sono effettuate in conformità alle procedure di consultazione stabilite dall'articolo 44 della presente legge.
Articolo 107
Migrazione dell'infrastruttura esistente
1. Le imprese alle quali sia stato riconosciuto un potere di mercato significativo in uno o più mercati rilevanti, ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, sono tenute a notificare all’AKEP, in anticipo e tempestivamente, l’intenzione di rimuovere o sostituire con una nuova infrastruttura una parte della rete, comprese le infrastrutture legacy necessarie al funzionamento di una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 92 a 106 della presente legge.
2. L’AKEP garantisce che il processo di smantellamento o sostituzione preveda un calendario e condizioni trasparenti, con un adeguato periodo di preavviso per la transizione e per garantire la disponibilità di prodotti alternativi di qualità comparabile, assicurando l’accesso all’infrastruttura di rete potenziata e sostituendo gli elementi necessari a tutela della concorrenza e dei diritti degli utenti finali.
3. Per quanto riguarda i beni di cui si propone la rimozione o la sostituzione, l’AKEP revoca gli obblighi una volta accertato che il fornitore di accesso:
a) ha creato le condizioni adeguate per la migrazione, anche mettendo a disposizione un prodotto di accesso alternativo di qualità comparabile, così come era disponibile, utilizzando l’infrastruttura preesistente e consentendo ai richiedenti l’accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
b) abbia rispettato le condizioni e abbia notificato ad AKEP l'iter, in conformità con il presente articolo.
Tale revoca sarà attuata secondo le procedure di cui all'articolo 44 della presente legge.
4. La presente clausola non incide sulla disponibilità di prodotti regolamentati, quali la fibra ottica inattiva, l’accesso locale virtuale illimitato o altri prodotti. flusso di bit, imposti dall'AKEP per il potenziamento dell'infrastruttura di rete, in conformità con le procedure previste dagli articoli 90 e 92 della presente legge.
Articolo 108
Linee guida per reti ad altissima capacità
L'AKEP emana norme relative alle reti ad altissima capacità sulla base delle linee guida del BERECdel regolamento del BEREC sulle reti ad altissima capacità e specifica i criteri che una rete nel mercato nazionale deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità, in particolare per quanto riguarda i parametri di errore. relativo alla resilienza della larghezza di banda in downlink e uplink e agli errori, il suo ritardo e la sua variazione. I criteri che una rete nel mercato nazionale deve soddisfare per essere considerata una rete ad altissima capacità vengono aggiornati periodicamente dall’AKEP, sulla base delle linee guida del BEREC in materia.
Capitolo XV
Controllo normativo dei servizi al dettaglio
Articolo 109
Controllo normativo dei servizi al dettaglio
1. L’AKEP impone obblighi normativi alle imprese designate come detentrici di un potere di mercato significativo in un mercato al dettaglio rilevante, ai sensi della presente legge, qualora:
a) se, sulla base dei risultati di un’analisi di mercato effettuata ai sensi dell’articolo 90 della presente legge, l’AKEP accerta che un determinato mercato al dettaglio, individuato ai sensi dell’articolo 89 della presente legge, non è soggetto a concorrenza effettiva;
b) L’AKEP conclude che gli obblighi previsti dagli articoli da 93 a 99 della presente legge, per quanto riguarda il mercato all’ingrosso, non consentono il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. Gli obblighi imposti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo si basano sulla natura del problema individuato e sono proporzionati e giustificati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge. Gli obblighi imposti comprendono il divieto per le imprese identificate di applicare prezzi eccessivi che ostacolino l’ingresso nel mercato o limitino la concorrenza mediante la fissazione di prezzi predatori, nonché il divieto di mostrare un’indebita preferenza per specifici utenti finali o servizi in bundle, in modo irragionevole. L’AKEP applica a tali imprese misure adeguate, quali limiti massimi ai prezzi al dettaglio, controlli sulle tariffe individuali o misure volte ad allineare le tariffe ai costi o ai prezzi praticati in mercati comparabili, al fine di tutelare gli interessi degli utenti finali e promuovere una concorrenza effettiva.
3. L’AKEP garantisce che, qualora un’impresa sia soggetta alla regolamentazione delle tariffe al dettaglio o ad altre normative pertinenti in materia di vendita al dettaglio, vengano implementati i sistemi di contabilità dei costi necessari e adeguati. L’AKEP specifica il formato e la metodologia della contabilità utilizzata. La conformità al sistema di contabilità dei costi è verificata da un organismo indipendente qualificato. L’AKEP garantisce che venga pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità.
4. Prima di emanare la decisione relativa alla regolamentazione delle tariffe al dettaglio, l’AKEP avvia un processo di consultazione con le parti interessate, ai sensi degli articoli 44 e 45 della presente legge.
5. La decisione relativa alla regolamentazione delle tariffe comprende disposizioni riguardanti:
a) un periodo di tempo ragionevole;
b) l'obbligo di fornire informazioni ai sensi dell'articolo 41 della presente legge;
c) le condizioni relative ai tempi di presentazione al mercato delle tariffe approvate;
c) le condizioni di accompagnamento nel caso in cui una tariffa venga applicata in modo diverso da quella approvata o venga modificata dopo l'approvazione;
d) gli obblighi relativi all'adeguamento delle tariffe approvate in caso di variazione delle tariffe di accesso e di interconnessione;
dh) le condizioni per la notifica delle variazioni tariffarie in conformità con i prezzi regolamentati.
6. L’AKEP non applica i meccanismi di controllo delle vendite al dettaglio di cui al paragrafo 1 del presente articolo ai mercati geografici o a quelli degli utenti finali qualora ritenga che vi sia una concorrenza effettiva.
Capitolo XVI
Obblighi di servizio universale
Articolo 110
Servizio universale a prezzi accessibili
1. L’AKEP garantisce che tutti i consumatori presenti sul territorio della Repubblica di Albania abbiano accesso, a un prezzo accessibile e alle condizioni nazionali previste, a servizi Internet disponibili e adeguati. banda larga e nei servizi di comunicazione vocale, secondo gli standard di qualità specificati dall’AKEP, compresa la fornitura di un collegamento di rete da una postazione fissa.
2. L’AKEP garantisce inoltre la disponibilità dei servizi a prezzi accessibili di cui al paragrafo 1 del presente articolo da postazioni non fisse, ove ciò sia necessario per assicurare la piena partecipazione sociale ed economica dei consumatori alla società.
3. Definizione del servizio di accesso a Internet banda larga, ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, è effettuata dall’AKEP con l’obiettivo di garantire la capacità di connessione. banda larga, necessaria per la partecipazione sociale ed economica alla vita della società, tenendo conto della capacità minima di connettività. banda larga, che è apprezzato dalla maggior parte dei consumatori della Repubblica di Albania.
4. Servizio di accesso a Internet banda larga deve essere in grado di fornire la capacità necessaria a supportare almeno i seguenti servizi:
a) e-mail;
b) i motori di ricerca, che consentono la ricerca e il recupero di ogni tipo di informazione;
c) strumenti di formazione di base e di istruzione online;
c) giornali, notizie online;
d) l'acquisto o l'ordinazione di beni o servizi su Internet;
d) ricerca di lavoro e strumenti per la ricerca di lavoro;
e) reti professionali;
e) servizi bancari online;
f) l'utilizzo dei servizi di e-government;
g) social media e messaggistica istantanea;
gj) chiamate e videochiamate di qualità standard.
5. La connessione di rete di cui al paragrafo 1 e, se del caso, al paragrafo 2 del presente articolo, può essere limitata alla sola fornitura di servizi di comunicazione vocale qualora il consumatore ne faccia richiesta.
6. L’AKEP, d’intesa con il ministero e previa consultazione pubblica ai sensi dell’articolo 45 della presente legge, può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo alle microimprese, alle piccole e medie imprese o alle organizzazioni senza scopo di lucro.
Articolo 111
Garanzia del servizio universale
1. L’AKEP può designare uno o più operatori per la fornitura del servizio universale, come definito al punto 3 dell’articolo 110 della presente legge, ivi compreso, nella misura applicabile, i requisiti di cui al paragrafo 4 dell’articolo 110, in modo da coprire l’intero territorio del Paese. L’AKEP può designare diversi operatori o un consorzio di operatori per fornire diversi elementi del servizio universale o per coprire diverse parti del territorio della Repubblica di Albania.
2. Le norme per la designazione del fornitore del servizio universale sono approvate con decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, e si basano sui principi di efficacia, obiettività, trasparenza e non discriminazione. A nessuna impresa deve essere precluso il diritto di diventare fornitore del servizio universale.
3. L’AKEP conduce la procedura per la designazione del fornitore del servizio universale, in conformità alle norme approvate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, tenendo conto di:
a) la situazione e l’evoluzione del mercato delle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania, in relazione alla necessità di garantire il servizio universale;
b) le capacità tecniche, finanziarie e di affidabilità del gestore per la fornitura del servizio universale in una determinata area o su tutto il territorio della Repubblica di Albania, entro il termine stabilito;
c) i rispettivi costi netti della fornitura del servizio universale, nonché, se del caso, l’importo della compensazione che l’operatore può richiedere per la fornitura del servizio universale.
4. Al termine della procedura di determinazione e previa approvazione del ministro, l’AKEP sottoscrive l’accordo con il fornitore del servizio universale.
5. L’AKEP vigilerà costantemente sulle attività del fornitore del servizio universale. Il fornitore del servizio universale dovrà presentare all’AKEP, almeno una volta all’anno, i dati relativi alle proprie attività.
6. Qualora un fornitore di servizio universale intenda trasferire una parte sostanziale o la totalità delle attività della propria rete di accesso locale a un soggetto giuridico con una diversa struttura proprietaria, è tenuto a darne preavviso all’AKEP affinché quest’ultima possa valutare gli effetti dell’operazione proposta, relativi alla fornitura di accesso e servizi da postazioni fisse, come definiti all’articolo 110 della presente legge. L’AKEP decide in merito alla modifica o alla revoca di specifici obblighi di autorizzazione in conformità con la presente legge.
Articolo 112
Erogazione di un servizio universale a prezzi accessibili
1. L’AKEP monitora l’andamento e il livello dei prezzi al dettaglio dei servizi definiti nell’articolo 110 della presente legge, disponibili sul mercato, in particolare in relazione ai prezzi e ai redditi dei consumatori nel territorio della Repubblica di Albania.
2. Qualora l’AKEP ritenga che i prezzi al dettaglio dei servizi previsti dall’articolo 110 della presente legge non siano accessibili, tenendo conto delle condizioni specifiche del Paese, laddove i consumatori a basso reddito o con particolari esigenze sociali non siano in grado di permettersi l’accesso a tali servizi, essa adotterà misure volte a garantire l’accessibilità economica del servizio di accesso a Internet per tali consumatori banda larga e servizi di comunicazione vocale, imponendo ai fornitori di tali servizi di offrire a tali consumatori tariffe o pacchetti tariffari alternativi, diversi da quelli offerti alle normali condizioni commerciali, o entrambi. L’AKEP può imporre ai fornitori di servizi l’applicazione di tariffe uniformi, compresa l’offerta di una tariffa media calcolata su base geografica per l’intero territorio.
3. In circostanze eccezionali, in particolare qualora l’imposizione di obblighi, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, a tutti i fornitori comporti un onere amministrativo o finanziario indebito per i fornitori stessi o per la Repubblica di Albania, l’AKEP può imporre l’obbligo di offrire tali tariffe o specifici pacchetti tariffari alternativi solo alle imprese designate come fornitori del servizio universale. A tali fornitori si applicano i requisiti di cui all’articolo 113 della presente legge.“con le necessarie modifiche”.
4. Quando l’AKEP designa una o più imprese come fornitori di servizio universale, deve garantire che tutti i consumatori a basso reddito o con particolari esigenze sociali possano beneficiare della possibilità di scegliere tra imprese che offrono opzioni tariffarie adeguate alle loro esigenze, salvo nei casi in cui ciò risulti impossibile o qualora la possibilità di scegliere tra diverse imprese comporti un onere organizzativo o finanziario aggiuntivo ed eccessivo.
5. L’AKEP garantisce che i consumatori aventi diritto a tariffe o pacchetti tariffari alternativi stipulino un contratto con un fornitore di servizio universale, di cui all’articolo 110 della presente legge, oppure con un fornitore designato ai sensi del comma 4 del presente articolo, garantendo il mantenimento del proprio numero di telefono per un periodo di tempo adeguato, evitando così un’interruzione irragionevole del servizio.
6. L’AKEP garantisce che le imprese che offrono tariffe o pacchetti tariffari alternativi destinati ai consumatori a basso reddito o con particolari esigenze sociali, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, comunichino all’AKEP i dettagli di tali offerte. L’AKEP garantisce che le condizioni alle quali le imprese offrono tariffe o pacchetti tariffari alternativi, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, siano pienamente trasparenti e siano pubblicate e applicate nel rispetto del principio di non discriminazione. L’AKEP può richiedere la modifica o il ritiro di tali tariffe o pacchetti tariffari alternativi.
7. L’AKEP, tenendo conto delle circostanze nazionali, garantisce che venga offerto un sostegno adeguato ai consumatori con disabilità e, ove opportuno, vengano adottate altre misure specifiche per garantire che siano disponibili e a prezzi accessibili apparecchiature terminali e servizi adeguati che favoriscano un accesso equivalente, compresi, se necessario, servizi completi di conversione vocale e di conversione testuale.
8. Nell’attuazione del presente articolo, l’AKEP terrà conto della necessità di ridurre al minimo le distorsioni del mercato.
9. L’AKEP può estendere l’ambito di applicazione del presente articolo per includere gli utenti finali che sono microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
Articolo 113
Disponibilità del servizio universale
1. Quando l’AKEP, sulla base dei risultati dell’indagine geografica effettuata ai sensi dell’articolo 43, paragrafo 1, della presente legge, non appena disponibili, nonché di eventuali dati aggiuntivi richiesti, dimostri che la disponibilità di un servizio di accesso a Internet adeguato banda larga e i servizi di comunicazione vocale da postazioni fisse, come definiti all’articolo 110 della presente legge, non possono essere forniti a condizioni di mercato normali né tramite altri strumenti di politica pubblica disponibili nella Repubblica di Albania o in varie parti di essa, l’AKEP imporrà gli obblighi di servizio universale adeguati per soddisfare tutte le richieste ragionevoli degli utenti finali relative all’accesso a tali servizi nelle parti pertinenti del proprio territorio.
2. AKEP stabilisce il modo più efficiente e adeguato per garantire la disponibilità di un servizio di accesso a Internet adeguato. banda larga e servizi di comunicazione vocale da postazioni fisse, come definiti ai sensi dell’articolo 110 della presente legge, nel rispetto dei principi di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità. L’AKEP si adopererà per ridurre al minimo le distorsioni del mercato, in particolare la fornitura di servizi a prezzi o a condizioni che si discostano dalle normali condizioni commerciali, salvaguardando al contempo l’interesse pubblico.
3. Quando l’AKEP designa uno o più operatori per l’intero territorio della Repubblica di Albania o per una parte di esso, al fine di garantire la disponibilità dei servizi, deve avvalersi di un meccanismo di designazione efficiente, oggettivo, trasparente e non discriminatorio, in cui nessun operatore sia escluso a priori dalla designazione. Tali metodi di designazione devono garantire che il servizio di accesso a Internet appropriato banda larga e i servizi di comunicazione vocale da postazioni fisse sono forniti a condizioni economicamente vantaggiose; tale procedura può essere utilizzata come strumento per determinare il costo netto dell’obbligo di servizio universale, ai sensi dell’articolo 127 della presente legge.
Articolo 114
Situazione dei servizi universali esistenti
1. AKEP può continuare a garantire la disponibilità o l'accessibilità economica di altri servizi, diversi dal servizio di accesso appropriato. banda larga, come definiti ai sensi dell’articolo 110 della presente legge, e i servizi di comunicazione vocale da postazione fissa in vigore al momento dell’entrata in vigore della presente legge, qualora la necessità di tali servizi sia giustificata dalle condizioni nazionali. Quando l’AKEP designa una o più imprese, sul territorio nazionale o in una parte di esso, per la fornitura di tali servizi, si applicano le disposizioni dell’articolo 113 della presente legge. Il finanziamento di tali obblighi è conforme all’articolo 128 della presente legge.
2. L’AKEP provvederà a riesaminare gli obblighi previsti dal presente articolo entro tre anni dall’entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni.
Articolo 115
Controllo delle spese
1. L’AKEP garantisce che, nell’offrire strutture o servizi aggiuntivi oltre a quelli specificati nell’articolo 110 della presente legge, i fornitori di servizi di accesso a Internet adeguati banda larga e i servizi di comunicazione vocale, forniti in conformità agli articoli da 110 a 113 della presente legge, non impongano agli utenti finali termini e condizioni che li obblighino a pagare per infrastrutture o servizi non necessari o non richiesti per il servizio richiesto.
2. L’AKEP garantisce che i fornitori di servizi di cui al punto 1 del presente articolo:
a) fornire le strutture e i servizi specifici di cui agli articoli 116 e seguenti della presente legge, affinché i consumatori abbiano la possibilità di monitorare e controllare le proprie spese;
b) disporre di un sistema interno volto a impedire l'interruzione ingiustificata dei servizi di comunicazione vocale o di un adeguato servizio di accesso a Internet. banda larga per i consumatori, come definiti all'articolo 116 della presente legge, compreso un meccanismo adeguato per verificare il perdurare dell'interesse all'utilizzo del servizio.
L'AKEP può estendere l'ambito di applicazione della presente disposizione agli utenti finali che siano microimprese, piccole e medie imprese e organizzazioni senza scopo di lucro.
3. Qualora l’AKEP ritenga soddisfacente l’elevato livello di disponibilità delle infrastrutture in condizioni di mercato normali, come indicato al paragrafo 2 del presente articolo, potrà revocare tali obblighi in parte o su tutto il territorio della Repubblica di Albania.
Articolo 116
Strutture e servizi
1. L’AKEP garantisce che le imprese di comunicazioni elettroniche forniscano le seguenti funzionalità e servizi, relativi al controllo delle tariffe, al cambio di operatore e alla portabilità del numero, nonché altre funzionalità aggiuntive a beneficio dei consumatori, se del caso:
a) fatturazione dettagliata;
b) la possibilità di bloccare gratuitamente le comunicazioni in uscita, a discrezione dell'utente;
c) sistemi di pagamento anticipato;
c) pagamento rateale del canone di allacciamento alla rete;
d) misure specifiche in caso di mancato pagamento delle fatture;
d) consulenza tariffaria;
e) controllo delle spese;
e) la possibilità di disattivare la fatturazione tramite terze parti;
f) ulteriori agevolazioni previste dalla presente legge.
2. I servizi di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono messi a disposizione dei consumatori e di altre categorie di utenti finali, ad eccezione delle lettere “c”, “ç” ed “e” del paragrafo 1 del presente articolo, che si applicano esclusivamente ai consumatori.
Articolo 117
Fatturazione dettagliata
1. Gli imprenditori sono tenuti a fornire agli utenti finali una fattura dettagliata e gratuita, affinché questi possano:
a) verificare e controllare le tariffe applicate per l’utilizzo del servizio di accesso a Internet e/o dei servizi di comunicazione vocale o dei servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri, ai sensi dell’articolo 154 della presente legge;
b) monitorarne adeguatamente l'utilizzo e le spese, esercitando così un ragionevole grado di controllo sulle relative fatture.
2. L’AKEP, in conformità con i requisiti della normativa in materia di protezione dei dati personali e della privacy, stabilisce il livello minimo di dettaglio delle fatture che i fornitori devono mettere a disposizione degli utenti finali a titolo gratuito. Gli utenti finali hanno inoltre il diritto di ricevere gratuitamente una fattura non dettagliata.
3. Ove opportuno, il fornitore può offrire ai propri utenti finali fatture più dettagliate, previa applicazione di costi ragionevoli o senza alcun costo aggiuntivo per il dettaglio supplementare.
4. La fattura dettagliata riporta chiaramente l’identità del fornitore del servizio e la durata addebitata per i servizi a valore aggiunto che utilizzano numeri a tariffa maggiorata, a meno che l’utente finale non abbia richiesto che tali informazioni non figurino sulla fattura.
5. La fattura di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può includere le chiamate verso numeri verdi e le chiamate verso i numeri di emergenza.
