Ai sensi dell’articolo 81, paragrafi 1 e 2, lettera e), e dell’articolo 155 della Costituzione, su proposta del Consiglio dei Ministri, l’Assemblea della Repubblica d’Albania
H A M O D E C I S O:
Capitolo uno
Disposizioni generali
Articolo 1
Obiettivo
La presente legge definisce le norme, le garanzie e gli adempimenti a carico dei soggetti che beneficiano della procedura di dichiarazione volontaria del patrimonio, i poteri degli enti della pubblica amministrazione e degli enti non pubblici che partecipano a tale procedura, nonché le attività ad essa correlate.
Articolo 2
Obiettivo
Lo scopo della presente legge è:
- per consentire la regolarizzazione dei patrimoni non dichiarati, registrati o meno, in tutto o in parte, la rivalutazione dei bilanci e la riscossione delle imposte in conformità alle disposizioni della presente legge, garantendo procedure trasparenti;
- l'introduzione di meccanismi incentivanti a favore dei soggetti della presente legge, al fine di garantire loro che, nel processo di regolarizzazione dei redditi con cui sono stati costituiti i beni, le autorità pubbliche applichino un'aliquota fiscale preferenziale speciale,
- la garanzia e la tutela della riservatezza e della segretezza delle informazioni relative a tali beni, nonché
- la garanzia che le istituzioni competenti non avvieranno alcuna procedura amministrativa o penale nei confronti di tali soggetti in relazione a tali beni.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini della presente legge, i seguenti termini hanno il significato indicato di seguito:
uno.“Dichiarazione volontaria”la dichiarazione, redatta nella forma e secondo le modalità previste dalla presente legge, relativa al patrimonio e alle voci di bilancio, presentata volontariamente alle autorità competenti in conformità alle disposizioni della presente legge e alla normativa di attuazione emanata ai fini della sua applicazione;
2. “Ricchezza”, beni immobili, situati all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di Albania, beni mobili iscrivibili nei registri pubblici, somme di denaro, in valuta albanese o estera, valuta virtuale, oggetti di valore, oro o pietre preziose, opere d’arte, titoli o altri strumenti dei mercati finanziari;
3. “Segretezza”il mantenimento del segreto e della riservatezza in merito a qualsiasi azione, indipendentemente dal fatto che abbia avuto esito positivo o meno, a qualsiasi fatto, a qualsiasi informazione fornita dal dichiarante o dal suo rappresentante debitamente autorizzato mediante procura, a qualsiasi dato relativo ai beni dichiarati, ad eccezione di:
a. l’obbligo di metterli a disposizione dei funzionari statali incaricati dei compiti relativi alla procedura di dichiarazione;
b. l’obbligo di metterli a disposizione dei dipendenti pubblici in servizio presso gli organi dell’amministrazione statale e autorizzati dalla presente legge a sottoporsi alla procedura di dichiarazione volontaria;
c. altri casi previsti dalla legislazione albanese, nonché gli obblighi derivanti dalla cooperazione internazionale in ambito amministrativo o penale.
Articolo 4
Applicazione di altre disposizioni di legge
- Le disposizioni legislative in materia fiscale e doganale, che attribuiscono poteri agli organi della pubblica amministrazione incaricati di vigilare sull’attuazione della normativa in tale settore, compresa la responsabilità di avviare procedimenti amministrativi, durante il periodo di applicazione della presente legge, sono applicate in conformità con la presente legge.
- Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che rientrano nell'ambito di applicazione della legge. N. 10192, del 3 dicembre 2009, “Sulla prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani attraverso misure preventive relative ai beni”, modificato.
- Disposizioni di legge N. 20/2020, “Sul completamento delle procedure transitorie in materia di proprietà nella Repubblica di Albania” Hanno la precedenza sulle disposizioni della presente legge.
Articolo 5
Soggetti e soggetti beneficiari
1. Sono soggetti alla presente legge le persone fisiche che sono cittadini della Repubblica di Albania, indipendentemente dal fatto che siano o meno residenti fiscali nella Repubblica di Albania; le persone fisiche e giuridiche; i contribuenti residenti nella Repubblica di Albania; e le persone fisiche che sono residenti fiscali nella Repubblica di Albania, indipendentemente dalla loro cittadinanza.
