PROGETTO DI LEGGE
N. _____, Data ____.____.2022
“Per
Alcune integrazioni e modifiche alla legge n. 9920 del 19 maggio 2008 ‘Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania’, e successive modifiche.”
Ai sensi degli articoli 78, 83, paragrafo 1, e 155 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei ministri, l'Assemblea della Repubblica di Albania,
Impostalo:
Articolo 1
All'articolo 5 “Definizioni” sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
All'articolo 5, le lettere g), h) e j) sono modificate come segue:
g) per “contribuente” si intende qualsiasi persona che:
- soggette a imposta ai sensi della normativa fiscale applicabile, come indicato al paragrafo 2, lettere da "a" a "dh", dell'articolo 4 della presente legge;
- fatte salve le imposte, i dazi e le tasse locali di cui al paragrafo 3 dell'articolo 4 della presente legge;
- previo versamento dei contributi previdenziali e assistenziali in conformità alla normativa vigente in materia;
- agente incaricato della ritenuta alla fonte nei casi previsti dalla presente legge o da altre norme fiscali.
“" h) Per "persona collegata" si intende qualsiasi persona che sia collegata a un'altra persona in un rapporto che influisca, direttamente o indirettamente, sulla determinazione della base imponibile, sia attraverso la gestione, il controllo o la proprietà. In generale, due persone sono collegate se una o entrambe possono agire in conformità con le istruzioni, le richieste, i suggerimenti o i desideri dell’altra persona o di una terza persona.
Sono considerate persone collegate le seguenti persone:
- Marito e moglie, predecessore e successore, tra loro o l'uno con l'altro.
- Un'unità economica in cui ogni persona detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50% dei diritti di voto o di gestione, dei diritti di distribuzione dei dividendi o dei diritti sul capitale.
- Due o più entità economiche in cui un'altra persona detiene o possiede almeno il 50% dei diritti di voto o di gestione, dei diritti alla distribuzione dei dividendi o dei diritti sul capitale in entrambe le entità economiche.
Qualora si applichino le sottosezioni (ii) o (iii) di cui sopra, la titolarità attribuita a una persona da parte di una persona collegata non può essere attribuita a un'altra persona collegata. Due persone non devono essere considerate collegate per il solo fatto che una di esse è considerata dipendente o cliente dell’altra, o che entrambe sono considerate dipendenti o clienti di una terza parte, a meno che tale rapporto non influisca, direttamente o indirettamente, sulla determinazione della base imponibile.”
(j) Per “commerciante ambulante” si intende un contribuente che vende beni o presta servizi al pubblico senza disporre di una sede fissa, operando invece da un'unica unità commerciale mobile, oppure che è autorizzato a svolgere la propria attività in spazi pubblici autorizzati dagli enti locali competenti per l'amministrazione del territorio, e che, ai fini del pagamento delle imposte e dei contributi, è registrato come contribuente ambulante presso l’Amministrazione fiscale."”
“"(k) per “persona” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica;"
(l) per “persona fisica” si intende qualsiasi individuo, lavoratore autonomo o commerciante. Sono inclusi i dipendenti, i lavoratori autonomi, gli imprenditori individuali, nonché qualsiasi altra persona fisica che percepisca redditi da qualsiasi fonte, redditi derivanti da eredità o donazioni, o vincite al gioco d'azzardo;
(m) per “entità” si intende: (i) qualsiasi società o struttura di organizzazioni, sia di tipo societario che non societario (indipendentemente dalla forma) a scopo di lucro o senza scopo di lucro, (ii) organizzazioni a scopo di lucro e senza scopo di lucro, (iii) qualsiasi forma di "trust" straniero o struttura simile, (iv) qualsiasi forma di società di persone o entità di tipo personale, (v) qualsiasi forma di joint venture, (vi) qualsiasi forma di società di gestione del capitale o del patrimonio, (vii) qualsiasi forma di società ai sensi del codice civile o del diritto delle società commerciali, (viii) società di persone passive o "inattive";
(n) per “lavoratore autonomo” si intende qualsiasi persona fisica che presti servizi di qualsiasi tipo o svolga altre attività professionali, diverse dalle attività commerciali;
(o) “operatore di mercato” indica qualsiasi persona fisica che svolga attività commerciali.”