6. L’AKEP può richiedere agli operatori di fornire gratuitamente il servizio di identificazione del numero chiamante (CLI).
Articolo 118
Blocco facoltativo delle comunicazioni in uscita
1. Gli operatori devono offrire gratuitamente ai propri utenti finali la possibilità di bloccare, in modo selettivo, l’effettuazione di chiamate in uscita o l’invio di messaggi a tariffe maggiorate oppure, ove tecnicamente fattibile, le comunicazioni verso altri tipi di applicazioni simili.
2. Gli operatori devono garantire agli utenti finali la possibilità, senza costi aggiuntivi, di presentare una richiesta ai fornitori di servizi di comunicazione vocale o di comunicazione interpersonale, in base ai numeri, nel caso di cui all’articolo 154 della presente legge, per impedire l’effettuazione di chiamate in uscita o l’invio di messaggi a tariffe maggiorate o verso altri tipi di applicazioni simili o verso determinate categorie di numeri.
Articolo 119
Sistemi prepagati
L'AKEP può richiedere ai fornitori di offrire ai consumatori la possibilità di pagare l'accesso alla rete pubblica di comunicazioni elettroniche per l'utilizzo di servizi di comunicazione vocale, accesso a Internet o servizi di comunicazione interpersonale, In base alle disposizioni dell’articolo 154 della presente legge, ciò avverrà tramite sistemi prepagati.
Articolo 120
Pagamento rateale del canone di allacciamento alla rete
L'AKEP, ove necessario e in coordinamento con l'autorità responsabile della tutela dei consumatori, può richiedere ai fornitori di consentire ai consumatori di pagare il canone di allacciamento alla rete pubblica di comunicazioni elettroniche a rate distribuite nel tempo.
Articolo 121
Misure da adottare in caso di mancato pagamento delle fatture
1. L'AKEP autorizza il fornitore ad adottare misure speciali, che devono essere proporzionate, non discriminatorie e rese pubbliche, per far fronte al mancato pagamento delle fatture da parte degli utenti finali.
2. Le misure volte a contrastare il mancato pagamento delle fatture devono garantire che gli utenti finali ricevano dal fornitore un preavviso in merito a qualsiasi sospensione o interruzione del servizio, a seguito di un avviso in caso di mancato pagamento.
3. Salvo in caso di frode, mancato pagamento o ritardi di pagamento ricorrenti, tali misure garantiscono, per quanto tecnicamente possibile, che eventuali interruzioni del servizio siano limitate al servizio non pagato in questione.
4. La disconnessione dalla rete per mancato pagamento delle fatture avverrà solo previa adeguata notifica all'utente finale.
5. L’AKEP può richiedere che, prima della disconnessione totale, il fornitore attivi un periodo di servizio limitato, durante il quale all’utente finale è consentito effettuare solo chiamate gratuite, ad esempio chiamate al numero “112” e di ricevere solo il livello minimo di servizio di accesso a Internet definito dall’AKEP, in conformità con le condizioni nazionali.
Articolo 122
Informazioni sulle tariffe
I fornitori possono mettere a disposizione uno strumento tramite il quale gli utenti finali possano richiedere informazioni al fornitore in merito a tariffe alternative più convenienti, ove applicabile.
Articolo 123
Controllo delle spese con altri mezzi
I fornitori di servizi devono offrire mezzi alternativi, qualora questi siano ritenuti appropriati dall’AKEP, per contenere i costi dei servizi di comunicazione vocale, dei servizi di accesso a Internet o dei servizi di comunicazione interpersonale, Ai sensi dell’articolo 154 della presente legge, è previsto l’invio gratuito di notifiche di avviso ai consumatori, nei casi in cui vengano rilevate comunicazioni anomale o un significativo superamento del volume dei servizi consumati.
Articolo 124
Disattivazione della fatturazione tramite terze parti
All’utente finale viene offerta la possibilità di disattivare la facoltà dei fornitori di servizi di terze parti di utilizzare la fattura di un fornitore di servizi di accesso a Internet o di un fornitore di un servizio di comunicazione interpersonale accessibile al pubblico, per addebitare i propri prodotti o servizi.
Articolo 125
Servizi aggiuntivi
1. Tra i servizi aggiuntivi figurano i seguenti:
a) identificazione del numero del chiamante: il numero del chiamante viene visualizzato dal destinatario prima che la chiamata venga inoltrata;
b) l'inoltro dell'e-mail o l'accesso a e-mail, Alla risoluzione del contratto con un fornitore di servizi di accesso a Internet, ai sensi del comma 3 del presente articolo.
2. L’identificazione della linea del chiamante deve essere fornita in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali e della privacy e alle disposizioni del capitolo XIX della presente legge. Gli operatori devono fornire i dati e la segnalazione necessari per consentire l’identificazione del chiamante e le chiamate tra Stati membri, nella misura in cui ciò sia tecnicamente fattibile.
3. Il trasferimento della posta elettronica è fornito su richiesta e a titolo gratuito agli utenti finali che risolvono il contratto con un fornitore di servizi di accesso a Internet. All’utente finale viene garantito l’accesso alla propria posta elettronica all’indirizzo e-mail, in base alla denominazione commerciale o al marchio del precedente fornitore di accesso a Internet, per un periodo di tempo che AKEP ritenga necessario e proporzionato ai fini del trasferimento e-mail- i messaggi inviati a quell'indirizzo vengono reindirizzati a un nuovo indirizzo e-mail-i, come definito dall'utente finale.
Articolo 126
Numeri di porting
1. Gli operatori sono tenuti a consentire a tutti gli utenti finali titolari di numeri del Piano nazionale di numerazione che desiderino mantenere i propri numeri, indipendentemente dall’operatore che fornisce il servizio, di trasferire tali numeri:
a) nel caso delle coordinate geografiche, in una località specifica; e
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi località.
2. La portabilità del numero non si applica al trasferimento di numeri tra reti che forniscono servizi da postazioni fisse e reti mobili.
Articolo 127
Il costo degli obblighi di servizio universale
1. I fornitori di servizio universale hanno diritto a richiedere un indennizzo qualora la fornitura del servizio di accesso a Internet banda larga, come definiti ai sensi dell’articolo 110 della presente legge, e dei servizi di comunicazione vocale, come specificato negli articoli 110, 112 e 113 della presente legge, o il proseguimento della fornitura dei servizi universali esistenti, ai sensi dell’articolo 114 della presente legge, costituisce un onere ingiustificato e comporta costi aggiuntivi per il fornitore. Qualora l’AKEP ritenga che la fornitura di tali servizi costituisca un onere ingiustificato per i fornitori di servizi che richiedono un compenso, l’AKEP calcolerà i costi netti della fornitura di tali servizi.
2. Il compenso di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può in alcun caso superare il costo netto della fornitura del servizio universale.
3. I costi netti, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, sono calcolati in conformità all’articolo 129 della presente legge. I costi netti sono calcolati come differenza tra i costi netti della fornitura del servizio universale e i costi che il fornitore del servizio universale avrebbe sostenuto se non fosse stato il fornitore del servizio universale; in tale calcolo si tiene conto di qualsiasi beneficio, compresi eventuali benefici immateriali per il fornitore del servizio universale derivanti dalla fornitura del servizio universale.
4. L’AKEP stabilisce la metodologia per il calcolo dei costi netti e dei benefici immateriali da prendere in considerazione nel calcolo dei costi netti della fornitura del servizio universale, tenendo conto della raccomandazione dell’Unione europea sul servizio universale.
5. I fornitori del servizio universale sono tenuti a tenere una contabilità separata per i costi relativi alla fornitura del servizio universale.
6. I fornitori del servizio universale sono tenuti a presentare all’AKEP, entro il 30 aprile di ogni anno, le informazioni relative ai costi netti, al bilancio annuale e ai dati utilizzati per il calcolo dei costi netti per la fornitura del servizio universale. In caso contrario, perderanno il diritto di dichiarare i costi netti.
7. L’AKEP nominerà un esperto di revisione contabile indipendente incaricato di effettuare la revisione e di verificare le informazioni presentate ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.
8. L’AKEP conferma il calcolo dei costi netti per la fornitura del servizio universale. Se il fornitore del servizio universale è stato selezionato tramite una procedura di gara pubblica, l’AKEP, nella propria valutazione, tiene conto anche dei costi di fornitura del servizio universale presentati dal fornitore nel corso della procedura di gara. L’AKEP tiene conto delle differenze di costo solo qualora le condizioni al momento della gara d’appalto siano mutate e il fornitore del servizio universale dimostri all’AKEP, in modo convincente, obiettivo e trasparente, l’esistenza di tali differenze di costo. L’AKEP pubblica i risultati del calcolo dei costi e della verifica effettuata sulle informazioni presentate dal fornitore del servizio universale.
9. L’AKEP stabilisce l’entità del compenso. Sulla base dei calcoli effettuati, l’AKEP può decidere che il fornitore del servizio universale non abbia diritto al compenso oppure può stabilire un importo inferiore a quello richiesto dal fornitore.
10. Il fornitore del servizio universale ha il diritto di presentare ricorso contro la decisione adottata ai sensi del paragrafo 9 del presente articolo, in conformità con la normativa vigente.
Articolo 128
Finanziamento degli obblighi di servizio universale
1. Qualora l’AKEP, sulla base dei calcoli dei costi netti di cui all’articolo 127 della presente legge, ritenga che tali costi costituiscano un onere eccessivo per il fornitore, l’AKEP istituisce il fondo per il servizio universale al fine di compensare i costi netti sostenuti per la fornitura del servizio universale. Il fondo per il servizio universale è gestito e amministrato dall’AKEP. Tale fondo è inviolabile per qualsiasi altro scopo e l’eventuale parte non utilizzata viene accumulata e riportata all’anno successivo.
2. Il Fondo per il servizio universale è finanziato dalle imprese proprietarie di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e che forniscono servizi di comunicazioni elettroniche, nonché dai fornitori di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche presenti sul territorio della Repubblica di Albania, in conformità con le disposizioni del relativo regolamento dell’AKEP. Il finanziamento del servizio universale deve essere effettuato in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato, senza distorcere la concorrenza o la domanda degli utenti.
3. L’AKEP stabilisce la quota di finanziamento in conformità al paragrafo 2 del presente articolo, che, per tutti gli operatori tenuti a contribuire al finanziamento del servizio universale, non deve superare l’11 per cento dei ricavi totali derivanti dalle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e dalla fornitura di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche.
4. Gli imprenditori sono tenuti a versare i contributi, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, su un conto AKEP dedicato entro un termine prestabilito, e comunque non oltre il 30 maggio dell'anno in corso per l'anno precedente.
5. Entro il 30 aprile di ogni anno, gli operatori sono tenuti a comunicare all’AKEP i ricavi conseguiti nell’anno precedente, derivanti dalla fornitura di reti o servizi di comunicazione pubblici nella Repubblica di Albania, presentando all’AKEP il proprio bilancio annuale, corredato della relazione del revisore contabile.
6. L’AKEP effettuerà versamenti annuali dal conto dei contributi per il servizio universale al fine di compensare qualsiasi fornitore di servizio universale designato a garantire tale servizio, per importi pari ai costi netti approvati per la garanzia del servizio universale.
Articolo 129
Calcolo e copertura dei costi del servizio universale
1. L’AKEP valuta tutte le modalità atte a garantire incentivi adeguati affinché gli operatori adempiano agli obblighi di servizio universale in modo economicamente efficiente. Il costo netto degli obblighi di servizio universale è calcolato come differenza tra il costo netto sostenuto da ciascun operatore che opera nell’ambito di tali obblighi e il costo che avrebbe sostenuto se non fosse soggetto a tali obblighi. Il calcolo dei costi netti tiene conto dei costi che ciascun operatore avrebbe scelto di evitare se non fosse stato obbligato a fornire il servizio universale. Il calcolo del costo netto valuterà i benefici, compresi quelli immateriali, per l’operatore del servizio universale.
2. Il calcolo dovrebbe basarsi sui costi attribuibili:
a) elementi dei servizi individuati che possono essere forniti solo in perdita o a un costo che non verrebbe sostenuto in normali condizioni commerciali per la prestazione di servizi;
b) agli utenti finali o a specifici gruppi di utenti finali, i quali, tenuto conto dei costi di fornitura della rete e del servizio specificati, i ricavi generati e gli eventuali prezzi medi geografici fissati dallo Stato membro, potrebbero essere serviti solo in perdita o a costi che non sarebbero stati sostenuti in normali condizioni commerciali di fornitura del servizio.
3. Gli elementi previsti dal paragrafo 2, lettera a), del presente articolo possono includere elementi di servizio, quali l’accesso ai servizi telefonici per i numeri di emergenza, la messa a disposizione di determinati telefoni pubblici, la messa a disposizione di determinati servizi o apparecchiature per gli utenti finali con disabilità.
4. Le definizioni di cui al paragrafo (b) del punto 2 del presente articolo includono quegli utenti finali, o gruppi di utenti finali, che non sarebbero in grado di ottenere il servizio da un operatore a normali condizioni commerciali e che non sono tenuti a fornire il servizio universale.
5. Il calcolo del costo netto degli aspetti specifici degli obblighi di servizio universale deve essere effettuato separatamente e in modo tale da evitare il doppio conteggio di eventuali benefici e costi diretti o indiretti. Il costo netto complessivo degli obblighi di servizio universale per ciascuna impresa è calcolato come somma dei costi netti derivanti dai singoli elementi di tali obblighi, tenendo conto di eventuali benefici non monetari. La responsabilità della verifica del costo netto spetta all’autorità nazionale di regolamentazione.
6. La copertura o il finanziamento di eventuali costi netti derivanti dagli obblighi di servizio universale può rendere necessaria la compensazione delle imprese soggette a tali obblighi per i servizi da esse forniti in condizioni commerciali anomale. L’AKEP garantisce che la compensazione sia effettuata in modo obiettivo, trasparente, non discriminatorio e proporzionato e che comporti il minor grado possibile di distorsione della concorrenza e della domanda degli utenti.
7. Ai sensi del punto 3 dell’articolo 128 della presente legge, il meccanismo di cofinanziamento dei costi, basato su un fondo, deve avvalersi di metodi trasparenti e neutri per la riscossione dei contributi, che evitino il rischio di imporre un doppio obbligo contributivo calcolato sia sul reddito che sulle spese degli imprenditori.
8. L’AKEP, ai sensi dell’articolo 19 della presente legge, è responsabile della riscossione dei contributi dalle imprese alle quali è stato riconosciuto l’obbligo di contribuire al costo netto degli obblighi di servizio universale, nonché di supervisionare il trasferimento dell’importo corrispondente dalle entrate amministrative alle imprese aventi diritto al risarcimento a valere sul fondo.
9. Nel rispetto delle norme in materia di tutela del segreto commerciale, l’AKEP pubblicherà una relazione annuale che illustri in dettaglio il costo calcolato degli obblighi di servizio universale, indicando i contributi versati da tutte le imprese coinvolte, compresi eventuali benefici di mercato di cui le imprese possano aver beneficiato, in conformità con gli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 110 a 114 della presente legge.
Articolo 130
Servizi aggiuntivi obbligatori
Oltre ai servizi compresi negli obblighi di servizio universale di cui agli articoli da 110 a 113 della presente legge, l’AKEP può decidere di garantire la disponibilità al pubblico di altri servizi aggiuntivi.
In tali casi, agli operatori non sarà imposto alcun obbligo di contribuire al meccanismo di compensazione previsto dal servizio universale a favore di un determinato operatore.
Capitolo XVII
Fonti di censimento
Articolo 131
Fonti di numerazione
1. L’AKEP garantisce risorse numeriche adeguate per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in conformità con il piano di numerazione. Il piano di numerazione stabilisce la struttura, la lunghezza e l’assegnazione dei numeri per l’accesso alle reti e ai servizi di comunicazione pubblici.
2. In base al piano nazionale di numerazione, l’AKEP concede diritti di utilizzo delle risorse di numerazione per la fornitura di servizi specifici a imprese diverse dai fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica, a condizione che le risorse di numerazione disponibili siano adeguate a soddisfare le esigenze attuali e quelle previste per il futuro.
3. I soggetti diversi dai fornitori di servizi di rete o di comunicazioni elettroniche, al momento della richiesta di risorse di numerazione, devono dimostrare la propria capacità di gestire tali risorse e di soddisfare tutti i requisiti di cui all’articolo 132 della presente legge.
4. Nel concedere i diritti di utilizzo delle risorse di numerazione, l’AKEP si attiene alle linee guida del BEREC-ut per quanto riguarda i criteri comuni per la valutazione della capacità di gestire le risorse di numerazione da parte di imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, nonché per la valutazione del rischio di esaurimento delle risorse di numerazione, qualora siano stati assegnati numeri a tali imprese.
5. L’AKEP sospenderà l’ulteriore concessione di diritti di utilizzo delle risorse di numerazione a soggetti diversi dai fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, qualora sia dimostrato che sussiste il rischio di esaurimento delle risorse di numerazione.
6. L’AKEP gestisce il piano di numerazione, in modo che:
a) garantire un'efficiente organizzazione e utilizzo dei numeri e delle sequenze numeriche;
b) soddisfare le ragionevoli esigenze degli operatori e dei fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche in materia di assegnazione dei numeri, in conformità con la presente legge;
c) garantire che l'assegnazione e l'utilizzo dei numeri avvengano in modo corretto, trasparente e non discriminatorio nei confronti di tutti i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico e delle imprese qualificate, conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.
7. L’AKEP garantisce che un’impresa alla quale sia stato concesso il diritto di utilizzare le risorse di numerazione non discrimini altri fornitori di servizi di comunicazione elettronica per quanto riguarda le risorse di numerazione utilizzate per fornire l’accesso ai propri servizi.
8. L’AKEP mette a disposizione numeri non geografici, che possono essere utilizzati per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale, fatto salvo il paragrafo 2 dell’articolo 135 della presente legge. Qualora i diritti di utilizzo delle risorse di numerazione siano stati concessi a imprese diverse dai fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica, la presente disposizione si applica anche ai servizi specifici per la cui fornitura sono stati concessi tali diritti di utilizzo.
9. L’AKEP garantisce che le condizioni per l’utilizzo delle risorse di numerazione, come stabilito dall’articolo 32 della presente legge, siano subordinate al diritto di utilizzare i numeri.
10. Il titolare del diritto di utilizzo dei numeri ai sensi della presente legge:
a) è tenuto a restituire i numeri o le serie di numeri assegnati qualora non siano in uso;
b) non possono utilizzare il numero o la serie di numeri indicati per scopi diversi da quelli per cui sono stati forniti;
c) non può cedere né concedere in locazione i numeri o le serie di numeri assegnati senza la previa approvazione dell’AKEP;
c) i numeri e le serie di numeri possono essere trasferiti insieme all'attività svolta qualora il nuovo titolare soddisfi i requisiti per l'utilizzo dei numeri e delle serie di numeri, in conformità con la decisione dell'AKEP;
d) è tenuto a versare i corrispettivi per la numerazione in conformità alla presente legge;
d) deve dare seguito alla richiesta di portabilità del numero in tutti i casi in cui tale richiesta venga presentata;
e) è tenuto a utilizzare i numeri o le serie di numeri forniti esclusivamente per lo scopo per cui sono stati concessi e a non arrecare alcun danno a nessun gruppo specifico di utenti;
e) adempiere agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali applicabili nella Repubblica di Albania in materia di assegnazione e utilizzo dei numeri.
11. Il prefisso numerico ‘00’ è il codice di accesso standard internazionale. Per l’utilizzo di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri tra località geografiche vicine in paesi diversi e lungo il confine, vengono stipulati accordi separati.
12. Per determinate categorie di numerazione, l’AKEP, previo parere del ministro, può concordare l’adozione di un piano di numerazione comune con gli Stati membri dell’UE. Gli utenti finali interessati da tali accordi vengono debitamente informati.
13. In conformità con i propri obblighi internazionali e al fine di garantire un’adeguata disponibilità di numeri, l’AKEP può modificare la struttura e la configurazione del piano di numerazione nonché l’assegnazione dei numeri. In tali circostanze, i titolari di numeri e serie di numeri non hanno diritto a richiedere alcun risarcimento. L’AKEP può modificare le decisioni relative all’assegnazione dei numeri e delle serie di numeri, anche su richiesta del titolare, ove ciò sia possibile. Gli utenti finali interessati da tali disposizioni o accordi vengono pienamente informati.
