In merito al credito IVA derivante dagli acquisti di autovetture per le esigenze aziendali

Nella Legge n. 92/2014, del 24 luglio 2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, stabilisce chiaramente che le spese relative all’acquisto o all’importazione di autovetture e ai servizi connessi a
ad eccezione dei casi in cui lo scopo dell'attività economica sia l'acquisto di autovetture esclusivamente a fini di vendita o di noleggio, i servizi di taxi, i servizi di ambulanza e attività simili di questa natura.

Attenzione!
Le cessioni di beni esenti da IVA sono considerate cessioni esenti da IVA.
Non è deducibile né al momento dell'acquisto né al momento dell'utilizzo.

Esempio:
La società X vende un'auto che ha acquistato con l'IVA, ma di cui non ha dedotto l'IVA al momento dell'acquisto a causa delle restrizioni previste dalla legge. Tale cessione è esente dall’IVA, ai sensi dell’articolo 54 della legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014 “Sull’imposta sul
”Valore aggiunto nella Repubblica di Albania", nella versione modificata.

Pertanto, in conformità alle disposizioni di legge applicabili, il soggetto passivo non ha diritto alla detrazione dell’IVA relativa all’acquisto dell’autoveicolo, salvo quanto diversamente previsto dalla legge (per casi particolari).

 

 

 

 

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