2. I soggetti beneficiari della presente legge sono quelli di cui al paragrafo 1 del presente articolo che hanno completato la procedura di dichiarazione volontaria e ai quali è stato rilasciato il certificato di completamento della procedura di dichiarazione patrimoniale, in conformità alle disposizioni della presente legge.
Articolo 6
Limite per la dichiarazione volontaria
1. I beni che possono essere dichiarati volontariamente ai sensi delle disposizioni della presente legge non devono superare un valore massimo di 2.000.000 (due milioni) di euro.
2. Per le persone incluse nel certificato di famiglia, i beni che possono essere dichiarati ai sensi di quanto previsto al punto 1 corrispondono al totale delle dichiarazioni volontarie del capofamiglia o di qualsiasi persona maggiorenne, sulla base dei dati del certificato di famiglia relativi alla composizione documentata al 1° gennaio 2022.
Articolo 7
Materie escluse
Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
- Soggetti che hanno l'obbligo di legge di dichiarare il proprio patrimonio, ai sensi della legge. N. 9049, del 10 aprile 2003, “Sulla dichiarazione e il controllo del patrimonio e delle passività finanziarie dei funzionari eletti e di determinati dipendenti pubblici”, nella versione modificata, nonché le persone incluse nel loro certificato di famiglia, alla data di entrata in vigore della presente legge, come segue:
a) il Presidente della Repubblica, i deputati dell’Assemblea, il Primo Ministro, il Vice Primo Ministro, i ministri e i viceministri;
b) il giudice della Corte costituzionale, il presidente dell’Istituzione suprema di controllo dello Stato, il procuratore generale, il difensore civico, il membro della Commissione elettorale centrale, il membro del Consiglio superiore della magistratura, il membro del Consiglio superiore della procura, l’ispettore generale dell’Ispettorato Supremo per la Dichiarazione e il Controllo dei Beni e dei Conflitti di Interesse;
c) i funzionari di alto e medio livello, in conformità alla normativa vigente in materia di pubblico impiego, ad eccezione degli enti di autogoverno locale;
c) i prefetti, i presidenti dei consigli provinciali e i sindaci;
d) i direttori dei dipartimenti e i comandanti delle Forze Armate presso il Ministero della Difesa e il Servizio di intelligence dello Stato;
d) i pubblici ministeri, i giudici, il direttore generale del Servizio statale di esecuzione giudiziaria e i responsabili degli uffici di esecuzione, nell’ambito della giurisdizione di ciascun distretto giudiziario di primo grado;
e) i responsabili delle istituzioni pubbliche indipendenti e i membri degli organismi di regolamentazione;
e) il direttore e il vicedirettore della Polizia di Stato, i direttori generali della Polizia di Stato, i direttori dei dipartimenti della Direzione Generale della Polizia di Stato, i direttori delle direzioni locali della Polizia di Stato, il capo, gli investigatori e gli agenti della Polizia giudiziaria dell’Ufficio nazionale di indagine, i funzionari giudiziari dei tribunali specializzati nella lotta alla corruzione e alla criminalità organizzata, nonché il personale amministrativo della Procura speciale;
f) il Direttore Generale, i Vicedirettori Generali, i Direttori dei Dipartimenti, sia a livello centrale che nei distretti, presso la Direzione Generale delle Imposte, la Direzione Generale delle Dogane e la Direzione Generale per la Prevenzione del Riciclaggio;
g) i dirigenti a tutti i livelli delle strutture preposte alla restituzione e al risarcimento dei beni, alla privatizzazione e alla registrazione dei beni immobili;
g) i funzionari eletti o nominati dall’Assemblea, dal Presidente della Repubblica, dal Primo Ministro, dai ministri o da figure a essi equivalenti;
h) il governatore della Banca d’Albania, il vice governatore e i membri del suo Consiglio di vigilanza;
i) I responsabili delle istituzioni pubbliche subordinate alle istituzioni centrali a livello distrettuale;
j) Gli amministratori delle società per azioni in cui la partecipazione statale supera il 50 per cento e che impiegano più di 50 lavoratori.;
k) I membri dell’organo di riesame (la Commissione indipendente di qualificazione, il Collegio speciale di appello e i commissari pubblici), il Segretario generale, i consulenti economici e giuridici, nonché le persone a loro collegate, ai sensi di legge. N. 84/2016, “Sulla rivalutazione transitoria dei giudici e dei pubblici ministeri nella Repubblica di Albania”.
