Legge n. 6/2022 “recante alcune modifiche e integrazioni alla legge n. 112/2020 “sul registro dei titolari effettivi”, e successive modifiche”.

LEGGE n. 6/2022

Per alcune modifiche e integrazioni alla Legge n. 112/2020, “Sul registro dei titolari effettivi”, e successive modifiche

Ai sensi degli articoli 78 e 83, paragrafo 1, della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri,

Parlamento

La Repubblica d’Albania decreta:

Nella legge n. 112/2020, “Sul registro dei titolari effettivi”, nella versione modificata, vengono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

Articolo 1

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L'articolo 5, paragrafo 3, è modificato come segue:

“3. I soggetti tenuti alla segnalazione devono registrare le informazioni relative alla titolarità effettiva nel Registro della titolarità effettiva entro i seguenti termini:

a) in caso di prima registrazione dei titolari effettivi da parte di soggetti obbligati iscritti nel registro delle imprese, la registrazione viene effettuata contestualmente alla domanda di iscrizione della persona giuridica nel registro delle imprese;

b) nei casi in cui le entità soggette all’obbligo di segnalazione, iscritte nel registro delle imprese con proprietà indiretta, la registrazione viene completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di rigetto della domanda;

c) in caso di prima registrazione dei titolari effettivi da parte di soggetti obbligati iscritti nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, la registrazione deve essere completata entro 40 (quaranta) giorni di calendario dalla data di iscrizione dei soggetti obbligati come persone giuridiche;

c) In caso di registrazione di modifiche ai dati relativi al titolare effettivo dei soggetti obbligati, la registrazione deve essere effettuata entro 90 (novanta) giorni di calendario dalla data in cui si verifica effettivamente la modifica.

Articolo 2

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L'articolo 6 è modificato e integrato come segue:

  1. Il punto 4 è modificato come segue:

“4. La QKB, entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte dei soggetti tenuti alla segnalazione, deve adottare una delle seguenti misure:

a) approva la registrazione dei dati del titolare effettivo; oppure

b) sospende la domanda di registrazione iniziale, modifica o aggiornamento dei dati, concedendo al soggetto obbligato un termine di 30 (trenta) giorni di calendario per sanire le carenze che impediscono la registrazione; oppure

c) rifiuta la registrazione qualora, a seguito di verifica, accerti che i dati da registrare differiscono da quelli registrabili ai sensi delle disposizioni della presente legge.

2. Dopo il punto 4, si aggiungono i punti 4/1 e 4/2 con il seguente testo:

“4/1. Nel caso di richieste ai sensi della lettera "a" del paragrafo 3 dell'articolo 5 presentate da soggetti obbligati che detengono una partecipazione diretta, la QKB registra i dati contestualmente all'iscrizione del soggetto nel registro delle imprese.

4/2. Qualora le irregolarità che impediscono la registrazione vengano sanate entro il termine specificato al paragrafo (b) del punto 4 del presente articolo, il QKB è tenuto a procedere alla registrazione entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dalla data in cui le irregolarità sono state sanate. Qualora le irregolarità non vengano sanate, la QKB dovrà rifiutare la registrazione entro e non oltre due (2) giorni lavorativi dalla scadenza del termine specificato al sottoparagrafo “b” del paragrafo 4 del presente articolo.

3. Alla fine del punto 6, si aggiunge la seguente frase:

“Nel caso di richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera “a”, la domanda deve essere presentata presso lo sportello fisico della QKB.

4. Il punto 8 è modificato come segue:

“8. Le procedure, le norme, i criteri e i motivi in base ai quali la QKB può adottare provvedimenti di sospensione o di rifiuto in merito alla registrazione dei dati relativi alla titolarità effettiva dei soggetti obbligati sono approvati con decisione del Consiglio dei Ministri.

Articolo 3

L'articolo 13 è modificato come segue:

“Articolo 13

Contravvenzioni

  1. I soggetti obbligati e le persone autorizzate a effettuare la registrazione sono responsabili, ai sensi delle leggi vigenti, della veridicità dei fatti, dei dati comunicati e dei documenti allegati inseriti nel registro elettronico.

Le seguenti violazioni costituiscono illeciti amministrativi e sono punibili con una sanzione pecuniaria come segue:

a) la mancata registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo entro il termine specificato al paragrafo (b) del punto 3 dell’articolo 5 della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 50.000 (cinquantamila) lek;

b) la mancata registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo entro il termine specificato al paragrafo (c) del punto 3 dell’articolo 5 della presente legge è punibile con una sanzione amministrativa pari a 50.000 (cinquantamila) lek;

c) La mancata registrazione dei dati del titolare effettivo entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza specificata al paragrafo (b) del punto 3 dell’articolo 5 della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 600.000 (seicentomila) lekë.;

c) La mancata registrazione iniziale dei dati del titolare effettivo entro 40 (quaranta) giorni dalla scadenza del termine specificato al paragrafo 3, lettera c), dell’articolo 5 della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 600.000 (seicentomila) lekë.;

d) La mancata registrazione di qualsiasi modifica dei dati registrati, inseriti nel registro, entro il termine specificato al sottoparagrafo “ç” del paragrafo 3 dell’articolo 5 della presente legge è punibile con una sanzione pecuniaria di 400.000 (quattrocento mila) lek.

