- Ogni contribuente è tenuto per legge a presentare un inventario analitico al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell'articolo 60 della legge n. 9920/2008 “sulle procedure fiscali”.
- Nel dicembre 2019, il termine previsto per quell'anno è stato posticipato dal 5 gennaio 2020 al 10 gennaio 2020, a causa della situazione causata dal terremoto del 26 novembre 2019.
- Il rinvio era strettamente legato a quell’evento specifico e non implica che la scadenza standard per qualsiasi altro anno sia la stessa.
- La scadenza esatta di ogni anno viene comunicata separatamente dalla Direzione Generale delle Imposte, pertanto è opportuno verificarla all'inizio di gennaio per l'anno in questione.
Il 9 dicembre 2019, la Direzione Generale delle Imposte ha annunciato il rinvio del termine per la presentazione dell’inventario analitico al 31 dicembre 2019, dal 5 gennaio 2020 al 10 gennaio 2020, a causa della situazione causata dal terremoto del 26 novembre 2019.
Dal nostro lavoro quotidiano constatiamo che alcuni clienti ricordano solo la data posticipata di quell’anno specifico e la considerano come la “scadenza standard” per gli anni successivi, anche se si è trattato di un’eccezione legata a un evento specifico, non di una regola permanente.
Obbligo generale relativo all'inventario analitico
Base giuridica e contenuto dell'inventario
Ai sensi dell’articolo 60 della legge n. 9920, del 19.5.2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, i contribuenti sono tenuti a fornire informazioni all’amministrazione fiscale, compresa la presentazione dell’inventario analitico al 31 dicembre di ogni anno. L’inventario deve contenere dati relativi alle materie prime, ai prodotti finiti e alle merci destinate alla rivendita, specificati per unità, quantità, prezzo e valore.
Come arrendersi e il rischio di essere perquisiti
L'inventario viene caricato elettronicamente nel sistema e-Filing nella sezione “I miei casi” (il nome esatto della sezione potrebbe essere cambiato nel tempo nell'interfaccia attuale del portale). Il contribuente potrebbe essere sottoposto a un'ispezione in loco per verificare l'esattezza dei dati dichiarati; pertanto, l'inventario deve rispecchiare accuratamente la situazione delle scorte fisiche al 31 dicembre.
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
Invia notifiche gratuitamentePerché è importante oggi?
La scadenza cambia ogni anno, ma l'obbligo rimane invariato.
L’obbligo di presentare l’inventario analitico al 31 dicembre si ripete ogni anno, ma la scadenza esatta può variare di anno in anno e, in circostanze eccezionali (come il terremoto del 2019), può essere specificatamente posticipata. Per questo motivo, la scadenza esatta per l’anno in corso deve essere verificata all’inizio di gennaio tramite i comunicati ufficiali della Direzione Generale delle Imposte, anziché essere ricavata da un articolo relativo a un anno precedente.
Come gestiamo la questione con i nostri clienti
Prepariamo gli inventari fisici dei nostri clienti prima della chiusura dell'esercizio, in modo che il caricamento elettronico su e-Filing possa essere completato entro il termine ufficiale previsto per quell'anno, senza dover attendere la conferma della data definitiva.
Domande frequenti
Il 10 gennaio è ancora la scadenza fissata ogni anno?
Non necessariamente. Quella data era la scadenza prorogata solo per l'anno accademico 2019–2020, a causa del terremoto. La scadenza per qualsiasi altro anno va verificata separatamente.
Chi è responsabile dell'inventario analitico?
Qualsiasi contribuente che detenga materie prime, prodotti finiti o beni destinati alla rivendita, secondo la definizione di cui all’articolo 60 della legge n. 9920/2008.
Cosa succede se la merce non viene consegnata entro il termine previsto?
La mancata presentazione entro il termine previsto può comportare conseguenze amministrative e aumentare il rischio di un’ispezione in loco. Gli importi esatti delle sanzioni devono essere verificati nella vigente legge sulle procedure fiscali.

