Per la ratifica dell'accordo tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale

Diritto

N. 47/2024 

Per la ratifica dell'accordo tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale

Ai sensi degli articoli 78, 83, comma 1, e 121 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri, 

Parlamento

della Repubblica di Albania

Impostalo:

Articolo 1

È ratificato l’accordo tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale, conformemente al testo allegato alla presente legge e che ne costituisce parte integrante.

Articolo 2

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approvato il 16 maggio 2024.

Proclamato con decreto n. 209 del 31 maggio 2024 del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj.

Accordo 

Tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale

Introduzione

La Repubblica d’Albania e la Repubblica Italiana, animate dal desiderio di migliorare le relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale, hanno concordato le seguenti disposizioni.

Parte I

Disposizione Informazioni generali

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini dell'attuazione del presente accordo:

a) con il termine “Albania” si intende la Repubblica d’Albania; con il termine “Italia” si intende la Repubblica Italiana;

b) per “legislazione” si intendono le norme vigenti o future di ciascuno Stato contraente relative ai regimi di sicurezza sociale di cui all’articolo 2 del presente accordo;

c) il termine “Autorità competente” indica, per quanto riguarda l’Albania, il ministero responsabile della previdenza sociale e, per quanto riguarda l’Italia, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;

d) per “istituzione competente” si intende l’istituzione presso la quale l’interessato è iscritto al momento della richiesta di prestazioni, oppure l’istituzione dalla quale l’interessato ha diritto a ricevere le prestazioni o cheavrebbe fatto sorgere tale diritto se l’interessato o i suoi familiari avessero risieduto nel territorio dello Stato contraente in cui ha sede tale istituzione;

e) per “organismo di collegamento” si intendono gli uffici che saranno designati dalle autorità competenti per comunicare direttamente tra loro e fungere da intermediari con le istituzioni competenti dei due Stati contraenti, al fine di erogare le prestazioni previste dal presente Accordo.;

f) per “lavoratore” si intendono le persone che svolgono attività lavorative e che sono assicurate o hanno diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di cui all’articolo 2 del presente accordo;

g) per “familiari” si intendono le persone definite o riconosciute come tali dalla normativa vigente;

h) per “superstiti” si intendono coloro che sono definiti o riconosciuti come tali dalla normativa vigente;

i) il termine “soggiorno” indica un soggiorno di breve durata;

l) per “residenza abituale” si intende la residenza abituale;

m) per “periodo assicurativo” si intendono i periodi contributivi e/o di occupazione definiti o considerati come periodi assicurativi dalla legislazione in vigore in materia;

n) per “periodo equivalente” si intendono i periodi assimilati ai periodi assicurativi ai sensi della normativa applicabile in vigore nei loro confronti;

o) il termine “prestazioni” indica le prestazioni pecuniarie previste dalla legislazione di una delle due Parti.

2. Qualsiasi espressione o altro termine utilizzato nel presente Contratto avrà il significato attribuitogli dalla normativa applicabile in vigore in materia.

Articolo 2

Ambito di applicazione del materiale

1. Il presente accordo si applica alla normativa relativa a:

In Albania:

a) previdenza per la vecchiaia, l'invalidità e le pensioni ai superstiti (beneficiari);

b) assicurazione per le prestazioni di malattia e maternità;

c) l'assicurazione contro la disoccupazione. 

In Italia:

a) l’assicurazione generale obbligatoria per le pensioni di invalidità, di vecchiaia e di reversibilità a favore dei lavoratori dipendenti, il regime speciale previsto per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, agricoltori) e il regime separato di tale assicurazione generale obbligatoria;

b) l'assicurazione per le prestazioni di malattia, che comprende anche la tubercolosi e la maternità;

c) l'assicurazione contro la disoccupazione;

d) regimi assicurativi speciali, integrativi e distinti, istituiti per specifiche categorie di lavoratori, nella misura in cui riguardino prestazioni o rischi contemplati dalla normativa di cui alle lettere precedenti.

2. Il presente accordo si applica anche nel caso in cui norme successive modifichino la normativa di cui al paragrafo 1.

3. Il presente Accordo si applica anche alle leggi di uno Stato contraente che estendono i regimi esistenti a nuove categorie di lavoratori o che istituiscono nuovi regimi di previdenza sociale, a condizione che il Governo dell’altro Stato contraente non notifichi la propria obiezione al Governo del primo Stato entro tre mesi dalla data della comunicazione ufficiale di tali estensioni.