14. L’AKEP, ove tecnicamente fattibile e al fine di agevolare il cambio di fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica da parte degli utenti finali, promuove la continuazione della fornitura di tale servizio via etere, in particolare per il cambio di fornitore da parte degli utenti finali dei servizi machine-to-machine.
15. L’AKEP conserva tutti i dati relativi alla gestione del piano di numerazione. L’AKEP pubblica il Piano nazionale di numerazione e ogni successiva integrazione o modifica dello stesso, fatte salve solo le restrizioni imposte per motivi di sicurezza nazionale.
16. L’AKEP sostiene l’armonizzazione dei numeri o di specifiche serie di numeri, favorendo in tal modo sia il funzionamento del mercato nazionale sia lo sviluppo di servizi paneuropei.
Articolo 132
Procedura per la concessione del diritto di utilizzo delle risorse di numerazione
1. Ove necessario, l’AKEP, su richiesta di qualsiasi impresa che fornisca reti o servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche in virtù di un’autorizzazione generale, ai sensi dell’articolo 26 della presente legge, fatte salve le condizioni stabilite nell’articolo 28 e nella lettera c) del comma 1 dell’articolo 42 della presente legge, nonché alle norme per l’uso efficiente della numerazione, ai sensi della presente legge, concede diritti individuali di uso, specificando se tali risorse di numerazione possano essere trasferite e a quali condizioni.
2. I diritti di utilizzo delle risorse di numerazione sono concessi mediante procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate. L’AKEP decide in merito a tali richieste entro tre settimane. Le decisioni dell’AKEP relative ai diritti di utilizzo delle risorse di numerazione vengono pubblicate.
3. Le richieste di risorse di numerazione contengono i seguenti dati:
a) la denominazione, l'indirizzo della sede legale e i documenti in base ai quali viene verificata la registrazione dell'attività;
b) dati relativi al tipo, alla quantità e alla finalità dell’utilizzo dei numeri specifici o delle serie di numeri a cui si riferiscono;
c) il piano di valutazione dei bisogni per i prossimi tre anni;
c) la data prevista per l'inizio dell'utilizzo dei numeri o delle serie di numeri specificati;
d) ulteriori dati che AKEP potrebbe richiedere per gestire l'utilizzo dei numeri.
4. L’AKEP dovrà specificare in dettaglio, tramite un documento normativo, il contenuto e il modello del modulo di domanda, nonché i requisiti che il richiedente deve soddisfare.
5. L'AKEP decide di rifiutare l'assegnazione dei numeri nei casi in cui:
a) la domanda di ripartizione dei numeri contiene dati falsi;
b) il richiedente non è idoneo all'assegnazione di numeri o serie di numeri, ai sensi della presente legge;
c) l'uso previsto non giustifica la concessione della quantità o del tipo di numeri richiesti;
c) il richiedente ha fatture non pagate relative all'utilizzo delle risorse di numerazione;
d) il richiedente ha fatto un uso improprio delle risorse di numerazione in passato.
Gli operatori hanno il diritto di assegnare numeri o serie di numeri ai propri utenti finali nell'ambito dello schema di numerazione stabilito dall'AKEP.
Quando l’AKEP concede diritti di utilizzo delle risorse di numerazione per un periodo limitato, la durata di tale periodo deve essere adeguata al servizio in questione, in relazione all’obiettivo perseguito, Tenendo conto della necessità di prevedere un periodo adeguato per l’ammortamento dell’investimento.
6. Qualora l’AKEP abbia stabilito, previa consultazione delle parti interessate, ai sensi dell’articolo 44 della presente legge, che i diritti di utilizzo delle risorse di numerazione di eccezionale valore economico siano concessi mediante procedure di selezione competitive o comparative, essa può prorogare il termine di tre settimane di cui al comma 2 del presente articolo per un massimo di altre tre settimane.
7. L’AKEP non limita il numero di diritti di utilizzo individuali che saranno concessi, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per garantire un uso efficiente delle risorse di numerazione.
8. Il presente articolo si applica anche nei casi in cui l’AKEP conceda diritti di utilizzo delle risorse di numerazione a soggetti diversi dai fornitori di reti o servizi di comunicazioni elettroniche, ai sensi dell’articolo 131, paragrafo 2, della presente legge.
Articolo 133
Procedura per la concessione dei diritti di utilizzo dei nomi dominiodi
1. L’AKEP stabilirà, mediante regolamento, norme specifiche e dettagliate relative alla metodologia, ai pagamenti, alla procedura e alle modalità di gestione dei nomi di dominio. dominiodi domini e sottodomini, in conformità con la normativa vigente e con gli standard nazionali e internazionali.
2. L'AKEP tiene un registro per “nomi di dominio”la persona registrata e i soggetti che effettuano la registrazione, in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati.
3. Con delibera del Consiglio dei Ministri, vengono approvate le norme volte a garantire la sicurezza, la sostenibilità e l'accuratezza nella registrazione dei dati relativi a “nomi di dominio”.
Articolo 134
Linea telefonica di assistenza per i minori scomparsi
1. L’AKEP garantisce agli utenti finali l’accesso gratuito a un servizio che gestisce una linea telefonica dedicata alla segnalazione di casi di minori scomparsi. La linea telefonica deve essere raggiungibile al numero “116000”.
2. L’AKEP garantisce che gli utenti finali con disabilità abbiano il massimo accesso possibile ai servizi forniti tramite il numero “116000”. Le misure adottate per agevolare l’accesso degli utenti finali con disabilità a tali servizi quando si trovano in viaggio in altri paesi si basano sul rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti stabilite, ai sensi dell’articolo 53 della presente legge.
3. L’AKEP adotta le misure necessarie per garantire che l’autorità o l’impresa alla quale è stato assegnato il numero “116000” metta a disposizione le risorse necessarie per il funzionamento della linea telefonica.
4. L’AKEP garantisce che gli utenti finali siano adeguatamente informati sull’esistenza e sull’utilizzo dei servizi offerti tramite i numeri “116000” e, ove applicabile, “116111”.
5. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’AKEP provvederà a riesaminare, se necessario, tutte le assegnazioni di numeri di cui al presente articolo.
Articolo 135
Accesso a numeri e servizi
1. AKEP garantisce, ove economicamente fattibile, salvo nei casi in cui l'utente finale chiamato abbia scelto, per motivi commerciali, di limitare l'accesso del chiamante da una determinata area geografica, che gli utenti siano in grado di:
a) accedere a tutti i numeri previsti dal Piano nazionale di numerazione della Repubblica di Albania;
b) accedere a tutti i numeri, indipendentemente dalla tecnologia e dalle apparecchiature utilizzate dagli operatori, compresi i numeri appartenenti ai piani di numerazione di altri paesi e i numeri internazionali universali gratuiti (UIFN).
2. L’AKEP può imporre ai fornitori di reti pubbliche di comunicazioni elettroniche o di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico di bloccare, caso per caso, l’accesso a numeri o servizi, qualora ciò sia giustificato da motivi di frode o abuso. In tal caso, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica trattengono i ricavi corrispondenti derivanti dall’interconnessione o da altri servizi.
Articolo 136
Revoca delle decisioni relative all'assegnazione dei numeri e delle serie di numeri
1. L’AKEP revoca il diritto di utilizzare numeri e serie di numeri qualora si accerti che:
a) il titolare della domanda di utilizzo di numeri o serie di numeri non soddisfa i requisiti previsti dalla presente legge in materia di assegnazione di numeri e serie di numeri;
b) il titolare del diritto di utilizzo dei numeri e delle serie di numeri non ha versato tempestivamente il canone annuale per l'utilizzo dei numeri e delle serie di numeri;
c) il titolare dei diritti relativi all’uso di numeri e serie di numeri non abbia ancora iniziato a utilizzarli entro un periodo di tre anni dalla data della loro assegnazione;
c) il titolare dei diritti è stato cancellato dal registro o ha sospeso la propria attività presso il Centro Nazionale delle Imprese.
L'AKEP revoca inoltre il diritto di utilizzo dei numeri e delle serie di numeri su richiesta del titolare di tale diritto.
2. Nei casi previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP pubblica un avviso in cui spiega la revoca di numeri specifici e di serie di numeri.
3. Nei casi in cui la revoca derivi dal mancato pagamento della tassa di numerazione all’AKEP, il termine di revoca non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di ricezione della notifica, di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
4. Se la decisione è stata adottata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la revoca di numeri specifici e serie di numeri non ha effetto prima che siano trascorsi almeno 60 giorni dalla data di ricezione della notifica.
5. La revoca dei numeri e delle serie di numeri assegnati all’impresa avviene mediante notifica scritta da parte dell’AKEP.
Capitolo XVIII
Diritti dell'utente finale
Articolo 137
Esclusione di alcune microimprese
1. Le disposizioni del presente capitolo, ad eccezione degli articoli 138 e 139 della presente legge, non sono obbligatorie per le microimprese che forniscono servizi di comunicazione personale indipendenti da un numero di telefono, a meno che non offrano anche altri servizi di comunicazione elettronica.
2. Una microimpresa che beneficia dell’esenzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve informare gli utenti finali di tale esenzione prima di stipulare un contratto per la fornitura di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Tale esenzione, se applicata dalla microimpresa, deve inoltre essere chiaramente indicata sul suo sito web e inclusa come clausola di limitazione di responsabilità nel contratto stipulato con l’utente finale.
Articolo 138
Non discriminazione
I fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica non devono applicare agli utenti finali requisiti o condizioni generali di accesso o di utilizzo delle reti o dei servizi che differiscano in base alla nazionalità, alla residenza, all’ubicazione o alla sede legale dell’utente finale, salvo nei casi in cui tale trattamento differenziato sia oggettivamente giustificato.
Articolo 139
Tutela dei diritti fondamentali
1. Le misure nazionali relative all’accesso o all’utilizzo, da parte degli utenti finali, di servizi e applicazioni tramite reti di comunicazione elettronica devono rispettare i diritti fondamentali e i principi generali del diritto, come sanciti dalla Costituzione della Repubblica di Albania e dalle pertinenti convenzioni internazionali a cui l’Albania ha aderito.
2. Qualsiasi misura relativa all’accesso o all’utilizzo di servizi e applicazioni da parte degli utenti finali tramite reti di comunicazioni elettroniche, che possa limitare l’esercizio dei diritti o delle libertà riconosciuti dagli atti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è adottata solo se prevista dalla legislazione applicabile e nel rispetto di tali diritti o libertà. Le misure devono essere proporzionate e necessarie al raggiungimento degli obiettivi di interesse generale, riconosciuti dalla legislazione applicabile, o alla necessità di tutelare i diritti e le libertà altrui, in conformità al paragrafo 1 del presente articolo e ai principi generali del diritto, compreso il diritto a un ricorso effettivo e a un processo equo.
3. Tali misure devono essere adottate solo nel pieno rispetto del principio della presunzione di innocenza e del diritto alla vita privata. Deve essere garantito un procedimento preliminare, equo e imparziale, che includa il diritto di essere ascoltati della persona o delle persone interessate, a seconda della necessità di condizioni adeguate e di adeguamenti procedurali in casi urgenti debitamente motivati, in conformità con la Costituzione della Repubblica di Albania e con le convenzioni internazionali pertinenti di cui l’Albania è parte.
Articolo 140
Livello di armonizzazione
1. Le norme relative alla tutela degli utenti finali, applicate dall’AKEP o dall’autorità competente in materia di tutela dei consumatori, devono essere conformi alle disposizioni degli articoli da 141 a 154 della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge.
2. L’applicazione di disposizioni più rigorose in materia di tutela dei consumatori, diverse da quelle previste dagli articoli da 141 a 154 della presente legge, può proseguire per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che tali disposizioni siano ancora in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge e che qualsiasi restrizione al funzionamento del mercato albanese da esse derivante sia proporzionata all’obiettivo della tutela dei consumatori.
Articolo 141
Requisiti relativi ai contratti
1. Prima della conclusione del contratto o dell’accettazione di un’offerta corrispondente da parte del consumatore, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ad eccezione dei servizi di trasmissione finalizzati alla fornitura di servizi da macchina a macchina, sono tenuti a fornire al consumatore le informazioni richieste dalla normativa in materia di tutela dei consumatori e dall’articolo 180 della presente legge, nella misura in cui esse riguardino il servizio offerto.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile tramite un supporto durevole e in conformità alle disposizioni della normativa sulla tutela dei consumatori oppure, qualora non sia possibile fornire tali informazioni tramite un supporto durevole, il fornitore del servizio le rende disponibili in un documento facilmente accessibile e scaricabile dall’utente.
3. Il fornitore del servizio informa chiaramente il consumatore della disponibilità del documento di cui al punto 2 del presente articolo, nonché dell’importanza di scaricarlo a fini di documentazione, riferimento e futura riproduzione immutabile. Tali informazioni, su richiesta, devono essere fornite in un formato accessibile agli utenti finali con disabilità, in conformità con la normativa vigente che armonizza i requisiti di accessibilità per prodotti e servizi.
4. Le informazioni di cui ai punti 1 e 5 del presente articolo devono essere fornite anche agli utenti finali, che siano microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro, salvo nel caso in cui tali utenti diano il loro consenso esplicito a rinunciare, in tutto o in parte, ai diritti conferiti dalle presenti disposizioni.
5. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ad eccezione dei servizi di trasmissione utilizzati per fornire servizi da macchina a macchina, devono mettere a disposizione dei consumatori una sintesi concisa e di facile lettura del contratto. Tale sintesi deve individuare gli elementi chiave degli obblighi di informazione, come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, includendo almeno:
a) il nome, l’indirizzo e i recapiti del fornitore e, se diversi, i recapiti per la presentazione dei reclami;
b) le caratteristiche principali di ciascun servizio offerto;
c) i prezzi applicabili per l’attivazione del servizio di comunicazioni elettroniche, compresi tutti i canoni fissi periodici o quelli basati sul consumo di unità, qualora il servizio sia fornito a fronte di un pagamento monetario diretto;
c) la durata del contratto e le condizioni relative al suo rinnovo e alla sua risoluzione;
d) la misura in cui i prodotti e i servizi sono progettati per gli utenti finali con disabilità;
dh) per quanto riguarda i servizi di accesso a Internet, una sintesi delle informazioni richieste ai sensi delle lettere “c” e “d” del comma 1 dell'articolo 178 della presente legge.
6. I prestatori di servizi, soggetti agli obblighi di cui al punto 1 del presente articolo, compilano debitamente il modello di sintesi del contratto con le informazioni richieste, in conformità al regolamento approvato dall’AKEP, e devono fornire al consumatore il riepilogo del contratto a titolo gratuito e prima della conclusione del contratto, anche nel caso di contratti a distanza. Qualora, per ragioni tecniche oggettive, non sia possibile fornire il riepilogo del contratto in quel momento, esso deve essere fornito successivamente e senza indebito ritardo, e il contratto entra in vigore quando il consumatore, dopo aver ricevuto il riepilogo del contratto, conferma il proprio consenso.
7. Le informazioni di cui ai punti 1 e 5 del presente articolo costituiscono parte integrante del contratto e non possono essere modificate, salvo diverso accordo espresso tra le parti contraenti.
8. Quando i servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico o i servizi di comunicazione interpersonale vengono fatturati in base al tempo o al volume di utilizzo, i relativi fornitori devono offrire ai consumatori la possibilità di monitorare e controllare l’utilizzo di ciascuno di tali servizi. Tale funzione deve includere l’accesso tempestivo alle informazioni relative al livello di consumo dei servizi inclusi in un piano tariffario. In particolare, i fornitori devono inviare ai consumatori una notifica, prima che venga raggiunto qualsiasi limite di consumo previsto dal loro piano tariffario, nonché quando la quantità di un servizio inclusa nel piano tariffario sia stata interamente consumata, secondo quanto stabilito dalle autorità competenti in coordinamento con le autorità nazionali di regolamentazione, ove necessario.
9. L’AKEP può richiedere ai fornitori di fornire ulteriori informazioni sui livelli di consumo e può sospendere temporaneamente l’ulteriore utilizzo del servizio in questione una volta raggiunta una soglia finanziaria o quantitativa stabilita dall’AKEP.
10. Previa consultazione dell’autorità competente in materia di tutela dei consumatori, l’AKEP può intervenire su aspetti non disciplinati dal presente articolo, in particolare per risolvere eventuali problemi che dovessero sorgere.
Articolo 142
Trasparenza, confronto tra le offerte e pubblicazione delle informazioni
1. I fornitori di servizi di accesso a Internet e i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, qualora la fornitura di tali servizi sia soggetta a termini e condizioni, devono pubblicare le seguenti informazioni:
a) i dati di contatto dell'appaltatore;
b) una descrizione dei servizi offerti;
c) meccanismi di risoluzione delle controversie, compresi quelli messi a punto dall'imprenditore.
2. La descrizione dei servizi offerti ai sensi della lettera “b” del paragrafo 1 del presente articolo deve includere:
a) l’oggetto dei servizi forniti e le caratteristiche principali di ciascun servizio offerto, compresi eventuali livelli minimi di qualità del servizio, ove previsti, nonché eventuali restrizioni imposte dal fornitore all’uso delle apparecchiature dell’utente finale fornite;
b) i corrispettivi per i servizi prestati, comprese le informazioni relative a:
i. il numero di unità di comunicazione, quali: i volumi inclusi nel traffico dati, i minuti di chiamate vocali, il numero di messaggi inclusi in specifici piani tariffari e le tariffe applicabili per le unità di comunicazione aggiuntive;
ii. numeri o servizi soggetti a condizioni di fatturazione particolari;
iii. i costi di accesso e manutenzione, tutti i tipi di canoni di utilizzo, i piani tariffari speciali e destinati a gruppi specifici di utenti, le condizioni di fatturazione specifiche relative a eventuali costi aggiuntivi, nonché i costi relativi alle apparecchiature degli utenti finali, ove applicabile;
c) servizi post-vendita, manutenzione e assistenza clienti, nonché i relativi recapiti;
c) le clausole standard del contratto, compresa la durata del contratto, le tariffe applicabili in caso di risoluzione anticipata del contratto, i diritti relativi alla risoluzione delle offerte a pacchetto o dei loro elementi e le procedure dirette e le tariffe relative alla portabilità dei numeri e di altri identificativi, ove necessario;
d) informazioni sull'accesso ai servizi di emergenza e sulla posizione del chiamante, o su eventuali restrizioni relative a quest'ultima, qualora l'operatore sia un fornitore di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri;
dh) informazioni sulla misura in cui l’accesso ai servizi di emergenza possa o non possa essere garantito qualora l’operatore sia un fornitore di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero;
e) modifiche che limitano l'accesso o l'utilizzo dei servizi e delle applicazioni, nonché le località in cui tali servizi sono disponibili;
e) informazioni dettagliate sui prodotti e sui servizi, comprese eventuali caratteristiche, prassi, politiche o procedure, nonché le modifiche al funzionamento del servizio, create specificatamente per gli utenti finali con disabilità, in conformità con la normativa vigente. Tali utenti finali devono essere regolarmente informati in merito ai prodotti a loro destinati;
f) informazioni sulle procedure di misurazione e gestione del traffico stabilite dal fornitore al fine di evitare il sovraccarico dei collegamenti di rete e su come tali procedure possano influire sulla qualità del servizio;
g) informazioni dettagliate su prodotti e servizi, comprese eventuali funzioni, prassi, politiche, informazioni relative all’ubicazione e alle relative procedure, nonché modifiche al funzionamento del servizio, create specificatamente per gli utenti finali, con disabilità, nonché le modifiche alle condizioni di accesso, in conformità con la normativa vigente in materia di armonizzazione dei requisiti di accessibilità per prodotti e servizi.
3. Le informazioni pubblicate dai fornitori di servizi di accesso a Internet o di servizi di comunicazione pubblici, ai sensi del presente articolo, devono essere chiare, comprensibili e leggibili da sistemi automatici, compresa la pubblicazione sul proprio sito web in un formato accessibile agli utenti con disabilità, in conformità con la legislazione applicabile e i regolamenti dell’AKEP. L’AKEP, qualora lo ritenga necessario, ha il diritto di richiedere modifiche alle informazioni pubblicate. L’AKEP può esigere che le tariffe relative alle singole categorie di servizi, compresi i servizi a valore aggiunto, siano fornite immediatamente prima dell’effettuazione della chiamata vocale.
