Imposta sul reddito delle società: disposizioni generali sulla determinazione dell'utile: imposta sui cambiamenti di proprietà per settori specifici (modifiche legislative successive al gennaio 2024)

Il presente articolo si applica alle entità che:

a) detenere diritti di sfruttamento delle risorse minerarie, diritti di sfruttamento delle risorse di idrocarburi o altri diritti di sfruttamento delle risorse naturali terrestri e marine, compreso il mare nella Repubblica di Albania, nonché le informazioni relative a tali diritti, che ai fini della presente legge sono considerati beni immobili;

b) svolgere attività nel settore delle telecomunicazioni;

c) svolgere attività in qualità di istituti finanziari.

Se, nel corso di un periodo d’imposta, la partecipazione diretta e/o indiretta al capitale sociale, alle quote o ai diritti di voto di un’entità di cui al punto 1 del presente articolo subisce una variazione superiore a 20% in termini di valore o di numero di azioni o quote, l’entità viene considerata come se avesse ceduto una quota proporzionale di tutte le sue attività immediatamente prima della variazione.

L'entità viene considerata come:

a) il destinatario del ricavato della vendita, pari alla quota proporzionale del valore di mercato del bene in quel momento; e

b) rivenditore del bene allo stesso valore.

La presente disposizione si applica nei casi in cui l'entità abbia realizzato un fatturato medio di 500.000.000 (cinquecento milioni) di lek nei tre anni precedenti.

Quando un soggetto è soggetto all’imposta sul reddito delle società ai sensi della presente legge, in virtù del comma 2 del presente articolo, qualsiasi variazione nella titolarità di azioni o partecipazioni simili che dia origine a tale variazione è esente dall’imposta sul reddito.

Un soggetto che sia oggetto di una modifica di cui al paragrafo 2 del presente articolo è tenuto a comunicare alle autorità fiscali i dettagli della modifica entro 45 giorni dal verificarsi della stessa.

L’entità è tenuta a notificare all’amministrazione fiscale qualsiasi variazione, diretta o indiretta, della proprietà del proprio capitale o dei diritti di voto pari o superiori a 10%. Tale variazione della proprietà deve rientrare nel sottoparagrafo (ii) del paragrafo (e) dell’articolo 4 della presente legge. La notifica deve essere effettuata entro 45 giorni dalla variazione della titolarità. La presente disposizione non si applica nei casi in cui si applichi il paragrafo 4 del presente articolo.

In caso di mancata comunicazione alle autorità fiscali, il soggetto sarà soggetto alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di procedure fiscali nella Repubblica di Albania.

Le disposizioni del presente articolo si applicano in tutti i casi, salvo qualora una variazione della titolarità del capitale sociale, delle quote o dei diritti di voto di un soggetto sia soggetta alle disposizioni dei trattati per la prevenzione della doppia imposizione ratificati e in vigore.

Fonte: Direzione Generale delle Imposte.

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