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Il Consiglio dei ministri approva la proroga del termine per la registrazione dei titolari effettivi.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella sua ultima riunione, il decreto d’urgenza che proroga il termine per la presentazione del registro dei titolari effettivi. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno, anziché al 31 marzo come previsto nel progetto di legge originario.

Ai sensi della legge: all'articolo 15, le parole

“… entro e non oltre 60 giorni di calendario dalla creazione del registro, come definito al paragrafo 2 del presente articolo …”

vengono sostituiti da

“… entro il 30 giugno 2021 …”

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.“

La legge prevede inoltre altre modifiche, quali l’estensione della validità dei documenti di provenienza estera fino a 90 giorni (da un mese, come previsto dalla legge attuale), a seguito delle lamentele delle imprese straniere secondo cui è impossibile per un soggetto straniero ottenere la documentazione necessaria nel paese di origine, farla apostillare, tradurla ufficialmente in albanese e farla autenticare da un notaio in un lasso di tempo così breve.

Questa proroga fa seguito alle numerose lamentele avanzate dalle associazioni imprenditoriali, che hanno espresso preoccupazione per le difficoltà incontrate nella dichiarazione dei titolari effettivi, in particolare di quelli stranieri. Undici Camere di Commercio e associazioni imprenditoriali, per lo più straniere, hanno inviato una lettera all'inizio di marzo al Ministro delle Finanze, Anila Denaj, a due commissioni parlamentari e, per conoscenza, al Primo Ministro Edi Rama, chiedendo una proroga del termine per la dichiarazione delle informazioni sulla titolarità effettiva.

Il Centro Nazionale per le Imprese (NBS) riferisce che, complessivamente, vi sono circa 55.000 soggetti (imprese commerciali e ONG) tenuti a registrare il proprio titolare effettivo. La sanzione per la mancata presentazione della dichiarazione è di 500.000 lekë (circa 4.000 euro). L'obbligo di presentare tale dichiarazione si applica anche a tutte le entità o organizzazioni senza scopo di lucro che si trovano in uno stato di inattività, con l'esclusione delle sole entità che sono state cancellate dal registro. La dichiarazione non riguarda solo le persone fisiche.

La legge in materia di “Registrazione dei titolari effettivi”, come previsto dal Meccanismo europeo Moneyval con l'obiettivo di contrastare il riciclaggio di denaro, è stata approvata nell'agosto 2020, mentre la direttiva che ne disciplina il funzionamento è stata adottata nel dicembre 2020. La legge, volta a garantire la trasparenza in merito agli azionisti delle cosiddette entità offshore (con proprietari sconosciuti), ha previsto un mese di tempo per la creazione del Registro dei Titolari Effettivi (RPP), entro il 31 gennaio, un processo che è stato portato a termine dall’Agenzia Nazionale per le Informazioni Societarie (AKSHI). Una volta creato il registro, i soggetti obbligati hanno un termine di 60 giorni per registrare il o i titolari effettivi. Tuttavia, questo processo sta incontrando numerose difficoltà, Dalle funzionalità della piattaforma alle ambiguità tecniche riguardanti il titolare effettivo di una ONG, al tempo necessario per ottenere la documentazione per gli investitori stranieri, all'identificazione delle società straniere quotate in varie borse valori, e persino delle società in cui il titolare effettivo non è una persona fisica ma uno Stato straniero. Di conseguenza, le imprese ne hanno chiesto il rinvio, in particolare poiché il mese di marzo coincide anche con la presentazione dei bilanci annuali, aumentando così l’onere a carico dei finanziatori.

Per «titolare effettivo», secondo la definizione di legge, si intende la persona fisica che detiene o controlla in ultima istanza, direttamente o indirettamente, il 25% o più di: azioni o quote; partecipazioni al capitale del soggetto; diritti di voto; oppure che trae vantaggio dalle operazioni effettuate dal soggetto per suo conto.

Atto normativo

Per

alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 112/2020, “Per il Registro dei titolari effettivi”

In applicazione dell'articolo 101 della Costituzione, su proposta del Ministro delle Finanze e dell'Economia, il Consiglio dei Ministri

H A M O D E C I S O:

Nella legge n. 112/2020, “Per il registro dei titolari effettivi”, Sono state apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Articolo 1

All'articolo 2, punto 2, lettera c), le parole “… comunità religiose …” sono sostituite dalle parole “… organismi religiosi …”.

 

Articolo 2

Alla sezione 3.2.1 dell'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

 

  1. Le parole “… indirizzo di residenza permanente …” sono sostituite con “… indirizzo di residenza abituale …”.

 

  1. Alla lettera “c)”, dopo il comma “data di rilascio e data di scadenza del documento di viaggio”, è aggiunto il seguente comma:

 

“- indirizzo di residenza.”.

 

Articolo 3

All'articolo 5, paragrafo 3, lettera b), le parole “… entro 30 giorni …” sono sostituite da “… entro 90 giorni …”.

 

Articolo 4

All'articolo 14, punto 1, le parole “… al punto 5.1 …” sono sostituite da “… al punto 3.1 …”.

 

Articolo 5

All'articolo 15, le parole “… entro 60 giorni di calendario dall'istituzione del registro, come definito al paragrafo 2 del presente articolo …” sono sostituite da “… entro il 30 giugno 2021 …”.

 

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente atto normativo entra in vigore immediatamente ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Fonte: Rivista Monitor.


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