La Direzione Generale delle Imposte informa i contribuenti che, ai sensi della Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania“, e successive modifiche, e dell’Istruzione n. 10, del 15 marzo 2019 “In merito ad alcune integrazioni e modifiche alla Circolare n. 24, del 02.09.2008, ”Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, l’importo del debito d’imposta dovuto o l’ammontare dell’eccedenza di credito, fino a 1.000 (mille) lekë, derivante da un accertamento effettuato dall’Amministrazione fiscale, è considerato un debito o un credito di valore pari a zero.
La norma di cui sopra si applica esclusivamente agli obblighi fiscali accertati dall'Amministrazione fiscale.
Per gli obblighi fiscali autodichiarati, indipendentemente dall'importo o dalla natura, il contribuente è tenuto a versare l'importo dovuto entro i termini previsti dalla legge.
Il comunicato completo è disponibile sul sito web ufficiale del DPT. https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/947/mbi-ndryshimin-e-detyrimit-tatimor-qe-konsiderohet-si-kredi-me-vlere-zero

