Nota sulla base giuridica, settembre 2026. Questa pagina fa riferimento alla legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 sull'imposta sul reddito, che non è più in vigore. È stata sostituita da Legge n. 29/2023. Il contenuto riportato di seguito è conservato a titolo di riferimento, ma prima di agire ti preghiamo di verificare la normativa vigente.
Informazioni generali
In che modo vengono comunicate le informazioni annuali?
Con la costituzione di un’impresa sorge anche l’obbligo di presentare le dichiarazioni relative agli obblighi fiscali per i quali il contribuente è registrato (imposta sulle società, IVA, contributi previdenziali e sanitari, imposta sul reddito da lavoro dipendente, nonché altre imposte/altre imposte a seconda della natura dell’attività dell’impresa). Le dichiarazioni vengono redatte utilizzando i moduli approvati con direttiva del Ministro delle Finanze.
La dichiarazione dei redditi viene compilata e presentata con cadenza annuale. Ciascun contribuente redige la dichiarazione annuale dei redditi e la presenta all’amministrazione fiscale entro il 31 marzo dell’anno successivo, presentando contestualmente il bilancio della società, nonché qualsiasi altro dato specificato nella direttiva del Ministro delle Finanze per l’attuazione della Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche.
Tali informazioni sono soggette ad autodichiarazione, che deve essere compilata e versata dal contribuente sul conto delle autorità fiscali al momento della presentazione della dichiarazione annuale del reddito imponibile. Ciascun contribuente autodichiarerà l’importo del debito d’imposta o del contributo, senza attendere l’accertamento, la notifica o la richiesta da parte dell’amministrazione fiscale, e verserà l’imposta sul conto delle autorità fiscali.
Le informazioni incluse nella dichiarazione annuale dei redditi contengono dati finalizzati al calcolo del reddito imponibile (bilancio).
Il bilancio è uno dei prospetti contabili che illustra la situazione patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) di un’unità economica a una data determinata.
Il conto economico è un altro documento contabile che illustra i risultati economici (ricavi, costi e utili/perdite) di un’unità economica in un determinato periodo contabile. Il rendiconto finanziario illustra i flussi di cassa (incassi e pagamenti in contanti e loro equivalenti) di un’unità economica oggetto di rendicontazione nel corso di un periodo contabile.
Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto illustra le variazioni del patrimonio netto di un'unità economica soggetta a rendicontazione nel corso di un periodo contabile, ecc. (ai sensi della legge “Sulla contabilità e sui bilanci”).
La richiesta di informazioni è ampia e comprende tutte le informazioni possibili e necessarie per effettuare un accertamento fiscale del contribuente e dei soggetti a lui collegati, che serviranno a calcolare il reddito imponibile ai fini fiscali.
L'importanza dell'accuratezza nella rendicontazione
Dato il ruolo di grande importanza che le informazioni comunicate rivestono per il contribuente, ma che hanno anche ripercussioni sui terzi, è fondamentale che tutte le informazioni annuali siano comunicate in modo accurato e tempestivo.
L’Amministrazione fiscale, attraverso le dichiarazioni dei contribuenti e tutti gli altri meccanismi previsti dalla legge, ottiene informazioni importanti da terzi, dai datori di lavoro e da tutte le altre parti correlate che adempiono all’obbligo legale di comunicazione. Nel corso della propria attività, l’Amministrazione fiscale analizza tali informazioni ottenute dai contribuenti e dalle parti correlate, giungendo infine a un accertamento fiscale.
Quali informazioni dovranno essere comunicate?
Il contribuente mette a disposizione dell’amministrazione fiscale i libri contabili, i registri, le informazioni e i documenti necessari per effettuare il calcolo esatto dei propri obblighi fiscali.
Su richiesta dell’amministrazione fiscale, il contribuente fornisce ulteriori chiarimenti, oralmente o per iscritto. Tale obbligo comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la compilazione, la firma e la restituzione dei questionari o di altre richieste scritte di informazioni o documenti da parte dell'amministrazione fiscale, entro 20 giorni dalla data di invio della richiesta o dall'invio elettronico da parte del contribuente;
- Incontro con i dipendenti dell'amministrazione fiscale durante l'orario di lavoro per rispondere alle domande e fornire informazioni, ai sensi dell'articolo 94 della presente legge.
- Il soggetto tenuto alla ritenuta alla fonte deve fornire all'amministrazione fiscale informazioni accurate sulle dichiarazioni dei contribuenti entro la data prevista per la presentazione della comunicazione.
