Aggiornamento, ottobre 2026. La tabella che segue si riferisce al 2019 e si basa sul regime semplificato dell’imposta sul reddito, che è stato abolito dalla Legge n. 29/2023. Le scadenze attuali sono il 31 marzo per la dichiarazione annuale, il 14 di ogni mese per l’IVA, l’11 di ogni mese per i registri delle vendite e degli acquisti e il 20 di ogni mese per la dichiarazione dei salari. Le rate di acconto sono il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. il calendario completo delle scadenze
Calendario delle scadenze per tipo di dichiarazione
| Tipo di dichiarazione | Termine ultimo per la presentazione | Termine di pagamento |
| Dichiarazione dei redditi | Entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo al periodo d'imposta. | Rata trimestrale: entro e non oltre il 30 dell'ultimo mese del trimestre (30 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 30 dicembre); oppure rata mensile: entro e non oltre il 15 di ogni mese. |
| Dichiarazione annuale semplificata dell'imposta sul reddito | Entro e non oltre il 10 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta. | Rate trimestrali dell’imposta semplificata sul reddito per le piccole imprese, entro il 20 aprile per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; ed entro il 20 luglio per i mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 20 ottobre per i mesi di luglio, agosto e settembre; ed entro il 20 dicembre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. |
| Dichiarazione mensile dell'imposta sul reddito da lavoro dipendente (TAP) | Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta per i contribuenti soggetti all'imposta sulle società; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta è dovuta entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. | Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta deve essere versata entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. |
| Dichiarazione mensile relativa all'assicurazione sociale e sanitaria | Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta per i contribuenti soggetti all'imposta sulle società; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta è dovuta entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. | Entro il 20 del mese successivo al periodo d'imposta, per i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito; Per i contribuenti soggetti all'imposta semplificata sul reddito, l'imposta deve essere versata entro il 20 del primo mese successivo alla fine di ciascun trimestre dell'anno solare. |
| Dichiarazione relativa alla ritenuta alla fonte | Entro e non oltre il 20 del mese successivo. | Entro e non oltre il 20 del mese successivo. |
| Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) | Entro e non oltre il 14 del mese successivo. | Entro e non oltre il 14 del mese successivo. |
| Dichiarazione fiscale relativa al gioco d'azzardo | Entro e non oltre il 10 del mese successivo. | Entro e non oltre il 10 del mese successivo. |
| Dichiarazione dei redditi nazionale | Entro e non oltre il 15 del mese successivo. | Entro e non oltre il 15 del mese successivo. |
| Dichiarazione delle tariffe nazionali | Entro e non oltre il 15 del mese successivo. | Entro e non oltre il 15 del mese successivo. |
Ogni volta che si verifica un cambiamento fiscale o finanziario che riguarda la tua attività, ti avvisiamo immediatamente via e-mail fornendoti una spiegazione chiara.
Invia notifiche gratuitamente