4. Il presente Accordo non si applica alle leggi dei due Stati contraenti relative alle pensioni di previdenza sociale e ad altre prestazioni non contributive erogate con fondi pubblici, né alla concessione di un trattamento minimo integrativo, fatte salve le disposizioni dell’articolo 16.

5. Le disposizioni del presente Accordo saranno attuate in conformità con la legislazione nazionale pertinente e nel rispetto degli obblighi internazionali e, per quanto riguarda l’Italia, degli obblighi derivanti dalla sua adesione all’Unione europea.

Articolo 3

Ambito di applicazione personale

Il presente Accordo si applica alle persone che sono o sono state soggette alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti a carico.

2. Il presente Accordo si applica anche ai rifugiati, in virtù della Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e del relativo Protocollo del 31 gennaio 1967, nonché agli apolidi, ai sensi della Convenzione del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, che risiedono abitualmente nel territorio di uno Stato contraente, che sono stati o sono soggetti alla legislazione di uno o di entrambi gli Stati contraenti, nonché ai loro familiari e alle persone a loro carico.

Articolo 4

Parità di trattamento

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, le persone alle quali esso si applica godranno degli stessi benefici e saranno soggette agli stessi obblighi, ai sensi della legislazione di ciascuno Stato contraente, alle stesse condizioni dei propri cittadini. Per quanto riguarda l’Italia, anche ai cittadini dell’Unione europea sarà garantita parità di trattamento.

Parte II

Disposizioni relative alla normativa vigente

Articolo 5

Disposizioni generali

Salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 6 e 7 che seguono, i lavoratori ai quali si applicano le disposizioni del presente Accordo sono soggetti alla legislazione dello Stato contraente in cui svolgono la propria attività lavorativa.

Articolo 6

Disposizioni speciali

Le disposizioni di cui all'articolo 5 prevedono le seguenti deroghe:

1. Un lavoratore dipendente di un’impresa con sede in uno degli Stati contraenti, che sia stato distaccato nel territorio dell’altro Stato, rimane soggetto alla legislazione del primo Stato, a condizione che il suo impiego nell’altro Stato non superi un periodo di 24 mesi.

2. Una persona che eserciti abitualmente un’attività autonoma nel territorio di uno dei due Stati e che si rechi nel territorio dell’altro Stato per esercitare tale attività per un periodo di tempo limitato, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato, a condizione che la sua permanenza nell’altro Stato non superi i 24 mesi.

3. Il personale in trasferta delle imprese di trasporto aereo, stradale o ferroviario è soggetto esclusivamente alla legislazione dello Stato nel cui territorio ha sede l'impresa.

4. I membri dell’equipaggio di una nave battente bandiera di uno degli Stati contraenti sono soggetti alla legislazione dello Stato di cui la nave batte bandiera, I lavoratori impiegati per le operazioni di carico, scarico, riparazione o sorveglianza delle navi, mentre queste si trovano in un porto di un altro Stato contraente, sono soggetti alla legislazione dello Stato a cui appartiene tale porto.

5. Gli agenti diplomatici e i consoli di carriera, nonché il personale amministrativo e tecnico appartenente alle missioni diplomatiche e consolari, inviati nel territorio dell’altro Stato contraente nell’esercizio delle loro funzioni, rimangono soggetti, insieme ai membri della loro famiglia, alla legislazione dello Stato contraente a cui appartiene l’amministrazione da cui dipendono.

6. I dipendenti di una pubblica amministrazione e il personale equivalente di uno degli Stati contraenti, inviati nel territorio dell’altro Stato contraente nell’esercizio delle loro funzioni, insieme ai loro familiari, rimangono soggetti alla legislazione dello Stato contraente a cui appartiene l’amministrazione da cui dipendono.

Articolo 7

Disposizioni speciali per il personale non appartenente alle missioni diplomatiche.

Il personale delle missioni diplomatiche e consolari, ad eccezione di quello specificato al paragrafo 6 dell’articolo 6, nonché il personale locale al servizio privato degli agenti diplomatici e consolari, o altri membri di tali missioni diplomatiche e uffici consolari, possono avvalersi della facoltà di applicare la legislazione dello Stato di invio, in conformità alle disposizioni dell’accordo amministrativo di cui all’articolo 19, a condizione che siano cittadini di tale Stato.

Articolo 8

Deroghe agli articoli 5 e 6

Le autorità competenti dei due Stati contraenti, o gli enti da esse designati, possono, mediante accordi congiunti, prevedere deroghe, in deroga alle disposizioni degli articoli 5 e 6 del presente Accordo, nell’interesse dei lavoratori.