4. Le informazioni richieste ai sensi del presente articolo vengono aggiornate regolarmente. L’AKEP, in coordinamento con la Commissione per la tutela dei consumatori, può specificare ulteriori requisiti relativi alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate. Le informazioni, su richiesta, devono essere trasmesse all’AKEP e alla Commissione per la tutela dei consumatori prima della loro pubblicazione.
5. L’AKEP garantisce che gli utenti finali abbiano libero accesso ad almeno uno strumento di confronto indipendente, che consenta loro di confrontare e valutare diversi servizi di accesso a Internet e servizi di comunicazione interpersonale, sulla base di dati disponibili al pubblico e, ove applicabile, del servizio di comunicazione interpersonale disponibile al pubblico e indipendente dai numeri, in relazione a:
a) i prezzi e le tariffe dei servizi offerti in cambio di pagamenti monetari diretti, periodici o per unità;
b) la qualità del servizio nei casi in cui sia garantito un livello minimo di qualità del servizio o in cui l'operatore sia tenuto a pubblicare tali informazioni ai sensi dell'articolo 143 della presente legge.
6. Lo strumento di confronto, ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo, deve:
a) essere operativamente indipendente dai fornitori di tali servizi, al fine di garantire la parità di trattamento di tali fornitori nei risultati di ricerca;
b) pubblicare in modo chiaro i nomi dei proprietari e dei gestori dello strumento di confronto;
c) definire criteri chiari e oggettivi su cui si basa il confronto;
c) utilizzare un linguaggio semplice e chiaro;
d) fornire informazioni accurate e aggiornate e indicare la data dell'ultimo aggiornamento;
d) essere aperto a qualsiasi fornitore di servizi di accesso a Internet o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, mettendo a disposizione le informazioni pertinenti e includendo un'ampia gamma di offerte che copra una parte significativa del mercato e, qualora le informazioni presentate non rispecchino in modo completo il mercato, indicandolo chiaramente prima di visualizzare i risultati;
e) garantire una procedura efficace per la segnalazione di informazioni inesatte;
e) prevedere la possibilità di confrontare i prezzi, le tariffe e la qualità del servizio tra le offerte disponibili per gli utenti finali e, ove previsto dalla normativa applicabile, tra tali offerte e le offerte standard accessibili al pubblico destinate ad altri utenti finali.
7. Gli strumenti di confronto che soddisfano i requisiti di cui al punto 6, se offerti da un soggetto diverso dall’AKEP, devono essere preventivamente certificati dall’AKEP. I soggetti terzi hanno il diritto di utilizzare, a titolo gratuito e in un formato di dati aperto, le informazioni pubblicate dai fornitori di servizi di accesso a Internet accessibili al pubblico o di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, al fine di rendere disponibili tali strumenti di confronto indipendenti.
8. L’AKEP può richiedere ai fornitori di servizi di accesso a Internet o di servizi di comunicazione interpersonale, sulla base dei dati disponibili al pubblico o per entrambe le categorie, a diffondere gratuitamente informazioni di interesse pubblico agli utenti finali esistenti e a quelli nuovi, a seconda dei casi, attraverso i mezzi di comunicazione che utilizzano abitualmente con gli utenti finali.
9. Nei casi previsti dal paragrafo 8 del presente articolo, le informazioni di interesse pubblico devono essere fornite dalle autorità pubbliche competenti in un formato standardizzato e, tra l’altro, devono riguardare i seguenti argomenti:
a) gli usi più comuni dei servizi di accesso a Internet e di comunicazione interpersonale basati su numeri e disponibili al pubblico, a sostegno o per lo svolgimento di attività illegali o per la diffusione di contenuti dannosi, in particolare laddove ciò possa pregiudicare il rispetto dei diritti e delle libertà altrui, compresa la violazione dei diritti in materia di protezione dei dati, del diritto d’autore e dei diritti connessi, nonché le relative conseguenze giuridiche;
b) misure di protezione contro i rischi per la sicurezza personale, la privacy e i dati personali nell’utilizzo dei servizi di accesso a Internet e dei servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri accessibili al pubblico.
Articolo 143
La qualità dei servizi di accesso a Internet e dei servizi di comunicazione interpersonale a disposizione del pubblico.
1. L'AKEP impone ai fornitori di servizi Internet o ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale di pubblicare, a beneficio degli utenti finali, informazioni comparabili, chiare, affidabili, di facile consultazione e aggiornate sulla qualità dei propri servizi.
2. Le informazioni sulla qualità del servizio vengono fornite nella misura in cui i fornitori di servizi esercitino un controllo diretto o, in base a un accordo sul livello di servizio, su almeno alcuni elementi della rete rilevanti a tal fine, nonché sulle misure adottate per garantire la parità di accesso agli utenti finali con disabilità.
3. L’AKEP può inoltre richiedere ai fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico di informare gli abbonati qualora la qualità dei servizi da essi offerti dipenda da fattori esterni, quali il controllo della trasmissione del segnale o la connettività di rete. Tali informazioni vengono fornite all’AKEP su richiesta e, se del caso, ad altre autorità competenti prima della loro pubblicazione.
4. Le misure volte a garantire la qualità del servizio devono essere conformi alle norme relative a un Internet aperto, come stabilito nel capitolo XXII della presente legge.
5. L’AKEP specifica i parametri di qualità del servizio da misurare, i metodi di misurazione applicabili, il contenuto, la forma e le modalità di pubblicazione delle informazioni, compresi eventuali meccanismi di certificazione della qualità, in conformità con le norme ETSI e ITU. I parametri, le definizioni e i metodi di misurazione, ove opportuno, includono:
a) per le chiamate vocali:
i. l'ora in cui è stata effettuata la chiamata;
ii. la percentuale di chiamate non andate a buon fine;
iii. la qualità della trasmissione della conversazione;
iv. i tempi di risposta alle chiamate all’operatore, al servizio clienti e ai servizi di elenco telefonico;
b) per le reti mobili:
i. disponibilità della rete;
ii. la probabilità che la connessione vada a buon fine in un’area coperta dalla rete;
iii. il rapporto sulle interruzioni delle chiamate;
c) per l'assistenza clienti:
i. il tempo che intercorre tra la richiesta di servizio e l'inizio della fornitura del servizio;
ii. la frequenza dei difetti;
iii. il tempo necessario per risolvere ed eliminare i difetti; la frequenza dei reclami relativi alla fatturazione;
c) Internet:
i. la velocità di trasferimento dei dati;
ii. il tempo necessario per il caricamento della pagina web;
iii. il ritardo; jitter; il tasso di perdita dei pacchetti.
6. L’AKEP, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, dovrà definire i parametri di qualità del servizio, compresi quelli relativi agli utenti finali con disabilità, i metodi di misurazione applicabili, il contenuto e il formato della pubblicazione delle informazioni, nonché i meccanismi di certificazione della qualità, sulla base delle migliori pratiche europee e delle norme nazionali e internazionali.
Articolo 144
Durata e risoluzione del contratto
1. L’AKEP garantisce che i contratti stipulati tra i consumatori e le imprese che forniscono servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dei servizi di trasmissione utilizzati per fornire servizi da macchina a macchina, si basino sul principio di parità tra le parti. Le condizioni e le procedure di risoluzione del contratto non devono impedire o scoraggiare l’utente finale dal cambiare fornitore di servizi, né devono prevedere una durata iniziale del contratto superiore a 24 mesi.
2. L’AKEP può adottare o continuare a mantenere disposizioni che prevedano che i contratti abbiano periodi massimi di impegno contrattuale.
3. L’AKEP garantisce inoltre che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dei servizi di trasmissione, utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, offrano ai consumatori la possibilità di stipulare un contratto per un periodo massimo di 12 mesi.
4. Le disposizioni di cui sopra del presente articolo non sono obbligatorie per la durata di un contratto di pagamento rateale, qualora l’utente finale abbia sottoscritto un contratto di pagamento rateale separato, esclusivamente per l’installazione di un collegamento fisico, in particolare per una connessione di rete ad altissima velocità. Il contratto di installazione della connessione fisica non include il terminale in quanto router o tramite modem e non deve impedire agli utenti finali di esercitare i propri diritti ai sensi del presente articolo.
5. Le definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano anche alle microimprese, alle piccole imprese o alle organizzazioni senza scopo di lucro, salvo nei casi in cui queste abbiano espressamente accettato di derogare a tali disposizioni.
6. Qualora si tratti di un contratto per la fornitura di servizi di comunicazione elettronica, diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e dai servizi di trasmissione per la fornitura di servizi da macchina a macchina, oppure qualora una disposizione di legge preveda il rinnovo automatico di un contratto a durata determinata, gli abbonati, una volta prorogato il contratto, hanno il diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, purché ne diano preavviso di almeno un mese. La risoluzione del contratto ai sensi della presente clausola non comporta costi aggiuntivi, ad eccezione dei canoni applicabili per la fornitura del servizio durante il periodo di preavviso.
7. Prima che il contratto venga prorogato automaticamente ai sensi del punto 6 del presente articolo, i fornitori devono informare gli abbonati, in modo chiaro e tramite un supporto durevole, della scadenza del contratto e delle modalità con cui l’abbonato può recedere dal contratto. Contemporaneamente, con tale notifica, i fornitori forniscono inoltre agli abbonati consigli sulle tariffe più vantaggiose per i loro servizi, compresa l’opzione di rinnovare il contratto. I fornitori forniscono agli abbonati informazioni e consigli sulle tariffe più vantaggiose almeno una volta all’anno.
8. Gli abbonati hanno il diritto di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi una volta ricevuta la notifica delle modifiche alle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico, ad eccezione dei servizi di comunicazione personale indipendenti dai numeri, salvo nei casi in cui le modifiche proposte siano esclusivamente a vantaggio dell’abbonato, siano di natura amministrativa e non comportino effetti negativi per l’abbonato, oppure siano imposte per l’attuazione diretta da parte della normativa applicabile.
9. I fornitori devono comunicare agli abbonati, con almeno un mese di anticipo, qualsiasi modifica alle condizioni contrattuali e devono contemporaneamente informarli del loro diritto di recedere dal contratto senza alcun costo aggiuntivo qualora non accettino le nuove condizioni. Il diritto di recedere dal contratto è esercitabile entro un mese dal ricevimento della comunicazione. L’AKEP può prorogare tale termine fino a un massimo di tre mesi. L’AKEP garantisce che la comunicazione sia fornita in modo chiaro e comprensibile tramite un supporto di comunicazione durevole.
10. Qualsiasi discrepanza significativa, persistente o che si ripeta frequentemente tra le prestazioni effettive di un servizio di comunicazioni elettroniche, diverso da un servizio di accesso a Internet o da un servizio di comunicazioni interpersonali indipendente dal numero, e le prestazioni previste dal contratto, costituisce motivo per richiedere l’applicazione delle misure correttive previste dalla normativa a disposizione dell’utente, in conformità con la legislazione applicabile, compreso il diritto di recedere dal contratto a titolo gratuito.
11. Qualora l’utente finale, in conformità alle disposizioni della presente legge, abbia il diritto di recedere dal contratto relativo al servizio di comunicazioni elettroniche accessibile al pubblico, ad eccezione dei servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, prima della scadenza del contratto, l’utente finale non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo per la risoluzione del contratto, salvo eventuali obbligazioni in sospeso relative alle apparecchiature dell’utente finale sovvenzionate.
12. Qualora l’utente finale decida di trattenere l’apparecchiatura inclusa nel pacchetto tariffario integrato, al momento della stipula del contratto, il compenso da corrispondere per tale apparecchiatura non potrà essere superiore al suo valore proporzionale, calcolato sulla base del valore monetario dichiarato dell’apparecchiatura, al momento della stipula del contratto oppure in base al canone di servizio relativo ai mesi rimanenti fino alla scadenza del contratto, applicando l’importo minore tra i due.
13. L’AKEP può stabilire altri metodi di calcolo dell’aliquota di indennizzo, a condizione che tali metodi non comportino un livello di indennizzo superiore a quello calcolato ai sensi del paragrafo 12 del presente articolo.
14. Il fornitore è tenuto a rimuovere gratuitamente tutte le restrizioni all'uso dell'apparecchiatura terminale su altre reti, entro il termine stabilito dall'AKEP e comunque non oltre la data in cui l'abbonato versa il corrispettivo per l'apparecchiatura terminale.
15. Per quanto riguarda i servizi di trasmissione utilizzati per i servizi da macchina a macchina, i diritti di cui ai punti 8, 11 e 12 del presente articolo si applicano esclusivamente agli utenti finali che siano consumatori, microimprese, piccole imprese o organizzazioni senza scopo di lucro.
Articolo 145
Cambio di operatore e portabilità del numero
1. Nel caso in cui l'utente finale richieda il cambio del fornitore del servizio di accesso a Internet, i fornitori coinvolti nel processo devono fornire all’utente finale le informazioni adeguate prima e durante la procedura di passaggio e garantire la continuità del servizio di accesso a Internet, salvo nei casi in cui ciò non sia tecnicamente possibile.
2. Il fornitore del servizio deve garantire che l'attivazione del servizio di accesso a Internet avvenga nel più breve tempo possibile, alla data e entro i termini espressamente concordati con l'abbonato.
3. Il fornitore cedente continua a offrire il proprio servizio di accesso a Internet alle stesse condizioni fino a quando il fornitore cessionario non attiva il proprio servizio di accesso a Internet. L’interruzione del servizio durante il processo di passaggio non deve superare un giorno lavorativo. AKEP garantisce che il processo di cambio di operatore sia semplice ed efficace per gli utenti finali.
4. L’AKEP garantisce che tutti gli utenti finali ai quali sono stati assegnati numeri nell’ambito del Piano nazionale di numerazione abbiano il diritto di mantenere i propri numeri su richiesta, indipendentemente dall’operatore che fornisce il servizio, in conformità con le disposizioni dell’articolo 126 della presente legge.
5. Quando un utente recede da un contratto, conserva il diritto di trasferire un numero del Piano Nazionale di Numerazione a un altro operatore per almeno un mese dalla data di risoluzione del contratto precedente, a meno che l'utente finale non rinunci a tale diritto.
6. Tutte le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche fisse pubbliche sono tenute a garantire la portabilità del numero geografico a tutti i propri abbonati qualora questi cambino l’impresa che fornisce loro il servizio telefonico fisso pubblico.
7. Tutti i fornitori di reti e servizi pubblici di comunicazioni elettroniche mobili sono tenuti a garantire la portabilità dei numeri non geografici a tutti i propri abbonati quando questi cambiano fornitore di servizi di telefonia mobile pubblica.
8. Gli operatori possono applicare una tariffa ad altri operatori per la portabilità del numero. Le tariffe devono essere orientate ai costi e non devono costituire un deterrente all'utilizzo del servizio di portabilità del numero da parte degli utenti finali.
9. I costi di adeguamento e manutenzione delle reti necessari per consentire la portabilità del numero sono a carico dei rispettivi operatori.
10. L'AKEP garantisce che gli operatori non addebitino direttamente agli utenti finali i costi relativi al trasferimento dei numeri.
11. Il trasferimento del numero e l’attivazione vengono effettuati nel più breve tempo possibile, alla data espressamente concordata con l’utente finale. Nei casi in cui l’utente finale abbia stipulato un accordo di trasferimento del numero con un nuovo operatore, il numero viene attivato entro un giorno lavorativo.
12. In caso di esito negativo della procedura di portabilità, il fornitore cedente riattiva il numero e i servizi associati per l’utente finale fino a quando il numero non venga trasferito con successo. Il fornitore cedente continua a offrire i propri servizi alle stesse condizioni fino all’attivazione dei servizi presso il fornitore cessionario. In ogni caso, l’interruzione del servizio durante il processo di portabilità non deve superare un giorno lavorativo. Gli operatori di rete di accesso o le relative infrastrutture utilizzate dall’operatore cedente o da quello ricevente, o da entrambi, adottano le misure necessarie per effettuare la portabilità senza indugio e per garantire la fornitura ininterrotta del servizio all’utente.
13. L’AKEP stabilisce, mediante regolamento, le modalità del processo di portabilità, tenendo conto delle condizioni tecniche per la sua attuazione, nonché della necessità che l’utente finale continui a ricevere il servizio. L’AKEP può prevedere nei propri regolamenti deroghe al principio stabilito al paragrafo 11 del presente articolo in casi giustificati e, se necessario, in relazione a procedure specifiche per la portabilità simultanea di più numeri.
14. Il fornitore ricevente e il fornitore cedente, nell’ambito di un processo di portabilità, collaborano tra loro in buona fede, senza ritardare o abusare delle procedure di portabilità dei numeri, e non effettuano la portabilità dei numeri senza il consenso chiaramente espresso dell’utente finale. Il contratto dell’utente finale con l’operatore cedente si risolve automaticamente al completamento della procedura di portabilità.
15. Il fornitore cedente, su richiesta e ove tecnicamente fattibile, è tenuto a rimborsare ai consumatori l’eventuale credito residuo o non utilizzato nell’ambito dei servizi prepagati. Il fornitore può applicare una commissione per il rimborso solo se previsto dal contratto. La commissione per il rimborso deve essere proporzionata e adeguatamente correlata ai costi effettivi sostenuti dal cedente per effettuare il rimborso.
16. L’AKEP, tenuto conto delle specificità del mercato albanese delle comunicazioni elettroniche e al termine di un processo di consultazione sulle possibilità tecniche, approva mediante regolamento le modalità di compensazione degli utenti finali da parte dei fornitori, ai sensi del paragrafo 15 del presente articolo, al fine di garantire che la compensazione avvenga in modo semplice e nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa applicabile.
17. Oltre a quanto previsto dall’articolo 141 della presente legge, l’AKEP garantisce che gli utenti finali siano adeguatamente informati, nel contratto, dei propri diritti alla portabilità e al risarcimento, in conformità ai paragrafi 15 e 16 del presente articolo.
18. In caso di inadempimento da parte degli operatori degli obblighi in materia di portabilità previsti dal presente articolo, l’AKEP adotterà misure amministrative in relazione a ritardi e abusi nel processo di portabilità, in conformità con le disposizioni dell’articolo 184 della presente legge.
Articolo 146
Attuazione della portabilità del numero
1. L’AKEP, mediante un regolamento specifico, stabilisce le modalità di attuazione della portabilità del numero e i relativi tempi.
2. Nell’elaborazione del regolamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP deve tenere conto dei requisiti di cui all’articolo 145 della presente legge.
Articolo 147
Offerte tramite pacchetti
1. Se un pacchetto di servizi, o un pacchetto di servizi che include apparecchiature dell’utente finale, offerto a un utente finale, contiene almeno un servizio di accesso a Internet o un servizio di comunicazione interpersonale basato su numeri accessibili al pubblico, allora le disposizioni di cui all’articolo 141, paragrafo 3, all’articolo 142, paragrafo 1, e all’articolo 145, paragrafo 1, della presente legge si applicano a tutti gli elementi del pacchetto, compresi, con le necessarie modifiche, quelli non previsti dalle disposizioni citate.
2. Nei casi in cui l’utente finale abbia il diritto, ai sensi della legge albanese, di recedere da uno qualsiasi degli elementi del pacchetto, come definiti al paragrafo 1 del presente articolo, prima della scadenza del termine contrattuale concordato a causa del mancato adempimento delle condizioni contrattuali o della mancata fornitura del servizio, l’abbonato ha il diritto di recedere dal contratto per tutti gli elementi del pacchetto.
3. Qualsiasi aggiunta di servizi o apparecchiature per l’utente finale a un contratto di abbonamento stipulato con lo stesso fornitore di servizi di accesso a Internet o di servizi di comunicazione interpersonale, basati su numeri accessibili al pubblico, non comporta la proroga della durata attuale del contratto al quale tali servizi o dispositivi per l’utente finale sono stati aggiunti, a meno che l’abbonato non acconsenta espressamente in senso contrario al momento dell’aggiunta al contratto dei servizi o dei dispositivi per l’utente finale aggiuntivi.
4. I punti 1 e 3 del presente articolo si applicano anche agli utenti finali che siano microimprese, piccole imprese, secondo la definizione contenuta nella normativa vigente in materia di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, oppure a organizzazioni senza scopo di lucro, a meno che non abbiano espressamente accettato di rinunciare, in tutto o in parte, ai diritti previsti da tali disposizioni.