Articolo 2
L'articolo 8, intitolato “Contribuenti residenti e non residenti”, è modificato come segue:
“I termini "residente" e "non residente" hanno lo stesso significato attribuito loro nella legge sull'imposta sul reddito.”
Articolo 3
L'articolo 15, intitolato “Uffici fiscali degli enti locali”, è modificato come segue:;
“Gli uffici fiscali degli enti locali si occupano dell'applicazione della normativa in materia di fiscalità locale e della gestione delle imposte locali, degli obblighi fiscali e dei pagamenti pubblici a livello locale.”
Articolo 4
All'articolo 16, intitolato “Struttura dell'Amministrazione fiscale centrale”, il paragrafo 3 è modificato come segue:
“3. L'amministrazione fiscale centrale è organizzata in direzioni e altre unità in base alle seguenti funzioni:
a) funzioni di base e operative, che comprendono:
i) assistenza ai contribuenti, registrazione e formazione;
ii) gestione dei rischi, controllo dei contribuenti; contabilità e statistica;
iii) riscossione dei crediti fiscali insoluti/applicazione di misure coercitive;
iv) accertamento fiscale; verifica in loco;
v) indagini interne anticorruzione, revisione interna.
b) funzioni di supporto, che comprendono: finanza e bilancio, rimborsi fiscali, servizi tecnici e legali, servizi di supporto, risorse umane, relazioni esterne e gestione dei progetti, processi aziendali.”
Articolo 5
L'articolo 39, "Registro delle persone fisiche", è modificato come segue:
1. L'amministrazione fiscale tiene un registro separato delle persone fisiche, basato sui dati dell'anagrafe, che hanno raggiunto la piena capacità giuridica, ai fini della dichiarazione dei redditi da lavoro dipendente da loro percepiti.
2. Come codice fiscale per i contribuenti persone fisiche viene utilizzato il codice di identificazione personale rilasciato dall'anagrafe in conformità con la normativa vigente.
3. La Direzione dell'Anagrafe comunica immediatamente all'amministrazione fiscale qualsiasi modifica o aggiornamento dei dati delle persone fisiche.
4. Le persone che hanno l'obbligo di legge di presentare la dichiarazione dei redditi annuale e che non lo fanno ricevono una comunicazione dall'amministrazione fiscale volta a incoraggiare l'autocontrollo.
5. Qualora il soggetto non adempia all'obbligo di cui al paragrafo 4, la direzione regionale competente ha il diritto di procedere alla determinazione dei relativi debiti fiscali e di procedere alla registrazione del soggetto.
Articolo 6
All'articolo 57, intitolato “Documentazione e tenuta dei registri a fini fiscali”, il paragrafo 1 è modificato come segue:
1. Il contribuente è tenuto a tenere la contabilità in conformità alle disposizioni vigenti della normativa in materia di contabilità e bilancio, nonché alle norme emanate per la sua applicazione.“
Articolo 7
Dopo l'articolo 59 sono inseriti i seguenti articoli 59/1 e 59/2:
“Articolo 59, paragrafo 1
L'obbligo di versare il denaro (banconote e monete) sul conto corrente.
1. Il contribuente che emette una fattura è tenuto a depositare sul proprio conto bancario o su un conto detenuto presso altri istituti finanziari non bancari autorizzati ad accettare depositi ai sensi della normativa vigente, i fondi (banconote e monete) incassati nel corso della giornata a titolo di fornitura di beni o servizi che superino il limite massimo di contante, il contante (banconote e monete) incassato durante la giornata per la fornitura di beni o servizi, che superi il limite massimo di contante in cassa ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 2, della presente legge, il giorno lavorativo successivo al superamento del limite.
2. Il contribuente che emette una fattura e i cui conti bancari sono stati bloccati Un'azienda inadempiente per mancato pagamento dei propri debiti non può effettuare pagamenti in contanti né detenere contanti in cassa, ma deve versare tali fondi sul conto corrente bancario destinato alle normali operazioni commerciali immediatamente o entro il giorno lavorativo successivo.
