La Direzione Generale delle Imposte informa tutti i contribuenti delle modifiche apportate, mediante atti normativi, alla Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche, e la legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, e successive modifiche. Nello specifico, le modifiche sono le seguenti:
Nella legge sull'imposta sul reddito:
Ai sensi dell’Atto Normativo n. 5, del 30.11.2019, “In merito a una modifica della Legge n. 8438 del 28 dicembre 1998 “Sull’imposta sul reddito”, e successive modifiche”, all’articolo 21 “Spese non riconosciute” è stato aggiunto il comma p, che recita:
“Donazioni in denaro superiori al 51% dell’utile ante imposte, effettuate in caso di dichiarazione di “calamità naturale” entro il termine specificato e versate sui conti del Tesoro. Nei casi in cui le donazioni, a seguito della dichiarazione di “calamità naturale”, assumano la forma di beni immobili, la valutazione del contributo fino al livello del 5%, in relazione all’utile ante imposte, è calcolata secondo le procedure stabilite con decisione del Consiglio dei Ministri.”.
Ai sensi di tale emendamento, le donazioni in denaro e in beni immobili, effettuate da vari contribuenti durante il periodo di “Stato di emergenza per calamità naturale”, che non superino il 5% dell’utile al lordo delle imposte, saranno considerate spese deducibili. Le donazioni effettuate a tale scopo che superino tale percentuale saranno considerate spese non deducibili.
Per quanto riguarda la valutazione delle donazioni sotto forma di beni immobili, la procedura dettagliata sarà definita nel decreto governativo che verrà adottato a tal fine.
Nella legge sull'imposta sul valore aggiunto:
Con atto normativo n. 4 del 30 novembre 2019, “Relativo ad alcune integrazioni e modifiche alla legge n. 92/2014 del 24 luglio 2014 “Sull’imposta sul valore aggiunto nella Repubblica di Albania”, come modificata), vengono apportate le seguenti modifiche al fine di esentare le importazioni dall’IVA.
Alla fine del punto 21 dell’articolo 56 “Esenzioni speciali all’importazione”, è stato aggiunto un comma, “… ad eccezione dei materiali e delle attrezzature importati a tale scopo dalle autorità statali nei casi in cui venga dichiarata una “calamità naturale” entro il periodo specificato.”. In base a tale disposizione, i materiali e le attrezzature importati dalle autorità statali per la ricostruzione delle aree colpite da calamità naturali o da conflitti bellici sono esenti dall’IVA all’importazione.
Inoltre, i beni e le attrezzature destinati a fini militari, nonché gli articoli utilizzati come armi, munizioni o materiale bellico, che siano stati progettati, sviluppati, fabbricati, assemblati o modificati per uso militare e che siano importati per conto del Ministero della Difesa, sono esenti dall’IVA all’importazione.
In caso di domande, non esitate a rivolgervi agli sportelli del Servizio Contribuenti più vicini a voi oppure al Call Center al numero verde 0800 00 02.

