Nota sulla base giuridica, settembre 2026. Questa pagina fa riferimento alla legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 sull'imposta sul reddito, che non è più in vigore. È stata sostituita da Legge n. 29/2023. Il contenuto riportato di seguito è conservato a titolo di riferimento, ma prima di agire ti preghiamo di verificare la normativa vigente.
La Direzione Generale delle Imposte informa tutti i contribuenti delle modifiche apportate, mediante atti normativi, alla Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche, e la legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche. Nello specifico, le modifiche sono le seguenti:
Nella legge sull'imposta sul reddito: Ai sensi dell’Atto Normativo n. 5, del 30.11.2019, “In merito a una modifica della Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche”, all’articolo 21 “Spese non riconosciute” è stato aggiunto il comma p, che recita: “Donazioni in denaro superiori al 51% dell’utile ante imposte, effettuate in caso di dichiarazione di “calamità naturale” entro il termine specificato e versate sui conti del Tesoro. Nei casi in cui le donazioni, a seguito della dichiarazione di “calamità naturale”, assumano la forma di beni immobili, la valutazione del contributo fino al livello del 5%, in relazione all’utile ante imposte, è calcolata secondo le procedure stabilite con decisione del Consiglio dei Ministri.”. Ai sensi di tale emendamento, le donazioni in denaro e in beni immobili, effettuate da vari contribuenti durante il periodo di “stato di emergenza per calamità naturale”, che non superino il 5% dell’utile al lordo delle imposte, saranno considerate spese deducibili. Le donazioni effettuate a tale scopo che superino tale percentuale saranno trattate come spese non deducibili. Per quanto riguarda la valutazione delle donazioni sotto forma di beni immobili, la procedura dettagliata sarà disciplinata dal decreto governativo che verrà adottato a tal fine. Nella legge sull'imposta sul valore aggiunto: Con l’Atto Normativo n. 4, del 30.11.2019, “Recante alcune integrazioni e modifiche alla Legge n. 92/2014, del 24.07.2014 “sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche”, al fine di esentare dall’IVA sulle importazioni, sono apportate le seguenti modifiche. Alla fine del punto 21 dell’articolo 56 “Esenzioni speciali sulle importazioni”, è stato aggiunto un comma, “… ad eccezione dei materiali e delle attrezzature importati a tale scopo dalle autorità statali nei casi in cui venga dichiarata una “calamità naturale” entro il periodo specificato.”. Ai sensi di tale disposizione, i materiali e le attrezzature importati da enti statali per la ricostruzione delle aree colpite da calamità naturali o da conflitti bellici sono esenti dall’IVA all’importazione. Sono inoltre esenti dall’IVA all’importazione i beni e le attrezzature destinati a fini militari e quelli utilizzati come armi, munizioni o materiale militare, che siano stati progettati, sviluppati, fabbricati, assemblati o modificati per uso militare e siano importati per conto del Ministero della Difesa.Per qualsiasi domanda, non esitate a contattare l’ufficio del Servizio fiscale più vicino o il Call Center al numero verde 0800 00 02. Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

