Diritto
Ai fini dell'imposta sul reddito
Ai sensi degli articoli 78, 83, comma 1, e 155 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,
Parlamento
della Repubblica di Albania
Impostalo:
Capitolo uno
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto e finalità della legge
1. La presente legge ha lo scopo di stabilire le norme relative a:
a) l'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;
b) imposta sui redditi derivanti da successioni, donazioni e vincite al gioco d'azzardo.
2. La presente legge ha lo scopo di definire un quadro giuridico per la definizione delle norme relative all’imposizione, alla dichiarazione e alla riscossione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e della ritenuta alla fonte sui redditi.
Articolo 2
Campo di applicazione
1. I residenti nella Repubblica di Albania sono soggetti all’imposta sul reddito delle persone fisiche e all’imposta sul reddito delle società sui redditi imponibili provenienti da qualsiasi fonte, indipendentemente dal fatto che siano stati percepiti all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di Albania in un determinato anno fiscale.
2. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, i soggetti non residenti sono soggetti all’imposta sul reddito nei seguenti casi:
a) per l’intero importo del loro reddito imponibile mondiale attribuibile a una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania; e
b) nella misura in cui non siano contemplati dal paragrafo (a), il loro reddito imponibile derivante da tutte le fonti aventi origine nella Repubblica di Albania, ai sensi dell’articolo 4 della presente legge, in un determinato anno fiscale.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente legge, i seguenti termini hanno il significato di seguito indicato:
1. Per “persona” si intende qualsiasi persona fisica e qualsiasi entità.
2. Per “persona fisica” si intende:
a) lavoratore autonomo;
b) operatore individuale;
c) una persona fisica ai sensi del Codice civile, compresi i dipendenti, nonché qualsiasi altra persona fisica che percepisca redditi da qualsiasi fonte, inclusi donazioni, eredità o vincite al gioco d’azzardo.
3. Per “entità” si intende qualsiasi società o struttura organizzativa, societaria o non societaria, indipendentemente dalla forma, a scopo di lucro o senza scopo di lucro, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti soggetti:
a) qualsiasi forma societaria prevista dal Codice civile o dalla normativa vigente in materia di società commerciali;
b) organizzazioni a scopo di lucro e senza scopo di lucro;
c) qualsiasi forma di trust estero o struttura analoga;
c) qualsiasi forma di cooperazione/partenariato che abbia una forma giuridica e possa essere considerato come un unico soggetto passivo;
d) qualsiasi forma di fusione tra imprese (joint venture);
dh) qualsiasi forma di società di gestione del capitale o del patrimonio;
e) qualsiasi forma di collaborazione o partnership passiva;
e) qualsiasi altra società istituita con legge speciale.
4. Per “Società” si intende qualsiasi società commerciale costituita, organizzata e registrata ai sensi della normativa applicabile in materia di società commerciali e presso il Centro Nazionale per le Imprese.
5. Per “lavoratore autonomo” si intende qualsiasi persona fisica che presti servizi di qualsiasi tipo o svolga altre attività professionali, diverse dalle attività commerciali.
6. Per “operatore commerciale” si intende qualsiasi persona fisica che svolga attività commerciali.
7. Per “contribuente” si intende qualsiasi persona soggetta a imposta ai sensi della presente legge o di qualsiasi altra legge che preveda un regime fiscale speciale.
8. Per “attività economica” si intende qualsiasi attività economica svolta con l’obiettivo di realizzare un profitto. Essa comprende le attività dei lavoratori autonomi, dei commercianti e delle persone giuridiche.
9. Per “dipendente” si intende una persona fisica che percepisce un reddito da lavoro dipendente.
10. Per “datore di lavoro” si intende la persona che affida a un’altra persona un lavoro o un incarico a titolo oneroso, nel rispetto della normativa vigente, e che si assume la responsabilità e il rischio connessi all’esecuzione del lavoro.
11. Per “fatturato” si intende il ricavo totale realizzato dalla vendita di beni e servizi (IVA esclusa).
12. Per “pensioni private” si intendono le pensioni erogate da un regime pensionistico ai sensi della normativa vigente in materia di fondi pensione privati e del fondo pensione privato istituito con legge speciale, ad esclusione della pensione erogata dal regime contributivo obbligatorio.
13. Per “persona collegata” si intende qualsiasi persona che sia collegata a un’altra persona da un rapporto che, direttamente o indirettamente, incida sulla determinazione della base imponibile, attraverso la gestione, il controllo o la proprietà. Due persone sono considerate collegate se una o entrambe agiscono in conformità alle istruzioni, alle richieste, ai suggerimenti o ai desideri dell’altra persona o di una terza persona.
Sono considerate persone collegate le seguenti persone:
a) coniugi, conviventi, discendenti e ascendenti di primo grado.
b) un’unità economica in cui una persona detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento dei diritti di voto o di gestione, dei diritti alla distribuzione dei dividendi o dei diritti sul capitale.
c) due o più entità in cui un’altra persona possieda o detenga almeno il 50 per cento dei diritti di voto o di gestione, dei diritti alla distribuzione dei dividendi o dei diritti sul capitale in entrambe le unità economiche.
Qualora si applichino le lettere (a) o (b) del presente punto, la titolarità attribuita a una persona da parte di una persona collegata non può essere attribuita a un’altra persona collegata. Due persone non sono considerate collegate per il solo fatto che una di esse sia considerata dipendente o cliente dell’altra, o che entrambe siano considerate dipendenti o clienti di una terza parte, a meno che tale rapporto non incida, direttamente o indirettamente, sulla determinazione della base imponibile.
14. Per “parti non collegate” si intendono le parti che non sono affiliate.
15. Per “servizio tecnico” si intende la fornitura di servizi, anziché di beni, a titolo oneroso, sia a cadenza periodica che sotto forma di pagamento unico, compresi i compensi per servizi tecnici e quelli per servizi digitali automatizzati, nella misura in cui sia ragionevole considerarli come tsia attribuibile a qualsiasi tipo di servizio o a qualsiasi altro beneficio fornito dall’attività commerciale di una persona. I seguenti casi non sono considerati servizi tecnici né compensi relativi a un servizio tecnico:
a) spese di supervisione e controllo amministrativo, trasferite da un ufficio centrale situato al di fuori del territorio dell’Albania e a carico di un ufficio permanente operante nella Repubblica di Albania;
b) trasporto di passeggeri o trasporto merci;
c) premi assicurativi;
c) sistemazione in alberghi o altre strutture ricettive.
16. Per “onorario per servizi tecnici” si intende un corrispettivo per servizi di gestione, tecnici o di consulenza, comprese le tariffe per la prestazione di servizi da parte di tecnici o altro personale, un corrispettivo per la fornitura di know-how tecnico, industriale, commerciale o scientifico, di esperienza o competenze, oppure un corrispettivo per la fornitura di assistenza relativa alle questioni di cui al paragrafo 21 del presente articolo.
17. Per “commissione per servizi digitali automatizzati” si intende un pagamento relativo a qualsiasi servizio fornito online o tramite una rete elettronica che richieda un intervento umano minimo da parte del fornitore del servizio.
18. I “titoli” sono strumenti finanziari che incarnano un valore e possono essere negoziati tra le parti, compresi i seguenti casi:
a) azioni o quote di qualsiasi società;
b) azioni, quote o partecipazioni in una società di persone;
c) buoni del Tesoro e obbligazioni, nonché obbligazioni societarie;
c) strumenti derivati, secondo la definizione prevista dalle leggi e dai regolamenti applicabili in vigore, o il cui significato deriva dai principi contabili;
d) strumenti in valuta estera, secondo la definizione prevista dalle leggi e dai regolamenti applicabili o secondo il significato che ne deriva dai principi contabili generalmente accettati.
19. Il termine “dividendo” comprende le seguenti categorie di reddito, indipendentemente dal fatto che tali dividendi siano realizzati all’interno o all’esterno della Repubblica di Albania e a prescindere dalle modalità di distribuzione:
a) i proventi derivanti da azioni o quote di qualsiasi società, azioni di fondazione o altri diritti di partecipazione agli utili che non costituiscano crediti;
b) proventi derivanti da altri diritti societari, compresi i dividendi per quote e i dividendi provvisori;
c) i proventi derivanti dalla ripartizione degli utili in società di persone;
c) i redditi derivanti da qualsiasi forma di distribuzione degli utili da parte di qualsiasi tipo di entità, ad eccezione delle società in nome collettivo soggette alle disposizioni del Codice civile;
d) gli importi ricevuti dalla procedura di liquidazione, nella misura in cui superino il capitale versato in denaro o in natura;
dh) gli importi derivanti dalla riduzione del capitale, nella misura in cui il capitale sia attribuibile agli utili portati a nuovo capitalizzati.
20. Per “interessi” si intendono gli oneri finanziari relativi a tutte le forme di debito, gli altri costi economicamente equivalenti agli interessi e le spese sostenute in relazione alla concessione di finanziamenti, compresi i pagamenti relativi a prestiti con partecipazione agli utili, gli interessi sulle obbligazioni, la componente di costo finanziario dei canoni di leasing finanziario, gli interessi capitalizzati o l’ammortamento degli interessi capitalizzati, gli importi relativi agli interessi derivanti da strumenti derivati o accordi di copertura, le commissioni di garanzia e di impegno e i costi simili associati all’assunzione di fondi.
21. Gli “onorari” sono pagamenti relativi all’uso o al diritto di utilizzare un bene immateriale e comprendono quanto segue:
a) l’uso o il diritto di utilizzare un diritto d’autore su un’opera letteraria, artistica o scientifica, compresi i film o le registrazioni video o audio, indipendentemente dal fatto che l’opera sia in formato elettronico o in altro formato;
b) l’uso o il diritto di utilizzare un brevetto, una licenza, un’invenzione, un marchio, un disegno o un modello, un progetto, una formula o un procedimento segreto, o qualsiasi altro bene o diritto analogo;
c) l’acquisizione o il diritto di acquisire qualsiasi immagine o suono, o entrambi, trasmessi via satellite, via cavo, tramite fibra ottica o con tecnologie simili nell’ambito delle trasmissioni televisive, radiofoniche o via Internet;
c) l'uso o il diritto di utilizzare informazioni relative all'esperienza industriale, commerciale o scientifica;
d) una dilazione del pagamento, totale o parziale, in relazione alle lettere da “a” a “c” del presente punto;
dh) un premio o un importo equivalente in relazione ai casi elencati alle lettere da “a” a “ç” del presente punto.
22. Il termine “agente incaricato delle ritenute” comprende l“”agente incaricato delle ritenute sui salari» e indica qualsiasi persona tenuta a trattenere l’imposta alla fonte e a versarla al bilancio dello Stato in conformità alle disposizioni della presente legge.
23. Per “imposta sul reddito delle società” si intende l’imposta versata dai soggetti passivi ai sensi delle disposizioni della presente legge.
24. Per “asset virtuale” si intende una rappresentazione digitale di valore che può essere conservata, scambiata o trasferita in formato digitale e che può essere utilizzata a fini di pagamento o di investimento oppure come mezzo di scambio, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le criptovalute. Tale definizione non comprende le rappresentazioni digitali di monete ufficialmente riconosciute come emesse o garantite da banche centrali o da un’autorità pubblica, né i titoli e gli altri strumenti finanziari previsti dalla normativa applicabile.
25. “Emissione o acquisizione di asset virtuali” (Settore minerario) consiste nell’utilizzare la potenza di calcolo degli utenti del sistema per risolvere algoritmi crittografici, allo scopo di confermare le transazioni e ottenere in cambio valuta virtuale, nonché l’elaborazione e la conferma delle transazioni attraverso l’investimento di una specifica risorsa virtuale da parte degli utenti dei nodi informatici che partecipano a tale processo.
26. Il termine “strumento finanziario” ha lo stesso significato attribuitogli dalla normativa vigente in materia di mercati dei capitali.
Articolo 4
Fonte di reddito
I redditi provenienti dalla Repubblica di Albania comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quanto segue:
a) i redditi da lavoro dipendente, nonché i redditi derivanti da onorari per servizi prestati nella Repubblica di Albania;
b) i redditi derivanti da attività culturali, artistiche o sportive svolte nella Repubblica di Albania;
c) i redditi dovuti da un datore di lavoro residente, anche se il lavoro viene svolto all’estero;
c) i redditi derivanti da attività commerciali e i redditi dei commercianti e dei lavoratori autonomi per attività e servizi prestati nella Repubblica di Albania;
d) redditi d'impresa attribuibili a una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania;
dh) oltre alle entrate previste al paragrafo (d) del presente articolo, anche le entrate derivanti da:
i. i beni immobili, i relativi accessori e i loro frutti, nonché i redditi derivanti dai diritti sui beni immobili situati nella Repubblica di Albania;
ii. i diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, i diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e marine, compreso il mare della Repubblica di Albania, nonché le informazioni relative a tali diritti;
iii. redditi derivanti dalla proprietà di beni mobili situati nella Repubblica di Albania.
Ai fini della presente legge, i diritti e le informazioni di cui ai sottoparagrafi (i) e (ii) del presente paragrafo sono considerati beni immobili.
e) i proventi derivanti dalla cessione di:
i. i beni, i diritti e le informazioni indicati al paragrafo (d) del presente articolo;
ii. azioni o partecipazioni simili, quali quote di società di persone o di trust, secondo la definizione prevista dalla normativa vigente in materia, indipendentemente dalla loro ubicazione, se, in qualsiasi momento nei 365 giorni precedenti la cessione, tali azioni o partecipazioni simili derivino, direttamente o indirettamente, per oltre il 50 per cento del loro valore dai beni immobili, dai diritti o dalle informazioni specificati al paragrafo (d) del presente articolo.
e) i dividendi, compresi quelli provenienti da società di persone, distribuiti da un soggetto residente;
f) plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni in entità residenti e di qualsiasi titolo o strumento finanziario nella Repubblica di Albania;
g) gli interessi corrisposti da enti pubblici locali o centrali, da un contribuente residente o da una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania;
(g) canoni di locazione, contratti di locazione, canoni di licenza, corrispettivi per servizi tecnici e/o servizi digitali automatici, nonché corrispettivi versati da una persona fisica residente o da una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania;
h) le vincite al gioco d’azzardo di un contribuente residente o non residente, oppure quelle corrisposte da una stabile organizzazione situata nella Repubblica di Albania; i redditi derivanti da eredità e donazioni ricevute da beni situati nella Repubblica di Albania.;
i) i redditi derivanti dall’estrazione o dalla generazione di beni virtuali da parte di una persona residente nella Repubblica di Albania;
j) i redditi derivanti da operazioni su beni virtuali effettuate da una persona residente nella Repubblica di Albania;
k) i redditi derivanti da qualsiasi altra attività svolta fisicamente nella Repubblica di Albania.
