Diritto
N. 76/2023
Per i fondi pensione privati[1]
Ai sensi degli articoli 78 e 83, paragrafo 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,
Parlamento
della Repubblica di Albania
Impostalo:
Capitolo uno
Disposizioni generali
Articolo 1
Finalità e oggetto della legge
La presente legge mira a definire un quadro normativo per la costituzione, l'autorizzazione, la gestione e la vigilanza dei fondi pensione privati nella Repubblica di Albania.
2. La presente legge ha lo scopo di stabilire le norme e le procedure relative a:
a) il rilascio delle autorizzazioni e le attività della società di gestione dei fondi pensione privati nella Repubblica di Albania.
b) la costituzione e la gestione, nella Repubblica di Albania, di fondi pensione privati a partecipazione aperta e di fondi pensione privati a partecipazione chiusa con contributi definiti.
c) l'autorizzazione e le attività del depositario del fondo pensione privato.
c) la vigilanza sulla società di gestione, sui fondi pensione privati, sul depositario del fondo pensione privato e su altri soggetti, in conformità alla presente legge.
d) le attività transfrontaliere delle società di gestione che gestiscono fondi pensione privati di tipo chiuso.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente legge, i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:
1. Per “Autorità” si intende l’Autorità di vigilanza finanziaria, istituita ai sensi della normativa applicabile in materia di vigilanza finanziaria.
2. Per “amministratore” si intende la persona fisica che ricopre incarichi dirigenziali e amministrativi nella società di gestione.
3. Per “iscritto” si intende la persona fisica che aderisce al fondo pensione sulla base di un contratto di adesione stipulato con la società di gestione, a nome della quale e a suo favore è stato aperto un conto pensione presso il fondo pensione, e che ha diritto a ricevere in futuro le prestazioni erogate dal fondo pensione.
4. Per “potenziale iscritto” si intende la persona fisica che ha diritto a essere iscritta a un fondo pensione.
5. Per “attività” si intendono i titoli, il contante e le altre attività di proprietà dell’aderente al fondo pensione, della società di gestione o del depositario, in conformità alle disposizioni della presente legge.
6. “Revisore esterno” è il soggetto giuridico, in qualità di società di revisione, incaricato della revisione indipendente del bilancio d’esercizio individuale e/o consolidato, e ha lo stesso significato attribuitogli dalla normativa vigente in materia di revisione legale dei conti, organizzazione della professione dei revisori legali e dei contabili abilitati.
7. Per “autorità di regolamentazione di uno Stato membro” si intende l’autorità di regolamentazione di un altro Stato che, ai sensi della normativa o degli atti regolamentari applicabili, esercita la vigilanza sulle società di gestione dei fondi pensione, sui fondi pensione e sui depositari aventi sede al di fuori della Repubblica di Albania.
8. Per “agente del fondo pensione” si intende la persona giuridica costituita come istituto finanziario e registrata dall’Autorità al fine di promuovere il fondo pensione e di offrire contratti di adesione al fondo pensione per conto della società di gestione.
9. Per “depositario” si intende la banca autorizzata dall’Autorità a svolgere, nell’ambito delle proprie attività, la custodia del patrimonio del fondo pensione privato, nonché i compiti e le funzioni specificati nella presente legge.
10. Per “fondo pensionistico privato” si intende un insieme di attività separato, privo di personalità giuridica, approvato dall’Autorità e gestito dalla società di gestione, per conto degli iscritti al fondo in conformità alle disposizioni della presente legge. Un fondo pensionistico privato può essere di tipo aperto o chiuso.
11. “Fondo pensione a partecipazione aperta” è il fondo pensione istituito dalla società di gestione, al quale qualsiasi persona fisica, compresi i dipendenti e i datori di lavoro, può aderire scegliendo di versare contributi al fondo offerto dalla società di gestione, senza costituire un fondo pensione chiuso.
12. Per “fondo pensione a partecipazione chiusa” si intende il fondo pensione aziendale istituito da un datore di lavoro, da più datori di lavoro o da un ente costituito come associazione di datori di lavoro, sindacato o federazione sindacale, associazione o qualsiasi combinazione di questi, in base a un atto costitutivo o a un accordo stipulato tra di essi. La partecipazione a tale fondo è limitata esclusivamente ai dipendenti/iscritti dei soggetti menzionati nel presente punto.
13. Per “prestito di titoli”, in relazione al fondo pensione privato, si intende la concessione in prestito di strumenti finanziari da una parte a un’altra a un tasso di interesse specificato e per un periodo di tempo determinato.
14. Per “strumenti finanziari” si intendono gli strumenti finanziari definiti in conformità alla normativa vigente in materia di mercati dei capitali.
15. Per “strumento del mercato monetario” si intende uno strumento di debito che conferisce al detentore il diritto incondizionato di ricevere una somma fissa di denaro in una data specificata e che viene emesso con uno sconto determinato in funzione del tasso di interesse e del tempo rimanente fino alla scadenza. Rientrano in questa categoria i buoni del tesoro, le cambiali commerciali e finanziarie, le cambiali garantite da banche e i certificati di deposito a termine negoziabili, non superiore a un anno, nonché titoli a breve termine emessi da un’entità costituita per l’emissione di titoli a breve termine.
16. Per “Consiglio di amministrazione/Consiglio di sorveglianza” si intende l’organo della società di gestione che ha la responsabilità primaria della gestione e della vigilanza, in conformità con la normativa applicabile in materia di società commerciali.
17. Per “commissione di trasferimento” si intende la commissione che l’aderente versa alla società di gestione al momento del trasferimento delle attività dal fondo pensione privato di una società di gestione a quello di un’altra società di gestione.
18. Per “commissione amministrativa annuale” si intende la commissione periodica dovuta alla società di gestione del fondo pensione privato, calcolata come percentuale annua del patrimonio netto del fondo.
19. Il “ritorno sull’investimento” è il risultato ottenuto dall’investimento di attività e plusvalenze.
20. Per “quota pensionistica” si intende la quota proporzionale di partecipazione al portafoglio patrimoniale del fondo pensione. Tutte le quote rappresentano una partecipazione frazionaria uguale al patrimonio del fondo pensione e il valore totale di tutte le quote del fondo pensione in qualsiasi momento è pari al valore patrimoniale netto del patrimonio del fondo pensione.
21. Per “parte correlata” si intende la persona fisica o giuridica che intrattiene un rapporto con la società amministratrice in quanto:
a) un membro del consiglio di amministrazione/di sorveglianza o un dipendente della società di gestione;
b) un membro della funzione di revisione interna della società;
c) il coniuge, l’adottante e l’adottato o un parente stretto fino al secondo grado di un membro del consiglio di amministrazione/un membro del collegio sindacale o un revisore interno, un azionista o un dipendente della società, oppure un amministratore della società, in conformità con le disposizioni della presente legge;
c) un membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza di qualsiasi società commerciale in cui la società di gestione detenga una partecipazione superiore al 20%;
d) la persona fisica o giuridica che ha il potere decisionale o che influenza le decisioni della società in virtù di un contratto o per qualsiasi altro motivo.
22. Per “pagamenti pensionistici” si intendono i pagamenti in contanti, sotto forma di pensione, relativi alle quote detenute nel conto del partecipante al fondo pensione, valutate al prezzo unitario in vigore alla data di presentazione della richiesta di prelievo da parte del partecipante.
23. Per “beneficiario” si intende la persona fisica che percepisce prestazioni pensionistiche in conformità alle disposizioni della normativa applicabile.
24. “Periodo di maturazione dei contributi” (periodo di maturazioneSi tiene conto del periodo che precede il momento in cui il dipendente ha diritto alle prestazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro.
25. Per “persone chiave” si intendono le persone fisiche che, ai sensi delle disposizioni della normativa applicabile, rappresentano la società di gestione ed esercitano funzioni di gestione, compresi l’amministratore e i membri del consiglio di amministrazione/il consiglio di sorveglianza della società e, nel caso di un depositario, il responsabile dei servizi di depositario.
26. Per “personale chiave” si intendono le persone che ricoprono posizioni dirigenziali e sono responsabili delle funzioni chiave della società di gestione, tra cui: il responsabile dell’unità di gestione patrimoniale/degli investimenti, il responsabile dell’unità di gestione dei rischi, il responsabile dell’unità di conformità, il responsabile dell’unità antiriciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo, il responsabile dell’unità di revisione interna e, nel caso del depositario, il responsabile della revisione interna, il responsabile della gestione dei rischi e il responsabile della conformità.
27. Per “partecipazione influente” si intende la detenzione, diretta o indiretta, di almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto, oppure la detenzione di una partecipazione che consenta di esercitare un’influenza significativa sulla gestione di una società di gestione di fondi.
28. Per “sistema di negoziazione organizzato (OTF)” si intende un sistema multilaterale, che non sia un mercato regolamentato né un sistema di negoziazione multilaterale, in cui l’interazione tra molteplici interessi di acquisto e vendita di terzi è consentita ai sensi della normativa applicabile in materia di mercati dei capitali.
29. Per “sistema multilaterale di negoziazione (MTF)” si intende il sistema multilaterale gestito da una società di intermediazione o da un operatore di mercato ai sensi della normativa applicabile in materia di mercati dei capitali.
30. Per “società di gestione di fondi pensione privati” (di seguito “società di gestione”) si intende una società per azioni costituita in conformità alla normativa vigente in materia di società commerciali e autorizzata dall’Autorità a gestire uno o più fondi pensione privati.
31. Per “sponsor” si intende la persona fisica o giuridica che, in qualità di datore di lavoro o lavoratore autonomo, compresi i sindacati, le associazioni di liberi professionisti, altri enti o qualsiasi combinazione di questi, istituisce un fondo pensione a partecipazione chiusa e versa i contributi al fondo per conto del dipendente, che è membro del fondo.
32. Per “titoli trasferibili” si intendono i titoli ai sensi della legge “sui mercati dei capitali”.
33. Per “trasferimento di attività” si intende il trasferimento di attività da un fondo pensione a un altro fondo pensione.
34. Per “mercato regolamentato” si intende il sistema multilaterale gestito e/o amministrato da un operatore di mercato che riunisce, o facilita la riunione, di molteplici intenzioni di acquisto e di vendita di strumenti finanziari di terzi, in conformità alla normativa applicabile in materia di mercati dei capitali.
35. Per “Stato membro” si intende uno Stato che fa parte dell’Unione europea.
36. Per “attività transfrontaliera” si intende la gestione di un fondo pensione a partecipazione chiusa da parte di una società di gestione con sede in uno Stato membro per conto di un promotore con sede nella Repubblica di Albania, oppure la gestione di un fondo pensione a partecipazione chiusa da parte di una società con sede nella Repubblica di Albania, per conto di un promotore con sede in uno Stato membro.
37. Il “valore patrimoniale netto per azione” è il valore patrimoniale netto del fondo pensione diviso per il numero di azioni al momento del calcolo del valore patrimoniale netto.
38. Il “valore patrimoniale netto” è il valore complessivo delle attività del fondo pensione al netto dell’importo totale delle passività al momento del calcolo.
Capitolo II
Società di gestione amministrativa
Sezione I
Costituzione della Società di gestione dei fondi pensione privati
Articolo 3
I risultati ottenuti dalla gestione del fondo pensione privato.
1. La gestione dei fondi pensione privati nella Repubblica di Albania può essere affidata a:
a) una società di gestione autorizzata in conformità ai requisiti della presente legge;
b) una società di gestione di un altro Stato membro che, in conformità alle disposizioni della presente legge, sia riconosciuta dall’Autorità per svolgere l’attività di gestione di fondi pensione privati a partecipazione chiusa nella Repubblica d’Albania.
2. Una società di gestione di organismi di investimento collettivo può inoltre svolgere attività di gestione di fondi pensione privati in conformità alle disposizioni e ai requisiti della presente legge, a condizione che tali attività siano svolte in modo separato l’una dall’altra.
Articolo 4
Principi generali di funzionamento della società di gestione
1. La società di gestione raccoglie e investe il patrimonio dei fondi pensione privati in conformità alle disposizioni della presente legge, nonché in conformità al principio di diversificazione del rischio, al fine di erogare prestazioni pensionistiche alle persone che aderiscono al fondo pensione privato.
2. La società di gestione, nell’ammissione di nuovi aderenti e nella gestione del patrimonio del fondo pensione privato, agisce con onestà, correttezza e professionalità, nel rispetto del miglior interesse degli aderenti o dei potenziali aderenti. La società di gestione garantisce che qualsiasi consulenza in materia di investimenti sia ritenuta adeguata prima di essere fornita agli iscritti o ai potenziali iscritti.
3. La società di gestione si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per ottenere i migliori risultati possibili nella gestione del patrimonio del fondo pensione, tra cui, come minimo, il prezzo di realizzo, il costo, la rapidità, la probabilità di realizzo e la probabilità di regolamento, nonché qualsiasi altro fattore ritenuto necessario per la gestione del patrimonio del fondo pensione.
Articolo 5
Quadro giuridico
La società di gestione è costituita come società per azioni a durata indeterminata, con sede legale nella Repubblica di Albania, in conformità alla normativa vigente in materia di società commerciali e ai requisiti previsti dalla presente legge.
Articolo 6
Uso della denominazione “Società di gestione di fondi pensione privati”
1. La denominazione sociale della società di gestione deve includere la dicitura “Società di gestione di fondi pensione privati”. Se la società non è autorizzata come società di gestione, deve modificare la propria denominazione sociale eliminando la dicitura “Società di gestione di fondi pensione privati” entro un mese.
2. La denominazione della società di gestione non deve contenere termini che possano indurre in errore i soci attuali o potenziali o qualsiasi altra persona, né deve contenere riferimenti diretti o indiretti che suggeriscano che gli investimenti siano garantiti.
3. La denominazione “Società per la gestione dei fondi pensione privati” o qualsiasi denominazione analoga è utilizzata nella Repubblica di Albania esclusivamente dai soggetti titolari della relativa licenza rilasciata dall’Autorità ai sensi della presente legge, oppure dai soggetti titolari di una licenza rilasciata da un’autorità di uno Stato membro ai sensi di una normativa equivalente e riconosciuta dall’Autorità.
Articolo 7
Registro delle autorità
1. L’Autorità tiene un registro delle società di gestione, dei fondi pensione privati, del depositario e di qualsiasi soggetto autorizzato, registrato o riconosciuto ai sensi della presente legge. Il registro è pubblicato sul sito web ufficiale dell’Autorità e messo a disposizione del pubblico.
2. Il registro dell'Autorità contiene:
a) informazioni aggiornate relative alla denominazione del fondo pensione, alla tipologia del fondo pensione, al numero e alla data della decisione di approvazione del fondo pensione, nonché ai dettagli relativi al promotore che contribuisce al fondo pensione a partecipazione chiusa;
b) informazioni aggiornate relative alla denominazione della società di gestione che amministra i fondi pensione nella Repubblica di Albania, alla tipologia del fondo pensione, al numero e alla data della licenza della società di gestione, alla sua struttura azionaria e al personale chiave, nonché informazioni relative al depositario.;
c) informazioni sulle società di gestione che esercitano attività transfrontaliere alle condizioni e secondo i requisiti previsti dalla presente legge, specificando lo Stato membro in cui viene esercitata l'attività.
3. Qualsiasi modifica ai dati di cui al paragrafo 2 del presente articolo deve essere iscritta nel registro dell'Autorità.
4. L'autorità emana norme relative al contenuto e alle modalità di tenuta del registro.
Sezione II
Attività dell'Associazione amministrativa
Articolo 8
Le attività della società di gestione
1. L'oggetto principale dell'attività della società di gestione è:
a) la costituzione del fondo pensione privato;
b) la gestione del patrimonio del fondo pensione privato;
c) altre attività amministrative.
2. Le altre attività amministrative, di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, comprendono quanto segue:
a) presentare e promuovere il fondo pensione privato alle parti interessate e agli iscritti al fondo;
b) verificare la conformità delle attività della società e del fondo pensione privato alle leggi e ai regolamenti applicabili;
c) la gestione delle richieste di informazioni e dei reclami provenienti dagli iscritti al fondo pensione privato o da terzi;
c) la tenuta dei registri dei fondi pensione privati, nonché il loro aggiornamento;
d) la creazione e la tenuta di registrazioni contabili complete e aggiornate relative ai fondi pensione, nonché la contabilizzazione delle attività, delle entrate e delle spese del fondo, in modo che possano essere immediatamente identificate in qualsiasi momento;
d) provvedere al trasferimento dei beni degli aderenti al fondo secondo le condizioni stabilite dalla presente legge;
e) informare i partecipanti in merito all’andamento del fondo, nonché presentare all’Autorità tutte le relazioni relative alle attività dei fondi pensione e della società di gestione;
e) il calcolo e il pagamento delle prestazioni pensionistiche ai membri del fondo al momento del soddisfacimento delle condizioni specificate nella presente legge;
f) la predisposizione di un’adeguata struttura di governance, gestione dei rischi e revisione interna;
g) qualsiasi altra funzione assegnata dall’Autorità ai sensi della presente legge o dei regolamenti adottati in attuazione della stessa.
Articolo 9
Capitale sociale
1. Le azioni della società che gestisce i fondi pensione devono essere azioni nominative, ciascuna delle quali conferisce diritto a un voto.
2. Il capitale sociale minimo della società di gestione è pari a 1.580.000 euro.
3. Il capitale sociale della società di gestione deve essere interamente versato esclusivamente in contanti e non può provenire da prestiti, crediti o anticipi concessi da soggetti o terzi.
4. La società di gestione non può emettere azioni privilegiate.
5. Le azioni della società di gestione non possono essere quotate su un mercato regolamentato, su un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) o su qualsiasi altro mercato organizzato.
6. Il capitale sociale della società di gestione del fondo pensione non può essere aumentato mediante un'offerta pubblica.
Articolo 10
Requisiti di adeguatezza patrimoniale della società di gestione
La società di gestione deve disporre in ogni momento di un capitale sufficiente a far fronte a tutti i propri obblighi finanziari previsti, che in ogni caso non deve essere inferiore a 15.800.000 lekë.
2. La società di gestione del fondo deve disporre in ogni momento dei propri fondi, ovvero:
a) non inferiore a 15.800.000 lek e, qualora il patrimonio totale in gestione superi la somma di 31.600.000.000 lek, i fondi propri aumentano di 0,021 TP3T del totale delle attività in gestione eccedenti la soglia di 31.600.000.000 di lek, fino a un massimo di 1.300.000.000 di lek;
b) non meno di 1/4 delle spese fisse della società di gestione, calcolate sulla base del bilancio dell'esercizio precedente;
c) Ai fini della lettera a) del presente punto, nel calcolo del valore complessivo delle attività che superano il limite specificato, sono esclusi i portafogli degli organismi di investimento collettivo e dei fondi pensione che la società gestisce su base delegata.
3. La società di gestione dei fondi pensione privati può disporre di fondi propri, riserve aggiuntive o un'assicurazione di responsabilità civile professionale a copertura di eventuali responsabilità derivanti da negligenza professionale.
4. I suoi fondi sono investiti esclusivamente in attività che soddisfano i requisiti stabiliti nei regolamenti approvati dall'Autorità.
5. La società di gestione non può, né direttamente né indirettamente, concedere crediti o fornire garanzie per l’acquisto delle proprie azioni o per l’acquisto di azioni di soggetti con cui abbia legami di proprietà o con cui sia un’entità collegata.
6. Gli importi di capitale previsti dalla presente legge possono essere aumentati dall'Autorità di volta in volta, ma non più di una volta all'anno, in base al tasso ufficiale di inflazione.
7. La società di gestione è tenuta a informare immediatamente l’Autorità qualora il proprio capitale scenda al di sotto del livello richiesto dal presente articolo.
8. L’Autorità stabilisce, mediante regolamento, i requisiti di adeguatezza patrimoniale per la società di gestione, nonché la forma, il calcolo e l’ammontare dei fondi propri che la società di gestione dei fondi pensione privati è tenuta a detenere.
Sezione III
Concessione della licenza alla società di gestione
Articolo 11
Requisiti per il rilascio della licenza alla società di gestione
La società di gestione non può avviare la promozione del fondo pensione privato, stipulare il contratto relativo al fondo pensione né ammettere nuovi aderenti al fondo pensione prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. La domanda di concessione di una licenza per l'esercizio dell'attività di società di gestione deve essere corredata di:
a) i documenti che attestino che il richiedente è una società per azioni costituita ai sensi della normativa applicabile, lo statuto della società e il documento che attesti che il capitale sociale della società è stato interamente versato;
b) documenti che dimostrino che la società soddisfa i requisiti previsti dalla presente legge in materia di capitale sociale, compresa l’origine del capitale, i relativi bilanci che attestino l’origine del capitale della società, nonché una dichiarazione firmata dal consiglio di amministrazione/il consiglio di sorveglianza della società che i bilanci riflettono accuratamente la situazione finanziaria della società;
c) Al fine di verificare la provenienza del capitale minimo iniziale e dell’aumento di capitale, devono essere depositati presso l’Autorità le seguenti informazioni e documenti:
I. Per le persone giuridiche:
i. documentazione comprovante la provenienza del capitale iniziale, quali: la relazione del revisore contabile abilitato, i bilanci annuali, le donazioni o altre fonti destinate all’acquisto di quote della società di gestione dei fondi pensione;
ii. un certificato rilasciato dalle autorità competenti, che fornisca informazioni sul bilancio della società e sull'adempimento dei suoi obblighi fiscali;
iii. la relazione relativa al mutuatario tratta dal registro dei crediti o un certificato attestante la situazione creditizia nel sistema bancario.
II. Per le persone fisiche:
i. prova delle fonti di formazione del capitale, quali: acquisto o vendita, donazione;
ii. stipendio, depositi in contanti presso banche e/o filiali di banche estere o altre prove relative alla provenienza del capitale;
iii. certificati attestanti l'adempimento degli obblighi fiscali;
iv. verifica dello stato dei prestiti nel sistema bancario.
c) un documento relativo alla struttura azionaria, comprensivo di informazioni su eventuali partecipazioni rilevanti e sul valore di tali partecipazioni;
d) documenti che dimostrino che gli azionisti della società, l’amministratore, le figure chiave e il personale chiave siano, sia individualmente che collettivamente, idonei e competenti a svolgere tale attività in conformità alle disposizioni dell’articolo 15 della presente legge.
d) la dichiarazione delle responsabilità, che definisca le responsabilità delle figure chiave, nonché una descrizione delle principali funzioni e responsabilità nel caso in cui una figura chiave debba ricoprire più di una funzione;
e) il piano aziendale della società di gestione per un periodo non inferiore a cinque anni, che descriva le attività che il richiedente intende svolgere, le modalità con cui saranno soddisfatti i requisiti di adeguatezza patrimoniale e l’evoluzione prevista dell’attività. Il piano aziendale deve contenere informazioni dettagliate su:
i. informazioni sui prodotti o servizi che il richiedente intende offrire;
ii. il piano di marketing/promozione della società di gestione;
iii. il piano finanziario, comprensivo di una descrizione delle modalità con cui saranno coperti i costi di avvio dell’impresa e di come saranno soddisfatti i requisiti di adeguatezza patrimoniale;
iv. l’analisi dei rischi, comprensiva di una descrizione delle modalità con cui il richiedente intende gestire i rischi pertinenti, in particolare il rischio operativo, il rischio di agenzia, il rischio di credito, il rischio di mercato, il rischio di conformità e il rischio reputazionale;
e) una dichiarazione relativa ai conflitti di interesse per il personale chiave, nonché le modalità di individuazione dei casi di conflitto di interesse e le misure volte a eliminarli o a tenerli sotto controllo e a renderli noti;
f) le politiche relative alle operazioni con parti correlate;
g) informazioni sulle procedure di rendicontazione e notifica, ad esempio nei confronti degli organi direttivi interni, dei partecipanti al fondo e dell’Autorità;
g) informazioni dettagliate sul processo di gestione del rischio e della liquidità ai sensi della presente legge;
h) la bozza di prospetto informativo del fondo o dei fondi pensione da amministrare in conformità con i requisiti della presente legge;
i) il contratto di gestione relativo all’amministrazione del fondo stipulato tra la società di gestione e lo sponsor, nel caso di un fondo chiuso;
j) redigere i contratti relativi al fondo pensione a durata indeterminata;
k) informazioni sul tipo di fondo che la società dovrà gestire, sulle modalità di promozione del fondo e sulle commissioni applicabili;
l) una presentazione scritta dell'organizzazione interna della società e delle sue principali funzioni, in particolare una descrizione di:
i. procedure di controllo interno;
ii. procedure di gestione dei rischi;
iii. sistemi informatici.
ll) una descrizione di ciascuna funzione delegata, che specifichi le modalità di controllo, nonché l’obbligo del delegato di fornire all’Autorità le informazioni richieste e di consentirle l’accesso ogniqualvolta richiesto.;
m) il contratto stipulato tra la società di gestione e un depositario autorizzato, che specifica gli obblighi e i diritti delle parti in conformità alle disposizioni della presente legge, il quale entra in vigore al momento dell’approvazione della licenza della società di gestione;
n) una descrizione delle procedure aziendali relative alla gestione dei reclami, in conformità con i requisiti di cui all'articolo 31 della presente legge;
(nj) la definizione delle procedure per l'adempimento della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
3. L’Autorità può richiedere alla società di gestione ulteriori informazioni e documenti oppure esigere la verifica delle informazioni qualora lo ritenga necessario.
4. L'Autorità approva ulteriori norme relative ai requisiti per il rilascio delle licenze alle società di gestione di fondi pensione privati e alle procedure di esame e approvazione delle relative domande.
Articolo 12
Concessione della licenza in qualità di società di gestione
1. L'autorità verifica se la domanda di licenza sia completa o meno e ne informa il richiedente.
2. La domanda di licenza può essere ritirata mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento prima che l'Autorità si pronunci in merito alla stessa.
3. L'Autorità concede o nega la licenza entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa.
4. L’Autorità può limitare l’ambito di applicazione dell’autorizzazione concessa a una società di gestione per quanto riguarda il tipo e la natura dei fondi pensione gestiti, in particolare in relazione alle strategie di investimento del fondo.
5. L’Autorità deve motivare per iscritto la propria decisione di rifiutare o limitare la licenza. Il richiedente può presentare ricorso contro la decisione dell’Autorità dinanzi al tribunale amministrativo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle disposizioni della normativa vigente in materia di tribunali amministrativi e di risoluzione delle controversie amministrative.
6. La società di gestione può presentare una nuova domanda di autorizzazione qualora questa le sia stata negata dall'Autorità, oppure richiedere un ampliamento dell'ambito di applicazione dell'autorizzazione qualora le sia stata rilasciata un'autorizzazione con un ambito di attività limitato.
Articolo 13
Rifiuto della licenza
L'Autorità respinge la richiesta di licenza presentata dalla società di gestione:
a) qualora l’ente richiedente non soddisfi alcuno dei requisiti di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della presente legge, e in particolare se l’Autorità non ritiene idonei gli azionisti, le persone chiave o il personale chiave, tenuto conto della gestione prudente della società;
b) qualora ritenga che la società non sia in grado di ottemperare ai requisiti previsti dalla presente legge;
c) quando l'efficace esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità è ostacolato da:
i. i legami di proprietà tra l’ente richiedente e altre persone giuridiche o fisiche;
ii. gli atti legislativi, regolamentari o amministrativi di un altro Paese o territorio che disciplinano l’attività di persone fisiche o giuridiche con cui l’ente richiedente intrattiene stretti legami;
iii. difficoltà legate all’attuazione obbligatoria di atti legislativi, regolamentari e amministrativi.
Articolo 14
Validità della licenza
1. La licenza rilasciata dall'Autorità in conformità alle disposizioni della presente legge ha durata indeterminata.
2. La licenza è valida fino alla sua revoca da parte dell’Autorità, qualora la società di gestione violi le disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati in sua applicazione oppure:
a) la società di gestione intende cessare volontariamente la propria attività commerciale;
b) siano state avviate procedure di liquidazione o di fallimento nei confronti della società;
c) la società non ha avviato la propria attività entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della decisione di concessione della licenza.
Articolo 15
Requisiti in termini di adattabilità e competenze
1. Chiunque sia o diventi azionista, amministratore, membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, figura chiave o membro del personale chiave di una società di gestione deve possedere i requisiti di idoneità e onorabilità necessari per ricoprire la carica in questione.
2. Per stabilire se una persona sia idonea e affidabile, l’Autorità effettua una valutazione delle sue attività commerciali o finanziarie e della sua condotta passata, esaminando, tra l’altro:
a) integrità;
Nel valutare l’integrità, l’Autorità verifica se esistano prove che dimostrino che la persona:
i. non sia oggetto di alcuna indagine o procedimento giudiziario, non sia stato condannato con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio o reati economici, o per altri reati penali relativi alle società commerciali, per aver organizzato e gestito schemi di prestiti fraudolenti e piramidali a fini di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
ii. non abbia agito in violazione di alcuno dei requisiti e degli standard previsti dalla legislazione albanese né di standard o requisiti analoghi stabiliti da altre autorità di regolamentazione;
iii. non sia stato escluso o sospeso da un organismo di regolamentazione.
b) competenze professionali;
Nel valutare la competenza professionale, l’Autorità tiene conto del fatto che la persona:
i. soddisfi i requisiti pertinenti in materia di buon senso, preparazione e competenze professionali, come stabilito dall’Autorità per la funzione svolta o che si intende svolgere;
ii. abbia dimostrato, attraverso l’esperienza e la formazione professionale, di essere idoneo, o di diventare idoneo, una volta ottenuta l’approvazione, a svolgere tale funzione.
c) competenze finanziarie;
Nel valutare la capacità finanziaria, l’Autorità tiene conto del fatto che la persona:
i. sia stato coinvolto, abbia collaborato o sia collegato a perdite finanziarie causate da azioni disoneste, irresponsabili o negligenti in relazione alla prestazione di servizi finanziari e all’amministrazione di altre società; oppure
ii. abbia detenuto, direttamente o indirettamente, almeno il 50% dei diritti di voto o del capitale di una società commerciale, oppure sia stato amministratore di una società commerciale che sia stata oggetto di una procedura di insolvenza o di liquidazione coatta amministrativa;
iii. sia o sia stato coinvolto in evasione fiscale, riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, oppure in qualsiasi pratica commerciale che l’Autorità ritenga inappropriata, il che metta in dubbio il modo in cui tale persona svolge servizi finanziari o altre attività commerciali.
3. L’amministratore e uno dei membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza devono essere in possesso di qualifiche internazionali o nazionali in materia di analisi degli investimenti, gestione degli investimenti o gestione dei fondi, che l’Autorità ritenga adeguate alla gestione dei fondi pensione.
4. Un azionista, amministratore, membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza e membro del personale chiave di una società di gestione non può essere azionista, amministratore, membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza edi sorveglianza né far parte del personale chiave del depositario che detiene il patrimonio del fondo pensione della società di gestione o di una parte collegata al depositario.
5. I requisiti di idoneità e capacità devono essere soddisfatti dalle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo per tutto il tempo in cui ricoprono la carica in questione. L’Autorità ha il diritto di richiedere alla società di gestione di verificare l’idoneità e la competenza di tali soggetti ogniqualvolta lo ritenga opportuno.
6. L’Autorità emana regolamenti che specificano ulteriori requisiti di competenza e idoneità ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 16
L'amministratore, i membri del consiglio di amministrazione/di sorveglianza della società di gestione
1. La società di gestione è guidata da almeno un amministratore.
2. Amministratori, membri del consiglio di amministrazione/di vigilanza della società di gestione devono godere di buona reputazione, possedere le qualifiche professionali richieste e avere un’esperienza sufficiente, al fine di garantire una gestione/vigilanza sana e prudente della società di gestione.
3. L’Autorità approva, mediante regolamento, i requisiti che gli amministratori, i membri del consiglio di amministrazione e i supervisori della società di gestione devono soddisfare, il contenuto della domanda di approvazione per tale carica e i documenti che devono accompagnare la domanda.
Articolo 17
Approvazione della nomina
Una persona può essere nominata amministratore, membro del consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza della società di gestione e personale chiave della società solo previa approvazione dell’Autorità.
2. La richiesta di concessione dell’autorizzazione, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, deve essere presentata dall’organo competente della società di gestione.
3. I soggetti richiedenti, come definiti al paragrafo 1 del presente articolo, devono allegare la documentazione che attesti il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 15 della presente legge.
4. Chi abbia ottenuto l'autorizzazione dell'Autorità per ricoprire una funzione in una società di gestione deve presentare una nuova domanda di autorizzazione all'Autorità prima di essere nominato alla stessa posizione in un'altra società di gestione.
5. L’Autorità rifiuta di concedere l’approvazione per la nomina di un amministratore, di un membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e di personale chiave qualora:
a) la persona proposta non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 15 della presente legge;
b) abbia motivi oggettivi e verificabili per ritenere che le attività, che la persona ha svolto o sta svolgendo, rappresentino un rischio per la gestione della società di gestione, in conformità con i requisiti di gestione del rischio stabiliti all’articolo 26 della presente legge e nella normativa di attuazione adottata ai sensi della stessa;
c) la richiesta di approvazione contiene dichiarazioni o informazioni false.
6. L’Autorità approva qualsiasi modifica o rinnovo della nomina dell’amministratore, dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza e del personale chiave della società di gestione. L’Autorità approva qualsiasi modifica sostanziale dello statuto della società di gestione.
Articolo 18
Revoca e scadenza del periodo di approvazione per la nomina dell'amministratore, del membro del consiglio di amministrazione o del membro del consiglio di sorveglianza.
1. L'Autorità revoca l'approvazione della nomina dell'amministratore, del membro del consiglio di amministrazione o del supervisore nei seguenti casi:
a) l’amministratore, il membro del consiglio di amministrazione o il supervisore non soddisfa più i requisiti originari per la nomina;
b) l’amministratore, il membro del consiglio di amministrazione/il supervisore ometta ripetutamente di adempiere al dovere di accertare e valutare l’efficacia delle politiche o delle procedure interne volte ad adottare tutte le misure necessarie per garantire che la società di gestione rispetti la presente legge, oppure omette di adempiere all’obbligo di adottare le misure necessarie per eliminare le irregolarità nelle attività della società di gestione;
c) se l'autorizzazione è stata concessa sulla base di informazioni false.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la società di gestione nomina un sostituto per un periodo massimo di tre mesi e ne dà comunicazione all’Autorità.
3. Entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, l’Autorità, secondo la procedura prevista dall’articolo 17 della presente legge, approva l’amministratore, il membro del consiglio di amministrazione o il supervisore.
4. L'autorizzazione concessa a un amministratore, a un membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della società di gestione decade qualora:
a) la persona non venga nominata o non assuma l'incarico per il quale è stata concessa l'autorizzazione entro 12 mesi dalla data di concessione dell'autorizzazione;
b) la durata del mandato della persona giunge a scadenza;
c) il contratto di lavoro della persona con la società di gestione cessa.
Articolo 19
Personale chiave
1. All’interno della società di gestione, saranno considerati personale chiave:
a) il responsabile dell’Unità Gestione patrimoniale e degli investimenti;
b) il responsabile dell’Unità di gestione dei rischi;
c) il responsabile dell’Unità di conformità;
c) il responsabile dell’Unità per la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
d) il responsabile dell'Unità di revisione interna.
2. La procedura per l’approvazione, la decadenza dall’approvazione, la riconferma o la revoca dell’approvazione del personale chiave è la stessa prevista per un amministratore o un membro del consiglio di amministrazione/di sorveglianza, ai sensi degli articoli 17 e 18 della presente legge.
3. La società di gestione è tenuta a informare l’Autorità di qualsiasi sostituzione delle persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. È responsabilità del consiglio di amministrazione/del consiglio di sorveglianza della società di gestione garantire che il personale chiave che svolge le funzioni chiave, come definite al paragrafo 1 del presente articolo, soddisfi i criteri di competenza e idoneità stabiliti nell’articolo 15 della presente legge.
5. Nonostante alcune delle funzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo possano essere delegate, la società di gestione rimane responsabile per qualsiasi atto od omissione di terzi ai quali sia stata delegata una funzione.
Sezione IV
Esercizio delle attività transfrontaliere della Società amministrativa
Articolo 20
Riconoscimento della società di gestione straniera nella Repubblica di Albania
1. Una società di gestione autorizzata in uno Stato membro a svolgere attività di gestione di fondi pensione può esercitare l’attività di gestione di un fondo pensione a partecipazione chiusa per conto di un promotore nella Repubblica di Albania direttamente dal proprio paese di origine.
2. Ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità riconosce la società di gestione dello Stato membro in caso di esercizio diretto dell’attività.
3. La società di gestione, ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è tenuta a informare preventivamente l’Autorità.
4. La notifica di cui al paragrafo 3 del presente articolo deve contenere:
a) i dati relativi alla licenza o a un documento equivalente rilasciato dall’autorità competente del paese di origine;
b) la sede principale nella Repubblica di Albania, dove svolgerà le proprie attività;
c) i nomi delle persone chiave responsabili dello svolgimento dell’attività nella Repubblica di Albania;
c) una descrizione dei servizi specifici da fornire e della struttura organizzativa, comprese le linee gerarchiche e le informazioni sulle modalità con cui la società di gestione straniera garantirà il rispetto delle leggi e dei regolamenti della Repubblica di Albania.
5. Il riconoscimento ai sensi del presente articolo è concesso solo se l’entità soddisfa i seguenti requisiti:
a) la società di gestione estera o l’autorità di vigilanza del paese di origine della società di gestione estera abbia trasmesso all’Autorità le informazioni specificate o richieste dall’Autorità;
b) è stata instaurata una cooperazione tra l’autorità di regolamentazione del paese di origine della società di gestione e l’Autorità;
c) la società di gestione sia soggetta a un'adeguata vigilanza nel paese di origine;
c) la società di gestione soddisfi i requisiti previsti per l’esercizio delle attività commerciali nel paese di origine e tali requisiti garantiscano che ai soci nella Repubblica di Albania sia assicurata una tutela almeno equivalente a quella di cui godono quando aderiscono a società di gestione nazionali;
d) la procedura di sottoscrizione del contratto/accordo di adesione al fondo viene espletata tramite un rappresentante autorizzato della società di gestione nella Repubblica di Albania, in conformità con la presente legge.
6. Nel processo di riconoscimento di una società di gestione straniera, l’autorità tiene conto dell’esistenza di accordi di cooperazione congiunta per il riconoscimento delle società di gestione straniere.
7. Entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica di cui al paragrafo 4 del presente articolo e dall’adempimento delle condizioni di cui al paragrafo 5, l’autorità comunica il proprio riconoscimento all’autorità competente del paese di origine e alla società di gestione del fondo pensione.
8. Qualora l’Autorità ritenga che la struttura amministrativa o la situazione finanziaria della società di gestione, in relazione all’attività prevista, non siano adeguate e che le condizioni di cui al presente articolo non siano soddisfatte, l’Autorità nega il riconoscimento.
9. La società di gestione riconosciuta dall’Autorità deve notificare per iscritto all’Autorità qualsiasi modifica relativa alle proprie attività nella Repubblica di Albania prima di attuarla, salvo nei casi in cui tale modifica sia comunicata tramite l’autorità di regolamentazione del paese di origine della società di gestione.
10. Le disposizioni della presente legge si applicano alle società di gestione straniere che amministrano un fondo pensione nella Repubblica di Albania. La società di gestione è responsabile nei confronti dell’Autorità del rispetto dei presenti requisiti.
11. La società di gestione estera deve garantire di essere in grado di fornire all’Autorità le informazioni necessarie per verificare il rispetto della presente legge e degli atti normativi adottati dall’Autorità.
12. L’Autorità adotta regolamenti relativi a ulteriori requisiti per il riconoscimento di una società straniera di uno Stato membro operante nella Repubblica di Albania.
Articolo 21
Gestione delle società che esercitano attività in uno Stato membro
1. Una società di gestione di un fondo pensione privato, con sede nella Repubblica di Albania e autorizzata ai sensi della presente legge, può amministrare un fondo pensione a partecipazione chiusa in uno Stato membro per conto del promotore di tale Stato membro, fornendo direttamente i servizi dalla Repubblica di Albania.
2. Ai fini di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la società di gestione ne dà comunicazione scritta all’Autorità.
3. La notifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo contiene:
a) il luogo in cui intende svolgere le attività;
b) la sede centrale dello sponsor;
c) informazioni relative al fondo che intende gestire;
c) il programma delle attività.
4. Qualora l’Autorità ritenga che la struttura interna o la situazione finanziaria della società di gestione siano adeguate, tenuto conto delle attività proposte, entro tre mesi dal ricevimento della notifica e della documentazione completa, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo, autorizza la società di gestione a svolgere attività all’estero e inoltra la notifica all’autorità di regolamentazione del paese interessato. L’Autorità allega alla presente notifica la conferma che la società di gestione è autorizzata a svolgere attività in conformità alla presente legge e alle eventuali restrizioni applicabili. L’Autorità informa per iscritto la società di gestione della trasmissione della presente notifica.
5. La società di gestione comunica per iscritto all’Autorità qualsiasi modifica alle informazioni specificate al paragrafo 3 del presente articolo almeno un mese prima di attuare tale modifica. Qualora la modifica comprometta il rispetto, da parte della società di gestione, delle disposizioni della presente legge, l’Autorità ne informa tempestivamente l’autorità del paese ospitante della società di gestione.
6. Qualora l’Autorità ritenga che la struttura interna o la situazione finanziaria della società di gestione non siano adeguate all’attività prevista, l’Autorità può rifiutare di autorizzare la società e di trasmettere la notifica. La società di gestione riceve comunicazione scritta dei motivi del rifiuto entro tre mesi dal ricevimento di tutte le informazioni e della documentazione.
7. L’attività transfrontaliera svolta da società di gestione albanesi in un paese straniero è consentita solo se sono in vigore norme adeguate in materia di cooperazione tra le autorità di regolamentazione del paese di origine e l’Autorità e se la società di gestione rispetta le disposizioni previste dalla presente legge.
8. L’Autorità può revocare l’autorizzazione concessa alla società di gestione qualora accerti una violazione della presente legge. Prima di revocare l’autorizzazione a tale società di gestione, l’Autorità consulta l’autorità di regolamentazione straniera del paese di origine.
Sezione V
Organizzazione della Società Amministrativa
Articolo 22
La responsabilità della società di gestione
1. La società di gestione dei fondi pensione privati, in conformità con i requisiti della presente legge e dei regolamenti adottati dall’Autorità, è tenuta a:
a) essere in grado di adempiere ai propri obblighi in modo corretto e tempestivo, nel rispetto del principio di liquidità e del principio di solvibilità;
b) gestire i fondi in modo tale che ciascuno di essi sia in grado di adempiere ai propri obblighi in modo corretto e tempestivo, nel rispetto dei principi di liquidità e solvibilità.;
c) gestire il fondo in conformità con la strategia di investimento e il livello di rischio stabilito per ciascun fondo di cui si occupa;
c) adempiere in modo tempestivo, corretto ed efficiente a tutti i diritti e gli obblighi previsti dalla presente legge e dal prospetto informativo del fondo;
d) predisporre sistemi e meccanismi di vigilanza che garantiscano che la società di gestione agisca in conformità alla presente legge e al prospetto informativo del fondo e che consentano il monitoraggio di tutte le decisioni, gli ordini e le operazioni riguardanti il patrimonio del fondo;
d) garantire che il materiale contenente contenuti promozionali, le pubblicazioni e le relazioni destinate ai membri del fondo, sia che vengano loro consegnate sia che vengano pubblicate sulla stampa o sui media elettronici, siano chiare, accurate, non inducano a conclusioni fuorvianti e siano conformi ai requisiti dell’Autorità;
e) amministrare il patrimonio del fondo a nome e per conto dello stesso, depositandolo esclusivamente presso il depositario autorizzato, in conformità alla presente legge e alle norme vigenti;
e) inviare al depositario copie di tutti i documenti originali o della documentazione provvisti di firma elettronica e/oo con sigillo elettronico, in conformità alla normativa vigente in materia di firma elettronica, identificazione elettronica e servizi di fiducia, relativi alle operazioni sul patrimonio del fondo e rilevanti per l’adempimento dei doveri del depositario ai sensi della presente legge e dei relativi regolamenti, non appena redatti o ricevuti;
f) pubblicare informazioni relative alla società di gestione e ai fondi da essa gestiti, in conformità con la presente legge, con i regolamenti adottati ai sensi della stessa e con le altre norme del fondo;
g) presentare relazioni periodiche all’Autorità e agire in buona fede e con onestà nei rapporti con l’Autorità;
redigere, aggiornare e mettere a disposizione dell’Autorità tutti i dati e le informazioni specificati nei regolamenti dell’Autorità, in modo completo e accurato ed entro i termini stabiliti dall’Autorità;
h) consentire all’Autorità di effettuare ispezioni ogniqualvolta richiesto e in un momento opportuno, comprese le audizioni delle persone che svolgono attività chiave nella società di gestione;
i) garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge e non stipulare alcun contratto avente lo scopo di ridurre o modificare la responsabilità della società di gestione;
j) dare istruzioni al depositario affinché compia atti relativi al patrimonio del fondo pensione;
k) garantire una valutazione equa delle attività e del patrimonio del fondo, nonché determinare con precisione il prezzo delle quote su base giornaliera;
l) garantire il rispetto degli altri requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti adottati ai sensi della stessa.
Articolo 23
Conflitto di interessi e riservatezza nella società di gestione
1. La società di gestione del fondo, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle proprie attività, previene qualsiasi conflitto di interessi che possa insorgere in relazione alle proprie operazioni commerciali.
2. La società di gestione del fondo pensione adotta tutte le misure necessarie per individuare e monitorare eventuali conflitti di interesse che possano sorgere in relazione alla gestione dei fondi pensione. Ciò include i conflitti di interesse tra:
a) la società di gestione, compresi i suoi dipendenti, amministratori, soggetti con cui intrattiene rapporti di partecipazione azionaria o qualsiasi sua entità collegata, nonché qualsiasi fondo pensione gestito dalla società di gestione;
b) fondi pensione o partecipanti ai fondi e un altro cliente della società di gestione;
c) i fondi pensione o i loro aderenti e la stessa società di gestione.
3. La società di gestione del fondo deve garantire la separazione organizzativa al fine di prevenire o ridurre al minimo il rischio di conflitti di interesse.
4. La società di gestione non deve investire il patrimonio del fondo pensione in titoli o strumenti del mercato monetario emessi da:
i. la società di gestione o qualsiasi azionista della stessa;
ii. il depositario del fondo pensione;
iii. qualsiasi persona o soggetto collegato alle entità elencate nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente paragrafo.
5. Qualora le misure adottate per prevenire o ridurre al minimo un conflitto di interessi non siano sufficienti a tutelare gli interessi dei soci, la società di gestione informa i soci del potenziale conflitto di interessi prima di svolgere qualsiasi attività commerciale per conto dei soci.
6. Le persone chiave o il personale chiave della società di gestione che si trovino in una situazione di conflitto di interessi in relazione alle operazioni effettuate dalla società di gestione devono informare per iscritto la funzione di revisione interna di tale conflitto di interessi prima di partecipare a qualsiasi processo decisionale o a qualsiasi riunione in cui tale conflitto di interessi si manifesti. Alle persone chiave o al personale chiave che non ottemperino ai requisiti della presente disposizione è vietato, per cinque anni a decorrere dalla data della violazione di tale obbligo, essere eletti o nominati in qualità di persone chiave o personale chiave presso qualsiasi istituzione soggetta alla vigilanza dell’Autorità.
7. La società di gestione, in relazione a ciascun fondo pensione da essa gestito, non effettua alcuna operazione con soggetti con cui abbia legami di proprietà o con cui sia parte correlata, che comporti vantaggi non dichiarati per una delle parti, o qualora i vantaggi derivanti dall’operazione non si sarebbero verificati se l’operazionefosse stata effettuata alle normali condizioni di mercato vigenti al momento della transazione.
8. Le persone chiave, il personale chiave e i dipendenti della società di gestione dei fondi pensione trattano come riservate e in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali qualsiasi informazione relativa agli iscritti di cui possano venire a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni, salvo nei casi in cui gli atti legislativi e regolamentari prevedano diversamente. L’obbligo di riservatezza si applica anche alle persone che svolgono mansioni per conto della società di gestione dei fondi, compresi i soggetti ai quali sono stati delegati tali compiti ai sensi dell’articolo 34 della presente legge, nonché ai loro dipendenti.
Articolo 24
Verifica del rispetto delle normative applicabili
1. La società di gestione elabora e attua politiche di monitoraggio della conformità al fine di individuare eventuali rischi di inosservanza della presente legge e degli atti subordinati adottati per la sua attuazione.
2. La Politica di monitoraggio della conformità stabilisce i principi fondamentali per il monitoraggio delle attività della società di gestione in conformità con la presente legge e con i regolamenti adottati in applicazione della stessa, o con altri atti normativi, nonché a garantire che la condotta del personale chiave della società o di altri soggetti responsabili sia conforme alla presente legge, ai regolamenti adottati in attuazione della stessa o ad altri documenti interni della società.
Articolo 25
Audit interno
1. La società di gestione deve disporre di un’unità di revisione interna di dimensioni e capacità adeguate alle attività che svolge.
2. L'unità di revisione interna riferisce direttamente al consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza.
3. L'unità di revisione interna della società di gestione applica una metodologia basata sul rischio per svolgere i seguenti compiti:
a) verificare se la società di gestione sia organizzata in modo tale da promuovere una gestione efficace e prudente dell’attività commerciale e controllare che il consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza adempia ai propri obblighi di gestione;
b) monitorare l'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione/di sorveglianza, nonché l'adempimento, da parte dell'alta dirigenza, dei propri doveri amministrativi e delle responsabilità inerenti alla propria carica;
c) garantire che tutti i dipendenti ricevano una formazione adeguata, comprendano i propri ruoli e le proprie responsabilità e che tutto il personale operativo rispetti le norme e le procedure relative alle proprie specifiche mansioni.;
c) per individuare i punti deboli dei sistemi e delle misure di controllo che potrebbero comportare perdite o casi di non conformità;
d) per il controllo e l’applicazione dei principi di governance della società di gestione, per fornire consulenza al personale chiave in merito alla definizione delle politiche e delle strategie, per garantire il rispetto di tali principi e per monitorare annualmente l’attuazione di tali politiche e strategie;
d) garantire che la funzione contabile della società di gestione fornisca informazioni accurate e tempestive in merito all’adeguatezza patrimoniale e alla redditività;
e) garantire che i sistemi relativi alla valutazione, alla determinazione dei prezzi e alla comunicazione con il depositario funzionino correttamente e siano privi di errori;
e) garantire l'adeguatezza del controllo finanziario e il rispetto dei limiti di competenza approvati per l'effettuazione delle spese;
f) individuare e indagare su eventuali casi di furto, frode o comportamento scorretto da parte del personale;
g) fornire raccomandazioni e le informazioni necessarie alle figure chiave e al personale ai fini del miglioramento o della revisione degli obiettivi, della strategia e dei piani aziendali, comprese la protezione dei dati e le politiche fondamentali che regolano le attività dell'ente.
Articolo 26
Gestione dei rischi
1. La società di gestione istituisce un sistema di gestione dei rischi completo, efficace e indipendente, commisurato alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle proprie attività, che comprenda anche la gestione dei rischi connessi al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Il sistema di gestione dei rischi deve comprendere:
a) la politica e le procedure di gestione dei rischi;
b) tecniche di misurazione del rischio;
c) monitoraggio e segnalazione dei rischi.
2. Il sistema di gestione dei rischi deve essere efficace e ben integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali della società di gestione. Il sistema di gestione dei rischi tiene conto dei rischi dal punto di vista dei soci e dei beneficiari.
3. Il sistema di gestione dei rischi copre i rischi associati alla società di gestione, al fondo pensione e ai soggetti terzi ai quali sono state delegate funzioni e compiti ai sensi dell’articolo 34 della presente legge, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) la gestione delle attività e delle passività;
b) investimenti, in particolare in derivati, titoli e strumenti simili;
c) il rischio di liquidità e di concentrazione;
c) rischio operativo;
d) assicurazioni e altre tecniche di mitigazione del rischio;
d) i rischi ambientali, sociali e di governance associati al portafoglio di investimento dei fondi chiusi, a condizione che tali rischi siano presi in considerazione;
e) il rischio a carico degli iscritti e dei beneficiari.
4. La società di gestione definisce, attua, documenta e aggiorna regolarmente una politica di gestione dei rischi efficace e completa, al fine di individuare i rischi connessi alle proprie attività e al funzionamento dei fondi gestiti.
5. Nel processo di gestione del rischio, la società di gestione determina il profilo di rischio dei fondi che gestisce, nonché il rischio individuale in relazione al profilo di rischio complessivo di un fondo, al fine di stabilire il livello di rischio accettabile.
6. La società di gestione, sulla base della politica di gestione dei rischi e della determinazione del livello di rischio accettabile, deve adottare tecniche di misurazione dei rischi e misure di gestione dei rischi, al fine di identificare, misurare, gestire e monitorare tutti i rischi a cui sono esposti i fondi.
7. La società di gestione è tenuta a monitorare, valutare, riesaminare e aggiornare l’adeguatezza delle politiche e delle procedure di gestione del rischio e delle tecniche di misurazione del rischio, nonché la loro idoneità, e l’efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio e l’idoneità delle tecniche di misurazione del rischio. completezza e l’efficacia delle politiche e delle procedure di gestione del rischio, nonché delle tecniche di misurazione del rischio e della loro idoneità, e l’efficacia delle misure previste, al fine di eliminare eventuali carenze nelle strategie, nelle politiche e nelle procedure di gestione del rischio.
8. Il sistema di gestione dei rischi è approvato dal consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza della società di gestione.
9. La politica di gestione dei rischi è depositata presso l’Autorità. In caso di variazioni significative dell’esposizione al rischio, la società di gestione valuta l’adeguatezza e l’efficacia della politica di gestione dei rischi della società e dei fondi pensione. La politica di gestione dei rischi rivista viene presentata all’Autorità.
10. La società di gestione deve adottare procedure distinte per valutare in modo adeguato e indipendente il valore dei derivati utilizzati.
11. Il consiglio di amministrazione/di sorveglianza della società di gestione e le figure chiave sono responsabili del processo di gestione dei rischi.
Articolo 27
Responsabilità della struttura di gestione dei rischi
1. La società di gestione del fondo separa la funzione di gestione dei rischi dalle unità operative, comprese le funzioni di gestione del portafoglio, al fine di garantire che specifiche misure di tutela contro i conflitti di interesse consentano lo svolgimento indipendente delle attività di gestione del rischio e che il processo di gestione del rischio sia costantemente efficace.
2. La società di gestione del fondo pensione privato istituisce sistemi di gestione dei rischi che identificano, misurano, gestiscono e monitorano costantemente tutti i rischi connessi all’obiettivo e alla strategia di investimento a cui il fondo pensione può essere esposto. Ciò comprende procedure per l’analisi degli investimenti del fondo pensione in conformità con il suo obiettivo e la sua strategia di investimento, nonché con il profilo di rischio del fondo in questione.
3. Il sistema di gestione dei rischi è attuato dalla struttura preposta alla gestione dei rischi.
4. La struttura di gestione dei rischi riferisce regolarmente al consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza della società di gestione in merito ai rischi individuali e aggregati a cui sono o potrebbero essere esposti i fondi pensione e la stessa società di gestione, nonché alle interdipendenze tra tali rischi.
5. La struttura di gestione dei rischi è responsabile di:
a) formulare raccomandazioni al consiglio di amministrazione/supervisionare l’approvazione del sistema di gestione dei rischi per ciascun fondo pensione, che comprende la definizione e il monitoraggio delle politiche approvate, in modo che tutti i rischi chiave siano costantemente identificati, misurati, monitorati e controllati;
b) per il monitoraggio dei rischi a cui sono esposti la società e i fondi, compresi il rischio di mercato, il rischio di credito, il rischio operativo, il rischio di agenzia, il rischio legale e reputazionale e il rischio connesso ad azioni in conflitto con gli interessi dei partecipanti e degli azionisti;
c) vigilare sulle attività della società di gestione e sulla sua amministrazione del fondo pensione, fornendo istruzioni quotidiane per garantire che la società di gestione operi entro i limiti di rischio fissati dal consiglio di amministrazione/di vigilanza e come indicato nel contratto del fondo pensione e nel prospetto informativo;
c) per la presentazione di relazioni periodiche al consiglio di amministrazione/il monitoraggio dei livelli di esposizione al rischio della società di gestione e di ciascun fondo pensione gestito, nonché di eventuali violazioni attuali e prevedibili dei limiti di rischio, al fine di garantire che vengano adottate misure adeguate in modo tempestivo;
d) ai fini della valutazione e, se del caso, della partecipazione alla procedura di valutazione dei derivati di cui all’articolo 26, punto 10.
6. La società di gestione del fondo pensione riesamina periodicamente il sistema di gestione dei rischi, ma almeno una volta ogni tre anni e a seguito di qualsiasi evento anomalo che possa causare potenziali crisi nel mercato finanziario.
Articolo 28
Autovalutazione dei rischi
1. La società di gestione effettua e documenta la propria valutazione dei rischi in modo adeguato alle proprie dimensioni, alla propria struttura organizzativa interna, nonché alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle proprie attività. Tale valutazione viene presa in considerazione al momento di adottare le decisioni strategiche della società.
2. La società di gestione deve effettuare un’autovalutazione dei rischi almeno ogni tre anni, oppure immediatamente qualora si verifichi un cambiamento significativo nel profilo di rischio del fondo o dei fondi pensione.
3. L’autovalutazione dei rischi, ai sensi dei punti 1 e 2 del presente articolo, deve essere effettuata tenendo conto di:
a) una descrizione delle modalità con cui l’autovalutazione dei rischi è integrata nel processo di gestione e nel processo decisionale dell’azienda;
b) la valutazione dell'efficacia del sistema di gestione dei rischi;
c) una valutazione dei requisiti patrimoniali della società di gestione, comprensiva di una descrizione del piano di risanamento;
c) la valutazione dei rischi per gli iscritti al fondo e i beneficiari delle pensioni in relazione all'erogazione delle prestazioni da parte del fondo pensione e all'efficacia delle misure correttive;
d) valutazione qualitativa del rischio operativo;
d) la valutazione dei rischi connessi a fattori ecologici, sociali e di governance, qualora la società di gestione tenga conto di tali fattori nel proprio processo decisionale in materia di investimenti;
e) la metodologia applicata per individuare e valutare il rischio a cui è o potrebbe essere esposta nel breve o nel lungo termine, che potrebbe incidere sulla capacità della società di gestione di adempiere ai propri obblighi.
4. La metodologia deve essere adeguata alle dimensioni, alla natura, alla portata, al settore e alla complessità delle attività dell'impresa.
Articolo 29
Politica sui premi
1. La società di gestione elabora e attua le politiche in materia di remunerazione:
a) delle figure chiave;
b) del personale chiave;
c) di altre persone le cui attività incidono in modo significativo sul profilo di rischio della società o del fondo pensione.
2. La politica retributiva deve essere adeguata alle dimensioni e all’organizzazione interna della società di gestione, nonché alle dimensioni, alla natura, alla portata e alla complessità delle sue attività.
3. La società di gestione applica i seguenti principi:
a) la politica retributiva sia definita e attuata in linea con le attività, il profilo di rischio, gli obiettivi e gli interessi a lungo termine del fondo, nonché con la sua stabilità finanziaria e la sua performance, al fine di garantire una gestione sana, prudente ed efficiente del fondo;
b) la politica retributiva deve essere in linea con gli interessi a lungo termine dei beneficiari;
c) la politica retributiva deve prevedere misure volte a prevenire i conflitti di interesse;
c) la politica retributiva deve essere coerente con una gestione dei rischi sana ed efficace, nonché con il profilo di rischio della società e con i regolamenti dei fondi.
4. I principi generali della politica retributiva devono essere riesaminati dalla società di gestione almeno ogni tre anni. La politica retributiva e la sua supervisione devono essere soggette a norme chiare, trasparenti ed efficaci.
Articolo 30
Documentazione e archiviazione dei dati
1. La società di gestione stabilisce procedure chiare e trasparenti per la conservazione dei dati e dei documenti relativi alle proprie attività e ai fondi da essa gestiti.
2. La procedura relativa alla conservazione dei dati e dei documenti prevede regole chiare, che assicurano che ogni transazione possa essere tracciata e documentata sin dall’inizio e che la documentazione pertinente dimostri che il patrimonio di ciascun fondo sia gestito in conformità alle disposizioni di legge applicabili, oltre a garantire la protezione dei dati dei singoli soci.
3. La società di gestione è tenuta a organizzare le proprie attività e a mantenere aggiornati i propri documenti e dati in modo tale da consentire, in qualsiasi momento, la verifica delle singole operazioni effettuate per proprio conto o per conto di un fondo, al fine diconsentire all’Autorità di esercitare un’efficace vigilanza in conformità alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati in sua applicazione.
4. La società di gestione deve conservare i dati e i documenti del fondo pensione separatamente dai propri dati e documenti.
5. La società di gestione è responsabile di eventuali perdite o inesattezze nei dati e nei documenti relativi alle proprie attività o ai fondi da essa amministrati. I documenti devono essere conservati in modo tale che, all’occorrenza, possano essere riprodotti in forma chiara e leggibile.
Articolo 31
Gestione dei reclami da parte della società di gestione
1. La società di gestione è tenuta a definire e attuare procedure adeguate per garantire che i reclami presentati dagli iscritti ai fondi pensione privati, dai datori di lavoro e dall’ente promotore siano esaminati e gestiti in modo appropriato. La procedura di gestione dei reclami deve essere depositata presso l’Autorità.
2. La società di gestione conserva i dati e la documentazione relativi a ciascun reclamo registrato, comprese le misure adottate per risolverlo, per un periodo di almeno cinque anni.
Articolo 32
Tenuta della contabilità finanziaria da parte della società di gestione
1. La società di gestione applica i seguenti requisiti in materia di contabilità:
a) tiene libri contabili e registri accurati, completi e aggiornati al fine di illustrare in modo chiaro e corretto le proprie attività, di spiegare le proprie operazioni, transazioni e situazione finanziaria, e di consentire all’Autorità di verificare il rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge;
b) redige ogni anno, per l’esercizio finanziario, il bilancio in conformità agli IFRS, salvo diversa disposizione contenuta nei regolamenti emanati dall’Autorità;
c) nel caso di un gruppo, la società controllata redige e presenta bilanci annuali individuali e consolidati sottoposti a revisione contabile.
2. Il bilancio certificato della società di gestione viene presentato all’Autorità entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
Articolo 33
Nomina del revisore esterno
1. La società di gestione nomina come revisori esterni esclusivamente persone giuridiche, in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di revisione legale dei conti, di organizzazione della professione dei revisori legali e dei contabili abilitati.
2. Il revisore legale è nominato dalla società di gestione del fondo pensione previa approvazione dell’Autorità. Il revisore esterno non può ricoprire il ruolo di revisore della stessa società di gestione e dei fondi da essa gestiti per più di quattro anni consecutivi.
3. Entro tre mesi dalla data di rilascio della licenza, ai sensi della presente legge, la società di gestione deve nominare un revisore esterno incaricato di verificare i propri conti.
4. La società di gestione non può nominare come revisore legale un soggetto il cui personale chiave, i cui amministratori, azionisti o dipendenti includano una persona che abbia un interesse finanziario nella società di gestione e in una delle sue attività. Ai fini del presente articolo, non si ritiene sussista alcun interesse finanziario qualora la persona in questione sia iscritta al fondo pensione.
5. La società di gestione deve ottenere l’approvazione dell’Autorità per qualsiasi cambiamento del revisore legale della società e dei fondi da essa gestiti. Qualora l’incarico del revisore esterno venga interrotto per qualsiasi motivo, quest’ultimo deve presentare all’Autorità una dichiarazione in cui spieghi, secondo il proprio parere, il motivo della cessazione dell’incarico e informare per iscritto l’Autorità di qualsiasi questione relativa alla società di gestione di cui sia venuto a conoscenza nel corso dello svolgimento dell’incarico e che, a suo parere, potrebbero compromettere la capacità del titolare della licenza di ottemperare ai requisiti della presente legge.
6. L’Autorità, qualora non concordi con la relazione di revisione, può richiedere al revisore di:
a) ulteriori informazioni;
b) fornire spiegazioni in merito alla relazione di revisione;
c) ampliare l'ambito della revisione o eseguire altre procedure che non siano in contrasto con la normativa vigente.
Se, anche dopo aver adottato tali misure, l’Autorità non concorda con la relazione di revisione, può richiedere una verifica di controllo di qualità della revisione effettuata in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di revisione legale dei conti, organizzazione della professione dei revisori legali e dei contabili abilitati.
7. L’Autorità, qualora lo ritenga necessario, può respingere la relazione di revisione e richiedere l’esecuzione di una nuova revisione a spese del revisore esterno, della società di gestione o di entrambi.
8. Il revisore della società di gestione non è considerato responsabile di aver violato alcuna disposizione della normativa applicabile qualora riferisca all’Autorità in buona fede, indipendentemente dal fatto che quest’ultima lo abbia richiesto o meno, per fornire informazioni o pareri su una questione di cui il revisore venga a conoscenza nella sua qualità di revisore della società di gestione e che riguardi le funzioni dell’Autorità ai sensi della presente legge.
9. Qualora il revisore, al quale è stata rivolta la richiesta di informazioni, si rifiuti o ometta di fornire tali informazioni oppure fornisca informazioni false o fuorvianti, l’Autorità può segnalare il revisore al Consiglio di vigilanza pubblica della Repubblica di Albania e richiedere che vengano adottate misure nei suoi confronti in conformità con la normativa vigente in materia di revisione legale dei conti, organizzazione della professione dei revisori legali e dei contabili autorizzati.
10. La società di gestione non può nominare come revisore contabile alcuna persona nei confronti della quale siano state irrogate misure disciplinari da parte dell’Organismo di vigilanza pubblica, in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di revisione legale dei conti, di organizzazione della professione di revisore legale dei conti e di contabile abilitato, fintantoché tali misure rimangano in vigore.
11. L’Autorità emana regolamenti relativi ai criteri e ai requisiti per il revisore esterno delle società di gestione.
Articolo 34
Delega di funzioni
1. La società di gestione può, nell’ambito delle proprie attività, delegare una o più funzioni a terzi, salvo nei casi in cui tale delega renda difficile la vigilanza sull’attività delegata o sull’intera attività commerciale della società di gestione dei fondi, oppure impedisca alla società di gestione dei fondi di agire nel migliore interesse dei partecipanti ai fondi da essa gestiti.
2. La società di gestione può delegare a terzi le funzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 2, dalle lettere “a” alla “f”, comprese le funzioni relative alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo, revisione interna e tecnologia dell’informazione. Altre funzioni di particolare importanza, quali la gestione del patrimonio del fondo e la gestione dei rischi previste dalla presente legge, non possono essere delegate.
3. Le funzioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo possono essere delegate a terzi solo previa approvazione dell’Autorità. La società di gestione rimane responsabile dell’adempimento della funzione delegata, del corretto svolgimento delle funzioni e della supervisione delle persone alle quali tali funzioni sono delegate per contratto, compresa la conformità continua ai requisiti di cui alle lettere “b”, “c” e “ç” del paragrafo 5 del presente articolo. La società di gestione dei fondi pensione privati garantisce un’efficace cooperazione tra sé e l’ente a cui sono state delegate le funzioni e assicura che la delega non ostacoli l’efficace vigilanza da parte dell’Autorità.
4. Il contratto di delega delle funzioni deve definire chiaramente i diritti e gli obblighi delle parti contraenti ed è approvato dall’Autorità. L’Autorità, qualora lo ritenga opportuno, vigilerà sulle attività del delegato al fine di tutelare gli aderenti al fondo.
