- Non è consentita alcuna detrazione qualora la fattura sia stata emessa in violazione della legge, anche se l’acquirente ha adempiuto ai propri obblighi.
- L'acquirente è responsabile in solido qualora fosse a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che la transazione fosse collegata a un'evasione fiscale.
- La conoscenza dell'acquirente viene valutata sulla base di circostanze oggettive, non di dichiarazioni.
- La migliore difesa consiste nel verificare il fornitore prima della transazione, non a posteriori.
Questo è il rischio che spesso non viene preso in considerazione. L’acquirente potrebbe aver pagato nei tempi previsti, avere la fattura in mano e tuttavia perdere il diritto allo sconto perché il fornitore non ha rispettato la legge.
Cosa viene verificato concretamente prima di accettare un nuovo fornitore? Lo stato di registrazione, gli obblighi fiscali, la corrispondenza tra fattura e merce ricevuta e le modalità di pagamento. I limiti relativi ai pagamenti in contanti e le relative conseguenze sono riportati sul nostro sito web. pagina "Risparmia denaro" e POS.
Quando la detrazione viene negata, la conseguenza non è solo la perdita dell’IVA. Sulla differenza vengono calcolati una sanzione e gli interessi di mora in conformità con multe e interessi di mora.
In applicazione delle disposizioni della legge N. 92/2014, del 24 luglio 2014 “Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, nella versione modificata, nonostante il soggetto passivo sia soggetto alle disposizioni degli articoli 69 e 70 della legge, non è consentita la detrazione dell’IVA nei casi in cui il contribuente sia in possesso di una fattura emessa da terzi in violazione o non conformità alle disposizioni della legge.
Casi di violazione
- L'acquirente soggetto passivo riceve una fattura indicante l'IVA, emessa dal venditore, il quale non ha diritto a detrarre l'IVA ai sensi della presente legge. In questo caso, l’acquirente, pur avendo pagato la fattura, non può detrarre l’IVA ivi indicata, mentre il venditore, che l’ha erroneamente addebitata, è tenuto a versarla all’Amministrazione fiscale.
- L'acquirente soggetto passivo ha ricevuto una fattura in cui il prezzo pagato non corrisponde alla cessione di beni o alla prestazione di servizi. In tal caso, l'acquirente non ha diritto alla detrazione dell'IVA indicata nella fattura.
- L'acquirente soggetto passivo riceve una fattura in cui l'importo dell'IVA indicato è superiore all'importo dell'IVA che avrebbe dovuto essere addebitato ai sensi della presente legge. In tal caso, l'acquirente, indipendentemente dal fatto che l'abbia pagata o meno, non può dedurre l'importo dell'IVA in eccesso.
- Il soggetto passivo al quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi in circostanze in cui l'IVA addebitata non è stata versata a causa di una frode non ha diritto alla detrazione dell'IVA indicata in fattura.
La responsabilità solidale dell'acquirente
Attenzione!
Nei casi in cui il soggetto passivo, al quale è stata effettuata una cessione di beni o una prestazione di servizi e il quale è a conoscenza del fatto che l'IVA è dovuta su tale cessione o su cessioni precedenti, non sia stata versata a causa di una frode, l’acquirente soggetto passivo è responsabile in solido con il fornitore del pagamento dell’IVA.
Dubbi sul diritto di discendenza
Per contestare il diritto alla detrazione è necessario dimostrare che il fornitore diretto abbia commesso una frode iniziale e che l'acquirente fosse a conoscenza, o non potesse ignorare, che effettuando l'acquisto stava partecipando a una frode.
Per accertare che la frode sia stata commessa dal fornitore diretto, vengono effettuati una serie di controlli:
- In primo luogo, occorre accertare che il fornitore di un bene non abbia irregolarmente versato l’IVA dovuta sulla cessione del bene al proprio cliente. Per il fornitore, la frode consiste nel non versare all’amministrazione fiscale l’IVA fatturata al proprio cliente, mentre quest’ultimo l’ha dedotta nell’ambito di un sistema fraudolento.
- D'altra parte, non è né necessario né rilevante dimostrare se l'acquirente abbia tratto un profitto dalla frode. L'acquirente “era a conoscenza, o non poteva ignorare”, il fatto che partecipare a una frode comportasse il mancato pagamento dell'IVA.
Valutazione degli elementi relativi alle frodi
Come viene valutata la conoscenza dell'acquirente?
- Affinché l'acquirente possa essere considerato “a conoscenza”, devono sussistere elementi oggettivi e incontestabili che dimostrino che egli era a conoscenza della frode commessa dal suo fornitore.
- Si deve dimostrare in modo oggettivo e inconfutabile che l'acquirente “non avrebbe potuto ignorare” la frode, ovvero che avrebbe dovuto esserne a conoscenza, cosicché, alla luce dei fatti, non possa sostenere di non averne saputo l'esistenza.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
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