Articolo 5
Seggio permanente
1. Per «stabile organizzazione» si intende una sede fissa in cui vengono svolte, in tutto o in parte, le attività commerciali di un soggetto non residente.
2. La sede permanente comprende in particolare:
a) un luogo di somministrazione;
b) una filiale;
c) un ufficio;
c) una fabbrica;
d) un workshop;
d) una miniera, un pozzo di petrolio o di gas, una cava o qualsiasi altro luogo destinato all’estrazione di risorse naturali;
e) un edificio o un cantiere edile, un impianto o un progetto di montaggio, ovvero qualsiasi attività di supervisione ad essi correlata, solo se tale cantiere, progetto o attività si protragga nella Repubblica di Albania per un periodo o periodi complessivi superiori a sei mesi nel corso di un qualsiasi periodo di dodici mesi;
e) qualsiasi attività, compreso l’uso o l’installazione di attrezzature di rilievo, svolta nella Repubblica di Albania in relazione alla prospezione, all’estrazione o allo sfruttamento di risorse naturali per un periodo o periodi complessivi superiori a tre mesi nel corso di un qualsiasi periodo di dodici mesi;
f) la prestazione di servizi, compresi i servizi di consulenza forniti da un soggetto non residente tramite i propri dipendenti o altre persone fisiche, solo se tali attività proseguono (per conto della stessa persona o di una persona ad essa collegata) nella Repubblica di Albania per un periodo o periodi complessivi superiori a sei mesi nel corso di un qualsiasi periodo di dodici mesi.
3. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il termine “stabile organizzazione” non comprende:
a) l’utilizzo dei locali esclusivamente ai fini dello stoccaggio, dell’esposizione o della spedizione di merci appartenenti a una persona non residente;
b) la detenzione di una scorta di merci appartenenti a un soggetto non residente esclusivamente a fini di stoccaggio, esposizione o distribuzione;
c) la detenzione di una scorta di merci appartenenti a un soggetto non residente al solo scopo di farle trasformare da un altro soggetto;
c) mantenere una sede fissa di attività al solo scopo di acquistare beni o raccogliere informazioni per conto del non residente;
d) il mantenimento di una sede fissa di attività al solo scopo di svolgere qualsiasi altra attività per conto di una persona non residente;
dh) la gestione di una sede fissa destinata esclusivamente all’esercizio congiunto delle attività di cui alle lettere da “a” a “d” del presente punto, a condizione che l’attività complessiva della sede fissa abbia carattere preparatorio o ausiliario.
4. Il paragrafo 3 del presente articolo non si applica a una sede fissa utilizzata o mantenuta da una persona non residente se la stessa persona o una persona a essa strettamente collegata svolge attività commerciali nella stessa sede o in un’altra sede nella Repubblica di Albania, e:
a) tale luogo o un altro luogo costituisca una stabile organizzazione per la persona o per la persona ad essa strettamente collegata, come previsto dal presente articolo, oppure
b) l’attività complessiva derivante dalla combinazione delle attività svolte da entrambe le persone nello stesso luogo, oppure dalla stessa persona, oppure da persone strettamente collegate in entrambi i luoghi, non è di natura preparatoria o accessoria, a condizione che le attività commerciali svolte da entrambe le persone nello stesso luogo, oppure dalla stessa persona o da una persona strettamente collegata in entrambi i luoghi, costituiscano funzioni complementari che fanno parte di un’operazione commerciale correlata.
5. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ma in conformità con le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo, qualora una persona agisca nella Repubblica di Albania per conto di una persona non residente, si ritiene che tale persona non residente abbia una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania in relazione a qualsiasi attività da essa svolta, qualora tale persona:
a) di norma stipula contratti, o svolge tipicamente un ruolo di primo piano nella stipula di contratti che vengono abitualmente conclusi senza modifiche sostanziali da parte del non residente, e tali contratti sono:
i. a nome della persona non residente, oppure
ii. per il trasferimento della proprietà o per la concessione del diritto di godimento di un bene di proprietà di un non residente, o di cui un non residente abbia il diritto di godimento, oppure
iii. per la prestazione di servizi da parte di una persona non residente, a meno che le attività di tale persona non siano limitate a quelle specificate al paragrafo 4 del presente articolo, le quali, se svolte tramite una sede fissa d’attività, non rendono tale sede fissa una stabile organizzazione ai sensi delle disposizioni del paragrafo 4 del presente articolo; oppure
b) la persona non stipula abitualmente contratti, né svolge un ruolo di primo piano nella stipula di tali contratti, ma detiene una scorta di merci o prodotti commerciali dai quali effettua regolarmente consegne per conto del non residente.
6. Fatte salve le precedenti disposizioni del presente articolo, ma in conformità con il paragrafo 7 del presente articolo, un soggetto che opera nel settore assicurativo di un altro Stato, escluse le attività di riassicurazione, si considera che abbia una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania se, tramite un’altra persona, riscuote premi nella Repubblica di Albania o assicura rischi situati nella Repubblica di Albania.
7. I paragrafi 5 e 6 del presente articolo non si applicano qualora una persona che agisce nella Repubblica di Albania per conto di una persona non residente svolga un’attività commerciale nella Repubblica di Albania in qualità di agente indipendente e agisca per conto della persona non residente nel corso ordinario di tale attività. Quando una persona agisce esclusivamente per conto di una o più persone alle quali è strettamente legata, tale persona non è considerata un agente indipendente ai sensi del presente paragrafo in relazione a nessuna di tali persone.
8. Il semplice fatto che una persona non residente sia collegata a una persona residente nella Repubblica di Albania (ovvero che la controlli o sia da essa controllata) non costituisce di per sé un motivo sufficiente per ritenere che tale persona non residente abbia una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania.
9. Si ritiene che una persona sia strettamente collegata a un’altra se, sulla base di tutti i fatti e le circostanze rilevanti, una persona controlla l’altra oppure entrambe sono sotto il controllo delle stesse persone. In ogni caso, una persona è considerata strettamente collegata a un’altra se possiede, direttamente o indirettamente, almeno il 50 per cento del diritto di godimento sull’altra (o, nel caso di una società, non meno del 50 per cento dei diritti di voto e del valore totale delle azioni della società o della partecipazione effettiva nel capitale della società) oppure se un’altra persona detiene, direttamente o indirettamente, non meno del 50 per cento della partecipazione effettiva (o, nel caso di una società, non meno del 50 per cento dei diritti di voto e del valore totale delle azioni della società o della partecipazione effettiva nel capitale della società) della persona o di entrambe le persone.
Articolo 6
Anno fiscale
L'anno fiscale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno civile.
Capitolo II
Imposta sul reddito delle persone fisiche
Capitolo 1
Disposizioni generali relative all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Articolo 7
Contribuente soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche
Ai fini della presente legge, ogni persona fisica è considerata contribuente ed è soggetta all'imposta sul reddito delle persone fisiche.
Articolo 8
Residenza
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si considera contribuente residente chiunque soddisfi una delle seguenti condizioni:
a) abbia una sede fissa nel territorio della Repubblica di Albania durante l’anno fiscale; oppure
b) soggiorna nella Repubblica di Albania durante l’anno fiscale per uno o più periodi che, sommati, ammontano a 183 giorni o più. Il giorno della partenza dal Paese e il giorno dell’ingresso nel Paese sono considerati separatamente come giorni di presenza nel Paese; oppure
c) è cittadino della Repubblica di Albania e, al di fuori del territorio di tale Repubblica, svolge mansioni in qualità di dipendente o funzionario del governo della Repubblica di Albania; oppure
c) possiede un negozio, uno studio professionale, uno stabilimento o qualsiasi altro luogo in cui la persona fisica svolga un’attività nella Repubblica di Albania, oppure abbia la propria residenza abituale nella Repubblica di Albania, salvo nel caso in cui la persona fisica abbia una residenza permanente al di fuori della Repubblica di Albania per l’intero anno fiscale e non abbia inoltre una residenza permanente nella Repubblica di Albania; oppure
d) abbia il proprio centro di interessi vitali nella Repubblica di Albania, il che implica legami personali o economici significativi con la Repubblica di Albania.
Articolo 9
Documentazione
Il contribuente soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche è tenuto a conservare tutta la documentazione necessaria a comprovare le informazioni dichiarate nella dichiarazione dei redditi.
2. Ogni lavoratore autonomo o commerciante, che non sia soggetto all’obbligo di tenere la contabilità ai sensi della normativa vigente in materia di contabilità e bilancio, è tenuto a tenere almeno un registro delle entrate, spese, crediti e passività o debiti, in una struttura semplificata, come stabilito nella normativa secondaria di attuazione della presente legge.
Capitolo 2
Disposizioni relative alla determinazione del reddito imponibile
Articolo 10
Reddito imponibile
1. I seguenti redditi sono considerati redditi imponibili di un contribuente soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) redditi da lavoro dipendente;
b) redditi da attività commerciale;
c) proventi da investimenti.
2. Il reddito è soggetto a tassazione indipendentemente dal fatto che sia corrisposto in denaro o in natura.
3. I redditi in natura sono valutati al valore di mercato, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge o dalla normativa di attuazione emanata ai fini della sua applicazione.
4. Il principio di mercato, come definito all’articolo 44 della presente legge, si applica alle operazioni tra parti correlate.
Articolo 11
Redditi non soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche
I seguenti redditi non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche:
a) i redditi percepiti in virtù dell'iscrizione al regime obbligatorio di previdenza sociale e di assicurazione sanitaria;
b) aiuti finanziari a carico del bilancio pubblico a favore di persone prive di reddito o a basso reddito, secondo la definizione contenuta nella normativa vigente in materia;
c) i redditi esenti in virtù di accordi internazionali ratificati dall'Assemblea della Repubblica di Albania;
c) gli indennizzi versati ai proprietari immobiliari a titolo di risarcimento per espropriazioni effettuate dallo Stato per motivi di pubblica utilità, oppure agli ex proprietari per l'espropriazione dei loro beni avvenuta in passato;
d) indennizzi versati agli ex prigionieri politici e ai loro discendenti;
dh) riconoscimenti e premi conferiti da istituzioni statali per risultati ottenuti in ambito scientifico, sportivo e culturale;
e) borse di studio per alunni e studenti;
e) le indennità ottenute con sentenze definitive, le indennità previste dal contratto assicurativo ottenute in conformità alla normativa vigente in materia di attività assicurativa e riassicurativa, nonché determinati rimborsi delle spese processuali;
f) proventi derivanti da contributi e sovvenzioni a favore dell'agricoltura e dell'allevamento, finanziati dal bilancio dello Stato o da altre fonti.
Articolo 12
Reddito da lavoro dipendente
1. Il reddito da lavoro dipendente comprende:
a) stipendi, premi e benefici derivanti da rapporti di lavoro o da rapporti analoghi, compreso il trasferimento o il distacco di dipendenti, indipendentemente dal fatto che tali rapporti siano attuali, futuri o passati, e qualora il contribuente sia tenuto a seguire le istruzioni del pagatore per ricevere il pagamento o la remunerazione;
b) la remunerazione degli amministratori, la remunerazione in qualità di membro del consiglio di amministrazione o di un organo statutario della società, nonché la remunerazione per la gestione e la partecipazione ai consigli di sorveglianza;
c) la retribuzione e i benefici corrisposti dalla società al proprio socio per il lavoro svolto per conto della stessa;
c) il reddito percepito da un lavoratore autonomo se:
i. l'80 per cento o più dei ricavi proviene, direttamente o indirettamente, da un unico cliente; oppure
ii. Il 90% o più dei ricavi totali proviene da meno di tre clienti.
La lettera “ç” non si applica qualora il lavoratore autonomo presti servizi esclusivamente a soggetti non residenti nella Repubblica di Albania o esclusivamente a soggetti che non dispongono di una sede fissa nella Repubblica di Albania. In tali casi, si ritiene che il lavoratore autonomo percepisca redditi d'impresa.
2. Il reddito da lavoro dipendente, oltre a quanto previsto dal paragrafo 1 del presente articolo, comprende anche le indennità corrisposte in caso di perdita o cessazione del rapporto di lavoro.
3. Qualora il reddito da lavoro dipendente venga corrisposto a un dipendente tramite un agente di collocamento non residente nella Repubblica di Albania e l’importo totale corrisposto includa la commissione, il reddito da lavoro dipendente sarà considerato pari ad almeno l’80% dell’importo totale.
4. I redditi derivanti da lavoro dipendente non sono considerati tali nei casi in cui:
a) il valore dei pasti consumati, delle bevande analcoliche, attrezzature di lavoro, cure mediche e altri benefici forniti nei locali gestiti da o per conto di un datore di lavoro, siano accessibili a tutti i dipendenti a condizioni simili e creino migliori condizioni di lavoro per i dipendenti;
b) il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e delle indennità di trasferta avviene secondo la procedura prevista dalla normativa applicabile o dagli atti di attuazione della presente legge.;
c) indennità per i dipendenti in caso di malattia, infortunio o difficoltà economiche, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia e con le disposizioni degli atti secondari che attuano la presente legge;
c) contributi per l'assicurazione sulla vita, l'assicurazione sanitaria e l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
d) i redditi derivanti da stipendi e indennità relativi ai rapporti di lavoro di funzionari consolari, diplomatici o personale analogo di paesi terzi e organizzazioni internazionali che, nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali nella Repubblica di Albania, in conformità con le convenzioni o gli accordi internazionali ratificati, accettati o firmati dalla Repubblica di Albania o dal Consiglio dei Ministri, godono dello status diplomatico.
5. Il reddito imponibile annuo derivante da rapporti di lavoro è definito come l'importo totale del reddito da lavoro dipendente imponibile percepito da un contribuente nel corso dell'anno fiscale.
6. L'importo complessivo degli stipendi e delle retribuzioni simili corrisposti in un'unica soluzione in un determinato anno costituisce reddito per gli anni in cui sono stati corrisposti.