5. La delega da parte della società di gestione del fondo pensione deve soddisfare le seguenti condizioni:
a) la società di gestione del fondo deve giustificare oggettivamente la delega;
b) tale delega non deve ostacolare la vigilanza sulla società di gestione e, in particolare, non deve impedire alla società di gestione di svolgere le proprie funzioni nell’interesse dei soci;
c) il delegato disponga di risorse sufficienti per svolgere i compiti in questione;
c) la società di gestione deve verificare che il delegato sia qualificato, possieda un’esperienza sufficiente, sia competente e idoneo a svolgere le funzioni in questione e che la società di gestione sia in ogni momento in grado di monitorare efficacemente l’attività delegata, a impartire ulteriori istruzioni e a revocare la delega con effetto immediato, qualora ciò sia nell’interesse dei soci;
d) il prospetto informativo relativo ai fondi pensione gestiti dalla società di gestione dei fondi pensione deve elencare tutte le funzioni che è consentito delegare alla società stessa e fornire informazioni sui soggetti ai quali tali funzioni sono state delegate;
d) qualsiasi soggetto, alla quale viene effettuata la delega, deve essere in possesso della licenza o dell’autorizzazione necessaria per svolgere le funzioni delegate ai sensi della presente legge o della normativa applicabile in materia di mercati dei capitali, oppure, nel caso di un soggetto straniero, ai sensi di una normativa estera equivalente, come riconosciuta dall’Autorità.
6. L’Autorità stabilisce le norme relative alla delega delle funzioni della società di gestione.
Articolo 35
Cambio di controllo della società di gestione
1. Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda acquisire, direttamente o indirettamente, o aumentare la propria partecipazione in una società di gestione, raggiungendo o superando la soglia del 10%, il 20%, il 30%, il 50% o il 75% del capitale sociale o dei diritti di voto, deve prima ottenere l’approvazione dell’Autorità.
2. La persona fisica o giuridica che intenda acquisire o aumentare la propria partecipazione nella società di gestione, diventando così un azionista influente, deve notificare per iscritto all’Autorità la propria intenzione. La domanda di autorizzazione dell’azionista influente deve includere:
a) il numero e il valore nominale delle azioni da acquistare;
b) la documentazione prevista dagli articoli 11 e 15 della presente legge.
Articolo 36
Calo della partecipazione
Qualsiasi persona fisica o giuridica che intenda ridurre, direttamente o indirettamente, la propria quota di capitale sociale o i propri diritti di voto nella società di gestione, nei limiti stabiliti dall’articolo 35, paragrafo 1, deve darne comunicazione scritta all’Autorità, specificando l’entità della riduzione delle azioni che intende effettuare.
Articolo 37
Cooperazione con altre autorità
1. L’Autorità collabora con altre autorità di regolamentazione nel condurre la valutazione volta a determinare se il potenziale acquirente della partecipazione rilevante rientri in una delle seguenti categorie:
a) una banca, una compagnia di assicurazioni, una compagnia di riassicurazione, una società di investimento, una società di gestione o un gestore di fondi di investimento alternativi autorizzati in un altro Stato o in un settore diverso da quello in cui è prevista l’acquisizione;
b) la società madre delle entità di cui alla lettera a) del presente punto;
c) la persona fisica o giuridica che esercita il controllo sulle entità di cui alla lettera a) del presente punto.
2. In collaborazione con altre autorità competenti e nel valutare la richiesta di autorizzazione di una partecipazione determinante ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità può richiedere quanto segue:
a) tutti i dati necessari per la valutazione di cui all’articolo 38 della presente legge;
b) altri dati di cui disponga un’altra autorità competente e che possano essere rilevanti ai fini della valutazione di cui all’articolo 38 della presente legge;
c) se del caso, il parere dell’altra autorità competente in merito al potenziale acquirente.
Articolo 38
Analisi della partecipazione influente
1. Nell’esaminare una richiesta di autorizzazione relativa a una partecipazione significativa nella società di gestione, l’Autorità valuta l’idoneità del potenziale acquirente e la sua solidità finanziaria, tenendo conto di tutti i seguenti criteri:
a) che l'acquirente proposto sia competente e idoneo;
b) qualsiasi figura chiave e qualsiasi membro del personale chiave che, a seguito dell’acquisizione mirata, sarà incaricato della gestione delle attività della società di gestione del fondo deve essere competente e idoneo;
c) la situazione finanziaria del potenziale acquirente, in particolare per quanto riguarda il tipo di attività della società di gestione nella quale si propone l’acquisizione di una partecipazione che conferisca un’influenza significativa;
c) se la società di gestione sarà in grado di ottemperare e continuare a ottemperare ai requisiti previsti dalla legge e dalla normativa applicabile, in particolare se il gruppo, di cui la società di gestione dei fondi entrerà a far parte, disponga di una struttura che consenta un’efficace vigilanza, un efficace scambio di informazioni tra le autorità competenti e, ove possibile, la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di regolamentazione competenti;
d) la provenienza del capitale;
dh) qualora sussistano motivi ragionevoli per ritenere che, in relazione all’acquisizione prevista, siano stati o possano essere commessi atti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ai sensi della normativa in materia di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.
2. L’Autorità può inoltre richiedere i documenti e i requisiti previsti dall’articolo 11 della presente legge, nella misura in cui siano applicabili.
Articolo 39
Approvazione della partecipazione influente
1. L’Autorità può richiedere alla persona fisica o giuridica che presenti domanda per diventare azionista influente, o che intenda aumentare o ridurre la propria partecipazione nella società, di fornire ulteriori informazioni e documenti che l’Autorità ritenga necessari.
2. L’Autorità valuta l’idoneità e la competenza della persona fisica o giuridica prima di approvarne la partecipazione influente nella società di gestione.
3. L'Autorità approva o respinge la richiesta presentata da una persona fisica o giuridica di diventare azionista influente al fine di aumentare o ridurre la propria partecipazione nella società entro tre mesi dalla data di ricezione della notifica completa.
4. L’autorità, nell’approvare una partecipazione rilevante nella società di gestione, può fissare la quota massima di partecipazione che tale persona fisica o giuridica è autorizzata a detenere, previa motivazione della propria decisione.
5. L’Autorità, nella decisione con cui approva una partecipazione influente nella società di gestione, può, se del caso, specificare il termine entro il quale l’acquisizione prevista o la cessione proposta deve essere completata e può prorogare tale termine, se opportuno. Il termine per l’approvazione da parte dell’Autorità di un azionista influente ai sensi del presente articolo scade entro un anno dalla data di approvazione qualora la persona fisica o giuridica non sia diventata azionista influente.
Articolo 40
Opposizione all'azionista influente
1. Qualora l’Autorità disponga di informazioni secondo cui la persona fisica o giuridica, in qualità di azionista influente di una società di gestione, non soddisfi i requisiti di idoneità e competenza di cui all’articolo 15 della presente legge, ne dà comunicazione scritta alla società, indicando i motivi che hanno indotto l’Autorità a concludere che la persona fisica o giuridica non soddisfa più i requisiti di idoneità e capacità per essere un azionista influente.
2. L’Autorità non è tenuta a specificare nella comunicazione emanata ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo il motivo, qualora ciò comporti la divulgazione di informazioni riservate o possa arrecare pregiudizio a terzi.
3. Prima di emettere la comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità deve prima informare l’azionista influente, indicando i motivi per cui questi non è idoneo a ricoprire il ruolo di azionista influente della società di gestione.
4. L’azionista che abbia ricevuto la comunicazione di cui al paragrafo 3 del presente articolo può, entro un termine di 20 giorni lavorativi, rispondere per iscritto, fornendo le proprie motivazioni. L’Autorità valuta ogni osservazione scritta ricevuta dall’azionista influente e risponde entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali osservazioni. L’Autorità respinge le osservazioni dell’azionista qualora ritenga che questi non sia più una persona idonea e competente a ricoprire il ruolo di azionista influente.
Articolo 41
Restrizioni a carico di un azionista influente che non sia né idoneo né competente.
Qualora una persona sia diventata, o continui ad essere, un azionista influente senza l’approvazione dell’Autorità, quest’ultima può disporre che le sue azioni siano soggette, fino a nuovo avviso, alle seguenti restrizioni:
a) qualsiasi cessione o accordo relativo alla cessione delle azioni dell’azionista di riferimento è sospeso;
b) non è possibile esercitare alcun diritto di voto in relazione alle azioni;
c) La società di gestione non effettuerà alcun pagamento, a qualsiasi titolo, derivante dalle azioni a favore dell’azionista influente.
Articolo 42
Trasferimento volontario della gestione del fondo pensione
1. La società di gestione dei fondi pensione, autorizzata ai sensi della presente legge, può trasferire l’amministrazione del fondo pensione a un’altra società di gestione autorizzata dall’Autorità.
2. Il trasferimento proposto viene notificato per iscritto all’Autorità con anticipo, la quale ne concede l’approvazione prima che il trasferimento abbia luogo.
3. La società di gestione che trasferisce l’amministrazione del fondo pensione deve informare i partecipanti al fondo o ai fondi gestiti in merito al trasferimento con un preavviso di tre mesi. Durante tale periodo non si applica alcuna commissione di trasferimento per il trasferimento delle attività all’altra società di gestione, né è prevista alcuna penale qualora l’aderente prelevi le proprie attività dal fondo pensione.
4. La società di gestione che cede il diritto di gestione stipula con un’altra società di gestione autorizzata un contratto di cessione della gestione, che prevede:
a) una descrizione dettagliata di tutte le procedure e le azioni che entrambe le società dovranno intraprendere ai fini del trasferimento della gestione;
b) un calendario che ha inizio con la notifica agli iscritti al fondo pensione e termina con il completamento del trasferimento.
Articolo 43
Trasferimento coatto della gestione del fondo pensione
1. La società di gestione del fondo pensione, autorizzata ai sensi della presente legge, è tenuta a trasferire l’amministrazione del fondo pensione a un’altra società di gestione autorizzata dall’Autorità, qualora:
a) L'Autorità revoca alla società di gestione l'autorizzazione a gestire il fondo pensione;
b) siano state avviate procedure di fallimento o di liquidazione nei confronti della società di gestione;
c) l’autorità competente dello Stato membro ospitante vieti alla società di gestione con sede nella Repubblica di Albania di gestire un fondo chiuso nel territorio di tale Stato membro;
c) L’Autorità vieta alla società di gestione di uno Stato membro di gestire un fondo chiuso nel territorio della Repubblica di Albania.
2. Il trasferimento coatto a un’altra società di gestione deve essere approvato dall’Autorità prima che il trasferimento abbia luogo.
3. Dal momento in cui la società di gestione si trova in una delle condizioni specificate nel presente articolo fino all’entrata in vigore dell’approvazione del trasferimento della gestione del fondo pensione all’altra società di gestione, il depositario svolge tutti i compiti necessari all’amministrazione del fondo pensione, al fine di tutelare gli interessi degli iscritti al fondo.
Articolo 44
Scelta della società di gestione in occasione del trasferimento obbligatorio del fondo pensione
1. La società di gestione, entro 60 giorni lavorativi dal verificarsi di una delle circostanze previste dall’articolo 43, deve provvedere a trasferire la gestione del fondo pensione a un’altra società di gestione autorizzata dall’Autorità.
2. Il trasferimento, ai sensi del presente articolo, può essere effettuato solo previa approvazione dell’Autorità. Nel decidere se approvare il trasferimento della gestione del fondo pensione a un’altra società, l’Autorità tiene conto esclusivamente degli interessi degli iscritti al fondo. La società di gestione che cede il diritto di amministrare il fondo stipula un contratto con la società di gestione acquirente in cui sono stabilite le condizioni del trasferimento. Il contratto deve includere almeno le condizioni specificate nell’articolo 42 della presente legge.
3. Entro un mese dalla conclusione dell'accordo di cessione, la società di gestione trasferisce l'amministrazione del fondo pensione alla società acquirente.
4. La società di gestione che trasferisce la gestione del fondo ne dà comunicazione ai partecipanti con tre mesi di anticipo. Durante tale periodo non si applica alcuna penale al prelievo di attività dal fondo. I membri del fondo pensione oggetto di trasferimento obbligatorio hanno il diritto di richiedere che il proprio patrimonio venga trasferito a un altro fondo gestito da una società di gestione diversa, senza dover pagare alcuna commissione di trasferimento.
5. L’Autorità approva i regolamenti relativi alle procedure, ai termini e al contenuto del contratto per il trasferimento volontario e obbligatorio della gestione del fondo pensione, in particolare per quanto riguarda la ripartizione degli iscritti del fondo tra altri fondi, la liquidazione del fondo stesso e la sua cancellazione dal registro dei fondi.
Articolo 45
Cessazione volontaria delle attività di negoziazione della società di gestione
1. La società di gestione del fondo pensione può, con delibera dell’Assemblea generale degli azionisti, decidere di cessare la propria attività commerciale e di trasferire l’amministrazione del fondo o dei fondi pensione a un’altra società, ai sensi dell’articolo 42 della presente legge.
2. La decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la comunicazione di cessazione dell’attività devono essere trasmesse all’Autorità e al depositario del fondo pensione almeno tre mesi prima della data in cui è prevista la cessazione della gestione di tutti i fondi.
Articolo 46
Procedura per il trasferimento della gestione del fondo pensione
1. La società di gestione deve, entro tre mesi dall’invio della comunicazione di cui all’articolo 45 della presente legge, avviare la procedura per il trasferimento della gestione del fondo pensione a un’altra società di gestione, in conformità alle disposizioni del presente capitolo.
2. Qualora la società di gestione non sia in grado di trasferire la gestione dei fondi a un’altra società di gestione, è tenuta a darne immediata comunicazione all’Autorità. In tal caso, si applicano le disposizioni del presente capitolo relative al trasferimento obbligatorio della gestione dei fondi.
3. A seguito dell’attuazione della procedura di trasferimento del fondo a un’altra società di gestione o al completamento del trasferimento obbligatorio, l’Autorità revoca la licenza concessa alla società di gestione del fondo pensione, che viene quindi cancellata dal registro dell’Autorità.
Capitolo III
Istituzione del fondo pensione privato
Sezione I
Fondo pensione
Articolo 47
Fondo pensione privato
1. Un fondo pensione privato è un patrimonio comune, privo di personalità giuridica, istituito allo scopo di raccogliere contributi monetari da versare nei conti personali degli iscritti al fondo e di investire tali fondi per accrescere il valore del patrimonio del fondo pensione.
2. Il fondo pensione privato è di proprietà comune dei suoi iscritti, e la quota di partecipazione individuale è rappresentata dal numero di quote del fondo pensione.
3. L'amministrazione del fondo pensione è affidata alla società di gestione del fondo pensione.
Articolo 48
Amministrazione del fondo pensione privato
1. Il fondo pensione privato è gestito da una società di gestione di fondi pensione privati o da una società di gestione di organismi di investimento collettivo, a condizione che tale attività non sia vietata da altre leggi applicabili e che sia stata ottenuta l’autorizzazione dell’Autorità ai sensi della presente legge.
2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, un fondo di partecipazione a capitale fisso istituito da un promotore nella Repubblica di Albania può essere gestito da una società di gestione di un altro Stato membro, conformemente all’articolo 20 della presente legge.
Articolo 49
Nome del fondo pensione privato
Il nome del fondo pensione privato deve contenere le parole “Fondo pensione a partecipazione aperta” o “Fondo pensione a partecipazione chiusa” e nessuna persona fisica o giuridica, ad eccezione dei fondi pensione approvati dall’Autorità, può utilizzare tale denominazione o qualsiasi altra terminologia che possa indurre un individuo a ritenere che si tratti di un fondo pensione privato.
Articolo 50
Tipi di fondi pensione
1. Ai sensi della presente legge, un fondo pensione privato può essere istituito come:
a) un fondo pensione a partecipazione aperta, istituito dalla società di gestione, che non impone alcuna restrizione all’adesione. Qualsiasi persona fisica, compresi i dipendenti di datori di lavoro, può diventare membro di tale fondo qualora decida di versare contributi al fondo istituito dalla società di gestione, senza costituire un fondo pensione separato ai sensi del paragrafo (b) del presente articolo.
b) un fondo pensione a partecipazione chiusa, istituito da un datore di lavoro, da più datori di lavoro o da un ente costituito come associazione di datori di lavoro, sindacato, federazione sindacale, associazione o qualsiasi combinazione di questi, in qualità di promotore, in virtù di un accordo o di un atto costitutivo. La partecipazione a tale fondo è riservata esclusivamente ai dipendenti o ai membri delle suddette entità.
2. Il patrimonio di un fondo aperto deve essere tenuto completamente separato dal patrimonio di un fondo chiuso e da qualsiasi altro patrimonio gestito dalla società di gestione. Il patrimonio di un fondo chiuso deve essere tenuto separato dal patrimonio di qualsiasi altro fondo chiuso.
Articolo 51
Il diritto di costituire un fondo pensione a partecipazione ristretta.
1. Il diritto di costituire un fondo a partecipazione chiusa, ai sensi dell’articolo 50 della presente legge, spetta a un datore di lavoro, a più datori di lavoro o a un ente costituito come associazione di datori di lavoro, sindacato o federazione sindacale, associazione o qualsiasi combinazione di questi, in qualità di promotore, sulla base di:
a) l'atto di costituzione del fondo dell'organo di governo, nel caso di un unico promotore;
b) l'accordo per la costituzione del fondo, nel caso in cui vi sia la fusione di più di un promotore.
2. Viene stipulato un contratto tra la società di gestione e lo sponsor per l'amministrazione del patrimonio del fondo pensione.
3. L’ente promotore che intenda istituire un fondo pensione a partecipazione ristretta per i propri dipendenti, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, negozia con la società di gestione i termini del fondo pensione e del contratto di gestione.
Articolo 52
Approvazione del fondo pensione privato
1. La domanda di autorizzazione del fondo pensione privato viene presentata all’Autorità dalla società di gestione e deve includere:
a) documenti che attestino lo stato di autorizzazione o riconoscimento della società di gestione, nonché il nome completo, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo e-mail del rappresentante autorizzato;
b) la denominazione del fondo, compresi i suoi obiettivi e la sua strategia di investimento;
c) il prospetto informativo del fondo;
c) il contratto tipo di adesione al fondo aperto;
d) la dichiarazione standard di accettazione della partecipazione al fondo, sia per i dipendenti di un datore di lavoro nel caso del fondo a partecipazione aperta, sia per i dipendenti di un promotore nel caso del fondo a partecipazione chiusa;
d) il contratto tra la società di gestione e il depositario per lo svolgimento delle attività del depositario;
e) il contratto con il revisore legale indipendente e i documenti che attestano la conformità del revisore ai requisiti di cui all’articolo 33;
e) documenti che dimostrino che la società di gestione soddisfa i requisiti organizzativi di cui alla Sezione V del Capitolo II della presente legge, salvo nel caso in cui la società di gestione gestisca almeno un fondo autorizzato dall’Autorità.
2. Nel caso di un fondo chiuso, il contratto tra il promotore e la società di gestione relativo alla gestione del patrimonio del fondo viene depositato, unitamente, se del caso, all’accordo di costituzione del fondo chiuso qualora siano coinvolti più promotori, oppure all’atto costitutivo nel caso di un unico promotore.
3. Qualora una società di gestione di uno Stato membro intenda gestire un fondo pensione a partecipazione chiusa nella Repubblica di Albania, essa deve presentare il documento che attesti lo status riconosciuto o la licenza della società straniera, nonché il nome, l’indirizzo e i recapiti dei suoi rappresentanti ufficiali autorizzati.
4. Il richiedente presenta all’Autorità la prova del pagamento della tassa di iscrizione per l’approvazione.
Articolo 53
Concessione dell'approvazione
1. L'autorità verifica se la richiesta è completa o meno e ne informa di conseguenza il richiedente.
2. Entro tre mesi dal ricevimento della domanda completa, l’autorità emette una decisione scritta con cui approva o respinge la richiesta di autorizzazione del fondo pensione privato.
3. L'Autorità può richiedere alla società di gestione ulteriori informazioni o la modifica/l'aggiornamento di tali informazioni. La documentazione deve essere presentata all'Autorità entro 30 giorni di calendario dalla data della richiesta dell'Autorità.
4. L'Autorità interrompe le procedure di esame relative alla richiesta di approvazione qualora il richiedente non presenti la documentazione necessaria per l'approvazione entro il termine specificato al paragrafo 3 del presente articolo.
5. La domanda di autorizzazione può essere ritirata mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento prima che l'Autorità prenda una decisione.
6. Il Fondo potrà avviare la propria attività solo dopo aver ottenuto l'approvazione dell'Autorità.
7. L’Autorità si consulta preventivamente con l’autorità di regolamentazione dello Stato membro in cui ha sede la società di gestione straniera in merito all’autorizzazione del fondo pensione nella Repubblica di Albania.
8. La società di gestione è tenuta a comunicare all’Autorità qualsiasi ulteriore modifica apportata al contratto, al prospetto o al regolamento del fondo.
Articolo 54
Rifiuto dell'approvazione
1. L'autorità respinge una domanda di autorizzazione di un fondo qualora:
a) la documentazione presentata non è conforme ai requisiti previsti dalla presente legge e dai regolamenti adottati per la sua attuazione;
b) si ritiene che il contenuto dei documenti leda gli interessi dei partecipanti al fondo e non garantisca loro una tutela adeguata;
c) il prospetto non è conforme alle disposizioni della presente legge e ai regolamenti adottati ai sensi della stessa;
c) la società di gestione non soddisfa i requisiti necessari per l'amministrazione del fondo pensione, come previsto dalla presente legge e dai regolamenti adottati ai sensi della stessa;
d) la società di gestione non disponga di una struttura organizzativa conforme ai requisiti della presente legge, oppure le persone chiave e il personale chiave della società di gestione o del depositario non possiedono i requisiti di idoneità e onorabilità di cui all’articolo 15 della presente legge, oppure non dispongono di un’esperienza sufficiente affinché l’Autorità possa ritenere che la gestione del fondo sarà effettuata nel migliore interesse dei partecipanti.
2. In caso di rifiuto di concedere l'approvazione, l'Autorità deve motivare per iscritto la propria decisione di non concedere l'approvazione.
3. L’Autorità può respingere la richiesta di autorizzazione del fondo pensione presentata dalla società di gestione qualora a tale società sia stata imposta una misura di vigilanza a seguito di violazioni della presente legge e dei regolamenti adottati in sua applicazione.
Articolo 55
Approvazione simultanea
L’Autorità decide contestualmente in merito all’approvazione della domanda di costituzione e gestione del fondo pensione privato, dei contratti tipo di adesione — compreso il contratto di gestione patrimoniale stipulato tra la società di gestione e il promotore per il fondo chiuso — nonché del prospetto informativo relativo a ciascun fondo pensione privato.
Articolo 56
Revoca dell'autorizzazione del fondo pensione
1. L'Autorità può revocare l'autorizzazione del fondo nei seguenti casi:
a) le condizioni stabilite nel prospetto non vengono rispettate;
b) alla società di gestione viene revocato il diritto di svolgere l'amministrazione dei fondi pensione.
2. Alla società è vietato investire il patrimonio del fondo a partire dal momento in cui viene revocata l'autorizzazione del fondo pensione e deve adottare misure immediate per trasferire l'amministrazione del fondo pensione.
Articolo 57
Tutela del patrimonio del socio
1. Il patrimonio del fondo pensione non può essere oggetto di rivendicazioni o di misure esecutive intraprese per conto e a nome dei creditori della società di gestione del fondo pensione.
2. Il patrimonio del fondo pensione è separato dal patrimonio della società di gestione e non può essere oggetto di una procedura di insolvenza a carico di quest’ultima.
3. Un aderente a un fondo pensione non può costituire in pegno o dare in garanzia i beni detenuti nel proprio conto presso il fondo pensione.
4. I fondi presenti sul conto personale di un aderente al fondo possono essere ereditati in conformità alla normativa vigente in materia di diritto successorio.
Articolo 58
Calcolo del valore patrimoniale netto del fondo pensione
1. La società di gestione è responsabile della determinazione del valore patrimoniale netto del fondo pensione, al netto di tutte le passività del fondo. Il calcolo del valore patrimoniale netto del fondo pensione deve garantire un trattamento imparziale di tutti gli iscritti al fondo e deve essere nell’interesse di tutti gli iscritti.
2. La società di gestione è responsabile dell'accuratezza del calcolo del valore netto del patrimonio del fondo pensione per ciascun aderente, in conformità alle disposizioni della presente legge.
Articolo 59
Contributi al fondo pensione
1. I versamenti dei contributi effettuati sul conto personale dell'iscritto, così come le attività trasferite al fondo, saranno convertiti in quote pensionistiche il giorno in cui il versamento viene accreditato sul conto del fondo, al prezzo unitario in vigore in tale data.
2. Il prezzo iniziale delle quote del fondo è indicato nel prospetto informativo del fondo.
3. La società di gestione ha il compito di convertire i contributi in contributi pensionistici.
4. Ai fini della valutazione, ciascuna quota pensionistica rappresenta una partecipazione proporzionale al patrimonio del fondo pensione. Il valore totale delle quote del fondo pensione è sempre pari al valore netto complessivo del patrimonio del fondo stesso.
Articolo 60
La responsabilità del calcolo del valore patrimoniale netto del fondo pensione,
oltre al prezzo indicato nel preventivo
1. Il valore patrimoniale netto e il prezzo delle quote del fondo sono calcolati dalla società di gestione in conformità con i principi contabili approvati e la metodologia di valutazione, come stabilito dalla presente legge, dai regolamenti adottati in applicazione della stessa e dal prospetto informativo del fondo.
2. La metodologia di valutazione del patrimonio del fondo pensione è approvata dalla società di gestione del fondo e dal depositario ed è descritta in linea di massima nel prospetto informativo del fondo pensione.
3. Il depositario del fondo controlla e verifica il calcolo del valore patrimoniale netto del fondo e del prezzo delle quote in conformità con i principi contabili e la metodologia di valutazione. Il depositario è responsabile dell’accuratezza del calcolo e firma il documento contenente la determinazione del valore delle attività, conservandone una copia nei propri archivi, che viene messa a disposizione dell’Autorità in caso di ispezione, su richiesta.
4. Qualora, nel corso della verifica del calcolo del valore patrimoniale netto del fondo, il depositario rilevi inesattezze e/o irregolarità, ne dà immediata comunicazione alla società di gestione per iscritto o per via elettronica.
5. Il revisore esterno del fondo pensione, nel corso della revisione annuale, verifica che siano stati rispettati i requisiti di valutazione, che il prezzo delle quote calcolato sia corretto e che la commissione di gestione sia conforme alla presente legge e agli atti normativi adottati dall’Autorità in attuazione della stessa.
6. La società di gestione pubblica ogni giorno sul proprio sito web ufficiale il prezzo delle quote del fondo e il valore patrimoniale netto, previa riconciliazione e conferma con il depositario del fondo.
7. La società di gestione è responsabile della corretta valutazione del patrimonio del fondo, dell'accuratezza del calcolo del valore patrimoniale netto e del prezzo delle quote.
8. Qualora il calcolo e la verifica del valore patrimoniale netto del fondo non vengano completati entro i termini previsti, la società di gestione e il depositario devono darne comunicazione all’Autorità, specificando i motivi per cui non è possibile determinare il valore patrimoniale netto del fondo pensione.
9. L’Autorità emanerà regolamenti relativi alle modalità e ai termini per il calcolo del valore patrimoniale netto del fondo pensione e alla conversione dei contributi in quote, compreso il prezzo unitario, nonché alle modalità di rendicontazione.
Articolo 61
Tutela degli iscritti al fondo pensione
1. Gli obblighi della società di gestione non possono essere imputati al fondo pensione.
2. I soci del fondo non rispondono degli obblighi della società di gestione derivanti da atti giuridici compiuti a nome della società stessa e per conto dei soci del fondo. La società di gestione non può compiere atti giuridici che possano comportare responsabilità dirette a carico dei soci del fondo. Qualsiasi atto giuridico in violazione del presente paragrafo è nullo.
Sezione II
Iscrizione al Fondo Pensione
Articolo 62
Accordo di adesione
1. L'adesione al fondo a capitale variabile si ottiene tramite:
a) la sottoscrizione del contratto di adesione individuale, qualora l’aderente al fondo sia una persona fisica;
b) la firma da parte del dipendente della dichiarazione con cui accetta di aderire al fondo pensione scelto dal datore di lavoro.
2. La dichiarazione di accettazione della partecipazione al fondo viene firmata anche dai dipendenti dello sponsor che istituiscono il fondo pensione a partecipazione chiusa.
3. L'adesione dei dipendenti sia al fondo a partecipazione aperta che a quello a partecipazione chiusa avviene tramite il datore di lavoro o l'ente promotore.
4. La società di gestione pubblica sul proprio sito web i contratti standard di adesione e la dichiarazione di accettazione della partecipazione per i dipendenti di un datore di lavoro o di uno sponsor.
5. Il contratto di adesione o la dichiarazione di accettazione della partecipazione vengono firmati solo dopo che il potenziale aderente è stato informato del prospetto informativo del fondo pensione.
6. Al momento della sottoscrizione del contratto di adesione o della dichiarazione di accettazione della partecipazione, la società di gestione è tenuta a iscrivere il socio nel registro dei soci, ad aprire un conto personale a nome del socio del fondo e, una volta ricevuto il versamento sul conto del fondo, a convertirlo in quote, a fornire al socio le relative credenziali e a intraprendere tutte le altre azioni legali necessarie per l’amministrazione del fondo pensione.
7. Prima della sottoscrizione del contratto di adesione, la società di gestione o l’agente del fondo pensione è tenuto a informare l’aderente in merito a tutte le commissioni che saranno addebitate, le opzioni di erogazione della pensione al momento del maturare del diritto alla pensione, le condizioni alle quali sorgono i diritti pensionistici, le condizioni per il recesso dal fondo o il trasferimento del patrimonio, i rischi di investimento, nonché le modalità e i termini per l’informazione dell’aderente al fondo pensione.
8. L’Autorità stabilisce, mediante regolamento, gli elementi del contratto di adesione al fondo aperto, la dichiarazione di accettazione della partecipazione, sia per i dipendenti di un datore di lavoro nel fondo a partecipazione aperta sia per i dipendenti di un promotore nel fondo a partecipazione chiusa, nonché il contratto di gestione patrimoniale tra il promotore e la società di gestione.
9. L'adesione al fondo pensione può avvenire mediante un contratto a distanza stipulato per via elettronica, purché siano rispettati i requisiti previsti dalla normativa applicabile.
10. L’Autorità può adottare norme relative alla procedura vincolante, ai termini e al recesso dai contratti a distanza.
Articolo 63
Rifiuto dell'ammissione
1. La società di gestione può rifiutarsi di stipulare il contratto di adesione qualora:
a) sussistano motivi per sospettare che possa essere commesso il reato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
b) sussista un motivo legittimo o un provvedimento giudiziario che impedisca alla società di gestione di ammettere il partecipante al fondo.
2. Qualora la società di gestione si rifiuti di stipulare il contratto di adesione al fondo, è tenuta a comunicare al potenziale aderente i motivi del rifiuto, a meno che la normativa applicabile non lo vieti.
Articolo 64
Sospensione dell'iscrizione
1. L'aderente al fondo può, entro 30 giorni di calendario dalla data in cui viene versato il primo contributo sul conto del fondo, recedere dal contratto di adesione al fondo senza alcuna penale e senza dover fornire alcuna motivazione specifica, dandone comunicazione alla società di gestione per iscritto o tramite e-mail.
2. Nel caso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la società di gestione è tenuta a restituire all’aderente il valore dei contributi versati sul conto, compreso il rendimento degli investimenti, al netto delle commissioni di gestione relative a tale periodo.
3. La società di gestione deve effettuare il pagamento entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta scritta del socio, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.
Articolo 65
Cessazione dell'iscrizione
1. Qualora un iscritto al fondo pensione abbia scelto di ricevere il pagamento della pensione tramite una compagnia di assicurazione sulla vita ai sensi dell’articolo 74, la sua iscrizione al fondo cessa al momento del trasferimento delle attività sul conto dell’iscritto presso la compagnia di assicurazione sulla vita, in conformità con la scelta dell’iscritto, in conformità alle disposizioni dell’articolo 74 della presente legge.
2. Se l’aderente al fondo soddisfa i requisiti per ricevere la pensione e ha scelto di percepirla tramite la società di gestione, la sua iscrizione al fondo non cesserà al momento della stipula del contratto con la società di gestione, come previsto dall’articolo 75, ma solo una volta che saranno stati versati gli ultimi contributi sul conto dell’aderente presso il fondo pensione, in conformità alle disposizioni di tale contratto.
3. Un socio di un fondo aperto può recedere dal fondo alle condizioni e secondo le modalità specificate nel contratto di adesione, mentre un partecipante a un fondo chiuso può recedere dalla partecipazione al fondo qualora non soddisfi più le condizioni di cui all’articolo 66 della presente legge.
4. Se l'iscritto cessa, temporaneamente o definitivamente, di versare i contributi al fondo pensione, rimane comunque iscritto al fondo pensione e gode degli stessi diritti degli altri iscritti.
Articolo 66
Partecipazione a un fondo chiuso
1. Possono essere membri del fondo pensione a partecipazione ristretta:
a) i dipendenti di un datore di lavoro che, in qualità di promotore, istituisce un fondo a partecipazione chiusa, compresi gli ex dipendenti di tale datore di lavoro;
b) i membri di un sindacato che gestisce un fondo a partecipazione chiusa, compresi gli ex membri di tale sindacato;
c) i membri di un’associazione di liberi professionisti o di ordini professionali che promuovono un fondo chiuso, compresi gli ex membri di tali associazioni;
c) i lavoratori autonomi riuniti in un'associazione o in un'organizzazione.
2. L'adesione a un fondo di partecipazione chiuso è disciplinata dal prospetto informativo, dal contratto di costituzione del fondo di partecipazione chiuso o dall'atto costitutivo, nonché dalla dichiarazione con cui il dipendente accetta di aderire al fondo di partecipazione chiuso.
3. Il promotore/datore di lavoro può stabilire un periodo di attesa prima che il dipendente acquisisca il diritto a beneficiare dei contributi versati dal datore di lavoro per suo conto. Tale obbligo si applica anche al datore di lavoro che scelga di versare contributi a un fondo a partecipazione aperta per conto dei propri dipendenti.
4. Il periodo che deve trascorrere prima che un dipendente abbia diritto a percepire le prestazioni relative ai contributi versati dal datore di lavoro non può superare i cinque anni.