5. L’AKEP può applicare il paragrafo 1 del presente articolo ad altre disposizioni previste dalla presente legge.
Articolo 148
Disponibilità dei servizi
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica adottano tutte le misure necessarie per garantire la massima disponibilità possibile dei servizi di comunicazione vocale e dei servizi di accesso a Internet forniti tramite reti pubbliche di comunicazione elettronica in caso di guasto catastrofico della rete o in casi di forza maggiore. I fornitori di servizi di comunicazione vocale adottano tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza e la trasmissione ininterrotta degli avvisi pubblici.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese che forniscono l’accesso a una rete pubblica di comunicazioni elettroniche possono limitare o interrompere temporaneamente l’accesso ai propri servizi senza l’approvazione degli utenti, qualora ciò sia necessario ai fini del miglioramento, modernizzazione, manutenzione o in caso di guasti o danni alla rete.
3. Gli imprenditori devono informare l’AKEP e comunicare agli abbonati eventuali limitazioni o interruzioni del servizio. Tale comunicazione viene effettuata:
a) con almeno 48 ore di anticipo, nel caso di lavori programmati per il miglioramento, l’ammodernamento o la manutenzione della rete, la cui durata superi i 30 minuti;
b) il prima possibile, ma in ogni caso entro 48 ore dal verificarsi della limitazione o dell’interruzione causata da difetti o danni alla rete, qualora l’interruzione o la limitazione interessi contemporaneamente un numero significativo di utenti, secondo la definizione contenuta nel regolamento pertinente adottato dall’AKEP.
Articolo 149
Le comunicazioni di emergenza e il numero di emergenza europeo
1. Le imprese devono garantire che tutti gli utenti finali, compresi gli utenti dei telefoni pubblici, abbiano accesso ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza gratuite e senza la necessità di utilizzare alcuno strumento di pagamento, utilizzando il numero unico europeo di emergenza “112” e qualsiasi numero di emergenza nazionale, come specificato dalla normativa applicabile.
2. L’AKEP promuove l’accesso ai servizi di emergenza tramite il numero di emergenza europeo “112” dalle reti di comunicazione elettronica che non sono pubbliche ma consentono di effettuare chiamate verso reti di comunicazione elettronica pubbliche, in particolare quando l’operatore responsabile di tale rete non fornisce un accesso alternativo e agevole ai servizi di emergenza.
3. L’AKEP, previa consultazione con le autorità responsabili dei servizi di emergenza e con i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, garantisce che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale, basati su numeri accessibili al pubblico, che consentono agli utenti finali di effettuare chiamate verso numeri inclusi nel piano di numerazione nazionale o internazionale, garantiscano l’accesso ai servizi di emergenza tramite comunicazioni di emergenza verso i PSAP più appropriati, in conformità con il comma 3 dell’articolo 47 della Legge n. 45/2019, “Sulla protezione civile”.
4. Le autorità competenti dei centri di ricezione delle chiamate di emergenza (PSAP) garantiscono che tutte le chiamate di emergenza al numero unico europeo di emergenza “112” ricevano risposta e siano gestite nel modo più adeguato all’organizzazione nazionale dei sistemi di emergenza. Tali chiamate di emergenza al numero “112” devono ricevere risposta ed essere gestite con un livello di rapidità ed efficacia almeno pari a quello delle chiamate ai numeri di emergenza nazionali, fintantoché questi ultimi rimangono in uso.
5. Le autorità competenti dei centri di risposta alle chiamate di emergenza (PSAP) terranno conto delle relazioni della Commissione europea sull’efficacia dell’attuazione del numero unico europeo di emergenza “112”. .
6. L’AKEP, in collaborazione con le autorità PSAP, garantisce che l’accesso degli utenti finali con disabilità ai servizi di emergenza sia assicurato tramite le comunicazioni di emergenza e sia equivalente a quello di cui godono gli altri utenti finali, in conformità con la legislazione e i regolamenti in vigore nella Repubblica di Albania, relativi ai requisiti di accessibilità per prodotti e servizi. L’AKEP adotta le misure adeguate per garantire che, quando si recano in un altro Stato, gli utenti finali con disabilità abbiano accesso ai servizi di emergenza, a condizioni equivalenti a quelle degli altri utenti finali, ove possibile, senza necessità di alcuna registrazione preventiva.
7. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri devono garantire che le informazioni sulla posizione del chiamante siano messe a disposizione del PSAP più appropriato senza indugio una volta stabilita la comunicazione di emergenza. Ciò include le informazioni sulla posizione basate sulla rete e, ove disponibili, le informazioni sulla posizione del chiamante generate dal dispositivo mobile dell’utente finale. I fornitori devono garantire che la generazione e la trasmissione delle informazioni sulla posizione del chiamante siano gratuite per l’utente finale e per i PSAP per tutte le comunicazioni di emergenza al numero unico europeo di emergenza “112”. L’AKEP può estendere l’ambito di applicazione di tale obbligo alle comunicazioni di emergenza verso i numeri di emergenza nazionali. I criteri da applicare in merito all’accuratezza e all’affidabilità delle informazioni fornite sulla posizione del chiamante sono determinati dall’AKEP.
8. I fornitori devono garantire che gli utenti finali siano informati in modo appropriato e adeguato dell’esistenza e dell’uso del numero unico europeo di emergenza “112”, nonché delle relative funzionalità di accessibilità, anche attraverso iniziative specificamente rivolte agli utenti finali con disabilità. Tali informazioni saranno fornite in formati accessibili, tenendo conto dei vari tipi di disabilità.
9. Al fine di garantire un accesso efficace ai servizi di emergenza attraverso le comunicazioni di emergenza con il numero unico europeo di emergenza “112”, l’ACP adotta le norme necessarie per assicurare la compatibilità, l’interoperabilità, qualità, affidabilità e continuità delle comunicazioni di emergenza negli Stati membri dell’Unione europea, per quanto riguarda le soluzioni relative alle informazioni sulla localizzazione del chiamante, l’accessibilità per gli utenti finali con disabilità e l’instradamento delle comunicazioni verso i PSAP più appropriati. Tali norme devono essere adottate senza influire né incidere sull’organizzazione dei servizi di emergenza, che rimangono di esclusiva competenza della Repubblica di Albania.
Articolo 150
Sistema di allerta pubblica
1. Al momento dell’attivazione del sistema di allerta pubblica da parte delle autorità competenti, ai sensi della legge sulla protezione civile, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri su reti mobili garantiscono la trasmissione degli avvisi pubblici relativi a emergenze civili o gravi calamità in corso o previste ai rispettivi utenti finali interessati.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il ministero, in collaborazione con l’AKEP, può stabilire che gli avvisi pubblici siano trasmessi tramite servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi da quelli di cui al punto 1 e diversi dai servizi di radiodiffusione televisiva o radiofonica, oppure tramite un’applicazione per dispositivi mobili che si avvale dell’accesso a Internet, a condizione che il sistema di allerta pubblica abbia un’efficacia equivalente in termini di copertura e capacità di raggiungere gli utenti finali, compresi coloro che si trovano solo temporaneamente nell’area interessata, tenendo conto delle linee guida del BEREC.
3. Le avvertenze pubbliche devono essere facilmente accessibili agli utenti finali.
Articolo 151
Garantire pari accesso e la possibilità di scelta agli utenti finali con disabilità.
1. L’AKEP, in collaborazione con le altre autorità competenti in materia sociale, stabilisce i requisiti che i fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico devono soddisfare per garantire che gli utenti finali con disabilità:
a) avere accesso ai servizi di comunicazione elettronica, comprese le relative informazioni contrattuali fornite ai sensi dell’articolo 141 della presente legge, a condizioni equivalenti a quelle di cui gode la maggioranza degli utenti finali; e
b) per poter beneficiare della scelta di imprenditori e servizi a disposizione della maggior parte degli utenti finali.
2. Nel definire le misure, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP, in collaborazione con le autorità responsabili dell’inclusione sociale, valuta i requisiti specifici delle esigenze generali, nonché la portata e la forma della misura specifica destinata agli utenti finali con disabilità, e promuoverà il rispetto delle norme o delle specifiche pertinenti stabilite ai sensi dell’articolo 53 della presente legge.
Articolo 152
Servizi di informazioni telefoniche presenti nell'elenco telefonico
1. I fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri, che assegnano agli utenti finali numeri provenienti dal Piano nazionale di numerazione, al fine di fornire servizi accessibili al pubblico e di consentire la ricerca di informazioni nell’elenco, soddisfano tutte le richieste ragionevoli volte a rendere disponibili le informazioni pertinenti a condizioni eque, obiettive, non discriminatorie e orientate ai costi, in un formato approvato.
2. L’AKEP può imporre obblighi e condizioni all’impresa che fornisce accesso agli utenti finali per la prestazione di servizi di consultazione delle informazioni contenute nell’elenco, in conformità alle disposizioni dell’articolo 82 della presente legge, sulla base di criteri oggettivi, equi, non discriminatori e trasparenti.
3. I punti 1 e 2 del presente articolo si applicano in conformità con i requisiti della Legge sulla protezione dei dati personali e con le disposizioni dell'articolo 167 della stessa legge.
Articolo 153
Interoperabilità tra veicoli e apparecchiature radio di consumo
1. Il Ministero, in collaborazione con le autorità competenti e l’AMA, adotta misure volte a garantire l’interoperabilità delle apparecchiature radio dei veicoli e delle apparecchiature di ricezione digitale destinate ai consumatori.
2. Le norme volte a garantire l'interoperabilità tra le apparecchiature radio dei veicoli e i ricevitori digitali di consumo sono adottate con decisione del Consiglio dei ministri.
Articolo 154
Assicurazione delle strutture ausiliarie
1. Ai sensi delle disposizioni del punto 2 dell’articolo 115 della presente legge, l’AKEP impone a tutti i fornitori di servizi di accesso a Internet o di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri accessibili al pubblico di mettere a disposizione, a titolo gratuito, in tutto o in parte, le infrastrutture di supporto specificate negli articoli 116 e seguenti della presente legge.
2. Nell’attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP può ampliare l’elenco delle strutture ausiliarie al fine di garantire un livello più elevato di tutela dei consumatori.
3. L’AKEP può decidere di derogare all’obbligo di dare attuazione al paragrafo 1 del presente articolo in tutto o in parte del territorio della Repubblica di Albania, qualora, dopo aver raccolto i pareri delle parti interessate, ritenga che l’accesso a tali strutture sia sufficiente.
Articolo 155
Registrazione utente
1. I fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a registrare i propri utenti titolari di un contratto di abbonamento o di una carta prepagata prima di attivare il servizio.
2. L’AKEP stabilisce il modulo contenente i dati che gli utenti sono tenuti a fornire per poter effettuare la registrazione ai sensi del presente articolo, compresi il formato elettronico e/o gli elementi di identificazione biometrica.
Capitolo XIX
Tutela dei dati personali e della privacy
Articolo 156
Segretezza
1. Gli imprenditori devono adottare misure organizzative e tecniche adeguate in materia di comunicazioni elettroniche e sistemi di trattamento dei dati, al fine di tutelare la riservatezza delle comunicazioni elettroniche e dei dati personali da accessi non autorizzati a tali sistemi.
2. L'imprenditore, i suoi rappresentanti autorizzati e i suoi dipendenti sono tenuti a conservare e proteggere i dati e la riservatezza delle comunicazioni effettuate tramite la sua rete e i suoi servizi, sia durante il periodo di attività che successivamente.
3. I punti 1 e 2 del presente articolo non impediscono la conservazione dei dati per finalità tecniche necessarie alla trasmissione delle comunicazioni, fatti salvi i principi di riservatezza.
4. È vietato agli operatori intercettare, registrare, pubblicare, archiviare, monitorare o altrimenti sorvegliare le comunicazioni, nonché i dati relativi al traffico, senza il previo consenso dell’utente o delle altre persone coinvolte nella comunicazione, diverse dall’utente, salvo nei casi previsti dalla normativa applicabile.
Articolo 157
Misure di protezione
1. I fornitori di reti e di servizi di comunicazioni elettroniche pubblici sono tenuti ad attuare, individualmente o, se necessario, in collaborazione tra loro, misure tecniche e organizzative volte a garantire la sicurezza delle reti e dei servizi da essi forniti. In particolare, vengono adottate misure volte a prevenire e ridurre al minimo l’impatto degli incidenti di sicurezza sugli utenti delle reti interconnesse.
2. Tali misure garantiscono un livello adeguato di protezione e sicurezza contro eventuali rischi prevedibili. Le misure devono almeno:
a) garantire che i dati personali siano accessibili solo al personale autorizzato per finalità specifiche, chiaramente definite e legittime;
b) proteggere i dati personali conservati o trasmessi da distruzione, perdita o alterazione accidentale o illecita, nonché da accesso, trattamento, utilizzo o divulgazione non autorizzati o illeciti;
c) garantire l'attuazione delle politiche di sicurezza relative al trattamento dei dati personali.
3. I fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche sono tenuti a informare i propri utenti in merito a un rischio specifico, come tale rischio possa essere ridotto dagli utenti, nonché di eventuali costi che l’utente dovrà sostenere qualora il rischio che si verifica vada oltre le misure che l’operatore è in grado di adottare.
4. In caso di violazione dei dati personali, l’impresa che fornisce servizi di comunicazioni elettroniche accessibili al pubblico è tenuta a notificare senza indugio tale violazione all’AKEP.
5. Qualora una violazione dei dati personali possa avere ripercussioni negative sui dati personali e sulla privacy dell’abbonato o della persona interessata, l’imprenditore è tenuto a informare senza indugio l’abbonato o la persona interessata in merito alla violazione.
6. Se l’operatore ha certificato all’AKEP di aver implementato le misure tecniche di protezione necessarie e tali misure sono state applicate ai dati in questione, l’operatore non è tenuto a notificare la violazione dei dati personali all’abbonato o all’interessato. Tali misure tecniche di protezione rendono i dati illeggibili a chiunque non disponga di un accesso autorizzato agli stessi.
7. Fatto salvo l’obbligo del titolare del trattamento di informare gli interessati e le persone coinvolte, qualora il titolare del trattamento non abbia informato l’interessato o la persona coinvolta in merito a una violazione dei dati personali, l’AKEP, tenuto conto delle conseguenze negative della violazione, può richiedere all’operatore di informare l’abbonato.
8. La notifica all’abbonato o alla persona fisica descrive almeno la natura della violazione dei dati personali e indica la persona di contatto presso la quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, oltre a raccomandare misure volte a ridurre al minimo i potenziali effetti negativi della violazione dei dati personali. La notifica all’AKEP, inoltre, descrive le conseguenze e le misure proposte o adottate dal fornitore in relazione alla violazione dei dati personali.
9. I titolari del trattamento tengono un registro delle violazioni dei dati personali, contenente i fatti relativi a tali violazioni, il loro impatto e le misure normative adottate, sufficiente a consentire alle autorità nazionali competenti di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale registro include solo le informazioni necessarie a tal fine.
10. L’AKEP, in coordinamento con l’autorità responsabile della protezione dei dati personali, specificherà in dettaglio gli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 9 del presente articolo mediante un regolamento. In particolare, l’AKEP potrà richiedere agli operatori di:
a) fornire le informazioni necessarie per valutare la sicurezza e l’integrità dei servizi e delle reti, comprese le politiche di sicurezza documentate;
b) presentare all’AKEP la verifica di sicurezza, effettuata da un organismo certificato e indipendente o da un’autorità competente, rendendone così disponibili i risultati. Il costo della verifica sarà a carico dell’operatore.
11. In caso di violazione della sicurezza o qualora un audit di sicurezza riveli misure di sicurezza inadeguate, l’AKEP, mediante decisione, imporrà al responsabile di attuare le misure di sicurezza necessarie. L’AKEP può specificare i requisiti minimi relativi alle misure da adottare e i termini per la loro attuazione.
12. L’AKEP può informare direttamente l’opinione pubblica oppure richiedere al gestore di comunicarglielo, qualora ritenga che rendere pubblica tale violazione sia nell’interesse pubblico.
13. L’AKEP può scambiare informazioni relative a violazioni della sicurezza con la Commissione europea e l’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione, nonché con le autorità competenti di altri paesi, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa sulla protezione dei dati in materia di trasferimenti internazionali.
Articolo 158
Riservatezza delle comunicazioni elettroniche
1. La riservatezza delle comunicazioni elettroniche comprende:
a) il contenuto della comunicazione;
b) dati relativi al traffico e alla posizione;
c) dati relativi ai tentativi falliti di stabilire la connessione.
2. Sono vietate tutte le forme di sorveglianza, intercettazione, interruzione, registrazione, conservazione, trasferimento e deviazione delle comunicazioni, nonché dei dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nei casi in cui ciò sia necessario per la trasmissione dei messaggi, fax, posta elettronica, servizi di segreteria telefonica, messaggi vocali, messaggi brevi o nei casi previsti dalla legge.
3. Qualora le imprese che forniscono reti e servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche debbano accedere al contenuto delle comunicazioni oppure copiare o memorizzare comunicazioni e dati relativi al traffico, sono tenute a informare l’abbonato al momento della sottoscrizione del contratto o all’inizio della fornitura del servizio di comunicazione. Quando le informazioni o il contenuto della comunicazione non sono più necessari per la fornitura dello specifico servizio pubblico di comunicazione, vengono cancellati non appena tecnicamente possibile.
4. Gli abbonati o gli utenti possono registrare le comunicazioni, ma sono tenuti a informare e a ottenere il consenso preventivo del mittente o del destinatario della comunicazione per la registrazione, oppure a regolare il funzionamento del dispositivo di registrazione, in modo che il mittente o il destinatario della comunicazione sia informato del suo funzionamento e del fatto che sia in corso una registrazione.
5. La registrazione delle comunicazioni e dei relativi dati di traffico è consentita al fine di garantire la conservazione delle prove relative alle transazioni effettuate sul mercato o a qualsiasi altra comunicazione commerciale.
6. L'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica per l'archiviazione di dati o per accedere a dati memorizzati sui dispositivi terminali dell'abbonato o dell'utente è consentito solo qualora l'abbonato o l'utente in questione abbia prestato il proprio consenso, dopo aver ricevuto informazioni chiare e comprensibili in merito alle finalità del trattamento, in conformità con i requisiti della normativa in materia di protezione dei dati personali. Ciò non impedisce la memorizzazione o l’accesso di natura tecnica al solo fine della trasmissione di una comunicazione attraverso una rete di comunicazioni elettroniche o quando ciò sia strettamente necessario per la fornitura di un servizio della società dell’informazione espressamente richiesto dall’abbonato o dall’utente.
7. La conservazione dei dati o l’accesso agli stessi è consentito esclusivamente al fine di agevolare la trasmissione di un messaggio su una rete di comunicazioni elettroniche o, qualora ciò sia necessario, per la fornitura di un servizio della società dell’informazione, che l’abbonato o l’utente abbia preventivamente e esplicitamente richiesto.
8. Gli imprenditori sono tenuti a notificare all’AKEP e all’autorità responsabile della protezione dei dati personali entro e non oltre 72 ore dal momento in cui vengono a conoscenza di una violazione dei dati personali.
Articolo 159
Dati sul traffico delle comunicazioni
1. I dati relativi al traffico degli abbonati e degli utenti trattati o conservati da un operatore di rete di comunicazioni pubbliche o da un fornitore di servizi di comunicazioni pubbliche devono essere cancellati o resi anonimi non appena non sono più necessari per la trasmissione del messaggio.
2. Gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche possono conservare e trattare i dati relativi al traffico necessari ai fini della fatturazione e dei pagamenti relativi all’interconnessione fino al completamento dei pagamenti stessi.
3. I fornitori di servizi di comunicazione pubblica possono trattare i dati relativi al traffico ai fini della commercializzazione di servizi di comunicazione elettronica o della fornitura di servizi a valore aggiunto solo previo consenso dell’abbonato o degli utenti. Gli abbonati o gli utenti devono essere informati sul tipo di dati relativi al traffico oggetto di trattamento prima di prestare il proprio consenso al trattamento stesso. Gli abbonati e gli utenti hanno il diritto di revocare il proprio consenso in qualsiasi momento.
4. Gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche sono tenuti a specificare nel contratto le modalità di conservazione, il periodo di conservazione e le modalità di trattamento dei dati relativi al traffico, nonché a dichiarare che conserveranno tali informazioni in conformità con la presente legge.