Articolo 59, paragrafo 2
Il limite dell'arca
1. Il contribuente che emette una fattura, salvo nei casi previsti dal comma 2 dell'articolo 59, paragrafo 1, della presente legge, può detenere contanti (banconote e monete) nel proprio registratore di cassa all'inizio di ogni giornata lavorativa fino al limite massimo di cassa. L'importo in contanti è la somma iniziale di denaro (banconote e monete) che il contribuente può detenere nel proprio registratore di cassa all'inizio della giornata lavorativa o di ogni turno dell'operatore. L'importo massimo di contante è determinato dal contribuente che emette la fattura, in modo autonomo, mediante un atto interno, in base alle esigenze e ai requisiti di sicurezza, ma non può superare il limite massimo stabilito al paragrafo 2 del presente articolo.
2. Il criterio per determinare l'importo massimo di liquidità del contribuente, che emette una fattura, dipende dalle dimensioni del contribuente che emette la fattura, in conformità con la normativa fiscale. In base a questo criterio, il contribuente che emette la fattura può fissare l'importo massimo di contanti in cassa come segue:
a) i contribuenti con un fatturato annuo nell'ultimo anno pari o inferiore a 2 milioni di lekë, fino a 55.000 lekë;
b) i contribuenti con un fatturato annuo nell'ultimo anno compreso tra 2 milioni e 10 milioni di lekë, fino a un massimo di 250.000 lekë;
c) i contribuenti con un fatturato annuo nell'anno precedente superiore a 10 milioni di lekë, fino a un massimo di 500.000 lekë o al 2% del fatturato annuo dell'anno precedente, a seconda di quale dei due importi sia maggiore.
Qualora un contribuente avvii l'attività nel corso dell'anno solare, il limite di liquidità corrisponde all'importo indicato ai paragrafi (a), (b) e (c) del presente punto, con riferimento al fatturato previsto fino alla fine dell'anno.
3. Il limite massimo di contanti è fissato per il contribuente emittente le fatture nel suo complesso e, entro tale limite, il contribuente emittente le fatture può stabilire l'importo massimo di contanti da tenere in cassa per ciascuna unità organizzativa o sede di attività.
4. Il limite massimo di contanti in cassa, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non si applica alle banche e agli altri istituti finanziari non bancari.
5. Il contribuente che emette una fattura e che effettua operazioni di cambio valuta, in deroga a quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, può fissare il limite massimo di pagamento in contanti a un importo non superiore a 1.700.000 lekë.
6. Il contribuente che emette una fattura è tenuto, all’inizio di ogni giornata lavorativa e prima di emettere la prima fattura, a trasmettere tramite il collegamento elettronico (via Internet) istituito con l’amministrazione fiscale centrale, che utilizza per attuare la procedura di fiscalizzazione, al fine di trasmettere le informazioni relative al saldo iniziale di cassa nel registratore di cassa per ciascun dispositivo di fatturazione elettronica. Il contribuente deve inoltre comunicare, con le stesse modalità, qualsiasi variazione dell’importo in contanti nel registratore di cassa durante la giornata lavorativa."”
Articolo 8
All'articolo 61, intitolato “Obbligo di informazione dei terzi”, il paragrafo 3 è modificato come segue:
“3. Il ministro competente in materia di finanze stabilisce con direttiva:
a) le modalità, i tempi e la forma con cui i soggetti terzi sono tenuti a trasmettere le informazioni all'amministrazione fiscale, nonché il contenuto di tali informazioni;
b) le informazioni specificate che i terzi sono tenuti a trasmettere per via elettronica, con cadenza periodica, secondo un formato standardizzato e utilizzando tecnologie adeguate;
c) le categorie specifiche di soggetti tenuti a fornire automaticamente informazioni relative alle loro operazioni finanziarie con i contribuenti e/o i dati in loro possesso riguardanti i contribuenti, nonché i termini e le condizioni per la comunicazione di tali informazioni.”