- Su richiesta dell'amministrazione fiscale, i soggetti terzi sono tenuti a fornire informazioni, per iscritto o oralmente, a mettere a disposizione libri contabili e registri, nonché altre informazioni relative agli obblighi fiscali di un contribuente con cui hanno intrattenuto rapporti commerciali o finanziari. Tale obbligo comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
- la compilazione, la firma e la restituzione dei questionari scritti, o di altre richieste scritte di informazioni o documenti da parte dell'amministrazione fiscale, entro 30 giorni di calendario dalla data in cui la richiesta, inviata per posta o per via elettronica, è stata ricevuta o si considera ricevuta dal terzo;
- Incontro con i funzionari dell'amministrazione fiscale durante l'orario di lavoro ufficiale presso la sede dell'attività economica del terzo o presso gli uffici dell'amministrazione fiscale, al fine di rispondere a domande e fornire informazioni, previa convocazione scritta.
- Su richiesta dell'amministrazione fiscale, ai fini dell'attuazione di accordi internazionali in materia fiscale o ai fini di accordi internazionali che prevedono l'assistenza amministrativa in materia fiscale, in vigore nella Repubblica di Albania, chiunque è tenuto a fornire informazioni in conformità con le disposizioni dei trattati fiscali internazionali, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le informazioni detenute da banche e altri istituti finanziari.
- La richiesta scritta di trasmissione delle informazioni è indirizzata a:
persone giuridiche, per:
- i dividendi, che vengono distribuiti agli azionisti o ai soci;
- persone con cui stanno effettuando o hanno effettuato operazioni finanziarie o commerciali;
- pagamenti effettuati a subappaltatori o in qualità di subappaltatore;
- debitori e creditori;
- a banche e istituzioni finanziarie, per:
- pagamenti degli interessi;
- Depositi e passività alla fine dell'anno;
- altre operazioni bancarie;
- la registrazione elettronica del conto corrente bancario, a nome dei contribuenti, comprensiva della ragione sociale e del codice fiscale;
- a società di intermediazione o fondi di investimento collettivo, per operazioni su titoli;
- agenti immobiliari, per azioni legali nei confronti dei clienti;
- agli acquirenti o ai venditori di immobili, per quanto riguarda la descrizione e il prezzo dell'immobile;
- ai notai, per atti notarili, per la compravendita di beni, mobili o immobili, o per contratti di appalto;
- alle persone giuridiche, residenti e non residenti, per i pagamenti effettuati a favore di persone non residenti;
- istituzioni statali e funzionari dell'amministrazione pubblica;
- altri appaltatori del contribuente;
- ai donatori, alle organizzazioni internazionali e alle organizzazioni senza scopo di lucro nazionali ed estere, per i pagamenti effettuati ai contribuenti a titolo di fornitura di beni e servizi.
Tipi di imposte per le imprese
L'imposta è un versamento obbligatorio e non rimborsabile a favore del bilancio dello Stato o dei bilanci degli enti locali, imposto per legge e non effettuato in cambio di beni o servizi specifici.
Un'imposta è un versamento obbligatorio e non rimborsabile al bilancio dello Stato o al bilancio degli enti locali, imposto per legge e dovuto da chiunque eserciti un diritto pubblico o benefici di un servizio pubblico nel territorio della Repubblica di Albania.
1. Le imposte e i tributi sono nazionali o locali.
Le imposte e i prelievi nazionali comprendono:
- imposta sul valore aggiunto;
- imposta sul reddito;
- tasse sul gioco d'azzardo, sui casinò e sugli ippodromi;
- imposte e dazi nazionali;
- altre imposte, definite come tali da una legge specifica.
Le difficoltà finanziarie dei contribuenti imprenditori
La capacità di pagamento delle imprese può risultare limitata per una serie di motivi, tra cui difficoltà commerciali temporanee e cambiamenti nel settore economico o in contesti più ampi. L’Amministrazione fiscale esaminerà il caso di ciascun contribuente individualmente, analizzando e tenendo conto di ogni fattore rilevante nella storia del contribuente, oltre a fornire informazioni dettagliate su ciascuna tipologia di imposta non pagata. Quando una situazione finanziaria impedisce al contribuente di pagare puntualmente i propri debiti fiscali, gli può essere consentito in qualsiasi momento di stipulare un accordo di pagamento rateale. Allo stesso tempo, il contribuente deve dimostrare di non essere finanziariamente in grado di pagare l’intero debito d’imposta e di essere, nonostante la propria situazione finanziaria, in grado di adempiere all’accordo. L’amministrazione fiscale non può stipulare un accordo di pagamento rateale se è già stato avviato un procedimento di vendita all’asta dei beni confiscati in relazione a tale debito fiscale non pagato. La richiesta va presentata per iscritto e indirizzata al direttore della direzione regionale o al responsabile di un’unità analoga presso la direzione regionale in cui il contribuente è registrato.