Articolo 9

L'esportabilità delle prestazioni in denaro

Salvo quanto diversamente previsto dal presente Accordo, i lavoratori aventi diritto a prestazioni pecuniarie da parte di uno Stato contraente, li riceveranno in condizioni di parità di trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel territorio dell’altro Stato contraente o di uno Stato terzo, nel rispetto della legislazione di ciascuno Stato.

Articolo 10

Assicurazione volontaria

1. Ai fini dell’ammissione all’assicurazione volontaria, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di uno degli Stati contraenti, i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di tale Stato vengono sommati, se necessario, ai periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano e nel rispetto delle disposizioni previste dalla legislazione di ciascuno Stato.

2. L’iscrizione simultanea all’assicurazione obbligatoria di uno Stato contraente e all’assicurazione volontaria dell’altro Stato è consentita solo se tale opzione è prevista dalla legislazione di quest’ultimo.

Articolo 11

Unione di periodi

Ai fini dell’acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni pecuniarie previste dal presente Accordo, i periodi di assicurazione o i loro equivalenti, maturati ai sensi della legislazione di uno Stato contraente, devono essere cumulati, se necessario, con i periodi di assicurazione o i loro equivalenti ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente, a condizione che non si sovrappongano.

Parte III

Disposizioni speciali

Capitolo I

Pensioni

Articolo 12

Pensioni erogate ai sensi della legislazione di un unico Stato contraente (in regime autonomo) 

Se un lavoratore soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per avere diritto alle prestazioni senza dover ricorrere al cumulo dei periodi di assicurazione, come previsto dall’articolo 11, l’istituzione competente di tale Stato eroga l’importo della prestazione calcolato esclusivamente sulla base dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione da essa applicata. Tale disposizione si applica anche qualora l’assicurato abbia diritto, nell’ambito dell’altro Stato contraente, a una prestazione calcolata conformemente all’articolo 13.

Articolo 13

Pensioni erogate ai sensi della legislazione dei due Stati contraenti.

(unione internazionale e proporzionale)

1. Qualora un lavoratore non soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni basate esclusivamente sui periodi di assicurazione e sugli importi equivalenti a quelli maturati ai sensi di tale legislazione, l’istituzione competente di tale Stato applica le disposizioni di cui all’articolo 11.

2. Se la legislazione di uno Stato contraente subordina la concessione delle prestazioni al compimento di periodi di assicurazione in una professione soggetta a un regime speciale, ai fini della determinazione del diritto a tali prestazioni, si sommano solo i periodi maturati nell’ambito di un regime equivalente nell’altro Stato contraente o, in mancanza di ciò, nella stessa professione o occupazione, anche se in tale Stato non esiste un regime speciale per quella professione o occupazione. Se la durata complessiva di tali periodi di assicurazione non dà diritto alle prestazioni previste dal regime speciale, tali periodi saranno utilizzati per determinare il diritto alle prestazioni previste dal regime generale.

3. Ai fini della determinazione delle prestazioni appropriate in conformità alle disposizioni dell’articolo 11, l’istituzione competente di ciascuno Stato contraente procede come segue:

a) determina l’importo teorico delle prestazioni a cui l’interessato avrebbe diritto se tutti i periodi di assicurazione cumulati fossero stati maturati ai sensi della propria legislazione;

b) determina pertanto l’importo effettivo della prestazione a cui l’interessato ha diritto, riducendo l’importo teorico di cui al punto 1 del paragrafo 3, in base al rapporto tra i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione da essa applicata e i periodi di assicurazione maturati in entrambi gli Stati contraenti;

c) se la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di entrambi gli Stati contraenti supera la durata massima richiesta dalla legislazione di uno Stato per avere diritto a una prestazione completa, l’istituzione competente tiene conto di tale durata massima, anziché della durata complessiva dei suddetti periodi.

4. Se la legislazione di uno Stato contraente prevede che le prestazioni siano calcolate in relazione all’importo della retribuzione, dei guadagni o dei contributi, l’istituzione competente di tale Stato tiene conto esclusivamente della retribuzione o dei guadagni percepiti, oppure dei contributi versati, conformemente alla legislazione da essa applicata.