Articolo 13
Reddito d'impresa
1. Il reddito d’impresa comprende, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i redditi indicati nelle lettere da “a” a “gj” riportate di seguito, purché non siano classificati come reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 12 della presente legge:
a) i redditi di una persona fisica derivanti da qualsiasi attività commerciale, comprese le attività svolte da lavoratori autonomi o commercianti;
b) i proventi da interessi, dividendi e commissioni, che siano effettivamente connessi all’attività;
c) i proventi derivanti dalla vendita di titoli effettivamente connessi all'attività;
c) i proventi derivanti dalla locazione di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che la locazione riguardi la totalità o una parte dei beni materiali o immateriali;
d) i proventi derivanti dalla vendita di qualsiasi tipo di attività e passività aziendale, compresa la vendita dell'intera impresa;
dh) la plusvalenza realizzata dalla cessione delle attività e delle passività dell'impresa nell'ambito di una riorganizzazione aziendale, come definita all'articolo 46 della presente legge;
e) doni, sovvenzioni o contributi ricevuti da una persona nell’ambito della propria attività;
e) i ricavi realizzati dalla persona fisica derivanti da qualsiasi tipo di corrispettivo per servizi digitali tecnici o automatizzati;
f) le plusvalenze derivanti dalla rivalutazione dei beni aziendali, qualora tali beni siano conferiti in natura al capitale di una società, sia al momento della sua costituzione sia in occasione di un aumento di capitale;
g) redditi derivanti dall'estrazione o dalla generazione di beni virtuali;
g) ricavi derivanti da operazioni con beni virtuali effettivamente collegati all'attività aziendale.
2. Il reddito imponibile annuo dell’impresa è determinato come il reddito d’impresa complessivo, al netto delle spese corrispondenti, debitamente documentate e sostenute al fine di generare, mantenere e garantire tale reddito. Il reddito imponibile annuale dell’impresa è calcolato in conformità al capitolo IV della presente legge.
Articolo 14
Regime speciale per commercianti e lavoratori autonomi
1. Le persone fisiche, gli imprenditori individuali o i lavoratori autonomi con un fatturato annuo non superiore a 10.000.000 di lek, ai fini del riconoscimento delle spese deducibili, hanno la facoltà di scegliere uno dei seguenti metodi:
a) l'adozione di un regime speciale in base al quale le spese sostenute sono deducibili a priori in conformità con gli importi indicati nella presente lettera e senza essere soggetti alla verifica da parte dell'amministrazione fiscale dei relativi documenti contabili;
i. 60% del reddito derivante da attività produttive;
ii. il 90% dei proventi derivanti dalle attività di commercio all'ingrosso;
iii. il 70% dei ricavi derivanti dalle attività di commercio al dettaglio e dai trasporti individuali;
iv. il 601 TP3T dei proventi derivanti da bar, ristoranti, discoteche e attività simili;
v. 50% dei redditi derivanti da attività di prestazione di servizi, attività artigianali e artistiche;
vi. 30% del reddito dei lavoratori autonomi; oppure
b) il calcolo delle spese deducibili sulla base della relativa documentazione e delle fatture relative a ciascuna spesa.
2. Le persone fisiche, gli imprenditori individuali o i lavoratori autonomi di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono scegliere e comunicare all'amministrazione fiscale il metodo che intendono adottare. Il passaggio da un metodo all'altro non può avvenire più di una volta ogni tre anni.
3. La definizione del tipo di attività svolte da persone fisiche, commercianti o lavoratori autonomi, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, è stabilita con decisione del Consiglio dei Ministri, in conformità con la normativa vigente che disciplina tali attività svolte da persone fisiche, commercianti individuali o lavoratori autonomi.
4. Le persone fisiche, gli imprenditori individuali o i lavoratori autonomi che abbiano optato per il regime speciale di cui al punto 1, lettera a), del presente articolo non possono richiedere alcuna detrazione o altra compensazione, ad eccezione della franchigia personale di cui all’articolo 22 della presente legge.
Articolo 15
Proventi da investimenti
1. I redditi da capitale, qualora non siano considerati redditi d’impresa ai sensi dell’articolo 13 della presente legge, comprendono i seguenti redditi:
a) proventi da interessi, dividendi e commissioni;
b) plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli o strumenti finanziari;
c) plusvalenze realizzate su contratti di assicurazione sulla vita;
c) il rendimento degli investimenti dei regimi pensionistici privati;
d) plusvalenze derivanti dalla cessione di beni immobili;
d) redditi derivanti dalla locazione di beni immobili;
e) i proventi derivanti dall'emissione o dall'acquisizione di beni virtuali, come definiti all'articolo 16 della presente legge;
e) redditi derivanti da operazioni su beni virtuali.
2. I seguenti redditi sono redditi da investimento esenti:
a) i proventi derivanti dalla cessione di beni mobili, ad eccezione della cessione di autoveicoli, aeromobili e navi, qualora la vendita avvenga entro 12 mesi dall'acquisto;
b) i proventi derivanti dal trasferimento del diritto di proprietà su terreni agricoli, qualora il successore legale mantenga i terreni per lo stesso scopo e la stessa attività;
c) i redditi da interessi e le plusvalenze derivanti da eurobbligazioni emesse dalla Repubblica di Albania, qualora il beneficiario sia una persona fisica non residente.
3. I redditi derivanti da investimenti detenuti congiuntamente da più di un membro della famiglia sono considerati come redditi del membro della famiglia con il reddito imponibile annuo più elevato.
Articolo 16
Reddito imponibile derivante da operazioni di cessione di titoli, strumenti finanziari e beni virtuali.
1. Il reddito da investimento imponibile derivante dalla cessione di titoli o strumenti finanziari è determinato come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto delle attività cedute. Qualsiasi spesa direttamente connessa all’acquisto e alla vendita di titoli o strumenti finanziari è inclusa nel prezzo di acquisto e nel prezzo di vendita e non viene aggiunta o dedotta separatamente.
2. Se il reddito imponibile derivante dalla cessione di titoli o strumenti finanziari comporta una perdita in un esercizio fiscale, tale perdita può essere compensata con il reddito imponibile da investimenti derivante dalla cessione di altri titoli o strumenti finanziari nello stesso esercizio fiscale.
3. Il reddito da investimento imponibile derivante dalla cessione di beni virtuali è determinato come differenza tra il valore di vendita e il valore di acquisto di tali beni. Se il reddito da investimento imponibile derivante dalla cessione di beni virtuali comporta una perdita in un esercizio fiscale, tale reddito da investimento imponibile è considerato pari a zero.
4. Per i titoli o gli strumenti finanziari quotati, i prezzi di acquisto e di vendita sono determinati in base ai relativi documenti di negoziazione alla data di vendita.
5. Nel caso di titoli o strumenti finanziari acquisiti per successione o donazione, il prezzo di acquisto ai fini fiscali corrisponde al valore imponibile dei titoli o degli strumenti finanziari oggetto di donazione o successione al momento del loro ricevimento.
6. Il trasferimento di titoli comprende il conferimento in natura di titoli come capitale iniziale o come aumento di capitale di un’entità.
7. Il ministro competente in materia di finanze approva, mediante direttiva, le norme generali e le modalità di calcolo per l'attuazione del presente articolo.
Articolo 17
Reddito imponibile derivante da investimenti nella cessione di beni immobili
1. Il reddito da investimento imponibile derivante dalla cessione di beni è determinato come differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto dei beni.
2. Il prezzo di acquisto relativo al reddito imponibile derivante dalla cessione di beni immobili non può essere dedotto dalla base imponibile.
3. Nel caso di beni immobili acquisiti per successione o donazione, oppure per rinuncia alla proprietà, il prezzo di acquisto ai fini fiscali corrisponde al valore imponibile del bene donato o ereditato al momento dell'acquisizione.
4. Se il reddito imponibile derivante da un investimento ai sensi del presente articolo comporta una perdita in un esercizio fiscale, il reddito imponibile derivante dalla cessione del bene è considerato pari a zero.
5. Il prezzo di vendita dell'immobile è determinato come il maggiore tra il prezzo di vendita contrattuale e il prezzo di riferimento stabilito dalla normativa applicabile in materia immobiliare.
6. Il valore di acquisto del terreno, nel caso di permuta del diritto di proprietà del terreno con il diritto di proprietà dell'edificio costruito su tale sito, è calcolato in base al prezzo di riferimento al metro quadro del terreno, approvato con delibera del Consiglio dei Ministri per le città e le zone all'interno della città. Il prezzo di vendita è calcolato in riferimento al valore di mercato dell’immobile acquisito in cambio del terreno, tenendo conto di tutte le parti del lotto edificabile di cui beneficia il proprietario del terreno. Lo scambio di un lotto edificabile con un lotto da urbanizzare, in base a un accordo di permuta, non costituisce una plusvalenza imponibile sul trasferimento di beni immobili. La metodologia di calcolo dei prezzi di acquisto e di vendita è determinata con decisione del Consiglio dei Ministri.
7. L'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai proventi da investimento derivanti dalla cessione di beni immobili è a carico della persona fisica che trasferisce la proprietà dell'immobile, prima della registrazione dei suddetti beni nel registro immobiliare, in conformità con le disposizioni di legge pertinenti. L'ente responsabile del registro immobiliare non registra l'immobile fino a quando non sia stato confermato il pagamento dell'imposta. L'istituzione responsabile della registrazione dei trasferimenti di beni immobili versa sul conto dell'amministrazione fiscale, entro il 20 del mese successivo, l'imposta riscossa in conformità alle disposizioni del presente articolo.
8. Il ministro competente in materia di finanze e l'ente preposto alla registrazione dei beni immobili stabiliscono, mediante direttiva congiunta, le condizioni, le procedure e le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 18
Reddito imponibile annuo derivante dall'investimento
Il reddito imponibile annuo derivante dall'investimento è definito come l'importo totale del reddito imponibile derivante dall'investimento.
Articolo 19
Norme relative alle entità estere controllate
1. Quando una persona fisica detiene una partecipazione in un'entità controllata all'estero, i cui utili non sono soggetti a imposta o sono esenti da imposta nella Repubblica di Albania, gli utili non distribuiti derivanti da redditi passivi devono essere inclusi nel reddito imponibile derivante dall'investimento di tale persona fisica.
2. Qualsiasi entità estera è considerata un’entità estera controllata quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
a) la persona fisica, o insieme a soggetti collegati, detiene una partecipazione diretta o indiretta superiore al 50 per cento dei diritti di voto, oppure possiede, direttamente o indirettamente, più del 50 per cento del capitale, oppure gode del diritto di ricevere più del 50 per cento degli utili di tale entità; e
b) l’imposta effettivamente versata dall’entità sul proprio utile è inferiore al 50 per cento dell’imposta che le sarebbe stata applicata se fosse stata un’entità residente nella Repubblica di Albania.
3. Si ritiene che i seguenti proventi derivino da redditi passivi:
a) gli interessi o qualsiasi reddito derivante da attività finanziarie;
b) i diritti d'autore o qualsiasi altro provento derivante dalla proprietà intellettuale;
c) dividendi e proventi derivanti dalla vendita di titoli;
c) proventi derivanti da leasing finanziario.
4. Se il reddito passivo non supera il 30 per cento dell’utile complessivo dell’entità controllata dall’estero, le disposizioni del presente articolo non si applicano.
5. Quando l’entità distribuisce utili a una persona fisica e tali utili distribuiti sono inclusi nel reddito imponibile della persona fisica, gli importi del reddito precedentemente inclusi nella base imponibile ai sensi del presente articolo vengono dedotti dalla base imponibile ai fini del calcolo dell’imposta dovuta sugli utili distribuiti.
6. Qualora l’entità estera controllata abbia versato imposte nello Stato di residenza o di domicilio sui redditi inclusi nella base imponibile della persona fisica ai sensi del presente articolo, tali imposte possono essere imputate a riduzione dell’imposta complessiva dovuta. Il credito d’imposta è calcolato ai sensi dell’articolo 25 della presente legge.
7. Le norme di attuazione del presente articolo sono contenute nelle linee guida pertinenti approvate dal ministro responsabile delle finanze.
Articolo 20
Tassazione delle pensioni private
Il contributo versato da ciascun iscritto a un fondo pensione privato è deducibile dal proprio reddito personale ai fini fiscali.
2. Il rendimento degli investimenti, comprese le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati con il patrimonio del fondo pensione, non è soggetto a imposta durante la gestione da parte della società di gestione.
3. I contributi versati dal datore di lavoro e da qualsiasi altro contribuente, a nome e per conto di un iscritto a un fondo pensione, non sono considerati, ai fini fiscali, come reddito personale dell'iscritto.
4. Il limite massimo mensile per lo sgravio fiscale, come definito al paragrafo 1 del presente articolo, non può superare l'importo del salario minimo approvato a livello nazionale.
5. I contributi versati dal datore di lavoro a favore dei propri dipendenti a un fondo pensione sono considerati spese operative, fino a un importo annuo per dipendente pari al salario minimo annuo approvato a livello nazionale, e tale importo è riconosciuto come spesa ai fini dell'imposta sul reddito.
6. Il prelievo anticipato è soggetto all’aliquota dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in vigore, applicata all’intero valore dei beni prelevati in anticipo, compresi i contributi.
7. I pagamenti ricevuti mensilmente da un iscritto al fondo pensione sono tassati solo sulla rendita derivante dall'investimento, all'aliquota vigente dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. Per gli iscritti al fondo pensione che hanno investito nel fondo i propri risparmi individuali già tassati, verrà applicata una detrazione del 10 per cento dall’imposta sui rendimenti degli investimenti, al tasso in vigore, e dall’imposta dovuta.
9. I pagamenti ricevuti da un iscritto al fondo pensione immediatamente, prima della data prevista per il versamento mensile, come previsto dalla legge sui fondi pensione privati, sono tassati all’aliquota vigente dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sul valore totale dei fondi prelevati, compresi i contributi.
Capitolo 3
Base imponibile per il reddito delle persone fisiche e disposizioni relative al calcolo dell'imposta
Articolo 21
Base imponibile annuale
1. La base imponibile annuale è costituita da:
a) reddito da lavoro dipendente imponibile annuo;
b) il reddito imponibile annuo dell'impresa;
c) il reddito imponibile annuo derivante da investimenti.
2. La base imponibile annuale è ridotta delle detrazioni e delle deduzioni previste dalla presente legge. Se la differenza tra il reddito imponibile annuale e l’importo complessivo delle detrazioni e delle deduzioni è negativa, la base imponibile annuale è considerata pari a zero.
3. L'importo dell'imposta sul reddito dovuta da un soggetto per un anno fiscale è pari alla somma degli importi dovuti ai sensi del presente capitolo per ciascuna dichiarazione dei redditi.
