Ai sensi dell'articolo 57 della legge 92/2014 sull'imposta sul valore aggiunto nella Federazione Russa Le prestazioni di servizi di trasformazione su beni non albanesi effettuate dall'esportatore, classificate nell'ambito del regime di trasformazione attiva, sono considerate operazioni soggette ad aliquota IVA pari a zero. I servizi (lavorazioni per conto terzi) che aggiungono valore alle merci trasformate destinate alla riesportazione costituiscono prestazioni a aliquota zero ai fini IVA.
È garantito l'applicazione dell'aliquota IVA dello 0% per il servizio di trasformazione di merci non albanesi in regime di perfezionamento attivo, come indicato nella fattura emessa dall'operatore esportatore, allegata alla dichiarazione doganale per la riesportazione di tali merci.
Ai sensi dell'articolo 57, lettera c), della legge, nel caso in cui la prestazione di servizi di trasformazione per merci non albanesi destinate alla riesportazione, effettuata da un subappaltatore che presta tale servizio di trasformazione per conto dell’impresa di trasformazione attiva che lo ha incaricato (la società esportatrice) soggetta al regime di perfezionamento attivo, tale prestazione di servizi di trasformazione è soggetta all'aliquota IVA 0%.
Il subappaltatore è un soggetto passivo in possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale.
Ai fini del corretto svolgimento della procedura di documentazione relativa al servizio di trasformazione di tali merci, nonché della documentazione relativa alla circolazione delle merci non albanesi in regime di perfezionamento attivo, a fini fiscali occorre applicare la seguente procedura:
- La prestazione del servizio di lavorazione di merci non albanesi destinate alla riesportazione, effettuata da subappaltatori autorizzati dall'autorità doganale, per conto di
Per le imprese di trasformazione attiva, si tratta della prestazione di un servizio soggetto a IVA al 0%. - Le attività classificate nell'ambito del regime di trasformazione attiva sono considerate interamente destinate alla riesportazione.
- Le condizioni necessarie per l'esistenza di questo tipo di operazione sono:
- Il responsabile del trattamento (subappaltatore) non deve mai diventare proprietario dei materiali forniti dal cliente (l'azienda che effettua il trattamento).
- I materiali forniti dal cliente al trasformatore devono essere integrati integralmente nel prodotto finito.
- I materiali forniti dal cliente sotto forma di materie prime devono essere restituiti fisicamente al cliente stesso dal trasformatore sotto forma di semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione degli scarti tecnologici generati durante il processo produttivo e in conformità con le schede tecniche di produzione. Ciò richiede, come requisito imprescindibile, che tali materiali siano identificati con la relativa documentazione presso il trasformatore in ogni momento durante la lavorazione.
- Se risulta che la quantità del prodotto semilavorato o finito è inferiore a quella che avrebbe dovuto essere in rapporto ai materiali utilizzati nella lavorazione, la differenza è considerata una vendita effettuata dal trasformatore e costituisce un'operazione imponibile ai fini IVA (20%). A tal fine, vengono scambiate informazioni con la Direzione Generale delle Imposte.
Obblighi particolari
È stato stipulato un contratto ai sensi del Codice civile tra il committente (l'appaltatore principale che opera in regime di trasformazione attiva) e il trasformatore (il subappaltatore).
I gestori devono tenere un registro separato in cui siano riportati in dettaglio i servizi prestati per conto del committente. Tale registro deve riportare l’identità del committente, ovvero la ragione sociale, il numero di partita IVA, il nome e il cognome del responsabile, la sua forma giuridica e l’indirizzo della sede legale. Per ogni operazione in entrata e in uscita, vengono registrati i seguenti dati:
- Tipo e quantità dei materiali da trattare e data di ricezione. Il trasporto delle merci sarà documentato tramite una lettera di vettura.
- Il tipo e la quantità del prodotto semilavorato o finito, nonché la data di emissione.
- Il registro deve inoltre riportare le merci presenti in magazzino presso il trasformatore. A tal fine viene redatto un inventario mensile.
- Il trasferimento di qualsiasi quantità di prodotti semilavorati o finiti dal trasformatore (subappaltatore) al committente (appaltatore) è accompagnato da una fattura IVA (0%) con aliquota IVA dello 0%, per il valore del servizio prestato.
Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, ogni subappaltatore soggetto passivo, non appena ottenuto il nulla osta dall'autorità doganale, deve presentare una domanda alla Direzione regionale delle imposte competente. La domanda deve essere accompagnata da una copia dell’autorizzazione rilasciata dall’autorità doganale che riconosce il subappaltatore come tale, nonché da una copia del contratto stipulato con l’appaltatore (l’impresa di trasformazione attiva).
La Direzione regionale delle imposte rilascerà al subappaltatore l'autorizzazione “Per la partecipazione a operazioni di trasformazione attiva” entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità doganale. La validità di tale autorizzazione è la stessa di quella rilasciata dall'autorità doganale. Il subappaltatore deve comunicare eventuali modifiche all'autorità fiscale competente.
Tutte le autorizzazioni rilasciate vengono registrate dalla Direzione regionale delle imposte in un apposito registro, nel quale figurano il nome del soggetto passivo (il subappaltatore), NIPT, indirizzo, tipo di attività, il contraente per conto del quale opera, la data di rilascio dell’autorizzazione e il periodo di validità. Le prestazioni di servizi nell’ambito del regime di trasformazione attiva non vengono effettuate da subappaltatori non autorizzati dalle autorità doganali e fiscali competenti.
In conformità con le disposizioni di legge e con le presenti linee guida sul diritto alla detrazione dell'IVA, il subappaltatore soggetto passivo ha diritto a detrarre l'IVA su varie spese soggette a IVA consentite dal regime a lui applicabile, che sono finalizzate alla prestazione di
servizi di trasformazione soggetti a imposta relativi a tali beni per conto dell'impresa di trasformazione attiva. L'impresa di trasformazione attiva che riesporta tali beni non ha diritto alla detrazione dell'IVA addebitata nella fattura ricevuta per la prestazione dei servizi di trasformazione relativi ai beni.
Non reversibile, effettuata in base al regime in vigore dal 1° gennaio 2019, poiché la prestazione è soggetta ad aliquota dello 0% e non del 20%.