Articolo 14

Periodo di copertura assicurativa inferiore a un anno

Fatte salve le disposizioni dell’articolo 13, se la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione di uno Stato contraente non raggiunge almeno un anno e se, tenendo conto esclusivamente di tali periodi, non sussista alcun diritto alle prestazioni ai sensi di tale legislazione, l’istituzione di tale Stato non è tenuta a erogare le prestazioni relative a tali periodi. Tuttavia, tali periodi di assicurazione sono presi in considerazione dall’istituzione competente dell’altro Stato contraente, sia ai fini dell’acquisizione del diritto alle prestazioni ai sensi della legislazione di tale Stato, sia ai fini del loro calcolo.

Articolo 15

Pensioni nel caso in cui l'interessato non soddisfi contemporaneamente i requisiti previsti dalle leggi di entrambi gli Stati contraenti.

Se un lavoratore, anche tenendo conto del cumulo dei periodi di assicurazione di cui all’articolo 11, non soddisfa contemporaneamente le condizioni previste dalle legislazioni di entrambi gli Stati contraenti, il suo diritto alla pensione viene determinato in base a ciascuna normativa, una volta soddisfatte tali condizioni.

Articolo 16

Pensioni minime

Ciascuno degli Stati contraenti, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla propria legislazione, aggiungerà al trattamento minimo le prestazioni cui si ha diritto ai sensi dell’articolo 11, ma solo se il beneficiario risiede nel proprio territorio.

2. Le misure integrative del trattamento minimo di cui al paragrafo precedente sono di esclusiva competenza dell’autorità competente dello Stato contraente nel cui territorio risiede il beneficiario.

Articolo 17

Disposizioni speciali

Se la legislazione di uno degli Stati contraenti subordina la concessione delle prestazioni a

Se il lavoratore è soggetto a tale normativa al momento in cui insorge il rischio, tale condizione si considera soddisfatta se, al verificarsi del rischio, il lavoratore è soggetto alla normativa di un altro Stato contraente o può far valere il diritto alle prestazioni previste da tale normativa.

Capitolo II 

Disoccupazione

Articolo 18

Il diritto alle prestazioni

1. Se un lavoratore non soddisfa le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione, sulla base dei soli periodi di occupazione soggetti a contribuzione ai sensi di tale legislazione, l’istituzione competente di tale Stato tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di lavoro pertinenti maturati ai sensi della legislazione dell’altro Stato contraente.

2. L’applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente è subordinata alla condizione che il lavoratore sia stato soggetto alla legislazione in base alla quale vengono richieste le prestazioni per almeno sei mesi.

3. Un lavoratore che soddisfi le condizioni previste dalla legislazione di uno Stato contraente per il diritto alle prestazioni di disoccupazione e si rechi in un altro Stato contraente per cercare lavoro in tale Stato, mantiene il diritto a tali indennità alle condizioni previste dalla legislazione dello Stato in cui tale diritto è stato acquisito, per un periodo massimo di tre mesi, al netto di eventuali periodi durante i quali abbia già percepito le indennità in tale Stato. Le prestazioni continuano ad essere erogate dall’istituzione dello Stato competente secondo le modalità previste dall’accordo amministrativo di cui all’articolo 19.

Parte IV

Disposizioni varie

Articolo 19

Accordo amministrativo

Le autorità competenti dei due Stati contraenti concorderanno la normativa da applicare ai fini dell'attuazione del presente Accordo mediante un accordo amministrativo, che entrerà in vigore contemporaneamente al presente Accordo.

Articolo 20

Scambio di informazioni

Le autorità competenti dei due Stati contraenti si impegnano a comunicarsi reciprocamente:

1. tutte le misure adottate ai fini dell'attuazione del presente accordo;

2. tutte le difficoltà che potrebbero sorgere a livello tecnico nell'attuazione delle disposizioni dell'accordo;

3. tutte le modifiche alla normativa pertinente che incidono sull’attuazione del presente accordo.

Articolo 21

Cooperazione amministrativa

1. Le autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati contraenti si impegnano a prestarsi reciproca assistenza e cooperazione ai fini dell’attuazione del presente Accordo. Essi possono inoltre, se necessario, avvalersi di strumenti investigativi nell’altro Stato contraente tramite le autorità diplomatiche e consolari di tale Stato.

2. Le autorità, le istituzioni competenti e gli uffici di collegamento italiani che collaborano all’attuazione del presente accordo lo fanno nell’ambito delle loro attività istituzionali, senza alcun costo nuovo o aggiuntivo a carico del bilancio pubblico, e con specifico riferimento agli obblighi previsti dal presente titolo.

