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Imposta sul valore aggiunto

La presente legge disciplina l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania.

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un'imposta generale sul consumo di beni e servizi, proporzionale al loro prezzo, che viene applicata in ogni fase della produzione e della distribuzione sul prezzo al netto dell'imposta.

Sono soggette all'imposta sul valore aggiunto tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio della Repubblica di Albania da un soggetto passivo che agisce in tale veste, nonché tutte le importazioni di beni nel territorio della Repubblica di Albania.

Nel presente documento vengono illustrati in dettaglio i momenti salienti dell'attuazione del meccanismo IVA.

La legge fornisce quindi definizioni chiare in merito alla tassabilità, al luogo di prestazione e al trattamento sia dei beni che dei servizi. Un posto di rilievo è occupato dal trattamento dettagliato dell’internazionalizzazione della fornitura di beni e servizi, vista dalla prospettiva del regime operativo dell’IVA.

I soggetti tenuti alla registrazione, all'aggiornamento dei propri registri, nonché alla dichiarazione e al pagamento dell'IVA occupano un posto di rilievo nella struttura della presente legge.

Nonostante tali obblighi, la legge riconosce chiaramente a ogni soggetto passivo il diritto di richiedere il rimborso dell'IVA.

Per la prima volta, la legge affronta anche specifici regimi IVA applicati in Albania.

Tale imposta è in vigore nella Repubblica di Albania dal luglio 1996. L'attuale legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014 “sull'imposta sul valore aggiunto” è stata redatta nell'ambito del progetto IPA 2007 “Sostegno alla Direzione generale delle imposte” della Repubblica di Albania, ai fini dell'allineamento della legislazione nazionale all'acquis comunitario.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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