5. I dati relativi al traffico possono essere trattati esclusivamente dai responsabili autorizzati degli operatori e dei fornitori di reti o servizi di comunicazione pubblici, incaricati della fatturazione o della gestione del traffico, dell’assistenza clienti, commercializzazione dei servizi di comunicazione elettronica, individuazione delle frodi o fornitura di servizi a valore aggiunto, mentre il trattamento deve, per legge, essere limitato esclusivamente allo svolgimento delle loro attività.
6. Gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche sono tenuti a fornire all’AKEP i dati relativi al traffico, ai fini dello svolgimento delle attività previste dalla presente legge, previa richiesta.
Articolo 160
La conservazione e la gestione dei dati a fini di applicazione del diritto penale e di sicurezza nazionale.
1. Ai fini della tutela della sicurezza nazionale, della lotta alla criminalità grave e della prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, i dati relativi al traffico delle comunicazioni elettroniche sono conservati per un periodo di tempo limitato, necessario al raggiungimento di tali finalità.
2. I dati relativi al traffico e alla localizzazione vengono conservati in modo oggettivo e non discriminatorio, in base alle categorie di persone interessate o alle definizioni geografiche.
3. I file di dati, al fine di consentire le indagini, l’accertamento dei fatti e l’azione penale, in conformità con la procedura penale, nonché a fini di difesa e sicurezza nazionale, nel rispetto delle leggi in materia di difesa e sicurezza nazionale, sono conservati e gestiti da appaltatori per un periodo massimo di due anni. Tali archivi devono contenere dati che consentano:
a) identificare le parti che prestano il consenso, assicurandosi di ottenere e registrare i loro dati identificativi completi;
b) l’identificazione del dispositivo terminale utilizzato durante le comunicazioni;
c) l’individuazione del luogo, della data, dell’ora, della durata della comunicazione, del numero composto e del chiamante, compresi i dati relativi alle chiamate senza risposta.
4. Nel caso delle comunicazioni online, il file deve contenere:
a) dati necessari per tracciare e identificare la fonte della comunicazione:
i. l'identità della parte che ha prestato il consenso;
ii. l’identità dell’abbonato e il numero di telefono designato per le comunicazioni in entrata nella rete telefonica pubblica;
iii. il nome e l’indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato a cui è stato assegnato un indirizzo IP, un’identità utente o un numero di telefono al momento della comunicazione;
b) i dati necessari per identificare la destinazione della comunicazione:
i. nel caso della telefonia via Internet, l’identità dell’utente o il numero di telefono del destinatario della chiamata;
ii. nel caso della posta elettronica o della telefonia via Internet, il nome e l’indirizzo dell’abbonato o dell’utente registrato e l’identità dell’utente a cui è destinata la comunicazione;
c) i dati necessari per identificare la data, l'ora e la durata della comunicazione:
i. la data e l’ora di connessione e disconnessione dal servizio di accesso a Internet, secondo l’ora locale;
ii. l’indirizzo IP, specificando se è dinamico o statico, così come assegnato dal fornitore di servizi Internet;
iii. l'identità dell'abbonato o dell'utente registrato del servizio di accesso a Internet.
5. L’obbligo di conservazione dei dati relativi alle chiamate senza risposta, ai sensi del paragrafo 3, lettera c), per le comunicazioni vocali, nonché l’obbligo relativo ai dati, ai sensi del comma “i” del paragrafo 4 del presente articolo, per le comunicazioni via Internet, si applica nella misura in cui tali dati siano creati, trattati o conservati dal fornitore di servizi o reti di comunicazioni elettroniche pubbliche all’interno della propria giurisdizione nell’ambito della fornitura di tali servizi di comunicazione.
6. I dati contenuti in questi file sono conservati in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
7. Tali atti devono inoltre essere messi a disposizione senza indugio in formato elettronico, su richiesta, alle autorità indicate dal Codice di procedura penale, ai tribunali, alla procura e a qualsiasi ente pubblico al quale una legge specifica conferisca il diritto di prevenire, indagare, individuare o perseguire reati penali o di eseguire sentenze penali, compresa la protezione e la prevenzione delle minacce alla sicurezza pubblica, della difesa o della sicurezza nazionale, o a qualsiasi altra istituzione alla quale la legge conferisca il diritto di esercitare funzioni, compiti o poteri pubblici, in base alla normativa vigente per uno o più di tali scopi, su loro richiesta.
8. Gli operatori di reti e di servizi di comunicazione elettronica sono tenuti a distruggere i dati conservati al termine del periodo di conservazione, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa applicabile.
Articolo 161
Fatturazione dettagliata dei servizi telefonici accessibili al pubblico.
1. Gli operatori telefonici sono tenuti a fornire gratuitamente ai propri abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico una fattura dettagliata, al fine di consentire loro di verificare l’importo addebitato. Gli abbonati hanno inoltre il diritto di ricevere gratuitamente una fattura non dettagliata. In entrambi i casi, l’operatore deve garantire la consegna gratuita della fattura dettagliata o non dettagliata all’indirizzo dell’abbonato, in base all’opzione scelta dall’abbonato stesso.
2. La fattura di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può includere le chiamate verso numeri verdi e le chiamate verso i numeri di emergenza.
3. La fattura dettagliata relativa ai servizi telefonici pubblici deve includere almeno i seguenti elementi:
a) il periodo di fatturazione;
b) il canone mensile fisso per il servizio;
c) la tipologia e l'importo di tutti gli altri eventuali pagamenti relativi al periodo di fatturazione;
c) i numeri composti, la data, l'ora e la durata delle chiamate effettuate;
d) il corrispettivo adeguato per ciascuna comunicazione effettuata.
Articolo 162
Identificazione del numero chiamante e del numero chiamato
1. Gli operatori o i fornitori di reti di comunicazione pubbliche che offrono il servizio di identificazione del numero chiamante sono tenuti a consentire al chiamante, prima di qualsiasi chiamata, di nascondere il proprio numero in modo semplice e gratuito. I fornitori di servizi di comunicazione pubblici sono tenuti a garantire che i propri abbonati possano impedire, in modo automatico e gratuito, la visualizzazione dell’identificativo del chiamante per tutte le chiamate effettuate dalle loro linee.
2. Gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche non sono tenuti ad adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso di chiamate ai servizi di emergenza.
3. Gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche che offrono il servizio di identificazione del chiamante sono tenuti a consentire al destinatario delle chiamate di impedire la visualizzazione dell'identità del chiamante prima di ogni chiamata, in modo semplice e gratuito.
4. Qualora gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche offrano il servizio di identificazione del numero del chiamante e tale identificazione sia possibile prima dell’inizio della comunicazione, l’abbonato chiamato deve poter, in modo semplice e gratuito, rifiutare tutte le chiamate in entrata per le quali il chiamante ha nascosto l’identificazione della linea chiamante.
5. Se un operatore di rete di telecomunicazioni pubbliche o un fornitore di servizi offre il servizio di identificazione del numero chiamante, deve consentire all’utente chiamato di disattivare tale servizio in modo semplice e gratuito.
6. Nel caso in cui un abbonato richieda per iscritto all’operatore di rintracciare le chiamate dolose, gli operatori e i fornitori di servizi di rete di comunicazione pubblica possono registrare temporaneamente l’origine di tutte le chiamate che terminano sul dispositivo dell’utente finale dell’abbonato, comprese quelle per le quali è stata presentata una richiesta di occultamento dell’identificativo del chiamante.
7. I dati di tracciamento devono essere conservati e qualsiasi ulteriore trattamento da parte dell'appaltatore deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente.
8. Gli operatori e i fornitori di reti di comunicazione pubbliche sono tenuti a includere nelle condizioni generali del contratto dell'abbonato la possibilità di attivare o disattivare la visualizzazione dell'identificativo del numero chiamato e di quello chiamante.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle linee di abbonato collegate a centrali digitali e analogiche, a condizione che tali requisiti siano tecnicamente realizzabili e non comportino costi ingiustificati.
Articolo 163
Dati sulla posizione
I dati di localizzazione, unitamente agli altri dati relativi al traffico dell’abbonato o dell’utente, possono essere trattati solo in forma anonima oppure, previo consenso dell’abbonato o dell’utente, ma esclusivamente per la durata della fornitura del servizio a valore aggiunto.
2. Gli utenti o gli abbonati possono revocare in qualsiasi momento il consenso di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli utenti e gli abbonati, prima di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati, devono essere informati di quanto segue:
a) la tipologia dei dati da trattare;
b) le finalità e la durata del trattamento;
c) la possibilità che i propri dati di localizzazione possano essere trasmessi a terzi ai fini della fornitura di servizi a valore aggiunto.
4. Gli utenti e gli abbonati che hanno acconsentito al trattamento dei propri dati di localizzazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, devono poter revocare facilmente e gratuitamente il proprio consenso al trattamento di tali dati per qualsiasi connessione di rete o trasmissione di comunicazioni.
5. Dati di localizzazione, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, possono essere trattati esclusivamente dai responsabili incaricati dall’operatore o dal fornitore di servizi di comunicazione pubblici oppure da soggetti terzi che offrono servizi a valore aggiunto, ma il trattamento deve essere limitato a quanto necessario per la fornitura del servizio a valore aggiunto.
6. Ove tecnicamente fattibile, gli operatori sono tenuti a fornire i dati di localizzazione relativi ai servizi di emergenza alle autorità competenti in materia.
Articolo 164
Inoltro automatico delle chiamate
L'abbonato ha la possibilità, gratuitamente e in modo semplice, di bloccare automaticamente le chiamate inoltrate da terzi al proprio dispositivo.
2. La disposizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica solo se la sua attuazione è tecnicamente fattibile o non comporta costi irragionevoli.
Articolo 165
Comunicazioni non richieste
1. L'utilizzo di sistemi di chiamata automatizzati per inviare comunicazioni agli abbonati telefonici, senza intervento umano, ad esempio tramite fax o e-mail, a fini di marketing è consentito solo previo consenso degli utenti, che può essere revocato in qualsiasi momento.
2. Le persone fisiche o giuridiche che dispongono di indirizzi e-mail dei clienti dei propri prodotti o servizi, possono utilizzare tali indirizzi per attività di marketing diretto di prodotti o servizi simili solo se hanno ottenuto il consenso chiaro ed esplicito degli interessati a essere contattati a fini di marketing da parte di questi ultimi, e sono inoltre tenute aoffrire ai propri clienti la possibilità di interrompere, in qualsiasi momento, in modo semplice e gratuito, l’utilizzo del proprio indirizzo postale o e-mail a fini di marketing.
3. È vietato inviare SMS o e-mail a fini di marketing diretto qualora l'identità del mittente sia occultata o non esista un indirizzo valido al quale il destinatario possa richiedere l'interruzione di tali comunicazioni.
Articolo 166
Dati degli utenti finali
1. Gli operatori raccolgono i seguenti dati relativi ai propri utenti finali:
a) il nome o la qualifica dell'utente finale;
b) il numero di identificazione della persona fisica e il numero di registrazione della persona giuridica;
c) l'attività che una parte svolge su sua richiesta;
c) l'indirizzo dell'abbonato;
d) il numero dell'abbonato;
d) su richiesta dell'abbonato, è possibile inserire un titolo accademico dopo il nome dell'abbonato;
e) a pagamento, dati aggiuntivi, qualora l'abbonato lo desideri, a condizione che non vengano lesi i diritti di terzi;
e) la correttezza del pagamento.
2. I dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono utilizzati esclusivamente per:
a) la stipula, il monitoraggio e l'esecuzione del contratto dell'abbonato;
b) fatturazione dei servizi;
c) la redazione e la pubblicazione dell'elenco degli abbonati, in conformità con la presente legge.
3. Alla cessazione del contratto, i dati di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere conservati per almeno un anno a decorrere dalla data di emissione della fattura finale relativa ai servizi prestati e, qualora durante tale periodo le autorità competenti abbiano emesso un provvedimento che ne disponga la conservazione e il trasferimento, essi saranno conservati per il periodo specificato nel provvedimento emanato dalle autorità competenti.
Articolo 167
Elenco telefonico
Tutti gli abbonati ai servizi telefonici pubblici hanno il diritto di essere inseriti nell'elenco telefonico generale.
2. Gli imprenditori che forniscono servizi telefonici accessibili al pubblico sono tenuti a:
a) informare gratuitamente tutti gli abbonati, prima che siano inseriti in un elenco telefonico pubblico, in merito alla finalità dell’elenco e alle funzioni di ricerca delle informazioni disponibili;
b) offrire a tutti gli interessati, a titolo gratuito, la possibilità di decidere se i propri dati personali possano essere inseriti in un elenco pubblico, di selezionare i dati che non desiderano includere, nonché la possibilità di verificare e correggere tali dati;
c) offrire a tutti gli abbonati, a titolo gratuito, la possibilità di non far figurare i propri dati personali in un elenco telefonico o di farli rimuovere da esso.
3. Gli operatori sono tenuti a ottenere il consenso preventivo dell'abbonato prima di inserirlo nell'elenco pubblico. Tutti gli utenti finali dei servizi telefonici accessibili al pubblico devono avere accesso a qualsiasi elenco dei servizi di informazioni telefoniche.
4. Gli imprenditori sono tenuti a garantire la riservatezza dei dati degli abbonati, compresi la loro conservazione, il loro utilizzo e la loro divulgazione, in conformità con la presente legge e con gli altri atti normativi applicabili.
Articolo 168
Intercettazione legale delle comunicazioni
L'intercettazione legittima delle comunicazioni elettroniche viene effettuata in conformità alla normativa vigente. I fornitori di reti e servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche adempiono ai propri obblighi in conformità alla normativa vigente.
Capitolo XX
Misure per la protezione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche
Articolo 169
Proteggere la rete da eventuali danni
L’appaltatore conserva una documentazione completa e accurata della propria rete. Su richiesta ufficiale, gli appaltatori forniscono alle autorità competenti in materia di pianificazione urbanistica e agli altri appaltatori i dati relativi a parti di tale rete, per prevenire danni alla rete causati da lavori sotterranei o di costruzione, oppure da possibili effetti elettrici derivanti dalla messa in funzione di altre apparecchiature nelle vicinanze della rete di comunicazioni elettroniche.
Articolo 170
Il diritto di utilizzare beni pubblici e privati
1. L’appaltatore ha il diritto di utilizzare terreni, lotti o strutture di proprietà dello Stato, compresi gli edifici e le condutture costruiti su di essi o al di sotto di essi, i diritti sul sottosuolo e sullo spazio aereo, le strade, i laghi, le foreste, ecc., per l’installazione di apparecchiature di comunicazione elettronica, nonché per la loro manutenzione.
2. La proprietà o altri diritti su beni immobili, nei casi in cui essi rivestano particolare interesse per la costruzione, la gestione e la manutenzione delle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e delle relative infrastrutture, saranno oggetto di espropriazione o di limitazioni secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa applicabile, salvo diversa disposizione della presente legge.
3. Le reti pubbliche di comunicazioni elettroniche devono essere progettate in modo da comportare il minor numero possibile di rischi e disturbi per la proprietà privata.
4. Prima di iniziare i lavori su terreni privati o in aree di proprietà pubblica, gli appaltatori sono tenuti a informare le autorità competenti e a rispettare tutti i requisiti da queste imposti. Le controversie tra l’appaltatore e l’autorità competente saranno risolte dai tribunali.
5. L'appaltatore è tenuto a gestire gli immobili sopra menzionati nel rispetto delle norme in materia di tutela ambientale e, al termine dei lavori, ove oggettivamente possibile, a riportare l'ambiente alle condizioni precedenti.
6. L'imprenditore utilizza terreni, lotti e proprietà private, previo accordo con i rispettivi proprietari, nel rispetto della normativa vigente.
7. Qualora l’installazione o la manutenzione di apparecchiature di comunicazione elettronica provochi danni alla proprietà o ne alteri il funzionamento, l’appaltatore è tenuto a risarcire il danno in conformità alla normativa vigente.
Articolo 171
L'obbligo di manutenzione a carico dell'appaltatore
L'appaltatore è tenuto a mantenere le apparecchiature di comunicazione elettronica in buono stato di funzionamento, nel rispetto delle condizioni tecniche e delle specifiche previste dalle norme pertinenti.
2. Nell’ambito delle attività di manutenzione delle apparecchiature di comunicazione elettronica, i dipendenti autorizzati dall’operatore hanno il diritto di accedere a proprietà pubbliche e private per eseguire i lavori necessari e per installare vari cartelli che segnalano la presenza di infrastrutture di comunicazione elettronica.
3. Al fine di garantire il normale funzionamento delle apparecchiature di comunicazione elettronica, il gestore ha il diritto di abbattere alberi, arbusti, rami e radici che minacciano le suddette apparecchiature, in conformità con i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti applicabili. Qualora un proprietario privato costituisca un ostacolo, l’appaltatore dovrà sottoporre la questione alle autorità competenti, le quali adotteranno le misure necessarie entro 15 giorni.
Articolo 172
Proteggere la rete da danni causati da terzi
1. Al fine di prevenire eventuali danni alla rete di comunicazioni elettroniche esistente, qualsiasi persona fisica o giuridica che intraprenda lavori di costruzione o di scavo è tenuta a informare gli operatori delle reti di comunicazioni elettroniche prima di dare inizio ai lavori.
2. Qualora sia inevitabile eseguire lavori sulla rete di comunicazioni elettroniche esistente, tutti i costi relativi alla protezione, alla prevenzione o alla riparazione dei danni a tali reti sono a carico del soggetto che esegue i lavori.
3. Le controversie tra le parti saranno risolte dal tribunale.
Articolo 173
Obblighi a carico degli imprenditori edili
Nel caso della costruzione di edifici a fini commerciali o residenziali, gli appaltatori edili sono tenuti a realizzare l’infrastruttura per la rete interna di comunicazioni elettroniche in conformità con la Legge n. 120/2016, “Ai fini dello sviluppo delle reti di telecomunicazioni ad alta velocità e della concessione del diritto di passaggio”, devono realizzare punti di accesso all'interno dell'edificio e le infrastrutture interne per le reti ad alta velocità, nonché mettere a disposizione degli operatori di telecomunicazioni i punti di accesso dell'edificio.
Capitolo XXI
Comunicazioni elettroniche in casi particolari
Articolo 174
Misure straordinarie per garantire il servizio
1. Gli operatori sono tenuti, attraverso le proprie reti e i propri servizi, a soddisfare le esigenze dello Stato in caso di emergenza e ogniqualvolta gli interessi della difesa nazionale e della sicurezza pubblica lo richiedano.
2. Gli operatori che forniscono l’accesso alle reti pubbliche di comunicazioni elettroniche e ai servizi pubblici di comunicazioni elettroniche devono elaborare e presentare all’AKEP un piano volto a garantire l’integrità della rete pubblica di comunicazioni e l’accesso ai servizi pubblici di comunicazioni, applicabile in caso di emergenza. Ai fini della presente legge, per «situazione straordinaria» si intende un grave danno alla rete, una calamità naturale, uno stato di emergenza civile o uno stato di guerra.
3. I piani, conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, devono garantire l’accesso e l’utilizzo ininterrotti dei numeri di emergenza.
4. I piani prevedono che gli imprenditori adottino misure di emergenza per tutta la durata della situazione straordinaria.
5. Le misure volte a garantire la continuità della fornitura dei servizi di comunicazione elettronica in situazioni di emergenza sono approvate con decisione del Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro, in collaborazione con gli altri organismi designati dalla legge per la gestione delle situazioni di emergenza e con l’AKEP. Tali misure devono essere incluse nei piani d’azione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 175
La cooperazione tra imprenditori in casi particolari
1. Gli imprenditori sono tenuti a collaborare tra loro e con le organizzazioni governative, intergovernative e senza scopo di lucro nell'utilizzo delle risorse di comunicazione elettronica al fine di agevolare e affrontare casi specifici:
a) installando apparecchiature di comunicazione terrestri e satellitari per prevenire, monitorare e garantire la prevenzione dei danni causati da eventi naturali, delle catastrofi in generale e di quelle di natura sanitaria in particolare;
b) diffondendo avvisi relativi a calamità naturali ed emergenze sanitarie tra gli organismi competenti e divulgando le informazioni al pubblico, in particolare alle comunità più a rischio;
c) istituendo e mettendo in servizio servizi di comunicazione elettronica flessibili utilizzati dalle organizzazioni umanitarie.
2. Per agevolare l'attuazione delle misure di cui sopra, gli imprenditori stipulano accordi separati ed effettuano pagamenti separati oppure firmano appendici agli accordi esistenti.
