La Convenzione multilaterale STTR dell'OCSE, ratificata dall'Albania con la legge n. 45/2026

Il 23 aprile 2026, l’Assemblea della Repubblica di Albania ha adottato la legge n. 45/2026 Per la ratifica della Convenzione multilaterale volta ad agevolare l’applicazione del secondo pilastro, in materia di normativa fiscale. La presente legge è strettamente collegata alle convenzioni STTR. La legge è stata promulgata con Decreto n. 315 del 14 maggio 2026 dal Presidente della Repubblica. Entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La Convenzione è riconosciuta a livello internazionale come lo strumento STTR, abbreviazione del suo nome inglese. Soggetto alla normativa fiscale. È stato redatto nell'ambito del Quadro generale di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico / Gruppo dei Venti sull’erosione della base imponibile e sul trasferimento degli utili. Inoltre, è stata adottata a Parigi il 15 settembre 2023.

Il nuovo regolamento riguarda una categoria specifica di pagamenti transfrontalieri all'interno di gruppi di società collegate. Per la maggior parte delle piccole imprese albanesi, l'impatto diretto è limitato. Tuttavia, le società con una struttura di gruppo internazionale devono comprendere appieno le conseguenze di questa legge.

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Che cos’è la Convenzione multilaterale STTR?

La Convenzione multilaterale è uno strumento tecnico che modifica contemporaneamente accordi esistenti per evitare la doppia imposizione tra l'Albania e le altre parti firmatarie. Senza questo strumento, ogni accordo bilaterale dovrebbe essere rinegoziato separatamente. Questo processo richiederebbe decenni.

L'STTR è una norma prevista da un trattato che consente al paese di origine di applicare un'imposta supplementare su determinati pagamenti tra soggetti collegati. Si applica quando tali pagamenti sono tassati nella giurisdizione del beneficiario a un'aliquota nominale inferiore al nove per cento.

Il meccanismo è semplice in linea di principio. Se l’aliquota fiscale effettiva a carico del beneficiario è inferiore al 91 per cento, il paese di origine può applicare un’imposta supplementare per colmare la differenza fino al limite del 91 per cento. La Convenzione copre sette categorie di pagamenti all’interno del gruppo. Tra queste, le più rilevanti sono gli interessi sui prestiti nazionali e le royalties relative ai diritti di proprietà intellettuale.

Chi è interessato e chi non lo è

I clienti tipici di AlProfit Consult, Le piccole e medie imprese albanesi che operano sul mercato interno non sono interessate da questa norma. Il regime fiscale albanese che prevede un’aliquota dello 0,3% per le imprese con un fatturato annuo fino a 14.000.000 di lek rimane invariato fino al 2029.

La Convenzione STTR affronta un’altra questione, ovvero il trasferimento degli utili da parte dei gruppi multinazionali verso giurisdizioni con un’imposizione fiscale molto bassa. Nello specifico, essa riguarda:

  • le controllate albanesi di gruppi multinazionali che ricevono o effettuano pagamenti all’interno del gruppo;
  • Società albanesi che ricevono pagamenti di interessi, commissioni o spese di servizio da parti correlate residenti in giurisdizioni con un’aliquota fiscale nominale disciplinata ai sensi della norma 9%;
  • Le società albanesi che effettuano tali pagamenti all’estero a favore di soggetti collegati a tali giurisdizioni.

Una differenza importante rispetto alle norme globali contro l’erosione della base imponibile (GloBE) è che le STTR non prevedono una soglia di fatturato di gruppo. Mentre Attività globali Si applica solo ai gruppi con un fatturato superiore a 750 milioni di euro; la STTR si applica senza alcun limite di dimensione. Si applica sempre, purché siano soddisfatte le altre condizioni di applicabilità.

Cosa cambierà nella pratica?

Una volta entrata in vigore la Convenzione e dopo che le altre parti avranno depositato le relative notifiche, i trattati fiscali bilaterali dell’Albania saranno integrati con la disposizione relativa all’STTR. Le autorità fiscali albanesi disporranno di una base giuridica per applicare una ritenuta alla fonte supplementare su determinati pagamenti. Tali pagamenti hanno storicamente beneficiato delle aliquote ridotte previste dai trattati.

La Convenzione prevede inoltre un importante sistema di esenzioni. Non sono interessati da tali disposizioni i pagamenti effettuati a persone fisiche indipendenti, a fondi pensione riconosciuti, a organizzazioni religiose, caritative, scientifiche o educative senza scopo di lucro, alle banche centrali e alle organizzazioni internazionali.

L'articolo 9 della Convenzione stabilisce espressamente che non è possibile formulare alcuna riserva alle sue disposizioni. Tuttavia, ciascuna Parte può effettuare notifiche che specifichino l'ambito di applicazione nei propri accordi individuali.

Perché è importante?

La ratifica della Convenzione STTR rappresenta un passo concreto che colloca l’Albania all’interno del quadro internazionale BEPS dell’OCSE/G20. Per gli investitori stranieri che prendono in considerazione l’Albania come giurisdizione, ciò costituisce un indicatore dell’affidabilità del Paese nell’adeguarsi agli standard internazionali di trasparenza fiscale.

Per i gruppi multinazionali già operanti in Albania, è giunto il momento di rivedere le strutture dei pagamenti infragruppo. È opportuno analizzare gli accordi esistenti in materia di prestiti, licenze e servizi infragruppo per determinare se rientrino nell’ambito di applicazione della STTR. Una riorganizzazione preliminare può evitare sorprese fiscali negli anni successivi.

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Domande frequenti

La legge n. 45/2026 ha ripercussioni sulla mia piccola impresa?

Se la vostra impresa opera esclusivamente in Albania e non ha proprietari, controllate o società affiliate all’estero, la legge non comporta alcun cambiamento concreto. Il regime fiscale con aliquota dello 0,3% per le imprese con un fatturato annuo inferiore a 14.000.000 di lekë rimane invariato fino al 2029.

Quando entrerà in vigore la Convenzione?

L'entrata in vigore dipende dal numero di parti che ratificano la Convenzione e ne depositano gli strumenti di ratifica presso il depositario, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione. Qualsiasi accordo bilaterale viene modificato secondo i termini previsti dalla Convenzione stessa.

Cosa si intende per “persona collegata” ai sensi dello STTR?

La definizione è di natura tecnica e si basa sugli standard dell'OCSE. In genere comprende le società appartenenti allo stesso gruppo. Include inoltre le persone che detengono, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del capitale l'una dell'altra, nonché le entità soggette a controllo comune.

Quali pagamenti rientrano nel campo di applicazione del regolamento?

La Convenzione disciplina sette categorie di redditi intergruppo. Le principali sono gli interessi, i canoni di proprietà intellettuale e determinati compensi per servizi prestati tra parti correlate. L'elenco completo è riportato nell'Allegato I alla Convenzione.

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Analizziamo l'esposizione al regime STTR ed esaminiamo gli accordi fiscali delle società organizzate in gruppo.

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