Articolo 22
Detrazioni dalla base imponibile
1. Un contribuente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche, che percepisce redditi da lavoro dipendente e/o da attività imprenditoriale, può dedurre dalla base imponibile relativa al periodo d’imposta:
a) un importo di 600.000 lekë se il reddito annuo è pari o inferiore a 600.000 lekë, oppure un importo di 50.000 lekë al mese se il reddito mensile è pari o inferiore a 50.000 lekë;
b) un importo di 420.000 lekë se il reddito annuo è superiore a 600.000 lekë e non supera i 720.000 lekë, oppure un importo di 35.000 lekë al mese se il reddito mensile è superiore a 50.000 lekë e non supera i 60.000 lekë;
c) un importo di 360.000 lekë se il reddito annuo supera i 720.000 lekë, oppure un importo di 30.000 lekë al mese se il reddito mensile supera i 60.000 lekë;
c) un importo di indennizzo pari a 48.000 lekë per ciascun figlio a suo carico di età inferiore ai 18 anni.
2. Un contribuente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche con un reddito annuo imponibile derivante da lavoro dipendente e/oo da attività imprenditoriale inferiore a 1.200.000 lekë può dedurre, oltre agli importi previsti al paragrafo 1 del presente articolo, le spese correnti sostenute per l’istruzione dei figli a carico, fino a un massimo di 100.000 lekë.
Articolo 23
Richiesta di sconto
1. Le spese di mantenimento del minore affidato alle sue cure e le spese scolastiche sono a carico del membro della famiglia con il reddito imponibile annuo più elevato. Le modalità di applicazione del presente articolo saranno stabilite con una direttiva del ministro responsabile delle finanze.
2. Un contribuente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche con redditi da lavoro dipendente, mediante la dichiarazione dello stato personale, può richiedere mensilmente al proprio datore di lavoro le detrazioni personali, pari a un dodicesimo degli importi di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del comma 1 dell'articolo 22 della presente legge. La detrazione personale può essere richiesta una sola volta per anno fiscale. Il contribuente che richiede la detrazione personale, o parte di essa, non può farlo più di una volta al mese.
3. Le altre detrazioni, ad eccezione delle detrazioni personali di cui alle lettere “a”, “b” e “c” del comma 1 dell’articolo 22 della presente legge, possono essere richieste esclusivamente tramite la dichiarazione dei redditi annuale.
Articolo 24
Aliquota fiscale
1. Il reddito da lavoro dipendente imponibile è tassato alle seguenti aliquote progressive:
| Base imponibile annuale | Aliquota fiscale |
|---|---|
| 0 – 2.040.000 lek | 13% |
| Oltre 2.040.000 lek | 23% |
2. Il reddito imponibile netto (utile imponibile) derivante dall'attività commerciale per i commercianti e i lavoratori autonomi è tassato alle seguenti aliquote progressive:
| Base imponibile annuale | Aliquota fiscale |
|---|---|
| 0 – 14.000.000 di lek | 15% |
| Oltre 14.000.000 di lek | 23% |
3. I redditi da investimento sono tassati alle seguenti aliquote:
a) redditi da dividendi 8%;
b) qualsiasi altro reddito da investimenti 15%.
4. Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, nessun costo potrà essere detratto dal reddito derivante dall'investimento.
Articolo 25
Credito d'imposta per imposte estere
1. Se, nel corso di un anno fiscale, un contribuente residente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche percepisce un reddito imponibile da fonti situate al di fuori del territorio della Repubblica di Albania, l’imposta dovuta da tale contribuente su tale reddito è ridotta dell’importo dell’imposta pagata in un paese straniero su tale reddito. L’importo dell’imposta estera dovuta deve essere comprovato da specifica documentazione rilasciata a tal fine dal Paese o dai Paesi esteri in cui il reddito è stato percepito, nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
2. L’importo dell’imposta estera pagata e accreditata, determinato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non deve superare l’importo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche che sarebbe stata dovuta su tali redditi se fossero stati percepiti nel territorio della Repubblica di Albania.
3. Il credito d'imposta estero deve essere calcolato separatamente per ciascun Paese qualora il reddito provenga da fonti estere situate in più di un Paese.
4. Il credito d'imposta estero deve essere calcolato separatamente per i redditi inclusi nella base imponibile annuale e per i redditi da investimento annuali.
Articolo 26
Calcolo dell'imposta dovuta sul reddito delle persone fisiche
1. L'imposta sul reddito delle persone fisiche da versare si calcola applicando le aliquote previste dall'articolo 24 della presente legge al reddito imponibile del contribuente e deducendo eventuali:
a) credito d'imposta estero ai sensi dell'articolo 25 della presente legge;
b) l'imposta trattenuta alla fonte ai sensi del capitolo V della presente legge;
c) l'imposta sui salari trattenuta dal responsabile delle ritenute durante l'anno fiscale;
c) le rate dell'imposta sul reddito delle persone fisiche derivante da attività imprenditoriale, versate nel corso dell'anno fiscale.
2. Il calcolo dell'imposta dovuta sui redditi personali derivanti da lavoro dipendente e da investimenti viene effettuato separatamente dal calcolo dell'imposta dovuta sui redditi personali derivanti da attività imprenditoriali.
3. Se la differenza calcolata al punto 1 è negativa, il contribuente soggetto all’imposta sul reddito delle persone fisiche può richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso e l’amministrazione fiscale è tenuta a rimborsare l’importo pagato in eccesso entro e non oltre 60 giorni dalla presentazione della richiesta. Qualora il contribuente non richieda il rimborso dell’imposta sul reddito delle persone fisiche pagata in eccesso, tale importo sarà considerato un acconto sull’imposta sul reddito delle persone fisiche del periodo d’imposta successivo.
Capitolo III
Imposta sul reddito delle società
Capitolo 1
Disposizioni generali in materia di imposta sul reddito delle società
Articolo 27
Il soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle società
1. Ogni entità è soggetta all'imposta sul reddito delle società, che comprende principalmente:
a) partnership;
b) partnership;
c) società a responsabilità limitata;
c) le società per azioni; e
d) qualsiasi altro soggetto, compresi i soggetti non residenti, non contemplato nei paragrafi da (a) a (d) del presente punto, compresi i soggetti soggetti a un regime fiscale speciale.
2. I seguenti soggetti sono esenti dall'imposta sul reddito delle società:
a) gli organi esecutivi, legislativi e giudiziari istituiti dalla Costituzione, dalla legge o con decisione del Consiglio dei Ministri, la cui attività principale consiste nell’esercizio di funzioni dell’amministrazione centrale;
b) la Banca d’Albania, l’Autorità di vigilanza finanziaria e l’Agenzia per la tutela dei depositi;
c) fondazioni o istituzioni finanziarie non bancarie, istituite o trasferite con decisione del Consiglio dei Ministri, che hanno lo scopo di sostenere le politiche di sviluppo del governo mediante la concessione di prestiti;
c) gli enti che svolgono esclusivamente attività religiose, umanitarie, caritative, scientifiche o educative, il cui patrimonio o i cui utili non sono destinati a beneficio dei propri fondatori o membri;
d) organizzazioni sindacali o camere di commercio, dell’industria o dell’agricoltura, il cui patrimonio o i cui utili non siano destinati a beneficio di un singolo individuo o di uno dei propri membri;
d) i soggetti previsti dagli accordi internazionali ratificati dall’Assemblea;
e) case di produzione cinematografica autorizzate e sovvenzionate dal Centro Nazionale della Cinematografia.
3. Tutti i soggetti di cui al punto 2 del presente articolo, ad eccezione di quelli indicati alle lettere “a” e “b”, nonostante l'esenzione dall'imposta sul reddito delle società, sono tenute a presentare alle autorità fiscali la dichiarazione dei redditi e il bilancio entro gli stessi termini previsti per i soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società.
Articolo 28
Residenza
1. Un soggetto è residente nella Repubblica di Albania per un esercizio fiscale se:
a) l’entità è stata costituita nella Repubblica di Albania, oppure,
b) in qualsiasi momento dell'anno fiscale, la gestione e il controllo degli affari dell'entità siano esercitati nella Repubblica di Albania.
2. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 1 del presente articolo, si ritiene che la gestione e il controllo degli affari di un’entità siano esercitati nella Repubblica di Albania se le riunioni del consiglio di amministrazione dell’entità si tengono nella Repubblica di Albania o se sono soddisfatte almeno due delle seguenti condizioni:
a) le decisioni relative alla gestione quotidiana dell’ente vengono prese nella Repubblica di Albania;
b) almeno il 50 per cento dei membri del consiglio di amministrazione o degli amministratori dell'ente sia residente nella Repubblica di Albania;
c) almeno il 50 per cento del capitale o dei diritti di voto dell'entità sia detenuto, direttamente o indirettamente, da persone residenti nella Repubblica di Albania.
Capitolo 2
Disposizioni specifiche relative all'imposta sul reddito delle società
Articolo 29
Esclusione dalla partecipazione
1. Ai fini della determinazione dell’utile imponibile di un soggetto residente, i dividendi percepiti sono esclusi dal reddito imponibile se:
a) l'entità ricevente detiene azioni o partecipazioni pari ad almeno il 101% del capitale sociale o dei diritti di voto dell'entità cedente, in termini di valore o di numero; e
b) le azioni o la partecipazione minima siano state detenute per un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi.
2. Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche a un soggetto non residente ai fini dell’imposta sul reddito delle società, qualora la partecipazione riguardi attività commerciali svolte da un soggetto non residente nella Repubblica di Albania tramite un soggetto con sede nella Repubblica di Albania.
3. Qualora l’entità pagante abbia distribuito dividendi a un’entità beneficiaria che non detiene ancora le azioni o le partecipazioni da un periodo di 24 mesi, ma che soddisfa le condizioni di cui al punto 1, lettera “a”" o al punto 2 del presente articolo, l’entità beneficiaria può avvalersi temporaneamente dell’esenzione concessa in tali punti, a condizione che fornisca all’amministrazione fiscale una garanzia pari all’importo dell’imposta che sarebbe dovuta in assenza di tale esenzione. L’amministrazione fiscale può revocare la garanzia qualora l’entità beneficiaria non detenga le azioni o le partecipazioni per almeno 24 mesi. L’esenzione diventa definitiva e la garanzia viene restituita al beneficiario alla data in cui le azioni o le partecipazioni sono state detenute per almeno 24 mesi.
Articolo 30
Norme sulla limitazione degli interessi
Nella misura consentita dalla presente legge, gli interessi sono deducibili dal reddito d’esercizio nell’anno fiscale in cui sono stati sostenuti, fino a un massimo del trenta per cento (30%) dell’utile dell’entità al lordo di interessi, imposte, svalutazioni e ammortamenti (EBITDA).
2. L’utile prima degli interessi, delle imposte, degli ammortamenti e delle svalutazioni (EBITDA) viene calcolato sommando al reddito imponibile gli importi rettificati ai fini fiscali relativi agli interessi in eccesso, nonché gli importi rettificati ai fini fiscali relativi agli ammortamenti e alle svalutazioni. Anche i proventi esenti sono esclusi dall’EBITDA dell’entità.
3. Ai fini del presente articolo, per “interessi in eccesso” si intende l’importo di cui gli interessi deducibili di un soggetto superano il reddito imponibile derivante da interessi e da altri redditi imponibili economicamente equivalenti percepiti dal soggetto stesso.
4. Gli interessi per i quali è negata la deduzione in seguito all'applicazione del paragrafo 1 del presente articolo sono riportati ai cinque anni successivi.
5. Il presente articolo non si applica a:
a) banche, istituti finanziari non bancari che concedono prestiti, compagnie assicurative e società di leasing;
b) gli interessi sui prestiti utilizzati per finanziare un progetto di infrastruttura pubblica a lungo termine, qualora il gestore del progetto, i costi di finanziamento, le attività e i ricavi siano tutti situati nella Repubblica di Albania.
6. Le norme di attuazione del presente articolo sono contenute nelle linee guida pertinenti approvate dal ministro delle Finanze.
Articolo 31
Accantonamenti e svalutazioni per crediti inesigibili a carico degli istituti finanziari
1. Nel determinare l’utile imponibile degli istituti finanziari soggetti alla vigilanza delle autorità di regolamentazione, è consentita una deduzione per gli importi che saranno destinati e/o che andranno ad aumentare:
a) le disposizioni tecniche obbligatorie stabilite in conformità alla normativa vigente in materia di attività assicurative e riassicurative; e
b) disposizioni vincolanti per le banche commerciali, gli altri istituti finanziari non bancari e le società di risparmio e credito, redatte in conformità alle norme elaborate dall’International Accounting Standards Board e certificate senza riserve da revisori esterni.
c) le spese sostenute dalle banche per i contributi annuali e straordinari, ai sensi della normativa vigente in materia di risanamento e intervento straordinario delle banche nella Repubblica di Albania, costituiscono spese deducibili ai fini della determinazione del reddito imponibile.
2. È consentita la completa cancellazione dei crediti inesigibili se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) i crediti inesigibili, precedentemente inclusi nel reddito, vengono eliminati dalla contabilità dell'entità;
b) sono state adottate tutte le misure legali possibili per il recupero del credito; e
c) Le riserve costituite ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo devono essere aggiunte all'utile imponibile.
3. Nel caso di banche, filiali di banche estere e istituzioni finanziarie non bancarie, autorizzati dalla Banca d’Albania a svolgere attività creditizie, ai fini della determinazione dell’utile imponibile, la svalutazione dei crediti inesigibili connessi all’attività creditizia è riconosciuta come spesa deducibile a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) nel caso in cui il prestito sia garantito da beni mobili o immobili:
i) 365 giorni dopo la presentazione della domanda di avvio dell'esecuzione presso l'ufficiale giudiziario, oppure;
ii) al momento della realizzazione del bene mobile o immobile, a seconda di quale delle due date sia anteriore.
b) se il credito non è garantito da beni mobili o immobili, 365 giorni dopo l'emissione del titolo esecutivo da parte del tribunale.
4. Qualora sia stato precedentemente costituito un fondo svalutazione crediti a fronte di un credito che è stato estinto o risolto, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’esercizio in cui viene recuperato, a meno che non sia trasferito nell’ambito di una riorganizzazione aziendale ai sensi dell’articolo 46 della presente legge.
Articolo 32
Trasferimento dei prezzi
1. Ai sensi della presente legge e della normativa secondaria adottata per la sua attuazione, un soggetto che partecipi a una o più operazioni controllate deve verificare se le condizioni di un’operazione controllata siano conformi al principio di libera concorrenza. Qualora le condizioni stabilite o imposte in una o più operazioni controllate effettuate da un soggetto non siano conformi al principio di libera concorrenza, gli utili imponibili di tale soggetto possono essere maggiorati nella misura necessaria a garantire il rispetto del principio di libera concorrenza.