Articolo 176
Garantire il servizio universale durante gli scioperi
I fornitori del servizio universale sono tenuti a designare in anticipo il personale che garantirà la continuità della fornitura del servizio universale in caso di sciopero, nonché l'adempimento degli obblighi del gestore, in conformità alle disposizioni dell'articolo 175 della presente legge.
Capitolo XXII
Norme per un Internet aperto
Articolo 177
Garantire l'accesso libero a Internet
1. Gli utenti finali hanno il diritto, tramite il servizio di accesso a Internet, di accedere e diffondere informazioni e contenuti, di utilizzare e offrire applicazioni e servizi, nonché a utilizzare i dispositivi di loro scelta, indipendentemente dall’ubicazione dell’utente finale, del fornitore o del luogo in cui si trovano, nonché dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi.
2. I contratti stipulati tra i fornitori di servizi di accesso a Internet e gli utenti finali in merito alle condizioni commerciali e tecniche, nonché alle caratteristiche del servizio di accesso a Internet, quali il prezzo, il volume di dati o la velocità, nonché qualsiasi pratica commerciale adottata dai fornitori di servizi di accesso a Internet, non limitano l’esercizio dei diritti degli utenti finali previsti dal paragrafo 1 del presente articolo.
3. I fornitori di servizi di accesso a Internet, nell’erogazione di tale servizio, devono trattare tutto il traffico in modo equo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze e a prescindere dal mittente e dal destinatario, dai contenuti consultati o distribuiti, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o offerti, nonché dai dispositivi degli utenti finali utilizzati. Le disposizioni del presente punto non impediscono al fornitore di servizi di accesso a Internet di attuare misure ragionevoli di gestione del traffico, che devono essere trasparenti, non discriminatorie e proporzionate.
4. Le misure ragionevoli di gestione del traffico si basano su requisiti tecnici oggettivi relativi alla qualità del servizio, che variano a seconda delle specifiche categorie di traffico, e non su interessi commerciali. Tali misure non monitoreranno contenuti specifici e non saranno applicate per un periodo più lungo di quanto necessario.
5. I fornitori di servizi di accesso a Internet non devono adottare misure di gestione del traffico che vadano oltre quelle specificate al punto 4 del presente articolo e, in particolare, non devono bloccare, rallentare, alterare, limitare, interferire con, degradare o discriminare contenuti, applicazioni o servizi specifici o specifiche categorie degli stessi, a meno che ciò non sia necessario e solo per il tempo necessario, al fine di:
a) ottemperare alla legislazione e agli atti normativi e regolamentari pertinenti che il fornitore di servizi di accesso a Internet è tenuto ad applicare, comprese le ordinanze emesse dai tribunali o dalle autorità pubbliche cui sono stati conferiti i poteri del caso;
b) per preservare l’integrità e la sicurezza della rete, dei servizi forniti attraverso tale rete e delle apparecchiature terminali degli utenti finali;
c) prevenire sovraccarichi imminenti della rete e mitigare gli effetti di sovraccarichi eccezionali o temporanei della rete, a condizione che le categorie di traffico equivalenti siano trattate in modo paritario.
6. Qualsiasi misura di gestione del traffico che possa comportare il trattamento di dati personali può essere adottata solo se tale trattamento è necessario e proporzionato al raggiungimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 del presente articolo. Tale trattamento è effettuato in conformità con la legge sulla protezione dei dati personali, la presente legge e i relativi regolamenti di attuazione.
7. I fornitori di comunicazioni elettroniche al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet e i fornitori di contenuti, applicazioni e servizi, sono liberi di offrire servizi diversi dai servizi di accesso a Internet, ottimizzati per contenuti, applicazioni o servizi specifici, o una combinazione di questi, qualora l’ottimizzazione sia necessaria per soddisfare i requisiti dei contenuti, delle applicazioni o dei servizi al fine di garantire un determinato livello di qualità.
8. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica al pubblico, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, possono offrire o facilitare la fornitura di tali servizi solo se la capacità della rete, oltre a quella necessaria per qualsiasi servizio di accesso a Internet fornito, è sufficiente a garantire anche la fornitura di questi servizi. Tali servizi non devono essere utilizzati o offerti in sostituzione del servizio di accesso a Internet e non devono compromettere la disponibilità o la qualità complessiva dei servizi di accesso a Internet per gli utenti finali.
Articolo 178
Misure di trasparenza volte a garantire il libero accesso a Internet
1. I fornitori di servizi di accesso a Internet garantiscono che ogni contratto relativo ai servizi di accesso a Internet specifichi almeno:
a) informazioni su come le misure di gestione del traffico applicate da tale fornitore possano influire sulla qualità dei servizi di accesso a Internet, sulla privacy degli utenti finali e sulla protezione dei loro dati personali;
b) una spiegazione chiara e comprensibile di come eventuali limitazioni relative al volume, alla velocità e ad altri aspetti della qualità del servizio possano, nella pratica, incidere sui servizi di accesso a Internet e, in particolare, sull’utilizzo di contenuti, applicazioni e servizi;
c) una spiegazione chiara e comprensibile di come ciascun servizio di cui all’articolo 177, punto 7, della presente legge, al quale l’utente finale acconsente, possa, nella pratica, incidere sui servizi di accesso a Internet offerti a tale utente;
c) una spiegazione chiara e comprensibile delle velocità minime, normalmente disponibili, massime e pubblicizzate di download e upload dei servizi di accesso a Internet nel caso delle reti fisse, oppure delle velocità massime stimate e pubblicizzate di download e upload dei servizi di accesso a Internet, nel caso delle reti cellulari, e in che modo scostamenti significativi dalle rispettive velocità di download e upload dichiarate incidano sull’esercizio dei diritti degli utenti finali, come stabilito al punto 1 dell’articolo 177 della presente legge;
d) una spiegazione chiara e comprensibile dei rimedi giuridici a disposizione del consumatore, in conformità con la legislazione nazionale, in caso di inadempienza persistente o che si ripete regolarmente tra l’effettiva prestazione del servizio di accesso a Internet, in relazione alla velocità o ad altri parametri di qualità del servizio, e le prestazioni richieste, in conformità con i commi precedenti.
2. I fornitori di servizi di accesso a Internet garantiscono procedure trasparenti, procedure semplici, efficienti e trasparenti per la gestione dei reclami degli utenti relativi ai diritti e agli obblighi di cui all’articolo 177 della presente legge e al comma 1 del presente articolo, che sono pubblicate sul loro sito web e rese disponibili presso i punti vendita.
3. Qualsiasi discrepanza significativa, continua o che si ripeta regolarmente tra la qualità effettiva del servizio di accesso a Internet, in termini di velocità o di altri parametri relativi alla qualità del servizio e alle prestazioni, e le prestazioni dichiarate dal fornitore del servizio di accesso a Internet, ai sensi delle lettere da “a)” a “d)” del paragrafo 1 del presente articolo, qualora i fatti in questione siano verificati da un meccanismo di monitoraggio certificato dall’AKEP, sarà considerata una violazione delle prestazioni ai fini dell’attuazione dei rimedi a disposizione del consumatore, in conformità con la legislazione nazionale. Il presente comma si applica esclusivamente ai contratti stipulati o rinnovati un anno dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Articolo 179
Controllo e applicazione
1. L’AKEP vigila attentamente e garantisce il rispetto degli articoli 177 e 178 della presente legge, promuovendo la disponibilità costante dei servizi di accesso a Internet su base non discriminatoria e con livelli di qualità che riflettano i progressi tecnologici.
2. Ai fini dell’attuazione del paragrafo 1 del presente articolo, l’AKEP può imporre requisiti relativi alle caratteristiche tecniche, requisiti minimi di qualità del servizio e altre misure appropriate e necessarie a uno o più fornitori di comunicazioni elettroniche pubbliche, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet. L’AKEP pubblica relazioni annuali sulle proprie attività di monitoraggio e sui risultati ottenuti.
3. Su richiesta dell’AKEP, i fornitori di servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche, compresi i fornitori di servizi di accesso a Internet, mettono a disposizione dell’AKEP le informazioni relative agli obblighi di cui agli articoli 177 e 178 della presente legge, in particolare le informazioni sulla gestione della capacità di rete e del traffico, nonché le motivazioni di eventuali misure di gestione del traffico attuate. Tali fornitori devono fornire le informazioni richieste nel rispetto dei termini e del livello di dettaglio richiesti dall’AKEP.
4. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e al fine di garantire l’applicazione coerente delle presenti norme, l’AKEP, previa consultazione delle parti interessate e sulla base dei documenti pertinenti del BEREC, emanerà linee guida per l’attuazione degli obblighi previsti dal presente articolo.
Articolo 180
Informazioni necessarie per i contratti
1. I fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, diversi dai servizi di trasmissione, utilizzati per la fornitura di servizi da macchina a macchina, devono indicare nel contratto le seguenti informazioni:
a) le caratteristiche principali di ciascun servizio, specificando il livello minimo di qualità di ciascun servizio e la portata della loro fornitura. Per i servizi diversi dai servizi di accesso a Internet, ai sensi dell’articolo 177 della presente legge, devono essere indicati parametri specifici di qualità garantita. Qualora non vengano offerti livelli minimi di qualità del servizio, ne va data comunicazione;
b) informazioni sul prezzo e, se del caso, sui rispettivi prezzi relativi all’attivazione del servizio di comunicazioni elettroniche e agli eventuali costi legati al consumo;
c) informazioni sulla durata del contratto e sulle condizioni relative al suo rinnovo e alla sua risoluzione, comprese eventuali penali di risoluzione, nella misura in cui tali condizioni siano applicabili:
i. qualsiasi condizione relativa all’utilizzo o alla durata minima richiesta per beneficiare delle condizioni promozionali;
ii. eventuali spese relative al trasferimento e agli accordi di indennizzo e rimborso in caso di ritardo o abuso del trasferimento, nonché le informazioni relative alle procedure pertinenti;
iii. informazioni sul diritto dei consumatori che utilizzano servizi prepagati di ottenere, su richiesta, il rimborso dell’eventuale credito residuo in caso di modifica, come definito dall’articolo 145 della presente legge;
iv. eventuali penali dovute in caso di risoluzione anticipata del contratto, comprese le informazioni relative allo sblocco delle apparecchiature terminali e a eventuali addebiti a copertura dei costi relativi alle stesse;
c) qualsiasi accordo in materia di risarcimento e rimborso, compreso, se del caso, un chiaro riferimento ai diritti dei consumatori, applicabili qualora non vengano rispettati i livelli di qualità del servizio previsti dal contratto o qualora il fornitore risponda in modo inadeguato a un incidente di sicurezza, minaccia o vulnerabilità;
d) il tipo di misure che il fornitore può adottare in risposta a incidenti di sicurezza, minacce e vulnerabilità.
2. I fornitori di servizi di accesso a Internet e di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico, oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, forniscono le seguenti informazioni:
a) tra le caratteristiche principali di qualsiasi servizio fornito:
i. eventuali livelli minimi di qualità del servizio, nella misura in cui tali servizi siano forniti e tenendo conto delle linee guida del BEREC relative a:
– Servizi di accesso a Internet: bassa latenza, jitter, perdita di pacchetti;
– servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico che esercitano il controllo su almeno alcuni elementi della rete, oppure hanno stipulato un accordo sul livello di servizio a tal fine con imprese che forniscono l’accesso alla rete: almeno il tempo di connessione iniziale, la probabilità di interruzione del servizio, la segnalazione delle chiamate, i ritardi; e
ii. fatto salvo il diritto dell’utente di utilizzare apparecchiature di sua scelta, ai sensi dell’articolo 177 della presente legge, qualsiasi condizione, ivi comprese le tariffe applicate dal fornitore per l’utilizzo delle apparecchiature fornite;
b) nell’ambito delle informazioni sui prezzi, ove e nella misura in cui applicabile, i rispettivi prezzi relativi all’attivazione del servizio di comunicazioni elettroniche e a eventuali canoni ricorrenti o legati al consumo:
i. i dettagli del piano tariffario specifico o dei piani tariffari previsti dal contratto e, per ciascuno di tali piani, i tipi di servizi offerti, compresi, se del caso, i volumi di comunicazione quali MB, minuti, messaggi inclusi nel periodo di fatturazione e il prezzo per le unità di comunicazione aggiuntive;
ii. nel caso di un piano tariffario o di piani con un traffico incluso predeterminato, la possibilità per i consumatori di riportare il traffico non utilizzato dal periodo di fatturazione precedente a quello successivo, qualora tale opzione sia prevista dal contratto;
iii. strumenti per garantire la trasparenza delle fatture e monitorare i livelli di consumo;
iv. informazioni tariffarie relative a qualsiasi numero o servizio soggetto a condizioni tariffarie speciali; Per quanto riguarda le singole categorie di servizi, le autorità competenti, in coordinamento, se del caso, con le autorità nazionali di regolamentazione, esigono che tali informazioni siano fornite immediatamente, prima che la chiamata venga inoltrata o che venga stabilita la connessione con il fornitore del servizio;
v. per i servizi a pacchetto e i pacchetti, compresi i servizi e le apparecchiature destinate agli utenti finali, il prezzo dei singoli elementi del pacchetto, nella misura in cui siano commercializzati anche separatamente;
vi. i dettagli e le condizioni, comprese le tariffe relative a eventuali servizi post-vendita, di manutenzione e di assistenza clienti; e
vii. le modalità con cui si ottengono informazioni aggiornate su tutte le tariffe applicabili e sui canoni di manutenzione;
c) nell’ambito delle informazioni relative alla durata del contratto per i servizi in pacchetto e alle condizioni per il suo rinnovo e la sua risoluzione, se del caso, le condizioni per la risoluzione del pacchetto o dei suoi elementi;
c) quali dati personali saranno forniti prima dell’esecuzione del servizio o raccolti nell’ambito della prestazione del servizio;
d) informazioni dettagliate sui prodotti e sui servizi realizzati per gli utenti con disabilità e sulle modalità per ottenere aggiornamenti su tali informazioni;
dh) informazioni sulle procedure per la risoluzione delle controversie con il fornitore di servizi di comunicazione elettronica.
3. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale basati su numeri accessibili al pubblico forniscono anche le seguenti informazioni:
a) qualsiasi limitazione all'accesso ai servizi di emergenza o alle informazioni relative alla posizione del chiamante dovuta a mancanza di fattibilità tecnica, nella misura in cui il servizio consenta agli utenti di effettuare chiamate verso un numero facente parte di un piano di numerazione nazionale o internazionale;
b) il diritto dell'utente di decidere se inserire o meno i propri dati personali in un elenco telefonico e le tipologie di dati in questione, in conformità con le disposizioni dell'articolo 167 della presente legge.
4. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, i fornitori di servizi di accesso a Internet devono fornire anche le informazioni previste dall’articolo 178 della presente legge.
Capitolo XXIII
Ispezione, monitoraggio dello spettro delle radiofrequenze e infrazioni amministrative
Articolo 181
Ispezione
1. L'ispezione delle attività del gestore di reti e servizi di comunicazioni elettroniche pubbliche, o di qualsiasi altra persona fisica o giuridica che svolga attività nel settore delle comunicazioni elettroniche, è effettuata dagli ispettori dell'AKEP.
2. Agli ispettori dell’AKEP viene rilasciato uno speciale documento di identificazione. Essi possono effettuare ispezioni presso i locali in cui l’operatore svolge la propria attività anche senza preavviso, al fine di verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti emanati in applicazione della stessa.
3. L'imprenditore o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che svolga attività nel settore delle comunicazioni elettroniche è tenuto a consentire agli ispettori di effettuare ispezioni in qualsiasi luogo in cui siano presenti apparecchiature di comunicazione elettronica e a fornire agli ispettori tutti i dati e la documentazione da essi richiesti.
4. Le attività di vigilanza dell’AKEP sono svolte in conformità con il regolamento pertinente approvato dal Consiglio direttivo.
5. Qualora sia necessaria una competenza specialistica, l’ispettore può ricorrere a un esperto.
Articolo 182
Blocco dei dispositivi e/o sospensione del loro funzionamento
1. Qualora una persona fisica o giuridica svolga attività nel settore delle comunicazioni elettroniche senza l’autorizzazione dell’AKEP, gli ispettori autorizzati dall’AKEP procedono al sequestro delle apparecchiature.
2. I dispositivi sequestrati vengono inventariati e messi in deposito. Una volta trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sequestro senza che l’imprenditore abbia presentato ricorso, i dispositivi vengono consegnati agli enti autorizzati dalla legge per essere venduti. Una parte del ricavato della vendita viene destinata al bilancio dello Stato.
3. Ai fini dell'applicazione delle misure di blocco delle attrezzature, l'AKEP collabora con le autorità pubbliche locali, la Polizia di Stato e il servizio di controllo.
4. Il blocco e la sospensione del funzionamento delle apparecchiature, ai sensi del presente articolo, devono essere indicati mediante un sigillo, il cui contenuto e la cui forma sono stabiliti dall’AKEP.
5. Qualora gli ispettori dell’AKEP constatino che le apparecchiature radio delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica causano interferenze dannose, indipendentemente dal fatto che sia stata concessa l’autorizzazione necessaria per il loro utilizzo, hanno il diritto di disporne la cessazione del funzionamento.
6. Su richiesta scritta della parte i cui segnali hanno subito interferenze, il personale autorizzato dell’AKEP effettuerà le verifiche necessarie e, qualora si accerti che l’interferenza dannosa sia stata eliminata, sarà consentito il proseguimento del funzionamento del dispositivo in questione.
7. La procedura relativa alla gestione delle interferenze, alla loro eliminazione, al loro blocco e al funzionamento dei dispositivi è definita nel regolamento adottato dall’AKEP.
Articolo 183
Procedura relativa alle misure amministrative
1. La procedura relativa all’ispezione, all’accertamento, al riesame, al ricorso e all’esecuzione delle sanzioni amministrative si svolge in conformità alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa, nonché alla normativa vigente in materia di ispezione e di infrazioni amministrative.
2. L’AKEP, nel determinare l’importo delle ammende, tiene conto dei seguenti fattori:
a) la gravità e la durata dell'infrazione;
b) le circostanze in cui è stata commessa la violazione;
c) se l’impresa autrice della violazione ha precedenti di inadempienza ai propri obblighi;
c) le conseguenze derivanti dalla violazione accertata.
3. L’AKEP stabilisce, mediante delibera, i principi, i criteri e la metodologia per il calcolo dell’importo delle ammende, nonché la procedura relativa alle attività di ispezione ai fini dell’attuazione della presente legge e del diritto processuale nazionale.
4. Qualora, a seguito della procedura di ispezione, si accerti che un operatore attivo nel settore delle comunicazioni elettroniche abbia, con atti od omissioni, violato le disposizioni della presente legge, gli ispettori autorizzati dell’AKEP applicheranno una delle misure amministrative previste dalla presente legge.
5. Qualora, anche dopo l’irrogazione di una sanzione pecuniaria per uno o più dei motivi previsti dal punto 1, lettera a), dell’articolo 184 della presente legge, il soggetto interessato non adempia agli obblighi per i quali è stato sanzionato, l’ispettore propone al Consiglio direttivo dell’AKEP la revoca della licenza dell’operatore:
a) il diritto di utilizzare una o più frequenze o serie di numeri; oppure
b) il diritto di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche.
6. Il Consiglio direttivo dell’AKEP, su proposta dell’ispettore, ai sensi del punto 5 del presente articolo, avverte la rispettiva impresa della revoca di uno dei suoi diritti, ai sensi delle lettere “a” e “b” del paragrafo 5 del presente articolo, fissando un termine per l’adempimento degli obblighi per i quali è stata inflitta la sanzione.
7. Qualora l’imprenditore non adempia agli obblighi entro il termine fissato dal Consiglio di vigilanza dell’AKEP, ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, il Consiglio di vigilanza delibererà in merito alla revoca di:
a) il diritto di utilizzare una o più frequenze o serie di numeri; oppure
b) il diritto di fornire servizi o reti di comunicazioni elettroniche.
