La Direzione Generale delle Imposte, in risposta al costante interesse manifestato dai contribuenti che hanno implementato e utilizzano una soluzione software certificata, nonché dai produttori/manutentori di soluzioni software certificate, in merito alla possibilità di utilizzare le soluzioni software prima dell'entrata in vigore della Legge n. 87/2019, “Sulla fattura e sul sistema di monitoraggio del fatturato” Nella sua versione modificata, il presente documento intende chiarire quanto segue per tutte le parti interessate:
Articolo 46, "disposizioni transitorie", della legge n. 87/2019, “Sulla fattura e sul sistema di monitoraggio del fatturato” nella versione modificata, ai paragrafi 2 e 3, prevede espressamente che:
2- Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'inizio della sua efficacia, ai sensi dell’articolo 48 della presente legge, tutti i contribuenti soggetti alla presente legge che effettuano transazioni in contanti possono emettere fatture in conformità con la presente legge o ricevute fiscali e/o altri documenti, come specificato nella normativa vigente in materia di procedure fiscali.
3- Per il periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'inizio della sua efficacia, ai sensi dell’articolo 48 della presente legge, tutti gli altri contribuenti che effettuano operazioni non in contanti devono ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali e imposta sul valore aggiunto
La suddetta legge ha espressamente consentito l'utilizzo di soluzioni software ai fini della documentazione delle forniture anche prima dell'entrata in vigore della stessa, a condizione che vengano contemporaneamente rispettate le disposizioni specifiche della normativa settoriale applicabile.
La normativa vigente in materia di procedure fiscali, prevede che,
Qualsiasi vendita o acquisto di beni o diritti, così come qualsiasi prestazione di lavoro o servizio che rientri nell'ambito di un'attività commerciale, è soggetto a fatturazione.,
mentre l'articolo 96 della legge n.Regolamento n. 92/2014, “In materia di IVA” nella versione modificata, prevede che,
La fatturazione viene effettuata in conformità alle norme stabilite nella presente sezione e alla normativa vigente in materia di fatturazione e al sistema di monitoraggio del fatturato per tutte le forniture di beni e servizi il cui luogo di prestazione, ai sensi delle disposizioni del capitolo IV della presente legge, è situato nella Repubblica di Albania.
La fattura fiscale emessa tramite una soluzione software certificata soddisfa tutti i requisiti previsti dal quadro normativo vigente. Fino al momento dell'emissione e della ricezione delle fatture per via elettronica (fino all'entrata in vigore della legge). N. 87/2019 “In materia di fatturazione e del sistema di monitoraggio del fatturato” (come modificata), il contribuente può scegliere di emettere fatture stampate da un Soluzione software Certificato a condizione che tali fatture siano registrate manualmente nei registri degli acquisti e delle vendite delle parti.
Ai fini della documentazione, per tutte le fatture emesse tramite una soluzione software certificata, fino al momento della loro accettazione elettronica, il venditore è tenuto a conservare una copia della fattura debitamente firmata dall'acquirente o dal suo rappresentante autorizzato.
Fonte: Direzione Generale delle Imposte.
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