2. Per “operazione controllata” si intende:
a) qualsiasi operazione tra parti correlate qualora:
i. una delle parti dell’operazione è residente e l’altra è non residente;
ii. una delle parti dell’operazione è un soggetto non residente che dispone di una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania alla quale è attribuibile l’operazione, mentre l’altra parte è un altro soggetto non residente;
iii. una delle parti dell’operazione è residente e l’altra parte è un residente che dispone di una stabile organizzazione al di fuori della Repubblica di Albania alla quale è attribuibile l’operazione;
b) qualsiasi rapporto d'affari tra un soggetto non residente e la sua stabile organizzazione nella Repubblica di Albania;
c) qualsiasi rapporto d'affari tra un residente e la sua stabile organizzazione situata al di fuori della Repubblica di Albania;
c) qualsiasi operazione tra un residente o un non residente che disponga di una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania alla quale l’operazione è attribuita, e un residente di una giurisdizione indicata con decreto del ministro responsabile delle finanze.
3. I termini di un'operazione comprendono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli indicatori finanziari misurati nell'ambito dell'applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato.
Articolo 33
Comparabilità
1. Un'operazione non controllata è equiparabile a un'operazione controllata nei seguenti casi:
a) qualora non sussistano differenze sostanziali tra di essi tali da incidere in modo significativo sugli indicatori finanziari oggetto di analisi, in conformità con il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento appropriato; oppure
b) qualora sussistano tali differenze e venga apportata una rettifica ragionevole all'indicatore finanziario pertinente dell'operazione non controllata, al fine di eliminare gli effetti di tali differenze nel confronto.
2. Nel determinare se due o più operazioni siano comparabili, si tiene conto dei seguenti fattori, nella misura in cui essi siano economicamente adeguati ai fatti e alle circostanze dell’operazione:
a) le caratteristiche dei beni, dei prodotti o dei servizi ceduti;
b) le funzioni svolte da ciascuna parte in relazione alle operazioni, tenendo conto delle risorse impiegate e dei rischi assunti;
c) le condizioni contrattuali delle operazioni;
c) le circostanze economiche in cui si svolgono le operazioni; e
d) le strategie commerciali perseguite dalle parti in relazione alle operazioni.
Articolo 34
Metodi di trasferimento dei prezzi
1. La conformità al principio di piena concorrenza di un'operazione tra parti correlate è determinata applicando il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, in base alle circostanze del caso, come specificato dal Ministro delle Finanze mediante direttiva. Salvo quanto previsto al paragrafo 2 del presente articolo, il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato viene scelto tra i seguenti:
a) il metodo del prezzo comparabile in operazioni non controllate, che consiste nel confrontare il prezzo fissato per i beni o i servizi ceduti in un’operazione controllata con il prezzo fissato per i beni o i servizi ceduti in un’operazione comparabile non controllata;
b) il metodo del prezzo di rivendita, che consiste nel confrontare il margine di rivendita che un acquirente di beni in un’operazione controllata ottiene dalla rivendita di tali beni in un’operazione non controllata, con il margine di rivendita realizzato in transazioni comparabili effettuate a condizioni di mercato;
c) il metodo del costo maggiorato, che consiste nel confrontare l’incremento (il margine di profitto) sui costi diretti e indiretti della fornitura di beni e servizi in un'operazione controllata con l'incremento del margine di profitto su tali costi diretti e indiretti della fornitura di beni e servizi in un'operazione comparabile non controllata;
c) il metodo del margine netto di transazione, che consiste nel confrontare il margine di profitto netto con una base di riferimento adeguata, ad esempio i costi, vendite, attività, che una parte realizza in un'operazione controllata, con il margine di profitto netto sulla stessa base realizzato in operazioni comparabili non controllate;
d) il metodo di ripartizione degli utili per l'operazione, in base al quale a ciascuna parte correlata che partecipa a un'operazione controllata viene attribuita la propria quota dell'utile congiunto/perdita che sarebbe spettata a una persona indipendente per la partecipazione a un'operazione comparabile non controllata.
2. Il contribuente può applicare un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento diverso da quelli sopra menzionati, purché dimostri che nessuno dei metodi approvati possa essere ragionevolmente utilizzato per determinare la conformità al principio di libera concorrenza nelle operazioni controllate e che tale metodo alternativo produca un risultato coerente con il principio di libera concorrenza. Il contribuente che utilizza un metodo diverso da quelli approvati di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha l’onere di provare che i requisiti siano stati soddisfatti.
3. Per verificare il rispetto del principio di libera concorrenza in una transazione tra parti correlate, non è necessario ricorrere a più di un metodo.
4. Qualora un contribuente abbia utilizzato un metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento per stabilire la remunerazione delle proprie operazioni controllate e tale metodo sia conforme alle disposizioni del presente articolo, la verifica da parte dell’autorità fiscale volta ad accertare se i termini delle operazioni controllate del contribuente siano conformi al principio di libera concorrenza si basa sul metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento applicato dal contribuente.
Articolo 35
Valutazione delle operazioni controllate combinate
Se un contribuente effettua, in circostanze identiche o simili, due o più operazioni controllate che sono strettamente collegate tra loro dal punto di vista economico o che costituiscono una continuità/una combinazione specifica, in modo tale da non poter essere analizzate separatamente in modo attendibile, tali operazioni possono essere combinate:
a) effettuare l’analisi di comparabilità, come definita all’articolo 33 della presente legge; e
b) applicare i metodi di determinazione dei prezzi di trasferimento specificati nell'articolo 34 della presente legge.
Articolo 36
La gamma degli indicatori di mercato
1. Per «intervallo di mercato» si intende un insieme di indicatori finanziari rilevanti, tra cui prezzi, margini o quote di utile, Tali dati derivano dall’applicazione del metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato a una serie di operazioni non controllate, ciascuna delle quali è sostanzialmente comparabile all’operazione controllata, sulla base di un’analisi di comparabilità effettuata in conformità all’articolo 33 della presente legge.
2. Un'operazione controllata o un insieme di operazioni non è soggetto alle rettifiche di cui al paragrafo 1 dell'articolo 32 della presente legge quando l'indicatore finanziario pertinente derivante dall'operazione/operazione o operazioni controllate in esame, valutato secondo il metodo di determinazione dei prezzi di trasferimento più appropriato, rientri nei limiti di mercato.
3. Qualora l’indicatore finanziario in questione, derivante da operazioni controllate, esuli dall’intervallo di mercato, l’amministrazione fiscale può adeguarlo ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 della presente legge; tale adeguamento dovrà essere effettuato in base alla mediana dell’intervallo di mercato, salvo nei casi in cui l’amministrazione fiscale o il contribuente possano dimostrare che le circostanze del caso giustifichino un adeguamento in un punto diverso all’interno dell’intervallo di mercato, in conformità alle disposizioni stabilite nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
Articolo 37
Requisiti documentali
1. Il contribuente deve fornire informazioni e analisi sufficienti a dimostrare che i termini delle sue operazioni controllate sono conformi ai principi di mercato. La documentazione relativa ai prezzi di trasferimento deve essere messa a disposizione dell’amministrazione fiscale, su sua richiesta, entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta stessa. Il contenuto e la forma della documentazione relativa ai prezzi di trasferimento sono stabiliti da una direttiva del ministro responsabile delle finanze.
2. I contribuenti coinvolti in operazioni controllate che superino un determinato valore devono presentare una comunicazione annuale o un modulo relativo alle operazioni controllate. Il ministro responsabile delle finanze stabilisce, mediante direttiva, la soglia o il valore di cui sopra, il formato e il termine per la presentazione delle informazioni relative alle operazioni controllate.
Articolo 38
Adeguamenti corrispondenti
1. Quando, nell’ambito delle operazioni controllate, l’amministrazione fiscale di un altro Paese effettua una rettifica e tale rettifica comporta la tassazione in quel Paese di utili sui quali il contribuente è già stato tassato nella Repubblica di Albania, e il paese che propone la rettifica ha stipulato un accordo per evitare la doppia imposizione con la Repubblica di Albania o con il Consiglio dei Ministri, allora, in tali circostanze, l’amministrazione fiscale della Repubblica di Albania, su richiesta del contribuente albanese, verificherà la conformità di tale rettifica ai principi di mercato, come definiti nell’articolo 44 della presente legge. Se l’amministrazione fiscale conclude che l’adeguamento è conforme ai principi di mercato, provvederà ad apportare gli adeguamenti del caso all’importo dell’imposta a carico del contribuente albanese.
2. La procedura per la presentazione di una richiesta di adeguamento ai sensi del presente articolo è stabilita nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
Articolo 39
Accordi preventivi sui prezzi
1. Un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento è un accordo procedurale tra uno o più contribuenti e una o più autorità fiscali, al fine di risolvere potenziali controversie in materia di prezzi di trasferimento, stabilendo, prima che abbiano luogo le operazioni controllate, una serie di criteri adeguati per determinare la conformità di tali operazioni ai principi di mercato.
2. Un contribuente può richiedere all’amministrazione fiscale di stipulare un accordo preventivo sui prezzi per stabilire una serie di criteri adeguati ai fini del rispetto del principio di libera concorrenza per le future operazioni tra parti correlate nel corso di un determinato periodo.
3. Quando l’amministrazione fiscale stipula un accordo preventivo sui prezzi con un contribuente, non viene effettuata alcuna rettifica dei prezzi di trasferimento ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo 32 della presente legge per le operazioni controllate che rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo, a condizione che siano stati rispettati i termini e le condizioni stabiliti dall’accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.
4. Il ministro responsabile delle finanze è incaricato di approvare le linee guida relative agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
Capitolo 3
Disposizioni relative al calcolo dell'imposta sul reddito delle società
Articolo 40
Il reddito e il calcolo dell'imposta dovuta sul reddito delle società
Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, tutte le attività di un soggetto sono considerate attività commerciali e tutti i proventi di un soggetto costituiscono proventi derivanti da attività commerciali.
2. L'imposta dovuta sul reddito delle società è calcolata applicando al reddito imponibile dell'ente le aliquote dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 41 della presente legge ed è ridotta di:
a) il credito d'imposta per le imposte estere ai sensi dell'articolo 42 della presente legge;
b) l'imposta trattenuta alla fonte ai sensi del capitolo V della presente legge;
c) gli acconti sull'imposta sulle società versati nel corso dell'anno fiscale.
3. Se la differenza calcolata al paragrafo 2 del presente articolo è negativa, il contribuente può richiedere il rimborso dell’imposta pagata in eccesso e l’amministrazione fiscale è tenuta a rimborsare tale importo al contribuente entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il contribuente non richieda il rimborso dell’imposta sul reddito delle società pagata in eccesso, tale importo sarà considerato un acconto a titolo di imposta sul reddito delle società per l’anno fiscale successivo.
Articolo 41
Aliquota fiscale
L'aliquota dell'imposta sul reddito delle società è pari al 15%. In via eccezionale, l'aliquota fiscale sui dividendi è pari all'8%, senza alcuna deduzione ammessa.
Articolo 42
Credito d'imposta per imposte estere ai fini dell'imposta sul reddito delle società
1. Se nel corso di un anno fiscale un soggetto residente miete un reddito imponibile da fonti situate al di fuori del territorio della Repubblica di Albania, l’imposta dovuta da tale soggetto su tale reddito è ridotta dell’importo dell’imposta pagata in un paese estero su tale reddito. L’importo dell’imposta estera versata è comprovato dalla documentazione specifica rilasciata a tal fine dal paese estero in cui il reddito è stato percepito, nel rispetto dei termini e delle procedure stabiliti nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
2. Il credito d’imposta per le imposte pagate all’estero di cui al paragrafo 1 del presente articolo non può superare l’imposta dovuta sull’utile imponibile derivante da redditi societari di fonte estera, qualora tali redditi fossero stati realizzati nella Repubblica di Albania.
3. Il credito d'imposta, come definito nel presente articolo, viene calcolato separatamente per ciascun Paese estero da cui provengono redditi o plusvalenze, qualora i redditi derivino da fonti estere situate in più di un Paese.
Capitolo IV
Disposizioni generali relative alla determinazione dell'utile
Articolo 43
Utile imponibile
1. L'utile imponibile comprende tutti i redditi realizzati da un soggetto soggetto alle disposizioni del presente capitolo nel corso dell'anno fiscale, al netto delle spese deducibili.
2. L'utile imponibile e le spese deducibili sono determinati sulla base dei bilanci, redatti in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità e bilancio, alle disposizioni della presente legge e alla normativa secondaria emanata in applicazione della stessa.
Articolo 44
Il principio del mercato
1. Le operazioni tra parti correlate devono essere conformi al principio di piena concorrenza. Gli utili imponibili di un soggetto che partecipa a una o più operazioni controllate sono considerati conformi al principio di libera concorrenza se le condizioni di tali operazioni non differiscono da quelle che sarebbero state applicate tra parti indipendenti in operazioni comparabili, effettuate in circostanze comparabili.
2. Le norme e le procedure per l'attuazione del presente articolo sono approvate con decreto del ministro competente in materia di finanze.
Articolo 45
Contratti a lungo termine
1. Un contratto a lungo termine è un contratto che soddisfa le seguenti condizioni:
a) effettua allacciamenti ai fini della produzione, dell’installazione, della costruzione o della prestazione di servizi;
b) la sua durata supera o si prevede che superi i 12 mesi.
2. I proventi relativi a un contratto a lungo termine devono essere riconosciuti dalle autorità fiscali ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul reddito delle società, per un importo corrispondente alla parte del contratto eseguita nell’anno fiscale di riferimento. La percentuale di completamento del contratto è determinata in base al rapporto tra i costi sostenuti nell’anno in questione e i costi totali stimati, oppure in base ai principi contabili nazionali e internazionali.
3. Le spese fiscalmente deducibili relative a contratti a lungo termine sono prese in considerazione nell'esercizio fiscale in cui sono sostenute, in conformità con i principi contabili stabiliti con decreto del ministro competente in materia di finanze.
Articolo 46
Norme applicabili in materia di riorganizzazioni aziendali
1. Le riorganizzazioni aziendali comprendono fusioni, scissioni, scissioni parziali, scambi di azioni e cessioni di rami d'azienda.
2. Una riorganizzazione aziendale non dà luogo a un’imposta sulle plusvalenze relative ai beni trasferiti ai fini della riorganizzazione, salvo eventuali pagamenti in contanti eccedenti il corrispettivo in contanti previsto.