- I soggetti che, al 1° gennaio 2022, ricoprivano cariche o funzioni ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, nonché le persone che fanno parte del loro nucleo familiare.
- Soggetti di diritto N. 10192, del 3 dicembre 2009, “Sulla prevenzione e la lotta alla criminalità organizzata e alla tratta di esseri umani attraverso misure preventive relative ai beni”, modificato.
- Le persone oggetto di segnalazione e quelle per le quali è stata avviata la procedura di segnalazione, in conformità con le disposizioni di legge. N. 157/2013, “Sulle misure contro il finanziamento del terrorismo”, modificato.
- Persone nei confronti delle quali è stato avviato un procedimento penale per evasione fiscale e doganale.
- I soggetti che sono stati verificati in conformità alle disposizioni dell'atto normativo. N. 1, del 31 gennaio 2020, del Consiglio dei Ministri, “Sulle misure preventive nell’ambito del rafforzamento della lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e ai reati gravi, nonché del consolidamento dell’ordine pubblico e della sicurezza”, adottato con la Legge n. 18/2020.
Articolo 8
L'unità competente presso la Direzione Generale delle Imposte
- Ai fini dell’attuazione della presente legge, viene istituita, nell’ambito della Direzione Generale delle Imposte, una struttura speciale denominata “Unità per la supervisione dell’autodichiarazione patrimoniale” (l’“Unità”), che opera sotto l’autorità diretta del Direttore Generale delle Imposte.
- I compiti e le responsabilità dell’Unità consistono nel monitorare l’attuazione delle disposizioni della presente legge, nel redigere registri e statistiche relativi agli effetti della sua applicazione, la raccolta di informazioni, l’aggiornamento e il trattamento dei dati, la garanzia della segretezza e della riservatezza delle informazioni relative ai dati, nonché l’esecuzione di atti amministrativi e procedurali, in applicazione della presente legge.
- Nell’adempimento dei propri compiti relativi all’attuazione della presente legge, l’Unità ottiene informazioni dalle banche di secondo livello e da altri istituti finanziari della Repubblica di Albania, dalle autorità di vigilanza degli istituti finanziari bancari, dall’Agenzia statale del catasto, la Direzione Generale per la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro, la Direzione Generale dello Stato Civile, le forze dell’ordine della Repubblica di Albania, il Ministero della Giustizia, la Procura e il Servizio di Intelligence dello Stato, l’Ispettorato Superiore per la Dichiarazione e il Controllo dei Beni e dei Conflitti di Interesse, nonché altre istituzioni le cui attività sono direttamente correlate al processo di dichiarazione patrimoniale, sono tenute a fornire una risposta entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. I servizi forniti dalle istituzioni statali ai fini dell’attuazione della presente legge sono erogati gratuitamente all’Unità.
- La struttura, l'organizzazione e il funzionamento dell'Unità sono approvati con decreto del ministro competente in materia di finanze.
Capitolo II
Dichiarazione volontaria del patrimonio e rendiconti finanziari
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 9
La procedura per l'autodichiarazione patrimoniale e i bilanci
- I soggetti ai quali si applica la presente legge possono dichiarare volontariamente beni e voci di bilancio che non hanno precedentemente dichiarato o che hanno dichiarato a un valore inferiore a quello dovuto, indipendentemente dal fatto che tali beni, in tutto o in parte, non siano registrati presso le autorità competenti, o si trovino all’interno o all’esterno del territorio della Repubblica di Albania.
- La dichiarazione volontaria del patrimonio o del rendiconto finanziario viene presentata all’Unità Speciale mediante la compilazione di un’autodichiarazione sul modulo previsto a tal fine. L’Unità, entro cinque (5) giorni lavorativi dalla presentazione del modulo di dichiarazione volontaria, effettua verifiche preliminari per determinare se il richiedente sia un titolare effettivo ai sensi della presente disposizione e rilascia al richiedente o al suo rappresentante un duplicato (copia) autenticato del modulo di autodichiarazione.firmata dall’Unità. Il formato del modulo di dichiarazione volontaria e la procedura per la dichiarazione volontaria del patrimonio e della situazione finanziaria sono stabiliti da una direttiva del ministro responsabile delle finanze.
