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Limiti alla deducibilità dell'IVA in caso di situazioni irregolari o di violazioni.

In applicazione delle disposizioni della legge N. 92/2014, del 24 luglio 2014 “Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, nella versione modificata, nonostante il soggetto passivo sia soggetto alle disposizioni degli articoli 69 e 70 della legge, non è consentita la detrazione dell’IVA nei casi in cui il contribuente sia in possesso di una fattura emessa da terzi in violazione o non conformità alle disposizioni della legge.

Casi di violazione

  • L'acquirente soggetto passivo riceve una fattura indicante l'IVA, emessa dal venditore, il quale non ha diritto a detrarre l'IVA ai sensi della presente legge. In questo caso, l’acquirente, pur avendo pagato la fattura, non può detrarre l’IVA ivi indicata, mentre il venditore, che l’ha erroneamente addebitata, è tenuto a versarla all’Amministrazione fiscale.
  • L'acquirente soggetto passivo ha ricevuto una fattura in cui il prezzo pagato non corrisponde alla cessione di beni o alla prestazione di servizi. In tal caso, l'acquirente non ha diritto alla detrazione dell'IVA indicata nella fattura.
  • L'acquirente soggetto passivo riceve una fattura in cui l'importo dell'IVA indicato è superiore all'importo dell'IVA che avrebbe dovuto essere addebitato ai sensi della presente legge. In tal caso, l'acquirente, indipendentemente dal fatto che l'abbia pagata o meno, non può dedurre l'importo dell'IVA in eccesso.
  • Il soggetto passivo al quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi in circostanze in cui l'IVA addebitata non è stata versata a causa di una frode non ha diritto alla detrazione dell'IVA indicata in fattura.

Attenzione!
Nei casi in cui il soggetto passivo, al quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e il quale è a conoscenza del fatto che l'IVA è dovuta su tale cessione o su cessioni precedenti, non sia stata versata a causa di una frode, l’acquirente soggetto passivo è responsabile in solido con il fornitore del pagamento dell’IVA.

Dubbi sul diritto di discendenza

Per contestare il diritto alla detrazione è necessario dimostrare che il fornitore diretto abbia commesso una frode iniziale e che l'acquirente fosse a conoscenza, o non potesse ignorare, che effettuando l'acquisto stava partecipando a una frode.

Per accertare che la frode sia stata commessa dal fornitore diretto, vengono effettuati una serie di controlli:

  • In primo luogo, occorre accertare che il fornitore di un bene non abbia versato in modo irregolare l’IVA dovuta sulla cessione del bene al proprio cliente. Per il fornitore, la frode consiste nel non versare all’autorità fiscale l’IVA fatturata al proprio cliente, mentre quest’ultimo l’ha dedotta nell’ambito di un sistema fraudolento.
  • D'altra parte, non è né necessario né rilevante dimostrare se l'acquirente abbia tratto un profitto dalla frode. L'acquirente “era a conoscenza, o non poteva ignorare”, il fatto che partecipare a una frode comportasse il mancato pagamento dell'IVA.

Valutazione degli elementi relativi alle frodi

  • Affinché l'acquirente possa essere considerato “a conoscenza”, devono sussistere elementi oggettivi e incontestabili che dimostrino che egli era a conoscenza della frode commessa dal suo fornitore.
  • Si deve dimostrare in modo oggettivo e inconfutabile che l'acquirente “non avrebbe potuto ignorare” la frode, ovvero che avrebbe dovuto esserne a conoscenza, cosicché, alla luce dei fatti, non possa sostenere di non averne saputo l'esistenza.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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