Prima registrazione
Referenca ligjore:
- Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar.
- Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.
Detyrimi primar, për çdo person fizik apo person juridik, që kërkon të ushtrojë veprimtari tregtare në Republikën e Shqipërisë, është regjistrimi i tij në Qendrën Kombëtare të Biznesit (QKB).
I soggetti tenuti a iscriversi nel registro delle imprese tenuto dalla QKB sono:
- Persone fisiche che svolgono attività economiche commerciali;
- Società semplici ai sensi del Codice civile;
- Società commerciali;
- Filiali e uffici di rappresentanza di società straniere;
- Cooperative di credito e associazioni di risparmio e prestito;
- Qualsiasi altro soggetto per il quale la legislazione albanese preveda l’obbligo di registrazione.
Subjektet e regjistruara sipas Ligjit Nr. 9723, datë 3.5.2007 “Për Regjistrimin e Biznesit, i ndryshuar”, pajisen me numër unik identifikimi (NUIS/NIPT) të gjeneruar elektronikisht. Regjistrimi në regjistrin tregtar përbën, gjithashtu, regjistrim të njëkohshëm të tyre pranë administratës tatimore, qëndrore dhe vendore, në skemën e sigurimeve shoqërore e shëndetësore dhe pranë inspektoratit të punës.
Regjistrimi kryhet pranë të gjitha sporteleve të QKB-së ose online në platformën eAlbania. Për më tepër Clicca qui.
Cosa occorre per la prima registrazione?
- Modulo di domanda;
- Presentazione della domanda di registrazione presso il QKB;
- Documenti allegati.
Listën e dokumenteve shoqëruese për regjistrim, mund ta gjeni në sportelet e shërbimit ose në faqen zyrtare të internetit të QKB-së.
Una volta approvata la domanda, la QKB comunica per via elettronica alle autorità fiscali (centrali e locali) la registrazione di un nuovo soggetto a fini fiscali e trasmette per via elettronica i dati del soggetto (NUIS/NIPT, ecc.).
Variazioni nel corso del ciclo economico
Referenca ligjore:
- Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar.
- Legge n. 9920, del 19 maggio 2008, “Procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche.
Ogni soggetto che effettua la registrazione iniziale ha inoltre l’obbligo di registrare eventuali modifiche ai dati comunicati e ai documenti allegati, che vengono depositati nel registro delle imprese tenuto dal Centro Nazionale delle Imprese. Per ulteriori informazioni sulle modifiche dei dati e sull’elenco dei documenti allegati, Clicca qui.
Cessazione dell'attività (cancellazione dal registro)
Referenca ligjore:
- Legge n. 9920, del 19 maggio 2008, “Procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche.
- Ligji Nr. 9723, datë: 03.05.2007, “Për Regjistrimin e Biznesit”, i ndryshuar.
- Ligji Nr. 9901, datë: 14.04.2008, “Për Tregtarët dhe Shoqëritë Tregtare”, i ndryshuar.
La chiusura di un'impresa avviene mediante la presentazione di una domanda di cancellazione. Le entità vengono cancellate dal registro delle imprese nei casi previsti dalla normativa vigente, in caso di scioglimento e nullità delle persone giuridiche, di scioglimento di una società in nome collettivo, in caso di cessazione dell’attività commerciale di una persona fisica, nonché in ogni altro caso previsto dalla normativa vigente.
La registrazione è stata annullata:
- di propria iniziativa da parte del soggetto;
- in base a una sentenza definitiva;
- in conformità alle disposizioni delle leggi speciali.
Per ulteriori informazioni sulla procedura di candidatura presso il QKB Clicca qui.
Cancellazione del contribuente dal registro
Le persone iscritte all'anagrafe fiscale possono essere cancellate nei seguenti casi:
- persone fisiche e giuridiche, ai sensi delle disposizioni della legge “Sulla registrazione delle imprese”, e successive modifiche;
- organizzazioni senza scopo di lucro, per ordine del tribunale;
- il rappresentante fiscale, con l'adempimento dell'obbligo fiscale in quanto tale;
- persone che, ai sensi della legge fallimentare, sono state dichiarate fallite con sentenza definitiva;
- persone giuridiche di diritto pubblico, in conformità alla normativa settoriale che disciplina le loro attività.