Articolo 67
Trasferimento di beni
1. Un aderente al fondo pensione ha il diritto di trasferire il patrimonio del proprio conto a un altro fondo pensione gestito dalla stessa società di gestione o da un’altra società di gestione. Il trasferimento del patrimonio a un altro fondo pensione gestito dalla stessa società di gestione non è soggetto a commissioni di trasferimento.
2. In caso di trasferimento delle attività di un socio a un’altra società di gestione, la società di gestione, una volta ricevuta la richiesta scritta del socio di trasferire le attività, è tenuta a comunicare tale richiesta all’altra società di gestione entro cinque giorni lavorativi.
3. La società di gestione provvede al trasferimento delle attività sul conto entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma da parte dell’altra società di gestione, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. In caso di trasferimento all’interno della stessa società di gestione, il trasferimento deve essere effettuato entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta da parte del socio.
5. Entro cinque giorni lavorativi dalla data del trasferimento del conto, la società è tenuta a informare il socio dell’avvenuta esecuzione del trasferimento, del valore netto complessivo delle attività trasferite, compreso il rendimento dell’investimento, e delle detrazioni effettuate.
6. Il trasferimento di attività sul conto di un aderente presso un fondo pensione gestito da un’altra società di gestione è soggetto a una commissione di trasferimento a carico del fondo pari al massimo allo 0,5% dell’importo trasferito.
Articolo 68
Trasferimento di attività a un fondo chiuso
1. Alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato con lo sponsor che ha istituito il fondo di partecipazione a durata determinata, il partecipante può:
a) mantenere lo status di iscritto al fondo senza versare contributi fino al maturare del diritto alla pensione;
b) trasferire il valore dei beni su un conto personale presso un fondo pensione a partecipazione aperta gestito dalla stessa società di gestione;
c) trasferire il valore delle attività su un conto personale presso un fondo pensione aperto, gestito da un’altra società di gestione;
c) trasferire il valore dei beni su un conto personale presso un fondo pensione a partecipazione chiusa istituito da un altro promotore e gestito dalla stessa società di gestione;
d) trasferire il valore delle attività su un conto personale presso un fondo pensione a partecipazione chiusa istituito da un altro promotore e gestito da un'altra società di gestione.
2. Il trasferimento di beni ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo non è soggetto ad alcuna commissione di trasferimento.
Articolo 69
Non discriminazione
L'adesione a un fondo a partecipazione ristretta non deve essere limitata a determinati dipendenti e deve essere offerta a tutti i dipendenti senza alcuna discriminazione.
2. Un dipendente non può essere obbligato a partecipare o a continuare a partecipare a un fondo pensione a partecipazione chiusa e, senza il suo consenso scritto, non può essere effettuata alcuna trattenuta dallo stipendio a titolo di contributi al fondo pensione.
3. Il socio può sospendere, ridurre o aumentare i propri contributi in qualsiasi momento.
4. Il promotore o il datore di lavoro che versa contributi a un fondo pensione a favore dei propri dipendenti stabilisce norme interne relative all’adesione dei dipendenti al fondo, alla loro informazione e all’ammontare dei contributi, in particolare per i nuovi assunti.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al datore di lavoro che opta per il fondo di partecipazione a durata indeterminata.
Articolo 70
Piano di versamento dei contributi al fondo pensione
1. Prima del versamento dei contributi a un fondo pensione a partecipazione chiusa, il promotore fornisce alla società di gestione il piano contributivo, che include l’importo del contributo versato dal promotore per ciascun dipendente e l’importo del contributo versato dal dipendente stesso al fondo pensione.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applica anche al datore di lavoro che decida di versare contributi al fondo a durata indeterminata a favore dei propri dipendenti.
3. Il datore di lavoro deve aggiornare il prospetto ogni mese qualora vi siano variazioni negli importi dei contributi. Il prospetto deve includere eventuali pagamenti aggiuntivi a nome del dipendente una volta che questi siano stati detratti dalla sua retribuzione.
4. Il datore di lavoro è responsabile nei confronti dei dipendenti in caso di mancato versamento dei contributi.
5. La società di gestione verifica la conformità di ciascun piano al contratto del fondo pensione a partecipazione chiusa, nonché ai contributi ricevuti ogni mese. In caso di discrepanze, la società di gestione deve, entro un termine ragionevole, informare il promotore e richiedere la correzione del piano o di eventuali contributi versati per errore. Se il promotore non versa i contributi entro tre mesi secondo il piano concordato, la società di gestione deve informare l’aderente.
Articolo 71
Il diritto di un lavoratore distaccato in un altro Stato membro
1. Un iscritto al fondo pensione trasferito, per motivi di lavoro, per conto dell’ente promotore o del datore di lavoro in uno Stato membro o in un altro paese continua a essere iscritto al fondo pensione.
2. Il promotore o il datore di lavoro è tenuto a garantire la prosecuzione dei versamenti sul conto personale dell'iscritto presso il fondo pensione a cui questi appartiene.
3. La società di gestione deve adottare tutte le misure necessarie per garantire la salvaguardia del diritto alla pensione e dei diritti acquisiti dall'aderente al fondo.
Articolo 72
Prelievo anticipato
1. Il prelievo del valore netto del patrimonio da un conto pensionistico individuale prima che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 1, della presente legge è definito «prelievo anticipato».
2. Il prelievo anticipato è soggetto a penali, calcolate in base al periodo trascorso dal momento del primo versamento fino al momento del prelievo anticipato.
3. L'Autorità emana norme relative alle sanzioni applicabili in caso di prelievo anticipato dal fondo pensione.
Sezione III
Erogazione della pensione
Articolo 73
Erogazione della pensione
1. Un iscritto al fondo pensione ha diritto, a propria scelta, a ricevere o un pagamento immediato del valore netto del patrimonio presente nel proprio conto, oppure rate pensionistiche periodiche equivalenti a tale valore, qualora:
a) raggiunga l’età pensionabile prevista dalla legge per il regime pensionistico obbligatorio applicabile a tale iscritto;
b) cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile prevista alla lettera a) del presente punto;
c) diventi definitivamente inabile al lavoro, come accertato ai sensi della normativa vigente.
2. L’aderente al fondo pensione ha il diritto di utilizzare il valore netto del patrimonio presente nel proprio conto, o parte di esso, per stipulare un contratto di assicurazione sulla vita sotto forma di rendita vitalizia emesso da una compagnia di assicurazioni sulla vita autorizzata dall’Autorità.
3. Il diritto incondizionato dell’aderente al fondo di ricevere il pagamento immediato di tutte le attività nette presenti sul proprio conto presso il fondo pensione o pagamenti periodici sotto forma di pensione, una volta soddisfatte le condizioni, Ai sensi della normativa vigente, ciò deve essere chiaramente indicato nel contratto e nel prospetto informativo del fondo pensione privato.
4. La società di gestione che svolge attività transfrontaliera effettua il pagamento della pensione nel paese in cui il beneficiario residente ha la propria residenza.
5. L'Autorità approva i regolamenti relativi alle modalità, ai termini e alla procedura per il pagamento delle pensioni.
Articolo 74
Erogazione della pensione tramite la compagnia di assicurazioni sulla vita.
1. Qualora l’aderente al fondo pensione, una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 73, comma 1, della presente legge, decida di stipulare un contratto di assicurazione sulla vita sotto forma di rendita presso una compagnia di assicurazione sulla vita, il valore netto del patrimonio presente sul conto dell’iscritto al fondo sarà trasferito alla compagnia di assicurazione sulla vita in conformità con l’opzione scelta dall’iscritto al fondo.
2. La società di gestione comunica alla compagnia di assicurazione sulla vita la richiesta dell’aderente al fondo e ottiene da quest’ultima la conferma dell’acquisto del contratto di assicurazione sulla vita sotto forma di rendita. La compagnia di assicurazione sulla vita che fornisce il servizio di erogazione della pensione, oltre alle disposizioni della presente legge, deve applicare anche le disposizioni della legge che disciplina la costituzione e il funzionamento delle compagnie di assicurazione.
3. Il valore netto del conto del fondo pensione dell’iscritto, trasferito alla compagnia di assicurazione sulla vita ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, deve essere utilizzato esclusivamente per l’acquisto di un contratto di assicurazione sulla vita a rendita emesso da una compagnia di assicurazione sulla vita.
Articolo 75
Erogazione periodica delle pensioni
1. Indipendentemente dal valore patrimoniale netto del proprio conto, una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 1, della presente legge, un iscritto al fondo può scegliere di ricevere pagamenti mensili periodici sotto forma di pensione erogata per un periodo non inferiore a due anni.
2. Tra l’aderente al fondo e la società di gestione viene stipulato un contratto separato relativo alle condizioni di erogazione della pensione.
3. I pagamenti percepiti da un iscritto al fondo pensione immediatamente prima del periodo di due anni previsto dal paragrafo 1 del presente articolo sono tassati all’aliquota in vigore ai sensi della normativa in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.
Articolo 76
Pagamento immediato della pensione.
Una volta soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 73, paragrafo 1, della presente legge, l’aderente al fondo ha diritto a ricevere il valore netto delle attività presenti nel proprio conto sotto forma di pagamento unico forfettario.
2. Al ricevimento della comunicazione da parte della società di gestione, ai sensi dell’articolo 105 della presente legge, il partecipante al fondo deve presentare alla società una richiesta di pagamento integrale del valore netto delle attività presenti nel proprio conto.
3. Ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, una volta che l’aderente abbia maturato il diritto alla pensione, la società di gestione provvederà a versare all’aderente il valore netto del patrimonio presente nel suo conto entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta dell’aderente.
Articolo 77
Sponsor del fondo chiuso
1. Il promotore di un fondo di partecipazione chiuso versa regolarmente i contributi al fondo stesso per conto dei partecipanti al fondo.
2. Il prospetto informativo del fondo a partecipazione chiusa deve specificare i tempi di accredito dei versamenti dei contributi dello sponsor sui conti personali dei partecipanti.
3. Il promotore con sede in uno Stato membro versa i contributi al fondo chiuso qualora quest’ultimo sia gestito da una società di gestione con sede nella Repubblica di Albania. Analogamente, il promotore con sede nella Repubblica di Albania versa contributi al fondo chiuso quando quest’ultimo è gestito da una società di gestione con sede in uno Stato membro.
Articolo 78
Registro dei titolari del fondo
1. Le quote del fondo pensione sono dematerializzate e conservate elettronicamente nel registro dei titolari del fondo. Il registro dei titolari costituisce prova conclusiva dei diritti degli iscritti in relazione alle quote ivi iscritte.
2. Il registro dei titolari del fondo deve riportare:
a) il nome, il cognome e l’indirizzo di ciascun membro, nonché il numero di identificazione personale o il numero di un documento straniero equivalente;
b) il numero di azioni detenute da ciascun socio;
c) la data di adesione al fondo.
3. La società di gestione ha il compito di garantire che il registro sia completo, accurato e aggiornato.
4. L’Autorità stabilisce, mediante regolamento, le modalità di organizzazione e tenuta del registro dei titolari del fondo, nonché le modalità di pubblicazione dei dati ivi contenuti.
Articolo 79
Responsabilità relativa alla tenuta del registro della proprietà
1. La società di gestione è responsabile della creazione e della tenuta del registro delle quote del fondo pensione. Il depositario del fondo pensione tiene contemporaneamente il registro delle quote del fondo e verifica e controlla che ogni azione della società di gestione relativa a tale registro sia conforme ai requisiti della presente legge e della normativa secondaria che la attua.
2. Qualora, in caso di delega, il registro delle azioni sia tenuto da un soggetto terzo, la società di gestione è responsabile della tenuta del registro e dell’accuratezza dei dati.
Articolo 80
Documento di proprietà del socio
1. La società di gestione, su richiesta di un partecipante al fondo, è tenuta a fornire informazioni relative al fondo pensione e al conto individuale. Tali informazioni devono includere:
a) nome e cognome del socio;
b) la denominazione del fondo, della società di gestione o la sede legale della società di gestione, in caso di attività transfrontaliera;
c) il numero di azioni presenti nel conto personale del socio;
c) il prezzo delle azioni di quel giorno;
d) il valore delle attività presenti nel conto personale del socio;
dh) le date e gli importi dei versamenti effettuati dal socio, dal datore di lavoro e dall’ente promotore;
e) il rendimento dell'investimento per il periodo a partire dalla data di adesione, nonché per il periodo di 12 mesi;
e) informazioni sulle commissioni addebitate al fondo e al partecipante fino alla data di emissione del documento.
Capitolo IV
Promozione del Fondo pensionistico nella Repubblica di Albania
Articolo 81
Promozione dei fondi pensione
1. La promozione dei fondi pensione e della società di gestione è affidata a:
a) la stessa società di gestione;
b) la società di gestione autorizzata in uno Stato membro, riconosciuta dall’Autorità per lo svolgimento delle proprie attività nella Repubblica di Albania;
c) l'agente del fondo.
2. L’agente del fondo pensione può proporre ai potenziali aderenti di aderire al fondo pensione mediante la sottoscrizione del contratto di adesione per conto e a nome della società di gestione. L’agente, nel proporre l’adesione al fondo pensione, agisce in qualità di rappresentante commerciale della società di gestione in virtù di un contratto scritto stipulato con quest’ultima.
3. Non è consentito offrire alcun vantaggio ai datori di lavoro, alle parti ad essi affiliate, ai sindacati o a qualsiasi altra forma di organizzazione dei lavoratori allo scopo di incoraggiare i lavoratori ad aderire a un fondo pensione privato.
4. L'Autorità emana regolamenti relativi alle condizioni e ai criteri che devono essere soddisfatti dalle persone che agiscono in qualità di agenti del fondo pensione.
Articolo 82
Attività promozionale
1. La promozione dei fondi pensione e della società di gestione avviene attraverso attività promozionali sui media cartacei ed elettronici e comprende:
a) opuscoli;
b) pubblicità sulla stampa quotidiana, sulle riviste, alla radio, in televisione e sui siti web;
c) materiale promozionale inviato tramite posta ordinaria o elettronica, fax o altri mezzi;
c) il telemarketing, che comprende il ricorso a un fornitore specializzato di servizi di telemarketing, nell’ambito di un contratto stipulato con la società di gestione;
d) materiali o altri mezzi promozionali che possano essere letti, visualizzati o diffusi al pubblico.
2. L’attività promozionale di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere redatta in lingua albanese. La società di gestione è tenuta a conservare copie dei materiali contenenti contenuti promozionali, nonché le fonti delle informazioni ivi riportate, nei termini previsti dalla normativa vigente applicabile. Tali dati sono messi a disposizione dell’Autorità per eventuali verifiche.
3. Tutte le attività e i materiali contenenti contenuti promozionali sono approvati da un responsabile della società di gestione per conto della società di gestione autorizzata.
4. Qualsiasi informazione o documento promozionale relativo ai fondi pensione e alla società di gestione deve essere notificato all’Autorità prima della pubblicazione o della diffusione.
Articolo 83
Metodo di promozione
1. Le attività promozionali relative al fondo pensione e alla società di gestione non devono contenere alcuna informazione che contraddica o sminuisca l'importanza delle informazioni contenute nel prospetto informativo del fondo.
2. Nel caso di attività promozionali relative al fondo pensione e alla società di gestione, devono essere soddisfatti i seguenti criteri:
a) lo scopo dell'attività non sia occultato né presentato in modo fuorviante;
b) una descrizione accurata e veritiera del fondo pensione oggetto della promozione, nonché degli obblighi e dei rischi ad esso associati;
c) i fatti riportati devono essere completi, chiari, accurati, veritieri e comprensibili alla data in cui vengono forniti, e non devono essere fuorvianti né presentati in modo tale da poter essere interpretati come una previsione di possibili risultati futuri. Ogni dato fornito deve essere verificabile;
c) l'aspetto, il contenuto o la forma del materiale promozionale non devono distorcere o sminuire il significato di alcuna dichiarazione, avvertenza o affermazione formulata ai sensi della presente legge o di qualsiasi regolamento adottato in conformità con la stessa;
d) qualsiasi confronto effettuato dovrebbe basarsi su dati accurati e aggiornati. Inoltre, le conclusioni principali di tali confronti devono essere presentate in modo chiaro e ogni confronto deve essere presentato in modo equo e imparziale, senza alcun carattere fuorviante e sulla base di tutti i fattori chiave per questo tipo di confronto.;
dh) non devono essere fornite informazioni fuorvianti, in particolare per quanto riguarda le qualifiche professionali dei responsabili, il patrimonio e lo scopo del fondo, le attività di negoziazione della società di gestione e la proprietà o il numero di quote del fondo pensione;
e) garantire che la presentazione, il contenuto o la forma delle informazioni pubblicitarie non distorcano, nascondano o sminuiscano il significato delle dichiarazioni, delle avvertenze o dei riferimenti contenuti nella presente legge o negli atti normativi adottati dall’Autorità ai fini della sua attuazione;
e) garantire che nessuna licenza rilasciata dall’Autorità di regolamentazione venga citata senza l’autorizzazione di tale Autorità, e garantire che nessun terzo ritenga che la licenza rilasciata dall’Autorità di regolamentazione abbia un significato diverso da quello del certificato, il quale attesta che il soggetto in questione ha soddisfatto tutte le condizioni per l’ottenimento dello status giuridico indicato sulla licenza;
f) qualsiasi dato deve essere riportato qualora la sua omissione rendesse l'attività promozionale imprecisa, falsa, poco chiara o fuorviante.
3. L'Autorità approva le norme relative al contenuto, alle forme pubblicitarie, alle modifiche e alla conservazione del materiale promozionale del fondo pensione e della società di gestione.
Articolo 84
Pubblicazione dei risultati del fondo pensione
La società di gestione pubblica i dati relativi alla performance del fondo pensione da essa gestito. Presentazione della performance del fondo pensione:
a) non dovrebbe offrire alcuna garanzia o promessa;
b) non dovrebbe essere redatto sotto forma di valutazione di alcun tipo;
c) deve riflettere i risultati delle attività del fondo dal momento della sua costituzione fino alla data di presentazione, oppure relativi agli ultimi cinque anni;
c) deve contenere informazioni aggiornate al momento della pubblicazione dei risultati del fondo;
d) non deve essere presentata in modo tale da suggerire che si tratti di una previsione dei risultati futuri del fondo pensione.
Articolo 85
Attività non richieste
1. Qualora l’Autorità ritenga che l’attività promozionale, qualsiasi forma di commercializzazione del fondo pensione o della società di gestione, oppure la pubblicazione dei risultati del fondo sia o possa essere fuorviante, essa provvederà immediatamente a vietare la pubblicazione, distribuzione o l’offerta del prodotto, oppure ordina alla società di gestione di correggere le informazioni o il prodotto.
2. L'Autorità può vietare una determinata attività dichiarandola indesiderabile e rendendo pubbliche le motivazioni della propria decisione:
a) per tutti i fondi pensione o per una categoria specifica di essi;
b) per tutte le persone o per una specifica categoria di persone che prestano servizi a fondi pensione
3. L'autorità ordina immediatamente la sospensione dell'attività indesiderata.
Articolo 86
Agente di fondi pensione
1. Durante la promozione del fondo e la sottoscrizione del contratto di adesione a un fondo pensione, l’agente agisce in qualità di rappresentante commerciale della società di gestione.
2. Il rapporto giuridico tra l’agente del fondo pensione e la società di gestione è disciplinato da un contratto scritto stipulato tra le parti.
3. La società di gestione deve notificare per iscritto all’Autorità, entro cinque giorni lavorativi, qualsiasi contratto stipulato ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e deve fornire l’elenco degli agenti.
Articolo 87
Responsabilità dell'agente del fondo pensione
1. L’agente del fondo pensione deve agire in buona fede, equità e professionalità, nel rispetto del miglior interesse del potenziale aderente, e deve valutare, prima della sottoscrizione del contratto di previdenza, l’idoneità del fondo pensionistico privato alla situazione e alle condizioni del potenziale aderente.
2. L’agente non deve fornire informazioni errate o fuorvianti a un potenziale sottoscrittore in merito alla situazione del fondo, né presentare fatti falsi o inesatti riguardo al fondo, ai suoi obiettivi di investimento o ai rischi associati, il prezzo delle quote, il rendimento dell’investimento o qualsiasi altra questione relativa al fondo o alla società di gestione.
3. Nel promuovere il fondo pensione o nell'offrire l'adesione al fondo, l'agente deve avvalersi esclusivamente del prospetto informativo, delle relazioni mensili sui risultati del fondo e del materiale promozionale approvato dalla società di gestione.
4. L’agente del fondo pensione deve tenere una documentazione completa relativa a ogni contratto stipulato. L’agente deve trasmettere tempestivamente alla società di gestione i contratti di adesione stipulati.
5. L’agente del fondo pensione è tenuto a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni ottenute dal potenziale aderente. L’agente del fondo pensione non deve firmare il contratto senza aver prima discusso di eventuali conflitti di interesse.
6. La società di gestione è responsabile delle azioni e delle omissioni dell’agente nei confronti del potenziale aderente. La società di gestione vigila sulle attività dell’agente del fondo pensione. In caso di danni causati a un aderente al fondo, la società di gestione deve informare immediatamente l’Autorità, specificando le misure da adottare per porre fine alla violazione e, se del caso, fornire un risarcimento o riesaminare le misure adottate.
7. L'Autorità approva i regolamenti relativi alla registrazione degli agenti e le condizioni per l'esercizio dell'attività.
Articolo 88
Registro degli agenti dei fondi pensione
1. La società di gestione deve tenere un registro degli agenti dei propri fondi pensione. Il registro deve essere tenuto aggiornato e messo a disposizione dell’Autorità a fini di consultazione e ispezione.
2. Il registro deve contenere la denominazione, la sede legale e la descrizione dei poteri specifici che l’agente del fondo pensione è tenuto ad esercitare per conto e a nome della società di gestione.
3. L’Autorità gestisce il registro centrale degli agenti e richiede costantemente informazioni alla società di gestione al fine di aggiornarlo.
4. La società di gestione deve informare per iscritto l’Autorità immediatamente dopo aver interrotto il rapporto con l’agente, affinché il nome di quest’ultimo venga cancellato dal registro dei fondi pensione.
5. La società di gestione è responsabile dell'accuratezza delle informazioni pubblicate a fini promozionali dei fondi pensione e delle attività della società stessa.
Capitolo V
Investimento del patrimonio del Fondo
Articolo 89
Regole di investimento
Il patrimonio dei fondi pensione deve:
1. Ha investito nell'interesse a lungo termine dei membri, in conformità con la finalità di un fondo pensione privato.
2. Gli investimenti vengono effettuati nel rispetto dei principi di salvaguardia del patrimonio del fondo, diversificazione del portafoglio e mantenimento di un’adeguata liquidità, al fine di ottenere rendimenti a lungo termine che garantiscano il patrimonio e il reddito durante la pensione.
3. Gli investimenti possono essere effettuati solo se soddisfano i criteri relativi agli investimenti attivi consentiti ai sensi della presente legge e dei regolamenti in materia di investimenti approvati dall’Autorità, compresi i criteri relativi alla qualità, alla commerciabilità e alla liquidità delle attività.
4. Essere diversificato al fine di evitare l’accumulo di rischio a livello di portafoglio, nonché la concentrazione su un singolo asset o emittente appartenente allo stesso gruppo.
5. La società di gestione, qualora nel prendere decisioni di investimento tenga conto del potenziale impatto a lungo termine di tali decisioni sui fattori ambientali, sociali e di governance, deve indicarlo nel prospetto.
6. L’Autorità stabilirà ulteriori norme relative agli investimenti consentiti del fondo pensione, alle restrizioni e al limite massimo di investimento.
Articolo 90
Investimenti consentiti
Il patrimonio di un fondo pensione può essere investito esclusivamente nei seguenti strumenti:
a) titoli di debito emessi o garantiti dal Governo della Repubblica di Albania;
b) valori mobiliari o strumenti del mercato monetario, emessi nella Repubblica di Albania e ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato;
c) valori mobiliari e strumenti del mercato monetario ammessi alla negoziazione nell'elenco ufficiale di un mercato regolamentato in un paese dell'OCSE, a condizione che la scelta del mercato regolamentato sia specificata nel contratto o nel prospetto informativo del fondo pensione;
c) strumenti monetari e depositi presso banche autorizzate nella Repubblica di Albania e/o nei paesi dell’OCSE;
d) strumenti di debito emessi da banche e istituzioni finanziarie non bancarie che non sono ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato;
d) strumenti finanziari derivati esclusivamente a fini di copertura del rischio di investimento. Qualora la società di gestione decida di ricorrere a strumenti derivati, essa deve disporre di una politica o procedura interna che stabilisca i limiti relativi ai rischi connessi al loro utilizzo. I rischi connessi all’utilizzo di tali strumenti devono essere riportati nel prospetto informativo del fondo pensione;
e) quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari che effettuano un'offerta al pubblico, ad eccezione dei fondi di investimento alternativi;
e) quote di organismi di investimento collettivo di tipo aperto oggetto di offerta al pubblico, compresi gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, a condizione che:
i. che tali imprese non siano gestite dalla stessa società che gestisce il fondo pensione;
ii. che tali organismi siano autorizzati, in conformità alle leggi che ne prevedono la sottoposizione a una vigilanza che l’autorità ritiene equivalente a quella prevista dalla normativa vigente per gli organismi di investimento collettivo, e che sia garantita una cooperazione sufficiente tra le autorità;
iii. il livello di tutela dei partecipanti ad altri organismi di investimento collettivo sia equivalente a quello previsto per i partecipanti agli organismi di investimento collettivo di tipo aperto oggetto di offerta al pubblico nella Repubblica di Albania e, in particolare, alle norme in materia di separazione patrimoniale, assunzione di prestiti, concessione di prestiti e la vendita allo scoperto di valori mobiliari e strumenti del mercato monetario, che sono equivalenti ai requisiti pertinenti della presente legge;
iv. Le attività delle altre imprese devono essere riportate nelle relazioni annuali e intermedie e nei bilanci, al fine di consentire la valutazione delle attività e delle passività, dei ricavi e delle operazioni svolte nel periodo di riferimento.
Articolo 91
Limiti di esposizione
1. Il patrimonio di un fondo pensione deve soddisfare i seguenti requisiti in materia di limiti di esposizione:
a) non investe più del 5% del valore del patrimonio del fondo in valori mobiliari o strumenti del mercato monetario emessi da un unico emittente, salvo nei casi in cui:
i. il limite del 5% può essere aumentato a 10%, ma in tal caso il valore complessivo dei titoli e degli strumenti del mercato monetario di determinati emittenti, nei quali il fondo pensione investe più del 5% del valore del proprio patrimonio, non superi il 40% del valore del patrimonio del fondo pensione;
b) non investe più del 21% del valore del patrimonio del fondo in titoli di debito emessi da un unico emittente, quali banche e istituzioni finanziarie non bancarie, che non siano ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato. Complessivamente, il valore dei titoli di debito emessi da banche e istituzioni finanziarie non bancarie non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato non supera il 51% del valore del patrimonio del fondo pensione;
c) non investe più di 20% del valore del patrimonio del fondo in depositi presso un unico soggetto;
c) fatta eccezione per il paragrafo (a) del presente punto, qualora i titoli di debito siano emessi o garantiti dal Governo della Repubblica di Albania, è possibile investire fino al 100% del valore del patrimonio del fondo pensione in tale singolo emittente;
d) in deroga al paragrafo (a) del presente punto, qualora i valori mobiliari o gli strumenti del mercato monetario siano emessi o garantiti dal governo centrale di un paese membro dell’OCSE, i fondi pensione possono investire fino al 301 TP3T del valore del proprio patrimonio in tale singolo emittente;
dh) nel caso previsto dalla lettera “d” del presente punto, il fondo pensione può investire più del 30% del valore del patrimonio del fondo in titoli emessi da un unico emittente, a condizione che:
i. la società di gestione, prima di effettuare tale investimento, si consulta con il depositario e, sulla base di tale consultazione, valuta se l’emittente di tali titoli sia idoneo in conformità con gli obiettivi di investimento del fondo in questione;
ii. il valore dei titoli di un’unica emissione non può superare il 30% del valore del patrimonio del fondo;
iii. il patrimonio del fondo pensione comprenda titoli emessi dallo stesso emittente o da un altro emittente con almeno sei emissioni diverse, ciascuna con un numero di identificazione internazionale dei titoli (ISIN) o un numero equivalente; e
iv. che tale circostanza sia stata riportata nel prospetto informativo del fondo pensione;
e) per quanto riguarda gli investimenti in obbligazioni garantite, il limite di 10% di cui alla lettera “a” del presente punto è portato a 25% del valore del patrimonio del fondo pensione;
e) non investe più di 10% del valore del patrimonio del fondo pensione in azioni o quote di un unico organismo di investimento collettivo oggetto di offerta al pubblico, a condizione che le esposizioni complessive non superino il 30%, qualora tali organismi non siano classificati come SICAV nella Repubblica di Albania o come OICVM nell’Unione europea.
2. Se l’investimento riguarda azioni o quote di organismi di investimento collettivo oggetto di offerta al pubblico, il prospetto informativo del fondo pensione deve indicare chiaramente la commissione di gestione applicabile agli organismi in cui il fondo intende investire. Inoltre, i conti annuali sottoposti a revisione devono includere informazioni chiare sulle percentuali massime delle commissioni di gestione addebitate al fondo pensione dagli organismi di investimento collettivo in cui esso intende investire.
3. Il patrimonio del fondo pensione non deve essere investito in:
a) metalli preziosi o titoli quotati su altre borse merci;
b) in beni materiali che non sono quotati regolarmente su mercati organizzati e la cui valutazione è incerta, quali oggetti d’antiquariato, opere d’arte, autoveicoli, ecc.
Articolo 92
Dichiarazione dei principi di investimento
La società di gestione definisce le politiche di investimento per ciascun fondo pensione di cui si occupa.
2. Le politiche di investimento sono incluse nel contratto di gestione dei fondi di investimento chiusi, nonché nel regolamento che disciplina la gestione del fondo pensione aperto.
3. La società di gestione redige inoltre una dichiarazione sui principi della politica di investimento per ciascun fondo, che deve includere almeno:
a) metodi di valutazione del rischio di investimento;
b) il processo di gestione del rischio;
c) l’allocazione strategica delle attività, tenendo conto della natura e della durata delle passività pensionistiche, nonché dei fattori ambientali, sociali e di governance, ove applicabile.
4. La dichiarazione di cui al punto 3 è pubblicata sul sito web ufficiale della società e sottoposta a revisione ogni tre anni, oppure immediatamente qualora si verifichino cambiamenti significativi nelle sue politiche di investimento.
Articolo 93
Prestito
1. La società di gestione può contrarre prestiti entro i termini e nei limiti previsti dalla presente legge e dagli atti normativi adottati dall’Autorità in attuazione della stessa.
2. La società di gestione può contrarre prestiti per conto del fondo pensione solo fino al 51 per cento del valore patrimoniale netto del fondo stesso, esclusivamente a fini di liquidità e su base temporanea.
3. La società di gestione, per conto del fondo pensione, può contrarre prestiti tramite operazioni di pronti contro termine (REPO) per un periodo non superiore a 90 (novanta) giorni.
4. La società di gestione riferisce all’Autorità in merito ai prestiti contratti per conto del fondo pensione.
Articolo 94
Operazioni con parti correlate
1. La società di gestione, nell’amministrare il patrimonio del fondo pensione, non può effettuare operazioni a proprio nome e per conto del fondo con i membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della società.
2. Se la società di gestione effettua operazioni per conto del fondo e la controparte è:
a) l'azionista della società di gestione;
b) promotore di un fondo chiuso; oppure
c) qualsiasi altra persona che sia una parte correlata alle persone giuridiche o fisiche di cui alle lettere a) e b) della presente clausola; la società di gestione è tenuta a conservare la relativa documentazione e a presentarla all’Autorità nella rendicontazione finanziaria relativa a tale periodo.
3. La società di gestione è tenuta a conservare i dati e la documentazione relativi alle operazioni con parti correlate per un periodo massimo di sette (7) anni dal completamento dell’operazione. L’Autorità ha il diritto, in qualsiasi momento, di richiedere tutti i dati, i registri delle chiamate e delle comunicazioni, nonché le stampe dei preventivi relativi al momento in cui è stata effettuata l’operazione, al fine di verificare il rispetto della presente legge.
4. L’Autorità, qualora lo ritenga necessario e, in particolare, al fine di tutelare gli interessi degli iscritti al fondo, può vietare alla società di gestione di effettuare operazioni per proprio conto o per conto del fondo pensione con una parte correlata o tramite l’intermediazione di una parte correlata per un determinato periodo di tempo.
5. La società di gestione non può utilizzare il patrimonio del fondo pensione da essa gestito per acquistare altre attività, concedere prestiti, assumere passività o fornire garanzie a favore di alcuna delle persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Articolo 95
Avviso ai membri del fondo pensione
1. La società di gestione è tenuta, in conformità alle disposizioni della presente legge, per ciascun fondo pensione da essa amministrato:
a) redigere il prospetto informativo del fondo;
b) redigere e pubblicare le relazioni intermedie e il bilancio annuale certificato;
c) elaborare qualsiasi altra norma relativa al funzionamento del fondo;
c) informare regolarmente i membri del fondo e, nei casi previsti dalla presente legge, in merito alle attività del fondo.
2. Le informazioni e i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono essere redatti in lingua albanese, salvo diversa indicazione, e devono essere facilmente leggibili e comprensibili. Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati sul sito web della società di gestione.
3. Nel caso di un fondo di partecipazione chiuso, la versione più recente dei documenti, nonché i documenti e l’avviso di cui al paragrafo 1 del presente articolo, devono essere messi a disposizione di tutti i partecipanti al fondo per via elettronica e a titolo gratuito.
Articolo 96
La responsabilità della società di gestione per i danni causati da informazioni false o incomplete.
La società di gestione è responsabile per eventuali danni causati a un partecipante al fondo a seguito delle sue azioni od omissioni, qualora i documenti o le informazioni richiesti dal prospetto contengano dati e informazioni falsi o incompleti.
2. La società di gestione è inoltre responsabile per eventuali danni causati a un partecipante al fondo qualora le sue azioni od omissioni siano state compiute sulla base di dati e informazioni falsi, incompleti o fuorvianti, tra cui:
a) materiale promozionale o altre comunicazioni della società di gestione; oppure
b) i documenti inviati all’aderente al fondo dalla società, compresi quelli inviati da soggetti che, per conto della società di gestione, svolgono le attività di offerta del fondo pensione.
