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Aggiunte e modifiche alla guida “Imposte nazionali”

La Direzione Generale delle Imposte informa tutti i contribuenti che l'istruzione n. 9, del 20 febbraio 2019 “In merito ad alcune integrazioni e modifiche all'Istruzione n. 26, del 4 settembre 2008 “Sulle imposte nazionali”, come modificata”.

In base alle presenti linee guida, la percentuale della royalty mineraria relativa al contenuto di minerali metallici nel sottoprodotto minerario è la seguente:

  • 3/7 dell'importo dell'affitto per l'anno 2019,
  • Tre ottavi dell'importo dell'affitto per l'anno 2020,
  • Un terzo del canone di locazione per l'anno 2021 e gli anni successivi.

La percentuale della rendita mineraria per i “minerali di cromo destinati all'esportazione” è pari a:

  • 7% al 1° gennaio 2019,
  • 8% al 1° gennaio 2020,
  • 9% a partire dal 1° gennaio 2021 e successivamente.

Secondo le linee guida, alcune delle modifiche principali sono:

  • L'imposta sul carbonio non è dovuta sui quantitativi di benzina e gasolio prodotti sul territorio nazionale ma esportati al di fuori del territorio della Repubblica di Albania.
  • Per gli articoli in plastica e gli imballaggi in plastica importati si applica un'imposta di 35 lekë al chilogrammo, escluse le materie prime primarie. Tale imposta si applica anche quando il materiale plastico costituisce almeno il 51% della massa totale dell'imballaggio utilizzato per confezionare altri prodotti importati.
  • L'imposta sugli imballaggi in vetro, sia importati che di produzione nazionale, sarà applicata con un'aliquota di 5 lekë al chilogrammo. L'imposta si applica a tutti gli articoli in vetro, sia che l'imballaggio sia importato separatamente, sia che il materiale in vetro rappresenti almeno l'80% del peso totale dell'imballaggio utilizzato per confezionare altri prodotti.
  • L'imposta sulle materie prime primarie, importate e utilizzate per la produzione nazionale di prodotti in plastica, è applicata con un'aliquota di 25 lekë al chilogrammo. Nei casi in cui le materie prime primarie importate da entità manifatturiere non siano utilizzate per la produzione di prodotti in plastica nel paese, ma come additivi tecnologici, materie prime additive (aggregati leganti) per la produzione di prodotti non classificati come prodotti in plastica, l'imposta di 25 lekë al chilogrammo non è dovuta.L'imposta non è dovuta all'importazione. Per beneficiare dell'esenzione, le entità che importano materie prime primarie ma non le utilizzano per produrre prodotti in plastica sul territorio nazionale devono seguire la procedura descritta nella sezione 2.8.8.2 della guida.

Il testo integrale del comunicato della Direzione Generale delle Imposte https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/900/hyjne-ne-fuqi-shtesat-dhe-ndryshimet-ne-udhezimin-per-taksat-kombetare

Gazzetta Ufficiale n. 22 del 25 febbraio 2019 22-2019

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