3. La sanzione è inflitta dal direttore del QKB, contro la cui decisione è possibile presentare ricorso direttamente dinanzi al tribunale amministrativo competente, in conformità alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

4. La QKB e l’autorità responsabile della tenuta del Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro non forniranno servizi ai soggetti obbligati alla rendicontazione che commettano le violazioni di cui al punto 2 del presente articolo., oltre a registrare le modifiche ai dati del rappresentante legale, e modificherà inoltre lo stato delle entità soggette a obbligo di segnalazione da “attivo” a “sospeso” nel registro delle imprese e nel registro delle organizzazioni senza scopo di lucro fino al pagamento della sanzione e alla registrazione delle informazioni relative ai titolari effettivi.

5. L’inadempimento degli obblighi di legge di cui al paragrafo 1 dell’articolo 5 della presente legge costituisce un illecito amministrativo ed è punibile con una sanzione pecuniaria di 50.000 (cinquantamila) lek.

6. L’ammenda, ai sensi del comma 5 del presente articolo, è inflitta dalle autorità statali di ispezione e verifica fiscale di cui al comma 4 dell’articolo 9 della legge, la cui decisione può essere impugnata direttamente dinanzi al tribunale amministrativo competente, in conformità alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.

7. Le procedure, i termini e le norme generali relative alla gestione e all’interazione tramite il Registro dei titolari effettivi, il Registro delle imprese e il Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, per i casi previsti dal paragrafo 4 del presente articolo, sono adottati con decisione del Consiglio dei ministri.

Articolo 4

L'articolo 15, paragrafo 3, è abrogato.

Articolo 5 Dopo l'articolo 15 è inserito l'articolo 15/1 con il seguente testo:

“Articolo 15, paragrafo 1

Disposizione transitoria

  1. La QKB, in collaborazione con l’Agenzia nazionale per la società dell’informazione, entro il 30.6.2022 trasferisce al Registro dei titolari effettivi i dati relativi ai titolari effettivi delle entità soggette all’obbligo di segnalazione con partecipazione diretta, che sono stati iscritti nel Registro delle Imprese prima della data di istituzione del Registro dei Titolari Effettivi e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non hanno adempiuto all’obbligo di effettuare la registrazione iniziale dei propri titolari effettivi.
  2. Per i soggetti obbligati alla segnalazione i cui dati siano stati trasferiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’obbligo di effettuare la registrazione iniziale dei propri titolari effettivi si considera adempiuto a partire dalla data di tale trasferimento. Tali soggetti obbligati hanno il diritto di aggiornare le informazioni relative ai propri titolari effettivi presso la QKB senza incorrere in un illecito amministrativo.
  3. I soggetti tenuti alla rendicontazione iscritti nel Registro delle Imprese con titolarità indiretta, nonché i soggetti tenuti alla rendicontazione iscritti nel Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano adempiuto all’obbligo relativo alla registrazione iniziale dei propri titolari effettivi, nonché alle modifiche dei dati relativi alla titolarità effettiva registrati, devono adempiere a tali obblighi entro il 306.2022.
  4. Il mancato adempimento degli obblighi di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro il 30 giugno 2022 è punibile con una sanzione pecuniaria di 400.000 (quattrocento mila) lek.
  5. La sanzione è comminata dal direttore del QKB; contro tale decisione è possibile presentare ricorso direttamente dinanzi al tribunale amministrativo competente, in conformità alle disposizioni del Codice di procedura amministrativa.
  6. Il QKB e l’autorità responsabile della tenuta del Registro delle organizzazioni senza scopo di lucro non forniranno servizi ai soggetti obbligati che commettano le violazioni previste al punto 4 del presente articolo, ad eccezione della registrazione delle modifiche ai dati del rappresentante legale, e modificheranno inoltre lo stato dei soggetti obbligati da "attivo" a "sospeso" nel Registro delle Imprese e nel Registro delle Organizzazioni senza scopo di lucro, fino al pagamento della sanzione e alla registrazione dei dati relativi ai titolari effettivi.
  7. Le sanzioni inflitte prima della data di entrata in vigore della presente legge per l’adempimento tardivo degli obblighi di legge relativi alla registrazione iniziale, nonché alle modifiche dei dati registrati relativi ai titolari effettivi, che non siano state pagate prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono condonate nella misura del 100 (cento) per cento.
  8. I soggetti obbligati che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano pagato le sanzioni di cui sopra e abbiano adempiuto agli obblighi relativi alla registrazione dei propri titolari effettivi,  hanno il diritto di richiedere alla QKB il rimborso degli importi versati.
  9. Il Consiglio dei Ministri approva le modalità di rimborso degli importi delle ammende versate dai soggetti obbligati, in conformità alle disposizioni del comma 8 del presente articolo.

Articolo 6

Atti normativi di livello inferiore per l'attuazione della legge

Il Consiglio dei Ministri è incaricato di adottare, entro 30 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti normativi di attuazione dell’articolo 6, comma 8, dell’articolo 13, comma 7, e dell’articolo 15, comma 1, punto 9, della legge.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Approvato il 27 gennaio 2022.

Proclamato con decreto n. 13469, dell’11 febbraio 2022, del Presidente della Repubblica d’Albania, Ilir Meta.

Fonte: Centro pubblicazioni ufficiali

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