Articolo 9
L'articolo 62, intitolato “Soggetti tenuti a fornire informazioni”, è modificato come segue:
“1. L'amministrazione fiscale può richiedere a chiunque le informazioni necessarie all'applicazione della normativa fiscale vigente, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le seguenti:
a. qualsiasi entità, comprese le informazioni relative a:
i. dividendi distribuiti agli azionisti o ai soci;
ii. le persone con cui la persona giuridica ha effettuato operazioni finanziarie o commerciali;
iii. pagamenti effettuati ai subappaltatori;
iv. debitori e creditori;
b. banche e istituti finanziari, comprese le informazioni relative a:
i. le coordinate bancarie e i saldi di apertura e di chiusura di tali conti nell'ambito di un esercizio fiscale;
ii. pagamenti di interessi;
iii. altri beni che detengono a nome di una persona;
iv. qualsiasi altra operazione finanziaria necessaria ai fini del controllo e della determinazione dell'imposta dovuta;
c. società di intermediazione o gestori di fondi di investimento, comprese le operazioni su titoli o i conti di gestione patrimoniale/di portafoglio;
d. fondi pensione, in relazione ai piani pensionistici privati;
e le agenzie immobiliari, in relazione alle transazioni dei loro clienti;
f. notai per l'autenticazione di atti relativi alla compravendita di beni immobili o mobili, o di contratti di prestazione di servizi;
g. soggetti residenti e non residenti, per i pagamenti effettuati a persone non residenti;
h. le istituzioni statali e i dipendenti della pubblica amministrazione;
i. qualsiasi persona che intrattenga rapporti finanziari o commerciali con un contribuente;
j. donatori, organizzazioni internazionali, organizzazioni senza scopo di lucro, nazionali o estere, in relazione ai pagamenti effettuati ai contribuenti per la fornitura di beni e servizi;
ad esempio, mercati elettronici, interfacce elettroniche e piattaforme digitali in relazione a fornitori, utenti e alle loro transazioni;
1. banche dati e registri pubblici e privati, tra cui il catasto, il registro dei titolari effettivi, il registro elettronico dei conti bancari e il Centro nazionale di registrazione, per quanto riguarda i dati dei contribuenti in essi contenuti.
Articolo 10
All'articolo 70, intitolato “Diritto di emettere l'avviso di accertamento fiscale”, i commi 1 e 3 sono modificati come segue:
“1) Le Direzioni regionali delle imposte, o altre strutture autorizzate nell'ambito della Direzione generale delle imposte che possano svolgere le stesse funzioni, sono autorizzate a emettere un avviso di accertamento fiscale nei confronti dei contribuenti registrati presso l'amministrazione fiscale centrale, comprese le persone giuridiche, le imprese individuali, i lavoratori autonomi, persone fisiche tenute a dichiarare il reddito individuale nei casi in cui siano state sottoposte a verifica da parte degli organi competenti secondo le procedure di cui al capitolo X della presente legge, nonché qualsiasi altra persona tenuta a dichiarare e/o pagare imposte o dazi ai sensi della legislazione della Repubblica di Albania.
3) Gli uffici competenti in materia di imposte e tasse degli enti locali emettono avvisi di accertamento per le diverse categorie di debiti e contribuenti, in conformità con la normativa sulle imposte e le tasse locali.”
Articolo 11
L'articolo 71, comma 2, "Ricorso a metodi di valutazione alternativi nei casi di azioni volte all'elusione fiscale e all'abuso dei principi del diritto tributario", è modificato come segue:
“1. Nel calcolo del reddito imponibile e dell'utile, l'Amministrazione fiscale può non tenere conto di qualsiasi accordo o serie di accordi tra contribuenti il cui scopo principale, o uno degli scopi principali, sia quello di ottenere vantaggi fiscali. Ai fini fiscali, tali accordi sono trattati in riferimento alla loro sostanza economica.
2. Ai fini del paragrafo 1, per “accordo” o ”serie di accordi» si intende qualsiasi transazione, atto, operazione, intesa, concessione, intesa informale, promessa, impegno o evento. Un accordo può consistere in più di un atto o in una parte di un atto.