3. Ciascuna parte contraente mette a disposizione dell’altra parte contraente, a titolo gratuito, la documentazione relativa alle visite mediche e alle ispezioni precedentemente effettuate nei confronti delle persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altra parte contraente, ai fini del presente accordo. I controlli e le verifiche mediche effettuati ai fini dell’applicazione della legislazione di uno Stato contraente e relativi a persone che risiedono o soggiornano nel territorio dell’altro Stato contraente sono disposti dall’istituzione del luogo di residenza o del luogo di soggiorno, su richiesta delle istituzioni competenti e a proprie spese. L’accordo amministrativo di cui all’articolo 19 stabilisce le disposizioni relative al rimborso delle spese. Le spese per i controlli e le verifiche sanitarie effettuati nell’interesse delle istituzioni di entrambi gli Stati non danno diritto al rimborso.

Articolo 22

Assistenza diplomatica e consolare

Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità, istituzioni competenti e organismi di collegamento dell’altro Stato contraente per ottenere informazioni utili alla tutela dei cittadini del proprio Stato, che considerano titolari dei diritti previsti dall’accordo in questione, e possono rappresentarli senza un mandato specifico.

Articolo 23

Esenzioni e riconoscimento dei certificati

1. Qualora la legislazione di uno Stato contraente preveda un’esenzione dalle imposte, dall’apostille o dal pagamento di tasse per le richieste o i documenti che devono essere presentati ai sensi di tale legislazione, tale esenzione si applica anche alle richieste e ai documenti presentati o rilasciati dalle istituzioni e dalle autorità competenti dell’altro Stato contraente ai fini dell’attuazione del presente Accordo.

2. Tutti gli atti, i documenti e qualsiasi altro materiale scritto che debba essere presentato ai fini dell’attuazione del presente accordo sono esenti dall’obbligo di legalizzazione da parte delle autorità diplomatiche e consolari.

3. Una certificazione rilasciata dalle autorità, dalle istituzioni competenti e dagli organismi di collegamento di uno Stato contraente, relativa all’autenticità di un certificato o di un documento, è riconosciuta come valida dalle autorità, dalle istituzioni e dagli organismi di collegamento competenti dell’altro Stato contraente.

Articolo 24

Corpi interconnessi

Al fine di agevolare l'attuazione del presente accordo e di consentire un coordinamento più rapido tra le istituzioni dei due Stati contraenti, le autorità competenti designano organismi di collegamento.

Articolo 25

Richieste, dichiarazioni e reclami

1. Le richieste, le dichiarazioni e i reclami presentati a un’autorità, a un’istituzione o a un organismo di collegamento di uno Stato contraente nell’ambito dell’attuazione del presente Accordo sono considerati, come una richiesta, una dichiarazione o un reclamo presentato all’autorità, all’istituzione o all’organismo di collegamento competente dell’altro Stato contraente.

2. I ricorsi che devono essere presentati entro un determinato termine presso un’autorità o un ente competente di uno Stato contraente si considerano presentati entro il termine se sono stati presentati entro lo stesso termine all’autorità o all’ente corrispondente dell’altro Stato contraente. In tal caso, l’autorità o l’istituzione alla quale sono stati presentati i reclami provvede a inoltrarli senza indugio all’autorità o all’istituzione competente dell’altro Stato contraente.

Articolo 26

Corrispondenza tra alle autorità, alle istituzioni e agli organismi di collegamento

Le autorità, le istituzioni competenti e gli organismi di collegamento dei due Stati contraenti, ai fini dell’attuazione del presente Accordo, intrattengono una corrispondenza diretta tra loro, con i propri dipendenti e rappresentanti, redigendo la corrispondenza nelle rispettive lingue nazionali.

Articolo 27

Erogazione delle prestazioni

1. Il pagamento delle prestazioni ai beneficiari residenti nel territorio dell’altra Parte contraente viene effettuato nella valuta della Parte contraente che effettua il pagamento e in conformità alla legislazione da essa applicata.

2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, i tassi di cambio di riferimento sono i seguenti:

– per l’Albania, il tasso di cambio giornaliero della banca che effettua il pagamento;

– per l’Italia, quelli pubblicati dalla Banca d’Italia.

Articolo 28

Recuperi

L’istituzione di uno Stato contraente che abbia erogato una prestazione indebita o un importo superiore a quello a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto, può chiedere all’istituzione competente dell’altro Stato contraente di recuperare gli importi indebitamente versati a titolo di arretrati di pensione o di qualsiasi altra prestazione dovuta al beneficiario. L’ente dello Stato contraente incaricato del recupero provvede alla ritenuta alla fonte alle condizioni e nei limiti previsti per tale compensazione, conformemente alla legislazione da esso applicata. Gli importi trattenuti alla fonte sono trasferiti all’ente creditore.