- Il procedimento di dichiarazione volontaria ha inizio con la presentazione del modulo di dichiarazione volontaria di cui al paragrafo 2 del presente articolo e si conclude con il rilascio all’ente del relativo certificato, emesso in conformità alle disposizioni della presente legge. Gli importi in contanti vengono depositati su conti bancari presso banche di secondo livello, mentre gli altri beni soggetti a registrazione sono sottoposti alle procedure di registrazione previste dalla normativa settoriale pertinente.
- Le dichiarazioni e gli atti compiuti nell’ambito della presente procedura dai titolari effettivi, in conformità alla presente legge, in merito alla natura e al valore dei beni da essi volontariamente dichiarati nell’apposito modulo, non costituiscono indizi né prove ai fini dell’avvio di procedimenti penali e/o amministrativi nei confronti dei titolari effettivi.
Articolo 10
Dichiarazione volontaria di importi in contanti
1. Ai fini della dichiarazione degli importi in contanti, il soggetto o il suo rappresentante, dopo aver ricevuto il modulo di dichiarazione volontaria rilasciato dall’Unità, in conformità alle disposizioni dell’articolo 9 della presente legge, presenta una copia di tale modulo per il versamento dell’importo in contanti dichiarato su un conto aperto a tale scopo.
2. La banca o l’istituto finanziario, dopo aver verificato il modulo relativo all’importo in contanti che deve essere dichiarato, rilascia al cliente o al suo rappresentante un certificato di deposito dell’importo e di ritenuta fiscale.
3. La banca o gli altri istituti finanziari che operano ai sensi della presente legge devono comunicare immediatamente all’Unità il versamento dell’importo in contanti e la corrispondenza di tale importo con il valore dichiarato nel modulo.
4. Le modalità di interazione con le banche di secondo livello o altri istituti finanziari, lo scambio di dati e la cooperazione con l’Unità, nonché la procedura relativa a questa fase del processo di autodenuncia, sono stabilite con una direttiva del ministro competente in materia di finanze.
Articolo 11
Limiti alla dichiarazione volontaria di importi in contanti
1. Gli importi in contanti dichiarati ai sensi della presente legge non possono essere trasferiti all’estero per un periodo di cinque anni a decorrere dal momento del loro deposito, una volta completata la procedura di autodenuncia prevista dall’articolo 16, comma 1, lettera a), della presente legge.
2. Le banche o gli istituti finanziari presso i quali sono stati depositati importi in contanti, ai sensi della presente legge, informano i dichiaranti della condizione prevista al primo punto, nei casi in cui, dopo aver depositato le somme sui conti pertinenti, desiderino effettuare bonifici bancari all’estero per gli importi dichiarati ai sensi della presente legge, entro cinque anni dalla data del loro deposito.
3. Il dichiarante non può prelevare le somme in contanti depositate fino al termine del periodo di attuazione della presente legge.
4. Qualora le persone che hanno dichiarato somme in contanti intendano trasferire tali somme, o il loro equivalente, all’estero prima della scadenza del periodo di cinque anni dalla data del loro deposito, verrà trattenuta una sanzione pari al 30% dell’importo trasferito.
5. Le sanzioni previste dal paragrafo 4 del presente articolo devono essere versate dalle banche sul conto del Tesoro del Ministero competente in materia di Finanze e si aggiungono all’importo iniziale versato al momento del loro deposito al termine della procedura di autodenuncia.
Articolo 12
Responsabilità relativa all'attuazione delle restrizioni sulla dichiarazione volontaria di importi in contanti.
1. La responsabilità dell'attuazione delle restrizioni, come previsto dall'articolo 11, spetta a:
a) il soggetto che abbia beneficiato di una dichiarazione volontaria di importi in contanti ai sensi della presente legge, nei casi in cui il trasferimento debba essere effettuato da una banca diversa da quella presso la quale è stato effettuato il deposito;
b) alla banca e all'istituto finanziario nei casi in cui il trasferimento debba essere effettuato presso la banca presso la quale è stato effettuato il deposito.
2. La Direzione Generale delle Imposte, nel corso delle verifiche fiscali effettuate a partire dall’entrata in vigore della presente legge fino a cinque anni dopo la conclusione del periodo di attuazione della stessa, terrà conto dell’applicazione delle disposizioni della presente legge relative alle restrizioni al trasferimento di somme in contanti all’estero.
