- Gli interessi vengono calcolati qualora l'imposta dovuta non venga pagata entro il termine previsto, fino alla data del pagamento.
- L'importo è pari a 120% al tasso di interesse interbancario della Banca d'Albania.
- Il tasso in vigore dall'11 aprile 2026 è pari al 7,81% annuo.
- Oltre agli interessi di mora, il mancato pagamento entro la data di scadenza comporta anche una penale giornaliera pari allo 0,061 TP3T sull'importo residuo, per un massimo di 365 giorni.
- Le penali relative a un’obbligazione non superano il 100% del valore dell’obbligazione stessa, mentre gli interessi di mora vengono calcolati separatamente.
Gli interessi di mora non sono una sanzione. Rappresentano il costo del tempo, calcolato sull’importo non pagato a partire dalla data di scadenza fino alla data del pagamento. Pertanto, aumentano ogni giorno, indipendentemente dal fatto che vi sia o meno un controllo.
La base giuridica è costituita dall'articolo 76, comma 3, della legge n. 9920/2008. Il tasso è pari a 120% del tasso di interesse interbancario della Banca d'Albania.
Leggi anche: La procedura di controllo e il ricorso
Il tasso applicabile
| Periodo | Tasso di interesse di mora |
|---|---|
| A partire dall'11 aprile 2026 | 7,81 TP3T all'anno |
| Dal 22 luglio 2025 al 10 aprile 2026 | 8,11 TP3T all'anno |
Il tasso varia al variare del tasso di interesse interbancario; pertanto, prima di effettuare qualsiasi calcolo relativo a periodi passati, è necessario verificarne l'ammontare sulla tabella ufficiale della Direzione Generale delle Imposte.
Cosa viene aggiunto alla penale per il ritardo nel pagamento?
| Violazione | Messa |
|---|---|
| Ritardo nel pagamento | 0,061 TP3T dell'obbligazione al giorno, fino a un massimo di 365 giorni, articolo 114 |
| Mancata dichiarazione entro il termine previsto | 10.000 lekë per i soggetti soggetti all’IVA e all’imposta sul reddito delle società, 5.000 lekë per gli altri, articolo 113 |
| Affermazione inesatta | 20% della differenza, articolo 115 |
| Limite massimo delle multe | L'autovalutazione 100% non è consentita, ai sensi dell'articolo 111, comma 5. |
Pertanto, un debito non pagato dà luogo contemporaneamente a interessi di mora e a una penale. Si tratta di due voci distinte, che vengono calcolate separatamente.
Come si riduce il costo
La prima opzione è l'autodichiarazione. Qualora la rettifica venga effettuata entro 30 giorni dalla notifica della verifica, la sanzione viene applicata nella misura del 50%, ai sensi dell'articolo 81.
La seconda opzione è un accordo di rateizzazione: il 20% da versare immediatamente e il resto entro la fine dell'anno successivo; durante il periodo di validità dell'accordo non si applica la sanzione di cui all'articolo 114.
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
Invia notifiche gratuitamenteDomande frequenti
Qual è il tasso di interesse oggi?
7,81 TP3T all’anno, aliquota in vigore dall’11 aprile 2026.
La penale per il ritardo nel pagamento cessa dopo un anno?
Il limite di 365 giorni si applica alla penale per ritardato pagamento pari a 0,061 TP3T al giorno. Gli interessi di mora vengono calcolati separatamente fino al momento del pagamento.
È possibile ottenere una riduzione dell'ammenda?
Sì, nella misura prevista dalla norma 50%, purché la rettifica venga effettuata entro 30 giorni dalla notifica della verifica.
In pratica, un piccolo debito non pagato diventa ingente non per l’importo, ma per il tempo trascorso. Basta controllare rapidamente lo stato su e-Filing ogni trimestre per risolvere il problema.
Il testo precedente e la tabella delle norme suddivise per periodi
In questa pagina, ai sensi della legge N. 9920, del 19 maggio 2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, Nella versione modificata, l’articolo 76, comma 3, stabilisce il tasso di interesse applicabile al calcolo degli interessi di mora (nel caso in cui l’obbligazione non venga adempiuta entro la data di scadenza e fino alla data di pagamento dell’imposta).
Ai sensi della suddetta legge, l'importo degli interessi di mora è pari al 120 per cento del tasso di interesse interbancario della Banca di... Sdell'Albania, che viene determinato ogni trimestre sulla base del tasso medio del trimestre precedente.
Tariffe approvate per periodo
- Il tasso di interesse dal 18 ottobre 2016 al 17 gennaio 2017 è pari a 6,3.
- Il tasso di interesse al 18 gennaio 2017 – e per i periodi successivi – è pari al 6,3
- Il tasso di interesse al 07.04.2017 – e per i periodi successivi – è pari al 6,31 TP3T.
- Il tasso di interesse in vigore dal 7 luglio 2017 – e successivamente – è pari al 6,31 TP3T.
- Il tasso di interesse al 5 ottobre 2017 – e per i periodi successivi – è pari al 6,31 TP3T.
- Il tasso di interesse al 25 gennaio 2018 – e per le date successive – è pari al 6,31 TP3T.
- Il tasso di interesse al 19 aprile 2018 – e per i periodi successivi – è pari al 6,31 TP3T.
- Tasso di interesse al 13 luglio 2018 – e per le date successive – pari al 6,2161 TP3T
- Il tasso di interesse al 26 ottobre 2018 – e per le date successive – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse in vigore dal 17 gennaio 2019 – e per i giorni successivi – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse al 20 aprile 2019 – e per le date successive – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse in vigore dal 7 maggio 2019 – e successivamente – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse in vigore dal 16 agosto 2019 – e successivamente – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse al 29 ottobre 2019 – e per i giorni successivi – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse in vigore dall'11 febbraio 2020 – e per i giorni successivi – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse al 10 novembre 2020 – e per i periodi successivi – è pari al 5,41 TP3T
- Il tasso di interesse a partire dal 1° febbraio 2021 – e per i periodi successivi – è pari al 5,41 TP3T.
- Il tasso di interesse al 19 ottobre 2021 – e per i periodi successivi – è pari al 5,41 TP3T
- Il tasso di interesse al 29 aprile 2022 – e per i periodi successivi – è pari al 5,45%
- Il tasso di interesse in vigore dal 15 luglio 2022 – e per i periodi successivi – è pari a 6%.
- Il tasso di interesse al 22 ottobre 2022 – e per i giorni successivi – è pari a 6,66%
- Il tasso di interesse al 23 gennaio 2023 – e per le date successive – è pari a 7,85%
- Il tasso di interesse al 12 aprile 2023 – e per i periodi successivi – è pari a 8,12%
Ultimo aggiornamento: 07.06.2023