Il Centro Nazionale per le Imprese o il tribunale, non appena ricevuta la domanda di cancellazione dal contribuente, notifica all’autorità fiscale competente la registrazione dell’avvio delle procedure di liquidazione o della domanda di cancellazione dal registro di una persona fisica o di una persona giuridica, anche qualora la domanda di cancellazione sia presentata senza che venga effettuata la liquidazione.
L'autorità fiscale competente, entro dieci giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda di cancellazione dal registro, è tenuta a verificare la situazione fiscale dei soggetti e, contestualmente, a darne comunicazione al Registro centrale delle imprese o al tribunale e al soggetto stesso.
Qualora l’autorità fiscale, sulla base della propria analisi dei rischi, ritenga necessario effettuare un’ispezione presso la sede in cui il contribuente svolge la propria attività, tale termine non può superare i 30 giorni lavorativi, compreso il tempo necessario per lo svolgimento dell’ispezione.
Il Centro Nazionale per le Imprese o il tribunale non possono procedere alla cancellazione dal registro se, entro il suddetto termine di 30 giorni, l’amministrazione fiscale solleva per iscritto un’obiezione in merito.
L'opposizione dell'amministrazione fiscale alla cancellazione del contribuente dal registro indica l'ammontare dei debiti fiscali non pagati e, nel caso di una persona giuridica, il fatto che questa non abbia presentato il bilancio relativo alla cessazione delle attività fino alla liquidazione, oppure che non abbia presentato le dichiarazioni dei redditi.
Qualora si accerti che i soggetti registrati presso il Centro Nazionale delle Imprese o presso il tribunale abbiano debiti fiscali, questi vengono automaticamente cancellati dal registro una volta adempiuti a tutti i propri obblighi fiscali, compresi quelli derivanti dai casi in cui la cancellazione dal registro avvenga a seguito di liquidazione.
Nel caso in cui l’opposizione alla cancellazione da parte delle autorità fiscali sia stata presentata a seguito della mancata presentazione dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi, allora, una volta presentati tali documenti, l’autorità fiscale competente è tenuta a ritirare immediatamente l’opposizione alla cancellazione dal registro, e il Centro Nazionale per le Imprese provvede senza indugio alla cancellazione del contribuente.
Se, nonostante l’adempimento dell’obbligo per il quale è stata contestata la cancellazione dal registro, l’autorità fiscale competente non abbia ritirato la propria contestazione, il soggetto deve presentare al Centro Nazionale delle Imprese il documento che attesti l’adempimento di tali obblighi fiscali. In tal caso, il Centro Nazionale per le Imprese provvede immediatamente alla cancellazione del soggetto e ne dà tempestiva comunicazione all’autorità fiscale competente e al contribuente.
Attenzione: La cancellazione dal registro fiscale non estingue gli obblighi fiscali esistenti né impedisce all’autorità fiscale di accertare o riscuotere tali obbligazioni. Per ogni procedura svolta dall’autorità fiscale e dalla QKB ai sensi del presente articolo, dall’avvio della procedura di cancellazione fino alla cancellazione definitiva, i contribuenti ne vengono informati contestualmente.
La data in cui un contribuente viene cancellato dal registro dell'amministrazione fiscale è la data di cancellazione presso la QKB o il tribunale.
Data di cancellazione dal registro dei lavoratori autonomi che svolgono attività commerciali o di servizi mobili, nonché del capofamiglia che impiega persone come collaboratori domestici, assistenti, ecc. La data di cancellazione dal registro dei lavoratori autonomi che svolgono attività commerciali o di servizi mobili, del capofamiglia che impiega persone come collaboratori domestici, assistenti, ecc., dei rappresentanti fiscali e dell’agricoltore è la data in cui la cancellazione viene approvata dall’amministrazione fiscale, ma con effetto a partire dalla data di presentazione della richiesta di cancellazione.