Articolo 13
Dichiarazione patrimoniale volontaria settore immobiliare o beni mobili
- I soggetti a cui si applica la presente legge possono dichiarare e regolarizzare volontariamente la provenienza dei redditi utilizzati per l'acquisto di beni mobili o immobili che devono essere, o sono stati, iscritti nei registri pubblici, qualora tali fonti non siano state precedentemente dichiarate.
- I beni, secondo la definizione di cui al paragrafo 1, che possono essere dichiarati all’Unità mediante la presentazione del modulo di dichiarazione volontaria, sono:
- beni di provenienza non dichiarata, iscritti nei registri pubblici;
- beni di provenienza non dichiarata, ma che sono in fase di registrazione;
- Beni di provenienza non dichiarata per i quali sono stati stipulati contratti di vendita, ma che non sono stati sottoposti a registrazione ai sensi della normativa vigente.
Articolo 14
Dichiarazione volontaria di altri beni
La dichiarazione volontaria di altri beni, diversi da quelli indicati negli articoli 10 e 13 della presente legge, deve essere presentata all’Unità mediante l’invio del modulo di dichiarazione volontaria.
Articolo 15
Informativa volontaria su alcune voci del bilancio d'esercizio
- I soggetti soggetti alla presente legge possono riclassificare determinate voci dell’attivo, del passivo o del patrimonio netto nel bilancio d’esercizio della società, in conformità alle disposizioni contenute nelle linee guida emanate dal ministro competente in materia di finanze, allo scopo di garantire una rappresentazione reale, veritiera e corretta di ciascun elemento dell’attivo e del passivo in tali bilanci.
- Per tutte le differenze derivanti dalla riclassificazione di specifiche voci dell’attivo, del passivo o del patrimonio netto nei bilanci annuali delle società soggette a revisione legale ai sensi del quadro normativo in materia di revisione legale, I revisori legali che hanno sottoposto a revisione i bilanci annuali di tali società prima del processo di rettifica sono esonerati dalla responsabilità per la formazione di tali differenze derivanti dai requisiti della presente legge.
- Per qualsiasi differenza tra la situazione reale e la posizione contabile attuale, che comporti un aumento netto del reddito o del patrimonio netto, l’entità è tenuta a versare l’imposta secondo gli importi e le scadenze previsti dall’articolo 16 della presente legge.
- Qualsiasi differenza contabilizzata ai sensi del quadro normativo contabile del settore privato a tal fine deve essere classificata come reddito non imponibile o come spesa non deducibile ai fini della dichiarazione dei redditi o dell'imposta semplificata sul reddito.
- Gli importi delle passività della società nei confronti dei soci, rivalutati ai sensi delle disposizioni del presente articolo, possono essere liberamente utilizzati dai soci per scopi aziendali o personali.
- Nessuna riclassificazione delle voci, relativa a periodi passati, attuali o futuri, può dar luogo ad aumenti delle spese o ad altre voci che riducano l'utile imponibile o l'IVA dovuta.
Articolo 16
Imposta speciale
- In caso di dichiarazione volontaria di somme in contanti e del loro versamento su conti bancari, la banca o l’istituto finanziario trattiene un’imposta speciale pari a:
a) il 7 per cento dell’importo totale dichiarato, per le dichiarazioni e i pagamenti effettuati entro i primi quattro mesi dall’entrata in vigore della legge;
b) il 10 per cento dell’importo totale dichiarato per le dichiarazioni e i pagamenti effettuati oltre quattro mesi dopo l’entrata in vigore della legge.
Se i soggetti che hanno volontariamente dichiarato importi in contanti versandoli su conti bancari decidono di investire gli importi dichiarati in titoli di Stato, obbligazioni del Tesoro o obbligazioni con una durata di almeno due anni, la Banca d’Albania, in qualità di agente fiscale, applica un'imposta speciale pari a:
i) il 5 per cento dell’importo totale per gli investimenti effettuati nei primi quattro mesi successivi all’entrata in vigore della legge;
ii) il 7 per cento dell'importo totale per gli investimenti effettuati dopo quattro mesi dall'entrata in vigore della legge.