Capitolo VI
Prospetto informativo del fondo pensione privato
Articolo 97
Prospetto informativo
1. L'adesione a un fondo pensione nel territorio della Repubblica di Albania è consentita solo previa approvazione del prospetto informativo del fondo pensione da parte dell'Autorità.
2. Il prospetto informativo del fondo pensione non costituisce un invito ad aderire al fondo, ma funge da strumento informativo sulle caratteristiche, le peculiarità e i rischi connessi all’adesione a un fondo pensione privato.
3. Le informazioni contenute nel prospetto devono essere chiare, accurate, aggiornate e non fuorvianti.
4. Il prospetto è redatto in un linguaggio chiaro, di facile lettura e facilmente comprensibile per tutti.
5. La società di gestione del fondo pensione è responsabile del contenuto del prospetto informativo del fondo.
6. Il prospetto informativo del fondo è accompagnato dal contratto di adesione oppure è allegato alla dichiarazione di accettazione della partecipazione al fondo.
Articolo 98
Approvazione del prospetto informativo
1. L'Autorità, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa, decide se approvare o respingere il prospetto informativo del fondo.
2. La domanda di approvazione del prospetto informativo è considerata regolare e completa se, in conformità con i requisiti della presente legge, contiene tutte le informazioni necessarie e è corredata di tutta la documentazione richiesta.
Articolo 99
L'obbligo di pubblicare il prospetto informativo
1. La società di gestione è tenuta a pubblicare il prospetto sul proprio sito web entro cinque giorni dal ricevimento della notifica scritta dell'approvazione del prospetto da parte dell'Autorità.
2. Qualsiasi modifica sostanziale al prospetto, previa approvazione da parte dell’Autorità, nonché qualsiasi altra modifica, deve essere comunicata tramite il sito web della società di gestione e messa a disposizione di tutti i partecipanti al fondo tramite posta ordinaria o e-mail.
3. Il prospetto informativo del fondo pensione viene messo a disposizione gratuitamente dei potenziali aderenti prima della stipula del contratto di adesione al fondo.
4. I prospetti informativi pubblicati e le eventuali modifiche agli stessi devono essere identici, sia nel contenuto che nella forma, all'originale approvato dall'Autorità.
5. Nel caso di un fondo di partecipazione chiuso, la società di gestione è tenuta a mettere a disposizione di tutti i partecipanti al fondo, in formato elettronico e a titolo gratuito, il prospetto informativo del fondo, nonché la versione più recente dello stesso in caso di eventuali modifiche.
Articolo 100
Contenuto del prospetto informativo
I prospetti informativi del fondo pensione devono contenere almeno le seguenti informazioni:
1. Per il fondo pensione:
a) la denominazione del fondo, la valuta di riferimento del fondo e la qualificazione del tipo di fondo (aperto/chiuso);
b) la data di costituzione del fondo;
c) l'indirizzo della società di gestione o promotrice; in caso di attività transfrontaliera, l'indirizzo della società di gestione riconosciuta;
c) il luogo in cui il socio può ottenere copie del prospetto informativo, dei bilanci intermedi, della relazione annuale certificata o di altre pubblicazioni emanate dalla società di gestione;
d) le modalità di pubblicazione del prospetto informativo, dei bilanci intermedi e della relazione annuale certificata;
dh) informazioni sul regime fiscale applicabile al fondo pensione;
e) informazioni sul revisore legale del fondo pensione;
e) le modalità di conversione dei contributi nel conto personale dell’iscritto sotto forma di diritti pensionistici, le opzioni di erogazione della pensione e le condizioni per il trasferimento dei fondi dal conto personale dell’iscritto a una compagnia di assicurazione sulla vita o per il trasferimento del conto a un altro fondo;
f) i diritti derivanti dall’adesione al fondo e, in particolare, il diritto all’informazione, il diritto al rendimento dell’investimento e il diritto alla pensione;
g) la procedura, le condizioni e le modalità di iscrizione nel registro del fondo, le procedure e le condizioni per l’offerta di prodotti pensionistici e le informazioni sulle modalità di versamento dei contributi sul conto pensionistico, la chiusura del conto e la sospensione dell’adesione;
g) la tipologia di attività in cui investe il fondo pensione;
h) i principi, la strategia e gli obiettivi di investimento del fondo pensione;
i) informazioni verificate da un attuario autorizzato relative agli importi che un iscritto deve versare annualmente in un fondo pensione per poter ricevere una pensione adeguata al raggiungimento dell’età pensionabile specificata. Le spiegazioni dovrebbero essere accompagnate da esempi che illustrino diversi scenari per varie fasce d’età e come le variazioni di età incidano sull’importo da versare.
2. Per quanto riguarda gli investimenti del fondo pensione, i seguenti elementi:
a) gli obiettivi di investimento del fondo pensione, compresi gli obiettivi finanziari (ad esempio, a seconda dei casi, il conseguimento di rendimenti o di redditi da investimento) e le modalità con cui tali obiettivi devono essere raggiunti;
b) la politica di investimento (ad esempio, la specializzazione per settori geografici o industriali), nonché informazioni sul fatto che tale politica tenga conto di fattori ambientali, climatici, sociali e di governance aziendale e sulle modalità con cui tali fattori vengono considerati;
c) qualsiasi restrizione relativa alla politica di investimento;
c) i diritti, le modalità e gli strumenti di indebitamento o altre operazioni giuridiche equivalenti al credito, che possono essere utilizzati per la gestione del fondo;
d) i rischi connessi agli investimenti e alla struttura del patrimonio del fondo, comprese le passività, una presentazione tabellare dei rischi e dell’entità del loro impatto sul fondo e sulla società di gestione, nonché del metodo di gestione dei rischi, del profilo di rischio, della tolleranza al rischio e della capacità di sopportare i rischi.
3. Il metodo e la tempistica di calcolo del valore patrimoniale netto del fondo, il metodo e la frequenza di calcolo del prezzo delle quote, nonché le modalità di pubblicazione di tali dati.
4. Informazioni su tutte le commissioni addebitate dalla società di gestione sul patrimonio del fondo pensione privato, nonché informazioni sulle modalità di applicazione e pagamento delle stesse.
5. Il rendimento del fondo dal momento della sua costituzione e il rendimento degli ultimi cinque anni, oppure dal momento della sua costituzione se il fondo ha meno di cinque anni.;
6. I dati relativi alla società di gestione sono i seguenti:
a) la denominazione sociale, la sede legale o la sede principale, qualora diversa dalla sede legale;
b) informazioni relative alla società, qualora la società di gestione abbia sede in un paese diverso da quello di origine del fondo;
c) la struttura organizzativa della società di gestione, con una chiara definizione delle responsabilità;
c) una descrizione delle responsabilità e delle modalità di decisione in materia di investimenti;
d) informazioni sul revisore legale della società di gestione;
dh) i nomi e le cariche ricoperte in società dalle persone che svolgono funzioni chiave, comprese le informazioni relative alle loro principali attività al di fuori della società, qualora siano rilevanti per la stessa;
e) l'ammontare del capitale sociale della società di gestione, comprese le informazioni relative al capitale versato;
e) l'elenco delle funzioni che la società ha delegato a terzi, comprese le informazioni relative alla società che svolge la funzione delegata.
7. Informazioni relative al depositante:
a) l’identità del depositario del fondo e una descrizione dei suoi compiti e di eventuali conflitti di interesse che potrebbero insorgere;
b) una descrizione delle funzioni di custodia che il depositario ha delegato, l’elenco dei delegati e dei subdelegati, nonché eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega;
c) informazioni aggiornate relative alle lettere “a” e “b” del presente punto.
8. Informazioni relative alla commercializzazione del fondo pensione in un altro Paese.
9. La società di gestione mette a disposizione il prospetto informativo del fondo pensione a chiunque desideri aderire al fondo.
10. La società di gestione è tenuta a fornire gratuitamente il prospetto informativo a ciascun partecipante al fondo che ne faccia richiesta.
11. L'Autorità definisce in via regolamentare il contenuto e la struttura del prospetto informativo del fondo.
Articolo 101
Rifiuto di approvare il prospetto informativo
1. L’Autorità rifiuta di approvare il prospetto informativo del fondo pensione o qualsiasi modifica sostanziale dello stesso qualora il prospetto non sia conforme ai requisiti della presente legge o non fornisca le informazioni da essa richieste per un fondo pensione privato.
2. L’Autorità deve comunicare per iscritto i motivi della mancata approvazione del prospetto informativo del fondo o di eventuali modifiche sostanziali allo stesso.
Articolo 102
Modifiche significative al prospetto informativo
1. Qualora, dopo la pubblicazione del prospetto informativo del fondo e durante la fase di offerta del fondo pensione, si verifichi una modifica sostanziale che incida sulle informazioni contenute nel prospetto, oppure qualora emergano nuove informazioni sostanziali, il prospetto deve essere modificato e integrato di conseguenza. Il prospetto aggiornato è presentato all’Autorità e messo a disposizione, su richiesta, dell’autorità di regolamentazione dello Stato membro.
2. Sono considerate modifiche significative al prospetto informativo del fondo pensione quelle che alterano lo scopo o la natura del fondo, che possono avere conseguenze significative e indesiderate per gli iscritti al fondo e che modificano il profilo di rischio o le modalità di pagamento del fondo. Tali modifiche includono:
a) l’aumento delle spese amministrative e delle commissioni di trasferimento, nonché l’introduzione di una nuova commissione non precedentemente indicata nel prospetto, entro i limiti stabiliti dalla presente legge;
b) la modifica degli obiettivi di investimento del fondo e i rischi associati agli investimenti previsti dal fondo;
c) una variazione del profilo di rischio del fondo pensione o della sua capacità di sopportare il rischio.
3. Le modifiche di cui al paragrafo 2 del presente articolo sono soggette all'approvazione dell'Autorità.
4. Entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento dell’approvazione da parte dell’Autorità, la società di gestione invia una comunicazione tramite posta ordinaria o e-mail a tutti i partecipanti al fondo in merito a eventuali modifiche sostanziali al prospetto. Le modifiche significative al prospetto informativo vengono inoltre pubblicate sul sito web ufficiale della società.
5. Entro 30 giorni lavorativi dalla data in cui i membri ricevono la notifica e l’avviso viene pubblicato, ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo, qualsiasi membro del fondo può richiedere il trasferimento a un altro fondo pensione senza dover pagare una commissione di trasferimento.
6. L’Autorità non approva alcuna modifica al prospetto che, se attuata, comporterebbe la mancata conformità ai requisiti della presente legge.
Capitolo VII
Informazioni sui membri
Articolo 103
Conferma del saldo del conto pensione dell'aderente al fondo
La società di gestione redige un estratto conto del saldo del conto pensionistico per ciascun iscritto al fondo pensione privato.
2. Il documento di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve recare la dicitura “Certificato relativo allo stato del conto pensionistico dell’aderente al fondo”.
3. La certificazione deve contenere informazioni accurate e aggiornate ed essere messa a disposizione di ogni socio gratuitamente in formato elettronico almeno una volta all'anno. Oltre alle informazioni in formato elettronico, ai soci dovrà essere fornita una copia cartacea su richiesta.
4. Qualsiasi variazione significativa delle informazioni contenute nell'estratto conto del saldo del conto pensionistico dell'aderente al fondo, rispetto all'anno precedente, deve essere chiaramente indicata.
Articolo 104
Contenuto della verifica del saldo del conto pensionistico dell'aderente al fondo.
1. La verifica comprende almeno le seguenti informazioni:
a) la denominazione della società di gestione, il suo indirizzo e i dati identificativi del fondo pensione a cui appartiene l’aderente;
b) i dati dell'iscritto al fondo pensione;
c) informazioni sul valore netto delle attività accumulate;
c) informazioni sul rendimento dell'investimento per il socio nel periodo di 12 mesi;
d) informazioni sui contributi versati dall'iscritto o dal datore di lavoro per conto dell'iscritto negli ultimi 12 mesi;
d) un dettaglio dei costi o delle commissioni a cui la società di gestione ha rinunciato negli ultimi 12 mesi;
2. L'Autorità approva le norme relative alla forma e al contenuto della verifica del saldo del conto pensione di un iscritto al fondo.
Articolo 105
Informazioni che devono essere fornite ai soci prima del pensionamento
Oltre all’estratto conto relativo allo stato del conto pensionistico dell’aderente, come previsto dall’articolo 103 della presente legge, la società di gestione deve informare l’aderente, tre mesi prima che questi raggiunga l’età pensionabile ai sensi dell’articolo 73, comma 1, del valore attuale del conto individuale e deve illustrargli le opzioni relative alle modalità di erogazione della pensione, e fornire istruzioni sulle modalità di attuazione di ciascuna opzione.
Articolo 106
Ulteriori informazioni su richiesta.
1. Su richiesta dell’aderente, del beneficiario o dei loro rappresentanti, la società di gestione fornisce le seguenti informazioni aggiuntive:
a) i bilanci e le relazioni annuali di cui all’articolo 110;
b) i principi di investimento di cui al capitolo V;
c) qualsiasi altra informazione relativa ai dati di cui all'articolo 104 della presente legge.
Capitolo VIII
Revisione contabile, relazioni e bilanci del fondo pensione privato
Articolo 107
Revisione contabile
1. La società di gestione nomina un revisore legale indipendente, che deve essere approvato dall’Autorità e che ricopre tale carica per l’intero esercizio finanziario. I criteri di selezione del revisore legale indipendente sono stabiliti dall’Autorità mediante regolamento, sulla base delle disposizioni normative vigenti in materia.
2. Il revisore legale deve essere iscritto all’albo dell’Ordine dei Revisori Legali dei Conti, in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di revisione legale dei conti e di organizzazione della professione di revisore legale dei conti e di contabile abilitato.
3. Il revisore svolge la funzione di revisore esterno della società di gestione e del fondo pensione privato per un periodo non superiore a quattro anni consecutivi.
4. La relazione del revisore, comprese eventuali riserve, è riportata integralmente nella relazione annuale e nel bilancio certificato del fondo.
5. Il bilancio del fondo, ai sensi dell'articolo 108 della presente legge, è sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore indipendente che soddisfi i requisiti previsti dal presente articolo.
6. Il revisore deve informare immediatamente per iscritto l’Autorità qualora, dopo aver esaminato i fatti a sua disposizione o le circostanze, abbia ragionevoli motivi per ritenere che la società di gestione abbia violato la presente legge o possa aver agito in contrasto con la presente legge o con il prospetto informativo del fondo.
7. Il bilancio d’esercizio, di cui al paragrafo 5 del presente articolo, è sottoposto a revisione contabile da parte di un revisore legale indipendente, in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di revisione legale dei conti e di organizzazione della professione dei revisori legali e dei contabili abilitati.
8. Ai fini della presente legge, la revisione contabile è considerata di interesse economico e pubblico, e ogni incarico di revisione legale è considerato un incarico di revisione legale e paracontabile di un’entità di interesse pubblico ed è soggetto agli obblighi di legge specificati nella normativa applicabile in materia di revisione legale, l’organizzazione della professione dei revisori legali e dei contabili autorizzati.
Articolo 108
La relazione annuale e il bilancio del fondo pensione
La società di gestione di ciascun fondo pensione da essa amministrato redige la relazione annuale e il bilancio d’esercizio in conformità ai principi contabili SNRF riconosciuti a livello internazionale, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e della normativa di attuazione adottata dall’Autorità.
2. Il bilancio certificato deve essere presentato all’Autorità entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio finanziario.
3. La relazione annuale della società di gestione viene presentata all'Autorità nel mese di giugno dell'anno successivo.
4. La relazione annuale e il bilancio certificato sono pubblicati sul sito web ufficiale della società.
5. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, la società di gestione è tenuta, su richiesta, a mettere a disposizione del promotore del fondo di partecipazione a durata indeterminata e dello sponsor la relazione annuale per via elettronica.
6. Il bilancio annuale del fondo pensione privato deve contenere:
a) il bilancio annuale e la lettera alla direzione;
b) eventuali variazioni significative relative al fondo pensione nel corso del periodo di riferimento;
c) informazioni rilevanti che consentano ai membri di formulare un giudizio informato sull'andamento delle attività del fondo pensione e sui relativi risultati;
c) la relazione del revisore, che deve essere riportata integralmente nella relazione annuale;
d) la commissione di gestione versata dal fondo pensione, compresa la politica salariale e retributiva della società, nonché eventuali modifiche a tale politica, in conformità alle norme approvate dall’Autorità.
7. L'Autorità approva le norme relative alla forma e al contenuto delle relazioni finanziarie intermedie e annuali e dei bilanci della società di gestione e del fondo pensione.
Articolo 109
Relazione intermedia e bilancio
La società di gestione di ciascun fondo pensione da essa amministrato deve redigere relazioni intermedie e bilanci intermedi in conformità con le disposizioni della presente legge e degli atti normativi adottati dall’Autorità ai fini della sua attuazione.
2. La relazione intermedia e il bilancio sono presentati all’Autorità entro due (2) mesi dalla chiusura del primo semestre dell’esercizio finanziario e sono messi a disposizione gratuitamente dei partecipanti al fondo su richiesta.
3. La relazione intermedia e il bilancio intermedio vengono pubblicati sul sito web ufficiale della società entro due mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio.
4. In deroga a quanto previsto dal paragrafo 3 del presente articolo, la società di gestione, su richiesta, mette a disposizione il rendiconto elettronico e la relazione annuale al datore di lavoro, nel caso di un fondo di partecipazione aperto, e al promotore, nel caso di un fondo di partecipazione chiuso.
Articolo 110
Informazioni per i soci
La società di gestione mette a disposizione dei partecipanti, su richiesta e a titolo gratuito, il prospetto informativo del fondo, le ultime relazioni annuali e intermedie, nonché i bilanci relativi a ciascun fondo gestito.
2. Il prospetto informativo e il regolamento del fondo vengono messi a disposizione del socio gratuitamente in formato cartaceo prima della sottoscrizione del contratto di adesione o della dichiarazione di accettazione della partecipazione e, su richiesta, vengono forniti anche in formato elettronico tramite un supporto di comunicazione durevole. Il prospetto aggiornato è inoltre disponibile per il download sul sito web della società di gestione.
3. La società di gestione rende disponibili sul proprio sito web le ultime relazioni annuali e i bilanci, secondo le modalità previste nel prospetto informativo e in conformità con i requisiti della presente legge.
4. La società di gestione e qualsiasi persona giuridica che agisca in qualità di agente del fondo pensione, ai sensi dell’articolo 86 della presente legge, devono mettere a disposizione degli iscritti il prospetto informativo, come definito al comma 2 del presente articolo, prima della sottoscrizione del contratto di adesione.
5. La società di gestione pubblica quotidianamente, rispettivamente, il prezzo unitario delle quote e il valore patrimoniale netto di ciascun fondo in gestione, come confermato dal depositario.
6. La società di gestione deve consentire ai partecipanti di accedere in qualsiasi momento, tramite mezzi elettronici, alle informazioni relative al proprio patrimonio, accedendo al proprio conto individuale, ivi compresi il valore patrimoniale netto e la variazione complessiva del patrimonio nel periodo di 12 mesi -mese, il tasso di rendimento del fondo nel periodo di 12 mesi, il rendimento dell’investimento dall’inizio della partecipazione al fondo, le date dei versamenti e dei trasferimenti di patrimonio effettuati dal partecipante o per suo conto durante il periodo di riferimento. Se l’aderente deve essere informato per iscritto, la società di gestione deve fornirgli le informazioni, in conformità con gli indicatori specificati nel presente paragrafo del presente articolo, a intervalli regolari di almeno ogni 30 (trenta) giorni.
7. Nel caso di un fondo di partecipazione a capitale chiuso, le relazioni annuali vengono inviate al promotore, il quale ha il compito di informare i partecipanti, in conformità con le disposizioni della presente legge.
Articolo 111
Informazioni per i partecipanti al fondo chiuso nella Repubblica di Albania
1. La società di gestione di uno Stato membro che gestisce un fondo pensione a partecipazione chiusa nella Repubblica di Albania deve fornire agli iscritti a tale fondo tutta la documentazione e le informazioni che fornisce agli iscritti a un fondo a partecipazione chiusa nello Stato membro in cui ha sede il fondo.
2. La società di gestione di uno Stato membro è tenuta a fornire ai partecipanti al fondo di partecipazione chiuso tutta la documentazione e le informazioni specificate al paragrafo 1 del presente articolo, secondo le modalità, la forma e i termini stabiliti dalla presente legge.
3. La documentazione e le informazioni fornite ai partecipanti al fondo chiuso devono essere redatte in lingua albanese.
4. La società di gestione di uno Stato membro è responsabile del contenuto della documentazione e delle informazioni, nonché della veridicità e dell'accuratezza della traduzione della documentazione e delle informazioni.
Articolo 112
Presentazione della documentazione relativa al fondo gestito dalla società di gestione di uno Stato membro
La società di gestione di uno Stato membro che gestisce un fondo chiuso per conto di uno sponsor nella Repubblica di Albania deve presentare all’Autorità la documentazione aggiornata di cui all’articolo 110 della presente legge.
Capitolo IX
Deposito
Articolo 113
Depositario del fondo pensione privato
1. La società di gestione nomina un depositario incaricato di custodire e salvaguardare il patrimonio del fondo pensione privato mediante la stipula di un contratto sottoscritto da entrambe le parti. Il depositario ottiene l’autorizzazione dall’Autorità previo adempimento dei requisiti previsti dalla presente legge.
2. Il depositario del fondo pensione privato è una banca o una filiale di una banca estera registrata nella Repubblica di Albania e autorizzata dalla Banca d’Albania a detenere e amministrare strumenti finanziari per conto del cliente, compresi i servizi di custodia, depositario e fiduciario.
3. Il depositario svolge esclusivamente le funzioni specificate nella presente legge e nel contratto per lo svolgimento delle attività di depositario stipulato con la società di gestione.
4. Il depositario deve essere pronto e in grado di soddisfare tutti i requisiti organizzativi e le condizioni necessarie previsti dalla presente legge.
5. Il depositario non può svolgere la funzione di società di gestione per i fondi pensione privati, ma può svolgere contemporaneamente attività di depositario per più fondi. Nell’adempimento dei compiti di cui all’articolo 118 della presente legge, il depositario agisce esclusivamente nell’interesse degli aderenti al fondo.
6. Quando agisce in qualità di depositario per più fondi pensione, il patrimonio e la documentazione relativi a ciascun fondo devono essere tenuti completamente separati sia tra loro sia dal patrimonio del depositario stesso.
7. Il depositario è tenuto a garantire la riservatezza di tutte le informazioni ricevute.
Articolo 114
Requisiti per il rilascio della licenza al depositario
1. Il depositario del fondo pensione privato ottiene l'autorizzazione dall'Autorità se soddisfa le seguenti condizioni e requisiti:
a) dispone delle infrastrutture necessarie per garantire la custodia del patrimonio del fondo pensione;
b) disponga di politiche e procedure adeguate per garantire che le proprie attività, comprese quelle dei propri dipendenti, siano conformi ai requisiti della presente legge;
c) disponga di solide procedure amministrative e contabili, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci di valutazione dei rischi e di misure efficaci di controllo e protezione dei sistemi di trattamento delle informazioni;
c) dispone di procedure organizzative e amministrative adeguate ed efficaci volte a prevenire i conflitti di interesse;
d) ha adottato le misure necessarie per conservare i registri e i dati relativi a tutti i servizi, le attività e le operazioni da essa svolti, che devono essere sufficienti a consentire all’Autorità di adempiere ai propri compiti di vigilanza in conformità alle disposizioni della presente legge.;
dh) ha adottato tutte le misure necessarie per garantire la continuità e la regolarità nell'esercizio delle funzioni di depositario mediante l'utilizzo di sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati;
e) il responsabile dei servizi di depositario e il suo personale chiave attestino di possedere i requisiti di idoneità e onorabilità, ai sensi dell’articolo 15 della presente legge, e di disporre delle competenze e dell’esperienza necessarie per comprendere le attività del depositario, compresi i rischi principali. Qualsiasi cambiamento del responsabile dei servizi del depositario e del suo personale chiave, o di qualsiasi persona che li sostituisca in carica, deve essere notificato all’Autorità.
2. Un depositario autorizzato come depositario di organismi di investimento collettivo con offerta al pubblico può essere autorizzato anche come depositario di un fondo pensione privato.
3. Il soggetto che richiede una licenza in qualità di depositario deve disporre di relazioni di revisione contabile con un giudizio senza riserve relative agli ultimi tre anni.
Articolo 115
Licenza di depositario
1. Il depositario del fondo pensionistico privato non può avviare la propria attività senza aver prima ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. La domanda di autorizzazione all’esercizio dell’attività di depositario di fondi deve essere corredata della seguente documentazione:
a) documenti che dimostrino che l’ente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 113, comma 2, della presente legge;
b) documenti che dimostrino che il responsabile dei servizi di custodia e il suo personale chiave possiedono i requisiti di idoneità di cui all’articolo 15, comprese le qualifiche accademiche, professionali e amministrative, i curriculum vitae e i certificati di buona condotta;
c) documenti che dimostrino che l’ente soddisfa i requisiti di cui all’articolo 114, paragrafo 1, della presente legge.
3. L’Autorità adotta norme relative ai requisiti per la presentazione e l’esame della domanda di autorizzazione come depositario di fondi pensione privati.
Articolo 116
Concessione della licenza di depositario
1. L’Autorità si consulta preventivamente con la Banca d’Albania in merito alle banche straniere o alle filiali di banche straniere che intendono ottenere l’autorizzazione come depositari nella Repubblica d’Albania.
2. L'autorità verifica se la domanda è completa e comunica al richiedente, entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa, la propria decisione in merito all'approvazione o al rifiuto della licenza.
3. La domanda di licenza può essere ritirata mediante comunicazione scritta in qualsiasi momento prima che l'Autorità si pronunci in merito.
4. In caso di rifiuto, l'autorità deve motivare per iscritto la decisione adottata.
Articolo 117
Rifiuto della licenza
1. L’Autorità nega l’autorizzazione al depositario del fondo pensione qualora:
a) il richiedente non soddisfa i requisiti di cui all’articolo 114 della presente legge e, di conseguenza, qualora l’Autorità, al fine di garantire una gestione sana e prudente del depositario, ritenga che l’ente non soddisfi i requisiti di idoneità previsti per il responsabile dei servizi di depositario o per il suo personale chiave;
b) ritenga che la società non sia in grado di ottemperare ai requisiti previsti dalla presente legge;
c) l'efficace esercizio delle sue funzioni di vigilanza è ostacolato da:
i. rapporti di proprietà tra il depositario e altre persone giuridiche o fisiche;
ii. gli atti legislativi, regolamentari o amministrativi di un altro Paese o territorio che disciplinano le persone fisiche o giuridiche con cui il depositario ha legami di proprietà;
iii. le difficoltà legate all'attuazione di tali leggi, regolamenti e disposizioni amministrative.
c) la quota richiesta non è stata versata.
Articolo 118
I compiti del depositario
1. Il depositario del fondo pensione privato svolge i seguenti compiti:
a) gestisce e registra il patrimonio e le attività del fondo;
b) monitora costantemente i flussi di cassa del fondo e, in particolare, garantisce che tutti i pagamenti effettuati dall’aderente o per suo conto siano stati incassati e che tutte le disponibilità liquide del fondo pensione siano state registrate nei conti di cassa intestati al fondo, la società di gestione per conto del fondo o il depositario per conto del fondo;
c) tiene il registro degli iscritti al fondo e i dati relativi a ciascun trasferimento verso i fondi pensione;
c) tiene la contabilità del patrimonio del fondo pensione e garantisce la separazione del patrimonio di ciascun fondo per il quale presta servizi di depositario dal patrimonio del depositario stesso e da quello degli altri clienti del depositario e della società di gestione;
d) garantisce che il patrimonio del fondo pensione sia investito in conformità agli obiettivi e alla strategia di investimento approvati, alle disposizioni della presente legge e ai regolamenti adottati per la sua attuazione.;
d) informa l’Autorità e la società di gestione in merito alla procedura di calcolo del valore del patrimonio e del prezzo della quota del fondo pensione, conferma il calcolo e garantisce che il calcolo del valore patrimoniale netto del fondo e del prezzo della quota del fondo pensione siano stati effettuati in conformità con i principi contabili approvati, le metodologie di valutazione e nel rispetto della presente legge e dei regolamenti adottati in sua applicazione;
e) esegue le disposizioni della società di gestione relative alle operazioni sul patrimonio del fondo, purché non siano in contrasto con la presente legge e con i regolamenti adottati per la sua attuazione;
e) riferisce alla società di gestione in merito alle attività di negoziazione relative al patrimonio del fondo affidato in custodia ed esegue gli ordini della società di gestione;
f) garantisce la restituzione di qualsiasi importo pertinente al fondo pensione entro i termini previsti;
g) garantisce che tutti i proventi derivanti dalle operazioni relative al patrimonio del fondo siano trasferiti sul conto del fondo entro i termini stabiliti;
g) garantisce che le entrate del fondo pensione siano utilizzate in conformità con la presente legge e con i regolamenti adottati per la sua attuazione;
h) garantisce che i costi o le commissioni sostenuti dal fondo pensione siano conformi alle disposizioni della presente legge e ai regolamenti adottati per la sua attuazione;
i) svolge tutte le altre funzioni previste dal contratto relativo allo svolgimento delle attività di depositario del fondo pensione.
2. Il depositario è tenuto a segnalare immediatamente per iscritto all’Autorità qualsiasi violazione o qualsiasi ragionevole sospetto di violazione della presente legge e del contratto relativo allo svolgimento delle attività del depositario in relazione al fondo gestito dalla società di gestione. In tal caso, il depositario informa inoltre l’Autorità delle misure da esso adottate per porre rimedio alla violazione nel più breve tempo possibile e indica il termine entro il quale tale violazione sarà sanata. Il depositario comunica inoltre all’Autorità se la sanatoria è stata completata entro tale termine.
3. Il depositario deve tenere i registri necessari per poter ottemperare agli obblighi previsti dalla presente legge e deve conservarli per un periodo di tempo conforme alle disposizioni della normativa vigente in materia.
Articolo 119
Tutela del patrimonio del fondo
Il depositario detiene le attività come segue:
1. Strumenti finanziari in custodia:
a) il depositario detiene tutti gli strumenti finanziari, che sono registrati in un conto titoli in forma dematerializzata;
b) le attività del fondo pensione che non possono essere registrate in un conto titoli dematerializzato, nonché gli strumenti finanziari materializzati consegnati al depositario, sono contabilizzati in altri conti previsti a tale scopo.
2. Fondi contanti sono detenuti in un conto di transazione (conto di fondi in contanti) a fini commerciali e non può essere utilizzato per rivendicazioni nei confronti del depositario o della società di gestione.
3. Il depositario, al fine di salvaguardare il patrimonio del fondo, garantisce che tutti gli strumenti finanziari siano registrati nei propri libri contabili in conti separati, distinti dal proprio patrimonio e da quello di altri fondi.
4. Il depositario aggiorna i dati contenuti nei propri registri;
5. L’Autorità stabilisce, mediante regolamento, ulteriori norme relative alle modalità con cui il depositario deve detenere il patrimonio del fondo.
Articolo 120
Avviso dell'Autorità
1. Su richiesta dell’Autorità, il depositario è tenuto a fornirle informazioni su tutte le questioni rilevanti, al fine di consentirle l’efficace esercizio delle proprie funzioni di vigilanza sulle attività del depositario.
2. Qualora il depositario, nell’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 118 della presente legge, rilevi irregolarità da parte della società di gestione nell’adempimento dei propri obblighi, delle norme adottate in attuazione della presente legge o del prospetto informativo, ma che non costituiscono una violazione ai sensi del comma 2 dell’articolo 118, ne dà senza indugio comunicazione alla società di gestione affinché provveda a correggere o chiarire le circostanze che hanno determinato l’irregolarità.
3. Qualora la società di gestione continui a violare i propri obblighi anche dopo averne dato comunicazione al depositario, quest’ultimo deve informare senza indugio l’Autorità in merito alle circostanze della violazione.
Articolo 121
Separazione delle attività del depositario dalle altre attività
1. L'attività di salvaguardia del patrimonio e tutte le altre attività che il depositario svolge per conto di una società di gestione devono essere funzionalmente separate dalle attività che il depositario svolge in conformità alla normativa che disciplina la costituzione e il funzionamento delle banche o degli istituti di credito.
2. Il patrimonio del fondo deve essere detenuto dal depositario in modo tale che, in ogni momento, le attività appartenenti al fondo siano chiaramente identificate e separate dal patrimonio proprio del depositario e da quello dei suoi altri clienti.
3. Il depositario e il subdepositario non possono utilizzare il patrimonio del fondo pensione per effettuare operazioni per proprio conto o a proprio vantaggio, né a vantaggio dei propri fondatori o dipendenti, salvo che a beneficio degli iscritti al fondo.
4. Il patrimonio del fondo pensione non può essere oggetto di misure esecutive relative agli obblighi dei depositari nei confronti di terzi. Il patrimonio del fondo pensione deve essere separato dal patrimonio del depositario in virtù del diritto di separazione nelle procedure di insolvenza e non è incluso nella liquidazione dei crediti dei creditori del depositario.
Articolo 122
Conflitto di interessi
1. Il depositario, nell’esercizio delle proprie funzioni ai sensi della presente legge e del contratto relativo allo svolgimento delle attività di depositario, deve agire con la diligenza di un esperto prudente, in buona fede e con onestà, indipendente dalla società di gestione, dai suoi azionisti o dai partecipanti al fondo per il quale svolge le funzioni di depositario.
2. Il depositario, attraverso la propria struttura organizzativa e i propri atti interni, nell’ambito dello svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge e dal contratto per lo svolgimento delle attività di depositario, deve evitare qualsiasi conflitto di interessi tra il depositario stesso, gli azionisti e/o il titolare di una partecipazione rilevante e la società di gestione.
3. Qualsiasi potenziale conflitto di interessi viene opportunamente individuato, gestito e monitorato dagli organi competenti, al fine di prevenire conseguenze indesiderate nell'interesse dei partecipanti al fondo.