Articolo 29

Tutela dei dati personali

Qualsiasi dato relativo a persone fisiche che, ai fini dell’attuazione del presente accordo, sia trasmesso da uno Stato Ogni subappaltatore è tenuto a trattarle come informazioni riservate e a utilizzarle esclusivamente per determinare il diritto alle prestazioni previste dal presente Accordo.

Tutti gli scambi di dati tra gli Stati contraenti sono disciplinati dalle disposizioni di cui all’allegato 1 del presente accordo.

Parte V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 30

Data di entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente Accordo si applicano alle richieste di prestazioni presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ai fini del presente accordo, si tiene conto anche dei periodi di assicurazione maturati prima della sua entrata in vigore.

3. Il presente accordo non conferisce alcun diritto a prestazioni relative a periodi precedenti alla sua entrata in vigore.

4. Il diritto alle prestazioni previste dal presente Accordo matura anche se si riferisce a un evento assicurato verificatosi prima della data di entrata in vigore dello stesso.

Articolo 31

Entrata in vigore

1. Il presente Accordo sarà ratificato da entrambi gli Stati contraenti secondo le rispettive procedure, e gli strumenti di ratifica saranno scambiati al più presto.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore contemporaneamente all’Accordo amministrativo di cui all’articolo 19, il primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.

3. Il presente Accordo può essere denunciato da uno qualsiasi degli Stati contraenti e cesserà di avere efficacia sei mesi dopo la relativa notifica tramite canali diplomatici.

4. In caso di risoluzione del presente Contratto:

a) i diritti acquisiti sono salvaguardati in conformità alle disposizioni del presente accordo;

b) tutte le ulteriori procedure relative al riconoscimento dei diritti saranno espletate in conformità alle disposizioni del presente accordo;

c) I diritti in fase di acquisizione saranno riconosciuti in conformità agli accordi che saranno conclusi tra i due Stati contraenti.

Firmato il 6 febbraio 2024 a Roma in due esemplari originali, ciascuno in lingua albanese e in lingua italiana, tutti ugualmente autentici.

A nome del Consiglio dei ministri della Repubblica d’Albania

A nome del Governo della Repubblica Italiana

Allegato 1

Clausola relativa al trasferimento dei dati personali tra le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 29 dell’Accordo tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana in materia di assicurazioniSICUREZZA SOCIALE

Tenuto conto dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati/GDPR) e la legge albanese n. 9887 del 10 marzo 2008 “sulla protezione dei dati personali”.

Ciascuna “Autorità competente” di ciascuna delle Parti (di seguito denominata “Autorità”), in applicazione dell’articolo 1, lettera c), dell’Accordo tra la Repubblica di Albania e la Repubblica Italiana in materia di sicurezza sociale (di seguito denominato “Accordo”) applica le garanzie previste dalle disposizioni del presente allegato per il trasferimento di dati personali a un’Autorità dell’altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su qualsiasi obbligo in contrasto con esse nei rispettivi ordinamenti giuridici.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole, si applica quanto segue:

a) “dati personali”: qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile (“l'interessato”) ai sensi del presente accordo. Una persona fisica è considerata identificabile se può essere identificata, direttamente o indirettamente, con riferimento, in particolare, a un dato identificativo, quali il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psicologica, economica, culturale o sociale;

b) “dati di categorie particolari”: dati personali che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’appartenenza a un sindacato, dati genetici o biometrici utilizzati per identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all’orientamento sessuale di una persona;

c) “dati penali”: dati personali relativi a condanne e reati penali o a misure di sicurezza;

d) “dati comuni”: dati personali che non sono né sensibili né penali;

e) “trattamento”: qualsiasi operazione o insieme di operazioni effettuate sui dati personali, con o senza l’ausilio di mezzi automatizzati, quali: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione;

f) per “trasferimento” si intende la trasmissione di dati personali da un’autorità di una delle Parti a un’autorità dell’altra Parte;

g) “ulteriore comunicazione”: la trasmissione di dati personali da un’autorità ricevente a un’altra autorità nello stesso paese;

h) “ulteriore trasferimento”: la comunicazione di dati personali da un’autorità destinataria a un’altra autorità in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale;

i) “profilazione”: qualsiasi forma di trattamento automatizzato dei dati personali che consista nell’utilizzo di tali dati per valutare determinati aspetti della personalità di una persona fisica;