- In caso di dichiarazione volontaria di altri beni mobili o immobili presentata all’Unità, l’imposta speciale è dovuta come segue:
a) il 7 per cento del valore dichiarato, per le dichiarazioni e i pagamenti effettuati entro i primi quattro mesi dall’entrata in vigore della legge;
b) il 10 per cento del valore dichiarato, per le dichiarazioni e i pagamenti effettuati oltre quattro mesi dopo l'entrata in vigore della legge.
3. Le banche o gli istituti finanziari di secondo livello devono versare i proventi derivanti dal pagamento dell’imposta speciale prevista dalla presente legge sul conto speciale del Tesoro del ministero competente in materia di finanze.
4. Gli obblighi fiscali dei soggetti beneficiari, in relazione al valore e alla tipologia dei beni dichiarati, si considerano debitamente adempiuti, e le autorità fiscali competenti non possono esigere il pagamento di alcun debito aggiuntivo oltre a quelli già versati in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Articolo 17
Legalizzazione dei beni
1. I beni dichiarati volontariamente e situati al di fuori del territorio della Repubblica di Albania possono essere regolarizzati mediante il pagamento dell’imposta speciale prevista dall’articolo 16 della presente legge. I beni così regolarizzati possono essere liberamente utilizzati e amministrati in conformità alle disposizioni della normativa pertinente.
2. Ai fini della legalizzazione dei beni, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, i soggetti a cui si applica la presente legge, personalmente o tramite i propri rappresentanti, compilano il modulo per la dichiarazione volontaria dei beni, conformemente alle disposizioni dell’articolo 9 della presente legge, e presentano tale dichiarazione alle autorità doganali di frontiera competenti per l’espletamento delle procedure doganali, in conformità con la normativa vigente. Le norme e le modalità relative al rimpatrio dei beni sono stabilite con direttiva del ministro competente in materia di finanze.
3. Le dichiarazioni e gli atti compiuti dai soggetti beneficiari ai sensi della presente legge in relazione alla legalizzazione dei beni, per quanto riguarda la natura e il valore dei beni da essi volontariamente dichiarati nell’apposito modulo, non costituiscono indizi né prove ai fini di procedimenti penali e/oné di procedimenti amministrativi nei confronti di tali soggetti.
Articolo 18
Interruzione della procedura di dichiarazione volontaria
1. La procedura di dichiarazione volontaria si considera interrotta:
- su dichiarazione del contribuente stesso, in qualsiasi momento, dopo l’avvio della procedura di autodenuncia, senza dover indicarne i motivi;
- in caso di decesso o liquidazione dell’entità dichiarante, a seconda dei casi;
- alla scadenza del periodo di attuazione della presente legge e in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all’articolo 16, comma 1, della presente legge.
2. In caso di interruzione della procedura di autodenuncia, si ritiene che, ai fini della presente legge, la procedura di autodenuncia non sia stata avviata e che il soggetto non sia considerato titolare effettivo ai fini della presente legge.
Articolo 19
Conclusione della procedura di dichiarazione volontaria
- La procedura di dichiarazione volontaria si conclude quando tutte queste condizioni sono soddisfatte contemporaneamente:
a) al momento del versamento sul conto di riferimento degli importi di cui all’articolo 10 della presente legge, qualora i beni consistano in somme in contanti;
b) Previo pagamento dell’importo dell’imposta speciale, ai sensi dell’articolo 16 della presente legge.
2. Al termine della procedura di dichiarazione volontaria, entro 20 (venti) giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 1 del presente articolo, l’Unità rilascia l’apposito certificato di completamento della procedura di autodenuncia patrimoniale, il cui modello è approvato con direttiva del Ministro competente in materia di finanze.
3. La persona a nome della quale è stato rilasciato l’attestato di completamento della procedura di autodenuncia è considerata il titolare effettivo del bene, in base alla tipologia e al valore specificati nel relativo attestato di completamento della procedura di autodenuncia.
4. Il bene per il quale è stato rilasciato il certificato, al termine della procedura di autodenuncia, è considerato un bene dichiarato ai fini della presente legge.
Capitolo III
Effetti della conclusione della procedura di dichiarazione volontaria patrimoniale e/o di bilancio
Sezione I
Sulle garanzie e sui diritti dei beneficiari effettivi
Articolo 20
Effetti della conclusione della procedura di dichiarazione volontaria
1. Il reddito residuo dopo il pagamento degli oneri fiscali, come previsto dalla presente legge, è considerato reddito per il quale gli oneri fiscali sono stati pagati in conformità alla legislazione albanese.