4. La società autorizzata come depositario non è titolare di un’autorizzazione come società di gestione, ma può detenere, in tutto o in parte, una società titolare di un’autorizzazione come società di gestione di fondi. In tal caso, la società di gestione e la banca depositaria, in qualità di azionisti di tale società, non possono svolgere le proprie funzioni per lo stesso fondo pensione.
5. Le persone chiave, il personale chiave e gli altri dipendenti del depositario non possono essere persone chiave, personale chiave e dipendenti della società di gestione, e viceversa.
Articolo 123
La responsabilità del depositario
1. Il depositario esegue gli ordini e le istruzioni della società di gestione solo se questi sono conformi alle disposizioni della presente legge, ai regolamenti adottati in applicazione della stessa e al prospetto informativo del fondo pensione.
2. Il depositario è responsabile nei confronti della società di gestione, del fondo pensione e degli aderenti al fondo per qualsiasi danno causato da sé stesso o da un terzo a cui sia stata delegata la custodia del patrimonio del fondo.
3. In caso di perdita dei beni depositati, il depositario garantisce al fondo pensione la loro sostituzione con beni dello stesso tipo o di valore corrispondente. Il depositario non è responsabile se dimostra che tale perdita è avvenuta a causa di circostanze al di fuori del suo controllo e che le conseguenze erano inevitabili, nonostante tutti gli sforzi compiuti per prevenirle.
4. Il depositario risponde inoltre nei confronti del fondo pensione e dei suoi iscritti per tutte le perdite causate dalla sua negligenza o dall’inadempimento doloso degli obblighi previsti dalla presente legge e dagli atti normativi adottati dall’Autorità.
5. La responsabilità del depositario prevista dal presente articolo non può essere esclusa o limitata mediante contratto o accordo. Qualsiasi accordo o contratto che contravvenga a tale requisito è nullo.
Articolo 124
Commissione per l'attività del depositario
La società di gestione corrisponde al depositario un compenso per lo svolgimento delle funzioni di depositario previste dall’accordo scritto stipulato con la società di gestione. Il depositario del fondo non può addebitare a un aderente al fondo pensione alcun compenso o commissione diversi da quelli previsti nel prospetto informativo.
Articolo 125
Ricorso al sub-depositario
Il depositario può avvalersi di un subdepositario, previo accordo con la società di gestione, qualora ciò sia necessario per gli investimenti al di fuori del territorio dell’Albania. Tale accordo non limita le responsabilità legali del depositario e qualsiasi accordo contrario è nullo. Il depositario notifica all’Autorità l’accordo stipulato con il subdepositario.
Articolo 126
Cambio del depositario del fondo su richiesta dell'Autorità.
1. L’Autorità può in qualsiasi momento ordinare alla società di gestione di cambiare il depositario nelle seguenti circostanze:
a) il depositario non adempia ai propri obblighi in conformità con le disposizioni della presente legge, dei regolamenti adottati in applicazione della stessa e del contratto stipulato con la società di gestione;
b) sussistano circostanze che mettono in dubbio la capacità del depositario di adempiere ai propri obblighi in modo tempestivo e con un elevato livello di qualità, in conformità con i requisiti della presente legge, dei regolamenti adottati ai sensi della stessa e del contratto stipulato con la società di gestione.;
c) l’Autorità ritiene che la società di gestione e il depositario agiscano di concerto a danno degli interessi degli iscritti al fondo pensione;
c) il depositario violi gli obblighi derivanti dalle proprie politiche di controllo interno;
d) si verificano cambiamenti nella struttura organizzativa interna del depositario che potrebbero compromettere la sicurezza del patrimonio del fondo e gli interessi degli iscritti al fondo pensione.
2. L’Autorità impone alla società di gestione di sostituire il depositario entro tre mesi dall’adozione della decisione, conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Qualora la società di gestione non provveda alla sostituzione del depositario, l’Autorità nomina un nuovo depositario per il fondo pensione.
Articolo 127
Cambio di depositario su richiesta dello stesso
1. Il depositario del fondo può richiedere di interrompere l’esercizio delle proprie funzioni o di risolvere il contratto relativo all’esercizio delle funzioni di depositario del fondo, notificando per iscritto all’Autorità e alla società di gestione la propria intenzione almeno tre mesi prima della data prevista per l’interruzione o la risoluzione. dell’attività.
2. Il depositario deve inoltre includere nella comunicazione scritta all’Autorità qualsiasi questione relativa alle attività del fondo pensione di cui sia venuto a conoscenza nell’esercizio delle proprie funzioni e che, a suo giudizio, rischi di compromettere la capacità del fondo di operare in conformità con i requisiti della presente legge.
3. Il depositario che risolve il contratto in qualità di depositario per conto del fondo pensione comunica inoltre al nuovo depositario le circostanze che ha segnalato all’Autorità ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.
4. Qualora la società di gestione non stipuli un contratto per lo svolgimento delle attività di depositario con un altro depositario entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il depositario continuerà a fornire i servizi di depositario per un ulteriore mese, durante il quale la società di gestione è tenuta a stipulare un contratto con un nuovo depositario.
5. Qualora la società di gestione non stipuli un contratto con un nuovo depositario entro il termine di un mese di cui al paragrafo 4 del presente articolo, l’Autorità revoca l’autorizzazione della società di gestione. In tal caso, il depositario esistente continua a svolgere la funzione di depositario del fondo pensione fino alla chiusura dello stesso.
Articolo 128
Cambio di depositario su richiesta della società
La società di gestione, in conformità alle condizioni stabilite dalla presente legge, può sostituire l'attuale depositario con uno nuovo solo previa approvazione dell'Autorità.
2. Il cambio di depositario deve essere effettuato in modo tale da garantire la continuità senza interruzioni delle attività del depositario in relazione al patrimonio del fondo.
3. Il precedente depositario deve informare per iscritto l’Autorità entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta della società di gestione di rescindere o risolvere il contratto per lo svolgimento delle attività di depositario, qualora, per quanto a conoscenza del depositario, sussistano violazioni della presente legge o dei regolamenti adottati in sua applicazione.
Articolo 129
Presentazione dei documenti
In caso di risoluzione o scioglimento del contratto del depositario, quest’ultimo dovrà, entro 30 (trenta) giorni, trasferire tutte le attività del fondo e la documentazione contabile, ai fini della custodia e dell’amministrazione, a un nuovo depositario con cui la società di gestione abbia stipulato un contratto.
2. Il depositario deve consegnare al nuovo depositario del fondo i registri e tutti gli altri documenti e materiali rilevanti per il funzionamento del fondo per il quale ha precedentemente svolto funzioni di depositario, in forma scritta o elettronica, a seconda delle modalità di tenuta dei registri.
Articolo 130
Il fallimento o la liquidazione dell'ente di deposito
1. In caso di apertura di una procedura di insolvenza o di avvio di una procedura di liquidazione nei confronti del depositario, la società di gestione è tenuta a:
a) comunicare immediatamente al depositario la risoluzione del contratto, nonché all’Autorità la richiesta presentata al depositario e le relative circostanze;
b) nominare immediatamente un nuovo depositario e richiedere l'approvazione dell'Autorità.
2. Qualora la società di gestione non adotti le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità ordina la sostituzione del depositario ai sensi dell’articolo 126 della presente legge.
3. L’Autorità può ordinare alla società di gestione di sostituire il depositario qualora la solidità finanziaria o organizzativa di quest’ultimo sia stata significativamente compromessa, costituendo così una potenziale minaccia per la sicurezza del patrimonio del fondo.
4. La Banca d’Albania comunica all’Autorità ogni caso che, secondo i criteri della Banca d’Albania, possa determinare un significativo indebolimento della solidità finanziaria o organizzativa del depositario.
Articolo 131
Revoca della licenza di depositario
1. L'Autorità può revocare l'autorizzazione del depositario nelle seguenti circostanze, qualora:
a) l'autorizzazione è stata rilasciata sulla base di informazioni false, inesatte o fraudolente;
b) il depositante non soddisfa le condizioni alle quali è stata rilasciata la licenza;
c) L’Autorità constata che il depositario non adempie ai propri doveri in conformità agli obblighi assunti e/o alle disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati ai sensi della stessa, e ritiene che la revoca della licenza sia più opportuna rispetto alla sostituzione del depositario, ai sensi dell’articolo 126 della presente legge;
c) sussistano circostanze che mettano in dubbio la capacità del depositario di adempiere ai propri compiti in modo tempestivo e con un elevato livello di qualità, in conformità con gli obblighi assunti e/o con le disposizioni della presente legge e dei regolamenti adottati in sua applicazione;
d) il depositario violi ripetutamente le disposizioni della presente legge, dei regolamenti adottati in applicazione della stessa e del prospetto informativo del fondo pensione.
Capitolo X
Consolidamento e suddivisione del fondo pensione privato
Articolo 132
Consolidamento, scissione e trasformazione del fondo pensione
1. Il fondo pensione privato può essere suddiviso in due o più fondi oppure può essere fuso con due o più altri fondi, previa approvazione dell'Autorità.
2. Un fondo chiuso può essere convertito in un fondo aperto previa approvazione dell'Autorità.
3. Non è consentito modificare la forma di un fondo pensione privato mediante fusione, scissione o conversione del fondo qualora ciò comporti un indebolimento della posizione economica degli iscritti o leda i loro interessi.
4. La conversione del fondo chiuso in un fondo aperto è obbligatoria in caso di avvio di una procedura di insolvenza, di avvio di una procedura di liquidazione nei confronti del promotore del fondo o qualora il promotore del fondo decida di cessare la propria attività. Il cambiamento di forma del fondo chiuso avviene previa approvazione dell’Autorità.
5. La mancata effettuazione, da parte del promotore, dei versamenti periodici a un fondo di partecipazione chiuso, ai sensi dell’articolo 77 della presente legge, costituisce motivo di modifica obbligatoria della forma del fondo, come specificato al comma 4 del presente articolo.
6. L’Autorità approva i regolamenti relativi alla procedura, alla documentazione, alle condizioni e alle modalità di attuazione delle modifiche alla forma dei fondi.
Articolo 133
Consolidamento dei fondi
1. La fusione dei fondi pensione avviene mediante trasferimento a un fondo esistente o mediante costituzione di un nuovo fondo, secondo le seguenti modalità:
a) tutti i diritti e gli obblighi di uno o più fondi pensione (fondo cedente) oggetto della fusione vengono trasferiti a un fondo pensione esistente (fondo ricevente). Gli iscritti ai fondi pensione partecipanti alla fusione ricevono quote del fondo ricevente e i fondi pensione partecipanti alla fusione vengono sciolti.;
b) Tutti i diritti e gli obblighi di uno o più fondi oggetto della fusione (il fondo cedente) vengono trasferiti a un fondo pensione ricevente di nuova costituzione; gli iscritti ai fondi pensione partecipanti alla fusione ricevono quote del fondo pensione ricevente e i fondi pensione partecipanti alla fusione vengono sciolti.
2. A seguito della fusione, il valore patrimoniale netto del fondo ricevente deve essere equivalente al valore patrimoniale netto del fondo cedente.
3. Il valore complessivo di tutte le quote detenute dal partecipante nel fondo ricevente, a seguito del cambiamento di status del fondo derivante dalla fusione, deve essere equivalente al valore complessivo delle quote che il partecipante deteneva nel fondo cedente prima del cambiamento di status.
4. La società di gestione che gestirà il fondo a seguito della fusione subentrerà in tutti i rapporti giuridici che la società di gestione del fondo cedente aveva instaurato a nome e per conto di quest’ultimo.
Articolo 134
Assegnazione dei fondi
1. La scissione di un fondo pensione ha luogo quando tutti i diritti e gli obblighi di un fondo pensione vengono trasferiti a due o più fondi cessionari e il fondo cedente viene sciolto.
2. La scissione di un fondo, mediante il trasferimento dei suoi diritti e obblighi a due o più fondi già esistenti, costituisce una scissione per assunzione. La scissione di un fondo, mediante il trasferimento dei suoi diritti e obblighi a due o più fondi costituiti ai fini della scissione, costituisce una scissione per costituzione.
3. Un fondo aperto può essere scisso solo in due fondi aperti, mentre un fondo chiuso può essere scisso in fondi aperti o chiusi.
4. Una volta effettuata la scissione, il valore patrimoniale netto del fondo ricevente deve essere equivalente al valore patrimoniale netto del fondo cedente.
5. Il valore complessivo di tutte le quote detenute dal partecipante nel fondo ricevente, a seguito del cambiamento di status del fondo derivante dalla scissione, deve essere equivalente al valore complessivo delle quote che il partecipante deteneva nel fondo oggetto di scissione prima del cambiamento di status.
Articolo 135
Approvazione della fusione o della scissione del fondo pensione
1. L’Autorità approva ogni richiesta di fusione o scissione di fondi pensione privati. La richiesta di approvazione della fusione o della scissione viene presentata dalla società di gestione del fondo pensione.
2. La richiesta di approvazione è corredata da:
a) il progetto di accordo di fusione o scissione;
b) il parere dei depositari ai sensi dell’articolo 137 della presente legge;
c) il progetto di comunicazione da inviare ai membri ai sensi dell’articolo 138 della presente legge;
c) il prospetto informativo del fondo e qualsiasi altro regolamento del fondo ricevente;
d) la documentazione che attesti la stipula di un accordo con il depositario e il revisore in merito alla redazione della conferma a seguito dell’attuazione della fusione o della scissione, ai sensi degli articoli 140 e 141 della presente legge.
3. L’Autorità può richiedere ulteriori informazioni, oltre a quelle e alla documentazione specificate al paragrafo 2 del presente articolo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. L’Autorità può richiedere modifiche alle informazioni presentate ai membri qualora tali informazioni non siano conformi ai requisiti della presente legge.
4. La domanda di fusione viene esaminata entro tre mesi dalla presentazione della domanda completa. L’Autorità concede l’approvazione se sono state soddisfatte le disposizioni del capitolo X della presente legge e se si ritiene che la fusione o la scissione dei fondi non pregiudichi gli interessi dei soci.
5. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle fusioni transfrontaliere.
6. La società di gestione è responsabile per eventuali danni causati agli iscritti al fondo a seguito della fusione o della scissione del fondo pensione, a meno che non possa dimostrare di aver agito con la dovuta diligenza e nell’interesse degli iscritti durante il processo di fusione o scissione dei fondi pensione.
Articolo 136
Il Trattato di Unione
1. Le società di gestione che amministrano il fondo cedente e il fondo ricevente sono tenute a redigere un accordo di fusione.
2. L'accordo di fusione deve contenere:
a) la denominazione e la tipologia dei fondi che partecipano alla procedura di fusione, nonché le società di gestione che gestiscono i rispettivi fondi;
b) una breve descrizione del motivo che ha portato alla fusione dei fondi;
c) una descrizione delle conseguenze prevedibili della fusione per i partecipanti al fondo cedente e al fondo ricevente;
c) una descrizione del metodo di valutazione delle attività e delle passività del fondo cedente e del fondo ricevente alla data di calcolo del tasso di sostituzione (tasso di sostituzione);
d) una descrizione del metodo da utilizzare per il calcolo del tasso di sostituzione;
dh) la data prevista per la fusione;
e) una descrizione dettagliata delle procedure relative al trasferimento delle attività del fondo cedente al fondo cessionario.
3. L'accordo di fusione viene sottoscritto dal consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza delle società partecipanti alla fusione.
4. L’Autorità può richiedere ulteriori informazioni, oltre a quelle e alla documentazione specificate al paragrafo 2 del presente articolo, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
Articolo 137
Il parere del depositario in merito alla fusione
Ai sensi dell’accordo di fusione, in conformità all’articolo 136 della presente legge, i depositari dei fondi che partecipano alla procedura di fusione devono redigere, in modo indipendente gli uni dagli altri, un parere sulla fusione per ciascun fondo di cui sono depositari.
2. Il parere dei depositari in merito alla fusione deve includere una dichiarazione che attesti se i requisiti di cui alle lettere (c), (ç), (dh) ed (e) del paragrafo 2 dell’articolo 136 della presente legge siano stati redatti in conformità alle disposizioni della presente legge e al prospetto informativo del fondo.
Articolo 138
Avviso ai membri del fondo pensione
1. Gli iscritti ai fondi pensione oggetto della fusione vengono informati del piano di fusione una volta ottenuta l’approvazione preventiva da parte dell’Autorità e almeno 30 (trenta) giorni lavorativi prima che la fusione abbia effetto.
2. Le informazioni devono consentire ai soci di valutare accuratamente la fusione e comprendono:
a) la motivazione della fusione proposta;
b) il potenziale impatto sui partecipanti al fondo, compresi i cambiamenti relativi all’obiettivo e alla strategia di investimento, ai costi, al rendimento atteso degli investimenti, alla rendicontazione periodica e a qualsiasi possibile calo della performance;
c) una descrizione dei diritti dei soci in relazione alla fusione, compreso il diritto di ottenere ulteriori informazioni e una copia dell'atto di fusione;
c) gli aspetti procedurali rilevanti e la data prevista per l'entrata in vigore della fusione.
3. Gli aderenti ai fondi pensione oggetto di fusione che decidano di recedere dal fondo a seguito di un cambiamento del suo status non saranno soggetti ad alcuna penale per recesso anticipato. Nel caso in cui gli iscritti decidano di trasferire il proprio patrimonio a un altro fondo gestito dalla stessa società di gestione o da un’altra società di gestione, il trasferimento del patrimonio dovrà essere completato entro 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia della fusione. Agli iscritti non verrà addebitata alcuna commissione di trasferimento.
Articolo 139
Rifiuto di una domanda di ricongiungimento
L'autorità respingerà la domanda di approvazione della fusione qualora ritenga che non siano soddisfatte le condizioni di cui al capitolo X della presente legge.
Articolo 140
Verifica della fusione
1. Prima della data di calcolo del tasso di sostituzione e della data della fusione, il processo di fusione deve essere sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione nominata dalla società di gestione che gestisce il fondo oggetto del trasferimento.
2. Il revisore redige una relazione sulla fusione, nella quale include ed evidenzia:
a) se la fusione proposta sia conforme al principio dell'immutabilità della posizione economica degli aderenti al fondo, come stabilito dall'articolo 132 della presente legge;
b) il metodo di valutazione ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 2, lettera c), della presente legge;
c) l'adeguatezza della metodologia di calcolo del tasso di sostituzione, come definito all'articolo 136, paragrafo 2, lettera d), della presente legge.
3. Il revisore presenta la propria relazione sulla fusione al consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza che amministra il fondo cedente e il fondo cessionario. La società di gestione del fondo cessionario trasmette la relazione del revisore all’autorità competente entro tre giorni lavorativi dal ricevimento della stessa da parte del revisore.
4. Qualora alla procedura di fusione partecipino più fondi, le società di gestione dei fondi cedenti o cessionari, d’intesa con i depositari dei fondi, possono decidere che la revisione contabile relativa alla fusione sia effettuata dallo stesso revisore, il quale redigerà un’unica relazione di fusione.
5. Ciascun socio del fondo oggetto di trasferimento ha il diritto di richiedere alla società di gestione del fondo ricevente una copia della relazione del revisore contabile relativa alla fusione. La società di gestione deve mettere a disposizione del socio una copia della relazione, in formato elettronico o cartaceo, entro dieci (10) giorni dal ricevimento della richiesta.
Articolo 141
Entrata in vigore dell'Unione
1. L’Unione entrerà in vigore al momento del rilascio dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 135 della presente legge.
2. La società di gestione del fondo pensione ricevente garantisce che il depositario o il revisore designato, in via indipendente, confermi che, all’entrata in vigore della fusione:
a) la fusione è stata effettuata in conformità ai criteri stabiliti nell'accordo di fusione;
b) il metodo di calcolo del tasso di sostituzione e il tasso di sostituzione effettivo sono conformi al metodo stabilito nell'accordo di fusione.
3. La conferma viene messa a disposizione dei membri e dell'Autorità.
Articolo 142
Procedura per l'assegnazione dei fondi
La società di gestione che richiede la scissione del fondo pensione privato deve attenersi agli stessi principi e alla stessa procedura previsti nel presente capitolo.
Capitolo XI
Panoramica
Sezione I
Attività di vigilanza
Articolo 143
Principi di supervisione
1. Ai fini della presente legge, per “vigilanza” si intende la verifica del rispetto, da parte del soggetto autorizzato/registrato agisca in conformità con le disposizioni della presente legge, con i regolamenti adottati in sua applicazione, con le norme di gestione dei rischi, nonché con altre norme che consentono il corretto funzionamento del soggetto sottoposto a vigilanza.
2. Gli obiettivi principali della vigilanza sono:
a) la tutela degli interessi dei soci e dei beneficiari;
b) garantire l'attuazione delle disposizioni della presente legge ai fini della custodia sicura, della stabilità e della prevedibilità finanziaria del patrimonio del fondo pensione;
c) rafforzare il buon governo e la trasparenza e prevenire comportamenti scorretti o frodi da parte dei fornitori di servizi in relazione al patrimonio del fondo pensione.
3. L'Autorità approva le norme relative alla metodologia di vigilanza basata sul rischio.
Articolo 144
Esercizio di supervisione
1. L'Autorità esercita la vigilanza ai sensi della presente legge attraverso:
a) il monitoraggio delle attività, la raccolta e la verifica delle relazioni e delle comunicazioni presentate dalle società di gestione dei fondi, dai depositari e da altri soggetti che, ai sensi della normativa applicabile, sono tenuti a riferire all’Autorità o a comunicarle fatti o circostanze particolari;
b) effettuare ispezioni in loco presso qualsiasi fondo pensione privato, le società di gestione del fondo pensione, il depositario del fondo pensione o gli agenti del fondo pensione, al fine di accertare se le attività del soggetto autorizzato siano conformi alle disposizioni della presente legge, ai regolamenti, ai requisiti previsti dalla relativa licenza, al prospetto informativo del fondo, nonché a qualsiasi altro documento che ne disciplini le attività;
c) condurre indagini amministrative su qualsiasi attività svolta dal soggetto autorizzato ai sensi della presente legge, al fine di accertare se tale soggetto stia operando in conformità con la presente legge;
c) l'adozione di misure di vigilanza ai sensi della presente legge;
d) garantire che le informazioni previste dalla presente legge e dai regolamenti adottati per la sua attuazione siano complete, chiare e facilmente accessibili, anche per via elettronica, almeno in una lingua internazionale, e che siano costantemente aggiornate.
2. L’Autorità esercita le proprie funzioni di vigilanza in conformità alla presente legge e secondo una metodologia basata sul rischio.
3. L’Autorità tiene conto della natura, del settore e della complessità delle attività dell’ente sottoposto a vigilanza al momento di verificare e valutare la sua stabilità, la sua situazione finanziaria e i rischi a cui è o potrebbe essere esposto.
4. Nel determinare la frequenza e le modalità di vigilanza su un soggetto, l’Autorità tiene conto delle dimensioni e dell’impatto del soggetto stesso, delle dimensioni e dell’impatto dei fondi da esso gestiti, nonché della complessità e di altri indicatori di attività.
5. L’Autorità esercita un controllo volto a garantire il rispetto della normativa in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo da parte dei soggetti soggetti alla presente legge.
6. Qualora sussista un ragionevole sospetto che le violazioni siano collegate al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, l’Autorità ne dà comunicazione all’autorità competente in conformità alla normativa applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Articolo 145
Materie di supervisione
1. L'autorità esercita la vigilanza sui seguenti soggetti:
a) i fondi pensione privati istituiti ai sensi della presente legge;
b) le società di gestione dei fondi pensione privati;
c) i depositari;
c) i rappresentanti del fondo pensione privato;
d) un ente registrato in uno Stato membro che, per conto di un promotore, gestisce fondi pensione privati a partecipazione chiusa nella Repubblica di Albania.
2. Ai fini della vigilanza, l’Autorità ha il diritto di esaminare tutti i dati e la documentazione in possesso dei soggetti sottoposti a vigilanza, in conformità con la presente legge.
Articolo 146
Vigilanza sulla società di gestione di uno Stato membro
1. La società di gestione o l’ente con sede in uno Stato membro, che sia stato autorizzato a gestire un fondo chiuso di un promotore nella Repubblica di Albania, ai sensi degli articoli 20 e 21 della presente legge, è soggetto alla vigilanza dell’Autorità.
2. Qualora l’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, riscontri irregolarità o violazioni della presente legge o dei regolamenti adottati per la sua attuazione, nonché di qualsiasi altro atto che disciplini il fondo pensione, ne dà immediata comunicazione all’autorità competente del paese d’origine, la quale, in collaborazione con l’Autorità, adotta le misure necessarie per garantire la correzione delle irregolarità riscontrate.
3. Qualora, nonostante le misure specificate al punto 2 del presente articolo, l’ente riconosciuto continui a commettere irregolarità o violazioni della presente legge, dei regolamenti adottati per la sua attuazione e dei documenti del fondo, l’Autorità, previa notifica all’autorità competente del paese di origine, intensifica ulteriormente le misure volte a prevenire o sanzionare le irregolarità o le violazioni e, se necessario, vieta all’ente riconosciuto di continuare ad amministrare il fondo chiuso per conto di uno sponsor nella Repubblica di Albania.
Articolo 147
Svolgimento dell'attività di vigilanza
Le attività di vigilanza dell'Autorità vengono svolte tramite:
a) la redazione, l’approvazione e la modifica degli atti normativi, dei regolamenti e delle linee guida previsti dalla presente legge, nonché di qualsiasi altro atto che l’Autorità ritenga necessario per l’adempimento dei propri compiti;
b) la pubblicazione di linee guida sull’interpretazione e l’applicazione della presente legge e dei regolamenti adottati dall’Autorità in attuazione della stessa;
c) la redazione e l’approvazione dei modelli di moduli per le licenze, il riconoscimento e la registrazione, come previsto dalla presente legge e utilizzati per la presentazione delle comunicazioni all’Autorità ai fini dell’attuazione della presente legge;
c) il rilascio, il rifiuto, la sospensione o la revoca delle licenze, dei riconoscimenti e delle registrazioni ai sensi della presente legge, nonché l’approvazione dei prospetti informativi dei fondi pensione entro i termini, alle condizioni e secondo le procedure stabilite dalla normativa applicabile;
d) l’approvazione di modifiche sostanziali alle licenze, al riconoscimento e alla registrazione, in conformità con la presente legge;
d) l’approvazione delle modifiche alle partecipazioni rilevanti in soggetti autorizzati, ai sensi della presente legge;
e) l’esame delle richieste relative ad attività svolte al di fuori del territorio della Repubblica di Albania, compresa l’apertura di uffici di rappresentanza e/o filiali in altri paesi;
e) l'approvazione o il rifiuto del trasferimento dei contratti di gestione dei fondi pensione privati;
f) l’approvazione o il rifiuto delle fusioni tra fondi pensione e delle acquisizioni di società di gestione;
g) l'approvazione della liquidazione volontaria dei soggetti autorizzati, ai sensi della presente legge;
g) l’avvio e la supervisione della procedura di amministrazione provvisoria e di liquidazione coatta amministrativa dei soggetti autorizzati, in conformità con la presente legge, nonché la nomina dei liquidatori;
h) il deposito dei bilanci dei soggetti autorizzati, ai sensi della presente legge;
i) l’approvazione di modelli standard per la rendicontazione finanziaria da parte dei soggetti autorizzati, ai fini dell’attuazione della presente legge;
j) l’approvazione dei revisori indipendenti delle società di gestione dei fondi e del fondo pensione sulla base dei criteri stabiliti nei regolamenti;
k) l’esame delle relazioni presentate all’Autorità da soggetti autorizzati, riconosciuti e registrati, al fine di valutare la conformità alla presente legge e ai regolamenti adottati dall’Autorità ai fini della sua attuazione;
l) la pianificazione e lo svolgimento di ispezioni in loco sulle attività delle società di gestione dei fondi di deposito autorizzate e degli agenti dei fondi pensione, in conformità con la presente legge;
ll) la ricerca e la successiva valutazione di varie informazioni e documenti relativi alle attività di tutte le persone soggette alla presente legge, comprese le comunicazioni elettroniche, le telecomunicazioni e i relativi registri;
m) condurre indagini amministrative o incaricare professionisti esterni di svolgere indagini per conto dell’autorità;
n) la cessazione di qualsiasi attività che violi la presente legge;
(nj) la sospensione delle attività del soggetto autorizzato e la segnalazione immediata alle autorità competenti di qualsiasi sospetto, informazione o dato relativo al riciclaggio di denaro o al finanziamento del terrorismo, alla criminalità economica o a reati penali connessi alle società commerciali;
o) la sospensione temporanea di una o più funzioni dell'attività professionale;
p) l'irrogazione di sanzioni amministrative in caso di violazione delle disposizioni della presente legge;
q) la presentazione di una denuncia penale nei confronti dei soggetti a cui si applica la presente legge per violazioni della stessa, valutando caso per caso.
Articolo 148
Persone autorizzate alla supervisione
La vigilanza ai sensi della presente legge è esercitata dal personale dell'Autorità. Ai fini dello svolgimento di compiti specifici, l'Autorità può avvalersi della collaborazione professionale di un revisore indipendente, di una società di revisione o di un altro soggetto in possesso dei requisiti professionali richiesti.
Articolo 149
Cooperazione e scambio di informazioni
1. L’Autorità può stipulare accordi o protocolli d’intesa/di cooperazione con qualsiasi altra autorità di regolamentazione nazionale ed estera, con un’autorità di regolamentazione del settore finanziario e con organizzazioni internazionali che rappresentano le autorità di regolamentazione finanziaria, agenzie o istituzioni preposte alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo, o forze dell’ordine, al fine di scambiare le informazioni necessarie o di cooperare nello svolgimento delle attività di vigilanza, come definito nella presente legge.
2. L’Autorità intrattiene scambi con altre autorità di regolamentazione, nazionali o estere:
a) informazioni sul rilascio delle licenze;
b) informazioni sui soggetti sottoposti a vigilanza:
c) informazioni relative al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo;
c) informazioni relative a frodi commesse nell'ambito delle attività connesse al fondo pensione;
d) informazioni sulle figure chiave e sul personale chiave dei soggetti autorizzati, in conformità con la presente legge.
3. L’Autorità collabora e coordina la propria attività con altre autorità di regolamentazione e altre istituzioni preposte all’applicazione della legge, nazionali o estere, al fine di vigilare sulla commercializzazione transfrontaliera e sulla gestione dei fondi pensione privati. L’Autorità e le autorità estere si consultano reciprocamente prima di intraprendere ulteriori azioni.
4. Qualsiasi informazione che l’Autorità riceve e scambia con altre autorità di regolamentazione è trattata come riservata e utilizzata esclusivamente a fini di vigilanza.
5. L’Autorità è responsabile della raccolta e del trattamento delle informazioni relative ai fatti e alle circostanze connessi all’adempimento dei propri compiti di vigilanza e delle responsabilità previste dalla presente legge.
6. L’autorità di regolamentazione del paese di origine della società di gestione, in collaborazione con l’Autorità e previa notifica da parte di quest’ultima, può effettuare un’ispezione in loco presso un rappresentante dell’ente riconosciuto nella Repubblica di Albania.
7. L’Autorità, qualora lo ritenga necessario, effettua ispezioni in loco presso un ufficio di rappresentanza di un soggetto riconosciuto nella Repubblica di Albania, al fine di verificare la conformità delle attività di tale ufficio agli atti legislativi e regolamentari adottati dall’Autorità in attuazione della presente legge.
8. L’Autorità, nell’attuazione del presente articolo, può adottare norme aggiuntive in materia di cooperazione, scambio e trattamento delle informazioni con altre istituzioni straniere o nazionali.
Articolo 150
Tutela dei dati personali e riservatezza
1. Il trattamento dei dati personali da parte dell’Autorità, in applicazione della presente legge, deve essere effettuato in conformità alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
2. Qualsiasi informazione ottenuta dall’Autorità nell’esercizio delle sue funzioni è considerata riservata e non può essere resa pubblica dall’Autorità, dai membri del suo consiglio di amministrazione, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori esterni, ed è utilizzata esclusivamente a fini di vigilanza.
3. Le informazioni riservate vengono trattate e conservate in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Tali informazioni vengono messe a disposizione delle autorità giudiziarie penali e dei tribunali su loro richiesta e possono essere rese pubbliche anche previo consenso della persona o dell’istituzione che le ha fornite e/o che ne è interessata.
Sezione II
Reportistica
Articolo 151
Obbligo di fornire informazioni
1. La società di gestione dei fondi pensione fornisce all’Autorità tutte le informazioni richieste in merito alle questioni relative alle proprie attività. L’obbligo di fornire informazioni si applica anche ai depositari autorizzati dei fondi pensione in relazione alle loro attività ai sensi della presente legge, nonché agli agenti dei fondi pensione.
2. L’Autorità, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza, richiede tutte le informazioni che ritiene rilevanti, in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, in conformità alla presente legge e alla normativa vigente che disciplina le attività dell’Autorità di vigilanza finanziaria.
3. I titolari di licenza devono fornire immediatamente all’Autorità tutte le informazioni in loro possesso qualora siano a conoscenza o abbiano motivo di ritenere che:
a) le informazioni sono rilevanti ai fini dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e regolamentazione dell’Autorità in relazione ai soggetti autorizzati ai sensi della presente legge;
b) la mancata comunicazione delle informazioni comporta un'errata informazione dell'Autorità su questioni di fondamentale importanza per l'esercizio delle sue funzioni.
4. La società di gestione del fondo pensione, i suoi revisori e il depositario del fondo devono informare immediatamente l’Autorità di qualsiasi questione di cui siano a conoscenza o abbiano motivo di ritenere, come segue:
a) la società di gestione e il depositario dei fondi pensione siano o possano diventare insolventi rispetto ai propri obblighi di regolamento entro i termini previsti, oppure qualora le passività superino il valore delle attività;
b) la società di gestione del fondo pensione o il depositario del fondo non è in grado di soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla presente legge o dalla normativa vigente in materia di mercati dei capitali;
c) lo stato attuale o modificato dell’attività possa compromettere in modo sostanziale i diritti degli aderenti gestiti dalla società di gestione del fondo pensione;
c) il revisore esterno intende esprimere, nella propria relazione, un giudizio con riserva in merito alla revisione del fondo pensione, della società di gestione del fondo o del depositario;
d) qualsiasi attività criminale connessa alla prestazione dei propri servizi, compresi il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.