La richiesta deve essere presentata entro 15 giorni dalla data in cui si considera ricevuta la notifica dell’avviso di accertamento. L’accordo di pagamento rateale viene stipulato per iscritto, entro 10 giorni di calendario dalla data di presentazione della richiesta, ed è firmato dal contribuente e dal direttore della direzione regionale o dal responsabile di un’unità analoga. Per stipulare un accordo di pagamento rateale, il contribuente è tenuto a versare immediatamente almeno il 20% dell’importo dovuto oggetto dell’accordo.
L’accordo di pagamento rateale ha durata a partire dalla data della firma e termina alla fine dell’anno civile successivo alla stipula dell’accordo. Una volta stipulato un accordo di pagamento rateale per un debito fiscale, continuano a maturare gli interessi di mora sul debito stesso, ma non viene applicata alcuna sanzione per il ritardo nel pagamento.
Il direttore della Direzione fiscale regionale, qualora la richiesta del contribuente sia infondata e non giustificata dalle circostanze, può rifiutare la richiesta di un accordo di pagamento rateale oppure può richiedere una garanzia bancaria prima di stipulare tale accordo.
La garanzia deve essere fornita da una delle banche presso cui è cliente il contribuente che richiede il pagamento rateale. In tal caso, la banca che rilascia la garanzia diventa garante dell’obbligazione del contribuente.
Una volta che il soggetto passivo presenta il documento relativo a tale garanzia, il direttore della direzione regionale delle imposte può acconsentire a firmare l’accordo di pagamento rateale per i debiti fiscali non pagati.
L’accordo di pagamento rateale può essere risolto dall’amministrazione fiscale alla prima occasione utile qualora il contribuente non lo rispetti per quanto riguarda la regolarità dei pagamenti, oppure qualora non provveda al pagamento di altri debiti fiscali insorti durante il periodo coperto dall’accordo.
In tal caso, il contribuente è tenuto a pagare tutti i debiti fiscali in sospeso coperti dal presente accordo entro 30 giorni di calendario dalla data di ricezione della decisione di risoluzione dell’accordo. In caso di mancato adempimento di tali obblighi, l’amministrazione fiscale provvederà alla riscossione degli importi dovuti in conformità alle disposizioni di legge.
Passività fiscali in eccesso
Quando l’importo dell’imposta versata supera quello indicato nell’avviso di accertamento o nella dichiarazione dei redditi, l’amministrazione fiscale imputa l’eccedenza ad altri debiti fiscali non ancora pagati dal contribuente. Ciò avviene automaticamente da parte dell’amministrazione fiscale entro il primo periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha maturato un credito d’imposta. Per l’imposta sul reddito, ciò avviene entro il primo mese successivo a quello in cui il soggetto passivo ha un credito d’imposta.
Quando l’importo dell’eccedenza del credito d’imposta è superiore all’importo degli altri debiti fiscali non pagati del contribuente, la differenza residua, su richiesta scritta del contribuente, può essere:
- Il rimborso viene automaticamente versato al soggetto passivo entro 30 giorni di calendario dalla data di pagamento dell'importo in eccesso o dalla data in cui ricorrono i presupposti di legge per il rimborso.;
- Tale importo viene imputato ai futuri obblighi fiscali del contribuente.
Rimborso
I soggetti passivi registrati ai fini IVA che presentano un saldo attivo superiore a 400.000 lekë hanno diritto a presentare una domanda di rimborso dell’IVA alla Direzione per il rimborso dell’IVA della Direzione Generale delle Imposte. Tale richiesta va presentata utilizzando il modulo approvato “Richiesta di rimborso IVA” (online e in formato cartaceo alla Direzione per il rimborso dell’IVA della Direzione Generale delle Imposte).
La Direzione per il Rimborso dell’IVA, nell’ambito della Direzione Generale delle Imposte, in collaborazione con la direzione fiscale regionale presso la quale il contribuente è registrato, verifica la posizione fiscale del contribuente e approva l’eccedenza del credito come rimborsabile. Se, a seguito dei risultati della verifica, la richiesta di rimborso viene respinta in tutto o in parte, al momento del rigetto della richiesta di rimborso, anche se solo parziale, il soggetto passivo viene informato dalla Direzione fiscale regionale mediante un avviso di accertamento fiscale, in conformità alle disposizioni della Legge n. 9920 del 19 maggio 2008, “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”.
Il diritto del contribuente di richiedere il rimborso di un credito in eccesso si estingue una volta trascorsi cinque anni dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, come specificato nella normativa fiscale pertinente.
Primo. Rimborso per i contribuenti non esportatori (requisito di legge da soddisfare: IVA detraibile superiore a 400.000 lekë, riportata per tre periodi consecutivi).
Il rimborso dell’IVA viene effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta tramite il sistema del Tesoro, in conformità alle norme stabilite nella direttiva del Ministro delle Finanze. La richiesta di rimborso è soggetta alla procedura standard di rimborso, previa valutazione del rischio relativo ai rimborsi.
