- Nel novembre 2019, dei circa 55.000 contribuenti tenuti a dichiarare i propri conti bancari, circa 52.000 lo hanno fatto tramite e-Filing e circa 3.000 tramite il modulo “My Affairs”. oppure tramite lettera indirizzata alle Direzioni regionali delle imposte.
- L'Amministrazione fiscale ha confermato che entrambe le modalità di presentazione, elettronica e cartacea, sono riconosciute come ugualmente valide e che non verrà applicata alcuna sanzione senza aver prima verificato ogni modalità di presentazione conforme alla legge.
- Questo precedente rimane utile ancora oggi come principio: quando un contribuente ha adempiuto al proprio obbligo, ma in modo non conforme alle norme, l’autorità fiscale provvede a verificarlo prima di applicare una sanzione.
- I dettagli tecnici (i nomi esatti dei moduli, i canali accettati) potrebbero essere cambiati dal 2019, pertanto per conoscere la procedura specifica attualmente in vigore è opportuno consultare oggi stesso il portale e-Filing.
L“8 novembre 2019, la Direzione Generale delle Imposte ha annunciato il completamento del primo ciclo relativo all'obbligo di apertura e dichiarazione dei conti bancari aziendali. Dei circa 55.000 contribuenti tenuti ad adempiere, circa 52.000 avevano presentato la dichiarazione tramite il portale e-Filing, mentre circa 3.000 lo avevano fatto tramite il modulo ”My Affairs». oppure presentando le informazioni per iscritto, di persona, presso le Direzioni regionali delle imposte.
Dal nostro lavoro quotidiano emerge che le imprese spesso si preoccupano quando si rendono conto di aver adempiuto a un obbligo di rendicontazione in modo leggermente diverso da quanto previsto, pensando automaticamente di essere a rischio di sanzioni. Il caso del 2019 dimostra che l’amministrazione fiscale ha già riconosciuto in passato il principio opposto: la verifica del semplice atto di presentazione della dichiarazione ha la precedenza su qualsiasi sanzione.
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Come si è concluso il primo ciclo di dichiarazioni, in cifre
Due strade che l’amministrazione conosce bene entrambe
L'obbligo si applicava agli operatori registrati ai fini IVA, alle persone giuridiche indipendentemente dal fatturato e alle organizzazioni senza scopo di lucro. La stragrande maggioranza ha adempiuto all’obbligo per via elettronica, ma l’amministrazione ha comunque accettato come valide anche le dichiarazioni presentate per iscritto o tramite il modulo alternativo, senza considerare tali contribuenti come inadempienti.
Le sanzioni previste e la verifica preventiva
La legge n. 31/2019, che ha integrato la legge n. 9920/2008 “sulle procedure fiscali”, ha previsto sanzioni in caso di inadempimento dell’obbligo. L’amministrazione ha tuttavia chiarito che, prima di irrogare qualsiasi sanzione, avrebbe verificato se il contribuente avesse adempiuto all’obbligo con uno qualsiasi dei mezzi previsti dalla legge, non solo attraverso il canale elettronico principale.
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
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Il principio rimane lo stesso, anche se i dettagli tecnici cambiano.
Il nome specifico del modulo “My Issues” o le modalità esatte di presentazione tramite lettera potrebbero essere cambiate dal 2019, ma il principio illustrato da questo caso rimane valido: se avete adempiuto a un obbligo fiscale ma attraverso un canale non standard, vale la pena documentarlo e comunicarlo chiaramente, piuttosto che dare per scontata automaticamente l’applicazione di una sanzione.
Come gestiamo la questione con i nostri clienti
Quando un cliente presenta una dichiarazione dei redditi tramite un canale diverso da quello standard, conserviamo sempre la documentazione che attesta la data e le modalità di presentazione, in modo che, qualora l’autorità fiscale sollevasse eventuali dubbi, la nostra risposta sia immediata e supportata da prove.
Domande frequenti
Il modulo “I miei problemi” esiste ancora?
Non possiamo confermarlo senza verificare l'interfaccia attuale dell'e-Filing. I nomi dei moduli cambiano nel tempo, quindi per conoscere i canali esatti attualmente accettati, si prega di consultare il portale aggiornato.
Cosa succede se oggi ho dichiarato un obbligo per iscritto, e non per via elettronica?
Conserva la ricevuta di consegna e rivolgiti alla tua amministrazione o al tuo commercialista affinché la tua dichiarazione sia riconosciuta come valida, anche se oggi il canale principale previsto è quello elettronico.
Dove posso trovare le norme vigenti relative ai conti correnti aziendali?
Nelle nostre guide riportate nei link sopra, relative alla presentazione elettronica delle dichiarazioni e alle attuali esenzioni dall'obbligo.