3. Per stabilire se un'operazione o una serie di operazioni sia priva di sostanza economica, l'Amministrazione fiscale verifica se sussista una o più delle seguenti situazioni:
a) la qualificazione giuridica delle singole fasi che compongono un accordo non corrisponde alla sostanza giuridica dell'accordo nel suo complesso;
b) l'accordo o la serie di accordi viene attuato in modo non conforme alle normali pratiche commerciali;
c) l'accordo o la serie di accordi comprendono elementi che hanno l'effetto di compensarsi o annullarsi a vicenda;
d) le operazioni correlate hanno carattere ricorrente;
e) l'accordo o la serie di accordi comporti un vantaggio fiscale significativo, ma ciò non si rifletta nei rischi aziendali o nel flusso di cassa del contribuente;
f) Il margine ante imposte previsto è significativo rispetto all'ammontare del beneficio fiscale previsto.
4. Ai fini del paragrafo 1, l’oggetto di un accordo o di una serie di accordi è quello di eludere l’imposta quando, indipendentemente dall’intenzione soggettiva del contribuente, tale oggetto è contrario all’oggetto, alla logica e alla finalità delle disposizioni fiscali che sarebbero altrimenti applicabili.
5. Ai fini del paragrafo 1, un determinato obiettivo è considerato fondamentale quando qualsiasi altro obiettivo attribuito, o che possa essere attribuito, all'accordo o alla serie di accordi appare irrilevante, tenuto conto di tutte le circostanze del caso.
6. Per stabilire se un accordo o una serie di accordi abbia comportato un vantaggio fiscale ai sensi del paragrafo 1, l'Amministrazione fiscale confronta l'importo dell'imposta che il contribuente è tenuto a pagare, tenendo conto dell'accordo, con l’importo che lo stesso contribuente sarebbe tenuto a pagare nelle stesse circostanze in assenza di tale accordo.
7. Ai fini del presente articolo, l'onere della prova spetta all'amministrazione fiscale.”
Articolo 12
All'articolo 80, intitolato “Controllo fiscale”, il paragrafo 5 è modificato come segue:
“5. Per le verifiche fiscali condotte dall'amministrazione fiscale centrale, la competenza di avviare la verifica spetta alla Direzione regionale delle imposte o ad altre unità della Direzione generale delle imposte con funzioni equivalenti. Per le verifiche effettuate dalle strutture di controllo all'interno della Direzione Generale, la competenza per l'avvio della verifica fiscale spetta al capo dell'istituzione o al suo delegato. Per le verifiche condotte dall'amministrazione fiscale locale, l'unità fiscale dell'amministrazione locale ha la competenza per l'avvio della verifica fiscale.”
Articolo 13
All'articolo 83, intitolato “Verbale di verifica fiscale”, il paragrafo 3 è modificato come segue:
“3. Una copia della relazione di verifica viene trasmessa al direttore della Direzione regionale delle imposte per l'approvazione, mentre una copia della relazione viene notificata al contribuente. Per le verifiche svolte dalle strutture della Direzione generale, la relazione di verifica viene approvata dal responsabile dell'istituzione o dal suo delegato.”
Articolo 14
All'articolo 84, intitolato “Relazione finale di verifica fiscale”, il paragrafo 3 è modificato come segue:
“3. Una copia del verbale finale di verifica fiscale e dell'eventuale importo accertato deve essere inviata per posta al contribuente, mentre una copia deve essere trasmessa alla Direzione delle verifiche fiscali che ha effettuato la verifica.”
Articolo 15
All'articolo 89, “Avviso e richiesta di pagamento”, al paragrafo 2, è aggiunta la seguente frase:
“Il trasferimento di somme di denaro dal conto del contribuente, nonché la vendita o il trasferimento dei beni o del capitale della società, nel caso in questione, devono essere effettuati esclusivamente in collaborazione con l'amministrazione fiscale.