3. Ai fini del presente articolo:
a) per “fusione per incorporazione” si intende qualsiasi trasferimento, da parte di un soggetto (il cedente), di tutte le proprie attività aziendali a una società (la società incorporante) in cambio dell’emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentative del capitale della società incorporante;
b) Per “cessione di un ramo d’azienda” si intende qualsiasi operazione mediante la quale una società (la società cedente) trasferisce, senza essere sciolta, uno o più rami della propria attività a un’altra società (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquirente. Per “ramo d’azienda” si intendono tutte le attività e le passività di un settore di una società che, dal punto di vista organizzativo, costituiscono un’attività economica indipendente; tale nozione comprende anche il trasferimento di tutte le attività e le passività di una società.
c) per “scambio di azioni o quote” si intende qualsiasi operazione mediante la quale una società (la società acquirente) acquisisce una partecipazione nel capitale di un’altra società (la società acquisita), in cambio dell’emissione o del trasferimento, a favore dell’azionista o del socio della società acquirente, in cambio delle proprie azioni o quote, di azioni o quote rappresentative del capitale della società acquisita e, se del caso, un corrispettivo in denaro, a condizione che la società acquirente ottenga, tramite tale operazione, la maggioranza dei diritti di voto nella società acquisita.
c) Per “fusione/accorpamento” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:
i. una o più società (le società cedenti), sciolte senza passare per la procedura di liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a un’altra società esistente (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento a favore degli azionisti o dei soci di azioni o quote di partecipazione rappresentative del capitale della società incorporante e, se del caso, di un pagamento in contanti; oppure
ii. due o più società (le società cedenti), sciolte senza passare per la liquidazione, trasferiscono tutte le loro attività e passività a una società da esse costituita (la società acquirente), in cambio dell’emissione o del trasferimento agli azionisti o ai soci di azioni o quote di partecipazione rappresentative del capitale della società acquirente e, se del caso, di un pagamento in contanti; oppure
iii. una società (la società cedente), che viene sciolta senza passare attraverso la procedura di liquidazione, trasferisce tutte le proprie attività e passività alla società (la società acquirente) e mantiene tutte le azioni o quote rappresentative del proprio capitale.
d) Per “divisione” si intende qualsiasi operazione mediante la quale:
i. una società (la società cedente), sciolta senza passare per la liquidazione, trasferisce tutte le proprie attività e passività a due o più società esistenti o di nuova costituzione (le società cessionarie), in cambio dell’emissione di azioni o quote in proporzione oppure del trasferimento ai propri azionisti o soci di azioni o quote rappresentative del capitale della società ricevente e, se del caso, di un pagamento in contanti; oppure
ii. una società (la società cedente) cede una o più divisioni aziendali a una società da essa costituita (la società ricevente), in cambio dell’emissione o del trasferimento a favore dell’azionista o del socio di azioni o quote di partecipazione rappresentative del capitale della società ricevente e, se del caso, di un pagamento in contanti.
d) Per “corrispettivo in contanti qualificato” si intende il pagamento in contanti effettuato da una società acquirente o incorporante, diverso dall’emissione o dal trasferimento di azioni o quote, il cui importo complessivo non superi il 101 TP3T del valore nominale delle azioni o delle quote emesse o trasferite in cambio.
e) per “valore imponibile” si intende il valore sulla base del quale verrebbe calcolata qualsiasi plusvalenza o minusvalenza ai fini dell’imposta sul reddito, gli utili o le plusvalenze della società cedente qualora tali attività o passività fossero state cedute al momento della riorganizzazione, ma indipendentemente da essa.
4. La società che acquisisce beni nel corso della riorganizzazione aziendale:
a) valuta le attività e le passività acquisite al loro valore contabile nella società cedente al momento della riorganizzazione;
b) svaluta il patrimonio aziendale secondo le norme che sarebbero state applicabili alla società cedente se la riorganizzazione non avesse avuto luogo;
c) assume le riserve e gli accantonamenti costituiti dalla società cedente, alle condizioni che sarebbero state applicabili alla società cedente se la riorganizzazione non avesse avuto luogo. La società incorporante assume i diritti e gli obblighi della società cedente in relazione a tali riserve e accantonamenti.
5. In caso di cessione di un ramo d’azienda, la società cedente è esente dall’imposta sulle plusvalenze realizzate a seguito della riorganizzazione, ad eccezione di eventuali pagamenti in contanti eccedenti il corrispettivo in contanti previsto. La società cedente attribuisce ai titoli ricevuti nell’ambito della riorganizzazione aziendale il loro valore di mercato al momento della riorganizzazione. Se la società cedente vende i titoli ricevuti entro tre anni dalla riorganizzazione aziendale, il valore di acquisto ai fini del calcolo delle plusvalenze sarà inferiore a:
a) il valore di mercato dei titoli al momento della riorganizzazione; e
b) i valori contabili cumulativi delle attività e delle passività trasferite a seguito della riorganizzazione, così come risultavano nella società cedente prima della riorganizzazione.
6. In caso di fusione, scissione o permuta azionaria, l’azionista o il socio della società cedente:
a) non è soggetta a imposta per quanto riguarda le plusvalenze derivanti dalla riorganizzazione, ad eccezione di eventuali pagamenti in contanti eccedenti il corrispettivo in contanti previsto;
b) gli azionisti o i soci non attribuiscono ai titoli ricevuti in cambio un valore ai fini fiscali superiore al valore dei titoli da essi detenuti immediatamente prima della riorganizzazione.
7. Il presente articolo si applica esclusivamente al trasferimento di uno o più rami d’attività situati nella Repubblica di Albania, a condizione che sia la società o la persona fisica cedente sia la società cessionaria siano residenti nella Repubblica di Albania.
Articolo 47
Imposta calcolata sul trasferimento di beni aziendali
1. Il trasferimento di beni aziendali è considerato imponibile nei seguenti casi:
a) un contribuente residente trasferisce beni aziendali dalla propria sede principale nel territorio nazionale a una stabile organizzazione all’estero e la Repubblica di Albania non ha più il diritto di tassare i beni aziendali trasferiti in ragione di tale trasferimento;
b) un contribuente residente trasferisce la propria residenza fiscale in un altro Paese, ad eccezione dei beni aziendali che rimangono effettivamente collegati a una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania.
2. La base imponibile è pari al valore di mercato dei beni aziendali ceduti, al netto del loro valore fiscale al momento della cessione.
3. Qualora il trasferimento dei beni aziendali o della residenza fiscale avvenga nella Repubblica di Albania, quest’ultima accetta il valore di mercato al momento del trasferimento come valore iniziale dei beni aziendali ai fini fiscali.
4. Ai fini dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, per “valore di mercato” si intende l’importo al quale un bene aziendale può essere scambiato o al quale possono essere regolati gli obblighi reciproci tra acquirenti e venditori non collegati nell’ambito di un’operazione a condizioni di mercato.
Articolo 48
Spese deducibili
Sono deducibili tutte le spese sostenute da un soggetto soggetto alla presente legge nel corso dell'anno fiscale, nella misura in cui tali spese per l’acquisto di beni o servizi siano effettivamente sostenute al fine di generare un profitto e nell’interesse dell’impresa, siano documentate dal contribuente e non siano soggette ad alcuna limitazione prevista dalla presente legge. Il Ministro responsabile delle finanze stabilisce, mediante direttiva, le modalità di attuazione del presente articolo.
Articolo 49
Spese deducibili relative ai terreni ceduti a titolo di corrispettivo per la costruzione
Nel determinare l'utile imponibile delle imprese che operano nel settore della costruzione e/o della vendita di immobili a uso residenziale, industriale, commerciale o di servizi, la metodologia per la rilevazione dei ricavi delle vendite e dei costi operativi, nonché la considerazione della quota di utile dei proprietari dei terreni e dei costi dei terreni stessi, sono approvate con decisione del Consiglio dei Ministri.
Articolo 50
Spese non deducibili e limiti alle deduzioni
1. Le seguenti spese non sono deducibili:
a) i costi di acquisto e di sistemazione dei terreni e dei lotti edificabili;
b) il costo di acquisto, miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione dei beni ammortizzabili;
c) gli oneri di ammortamento, in conformità alle norme contabili e all’articolo 51 della presente legge;
c) l'aumento del capitale sociale della società o del capitale conferito a una società di persone;
d) i dividendi destinati agli azionisti o ai soci, nonché i dividendi di altri soggetti soggetti alla presente legge;
dh) gli interessi pagati che superano il tasso di interesse medio annuo sui prestiti a 12 mesi fissato dalle banche commerciali, come pubblicato ufficialmente dalla Banca d’Albania, esclusi gli interessi sui prestiti concessi da istituti di microcredito;
e) multe e sanzioni versate a un’autorità pubblica a seguito di violazioni della normativa;
e) le spese relative alla costituzione o all’aumento di accantonamenti, riserve o altri fondi speciali, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge;
f) l’imposta sul reddito delle società, l’IVA a credito e le accise versate dai soggetti che trattano beni soggetti ad accisa;
g) spese di rappresentanza e di ospitalità superiori allo 0,3% del fatturato annuo. Per i contribuenti esportatori, ad eccezione dei produttori che utilizzano materiali forniti dai clienti, che negli ultimi tre anni hanno realizzato oltre il 70% del proprio fatturato grazie alle esportazioni, le spese documentate sostenute per la partecipazione o la presentazione a fiere o esposizioni all’estero sono riconosciute come spese deducibili fino al 3 per cento del fatturato annuo.
g) le spese sostenute a titolo di consumo personale da azionisti, soci, amministratori e dai loro familiari;
h) le spese che superano i limiti stabiliti dalla legge o dalla normativa secondaria vigente;
i) regali e donazioni;
j) le spese per servizi tecnici, di consulenza e di gestione fatturate da soggetti non residenti, a condizione che non siano state pagate dal contribuente entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi. Se tali spese vengono pagate successivamente, sono deducibili nell’anno fiscale in cui vengono pagate.;
k) le spese relative a stipendi, bonus e altre forme di reddito personale connesse al rapporto di lavoro, corrisposte ai dipendenti, compresi gli amministratori, e che non sono state effettuate tramite il sistema bancario o istituti di moneta elettronica autorizzati dalla Banca d’Albania.;
l) gli importi versati in contanti che superano i limiti stabiliti dalle disposizioni della legge sulle procedure fiscali della Repubblica di Albania;
ll) i costi delle assicurazioni sulla vita e sanitarie a favore dei dipendenti del contribuente che superino il 51 per cento delle loro retribuzioni lorde relative all’anno d’imposta;
m) borse di studio concesse ad alunni e studenti di istituti scolastici pubblici e privati, diversi da quelli stabiliti dal Consiglio dei Ministri;
n) le spese relative ai contributi versati dal datore di lavoro per conto dei propri dipendenti a un regime pensionistico privato, che superino i limiti di cui al comma 5 dell’articolo 20 della presente legge;
(nj) le spese correlate al reddito che non sono incluse nell'utile imponibile ai sensi della presente legge;
o) tangenti e bustarelle;
p) Importi sponsorizzati:
i. che superino il 5 per cento dell’utile al lordo delle imposte per gli editori di materiale stampato e di opere letterarie, scientifiche ed enciclopediche, nonché per le attività culturali o artistiche;
ii. che superino il 5 per cento dell’utile ante imposte derivante dalle attività sportive. Gli importi delle sponsorizzazioni, entro il limite sopra indicato, relativi alle attività delle squadre sportive facenti parte di organizzazioni sportive riconosciute dalla normativa vigente in materia, sono deducibili ai fini del calcolo dell’imposta sulle società per il periodo d’imposta nella misura pari a tre volte il valore dell’importo della sponsorizzazione. Non è consentito il riporto a periodi d’imposta futuri. Tale deduzione è consentita solo previa emissione dell“”Autorizzazione alla sponsorizzazione» da parte del Direttore Generale delle Imposte, secondo le procedure stabilite nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze. Tale disposizione si applica esclusivamente ai soggetti sponsorizzanti con un utile imponibile annuo superiore a 100 milioni di lekë,
iii. che superino il 3 per cento dell’utile al lordo delle imposte per le sponsorizzazioni di altre attività non incluse nei sottoparagrafi (i) e (ii) del presente paragrafo;
q) perdite, danni, sprechi e deterioramento verificatisi durante la produzione, il trasporto, lo stoccaggio e la commercializzazione, che superino i limiti stabiliti dalle norme di legge e dai regolamenti di attuazione vigenti in materia;
r) qualsiasi spesa dichiarata il cui importo non sia comprovato da documenti presentati dal contribuente o che non corrisponda a un'operazione effettiva.
2. Il ministro competente in materia di finanze stabilisce, mediante direttiva, le modalità di applicazione del presente articolo.
Articolo 51
Ammortamento
1. Ai fini della determinazione dell’utile imponibile, l’ammortamento delle immobilizzazioni aziendali viene calcolato e dedotto da:
a) il proprietario dei beni aziendali, salvo nei casi specificati al paragrafo (b) del presente punto;
b) la persona che si assume il rischio di perdita o danneggiamento dei beni, nei casi di locazione, usufrutto o qualsiasi altra forma prevista dalla legge.
2. Le attività finanziarie e le immobilizzazioni materiali che non sono soggette a consumo e usura, quali terreni, lotti di terreno, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, gioielli, metalli e pietre preziose, non vengono ammortizzate.
3. I costi relativi all’acquisto, alla costruzione o al miglioramento di beni immobili non soggetti ad ammortamento sono deducibili nell’esercizio fiscale in cui tali beni vengono ceduti, a condizione che i proventi della cessione siano inclusi nel reddito imponibile.
4. L’ammortamento relativo all’anno in cui un bene viene acquisito o messo in servizio e all’anno in cui viene dismesso viene calcolato in proporzione al periodo di utilizzo in quell’anno.
5. L’ammortamento dei costi di acquisto o di costruzione, nonché dei costi di miglioramento, ristrutturazione e ricostruzione di edifici, impianti e strutture, che hanno una vita utile superiore a 15 anni, viene calcolato individualmente per ciascun bene in base all’aliquota di ammortamento 5% applicabile a tali costi per l’esercizio fiscale.
6. L’ammortamento dei costi relativi alle immobilizzazioni immateriali viene calcolato individualmente con il metodo lineare per ciascuna immobilizzazione, per un importo pari a 151 TP 3T di tali costi per l’esercizio fiscale.