Secondo. Rimborso per i contribuenti esportatori (requisito da soddisfare: IVA detraibile superiore a 400.000 lekë):
1. I contribuenti o i soggetti passivi che esportano o riesportano merci non albanesi nell'ambito del regime di perfezionamento attivo nella Repubblica di Albania e che soddisfano le seguenti condizioni:
- Il valore delle esportazioni effettuate nel periodo o nei periodi d'imposta per i quali è richiesto il rimborso supera il 70% del valore totale delle vendite, comprese le esportazioni;
- Esportano da oltre un anno.;
- Essi presentano la dichiarazione doganale di esportazione, rilasciata in conformità alla normativa doganale della Repubblica di Albania, quale prova documentale dell'avvenuta esportazione.;
- Non hanno contributi previdenziali e sanitari arretrati.
- Quando un pagamento in eccesso viene imputato a un altro debito fiscale, gli interessi sono dovuti a partire dalla data del pagamento in eccesso fino alla data di scadenza dell'imposta a cui è imputato il credito.;
- Quando viene rimborsato un pagamento in eccesso, sono dovuti gli interessi per il periodo compreso tra il trentesimo giorno successivo al pagamento in eccesso ed il momento in cui viene effettuato il rimborso.
Cosa occorre tenere presente quando si presenta un ricorso fiscale?
A chi possiamo rivolgere un reclamo in merito a comportamenti dell'amministrazione fiscale che riteniamo ingiusti?
I ricorsi devono essere presentati esclusivamente alla Direzione dei ricorsi fiscali, che dal 1° gennaio 2017 fa parte della struttura del Ministero delle Finanze e dell'Economia.
Quali sono le modalità per presentare ricorso:
- È necessario disporre di un documento (inviato dall'amministrazione fiscale) che incida sugli interessi del contribuente (vedi sotto per sapere di quale documento si tratta).
- È necessario presentare ricorso entro un mese dal momento in cui si viene a conoscenza dell'atto amministrativo inviato dall'amministrazione fiscale.
- Entro la fine di questo mese dovrete provvedere al pagamento o fornire una garanzia bancaria a copertura degli importi indicati nell'avviso di accertamento, oltre agli interessi maturati fino alla data del pagamento. Le sanzioni non possono essere pagate in anticipo né coperte da garanzia.
- Per ogni “Avviso di accertamento fiscale” che l'amministrazione fiscale ti ha inviato e che ritieni ingiusto.
- Qualsiasi altro atto amministrativo che incida sull'obbligo fiscale del contribuente, compresa la richiesta di un credito d'imposta.
- Qualsiasi atto che incida sulla richiesta di rimborso del contribuente.
- Qualsiasi atto che incida sulla richiesta di sgravio fiscale presentata dal contribuente.
- È possibile presentare ricorso contro gli errori commessi dall'amministrazione nel calcolo del tasso di interesse di mora.
- L'attribuzione o gli errori nel calcolo degli importi e delle diverse tipologie di sanzioni.
- È possibile presentare ricorso anche contro un'omissione da parte dell'amministrazione fiscale che incida sull'obbligo fiscale del contribuente.
- Una richiesta scritta in cui espone le proprie richieste. Tale richiesta deve riportare il nome e l'indirizzo del contribuente, il suo codice fiscale (NIPT) e deve essere firmata in calce.
- Un atto amministrativo emanato dall'amministrazione fiscale.
- Conferma del pagamento del capitale e degli interessi di mora (ordine di pagamento emesso dalla banca). In caso di mancato pagamento, una garanzia bancaria a copertura del capitale e degli interessi di mora.
- Documentazione a sostegno del ricorso, quali verbali di ispezione, verbali, relazioni sui risultati, ecc.
- Qualsiasi altro documento che il ricorrente ritenga rilevante ai fini di un equo giudizio della causa.
- La Direzione Ricorsi può richiedere ulteriore documentazione nel corso dell'esame e il contribuente è tenuto a soddisfare tale richiesta.
- L'onere della prova per confutare l'accertamento dell'amministrazione fiscale spetta al contribuente.
- Se il contribuente ha superato il termine per presentare ricorso, deve dimostrare, allegando la documentazione necessaria, che il mancato rispetto del termine non è imputabile a sua colpa.
- Una volta ripristinata la legittimazione a presentare ricorso entro il termine previsto, il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni, e non entro un mese come avveniva prima della scadenza di tale termine.
- Se il contribuente ha espresso il desiderio di essere ascoltato oralmente, può presentarlo nel proprio ricorso.
- Legge n. 9920 del 19 maggio 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, dagli articoli da 106 a 110.
- Istruzione del Ministro delle Finanze n. 24 del 2 settembre 2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, dal paragrafo 106 al paragrafo 110.