Articolo 16
All'articolo 101, “Obbligo di comparire”, il paragrafo 3 è modificato come segue:
“3. L'amministrazione fiscale emette una richiesta scritta di informazioni, autorizzata dal responsabile della struttura fiscale competente, per le ispezioni svolte dalle strutture di controllo fiscale dell'amministrazione fiscale centrale o dal responsabile dell'unità fiscale dell'amministrazione locale, una richiesta contenente le seguenti informazioni:
- l'identificazione dell'autorità fiscale centrale o locale che ha emesso la richiesta di citazione;
- il nome e il codice fiscale della persona citata in giudizio;
- il luogo, la data e l'ora dell'udienza;
- l'oggetto della convocazione e la qualifica della persona convocata (contribuente, terzo o perito); e
- un elenco di libri e dati specifici, oltre ad altra documentazione che la persona deve presentare.”
Articolo 17
All'articolo 103, "Procedure per la dichiarazione di irrecuperabilità del credito d'imposta", Il punto 5 è stato eliminato.
Articolo 18
All'articolo 105, intitolato “Struttura e funzioni delle unità di indagine fiscale”, è apportata la seguente modifica:
Al punto 1, la frase «… “e attuazione.
Al punto 2 il contenuto cambia come segue:
“2. La funzione principale delle strutture di indagine fiscale è:
a) la raccolta e l'analisi delle informazioni fiscali;
b) accertamento fiscale;"”
Al punto 6, la frase "‘e i direttori delle indagini fiscali presso le direzioni regionali delle imposte.’
Articolo 19
Dopo il comma 2 dell'articolo 105 è inserito il comma 3 dell'articolo 105. “Struttura e funzioni della Direzione per la verifica e il coordinamento sul campo” con il seguente contenuto:
“Articolo 105, paragrafo 3
“Struttura e funzioni della Direzione per la verifica e il coordinamento sul campo”
- Le strutture di verifica e coordinamento sul campo sono unità operative specializzate nell'ambito dell'amministrazione fiscale centrale.;
- La funzione principale delle strutture di verifica e coordinamento sul campo è:
- l'applicazione di misure coercitive;
Articolo 20
L'articolo 112 “Mancato adempimento dell'obbligo di registrazione” è modificato come segue:
“Oltre alle sanzioni amministrative previste da altre leggi, l'inadempimento dell'obbligo di registrazione o di aggiornamento dei dati è punibile, per ogni violazione, con una sanzione pecuniaria di 10.000 lekë per le persone fisiche e di 15.000 lekë per le persone giuridiche.”
Articolo 21
All'articolo 113 “Mancata dichiarazione entro il termine”, dopo la lettera b) si aggiunge la lettera c) con il seguente testo:
“c) 3.000 lekë per i contribuenti persone fisiche”
Articolo 22
L'articolo 114, paragrafo 1, è modificato come segue:
“Articolo 114, paragrafo 1
“Mancato pagamento delle rate dell'imposta sui profitti delle imprese e su Reddito personale”
“Il mancato pagamento entro i termini previsti delle rate relative all'imposta preliminare sul reddito delle società e all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività commerciali e lavorative autonome, ai sensi di legge "Per l'imposta sul reddito, viene inflitta una sanzione pari al 10 per cento dell'importo della rata dovuta, maggiorata degli interessi di mora calcolati per i giorni di ritardo, senza tuttavia superare i 365 giorni."“
Articolo 23
L'articolo 118, intitolato “Mancata tenuta di libri contabili, registri e documentazione accurati”, è modificato come segue:
“Il contribuente che ometta di tenere i registri e la documentazione fiscale richiesti dalla presente legge è passibile di una sanzione di 10.000 lekë, per ogni violazione, qualora si tratti di una persona fisica che esercita un'attività economica commerciale o come lavoratore autonomo, e di 50.000 lekë se si tratta di una persona giuridica.”