Articolo 152
Rendicontazione all'Autorità
1. La società di gestione del fondo pensione privato autorizzata/riconosciuta e i depositari del fondo pensione privato devono presentare all’Autorità relazioni e bilanci con la periodicità e entro i termini stabiliti dalla presente legge e/o dall’Autorità, contenenti le informazioni richieste dall’Autorità.
2. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, relative ai fondi pensione privati a partecipazione chiusa gestiti da società di gestione di fondi pensione autorizzate/riconosciute, comprendono, tra l’altro:
a) la costante conformità alla presente legge della gestione dei fondi pensione a partecipazione chiusa da essi amministrati;
b) gli investimenti del fondo pensione a partecipazione chiusa in gestione, i mercati in cui investe e gli strumenti in cui investe il fondo, comprese le categorie di strumenti in cui vengono effettuati gli investimenti;
c) dati che dimostrino la conformità di ciascun fondo in gestione ai requisiti pertinenti del capitolo V della presente legge e ai requisiti di liquidità stabiliti nella normativa secondaria di attuazione della presente legge;
c) il valore patrimoniale netto e il prezzo per quota del fondo pensione in gestione.
3. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, relative alla società di gestione dei fondi pensione, contengono informazioni sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge, tra cui, in particolare:
a) la nomina e la revoca delle figure chiave e del personale chiave;
b) la nomina e la revoca del revisore esterno;
c) l'avvio o la cessazione delle attività;
c) la promozione del fondo pensione;
d) la delega di funzioni;
d) piani aziendali;
e) contratti stipulati con gli agenti dei fondi pensione.
4. Le relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo relative al depositario contengono informazioni sul rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge per i fondi pensione privati ai quali prestano servizi, tra cui, in particolare:
a) la nomina e la revoca del personale chiave responsabile dell’unità di deposito;
b) la nomina e la revoca dei revisori esterni;
c) l'inizio o la cessazione previsti delle attività;
c) la delega di funzioni;
d) le denominazioni delle società di gestione, nonché le denominazioni e il valore dei fondi pensione ai quali prestano servizi e le attività detenute a nome di tali fondi, compresi i dati che attestano l’esistenza di tali attività;
d) il valore patrimoniale netto giornaliero e il prezzo per quota del fondo pensione, nonché il numero totale di quote.
5. Le relazioni, conformemente alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo, devono essere presentate ogni tre mesi e con maggiore frequenza, se ritenuto necessario dall’Autorità, secondo le sue indicazioni, ad eccezione delle relazioni specificate al sottoparagrafo “dh” del paragrafo 4 del presente articolo, che devono essere presentate quotidianamente.
6. L’Autorità adotta norme aggiuntive relative al formato, al contenuto e alle scadenze per la presentazione di tali relazioni, compresa la presentazione dei bilanci e di altre relazioni, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Sezione III
Ispezione in loco
Articolo 153
Ispezione in loco
1. L’Autorità effettua ispezioni in loco sulle attività di ogni fondo pensione privato, società di gestione e filiale di una società di gestione di fondi pensione estera riconosciuta dall’Autorità, il depositario e gli agenti del fondo pensione per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge o dei regolamenti adottati dall’Autorità in applicazione della stessa, nonché dei requisiti per l’attuazione della licenza e del prospetto informativo.
2. I soggetti autorizzati e riconosciuti/registrati, come definiti al paragrafo 1 del presente articolo, devono consentire all’Autorità l’accesso a tutti i libri contabili e commerciali, agli archivi e a qualsiasi altro documento stampato dal sistema informatico o esistente in forma originale o elettronica.
3. L'Autorità può effettuare ispezioni in loco con o senza preavviso.
4. Le ispezioni in loco vengono effettuate in qualsiasi sede collegata alle attività dei soggetti autorizzati, come definiti al punto 1 del presente articolo, dei loro delegati o dei loro agenti, a seconda dei casi, al fine di adempiere alle funzioni di vigilanza e regolamentazione dell’Autorità.
Articolo 154
Programma delle attività di ispezione
1. In caso di ispezione in loco, previa comunicazione, l’Autorità invia il programma dell’attività ispettiva al soggetto di cui all’articolo 153, comma 1, della presente legge prima dell’inizio dell’ispezione. Il termine di preavviso per il soggetto autorizzato dipenderà dal tipo di ispezione.
2. Il programma di ispezione dell'attività indica l'oggetto dell'ispezione.
3. Nel corso dell’ispezione dell’ente, qualora lo ritenga necessario al fine di tutelare gli interessi dei partecipanti al fondo, l’Autorità può, senza preavviso, ampliare il programma di ispezione e prorogare la durata prevista della stessa.
4. L’Autorità effettua inoltre ispezioni in collaborazione con altre autorità di regolamentazione nazionali o estere o con le forze dell’ordine, in conformità con i programmi di ispezione congiunti da esse approvati.
5. Al termine dell'ispezione, il rappresentante autorizzato dell'Autorità redige un verbale relativo all'ispezione effettuata e consegna il documento alla direzione dell'ente al momento della presentazione dei risultati dell'ispezione.
Capitolo XII
Commissioni
Articolo 155
Commissioni e spese
1. Al fine di coprire i costi del fondo pensione, in conformità al prospetto informativo e a qualsiasi altro regolamento del fondo, la società di gestione può applicare commissioni solo nei seguenti casi e secondo le seguenti modalità:
a) una commissione annuale per la gestione del fondo pensione, prelevata ogni anno in misura pari a una determinata percentuale del valore netto del patrimonio gestito, comprensiva delle commissioni e dei costi dovuti al depositario, dei costi della revisione contabile annuale, dei canoni di autorizzazione o di altri oneri dovuti all’Autorità, e di altri oneri.
b) una commissione di trasferimento, qualora i patrimoni vengano trasferiti dai membri di un fondo pensione a un nuovo fondo pensione, pari al massimo allo 0,51% dell'importo trasferito.
2. La società di gestione è tenuta a dichiarare l'importo complessivo dei costi e delle commissioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e a pubblicarli nella relazione annuale certificata del fondo pensione.
3. Tutte le commissioni addebitate dalla società di gestione devono essere incluse nel prospetto informativo e nel contratto di adesione al fondo, elencate in dettaglio e rese note a chiunque intenda aderire al fondo pensione. La società di gestione deve descrivere chiaramente le commissioni che applicherà e presentarle in una forma facilmente comprensibile per chiunque. Il costo annuo complessivo da detrarre dal patrimonio del fondo pensione, ai sensi del punto 1, lettera a), non deve in alcun caso superare il 2,5 per cento del valore patrimoniale netto del fondo.
4. Qualsiasi aumento delle commissioni applicate dalla società di gestione, entro i limiti sopra indicati, deve essere comunicato ai soci almeno sei (6) mesi prima della sua entrata in vigore.
5. L'Autorità emana regolamenti che specificano ulteriormente gli elementi e gli importi delle tariffe e dei costi, nonché il metodo per il loro calcolo.
Capitolo XIII
Fiscalità
Articolo 156
Regime fiscale del fondo pensione
1. Il contributo versato da ciascun iscritto a un fondo pensione viene detratto dal suo reddito personale ai fini fiscali.
2. Il rendimento degli investimenti, comprese le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati con il patrimonio del fondo pensione, non è soggetto a tassazione, né per il fondo pensione stesso né per la società di gestione.
3. I contributi versati dal datore di lavoro e da qualsiasi altro contributore, a nome e per conto di un iscritto a un fondo pensione, non sono considerati, ai fini fiscali, come reddito personale dell'iscritto.
4. La soglia massima mensile per lo sgravio fiscale, come definita al paragrafo 1 del presente articolo, non può superare l’importo del salario minimo approvato a livello nazionale.
5. L'acquisto di quote di un fondo pensione costituisce un servizio finanziario e, di conseguenza, è esente dall'IVA.
6. I servizi forniti dal depositario alla società di gestione e ai suoi soci sono considerati servizi finanziari e sono pertanto esenti dall'IVA.
7. Un prelievo anticipato è tassato all’aliquota vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sull’intero importo prelevato in anticipo, compresi i contributi.
8. L'acquisto di un contratto di assicurazione sulla vita in forma di rendita presso una compagnia di assicurazioni sulla vita, che garantisca un reddito regolare e periodico, beneficerà delle stesse agevolazioni fiscali previste per le prestazioni pensionistiche periodiche di cui all'articolo 75 della presente legge.
Articolo 157
Il trattamento fiscale dei contributi versati dal datore di lavoro
I contributi versati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti a un fondo pensione sono considerati spese operative fino a un importo annuo per dipendente pari al salario minimo annuo approvato a livello nazionale, e tale importo è riconosciuto come spesa ai fini dell'imposta sul reddito.
Articolo 158
Il trattamento fiscale dei pagamenti ricevuti dal socio
1. I pagamenti ricevuti mensilmente da un iscritto al fondo pensione sono tassati in conformità alla normativa vigente in materia di imposta sul reddito della Repubblica di Albania.
2. I pagamenti percepiti da un iscritto al fondo pensione immediatamente prima del periodo di due anni previsto dall’articolo 75 della presente legge sono tassati in conformità alla normativa vigente in materia di imposta sul reddito nella Repubblica di Albania.
Articolo 159
Attuazione
Il ministro responsabile delle finanze è incaricato di emanare le linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente capitolo.
Capitolo XIV
Tutela dei soci e prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo
Articolo 160
Procedura di reclamo presso l'Autorità
1. L’Autorità definisce le procedure per la gestione dei reclami nell’ambito del proprio dovere di diligenza nei confronti degli aderenti al fondo. Le norme relative alle procedure di reclamo sono pubblicate sul sito web dell’Autorità.
2. Inizialmente, tutti i reclami vengono indirizzati direttamente all’ente autorizzato. Solo dopo aver esaurito tutte le vie di ricorso presso l’ente autorizzato è possibile presentare all’Autorità un reclamo relativo a un atto o a un’omissione da parte di tale ente.
3. Il ricorrente può presentare un reclamo nei confronti di un’altra parte solo in relazione ad attività soggette alla regolamentazione e alla vigilanza previste dalla presente legge.
4. La decisione sul ricorso viene presa in base a quanto l’Autorità ritiene corretto, equo e ragionevole alla luce delle circostanze del caso.
5. L'Autorità ne dà comunicazione per iscritto al soggetto autorizzato oggetto del reclamo, nonché al reclamante.
6. Qualora l’Autorità ritenga che il soggetto autorizzato abbia agito in modo improprio e irregolare, gli ordinerà di porre rimedio alla situazione a proprie spese.
7. L’Autorità non è responsabile per eventuali danni derivanti dal reclamo o dall’esercizio delle proprie funzioni nel corso dell’esame del reclamo.
8. L’Autorità può avvalersi del reclamo come base per avviare un’ispezione nei confronti del titolare della licenza o per avviare un procedimento disciplinare nei suoi confronti.
9. L’Autorità può pubblicare, in tutto o in parte, la propria relazione su un reclamo qualora ritenga che la questione debba essere portata all’attenzione dell’opinione pubblica.
10. Contro la decisione dell’Autorità di cui al paragrafo 4 del presente articolo, il ricorrente ha il diritto di presentare ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle disposizioni della normativa vigente in materia di tribunali amministrativi e di risoluzione delle controversie amministrative.
Articolo 161
Prevenzione del riciclaggio di denaro e adozione di misure volte a contrastarlo.
delle violazioni riscontrate
1. Ogni soggetto autorizzato o registrato ai sensi della presente legge deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, in conformità con le disposizioni della normativa applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo e con gli atti normativi adottati dall’Autorità.
2. I soggetti autorizzati/registrati sono tenuti a segnalare immediatamente alla Direzione Generale per la Prevenzione del Riciclaggio, senza preavviso e senza coinvolgere le persone sospettate o coinvolte, qualsiasi caso di cui siano a conoscenza o che sospettino sia in corso, sia stato commesso o si sia tentato di commettere un reato di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
3. Qualora l’Autorità ritenga che il soggetto autorizzato/registrato abbia violato i propri obblighi di legge in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, gli imporrà una o più delle seguenti misure:
a) sospende o revoca, in tutto o in parte, la licenza/l'autorizzazione;
b) infligge sanzioni amministrative ai responsabili, quali ammende, sospensione e/o destituzione dall'incarico, ai sensi del capitolo XVII della presente legge.
Capitolo XV
Liquidazione volontaria e coatta della società in amministrazione controllata
Sezione I
Liquidazione volontaria della società di gestione dei fondi pensione
Articolo 162
Liquidazione della società di gestione
1. La liquidazione della società di gestione ai sensi della presente legge può essere effettuata solo previa approvazione dell'Autorità.
2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, alle procedure di liquidazione volontaria e coatta delle società di gestione con sede nella Repubblica di Albania, come definite nella presente legge, si applicano le disposizioni della normativa vigente in materia di operatori commerciali e società commerciali.
3. La richiesta di approvazione della liquidazione volontaria e dello scioglimento della società di gestione è presentata all’Autorità dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza della società di gestione.
Articolo 163
Liquidazione volontaria della società di gestione dei fondi pensione
1. L'avvio della procedura di liquidazione volontaria avviene con delibera dell'Assemblea generale della Società. La delibera deve essere adottata da non meno di 75% dei membri dell'Assemblea generale dell'ente autorizzato.
2. La domanda di liquidazione volontaria viene presentata all’Autorità per l’approvazione, corredata dei seguenti documenti:
a) la delibera dell’Assemblea generale della società di gestione in merito alla liquidazione;
b) i motivi della liquidazione;
c) i nomi dei liquidatori proposti;
c) il rendiconto di solvibilità sottoposto a revisione contabile;
d) una relazione dettagliata sulla gestione delle entrate e delle uscite durante la liquidazione, nonché una valutazione della durata del processo.
3. Devono essere nominati, previa approvazione dell’Autorità, almeno due soggetti fisici in qualità di liquidatori, i quali debbano possedere l’esperienza e le qualifiche richieste ed essere idonei e in grado di svolgere tali funzioni.
4. L’Autorità decide in merito alla domanda, ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, entro tre mesi dalla data di ricezione della stessa corredata della documentazione completa. L’autorità approva la liquidazione volontaria solo se ritiene che tutti gli obblighi nei confronti dei soci e dei creditori della società possano essere adempiuti. Durante tale periodo, i dirigenti della società svolgono le normali mansioni ma non contraggono nuovi impegni nei confronti di terzi.
5. La decisione dell’Assemblea generale non avrà alcun effetto giuridico qualora l’Autorità rifiuti di concedere l’approvazione per l’avvio della procedura di liquidazione volontaria.
6. L'autorità pubblica sul proprio sito web la decisione di approvazione relativa all'avvio della liquidazione volontaria.
7. Nei casi in cui l’Autorità approvi la procedura di liquidazione volontaria, essa può decidere:
a) limitare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sociale e consentire lo svolgimento di attività specificate o di quelle necessarie ai fini della liquidazione volontaria;
b) stabilire in che misura le norme in materia di gestione dei rischi si applichino alla società in liquidazione volontaria;
c) in deroga ai paragrafi (a) e (b) del presente punto, l’Autorità può richiedere alla società di adottare misure specifiche in materia di tutela degli aderenti al fondo.
8. La società in liquidazione volontaria continua a esistere al fine di saldare le spese e i debiti nei confronti di terzi, distribuire il patrimonio e compiere gli atti necessari per portare a termine la liquidazione volontaria.
9. I liquidatori possono essere destituiti e sostituiti alle stesse condizioni previste per la loro nomina.
10. Le attività del liquidatore comportano l’assunzione dei diritti e degli obblighi degli amministratori, con effetto dalla data della sua nomina. Se la società nomina più di un liquidatore, questi esercitano i propri diritti e adempiono ai propri obblighi in solido, conformemente alla presente legge, salvo che l’atto di nomina non preveda che agiscano separatamente gli uni dagli altri. I liquidatori possono autorizzare uno di loro a compiere operazioni di una determinata categoria. Il liquidatore è soggetto alla supervisione dell’Assemblea generale.
11. Il compito dei liquidatori è quello di liquidare tutte le attività della società, vendere i suoi beni e soddisfare i creditori secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla presente legge.
12. Se, sulla base dei crediti esecutivi dei creditori, i liquidatori giungono alla conclusione che il patrimonio della società non è sufficiente a soddisfare tali crediti, sospendono la procedura di liquidazione e presentano istanza al tribunale competente per l'apertura della procedura di fallimento.
13. Il liquidatore redige un bilancio che riflette la situazione della società alla data della sua nomina. Se la procedura di liquidazione si protrae per più di un anno, il liquidatore redige anche il bilancio annuale della società. Il bilancio viene approvato con una delibera della metà dei membri dell’Assemblea generale.
14. Il liquidatore invita i creditori della società, ad eccezione degli azionisti, a presentare i propri crediti nell'ambito della liquidazione volontaria. La società pubblica il presente avviso due volte, a intervalli di 30 giorni, sul proprio sito web e sul sito web del Centro Nazionale delle Imprese.
15. Il curatore fallimentare non può distribuire i beni rimanenti prima della scadenza del termine di tre mesi successivo alla pubblicazione del secondo invito ai creditori a presentare i propri crediti.
16. Qualora un debito non possa essere estinto immediatamente o sia oggetto di crediti esecutivi, i beni possono essere distribuiti solo se al creditore è stata fornita un’adeguata garanzia.
17. Dopo aver soddisfatto gli obblighi nei confronti dei creditori e dei soci, il liquidatore distribuisce il patrimonio residuo agli azionisti in proporzione.
18. Dopo aver adempiuto agli obblighi della società nei confronti dei creditori e degli azionisti, il liquidatore deve presentare all’Autorità, entro 12 mesi, una relazione sulla procedura di liquidazione e una proposta relativa al proprio compenso.
19. Qualora l’Autorità non approvi la relazione, il liquidatore dovrà attenersi alla raccomandazione formulata dall’Autorità.
20. Una volta approvata la relazione del liquidatore, l’Autorità revoca la licenza concessa alla società.
21. In caso di revoca della licenza da parte dell’Autorità, il liquidatore comunica al Centro Nazionale delle Imprese il completamento della liquidazione e ne richiede la cancellazione dal registro, in conformità alla normativa vigente in materia applicabile al Centro Nazionale delle Imprese.
22. Non è possibile presentare reclami o obiezioni in merito alle attività del liquidatore una volta completata la cancellazione della società dal Registro Nazionale delle Imprese.
23. Il patrimonio del fondo pensione, amministrato da una società di gestione, non può essere oggetto di esecuzione a seguito di una procedura di liquidazione o di insolvenza della società di gestione ai sensi della legge albanese, né a fini di soddisfacimento o esecuzione di crediti nei confronti della società di gestione.
Sezione II
Liquidazione coatta della società di gestione dei fondi pensione
Articolo 164
L'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa
1. L’Autorità decide di sottoporre la società di gestione a liquidazione coatta amministrativa qualora accerti la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:
a) la società non è in grado di adempiere ai propri obblighi entro il termine previsto;
b) la società svolge o ha svolto attività in violazione della presente legge;
c) l'autorità ritiene che la cessazione dell'attività da parte della società sia la decisione più opportuna ed equa;
c) questa procedura è raccomandata come parte integrante del percorso completo di recupero e riabilitazione.
2. L'autorità incaricata di garantire la tutela degli iscritti al fondo pensione può richiedere che il fondo o i fondi siano trasferiti a un altro soggetto giuridico autorizzato come società di gestione per l'amministrazione di fondi pensione privati.
Articolo 165
La decisione sulla liquidazione coatta amministrativa
1. L'Autorità valuta la situazione e decide in merito all'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
2. L’Autorità dispone la liquidazione coatta amministrativa della società di gestione non appena giunge a una conclusione in merito alle circostanze di cui all’articolo 164 della presente legge.
3. L'autorità pubblica sul proprio sito web la decisione di sottoporre la società a liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 166
Nomina dei liquidatori
1. L’Autorità, sulla base della decisione di avviare la procedura di liquidazione, nomina due o più liquidatori incaricati di vendere e distribuire il patrimonio della società. I liquidatori sono persone fisiche capaci e idonee a svolgere i propri compiti e in possesso dell’esperienza e delle qualifiche richieste ai sensi dell’articolo 15 della presente legge.
2. La procedura di liquidazione coatta amministrativa è condotta dai liquidatori nominati dall'Autorità.
3. I liquidatori sono tenuti a rispettare gli obblighi di legge in materia di riservatezza delle informazioni previsti dalla presente legge e dalla normativa applicabile.
Articolo 167
Conseguenze della liquidazione coatta amministrativa
1. La messa in liquidazione coatta amministrativa della società di gestione comporta le seguenti conseguenze giuridiche:
a) tutti i poteri e gli obblighi della società sono trasferiti all’Autorità, la quale nomina il liquidatore incaricato di vendere e distribuire il patrimonio della società di gestione ai sensi dell’articolo 166 della presente legge;
b) la sospensione della licenza della società di gestione, che non intraprende alcuna nuova attività, ad eccezione di quelle svolte ai fini indicati alla lettera a) del presente punto;
c) la sospensione e la mancata avvio di procedimenti giudiziari e l’esecuzione coattiva nei confronti della società. Tali procedimenti non possono essere avviati né sospesi, salvo previa autorizzazione dell’Autorità e nel rispetto delle condizioni da essa stabilite.;
c) la sospensione, per un periodo di sei mesi, del diritto al risarcimento dei creditori della società;
d) non possono essere pagati interessi o altri debiti della società, ad eccezione degli importi necessari per garantire il regolare svolgimento delle operazioni di mercato, al fine di evitare il dissesto del sistema finanziario. I debiti nei confronti dei creditori vengono estinti mediante la vendita dei beni della società e in conformità con l’esercizio dei diritti necessari, come previsto dall’articolo 169 della presente legge.;
d) la cessazione di tutti i poteri e le responsabilità dell'assemblea degli azionisti e del consiglio di amministrazione della società.
2. Qualsiasi atto giuridico volto all’effettuazione di pagamenti o al trasferimento della titolarità dei beni della società è considerato nullo nei seguenti casi:
a) nei tre mesi precedenti la decisione dell'Autorità di sottoporre la società a liquidazione coatta amministrativa; oppure
b) nei 12 mesi precedenti la decisione dell'Autorità di disporre la liquidazione coatta amministrativa, che favorisca i beneficiari rispetto agli altri creditori della società;
c) al di là dei termini previsti alle lettere a) e b) del presente punto, nei casi in cui il curatore fallimentare dimostri che l’intenzione era quella di occultare il patrimonio della società ai creditori o che l’atto abbia contribuito all’insolvenza della società.
Articolo 168
I doveri e i diritti del liquidatore
Il liquidatore provvede alla gestione e alla vendita delle attività e delle passività, nonché alla distribuzione dei proventi ai creditori.
2. Il liquidatore collabora con l'Autorità e attua le istruzioni da essa impartite in merito alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.
3. Non appena nominato, il liquidatore assume il controllo della società, mettendo al sicuro i suoi beni, i registri e la contabilità. Il liquidatore ha il diritto di accedere a tutti i beni, agli uffici e ai registri della società.
4. Il liquidatore redige un inventario delle attività e delle passività della società e prepara un bilancio e una relazione illustrativa sulle voci del bilancio entro 30 giorni di calendario dall’inizio della liquidazione; tali documenti vengono presentati all’autorità competente, mentre una copia viene messa a disposizione del pubblico.
5. Il liquidatore mira a ottenere il massimo ricavo possibile dalla vendita dei beni della società, adottando le seguenti misure:
a) prosegue o sospende le operazioni finanziarie;
b) assume i funzionari, i dipendenti o i consulenti professionali necessari;
c) firma documenti per conto della società e avvia e porta avanti procedimenti legali a nome della stessa, previa approvazione dell'Autorità.
6. Il liquidatore ha il diritto di scegliere:
a) contratti di lavoro stipulati con qualsiasi persona;
b) i contratti di servizio di cui la società è parte;
c) qualsiasi altro obbligo derivante da contratti di locazione di beni immobili che la società detiene in qualità di locatario.
7. Entro un mese dalla nomina, il liquidatore dovrà procedere come segue:
a) invia tramite raccomandata a tutti gli azionisti e ai creditori, agli indirizzi riportati nei registri societari, una sintesi della natura e dell’ammontare delle presunte passività risultanti da tali registri;
b) registra i crediti avanzati e documentati dai creditori.
8. Entro un mese dall’ultima data indicata nella comunicazione inviata ai sensi del paragrafo 7 del presente articolo, in relazione alle presunte passività, il liquidatore:
a) stabilisce l'importo, se del caso, che la società deve a ciascun creditore noto;
b) prepara, ai fini della registrazione presso l’Autorità, una struttura delle presunte passività.
9. Qualsiasi creditore o azionista, che rappresenti almeno il 10% delle azioni emesse, ha il diritto di presentare opposizione alla registrazione dei debiti non garantiti presso l’Autorità entro 20 giorni dalla registrazione della struttura dei presunti debiti, ai sensi del paragrafo 8 del presente articolo. L’Autorità decide se accogliere o respingere l’opposizione entro un mese dalla data di registrazione della richiesta.
10. Qualora l’obiezione di cui al paragrafo 9 del presente articolo venga accolta, il liquidatore provvederà a modificare e, se del caso, a migliorare la struttura dei presunti debiti o delle misure proposte per il loro regolamento.
Articolo 169
Ordine di soddisfacimento dei crediti
1. Il liquidatore distribuisce il patrimonio della società estinguendo i debiti nei confronti dei creditori e degli azionisti nel seguente ordine:
a) qualsiasi creditore garantito da un bene reale, che non possa avvalersi del bene che garantisce il proprio credito a causa delle restrizioni previste dalla presente legge, fino a concorrenza dell’importo del ricavato della vendita del bene reale;
b) le spese del liquidatore e dell'autorità sostenute in relazione alla liquidazione coatta amministrativa;
c) le retribuzioni dei dipendenti della società, trattenute dal liquidatore per contribuire al regolare svolgimento della liquidazione del fondo;
c) i creditori garantiti e non garantiti, per la parte del debito che eccede il valore della garanzia;
d) azionisti.
2. Qualora l'importo disponibile per soddisfare i creditori dello stesso grado di priorità non sia sufficiente a ripagarli integralmente, essi vengono ripagati in proporzione ai rispettivi crediti.
3. Le eventuali attività residue dopo il saldo di tutte le passività presunte vengono ripartite tra gli azionisti in proporzione ai loro diritti e alla loro partecipazione al capitale.
Articolo 170
Relazione del liquidatore
1. Il liquidatore riferisce mensilmente all’Autorità in merito allo stato di avanzamento della procedura di liquidazione. Tali relazioni contengono informazioni sull’importo totale dei crediti rivendicati, sull’importo totale dei beni venduti dalla società incaricata della liquidazione e sull’importo previsto dei proventi derivanti dalla vendita dei beni.
2. Al termine della procedura di liquidazione, il liquidatore presenta una relazione finale all’Autorità.
Capitolo XVI
Misure di vigilanza
Articolo 171
Tipi di misure
L'Autorità può adottare le seguenti misure nei confronti del soggetto autorizzato:
a) raccomandazione relativa alle figure chiave e/o al personale chiave della società di gestione;
b) avvertimento;
c) misure di vigilanza;
c) nomina della società di gestione all’amministrazione provvisoria;
d) la revoca della licenza del titolare per tutte o parte delle sue attività.
Articolo 172
Raccomandazione relativa alle figure chiave e/o al personale chiave della società di gestione.
1. Qualora l’Autorità, nel corso dell’attività di vigilanza, verifica e valutazione della situazione e della posizione finanziaria della società, nonché della valutazione del rischio a cui sono o potrebbero essere esposti la società di gestione e i fondi da essa gestiti, individui punti deboli, carenze e irregolarità, che non costituiscono una violazione della presente legge o della normativa secondaria adottata per la sua attuazione, oppure quando l’Autorità ritiene necessario che la società di gestione adotti misure volte a migliorare il proprio funzionamento, la propria situazione finanziaria e a ridurre il rischio, formula una raccomandazione al personale chiave e/oo al personale chiave della società di gestione.
2. Nella raccomandazione relativa alle figure chiave e/o al personale chiave, l’Autorità descrive le carenze, le lacune, le irregolarità, nonché i rischi o i problemi individuati/valuta i rischi o i problemi a cui la società di gestione o i fondi sono o potrebbero essere esposti e fornisce indicazioni su come eliminarli, migliorare la situazione finanziaria e ridurre i rischi nelle proprie operazioni.
3. Il consiglio di amministrazione/consiglio di sorveglianza della società di gestione presenta all’Autorità un piano delle misure da adottare per eliminare le carenze, le lacune e le irregolarità, indicando i termini entro cui tali misure dovranno essere attuate, in conformità con le raccomandazioni dell’Autorità.
4. Al fine di migliorare la sua situazione finanziaria e ridurre i rischi a cui la società di gestione è o potrebbe essere esposta nel corso delle sue attività e operazioni con i fondi pensione da essa amministrati, l’Autorità esercita la vigilanza sulla società di gestione.
Articolo 173
Avviso
1. Qualora l’Autorità, nell’ambito dell’attività di vigilanza, verifica e valutazione della situazione e della posizione finanziaria della società di gestione e dei fondi da essa gestiti, nonché della valutazione dei rischi a cui la società di gestione e i fondi da essa gestiti sono esposti o potrebbero essere esposti, individui irregolarità e/o violazioni che, per loro natura e finalità, non hanno un impatto o conseguenze significative sulle attività e sulle operazioni della società di gestione, dei fondi, del mercato e/o dei partecipanti al fondo, l’Autorità emette un avvertimento nei confronti della società di gestione.
2. L’Autorità può, a seconda delle circostanze, decidere di pubblicare l’avviso o parte di esso.
3. L'avvertimento dell'Autorità può inoltre includere un ordine di porre rimedio alle irregolarità o alle violazioni riscontrate, unitamente ai termini entro i quali la società di gestione è tenuta ad agire e a comunicare all'Autorità le misure adottate.
4. Qualora la società di gestione non adotti le misure richieste nell’avviso di cui al paragrafo 3 del presente articolo, l’Autorità emette una decisione con cui ordina alla società di porre rimedio alle irregolarità o alle violazioni riscontrate. L’Autorità verifica che le irregolarità siano state debitamente sanate.
Articolo 174
Relazione sull'eliminazione delle violazioni
La società di gestione è tenuta a porre rimedio alle irregolarità e alle violazioni individuate ai sensi degli articoli 172 e 173 e a presentare all’Autorità una relazione sulle misure adottate per porvi rimedio entro il termine fissato dall’Autorità.
2. La relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere presentata dalla società di gestione all’Autorità, unitamente alla documentazione che attesti l’eliminazione delle irregolarità e delle violazioni.
3. Qualora la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo risulti incompleta o priva della documentazione attestante l’eliminazione delle irregolarità e delle violazioni, l’Autorità ordina alla società di gestione di completare la relazione entro il termine da essa stabilito.
Articolo 175
Misure di vigilanza
Al fine di prevenire, correggere o porre fine alle circostanze previste dall’articolo 176 della presente legge, ovvero agli atti che costituiscono una violazione delle disposizioni della presente legge o degli atti emanati in attuazione della stessa, l’Autorità adotta le misure di vigilanza previste nella presente sezione della legge.
Articolo 176
Circostanze relative alle misure di vigilanza
1. L’Autorità adotta le misure di vigilanza previste dall’articolo 177 della presente legge qualora ritenga che:
a) la società di gestione è insolvente, o è altamente probabile che lo diventi, nell’adempimento di tutti i propri obblighi entro i termini previsti, oppure il suo passivo supera il suo attivo;
b) la società di gestione non è in grado di soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimoniale previsti dalla presente legge;
c) la situazione attuale o modificata della società di gestione o del depositario possa compromettere in modo sostanziale i diritti dei partecipanti al fondo gestito dalla società di gestione;
c) il revisore esterno emette una relazione contenente un giudizio con riserva sul fondo pensione, sulla società di gestione e sul depositario;
d) il soggetto vigilato sia oggetto di un procedimento investigativo o giudiziario, sia stato condannato con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio o in ambito economico, o per altri reati penali relativi alle società commerciali, per l’organizzazione e la gestione di schemi fraudolenti e piramidali, schemi di prestito, per riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo;
dh) il soggetto sottoposto a supervisione è stato ritenuto responsabile di aver violato i propri obblighi professionali;
e) la società di gestione o il depositario non attuano le misure di vigilanza emanate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 177 della presente legge;
e) la società di gestione o il depositario non soddisfano costantemente i requisiti di autorizzazione;
f) la società di gestione o il depositario non rispettano la politica di investimento prevista dalla presente legge;
g) il titolare di una partecipazione rilevante, il personale chiave o un membro del personale chiave, oppure le persone chiave non soddisfano costantemente i requisiti di competenza e idoneità previsti dalla presente legge o non hanno ottenuto l'approvazione dell'Autorità;
gj) gli iscritti al fondo pensione subiscono perdite a seguito di una violazione delle disposizioni della presente legge;
h) la società di gestione del fondo o il depositario del fondo ometta di riferire all’Autorità in conformità con i requisiti della presente legge;
i) la società di gestione del fondo o il depositario del fondo abbia violato o agito in contrasto con le disposizioni della presente legge o con gli atti normativi adottati dall’Autorità ai fini della sua attuazione.
2. L’Autorità può adottare ulteriori norme integrative relative alle circostanze in cui si applicano le misure di vigilanza, nonché ai principi e ai criteri per la valutazione di tali circostanze.