7. L’ammortamento delle seguenti categorie di beni è calcolato individualmente con il metodo lineare, applicando le percentuali di seguito indicate:
a) computer, sistemi informativi, prodotti software (software) e dispositivi di archiviazione dati con 25%;
b) tutte le altre attività relative alle attività commerciali con codice 20%.
8. Per ciascuna delle categorie descritte al punto 7, la percentuale di ammortamento specificata nel presente articolo va applicata in base all’ammortamento della categoria in questione.
9. Quando un bene, di cui ai punti 5, 6 e 7, viene dismesso nel corso di un esercizio fiscale, il valore contabile residuo ai fini fiscali è deducibile in tale esercizio, a condizione che le eventuali plusvalenze derivanti dalla sua cessione siano state incluse nel reddito imponibile.
10. La base di ammortamento è pari al costo di acquisto o di produzione del bene, maggiorato del costo di ricostruzione dei beni della categoria in questione sostenuti nel corso dell'esercizio fiscale.
11. La base di ammortamento per i veicoli del personale 1+4 non può superare i 50% dei costi di acquisto e ricostruzione, IVA inclusa. Il costo totale del veicolo 1+4, ammortizzabile a 50%, non può superare i 10.000.000 di lek.
12. Qualora la base di ammortamento risulti negativa, tale importo va aggiunto all’utile imponibile e la base di ammortamento si considera pari a zero.
13. Qualora la base ammortizzabile non superi i 10.000 lekë, l'intera base ammortizzabile sarà considerata una spesa deducibile.
14. In caso di rivalutazione delle attività aziendali, non sarà consentito l'ammortamento sull'importo rivalutato.
Articolo 52
Valutazione delle scorte
1. Il contribuente deve utilizzare in modo coerente lo stesso metodo contabile per la valutazione delle rimanenze, comprese le rimanenze di prodotti in lavorazione. Il metodo contabile non può essere modificato più di una volta ogni cinque esercizi fiscali.
2. L’ammortamento e la rivalutazione delle rimanenze, successivi alla rilevazione iniziale, come previsto dalla legge in materia di contabilità e bilancio, non devono essere considerati ai fini del calcolo dell’utile imponibile. Tale norma si applica anche alle attività finanziarie e alle attività immateriali.
3. Il materiale di pregio viene ammortizzato di 50% nell'anno di acquisto e di 50% nell'anno successivo.
Articolo 53
Cancellazione dei crediti inesigibili
1. È consentita una deduzione relativa a una parte del valore nominale di qualsiasi incasso da una parte non collegata che sia stato contabilizzato come reddito, che rimane insoluto e per il quale il contribuente ritiene che il credito non sarà estinto né integralmente né parzialmente e il contribuente ha adottato le misure necessarie per recuperare il credito inesigibile, come definito nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze come segue:
a) fino a 20% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da più di sei mesi;
b) fino a 40% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da più di 12 mesi;
c) fino a 60% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da più di 24 mesi;
c) fino a 85% di crediti inesigibili, qualora alla fine dell'esercizio fiscale tali crediti risultino inesigibili da oltre 36 mesi.
2. È consentita la completa cancellazione dei crediti inesigibili se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) i crediti inesigibili, precedentemente inclusi nel reddito, vengono cancellati dalla contabilità del contribuente, e
b) il contribuente ha intrapreso tutte le azioni legali possibili per recuperare il credito inesigibile.
3. Qualora sia stata precedentemente effettuata una svalutazione di un credito inesigibile relativo a un credito, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia stato concordato o meno, l’importo recuperato deve essere aggiunto all’utile imponibile nell’esercizio in cui tale importo viene recuperato, salvo nel caso in cui esso sia stato trasferito nell’ambito di una riorganizzazione aziendale.
4. Il presente articolo non si applica agli istituti finanziari (comprese le compagnie assicurative).
Articolo 54
Perdite riportate
Se l'utile imponibile risulta in perdita in un esercizio fiscale, tale perdita può essere compensata con gli utili imponibili dei cinque esercizi fiscali successivi, secondo il principio "prima perdita, prima compensazione".
2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano alle perdite subite nell’esercizio fiscale e negli esercizi precedenti qualora si verifichi una variazione della proprietà superiore al 50% delle azioni, delle quote o dei diritti di voto, a condizione che ciò sia accompagnato da un cambiamento di attività. Il ministro competente in materia di finanze stabilisce le modalità di applicazione del presente articolo mediante direttiva.
Articolo 55
Imposta sulle cessioni di proprietà per determinati settori
1. Il presente articolo si applica alle entità che:
a) detenere diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e marine, compreso il mare nella Repubblica di Albania, nonché le informazioni relative a tali diritti, che ai fini della presente legge sono considerati beni immobili;
b) svolgere attività nel settore delle telecomunicazioni;
c) svolgere attività in qualità di istituti finanziari.
2. Se, nel corso di un periodo d’imposta, la partecipazione diretta e/o indiretta al capitale sociale, alle quote o ai diritti di voto di un’entità di cui al punto 1 del presente articolo subisce una variazione superiore a 20% in termini di valore o di numero di azioni o quote, l’entità è considerata come se avesse ceduto una quota proporzionale di tutte le sue attività immediatamente prima della variazione. L’entità è considerata come:
a) il destinatario del ricavato della vendita, pari alla quota proporzionale del valore di mercato del bene in quel momento; e
b) rivenditore del bene allo stesso valore.
La presente disposizione si applica nei casi in cui l'entità abbia realizzato un fatturato medio di 500.000.000 (cinquecento milioni) di lek nei tre anni precedenti.
3. Quando un soggetto è soggetto all’imposta sul reddito delle società ai sensi della presente legge, in virtù del comma 2 del presente articolo, qualsiasi variazione nella titolarità di azioni o partecipazioni simili che abbia dato origine a tale variazione è esente dall’imposta sul reddito.
4. Un soggetto che sia oggetto di una modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tenuto a comunicare alle autorità fiscali i dettagli della modifica entro 45 giorni dal momento in cui essa si è verificata.
5. L’entità comunica all’amministrazione fiscale qualsiasi variazione, diretta o indiretta, della titolarità di una quota pari o superiore al 10% del proprio capitale o dei propri diritti di voto. La variazione della proprietà deve essere soggetta al sottoparagrafo (ii) del paragrafo (e) dell’articolo 4 della presente legge. La notifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla variazione della proprietà. La presente disposizione non si applica nei casi in cui si applichi il paragrafo 4 del presente articolo.
6. In caso di mancata comunicazione alle autorità fiscali, l’ente sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica di Albania.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutti i casi, salvo qualora una variazione della titolarità del capitale sociale, delle quote o dei diritti di voto di un soggetto sia soggetta alle disposizioni dei trattati ratificati per evitare la doppia imposizione in vigore.
Capitolo V
Disposizioni generali relative alla ritenuta alla fonte
Articolo 56
Agente di ritenuta
1. Ogni soggetto tenuto a trattenere l’imposta alla fonte è tenuto a:
a) trattenere l’imposta al momento del pagamento di qualsiasi reddito e di qualsiasi somma soggetta alle disposizioni dell’articolo 58 della presente legge;
b) versare l’importo esatto entro il termine previsto per la ritenuta alla fonte sul conto dell’autorità fiscale competente, unitamente alla dichiarazione relativa alla ritenuta alla fonte, come previsto dall’articolo 57 della presente legge;
c) tenere una contabilità dei proventi e dei pagamenti, nonché delle imposte versate, e metterla a disposizione dell’autorità fiscale competente su sua richiesta, al fine di verificare la correttezza del calcolo, della ritenuta alla fonte e/o del pagamento delle imposte ai sensi della presente legge.
2. Per data di pagamento dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte si intende la data in cui viene effettuato il pagamento. Nel caso di un dividendo soggetto all’obbligo di ritenuta alla fonte che non sia stato pagato, l’imposta deve essere trattenuta e versata entro la fine del terzo mese successivo a quello in cui l’organo statutario dell’entità ha deliberato la distribuzione del relativo utile. L’ente deve presentare alle autorità fiscali, entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno, la delibera relativa alla ripartizione degli utili.
3. I soggetti tenuti alla ritenuta fiscale sono tenuti a versare l'imposta per conto di un altro contribuente come se si trattasse di un proprio debito fiscale.
4. Il soggetto tenuto alla ritenuta d'acconto è tenuto a dichiarare e versare l'imposta trattenuta sul conto delle entrate delle autorità fiscali entro il 20 del mese successivo a quello del pagamento o della ritenuta dell'imposta, ai sensi del comma 2 del presente articolo.
Articolo 57
Dichiarazione delle ritenute fiscali alla fonte
1. La dichiarazione relativa alla ritenuta alla fonte deve contenere almeno le seguenti informazioni:
a) i dati identificativi del soggetto tenuto alla ritenuta;
b) i dati identificativi del contribuente a cui viene trattenuta l'imposta;
c) la residenza fiscale del contribuente a cui viene trattenuta l'imposta, nel caso in cui l'imposta venga trattenuta alla fonte per un contribuente non residente;
c) la tipologia di reddito o di pagamenti;
d) l'importo dell'imposta trattenuta alla fonte;
dh) la data in cui sono stati percepiti i redditi o effettuati i pagamenti.
2. La dichiarazione relativa alla ritenuta alla fonte non costituisce prova del pagamento dell'imposta nella Repubblica di Albania fino a quando non sia stata certificata dall'autorità fiscale competente.
3. Il ministro competente in materia di finanze approva, mediante direttiva, la forma e il contenuto della dichiarazione relativa alla ritenuta alla fonte.
4. La dichiarazione relativa alle ritenute alla fonte viene presentata in conformità con i requisiti stabiliti dalla Legge sulle procedure fiscali della Repubblica di Albania.
Articolo 58
Redditi e pagamenti soggetti a ritenuta alla fonte
1. I seguenti redditi e pagamenti sono soggetti a ritenuta alla fonte, a valere sull’imposta dovuta, quando vengono corrisposti a un contribuente residente o a una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania di un contribuente non residente:
a) dividendi;
b) interessi;
c) le tariffe;
c) proventi derivanti dal gioco d'azzardo;
d) i redditi da locazione solo quando vengono versati alla persona fisica.
2. I seguenti pagamenti sono soggetti a ritenuta alla fonte definitiva quando vengono effettuati da un contribuente residente o da una stabile organizzazione nella Repubblica di Albania a favore di una persona fisica non residente o di un soggetto giuridico non residente privo di stabile organizzazione nella Repubblica di Albania:
a) dividendi, interessi e commissioni;
b) le vincite derivanti dal gioco d'azzardo;
c) i pagamenti per servizi, ad eccezione dei servizi effettivamente ricevuti al di fuori del territorio della Repubblica di Albania;
c) servizi assicurativi;
d) compensi per la partecipazione a consigli di amministrazione e ad altri organi consultivi o direttivi;
d) pagamenti relativi a lavori di costruzione, installazioni, allestimenti o attività di supervisione connesse;
e) i compensi corrisposti per le prestazioni di attori, musicisti o atleti, compresi i compensi versati a soggetti che impiegano artisti o atleti o che fungono da intermediari nell’organizzazione di spettacoli o esibizioni.
3. I seguenti redditi non sono soggetti a ritenuta alla fonte:
a) redditi corrisposti a soggetti esenti dall'imposta sul reddito;
b) i dividendi alle condizioni specificate nell'articolo 29 della presente legge;
c) i redditi da plusvalenze, nonché i redditi da interessi derivanti dall’emissione di eurobond da parte della Repubblica di Albania, corrisposti a soggetti non residenti privi di sede stabile nella Repubblica di Albania;
c) proventi da interessi corrisposti a banche e altri istituti finanziari.
Articolo 59
Aliquota della ritenuta alla fonte
L'aliquota della ritenuta alla fonte sui dividendi è pari all'81%. L'aliquota della ritenuta alla fonte sui redditi e sui pagamenti di cui all'articolo 58 della presente legge è pari al 15%.
Capitolo VI
Imposta sulle successioni, sulle donazioni e sulle vincite al gioco d’azzardo
Articolo 60
Imposta sulle successioni, sulle donazioni e sulle vincite al gioco d’azzardo
1. Il capo VI della presente legge si applica alle persone fisiche e ai soggetti che:
a) i residenti della Repubblica di Albania che ricevano in dono o in eredità beni situati in Albania o altrove, oppure che traggano profitti da attività di gioco d’azzardo svolte nella Repubblica di Albania o altrove; e
b) i non residenti nella Repubblica di Albania che ricevano in dono o in eredità beni situati in Albania, o che traggano profitti da attività di gioco d'azzardo svolte in Albania.
2. Per «ricavi da gioco» si intendono i ricavi generati dalle categorie di gioco d'azzardo, secondo la definizione contenuta nella normativa vigente in materia.
3. Ai fini del presente articolo, per «donazioni» si intendono i beni mobili o immobili o le somme di denaro ricevuti a titolo gratuito.
4. Ai fini del presente articolo, per «eredità» si intende il patrimonio, mobile o immobile, o il denaro acquisito a seguito di un trasferimento per causa di morte dal defunto ai suoi eredi, al netto dei debiti a carico dell'eredità.
5. Le vincite derivanti dal gioco d'azzardo sono tassate separatamente e non possono essere raggruppate.
6. I beni ricevuti per donazione o eredità sono valutati al loro valore nominale o al loro valore di mercato, a seconda di quale dei due sia maggiore. Le norme di valutazione previste dalla presente legge per il calcolo delle plusvalenze si applicano anche ai beni ricevuti per donazione o eredità.
7. Esenti da imposta:
a) le donazioni e le successioni ricevute da e/o tra eredi legittimi di primo e secondo grado, ai sensi degli articoli da 361 a 363 del Codice civile, nonché le donazioni e le successioni tra fratelli;
b) donazioni ed eredità ricevute, diverse da quelle indicate alla lettera a), fino a 5.000.000 di lekë per i beni immobili e fino a 1.000.000 di lekë per i beni mobili per contribuente;
c) il trasferimento della proprietà agli eredi legittimi ai sensi degli articoli da 361 a 363 del Codice civile, rispettivamente mediante donazione e/o rinuncia al bene, qualora il bene derivi da una comproprietà obbligatoria acquisita ai sensi della legge n. 7501, del 19 luglio 1991, “Sulla terra”, e successive modifiche.
8. Il ministro competente in materia di finanze stabilisce, mediante direttiva, i requisiti relativi alla verifica delle fonti da cui provengono i beni ereditati o ricevuti in donazione.
