La Direzione Generale delle Imposte, a seguito delle informazioni fornite in merito al Pacchetto Fiscale 2019, informa tutti i contribuenti delle principali modifiche apportate alla Legge n. 9920 del 19.05.2008 “Sulle procedure fiscali nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche, che sono ora entrate in vigore.
Più precisamente:
- Una persona fisica con lo stesso numero di identificazione personale viene registrata una sola volta dal Centro Nazionale delle Imprese. Ha diritto a registrarsi e a ricevere un nuovo NIPT/NUIS dal Centro Nazionale delle Imprese solo dopo la cancellazione del NIPT/NUIS esistente.
- I contribuenti che presentano domanda al Centro Nazionale per le Imprese per passare allo status di soggetto passivo devono aver prima saldato tutti i propri debiti fiscali.
- L'Amministrazione fiscale ha il diritto di ricorrere a metodi alternativi per determinare l'imponibile fiscale di un contribuente e di emettere un avviso di accertamento qualora il contribuente, in qualità di “persona fisica che esercita un'attività commerciale”, al fine di eludere il fisco e ridurre al minimo il proprio debito d'imposta, si registri/detiene più di un numero di identificazione unico dell’entità e presenta dichiarazioni separate per ciascun NIPT/NUIS.
- All'operatore commerciale persona fisica titolare di un NIPT/NUIS viene rilasciato, per ogni nuova attività che intende registrare, un certificato recante lo stesso numero di identificazione univoco della registrazione, ma con un numero di serie diverso, al fine di identificare l'ubicazione della nuova attività.
- Le comunicazioni e le richieste di pagamento possono essere effettuate anche per via elettronica.
- Il pagamento degli interessi di mora non è più obbligatorio in caso di ricorso o reclamo.
- Si ritiene che vi sia una dichiarazione inesatta anche quando, a seguito di una verifica fiscale, venga effettuata una rideterminazione al ribasso dell'eccedenza di credito del contribuente. In tal caso, al contribuente viene inflitta una sanzione pari al 20% della differenza tra l'eccedenza di credito dichiarata e quella che avrebbe dovuto essere dichiarata.
- Se una persona giuridica omette di comunicare all'amministrazione fiscale le modifiche relative alla proprietà, ne risponde e viene sanzionata come segue:
– il 151% del valore di mercato delle attività considerate come comportanti un trasferimento di proprietà;
-5% del valore di mercato delle azioni o di partecipazioni simili la cui titolarità è cambiata.
- In caso di violazioni relative all'emissione di fatture fiscali, ricevute fiscali e alla documentazione delle operazioni, se il contribuente accetta l'accertamento fiscale e provvede al pagamento del debito, la sanzione viene ridotta del 30%.
- In ogni caso, l'importo della sanzione inflitta alle banche qualora queste non provvedano al congelamento dei conti di un contribuente su richiesta dell'amministrazione fiscale non può superare l'importo di cui è stato chiesto il congelamento.
- Sono previste sanzioni sia per il venditore che per l'acquirente qualora effettuino transazioni con soggetti in stato “Passivo”.”
La Direzione Generale delle Imposte terrà costantemente informati i contribuenti di ogni fascia di reddito in merito alle modifiche alla normativa fiscale già entrate in vigore. (Comunicato DPT del 10.01.2019 https://www.tatime.gov.al/d/8/45/45/854/mbi-ndryshimet-kryesore-ne-ligjin-per-procedurat-tatimore)

