Avviso relativo alla fattura e al sistema di monitoraggio del traffico

Diritto N. 87/2019 “Sulla fattura e sul sistema di monitoraggio del fatturato” i Una volta modificato, avvia gli effetti per bande come segue:

a) per le transazioni non in contanti tra contribuenti e autorità pubbliche, la presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.
b) per le transazioni non in contanti tra contribuenti, le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° luglio 2021.
c) per le operazioni in contanti effettuate dai contribuenti, indipendentemente dall'obbligo fiscale o dal fatturato annuo, le disposizioni della presente legge entrano in vigore il 1° settembre 2021.

L'obbligo di legge per i contribuenti di emettere fatture elettroniche comporta anche l'ottenimento di un certificato elettronico, che consente tecnicamente la firma delle fatture emesse. Nel corso delle discussioni in corso tra l'amministrazione fiscale e i gruppi di interesse, nonché nell'ambito della gestione quotidiana delle questioni emerse nella pratica relative alla piena attuazione ed esecuzione del processo di fiscalizzazione, sono state sollevate lamentele relative all'aumento dei costi, con specifico riferimento alle disposizioni di Decreto del Governo n. 35, del 22 gennaio 2002, “Per l'approvazione delle tariffe relative ai servizi elettronici dell'Agenzia nazionale per la società dell'informazione.

In tali circostanze, si informano tutti i gruppi di interesse e le parti interessate che le disposizioni del suddetto decreto governativo riguardano i costi dei servizi che Azione offre l'intera gamma di servizi forniti alle parti interessate e non sono direttamente collegati al processo di fatturazione.

L'unica tassa che incide sul processo di fiscalizzazione è la tassa annuale di 4.000 lekë, prevista dalla lettera c) del paragrafo 3 della suddetta Decisione, Tale importo è versato per il rilascio al contribuente di un certificato elettronico per il sistema fiscale, che non è necessariamente legato esclusivamente alla firma delle fatture, e costituisce un onere una tantum per il contribuente indipendentemente dal numero di dipendenti che ne fanno uso o dal numero di sedi secondarie/indirizzi del contribuente.

Al fine di chiarire eventuali ambiguità per il contribuente e di prevenire abusi o interpretazioni errate, Dottore in Fisioterapia e Azione Ritengono necessario rilasciare una dichiarazione congiunta in merito a tale questione.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.


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