9. L'aliquota fiscale applicabile alle successioni, alle donazioni e ai proventi da gioco d'azzardo ai sensi del presente articolo è pari al 151 �.
Capitolo VII
Disposizioni relative alla riscossione delle imposte
Capitolo 1
Disposizioni generali
Articolo 61
Dichiarazione dei redditi annuale
1. Ogni soggetto soggetto alla presente legge è tenuto a dichiarare all’autorità fiscale tutti i redditi, indipendentemente dal fatto che siano soggetti a tassazione o esenti da imposta. Per le persone fisiche di età inferiore ai 18 anni, la dichiarazione dei redditi viene presentata dal loro tutore legale.
2. La dichiarazione dei redditi annuale deve essere presentata all'autorità fiscale entro e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.
3. In caso di decesso del contribuente, la dichiarazione dei redditi viene compilata dai suoi eredi legittimi per il reddito complessivo maturato fino alla data del decesso.
4. Se il contribuente cambia la propria residenza fiscale, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi relativa a tutti i redditi percepiti fino alla data del cambio di residenza.
5. Le modalità di presentazione della dichiarazione, compresa quella in formato elettronico, e i relativi moduli devono essere conformi alle disposizioni contenute nelle linee guida emanate dal ministro competente in materia di finanze ai fini dell’attuazione della presente legge. I contribuenti che tengono la contabilità in conformità ai requisiti della legge pertinente presentano la dichiarazione annuale insieme al bilancio, nonché alle altre informazioni specificate nelle linee guida del ministro competente in materia di finanze per l’attuazione della presente legge.
6. L'imposta dovuta dal contribuente viene versata sui conti autorizzati dal Tesoro del Bilancio dello Stato.
Articolo 62
Requisiti documentali
1. La base imponibile è determinata mediante l'adeguamento delle spese e dei ricavi dichiarati nel conto economico, secondo le modalità previste dalla presente legge.
2. Il documento utilizzato come base per la giustificazione delle spese ai fini fiscali è la fattura, come definita nella normativa vigente in materia di fatturazione e nel sistema di monitoraggio del fatturato relativo alle vendite in contanti e non in contanti, nonché qualsiasi altro documento redatto o emesso in conformità alle linee guida approvate dal ministro competente in materia di finanze.
Articolo 63
Pagamenti anticipati
1. Il presente articolo si applica a:
a) i lavoratori autonomi o gli imprenditori individuali, per i redditi derivanti dalla loro attività; e
b) entità.
2. Nel corso del periodo d’imposta successivo, il contribuente è tenuto a versare in anticipo sul conto delle autorità fiscali le rate trimestrali dell’imposta sulle società entro il 31 marzo per i mesi di gennaio, febbraio e marzo; entro il 30 giugno per i mesi di aprile, maggio e giugno; entro il 30 settembre per i mesi di luglio, agosto e settembre, ed entro il 31 dicembre per i mesi di ottobre, novembre e dicembre. Le rate possono essere versate anche su base mensile, entro il 15 di ogni mese, nei seguenti importi:
a) per ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo del periodo d'imposta successivo, l'importo dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta di due anni prima, diviso per 12;
b) per ciascuno degli altri nove mesi del periodo d'imposta successivo, l'importo dell'imposta sul reddito relativo al periodo d'imposta precedente diviso per 12.
3. I casi relativi ai pagamenti anticipati delle imposte, qualora il contribuente avvii l’attività durante il periodo d’imposta del secondo anno precedente, durante il periodo d’imposta precedente o nel periodo d’imposta successivo, sono descritti in dettaglio nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
4. Qualora il contribuente, in qualsiasi momento nel corso del periodo d’imposta, dimostri alle autorità fiscali che l’imposta sul reddito per tale periodo d’imposta sarà, in misura significativa, inferiore all’imposta sul reddito del periodo precedente o di quello immediatamente precedente, le autorità fiscali accetteranno la riduzione delle rate in conformità alle norme stabilite nelle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
5. Se le autorità fiscali ritengono che, sulla base degli indicatori relativi ai primi nove mesi, i ricavi del periodo d’imposta successivo supereranno di oltre il 10 per cento la media mensile dei ricavi del periodo precedente in un qualsiasi mese, potranno aumentare gli acconti relativi all’ultimo trimestre dell’anno in base alle ricavi stimati.
Articolo 64
Dichiarazione fiscale integrativa
1. Qualora il contribuente ritenga che l’imposta dovuta nella sua ultima dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere più elevata o che la perdita fiscale avrebbe dovuto essere inferiore, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi integrativa e a versare la differenza tra l’imposta dovuta precedentemente dichiarata e l’imposta supplementare dovuta, in conformità con le disposizioni della normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica di Albania.
2. Qualora il contribuente ritenga che l’imposta dovuta sulla sua ultima dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere inferiore o che la perdita fiscale avrebbe dovuto essere superiore, è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi integrativa in conformità alle disposizioni della normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica di Albania.
Capitolo 2
Disposizioni relative alla riscossione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative a specifici soggetti non residenti.
Articolo 65
Agente fiscale per le retribuzioni
1. Ogni datore di lavoro tenuto a corrispondere un reddito da lavoro dipendente è tenuto a trattenere l’imposta su tale reddito, presentare il libro paga e versare l’imposta trattenuta sul libro paga sul conto del tesoro di bilancio entro e non oltre il 20 del mese successivo per le persone giuridiche ed entro e non oltre il 20 del mese successivo ogni tre mesi-mese per i lavoratori autonomi o gli imprenditori individuali.
L'agente incaricato del prelievo delle imposte sui salari è tenuto a trattenere l'imposta in conformità con la presente disposizione:
a) l’aliquota progressiva prevista dall’articolo 24 della presente legge, qualora il contribuente soggetto al regime dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sottoscriva la dichiarazione relativa alla propria situazione personale presso tale datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 66 della presente legge;
b) 15% del pagamento negli altri casi non contemplati dalla lettera a) del presente punto e non considerati reddito da lavoro dipendente.
L’agente fiscale preposto alle retribuzioni è tenuto a considerare, su base mensile, un dodicesimo delle detrazioni dalla base imponibile, ai sensi delle lettere “a”, “b” e “c” del comma 1 dell’articolo 22 della presente legge, nonché le detrazioni dalla base imponibile ai sensi dell’articolo 20 della presente legge, nel calcolo dell’imposta sul reddito da lavoro dipendente per un dipendente che abbia sottoscritto la dichiarazione sullo stato personale presso tale agente fiscale. Se il dipendente è alle dipendenze anche di altri datori di lavoro, tali altri datori di lavoro, in qualità di agenti di ritenuta alla fonte, applicheranno l’aliquota progressiva di cui all’articolo 24 della presente legge e non applicheranno le detrazioni dalla base imponibile di cui all’articolo 22, comma 1, lettere “a”, “b” e “c” della presente legge.
2. Le detrazioni e le compensazioni di cui all’articolo 22, punto 1, lettera “ç”, e punto 2, nonché all’articolo 23 della presente legge possono essere richieste dai contribuenti soggetti al regime di imposta sul reddito delle persone fisiche esclusivamente nella dichiarazione dei redditi annuale.
3. Ogni datore di lavoro è tenuto a conservare la documentazione relativa alle retribuzioni corrisposte e alle imposte trattenute e a presentare i libri paga in conformità alle disposizioni della normativa fiscale e della normativa in materia di contributi previdenziali e di assicurazione sanitaria, nonché alle istruzioni emanate dal ministro competente in materia di finanze per l’attuazione di tali leggi. La forma, il contenuto, i termini e le modalità di presentazione del registro delle buste paga sono stabiliti nei regolamenti di attuazione del ministro responsabile delle finanze, emanati ai fini dell’attuazione della normativa fiscale, compresa la presente legge, nonché della normativa in materia di contributi previdenziali e di assicurazione sanitaria.
4. Gli agenti incaricati del versamento delle imposte sui salari sono tenuti a versare l'imposta sul reddito da lavoro dipendente con la stessa responsabilità che avrebbero se si trattasse di un proprio debito fiscale.
Articolo 66
Dichiarazione dello stato civile
Un agente fiscale preposto alle retribuzioni richiede a ogni dipendente di firmare una dichiarazione relativa alla propria situazione personale prima del primo pagamento del reddito da lavoro dipendente imponibile.
2. Un dipendente non può presentare una dichiarazione relativa alla propria situazione personale a più di un agente fiscale preposto al calcolo delle retribuzioni per lo stesso periodo di calendario mensile.
3. La dichiarazione dello stato civile comprende tutte le informazioni necessarie per richiedere una detrazione dal reddito imponibile ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della presente legge. .
4. La circolare emanata dal ministro delle Finanze stabilisce il modello del modulo di dichiarazione sullo stato personale che il dipendente deve compilare.
Articolo 67
Dichiarazione annuale dei redditi personali
1. Un soggetto è tenuto a presentare una dichiarazione dei redditi annuale quando il proprio reddito imponibile annuo è pari a:
a) più di 1.200.000 lek all’anno da tutte le fonti: oppure;
b) qualora abbia un rapporto di lavoro con più di un datore di lavoro, indipendentemente dall’ammontare del reddito percepito da ciascuno di essi;
c) qualsiasi importo superiore a 50.000 lekë derivante da altri redditi non soggetti a ritenuta alla fonte definitiva, ai sensi del capitolo V della presente legge.
2. Ogni persona fisica che svolge attività economiche è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi annuale relativa ai redditi d'impresa.
3. Il numero di identificazione personale per le persone fisiche o il numero di identificazione univoco dell’entità per i contribuenti registrati deve essere utilizzato come numero di identificazione fiscale dei contribuenti residenti ai fini della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Ai contribuenti non residenti viene assegnato un numero di identificazione fiscale secondo quanto stabilito dalle linee guida del ministro responsabile delle finanze.
Articolo 68
Dichiarazione e pagamento da parte di determinati soggetti non residenti
1. Una persona non residente, secondo la definizione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, della presente legge, è tenuta a presentare una dichiarazione dei redditi in conformità alle istruzioni del Ministro competente in materia di finanze. La dichiarazione deve essere presentata entro il termine specificato nell’articolo 61, comma 2, della presente legge.
2. Al momento della presentazione della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il non residente è tenuto a versare l’importo dell’imposta dichiarata. L’articolo 63 della presente legge non si applica in tali casi.
Capitolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Articolo 69
Disposizione transitoria
1. Gli incentivi fiscali e le esenzioni previsti dalla legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche, continuano ad applicarsi come segue:
a) per i soggetti che svolgono attività ricettive certificate come “agriturismo” ai sensi della normativa turistica vigente, si applica l’aliquota dell’imposta sul reddito del 51 TP 3 T fino al 31 dicembre 2029.;
b) per i soggetti che operano nel settore ricettivo, ovvero “alberghi e resort a quattro e cinque stelle con status speciale”, secondo la definizione contenuta nella normativa sul turismo, e che siano titolari di un marchio registrato e riconosciuto a livello internazionale “marchio”, l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società continuerà ad applicarsi in conformità alle disposizioni del comma (g) dell’articolo 18 della legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche;
c) per i soggetti che svolgono attività economiche ai sensi della legge n. 38/2012 “sulle società di cooperazione agricola”, si applicherà l’aliquota dell’imposta sul reddito del 51% fino al 31 dicembre 2029.;
c) per le persone giuridiche registrate prima dell’entrata in vigore della presente legge, che svolgono attività economiche finalizzate alla produzione o allo sviluppo di software- l'imposta del 51% sugli utili sarà applicabile fino al 31 dicembre 2025;
d) per i soggetti che svolgono attività economiche nel settore automobilistico, l'aliquota dell'imposta sul reddito del 51 per cento si applicherà fino al 31 dicembre 2029.;
dh) per:
i. operatori commerciali;
ii. i lavoratori autonomi, nonché;
iii. soggetti:
Per i redditi lordi fino a 14 milioni di lek all’anno, l’aliquota dell’imposta sul reddito 0% si applicherà fino al 31 dicembre 2029. L’aliquota 0% non si applica ai contribuenti indicati nei sottoparagrafi “ii” e “iii” della presente lettera che prestano servizi professionali. L’elenco analitico dei servizi professionali è stabilito con decisione del Consiglio dei ministri, in conformità alla normativa vigente in materia di tali servizi professionali.
2. La tabella delle aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da lavoro dipendente per il periodo dal 1° giugno 2023 al 31 dicembre 2023 è la seguente:

3. L'articolo 54 della presente legge si applica alle perdite relative all'anno 2024 e agli anni successivi.
Articolo 70
Atti regolamentari
1. Il Consiglio dei ministri è incaricato di adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, gli atti legislativi di attuazione dell’articolo 14, comma 3, dell’articolo 17, comma 6, dell’articolo 49 e dell’articolo 69 della presente legge.
2. Il ministro responsabile delle finanze è incaricato di emanare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida generali per l’attuazione delle sue disposizioni e le linee guida relative al trasferimento degli accordi sui prezzi e degli accordi di determinazione anticipata dei prezzi.
3. Il ministro delle Finanze e l’Agenzia statale del catasto sono tenuti ad adottare, entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, le linee guida relative all’imposta sul trasferimento della proprietà immobiliare.
Articolo 71
Annullamenti
La legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “sull'imposta sul reddito”, e successive modifiche, è abrogata.
2. È abrogato il punto 1 dell'articolo 9, nonché il capitolo III della legge n. 9632 del 30 ottobre 2006 “sul sistema fiscale locale”, e successive modifiche.
Articolo 72
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto dal 1° gennaio 2024, Fanno eccezione il sottoparagrafo “ç” del paragrafo 1 dell’articolo 69, che entra in vigore contestualmente alla presente legge, e il paragrafo 2 dell’articolo 69, che entra in vigore a partire dal 1° giugno 2023.
Approvato il 30 marzo 2023.
Pubblicato con decreto n. 59 del 24 aprile 2023 del Presidente della Repubblica d’Albania, Bajram Begaj.
[1] Questa legge è stata parzialmente allineata a:
– Direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, del 12 luglio 2016, “relativa all’istituzione di norme contro le pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno”, e successive modifiche. Numero CELEX 32016L1164, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 193, 19 luglio 2016, pp. 1–14.
– Direttiva 2009/133/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, “relativa al regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, scissioni parziali, conferimenti di beni e scambi di azioni tra società di Stati membri diversi, nonché al trasferimento della sede legale di una SE o di una SCE tra Stati membri”, e successive modifiche. Numero CELEX 32009L0133, Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, n. 310, 25 novembre 2009, pp. 34–46
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