Articolo 177
L'adozione di misure di vigilanza
1. Qualora l’Autorità ritenga che il soggetto autorizzato si trovi in una o più delle circostanze specificate nell’articolo 176 della presente legge, adotta nei suoi confronti una o più delle seguenti misure di vigilanza:
a) ordina la cessazione di un determinato atto o dispone l’adempimento di un determinato atto di condotta etica aziendale oppure dispone l’adempimento di un determinato atto che, a giudizio dell’Autorità, sia necessario per porre rimedio alla situazione e/oo per la prevenzione o la correzione di violazioni della presente legge e degli atti normativi adottati dall’Autorità in attuazione della stessa;
b) emana un provvedimento volto a sanare le irregolarità e le violazioni;
c) ordina al soggetto autorizzato di attuare un piano di risanamento finanziario volto a soddisfare i requisiti di adeguatezza patrimoniale;
c) impone al soggetto autorizzato di far eseguire una revisione contabile delle proprie attività finanziarie o del fondo in gestione da parte di un revisore nominato dall’Autorità, ma a spese del soggetto autorizzato o della società di gestione;
d) ordina al soggetto autorizzato di revocare l'incarico al revisore e di nominarne un altro secondo le condizioni stabilite dall'Autorità;
dh) oltre a quanto previsto al sottoparagrafo “ç” del presente punto, l’Autorità può richiedere al revisore esterno, a spese dell’ente autorizzato, di effettuare una revisione contabile separata nell’interesse dei clienti dell’ente autorizzato o dei partecipanti al fondo e di riferirne all’Autorità.;
e) ordina al soggetto autorizzato di nominare, a proprie spese, una persona approvata dall’Autorità affinché fornisca consulenza al soggetto autorizzato in merito al corretto svolgimento delle sue attività e che riferisca all’Autorità entro tre mesi dalla propria nomina;
e) ordina alla società di gestione di detenere attività in Albania, per un importo ritenuto necessario dall’Autorità, oppure di astenersi dal distribuire dividendi per un determinato periodo e per un importo specificato;
f) ordina alla società di gestione di ridurre i costi operativi, ivi compresa la fissazione di un tetto massimo per gli stipendi e le altre forme di remunerazione dei membri del consiglio di amministrazione/di sorveglianza, dell’amministratore e del personale chiave della società di gestione;
g) ordina al soggetto autorizzato di fornire ulteriori informazioni e, qualora lo ritenga necessario, l’Autorità aumenta la frequenza delle comunicazioni ed effettua le relative ispezioni in relazione a tali comunicazioni;
gj) qualora l’Autorità lo ritenga necessario, amplia la struttura e/o aumenta la frequenza delle ispezioni in loco presso la sede del titolare della licenza oppure nomina personale autorizzato a svolgere le ispezioni al fine di garantire una copertura continua;
h) dispone che l’Autorità, o un soggetto da essa designato, proceda a una valutazione di una parte o della totalità delle attività dell’ente autorizzato o del fondo pensione, a spese dell’ente autorizzato o della società di gestione;
i) ordina alla società di gestione di migliorare le proprie strategie, politiche e procedure di gestione del rischio.
j) ordina al soggetto autorizzato di licenziare o sostituire una figura chiave, un membro del personale chiave o un membro del personale di riferimento;
k) ordina alla società di gestione di sospendere l'adesione al fondo;
l) ordina al soggetto autorizzato di adottare provvedimenti nei confronti dei responsabili in caso di mancata eliminazione delle violazioni, mancata attuazione delle misure richieste, mancata presentazione di relazioni complete entro il termine previsto senza motivi giustificati, oppure qualora ostacoli in qualsiasi modo l’esercizio della vigilanza da parte dell’Autorità;
ll) ordina alla società di gestione di trasferire i contratti relativi all’amministrazione del fondo o dei fondi pensione a un’altra società di gestione autorizzata;
m) infligge all’ente autorizzato una sanzione amministrativa consistente in una multa o in una sospensione;
n) sottopone la società di gestione ad amministrazione provvisoria;
(nj) avvia la procedura di liquidazione coatta amministrativa del titolare della licenza.
2. Le misure di vigilanza imposte dall’Autorità specificano il termine entro il quale eliminare la violazione o l’irregolarità e devono essere attuate dal soggetto autorizzato entro i tempi previsti.
3. L’Autorità può adottare ulteriori norme relative all’imposizione di misure di vigilanza ai fini dell’attuazione del presente articolo.
Articolo 178
Relazione sull'attuazione delle misure di vigilanza
1. Il soggetto vigilato a cui è rivolta la misura di vigilanza deve presentare all’Autorità una relazione dettagliata in cui siano specificate le misure adottate per porre rimedio alla situazione. La relazione è presentata all’Autorità con la frequenza specificata nel provvedimento amministrativo, che può essere giornaliera o a intervalli diversi. Insieme alla relazione dettagliata, l’ente sottoposto a vigilanza presenta anche eventuali documenti o altre prove che dimostrino che le violazioni o le irregolarità in questione sono state eliminate. Se lo ritiene opportuno, l’Autorità può inoltre richiedere l’allegazione di una relazione dettagliata redatta da un revisore esterno o da un altro esperto designato, riguardante le misure adottate per porre rimedio alle circostanze o alle irregolarità in questione.
2. L’Autorità, immediatamente dopo aver ricevuto la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, verifica la correzione delle violazioni o delle irregolarità specificate nelle misure di vigilanza emanate ai sensi dell’articolo 177 della presente legge. L’Autorità, prima di adottare una decisione, può effettuare un’ulteriore ispezione delle attività del soggetto autorizzato, qualora lo ritenga necessario per verificare se le violazioni e le irregolarità siano state eliminate.
3. Qualora la relazione di cui al punto 1 del presente articolo risulti incompleta o la documentazione allegata alla stessa non attesti che le violazioni o le irregolarità siano state eliminate, l’autorità emetterà un provvedimento amministrativo nei confronti del titolare della licenza affinché completi la relazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo entro un termine specificato.
4. La mancata presentazione della relazione completa, corredata della documentazione comprovante l’eliminazione delle violazioni, entro il termine specificato al paragrafo 3 del presente articolo costituisce motivo di revoca della licenza da parte dell’Autorità.
5. L’Autorità esamina e decide in merito alla relazione relativa alla correzione delle violazioni e delle irregolarità entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della relazione e delle informazioni complete.
Articolo 179
Il potere di nominare la società di gestione quale amministratore provvisorio.
1. Qualora l’Autorità ritenga che la società di gestione del fondo non sia in grado di adempiere a tutti i propri obblighi entro i prossimi sei mesi, essa potrebbe diventare insolvente entro i prossimi sei mesi e, se l’Autorità ritiene ragionevole che vi sia la possibilità di risanare le attività della società di gestione, essa può emanare un provvedimento amministrativo che sottoponga la società ad amministrazione provvisoria ai sensi dell’articolo 171 della presente legge.
2. L’autorità comunica al soggetto autorizzato i motivi alla base delle misure proposte ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo e la durata prevista dell’amministrazione provvisoria, che non può superare i 12 mesi.
3. Qualsiasi provvedimento amministrativo emanato dall’Autorità ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo deve essere pubblicato sul sito web dell’Autorità e sul sito web del soggetto autorizzato interessato.
Articolo 180
Conseguenze della gestione provvisoria
1. Tutti i diritti e le responsabilità degli azionisti, delle figure chiave e del personale chiave della società di gestione sono sospesi durante il periodo di amministrazione provvisoria.
2. La presente sospensione ha effetto a decorrere dalla data di ricezione della notifica del provvedimento amministrativo dell'Autorità, ai sensi dell'articolo 179, comma 1, della presente legge.
Articolo 181
Compiti dell'amministratore provvisorio
1. La durata e l'ambito dei poteri dell'amministratore provvisorio sono stabiliti dall'Autorità nella decisione con cui la società di gestione viene sottoposta ad amministrazione provvisoria.
2. L’Autorità stabilisce gli onorari e le spese dell’amministratore provvisorio, nonché il loro pagamento da parte della società di gestione incaricata dell’amministrazione provvisoria.
3. L’Autorità, al momento della nomina dell’amministratore provvisorio, deve accertarsi che questi sia competente e idoneo, ai sensi dell’articolo 15 della presente legge, e che possieda le qualifiche e l’esperienza adeguate per ricoprire tale incarico. L’amministratore provvisorio deve avere almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore dell’amministrazione dei fondi.
4. Un amministratore provvisorio non può essere nominato in tale veste se:
a) L’Autorità valuta, al momento della nomina, la capacità e l’idoneità della persona a svolgere le funzioni di amministratore provvisorio;
b) sia oggetto di un provvedimento giudiziario che gli impedisca di adempiere ai propri doveri di amministratore provvisorio; oppure
c) si trovi in una situazione di conflitto di interessi con l’Autorità o con la società di gestione.
5. L’Autorità può revocare e sostituire l’amministratore provvisorio qualora ritenga che questi non sia competente e idoneo a svolgere l’amministrazione provvisoria in conformità con i requisiti della presente legge.
Articolo 182
I poteri e i doveri dell'amministratore provvisorio
1. L'amministratore provvisorio provvede alla corretta gestione della società di gestione con l'obiettivo di riportarla a una situazione finanziaria sostenibile.
2. L'amministratore provvisorio, una volta nominato, pubblica l'avviso su un quotidiano diffuso su tutto il territorio della Repubblica di Albania e sul sito web dell'Autorità.
3. La società di gestione fornisce all’amministratore provvisorio tutti i registri, i conti e qualsiasi altra documentazione, e redige per l’amministratore provvisorio e l’Autorità una relazione sulla propria situazione finanziaria.
4. L'amministratore provvisorio ha il diritto di richiedere alla società di gestione qualsiasi ulteriore informazione necessaria all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni.
5. L'amministratore provvisorio adotta tutte le misure necessarie per preservare il patrimonio della società di gestione, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) la tenuta dei registri (in formato elettronico o in altri formati) e il diritto di accesso ai locali del soggetto autorizzato o a una parte di essi;
b) garantire la disponibilità del personale chiave per lo svolgimento delle attività lavorative quotidiane;
c) la notifica a tutte le parti interessate che le autorizzazioni concesse prima della nomina dell’amministratore sono sospese e che i pagamenti per i servizi, a partire dalla data dell’amministrazione provvisoria, possono essere autorizzati solo da persone designate dall’amministratore provvisorio;
c) la sospensione della distribuzione di dividendi, bonus o qualsiasi altra forma di distribuzione del capitale sociale, con effetto dalla data dell'amministrazione provvisoria.
6. Tutte le operazioni effettuate durante il periodo di amministrazione provvisoria senza la debita autorizzazione dell'amministratore provvisorio sono nulle.
Articolo 183
Piano di risanamento aziendale
L'amministratore provvisorio, una volta nominato, svolge i seguenti compiti:
a) pianifica, ove possibile, il risanamento della società di gestione adottando almeno una delle seguenti misure:
i. la riclassificazione della qualità delle attività della società;
ii. la riclassificazione delle attività del soggetto autorizzato in attività a rischio molto basso o nullo;
iii. l’identificazione delle attività e delle passività, nonché l’adozione di misure volte a garantirne la valutazione e il regolamento;
b) elabora e presenta all’Autorità un piano aziendale per il risanamento e la riorganizzazione dell’ente autorizzato, un piano che tuteli al meglio gli interessi di tale ente, dei suoi azionisti e dei suoi creditori rispetto a una liquidazione coatta;
c) cede in tutto o in parte il patrimonio dell'entità concessionaria;
c) negozia la fusione o la cessione della società di gestione a un altro soggetto autorizzato oppure cerca di reperire capitale aggiuntivo per la società di gestione; oppure
d) qualora l'attuazione delle misure previste alle lettere da a) a c) del presente articolo non produca i risultati attesi, l'amministratore provvisorio comunica all'Autorità che non vi è altra alternativa se non quella di avviare la procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Articolo 184
Rendicontazione all'Autorità
1. L'amministratore provvisorio riferisce periodicamente all'Autorità in merito allo stato di avanzamento del processo di amministrazione provvisoria per quanto riguarda:
a) la situazione finanziaria e lo stato operativo della società durante il processo di gestione provvisoria, con cadenza almeno mensile;
b) la situazione finanziaria e lo stato operativo della società in relazione a un’eventuale risanamento entro sei mesi dalla nomina dell’amministrazione provvisoria, comprese le seguenti informazioni e dati:
i. valutare la disponibilità degli azionisti a coprire le perdite tramite un aumento di capitale o attraverso altre fonti di apporto di capitale;
ii. la possibilità di coprire le perdite residue dopo l'attuazione delle misure previste al sottoparagrafo “i” del presente punto;
iii. qualsiasi passività o spesa imprevista o contingente che incida sull’indebitamento della società di gestione;
iv. una valutazione delle possibili misure volte ad alleviare le difficoltà finanziarie e una stima dei costi necessari per l'attuazione di tali misure;
v. valutazione delle condizioni che rendono necessaria l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa.
2. Nella redazione delle relazioni, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’amministratore provvisorio si impegna a tutelare gli interessi dei partecipanti al fondo e a garantire che nessun importo corrispondente alle attività o ai contributi dei partecipanti, stanziato per il regolamento di operazioni non ancora regolate, possa essere incluso nella valutazione delle attività finanziarie disponibili della società di gestione in questione.
3. L'Autorità valuta i risultati dell'amministrazione provvisoria ogni tre mesi, a partire dalla data in cui è stata adottata la decisione di ricorrere all'amministrazione provvisoria.
4. L'autorità, sulla base delle relazioni dell'amministratore provvisorio, decide in merito alla proposta di risanamento e riorganizzazione della società di gestione o, in alternativa, all'avvio di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, e ne dà comunicazione alla società e all'amministratore provvisorio.
5. L’Autorità redige una relazione di valutazione finale sull’amministrazione provvisoria svolta dalla società amministratrice entro tre mesi dal ricevimento della relazione a conclusione dell’amministrazione provvisoria ai sensi dell’articolo 185 della presente legge.
Articolo 185
Fine dell'amministrazione provvisoria
1. L'amministrazione provvisoria cessa nei seguenti casi:
a) alla scadenza del termine indicato nella decisione dell'Autorità di sottoporre la società ad amministrazione provvisoria;
b) con decisione dell’Autorità, prima della scadenza del periodo di amministrazione provvisoria, qualora ritenga che la società in amministrazione provvisoria sia stata risanata, sulla base della relazione finale sulla valutazione dei risultati prevista dall’articolo 184 della presente legge, e qualora:
i. L'Autorità rileva che la situazione finanziaria della società è migliorata durante il periodo di amministrazione provvisoria.;
ii. la società ha adempiuto a tutti i propri obblighi;
iii. la società può proseguire la propria attività come di consueto;
c) mediante una decisione dell’Autorità volta a sottoporre la società di gestione a liquidazione coatta amministrativa.
2. La decisione emanata dall’Autorità in attuazione del paragrafo (b) del comma 1 del presente articolo deve essere corredata di un piano di risanamento dettagliato redatto dall’amministratore provvisorio, che individui le carenze nell’amministrazione e nella gestione della società e specifichi:
a) le misure correttive necessarie per migliorare la situazione;
b) un piano finanziario relativo al risanamento proposto dell'ente autorizzato.
Articolo 186
Revoca della licenza
1. L'Autorità revoca la licenza del soggetto autorizzato/registrato/riconosciuto qualora:
a) la licenza/registrazione/riconoscimento è stata concessa sulla base di informazioni false o inesatte;
b) l'ente non avvia la propria attività entro 12 mesi dalla data di concessione della licenza/registrazione/riconoscimento;
c) l’ente non ha attuato le misure di vigilanza di cui all’articolo 177 entro i termini stabiliti al comma 2 dell’articolo 177 della presente legge, oppure non ha riferito in merito alla loro correzione ai sensi dell’articolo 178 della presente legge;
c) l'ente svolge attività aggiuntive o diverse da quelle per le quali è autorizzato/registrato/riconosciuto;
d) la persona non soddisfa più i requisiti in base ai quali le era stata concessa la licenza/l’iscrizione/il riconoscimento;
d) la società di gestione non soddisfi in modo continuativo i requisiti di adeguatezza patrimoniale e i requisiti patrimoniali basati sul rischio previsti dalla presente legge per un periodo superiore a quattro mesi;
e) sono state adottate ripetutamente misure di vigilanza nei confronti dell'ente;
e) la società madre dell’entità è stata sottoposta a procedura fallimentare oppure, se si tratta di un’entità autorizzata, la sua autorizzazione è stata revocata per inosservanza delle leggi vigenti;
f) la persona sia stata condannata con sentenza definitiva per reati contro il patrimonio o in ambito economico, oppure per altri reati penali relativi alle società commerciali, che comportino l’organizzazione e la gestione di schemi di prestiti fraudolenti e piramidali ai fini del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
g) siano state avviate procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nei confronti dell’entità;
gj) l'ente non ha svolto attività commerciali regolari per un periodo superiore a sei mesi, salvo nei casi in cui abbia ottenuto l'approvazione dell'Autorità;
h) l’ente viola le disposizioni in materia di comunicazione accurata e tempestiva all’Autorità per più di due volte nell’arco di un triennio oppure ostacola l’Autorità nell’esercizio della vigilanza sulle sue attività;
i) il soggetto ha fornito all’Autorità informazioni false, inesatte o fuorvianti.
2. Qualora l’Autorità ritenga che il soggetto autorizzato o registrato abbia violato le disposizioni della presente legge o dei regolamenti adottati per la sua attuazione, può emettere un provvedimento amministrativo scritto che sospenda la licenza o la registrazione del soggetto per un periodo determinato, fino al verificarsi di un evento specifico o fino all’adempimento di determinate condizioni.
3. L'Autorità pubblica tutte le decisioni da essa adottate sul proprio sito web ufficiale, secondo le procedure e le modalità da essa stabilite per la pubblicazione degli avvisi ufficiali. Le singole decisioni vengono comunicate immediatamente alle parti interessate.
Articolo 187
Revoca parziale della licenza
In deroga alle disposizioni dell’articolo 186 della presente legge, l’Autorità può revocare la licenza rilasciata al titolare per una specifica attività qualora la licenza in suo possesso consenta lo svolgimento di più di un’attività.
Articolo 188
Procedure per la revoca della licenza o la cancellazione dal registro
1. Prima di emanare una decisione di revoca della licenza o di cancellazione dal registro, l’Autorità:
a) ne dà comunicazione per iscritto all’interessato e gli offre la possibilità di rispondere per iscritto;
b) adotta le misure necessarie per informare le altre persone che potrebbero essere interessate da tale decisione;
c) oltre a formulare l’avvertimento, impone al soggetto titolare di licenza o registrazione di porre rimedio alle violazioni o di adottare le misure connesse alla decisione di emettere un avvertimento di revoca della licenza o della registrazione entro il termine specificato nel provvedimento amministrativo. L’autorità specifica le restrizioni o le condizioni che il soggetto autorizzato o registrato è tenuto a rispettare durante il periodo da essa stabilito.
2. Qualora l’Autorità lo ritenga necessario per tutelare i soci o per salvaguardare la stabilità dei mercati finanziari, essa può emanare un provvedimento amministrativo senza seguire la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo; qualora l’Autorità abbia avviato tale procedura, indipendentemente dal fatto che il termine per la risposta scritta sia scaduto o meno.
3. Qualora l’Autorità abbia applicato la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione a una questione specifica, non potrà applicare nuovamente tale procedura qualora decida di adottare ulteriori misure in relazione a tale questione.
Articolo 189
Revoca della licenza o cancellazione dal registro in caso di violazioni ripetute.
Se il soggetto autorizzato o registrato commette violazioni ripetute della presente legge, identiche a quelle che hanno costituito il fondamento della decisione di emettere un avviso di revoca dell’autorizzazione, revoca o della registrazione ai sensi dell’articolo 186 della presente legge, oppure non rispetta le condizioni di cui all’articolo 186, paragrafo 1, lettera c), della presente legge, l’Autorità ha il diritto di revocare la licenza, il riconoscimento o la registrazione.
Articolo 190
Avviso di revoca della licenza o di cancellazione dal registro
La decisione dell'Autorità di revocare una licenza o di cancellare l'iscrizione deve essere notificata al titolare della licenza o alla persona iscritta entro 10 giorni di calendario dalla data in cui tale decisione è stata adottata.
Articolo 191
Conseguenze della revoca della licenza o della cancellazione dal registro
1. Al ricevimento della notifica di revoca della licenza o di cancellazione dal registro, il soggetto titolare della licenza o iscritto al registro è tenuto a cessare:
a) la stipula di nuovi contratti di adesione;
b) il pagamento della pensione.
2. Revoca della licenza o cancellazione dal registro:
a) non invalida un accordo, un'operazione o un atto compiuto dal soggetto in questione prima della sua revoca o sospensione;
b) non pregiudica i diritti e gli obblighi di alcuna persona derivanti dal contratto, dall'operazione o dall'atto in questione.
3. In caso di revoca della licenza, l’Autorità può, mediante comunicazione scritta, richiedere al soggetto interessato di adottare le seguenti misure:
a) non gestire il patrimonio del fondo e/o non trasferire il patrimonio o qualsiasi documento o registrazione elettronica ad esso relativa a un altro soggetto indicato nella comunicazione scritta dell’Autorità; oppure
b) consentire al soggetto in questione di compiere determinate azioni, alle condizioni specificate nella notifica dell’Autorità, come segue:
i. svolgere determinate attività commerciali indispensabili per tutelare gli interessi dei soci durante il periodo di sospensione; oppure
ii. svolgere determinate funzioni nell’ambito dell’attività commerciale, al fine di porre fine a tale attività.
4. La revoca di una licenza o la cancellazione dal registro non esonera il soggetto titolare della licenza o iscritto al registro dagli obblighi contrattuali in essere né dal rispetto dei requisiti previsti dalla presente legge.
5. La decisione di revoca della licenza o quella di cancellazione dal registro è soggetta al diritto di ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle disposizioni della normativa vigente in materia di tribunali amministrativi e di risoluzione delle controversie amministrative.
6. In caso di revoca della licenza della società di gestione del fondo, il contratto di amministrazione del fondo o dei fondi pensione deve essere trasferito a un altro soggetto autorizzato entro tre mesi dalla data di notifica della revoca; in caso contrario, il fondo sarà liquidato.
7. In caso di revoca dell'autorizzazione del depositario, il contratto di deposito deve essere trasferito a un altro soggetto autorizzato entro tre mesi dalla data di notifica della revoca; in caso contrario, il fondo deve essere liquidato.
Articolo 192
Richiesta di revoca della licenza o di cancellazione dal registro
1. Il soggetto titolare di licenza o iscritto al registro, ai sensi della presente legge, può presentare all’Autorità istanza di revoca della propria licenza o di cancellazione dal registro.
2. Il soggetto titolare di licenza o iscrizione deve presentare la richiesta di cui al paragrafo 1 del presente articolo prima di cessare le attività oggetto della licenza o dell’iscrizione. In tal caso, il soggetto autorizzato o registrato deve allegare alla richiesta di revoca un calendario che indichi le modalità con cui l’attività oggetto dell’autorizzazione o della registrazione sarà interrotta, non prima di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta. La richiesta di revoca deve inoltre essere corredata delle motivazioni della revoca, nonché di una copia della delibera dell’assemblea generale del soggetto autorizzato o della decisione dell’organo di gestione nel caso di attività transfrontaliera del soggetto registrato.
3. L’Autorità può richiedere ulteriori informazioni scritte all’ente richiedente, in particolare in merito alle modalità con cui saranno tutelati gli interessi dei partecipanti al fondo, alle modalità con cui saranno adempiuti gli obblighi nei confronti dei beneficiari e alle modalità con cui saranno risolti i reclami ancora pendenti.
4. L’Autorità può richiedere la presentazione di relazioni, i cui costi sono a carico del soggetto autorizzato o registrato, redatte da esperti legali indipendenti o da revisori indipendenti, che confermino la validità delle misure adottate per il trasferimento dei contratti e del patrimonio del fondo pensione a un altro soggetto autorizzato o registrato oppure che verifichino la corretta contabilizzazione di tale trasferimento.
Capitolo XVII
Multe e sanzioni
Articolo 193
Disposizioni generali
1. Qualsiasi violazione dolosa delle disposizioni della presente legge, qualora non costituisca un reato penale, è considerata un illecito amministrativo.
2. Oltre alle misure di vigilanza previste dalla presente legge, le infrazioni amministrative di cui agli articoli seguenti sono punibili con una sanzione pecuniaria.
3. Nel disporre un provvedimento amministrativo, l’Autorità garantisce che tale provvedimento sia:
a) efficaci e preventive; e
b) in proporzione alla gravità delle conseguenze che hanno determinato l'irrogazione del provvedimento amministrativo/della sanzione.
4. L’Autorità stabilisce l’importo della sanzione amministrativa in conformità alle disposizioni della presente legge, tenendo conto anche della natura e della portata dell’infrazione e del suo impatto sul fondo pensione privato.
5. Nel comminare una sanzione amministrativa, l’autorità applica il principio di uniformità, in base al quale commina sanzioni simili per infrazioni simili.
Articolo 194
Misure amministrative nei confronti dei soggetti autorizzati
1. L’Autorità infligge alla società di gestione misure amministrative con una sanzione pecuniaria compresa tra 500.000 (cinquecentomila) lekë e 3.000.000 (tre milioni) di lekë, nonché una sanzione pecuniaria compresa tra 1.000.000 (un milione) di lek a 1.500.000 (un milione e cinquecentomila) di lek nei confronti del depositario, qualora:
a) svolge un’attività per la quale non dispone della licenza necessaria, ai sensi della presente legge.
b) ometta di informare preventivamente l’Autorità in merito a un cambiamento del titolare di una partecipazione rilevante e/o ometta di ottenere l’approvazione dell’Autorità per tale cambiamento;
c) ometta di informare preventivamente l’Autorità in merito a un cambiamento della persona chiave o del personale chiave e/o ometta di ottenere l’approvazione dell’Autorità per tale cambiamento;
c) ometta di informare preventivamente l’Autorità di qualsiasi modifica significativa alle condizioni della licenza e/o ometta di ottenere l’approvazione dell’Autorità per tale modifica;
d) ometta di informare preventivamente l’Autorità in merito all’acquisizione di una partecipazione di controllo in un’altra società e/o ometta di ottenere l’approvazione dell’Autorità a tal fine;
dh) istituisce un fondo pensione senza presentare all’Autorità una domanda di approvazione e/o registrazione;
e) apre un ufficio di rappresentanza senza il riconoscimento dell'Autorità;
e) provoca una perdita finanziaria agli aderenti al fondo a seguito di una violazione della presente legge, per azione od omissione;
f) provochi un danno economico ai soci a causa di un’azione o di un’omissione nell’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 8, oppure nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 23 della presente legge in materia di conflitti di interesse, o di cui all’articolo 34 in materia di delega;
g) non provvede alla nomina del depositario del fondo o alla sua sostituzione entro i termini previsti;
f) non provvede alla nomina del revisore esterno del fondo o non provvede alla sua sostituzione entro i termini previsti;
h) fornisce informazioni false o inesatte nel prospetto informativo, nell’estratto conto del conto pensione dell’iscritto, nella relazione e nel bilancio annuale o intermedio del fondo pensione.
i) non adempia all’obbligo di informare il socio in conformità con quanto previsto dalla presente legge;
j) ometta di riferire all’Autorità come previsto dalla presente legge;
k) ostacola l’Autorità nell’esercizio dei suoi poteri di vigilanza ai sensi della normativa vigente che disciplina le attività dell’Autorità e della presente legge;
l) nel caso del depositario del fondo, qualora venga causata una perdita finanziaria ai partecipanti al fondo a seguito di un atto o di un’omissione che comporti l’inadempimento degli obblighi del depositario, ai sensi dell’articolo 118 della presente legge, oppure a causa di un’azione o di un’omissione volta a non ottemperare ai requisiti di cui agli articoli 120 o 122, 123 o 124 della presente legge.
ll) omette ripetutamente di presentare le relazioni richieste dall’Autorità.
2. L’Autorità infligge sanzioni amministrative comprese tra 200.000 (duecentomila) e 400.000 (quattrocento mila) lekë alla persona chiave o al personale chiave, ovvero a qualsiasi membro di quest’ultimo, responsabile delle violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3. L'Autorità impone al soggetto autorizzato di licenziare o sospendere per un determinato periodo una figura chiave, un membro del personale chiave o un suo membro responsabile di una violazione della presente legge.
Articolo 195
Ripetizione delle violazioni
Se la violazione viene ripetuta dallo stesso soggetto autorizzato o riconosciuto, l'ammenda viene raddoppiata a ogni recidiva.
Articolo 196
La sanzione pecuniaria a carico di altre persone
1. L’Autorità infligge sanzioni amministrative comprese tra 500.000 (cinquecentomila) e 1.000.000 (un milione) di lekë all’agente del fondo pensione che non rispetti i requisiti di cui al capitolo IV della presente legge.
2. L’Autorità infligge sanzioni amministrative con multe comprese tra 500.000 (cinquecentomila) lekë e 1.000.000 (un milione) di lekë a chiunque, senza essere in possesso di licenza, utilizzi denominazioni che, ai sensi delle disposizioni della presente legge, possono essere utilizzate esclusivamente da soggetti autorizzati.
Articolo 197
Misure amministrative nei confronti degli amministratori provvisori e dei liquidatori
L’Autorità impone misure amministrative con sanzioni pecuniarie comprese tra 500.000 (cinquecentomila) lekë e 1.000.000 (un milione) di lek ai confronti degli amministratori provvisori che non presentino le relazioni previste dall’articolo 184 della presente legge, o ai liquidatori che non presentino le relazioni previste dall’articolo 170 della presente legge.
Articolo 198
Misure amministrative in caso di violazione degli obblighi di riservatezza
L'Autorità adotta misure amministrative, comminando un'ammenda compresa tra 200.000 (duecentomila) e 400.000 (quattrocento mila) lekë al soggetto autorizzato, rivolta alle persone chiave o al personale chiave, in caso di violazione degli obblighi di riservatezza.
Articolo 199
Altre violazioni
Per qualsiasi altra violazione della presente legge, l’Autorità applicherà misure amministrative con una sanzione pecuniaria compresa tra 300.000 (trecentomila) e 500.000 (cinquecentomila) lek.
Articolo 200
Procedura di indagine amministrativa, notifica e ricorso
1. Nel corso dell’indagine amministrativa volta ad accertare le violazioni previste dalla presente legge, l’autorità può richiedere informazioni e chiarimenti al soggetto autorizzato e può inoltre acquisire il materiale e la documentazione necessari ai fini dell’indagine amministrativa ai sensi della presente legge.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l’Autorità fissa un termine entro il quale il titolare della licenza è tenuto a rispondere alle sue richieste di informazioni, a presentare i documenti pertinenti e a inviare osservazioni e/oo fornire le spiegazioni necessarie, in conformità con la normativa che disciplina i procedimenti amministrativi e la presente legge.
3. Al termine dell’indagine amministrativa, l’Autorità comunica per iscritto al titolare della licenza la decisione adottata entro dieci giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all’adozione di tale decisione.
4. Contro la decisione dell’Autorità, il soggetto autorizzato ha il diritto di presentare ricorso dinanzi al tribunale amministrativo, nel rispetto dei termini, delle condizioni e delle disposizioni della normativa vigente in materia di tribunali amministrativi e di risoluzione delle controversie amministrative.
5. Il ricorso dinanzi al tribunale non sospende l'esecuzione della decisione dell'Autorità.
Articolo 201
Esecuzione delle decisioni
1. Le misure amministrative previste nella presente sezione devono essere versate su un conto dedicato dell’Autorità entro 20 giorni di calendario dalla data di ricezione della notifica.
2. Qualora l’importo della sanzione amministrativa non venga pagato entro il termine stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, il soggetto autorizzato e il responsabile sono tenuti a corrispondere interessi di mora pari allo 0,011 per cento della sanzione amministrativa per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine.
Capitolo XVIII
Disposizioni transitorie
Articolo 202
La flessibilità delle società di gestione autorizzate, dei depositari e dei fondi.
1. La licenza o l’autorizzazione rilasciata dall’Autorità a una società di gestione, a un fondo pensione volontario o al depositario di un fondo pensione volontario rimane valida anche dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. La società di gestione, il fondo pensione e il depositario autorizzato/approvato, in applicazione della legge n. 10 197, del 10 dicembre 2009, “Sui fondi pensione volontari”, sono tenuti, entro 18 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le proprie attività ai requisiti della stessa.
3. Le disposizioni relative all'esercizio delle attività transfrontaliere entrano in vigore alla data di adesione dell'Albania all'Unione europea.
4. Qualsiasi nuova domanda di autorizzazione presentata dalla società di gestione del fondo o dal depositario a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge dovrà soddisfare e rispettare i requisiti previsti dalla presente legge.
5. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni nuova domanda di autorizzazione di un fondo pensione privato dovrà essere conforme ai requisiti della presente legge e rispettarli.
Articolo 203
Disposizione transitoria
Il promotore o il datore di lavoro, che alla data di entrata in vigore della presente legge versa i contributi per i propri dipendenti a favore dei fondi pensione volontari, Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il promotore o il datore di lavoro che, a tale data, versa contributi per i propri dipendenti a fondi pensione volontari può decidere di recedere dal fondo a partecipazione aperta e costituire un fondo pensione a partecipazione chiusa presso la stessa società di gestione o presso un’altra società di gestione. Per tutti gli iscritti che, entro tale termine, effettuano il trasferimento dal fondo a partecipazione aperta a quello a partecipazione chiusa, la società di gestione non applica alcuna commissione di trasferimento.
Capitolo XIX
Disposizioni finali
Articolo 204
Atti regolamentari
1. L'Autorità adotterà la normativa di attuazione della presente legge entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.
2. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di attuazione della presente legge, si applicano i regolamenti di attuazione emanati ai sensi della Legge n. 10 197 del 10 dicembre 2009, “Sui fondi pensione volontari”, si applicano nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge.
Articolo 205
Eccezioni
Le disposizioni della presente legge non si applicano alla vigilanza e all’amministrazione del fondo pensione istituito ai sensi della legge sulla Banca d’Albania. La Banca d’Albania provvede alla registrazione del fondo pensione presso l’Autorità e comunica il numero degli iscritti, il valore delle attività e il valore del patrimonio netto del fondo pensione da essa amministrato.
Articolo 206
Annullamenti
Con l'entrata in vigore della presente legge, è abrogata la legge n. 10.197 del 10 dicembre 2009 “sui fondi pensione volontari”.
Articolo 207
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Approvato il 21 settembre 2023
Proclamato con decreto n. 288, del 16 ottobre 2023, del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj.
[1] La presente legge attua parzialmente la direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (IORP II), Numero CELEX 32016L2341, Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie L, n. 354, 23 dicembre 2016, pagg. 37–85.
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Fonte: Gazzetta Ufficiale.