Articolo 24
L'articolo 119, “Mancata dichiarazione dei lavoratori dipendenti e occultamento delle retribuzioni”, comma 3, è modificato come segue:
“3. Qualora dalla verifica e dall'ispezione emerga che il contribuente abbia occultato e omesso di dichiarare l'esatto importo dello stipendio percepito dal datore di lavoro, a seguito del rapporto di lavoro, il datore di lavoro, oltre all’obbligo di versare l’importo corretto del debito fiscale e dei contributi per quel dipendente, calcolato per l’intero periodo durante il quale è stata accertata la violazione, è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie:
200 % di contributi obbligatori e contributi calcolati per i contribuenti persone giuridiche.
100 % di contributi obbligatori per tutti gli altri contribuenti.”
Articolo 25
L'articolo 121 “Merci non accompagnate da documenti fiscali” è modificato come segue:
“1. Ai contribuenti che detengono, utilizzano o trasportano merci senza i relativi documenti fiscali, in conformità con le disposizioni della presente legge e della normativa vigente in materia di fatturazione e di sistema di monitoraggio del fatturato, si applicano le seguenti sanzioni:
a) i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività commerciale o autonoma che non sono registrati ai fini IVA, nonché altri contribuenti, sono soggetti a una sanzione di 25.000 lekë;
b) i contribuenti registrati soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività commerciale o autonoma e all'IVA sono puniti con una sanzione di 50.000 lekë, che non può comunque essere inferiore all'importo dell'IVA evasa.;
c) ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società viene inflitta una sanzione di 750.000 lekë, che non può comunque essere inferiore all'importo dell'IVA evasa.;
d) Chiunque svolga attività commerciali senza essere in possesso della registrazione di cui all'articolo 41 della presente legge è punito con una sanzione pecuniaria di 50.000 lek.
2. L'autorità fiscale determina l'importo dell'IVA dovuta al momento dell'accertamento dell'infrazione, valutando le merci rinvenute prive di fattura al prezzo di mercato.
3. Per le violazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in caso di recidiva, l'amministrazione fiscale, oltre alle sanzioni previste al paragrafo 1, avvia un procedimento penale nei confronti del contribuente ai sensi delle disposizioni degli articoli 116 e 131 della presente legge.”
Articolo 26
All'articolo 123, intitolato “Reati relativi alla mancata emissione di fatture e di note di accompagnamento”, il paragrafo 3, lettera a), è modificato come segue:
“a) una sanzione di 50.000 lekë per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività imprenditoriali o da lavoro autonomo; 100.000 lekë per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività imprenditoriali o da lavoro autonomo con IVA; 1.500.000 lekë per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società."”
Articolo 27
All'articolo 124, intitolato “Violazioni nella procedura di fiscalizzazione delle fatture e nel sistema di monitoraggio del fatturato”, alle lettere a), b) e c) del comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:
“a) I contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche per redditi derivanti da attività commerciale o da lavoro autonomo, ma non registrati ai fini IVA, nonché gli altri contribuenti, sono soggetti a una sanzione di 25.000 lekë.
b) i contribuenti registrati soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività commerciale o autonoma e all'IVA sono puniti con una sanzione di 50.000 lekë.;
c) ai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle società viene inflitta una sanzione di 75.000 lekë.”
Articolo 28
All'articolo 127, intitolato “Ostacolo al controllo o all'indagine fiscale”, i commi 1 e 2 sono modificati come segue:
“"1. Il contribuente che ostacoli, direttamente o indirettamente, una verifica fiscale o un'indagine da parte dell'amministrazione fiscale, è soggetto a una sanzione pecuniaria di 100.000 lekë per i contribuenti classificati come commercianti o lavoratori autonomi e di 1.000.000 di lekë per i contribuenti classificati come persone giuridiche o persone fisiche con un patrimonio netto elevato.
2. L'importo della sanzione, previsto dal primo comma del presente articolo, è stabilito dal direttore della Direzione regionale delle imposte o da organi equivalenti, oppure dal responsabile dell'ente o dal suo delegato per le ispezioni effettuate dalle strutture della Direzione generale delle imposte, e dal responsabile dell'autorità fiscale locale per i contribuenti che pagano imposte e tasse locali."”
Articolo 29
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto dal 1° gennaio 2023.
Fonte: https://konsultimipublik.gov.al/
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