La Direzione Generale delle Imposte informa tutti i contribuenti che hanno sottoscritto un accordo di pagamento rateale con l'amministrazione fiscale che possono monitorarne lo stato in tempo reale tramite il modulo e-Filing.
Nell'account personale del contribuente, nel menu “Contabilità”, compare immediatamente il piano di pagamento, dal quale è possibile generare un “Ordine di pagamento” dedicato esclusivamente a tale piano. Il pagamento coprirà solo il periodo o i periodi specificati nella rata successiva. In caso di accordi di pagamento rateale, il contribuente paga gli interessi di mora, mentre non viene applicata alcuna sanzione per il ritardo nel pagamento.
L’Amministrazione fiscale richiama inoltre l’attenzione dei contribuenti che si trovano temporaneamente in una situazione finanziaria difficile sul fatto che la Legge n. 9920, del 19.05.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, l’articolo 77, che vi dà diritto a pagare a rate il debito fiscale in sospeso. Non è possibile stipulare un accordo di pagamento rateale per il debito fiscale autodichiarato dal contribuente che sia stato calcolato, riscosso o trattenuto a suo carico, compresi i contributi previdenziali e di assicurazione sanitaria.
Le imposte di questo tipo, senza tuttavia limitarsi a esse, comprendono:
- Imposta sul valore aggiunto
- Ritenuta alla fonte
- Contributi previdenziali e assistenziali
- Qualsiasi tipo di imposta calcolata, riscossa e trattenuta dal contribuente.
I passaggi da seguire per sottoscrivere un accordo di pagamento rateale sono i seguenti:
Fase 1
Richiesta scritta indirizzata alla Direzione regionale delle imposte nella cui giurisdizione è registrata l'azienda. (Spiegare le circostanze e i motivi per cui si richiede un accordo per il pagamento rateale dei debiti fiscali.)
Fase 2
La Direzione fiscale regionale comunica entro 10 giorni se la richiesta è stata accolta o respinta.
Fase 3
Se la richiesta viene accolta, viene sottoscritto l’accordo per il pagamento rateale dei debiti fiscali insoluti. Tale accordo viene sottoscritto dal contribuente e dal direttore della direzione regionale delle imposte o dal responsabile di un’unità equivalente, a condizione che il contribuente versi immediatamente il 20% dell’importo del debito oggetto dell’accordo di pagamento rateale.
Si richiama l’attenzione sul fatto che l’Amministrazione fiscale sospende le misure esecutive volte al recupero dei crediti tributari, ma non revoca la misura adottata a garanzia del pagamento del debito tributario. La sottoscrizione di un accordo per il pagamento rateale di un debito fiscale non sospende il calcolo degli interessi di mora sul debito fiscale residuo.
Il testo completo del bando è disponibile sul sito web ufficiale della Direzione Generale delle Imposte. https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/928/tatimpaguesit-mund-te-ndjekin-ne-modulin-e-filing-marreveshjen-e-tyre-me-keste