j) “Violazione dei dati personali”: una violazione della sicurezza che comporti, in modo accidentale o illecito, la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso non autorizzato a dati personali trasmessi, conservati o altrimenti trattati;

k) “requisiti giuridici applicabili”: il quadro normativo vigente per ciascuna Autorità, compresa la legislazione in materia di protezione dei dati personali;

l) “Autorità di controllo”: l’autorità pubblica indipendente istituita da ciascuna Parte, incaricata di vigilare sull’applicazione della normativa europea e/o nazionale in materia di protezione dei dati personali;[1]

m) “i diritti delle parti interessate”:

i. “diritto di ottenere informazioni”: il diritto dell’interessato di ottenere informazioni sul trattamento dei dati personali che lo riguardano, in forma concisa, trasparente, comprensibile e facilmente accessibile:

ii. “diritto di accesso”: il diritto dell’interessato di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, di accedere ai propri dati personali e alle caratteristiche del trattamento in corso;

iii. “diritto di rettifica”: il diritto dell’interessato di ottenere, senza indebito ritardo, la rettifica o l’integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;

iv. “diritto alla cancellazione”: il diritto dell’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali, qualora questi non siano più necessari in relazione alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati, oppure quando i dati sono stati raccolti o trattati in modo illecito, in violazione delle presenti clausole e dei requisiti di legge applicabili;

v. “diritto di opposizione”: il diritto dell’interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi e imperativi per il trattamento che prevalgano sugli interessi dell’interessato, ivi compresa l’accertazione, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

vi. “Diritto di limitare il trattamento”: il diritto dell’interessato di limitare il trattamento dei propri dati personali, qualora questi siano inesatti, il trattamento è illecito, l’Autorità non ha più bisogno dei dati personali per le finalità per cui sono stati raccolti o quando l’interessato è in attesa dell’esito della propria richiesta di opposizione;

vii. “il diritto di non essere sottoposto a processi decisionali automatizzati, compresa la profilazione”: il diritto dell’interessato a non essere sottoposto a una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo e significativo sulla sua persona.

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano esclusivamente ai fini perseguiti dal Governo della Repubblica di Albania e dal Governo della Repubblica Italiana ai sensi dell’Accordo sulla sicurezza sociale, il cui ambito di applicazione materiale e personale è specificatamente definito negli articoli 2 e 3 dello stesso.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, le autorità possono scambiarsi i dati personali degli interessati:

1. Dati comunidati personali, previdenza sociale, operazioni bancarie, fiscalità, reddito, contributi, stipendi;

2. categorie particolari di dati: dati sanitari;

3. dati penalisanzioni penali, reati e relative misure di sicurezza.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

Per quanto riguarda il trattamento dei dati effettuato in conformità al presente accordo, le autorità garantiscono e sono in grado di dimostrare il rispetto dei seguenti principi:

1. Limitazione degli obiettivi

I dati personali saranno trasferiti tra le autorità al solo scopo di adempiere agli obiettivi indicati al paragrafo II. Le autorità non effettueranno ulteriori comunicazioni o trasferimenti di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, assicurandosi di ottenere le garanzie adeguate affinché qualsiasi trattamento successivo sia limitato a tali finalità, tenendo conto di quanto stabilito al punto III.6.

2. Proporzionalità e qualità dei dati

L’autorità che effettua il trasferimento invierà solo dati personali adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali vengono trasferiti e successivamente trattati, in conformità con il principio di minimizzazione dei dati e, di conseguenza, di proporzionalità e adeguatezza dei dati in relazione alle finalità perseguite. Il trasferimento di dati sensibili o penali è consentito solo se strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità del contratto.

L’autorità che effettua il trasferimento deve garantire che, per quanto a sua conoscenza, i dati personali da essa trasferiti siano esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un’autorità si accorga che i dati personali da essa trasferiti sono inesatti, ne informerà l’autorità ricevente, la quale provvederà alle necessarie rettifiche.