Articolo 184
Multe
1. Le seguenti infrazioni, qualora non costituiscano un reato penale, sono considerate infrazioni amministrative e sono punibili con una sanzione pecuniaria come segue:
a) fino al 3 per cento dei ricavi annuali realizzati nell’ultimo esercizio finanziario chiuso, ma non oltre 100.000.000 (cento milioni) di lek, se l’imprenditore:
i. ometta di dare comunicazione all’AKEP prima dell’avvio dei lavori di costruzione e della messa in servizio di reti o servizi di comunicazione pubblici, ai sensi dell’articolo 27 della presente legge;
ii. non costituisce una persona giuridica distinta né tiene una contabilità separata dei ricavi qualora utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica per uso personale, ai fini della fornitura di servizi di comunicazione pubblici, ai sensi dell’articolo 36 della presente legge;
iii. non fornisce un servizio universale, ai sensi degli articoli 112 e seguenti della presente legge;
iv. non attua le decisioni dell’AKEP relative agli obblighi previsti dagli articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100 della presente legge;
utilizza frequenze senza l'autorizzazione dell'AKEP, ai sensi degli articoli 66 e 68 della presente legge;
vi. utilizza la numerazione senza aver ottenuto il diritto d’uso da parte dell’AKEP, ai sensi degli articoli 131 e 132 della presente legge;
vii. non conserva una documentazione completa e accurata relativa alla rete, ai sensi dell’articolo 169 della presente legge;
viii. non garantisce la riservatezza e le misure di protezione, ai sensi degli articoli 156, 157 e 158 della presente legge;
ix. non adempia all’obbligo giuridico di conservare e trattare i dati ai fini dell’azione penale e della sicurezza nazionale, ai sensi dell’articolo 160 della presente legge;
x. impedisce l’accesso degli ispettori dell’AKEP nei locali in cui sono state installate apparecchiature tecniche e di comunicazione, oppure omette di fornire i dati e la documentazione richiesti dagli ispettori, ai sensi dell’articolo 181 della presente legge;
xi. non adempia agli obblighi relativi all’intercettazione legittima delle comunicazioni, ai sensi dell’articolo 168 della presente legge;
xii. non adotti le misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per gestire in modo adeguato i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi, come specificato nell’articolo 54 della presente legge;
b) fino al 2 per cento dei ricavi annuali realizzati nell’ultimo esercizio finanziario chiuso, ma non oltre 50.000.000 (cinquanta milioni) di lekë, qualora l’imprenditore:
i. non provveda alla realizzazione e all’istituzione di reti di comunicazione pubbliche e delle relative infrastrutture ausiliarie per consentirne l’uso condiviso, ai sensi dell’articolo 58 della presente legge;
ii. non applica le norme dell’AKEP relative alla ripartizione dei costi per l’uso condiviso delle infrastrutture di rete o dei beni immobili e al coordinamento dei lavori di ingegneria civile, ai sensi del comma 3 dell’articolo 58 della presente legge;
iii. non rispetta i requisiti di cui all’articolo 113 della presente legge;
iv. non adempia all’obbligo di finanziare il servizio universale entro i termini e nella misura stabiliti dall’AKEP, ai sensi dell’articolo 128 della presente legge;
v. ometta di trasmettere all’AKEP le informazioni relative al reddito annuo, ai sensi del comma 5 dell’articolo 128 della presente legge;
vi. non adempia agli obblighi previsti dagli articoli 80, 81, 82, 83, 84, 85 e 86 della presente legge;
vii. ceda o conceda in locazione il diritto all’uso delle frequenze radio senza il previo consenso dell’AKEP, ai sensi dell’articolo 71 della presente legge;
viii. non adempia agli obblighi previsti in materia di portabilità del numero, ai sensi dell’articolo 145 della presente legge;
ix. non pubblica informazioni trasparenti sulle tariffe applicabili e sulle condizioni generali di accesso e di utilizzo dei servizi di comunicazione pubblici, ai sensi dell’articolo 142 della presente legge;
x. ometta di informare gli utenti e l’AKEP della limitazione o della cessazione dell’accesso ai propri servizi, ai sensi del comma 3 dell’articolo 148 della presente legge;
xi. limita l’accesso ai propri servizi, disconnette gli utenti finali o risolve un contratto con un utente finale, in violazione delle disposizioni del contratto con l’utente finale e della presente legge;
xii. introduce misure discriminatorie e sproporzionate nel contratto con l'utente finale;
xiii. non fornisce all’utente finale una notifica scritta in merito a eventuali violazioni e non stabilisce un termine per l’adempimento degli obblighi contrattuali;
xiv. non approvi e non presenti all’AKEP un piano di emergenza, ai sensi dell’articolo 174 della presente legge;
xv. non garantisce l’accesso ininterrotto ai numeri di emergenza, ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 148 della presente legge;
xvi. ottenga, per sé o per conto di terzi, informazioni relative al contenuto, i fatti e le circostanze dei messaggi trasmessi, oltre il minimo necessario per fornire i servizi elettronici specifici, oppure non utilizza tali informazioni esclusivamente per la fornitura di tali servizi e in conformità con l’impegno contrattuale relativo agli stessi;
xvii. non informa gli utenti in modo chiaro e comprensibile in merito alle finalità e al trattamento dei dati, oppure non offre la possibilità di opporsi a tale trattamento dei dati, oppure non ottiene il consenso dell’utente prima di procedere al trattamento dei dati;
xviii. non provvede alla cancellazione dei dati relativi al traffico o alla loro anonimizzazione, ai sensi dell’articolo 163 della presente legge;
xix. tratta i dati relativi al traffico senza il previo consenso dell’utente o dell’utente finale;
xx. consente il trattamento dei dati relativi al traffico da parte di soggetti non autorizzati a farlo;
xxi. non elabora i dati di localizzazione;
xxii. consente il trattamento dei dati di localizzazione da parte di soggetti non autorizzati a farlo;
xxiii. non è conforme ai requisiti di cui all’articolo 165 della presente legge in materia di comunicazioni non richieste.
c) fino a un importo di 1.000.000 (un milione) di lekë, se l'ente:
i. non agisce in conformità con i requisiti relativi all’approvazione e all’assegnazione delle frequenze radio;
ii. non agisce in conformità con la decisione relativa all’assegnazione dei numeri e delle serie di numeri;
iii. non progetta le reti di comunicazione pubbliche in modo tale da ridurre al minimo i rischi e le preoccupazioni per la proprietà privata;
iv. ometta di informare preventivamente le autorità competenti in merito al rilascio delle autorizzazioni prima dell’inizio dei lavori;
v. il contratto con l'utente finale non contiene tutti i requisiti specificati nell'articolo 141 della presente legge;
vi. omette di informare i propri utenti finali delle modifiche apportate al contratto con l’utente finale, ai sensi dell’articolo 144 della presente legge;
vii. non garantisce un livello di dettaglio nella fatturazione tale da consentire il controllo delle spese, ai sensi dell’articolo 117 della presente legge;
viii. non fornisce la fattura dettagliata contenente le informazioni richieste, ai sensi dell’articolo 161 della presente legge;
ix. non garantisce l’identificazione del numero chiamato, né il suo blocco, ai sensi dell’articolo 162 della presente legge;
x. le condizioni generali del contratto con l’utente finale non specificano la possibilità di fornire l’identificazione della linea chiamante, né la sua soppressione, ai sensi del comma 8 dell’articolo 162 della presente legge;
xi. non offre agli utenti finali o agli utenti la possibilità di opporsi al trattamento dei dati di localizzazione, ai sensi del comma 4 dell’articolo 163 della presente legge;
xii. non provveda al pagamento dell’intero importo della tassa per la vigilanza sul mercato entro il termine previsto dall’articolo 20 della presente legge;
xiii. non versa integralmente il canone per l’uso delle frequenze radio, ai sensi dell’articolo 21 della presente legge;
xiv. non provveda al pagamento integrale del canone per l’uso dei numeri e delle serie di numeri assegnati entro il termine previsto, ai sensi dell’articolo 22 della presente legge.
xv. non adempia agli obblighi di cui all’articolo 43 della presente legge in materia di fornitura di informazioni ai fini dello svolgimento del rilevamento geografico;
xvi. non applica le norme, ai sensi del paragrafo 5 dell’articolo 53 della presente legge;
c) un importo di 500.000 (cinquecentomila) lekë per qualsiasi altra violazione delle disposizioni della presente legge commessa dall'imprenditore, non specificata nei punti precedenti.
2. Qualora le violazioni di cui alle lettere “a” e “b” del paragrafo 1 del presente articolo siano commesse da un soggetto che si trova nel primo anno di attività e non possa disporre di dati relativi al fatturato annuo realizzato nell’ultimo esercizio finanziario chiuso, sarà punito con una multa compresa tra 1.000.000 (un milione) e 50.000.000 (cinquanta milioni) di lek.
3. La sanzione costituisce titolo esecutivo e viene versata nel bilancio dello Stato. Se la sanzione inflitta viene pagata dal soggetto responsabile entro 30 giorni dalla notifica della relativa decisione dell’AKEP, l’importo della sanzione viene automaticamente ridotto di 151 TP3T rispetto alla somma inflitta.
Articolo 185
Reclamo
1. Il ricorso contro una sanzione pecuniaria inflitta dagli ispettori ai sensi dell’articolo 184 della presente legge deve essere presentato al Consiglio di vigilanza dell’AKEP entro 30 giorni dalla data in cui è stata inflitta. Il Consiglio di Amministrazione emette una decisione entro 30 giorni dalla data del ricorso. La procedura di esame del ricorso amministrativo da parte del Consiglio di Amministrazione è disciplinata dal relativo regolamento dell’AKEP, in conformità alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.
2. È possibile presentare ricorso contro la decisione del Consiglio direttivo dell’AKEP entro 45 giorni dalla notifica della decisione al Tribunale amministrativo di primo grado.
Capitolo XXIV
Procedure normative nel mercato comune dell'Unione europea
Articolo 186
Procedura per l'individuazione dei mercati internazionali
1. Qualora la Commissione europea o almeno due autorità nazionali di regolamentazione presentino una richiesta motivata, corredata di prove a sostegno, il BEREC effettua un’analisi del potenziale mercato internazionale. Previa consultazione delle parti interessate e tenendo conto dell’analisi del BEREC, la Commissione può, mediante decisione, adottare la definizione del mercato internazionale, in conformità con i principi del diritto della concorrenza e sulla base della raccomandazione e delle linee guida sul potere di mercato significativo adottate ai sensi dell’articolo 89 della presente legge.
2. In caso di individuazione dei mercati internazionali ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione effettuano congiuntamente l’analisi di mercato sulla base delle linee guida relative agli operatori con potere di mercato significativo e decidono congiuntamente in merito a eventuali obblighi, l’imposizione, la modifica o la revoca degli obblighi di regolamentazione, conformemente all’articolo 90 della presente legge. Le autorità nazionali di regolamentazione notificano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relativi all’analisi di mercato, nonché eventuali obblighi di regolamentazione ai sensi degli articoli 80 e 81 della presente legge. Due o più autorità nazionali di regolamentazione notificano congiuntamente i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli eventuali obblighi di regolamentazione anche in assenza di mercati internazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato e i rispettivi quadri giuridici siano sufficientemente simili.
Articolo 187
Procedura per l'identificazione della richiesta internazionale
1. Il BEREC effettua un’analisi della domanda da parte degli utenti internazionali relativa ai prodotti e ai servizi forniti all’interno dell’Unione, in uno o più dei mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata, corredata di prove a sostegno, da parte della Commissione o di almeno due delle autorità nazionali di regolamentazione interessate, che indichi l’esistenza di un grave problema di domanda da affrontare. Il BEREC effettua tale analisi qualora riceva una richiesta motivata da parte degli operatori di mercato, corredata di prove sufficienti, e ritenga che sussista un grave problema di domanda da affrontare. L’analisi del BEREC non pregiudica le conclusioni relative ai mercati internazionali, ai sensi dell’articolo 179 della presente legge, né le conclusioni dell’AKEP relative ai mercati geografici nazionali o locali, ai sensi del paragrafo 3 dell’articolo 89 della presente legge.
La presente analisi della domanda degli utenti internazionali riguarda i prodotti e i servizi offerti nei mercati di prodotti o servizi definiti in modi diversi dall’AKEP, tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano intercambiabili con quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.
2. Qualora il BEREC ritenga che esista una domanda internazionale da parte degli utenti che sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta disponibile su base commerciale o regolamentata, esso, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, emana linee guida su approcci comuni, affinché l’AKEP soddisfi i requisiti internazionali individuati, compresa, se del caso, la previsione di rimedi giuridici, ai sensi dell’articolo 92 della presente legge. L’AKEP tiene conto di tali linee guida nell’esercizio delle proprie funzioni di regolamentazione nell’ambito della propria giurisdizione. Tali orientamenti costituiscono la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e comprendono orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso, in grado di soddisfare un requisito internazionale individuato.
Articolo 188
Tariffe di terminazione nel mercato unico dell'UE
1. Ai sensi dell’articolo 137 della presente legge, la Commissione, sulla base del parere del BEREC e del regolamento del 18 dicembre 2020 C2020/8703, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell“11 dicembre 2018, stabilisce un'unica tariffa massima di terminazione per le chiamate mobili, nonché un'unica tariffa massima di terminazione per le chiamate fisse nel mercato dell'Unione europea, denominate ”tariffe di terminazione delle chiamate nell'UE».
2. L’AKEP si attiene a tali tariffe, che vengono applicate progressivamente a ciascun operatore attivo in ciascuno dei mercati della terminazione delle chiamate mobili e fisse per il periodo specificato nella relativa decisione.
3. L’AKEP propone al Consiglio dei Ministri l’approvazione della tariffa fissa di terminazione. Qualora il Consiglio dei Ministri approvi tale tariffa, l’AKEP monitora attentamente e garantisce il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione delle chiamate da parte dei fornitori di servizi di terminazione. L’AKEP può in qualsiasi momento richiedere a un fornitore di servizi di terminazione delle chiamate di modificare la tariffa applicata ad altre imprese qualora essa non sia conforme all’atto delegato di cui al paragrafo 1 del presente articolo. L’AKEP informa annualmente la Commissione e il BEREC in merito all’attuazione del presente articolo.
Articolo 189
Cooperazione con le agenzie europee
1. Nell’esercizio delle funzioni previste dalla presente legge, l’AKEP si attiene agli obiettivi di cui all’articolo 5 della presente legge.
2. L’AKEP contribuisce allo sviluppo del mercato nazionale, monitorando e collaborando con la Commissione e il BEREC, in modo trasparente, al fine di garantire un’applicazione coerente della presente legge. A tal fine, l’AKEP collaborerà in particolare con la Commissione e il BEREC per individuare le tipologie di strumenti giuridici e operativi più adeguati per affrontare specifiche situazioni di mercato.
Capitolo XXV
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 190
Disposizione transitoria
1. Le autorizzazioni generali e individuali rilasciate dall’AKEP ai sensi della legge n. 9918 del 19 maggio 2008 “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, rimangono in vigore. Gli operatori autorizzati dall’AKEP ai sensi della legge n. 9918 del 19 maggio 2008 “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, sono soggetti alle condizioni delle autorizzazioni e alle condizioni relative ai diritti d’uso.5.2008, «Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania», e successive modifiche, devono applicare le condizioni delle autorizzazioni e le condizioni relative ai diritti d’uso specificate nella presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.
2. Le decisioni dell’AKEP e gli obblighi normativi imposti alle imprese detentrici di un potere di mercato significativo, secondo l’AKEP e la legge n. 9918 del 19.5.2008, “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, rimangono in vigore fino al completamento del relativo processo di analisi di mercato, in conformità con le disposizioni della presente legge.
3. Il termine previsto dall’articolo 90 della presente legge per l’effettuazione dell’analisi periodica dei mercati rilevanti, ogni cinque anni, è calcolato a partire dalla data dell’ultima analisi del mercato rilevante condotta dall’AKEP, ai sensi della legge n. 9918 del 19.5.2008, “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche.
4. Il presidente e i membri del Consiglio direttivo dell’AKEP, nominati ai sensi della legge n. 9918 del 19.5.2008, “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche, rimarranno in carica anche dopo l’entrata in vigore della presente legge fino al termine del mandato specificato nel loro atto di nomina. Ai fini del calcolo del numero di mandati, i mandati ottenuti ai sensi della legge n. 9918 del 19 maggio 2008 “sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, saranno considerati tali anche ai sensi della presente legge.
5. Gli attuali dipendenti pubblici dell’AKEP continueranno a svolgere le proprie mansioni in conformità con le disposizioni del Codice del lavoro.
6. Ai fini della regolamentazione dello status dei dipendenti pubblici, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, i dipendenti pubblici dell’AKEP si considerano dimessi dal servizio pubblico, ai sensi del paragrafo “ë” del punto 1 dell’articolo 66 della Legge n. 152/2013, “Sul pubblico impiego”, e successive modifiche.
7. Il regolamento dell’AKEP, adottato ai sensi della legge n. 9918 del 19 maggio 2008 “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica d’Albania”, e successive modifiche, rimane in vigore fino all’emanazione delle relative decisioni in conformità con la presente legge.
8. La normativa secondaria adottata per l’attuazione della Legge n. 9918 del 19.Gli atti sublegislativi adottati in attuazione della legge n. 9918 del 19 maggio 2008 “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, rimangono in vigore dopo l’entrata in vigore della presente legge, purché non siano in contrasto con le sue disposizioni, fino all’adozione di atti sublegislativi in attuazione della presente legge.
Articolo 191
Atti regolamentari
1. Il Consiglio dei Ministri è incaricato di emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le norme di attuazione previste al punto 3 dell’articolo 5, ai punti 1 e 4 dell’articolo 7, al punto 2 dell’articolo 19, ai punti 3, 7 e 9 dell’articolo 55, al comma 3 dell’articolo 65, al comma 4 dell’articolo 70, al comma 4 dell’articolo 71, al comma 3 dell’articolo 76, al comma 5 dell’articolo 78, al comma 5 dell’articolo 103, al comma 2 dell’articolo 111, al comma 3 dell’articolo 133, al comma 2 dell’articolo 153 e al comma 5 dell’articolo 174 della presente legge.
2. Il ministro competente è tenuto a emanare, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, l’atto subordinato previsto al punto 13 dell’articolo 43 della presente legge.
3. L’AKEP è incaricata di emanare le norme di attuazione previste dall’articolo 20, punto 6, dall’articolo 27, punto 8, dall’articolo 41, punto 6, e dall’articolo 46, punto 8, al punto 1 dell’articolo 56, al punto 6 dell’articolo 63, al punto 3 dell’articolo 64, al punto 1 dell’articolo 89, all’articolo 108, al punto 2 dell’articolo 128, al punto 1 dell’articolo 133, ai punti 13 e 16 dell’articolo 145, al paragrafo 1 dell’articolo 146, alla lettera “b” del paragrafo 3 dell’articolo 148, al paragrafo 10 dell’articolo 157, al paragrafo 4 dell’articolo 181, al paragrafo 7 dell’articolo 182 e al paragrafo 1 dell’articolo 185 della presente legge.
Articolo 192
Annullamenti
La legge n. 9918 del 19 maggio 2008 “Sulle comunicazioni elettroniche nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La denominazione “Autorità per le comunicazioni elettroniche e le poste”, di cui all’articolo 2, punto 1, della legge n. 9584 del 17 luglio 2006, “Relativa alle retribuzioni, alle indennità e alle strutture delle istituzioni costituzionali indipendenti e di altre istituzioni indipendenti istituite dalla legge”, e successive modifiche, è abrogata.
Articolo 193
Entrata in vigore
1. I punti 8 e 11 dell’articolo 41, i punti da 4 a 8 dell’articolo 49, l’articolo 50, l’articolo 51, il punto 5 dell’articolo 86, la lettera “c” del paragrafo 6 dell’articolo 90, il paragrafo 6 dell’articolo 92, gli articoli 186, 187, 188 e 189 entrano in vigore al momento dell’adesione della Repubblica di Albania all’Unione europea.
2. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato il 30 maggio 2024.
Proclamato con decreto n. 227 del 14 giugno 2024 del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj.
Fonte: Centro pubblicazioni ufficiali.
Relazione sui salari
| No. | Funzione | Relazione |
| 1 | Presidente del Consiglio di amministrazione dell'Autorità per le comunicazioni elettroniche e le poste | 0,600 |
| 2 | Membri del Consiglio di amministrazione dell'Autorità per le comunicazioni elettroniche e le poste | 0,450 |
[1] La presente legge è stata parzialmente allineata alle seguenti norme:
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell“11 dicembre 2018, relativa all’istituzione del Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Numero CELEX 32018L1972, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 321, 17 dicembre 2018, pagg. 36–214.