2. I beneficiari ai sensi delle disposizioni della presente legge, una volta ottenuto il certificato di completamento della procedura di dichiarazione volontaria, godranno dei seguenti diritti:
b) Sono esenti dall’obbligo di fornire informazioni alle autorità amministrative competenti in merito al momento e alle modalità di costituzione, detenzione o possesso dei beni dichiarati ai sensi delle disposizioni della presente legge.;
c) il mantenimento del segreto, secondo la definizione della presente legge, in merito alla regolarizzazione dei beni dichiarati e alla divulgazione delle voci dei bilanci, in conformità alle disposizioni della presente legge;
c) Una garanzia per i soggetti che hanno dichiarato importi in contanti contro eventuali discriminazioni future nelle procedure di calcolo dei propri debiti fiscali.;
d) l’esenzione dal sottoporsi a procedimenti investigativi e amministrativi nell’ambito delle sanzioni amministrative relative ai beni dichiarati ai sensi delle disposizioni della presente legge, salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge;
dh) Esenzione dall’azione penale e dai procedimenti penali ai sensi del diritto penale applicabile nella Repubblica di Albania per i reati in materia fiscale e doganale da cui derivano, direttamente o indirettamente, i beni dichiarati ai sensi delle disposizioni della presente legge.;
e) Non è consentito il congelamento o la confisca dei beni dichiarati volontariamente per motivi connessi all'attuazione della presente legge.
3. Ogni disposizione della presente legge deve essere interpretata a favore dei beneficiari.
4. Le imposte versate ai fini della dichiarazione patrimoniale non sono considerate una spesa deducibile ai fini fiscali.
5. Nei casi in cui vengano riportate voci del bilancio, i diritti dei soggetti beneficiari, nella misura in cui siano applicabili, si estendono anche ai professionisti del settore che hanno certificato le operazioni riclassificate ai sensi della presente legge.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 7 della presente legge.
Articolo 21
Remissione di multe/interessi di mora/sanzioni pëProvvedimenti relativi ai beni dichiarati
1. Tutte le sanzioni/gli interessi di mora e le sanzioni previsti dalla normativa vigente in materia di dichiarazione patrimoniale ai fini della presente legge, qualora completino la registrazione dei propri beni entro il termine previsto dalla presente legge, in conformità con le disposizioni della normativa vigente.
2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 7 della presente legge.
Sezione II
Sull’amnistia penale
Articolo 22
Condizioni per la concessione dell'amnistia dal procedimento penale
- I soggetti beneficiari, per i quali sia stato rilasciato il relativo certificato che attesta il completamento della procedura di autodenuncia, sono esenti dal perseguimento penale per i reati in materia fiscale e doganale direttamente o indirettamente connessi alla costituzione e alla cessione dei beni oggetto di autodenuncia, alle condizioni stabilite dalla presente legge, commessi fino alla data di entrata in vigore della stessa.
- I soggetti di cui all’articolo 7 della presente legge non beneficiano delle disposizioni del comma 1 del presente articolo.
Capitolo IV
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 23
Data di attuazione
1. Per i dichiaranti, la presente legge si applica per un periodo massimo di nove mesi a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
2. Per gli enti della pubblica amministrazione coinvolti nel processo di dichiarazione volontaria del patrimonio, il termine per l’attuazione della legge è prorogato fino al completamento dell’esame delle dichiarazioni presentate entro il termine previsto dal comma 1 del presente articolo, in conformità alle disposizioni della presente legge.
Articolo 24
Atti regolamentari
Caricamento in corso il ministro delle finanze per l’emanazione di atti subordinati in attuazione dell’articolo 8, comma 4, dell’articolo 9, comma 2, dell’articolo 10, comma 4, dell’articolo 15, comma 1, dell’articolo 17, comma 2, e dell’articolo 19, comma 2, della presente legge, entro un mese dalla sua entrata in vigore. (uno) mese dalla sua entrata in vigore.
Articolo 25
Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e produce effetti 30 giorni dopo la sua entrata in vigore.
Il presidente
Lindita Nikola
Fonte: consultazionepubblica.gov.al
Scarica qui Il progetto di legge pubblicato (il 27 giugno 2022 alle ore 21:45).