3. Trasparenza

Ciascuna Autorità fornirà alle parti interessate informazioni generali relative a:

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, se del caso, del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità, la base giuridica e le modalità del trattamento dei dati personali, compreso il periodo di conservazione degli stessi;

c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere trasferiti o comunicati in via di ulteriore comunicazione o trasferimento successivo, avendo cura di specificare le garanzie previste e le ragioni del trasferimento;

d) i diritti degli interessati, in conformità alle presenti clausole e alle disposizioni di legge applicabili, comprese le modalità di esercizio di tali diritti;

e) informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili all’esercizio di tali diritti;

f) il diritto di presentare un reclamo presso un’autorità di controllo, specificandone i recapiti, nonché di presentare un reclamo presso un’autorità giudiziaria;[2]

I diritti delle parti interessate possono essere limitati, nella misura necessaria e proporzionata in una società democratica, al fine di tutelare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti, nello spirito di un’adeguata reciprocità nell’ambito della cooperazione internazionale. Tale quadro comprende la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento dei reati, nonché l’esercizio di funzioni di controllo, ispezione o regolamentazione, che sono connesse, anche se in via incidentale, alle attività di applicazione della legge e di vigilanza svolte dalle autorità nell’esercizio dei poteri pubblici loro affidati. Le suddette restrizioni, disciplinate dalla legge, possono sussistere solo fintantoché persiste la causa che le ha determinate.

6. Comunicazione e ulteriore trasmissione dei dati personali

6.1 Ulteriore comunicazione dei dati personali

Un’autorità destinataria può procedere all’ulteriore comunicazione di dati personali a un’altra autorità nello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell’autorità mittente e a condizione che quest’ultima fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Autorità ricevente deve fornire informazioni sufficienti sul tipo di dati che intende comunicare, sull’altra Autorità ricevente di cui sopra, nonché sulla base giuridica, sui motivi e sulle finalità della comunicazione.

L'autorità ricevente può, in via eccezionale, procedere all'ulteriore trasmissione dei dati personali a un'altra autorità nello stesso paese senza la previa autorizzazione dell'autorità che effettua il trasferimento, solo se ciò è necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

– la tutela degli interessi vitali di una parte interessata o di un’altra persona fisica:

– verificare, esercitare o difendere un diritto in ambito amministrativo o giudiziario;

– lo svolgimento di un’indagine o di un procedimento penale strettamente connesso alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei casi sopra menzionati, l’Autorità ricevente informerà preventivamente l’Autorità mittente di qualsiasi ulteriore comunicazione, fornendo dettagli sui dati richiesti, sull’altra Autorità richiedente e sulla base giuridica pertinente. Se le informazioni preliminari sono in contrasto con l’obbligo di riservatezza, come nel caso di indagini in corso, l’autorità ricevente deve informare l’autorità trasmittente di qualsiasi ulteriore comunicazione il prima possibile. Nei casi sopra menzionati, l’autorità che effettua il trasferimento terrà un registro delle notifiche in questione e le comunicherà all’Autorità di controllo su sua richiesta. L’autorità ricevente si adopererà per garantire che non vi siano ulteriori comunicazioni, senza previa autorizzazione, dei dati personali ricevuti in conformità alle presenti clausole, in particolare applicando tutte le esenzioni e le restrizioni applicabili.

6.2 Ulteriore trasferimento dei dati personali

Un’autorità destinataria può trasferire ulteriormente i dati personali a un’altra autorità in un paese terzo o a un’organizzazione internazionale, solo previa autorizzazione scritta dell’Autorità che effettua il trasferimento e a condizione che il paese terzo o l’organizzazione internazionale offra le stesse garanzie previste nelle clausole sopra menzionate. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l’Autorità ricevente deve fornire informazioni sufficienti sul tipo di dati che intende trasferire ulteriormente, sull’altra Autorità ricevente di cui sopra, nonché sulla base giuridica, sui motivi e sulle finalità del trasferimento successivo.

1. Le parti potranno consultarsi per rivedere i termini delle presenti clausole in caso di modifiche sostanziali dei requisiti di legge applicabili,

2. Le modifiche entrano in vigore secondo quanto previsto dall’articolo 31 dell’accordo.

3. Tutti i dati personali già trasferiti in conformità alle presenti clausole continueranno ad essere trattati con le garanzie ivi previste.


[1] In Albania, il garante della protezione dei dati personali è il Commissario per la tutela del diritto all’informazione, le cui attività sono disciplinate dall’articolo 29 della legge n. 9887 del 10.3.2008, e successive modifiche, in materia di protezione dei dati personali. In Italia, l’autorità di controllo indipendente, ai sensi dell’articolo 77 del GDPR (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, le cui attività sono disciplinate dagli articoli 140-bis e seguenti del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).

[2] In Albania, l’autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell’articolo 16 della legge n. 9887/2008, nell’ambito del Codice di procedura civile, è il tribunale. In Italia, l’autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell’articolo 79 del GDPR è il giudice ordinario, come previsto dall’articolo 152 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche e integrazioni).

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